|
27.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/161 |
DIRETTIVA 2014/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (3) si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce che l’autorità competente di uno Stato membro può istituire un sistema di reti di sorveglianza. Queste reti comprendono una base di dati informatizzata che deve contenere almeno, quale requisito minimo, una serie di elementi stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE, compreso il codice di identificazione di ciascun animale. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Esso prevede, in via generale, che i due mezzi di identificazione ufficiali assegnati ad un animale rechino lo stesso codice di identificazione. Tuttavia, durante la fase iniziale di adeguamento all’uso degli identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione, non si può escludere che, in determinati casi, le limitazioni tecniche di configurazione del codice di identificazione originario di un animale impediscano la sua riproduzione su un identificatore elettronico. Ciò potrebbe verificarsi qualora i caratteri che formano il codice identificativo esistente impedisca al codice di poter essere convertito in un formato elettronico. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede deroghe transitorie specifiche che consentono l’applicazione di un identificatore elettronico anche agli animali in questione, purché sia garantita la piena tracciabilità e sia possibile la loro identificazione individuale, compresa l’identificazione dell’azienda in cui sono nati. È opportuno tenere conto della possibilità di utilizzare tali identificativi elettronici nell’elenco degli elementi da includere nelle basi di dati informatizzate di cui alla direttiva 64/432/CEE. |
|
(3) |
A fini di coerenza della legislazione dell’Unione, è opportuno aggiungere anche tali elementi all’elenco degli elementi da includere nelle basi di dati informatizzate figurante nella direttiva 64/432/CEE. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 64/432/CEE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 14, paragrafo 3, parte C, della direttiva 64/432/CEE, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
«1) |
Per ciascun animale:
|
(*1) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).» "
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
Essi applicano tali misure dal 18 luglio 2019.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità secondo le quali è fatto tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 64.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.
(3) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
(4) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).