23.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2013

che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni

[notificata con il numero C(2013) 6721]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/519/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell’Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di determinati animali. Essa dispone che le condizioni per l’importazione di cani, gatti e furetti debbano essere almeno pari alle condizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque, nell’ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia devono rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per i quali è prevista una deroga dal regolamento (UE) n. 576/2013, a determinate condizioni.

(3)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell’Unione solo da un paese terzo che figuri in un elenco redatto nel rispetto della procedura da essa contemplata. Inoltre detti animali devono essere muniti di un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva.

(4)

La decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione (3), stabilisce il modello di certificato sanitario per le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti e prevede che i paesi terzi o i territori di provenienza e tutti i paesi terzi o i territori di transito debbano essere elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4) o nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5).

(5)

Ai fini della coerenza della legislazione dell’Unione, è opportuno includere in tale elenco dei territori e dei paesi terzi autorizzati l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di equidi nell’Unione, in quanto tali paesi terzi hanno similmente fornito garanzie sufficienti in merito all’esistenza e all’applicazione di norme e principi di certificazione che devono essere osservati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi per il rilascio dei certificati richiesti dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. L’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi vivi figura attualmente nell’allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (6).

(6)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 576/2013. Di conseguenza, l’elenco dei territori e dei paesi terzi precedentemente figuranti nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003, è ora riportato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(7)

La presente decisione deve pertanto disporre che le importazioni di cani, gatti o furetti verso l’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi elencati nell’allegato I della decisione 2004/211/CE, nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(8)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a meno che non siano stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013.

(9)

Tali requisiti comprendono l’obbligo di eseguire tale test in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’efficacia dei vaccini antirabbici (8), che prevede che l’Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1o luglio 2010 nell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell’efficacia dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(10)

La decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati (9), istituisce un modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di tali animali destinati a enti, istituti o centri omologati, conformemente alla direttiva 92/65/CEE, e dispone che le importazioni di tali animali siano autorizzate dai territori o dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

(11)

La presente decisione deve pertanto disporre che le importazioni nell’Unione di cani, gatti o furetti destinati a istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(12)

La presente decisione deve pertanto istituire il nuovo elenco di territori e paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti o furetti verso l’Unione e un modello unico di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di tali animali. La decisione n. 2005/64/CE deve pertanto essere abrogata.

(13)

Inoltre, la decisione 94/274/CE della Commissione, del 18 aprile 1994, che stabilisce il sistema di identificazione per i cani e i gatti immessi sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda e non originari di questi paesi (10), e la decisione 94/275/CE della Commissione, del 18 aprile 1994, sul riconoscimento dei vaccini antirabbici (11), adottate sulla base della direttiva 92/65/CEE, precedentemente alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 998/2003, sono diventate obsolete e devono quindi essere abrogate.

(14)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (12), stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.

(15)

Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione dei cani da Echinococcus multilocularis  (13), prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i cani che entrano negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, elencati nell’allegato I del medesimo regolamento, siano sottoposti a trattamento contro il parassita Echinococcus multilocularis in conformità ai requisiti stabiliti in detto regolamento.

(16)

È necessario prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi alle nuove norme definite nella presente decisione e in particolare per consentire, a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla normativa dell’Unione applicabile prima della data di applicazione della presente decisione.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Elenco dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di cani, gatti o furetti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

1.   Le partite di cani, gatti o furetti soggette alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE sono importate nell’Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o i paesi terzi di transito figurino in uno degli elenchi di cui:

a)

all’allegato I della decisione 2004/211/CE;

b)

all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;

c)

all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

2.   In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti o furetti destinati a istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono importate nell’Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e tutti i territori o gli eventuali paesi terzi di transito figurino nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 2

Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui alla parte 1 dell’allegato e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 dell’allegato;

b)

soddisfano i requisiti del certificato sanitario di cui alla lettera a), per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e tutti i territori o i paesi terzi di transito di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 3

Abrogazioni

Le decisioni 94/274/CE, 94/275/CE e 2005/64/CE sono abrogate.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 29 aprile 2015 le importazioni verso l’Unione di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 28 dicembre 2014, conforme ai modelli figuranti rispettivamente nell’allegato della decisione 2005/64/CE e nell’allegato I della decisione di esecuzione 2011/874/UE.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(5)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(6)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

(7)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.

(8)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(9)  GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48.

(10)  GU L 117 del 7.5.1994, pag. 40.

(11)  GU L 117 del 7.5.1994, pag. 41.

(12)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

(13)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.


ALLEGATO

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti

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PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari

a)

Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.

b)

L’originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d’ispezione frontaliero attraverso il quale la partita è introdotta nell’Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto in una o più lingue ufficiali di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.

d)

Se per identificare gli elementi della partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato veterinario) si allegano al certificato fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.

e)

Se il certificato, compresi i fogli supplementari o i documenti di cui alla lettera d), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata, [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)], in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall’autorità competente.

f)

L’originale del certificato va compilato e firmato da un veterinario ufficiale del territorio o paese terzo esportatore. L’autorità competente del territorio o del paese terzo esportatore garantisce l’applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

g)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a deve essere assegnato dall’autorità competente del territorio o paese terzo esportatore.