Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 31/03/1978 pag. 0043 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0085
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0085
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0098
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0098
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1978 relativa ai rifiuti tossici e nocivi ( 78/319/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi puo creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere percio un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ; considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che , a tal fine , occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occorre fare ricorso all ' articolo 235 del trattato ; considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ( 3 ) e del 1977 ( 4 ) sottolineano la necessità di azioni comunitarie , al fine di controllare l ' eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi ; considerando che ogni regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell ' ambiente contro gli effetti dannosi della raccolta dei rifiuti tossici e nocivi , nonché del loro trasporto , trattamento , ammasso e deposito ; considerando l ' importanza di favorire la prevenzione , il riutilizzo e il recupero dei rifiuti tossici e nocivi e l ' utilizzazione dei materiali di ricupero per preservare le risorse naturali ; considerando che , per assicurare una protezione efficace dell ' ambiente , occorre prevedere un sistema uniforme di autorizzazioni per le imprese che provvedono all ' ammasso , al trattamento e / o al deposito dei rifiuti tossici e nocivi ; che occorre che i detentori di rifiuti tossici e nocivi _ privi di autorizzazione _ li facciano ammassare e / o trattare solo dalle imprese autorizzate ; considerando che la parte dei costi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere ripartita secondo il principio " chi inquina paga " ; considerando che occorre prevedere un sistema di controllo e di sorveglianza degli impianti , degli stabilimenti o delle imprese che producono , detengono o smaltiscono i rifiuti tossici e nocivi , tenere aggiornati i dati relativi alle operazioni di smaltimento , assicurare che ogni trasporto di rifiuti tossici e nocivi effettuato nel corso di operazioni di smaltimento sia accompagnato da un formulario di identificazione ed elaborare programmi che tengano conto delle operazioni collegate allo smaltimento dei rifiuti ; considerando che , al fine di coordinare l ' azione in questo settore , gli Stati membri devono redigere una relazione sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi ; considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento dell ' elenco dei rifiuti tossici e nocivi ai quali si applica la presente direttiva ; che , per facilitare l ' attuazione dei provvedimenti all ' uopo necessari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva : a ) per " rifiuto " s ' intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l ' obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti ; b ) per " rifiuti tossici e nocivi " s ' intendono tutti i rifiuti che contengono o che sono stati contaminati dalle sostanze o materie elencate nell ' allegato della presente direttiva di natura , in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute o per l ' ambiente ; c ) per " smaltimento " s ' intende : _ la raccolta , la cernita , il trasporto , il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi , nonché l ' ammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo ; _ le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo , il ricupero o il riciclo dei medesimi . Articolo 2 L ' applicazione , da parte degli Stati membri , dell ' una dell ' altra convenzione internazionale sul trasporto di sostanze pericolose di cui facciano parte , è sufficiente ai fini della presente direttiva in fatto di trasporti purché le misure adottate in applicazione di tali convenzioni siano almeno altrettanto rigorose di quelle richieste per l ' applicazione della direttiva stessa . Articolo 3 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva : a ) i rifiuti radioattivi ; b ) le carogne ed i rifiuti agricoli di origine fecale ; c ) gli esplosivi ; d ) i rifiuti ospedalieri ; e ) gli effluenti riversati nelle fogne e nei corsi d ' acqua ; f ) gli scarichi nell ' atmosfera ; g ) i rifiuti domestici ; h ) i rifiuti minerari ; i ) gli altri rifiuti tossici e nocivi soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie . Articolo 4 Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere in via prioritaria la prevenzione , il riciclo e la trasformazione dei rifiuti tossici e nocivi , l ' estrazione dal medesimi di materie prime ed eventualmente di energia , nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti . Articolo 5 1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti tossici e nocivi siano smaltiti senza pericolo per la salute dell ' uomo e senza recare pregiudizio all ' ambiente e in particolare : _ senza creare rischi per l ' acqua , l ' aria , il suolo e per la fauna e la flora ; _ senza causare inconvenienti da rumori od odori ; _ senza danneggiare la natura e il paesaggio . 2 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l ' abbandono , lo scarico , il deposito e il trasporto incontrollati dei rifiuti tossici e nocivi , come pure la consegna degli stessi ad impianti , stabilimenti o imprese diversi da quelli di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 . Articolo 6 Gli Stati membri designano o stabiliscono l ' autorità o le autorità competenti incaricate , in una determinata zona , di programmare , organizzare , autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi . Articolo 7 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che : _ i rifiuti tossici e nocivi siano , se necessario , raccolti , trasportati , ammassati e depositati separatamente da ogni altra materia e residuo ; _ l ' imballaggio dei rifiuti tossici e nocivi rechi una etichettatura appropriata , che illustri in particolare la natura , la composizione e la quantità dei rifiuti ; _ per ogni luogo in cui sia effettuato o sia stato effettuato il deposito dei rifiuti tossici e nocivi , questi ultimi siano catalogati e identificati . Articolo 8 Gli Stati membri sono in ogni momento liberi di adottare , per i rifiuti tossici e nocivi , disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva . Articolo 9 1 . Gli impianti , gli stabilimenti o le imprese che provvedono all ' ammasso , al trattamento e / o al deposito dei rifiuti tossici e nocivi , devono ottenere un ' autorizzazione dalle autorità competenti . Tali rifiuti possono essere ammassati , trattati e / o depositati soltanto da impianti , stabilimenti o imprese muniti di tale autorizzazione . Le imprese che provvedono al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi debbono essere controllate dalle autorità competenti degli Stati membri . 2 . L ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguarda , in particolare : _ i tipi e i quantitativi di rifiuti ; _ i requisiti tecnici ; _ le precauzioni da prendere ; _ il luogo ( i luoghi ) di smaltimento ; _ i metodi di smaltimento . L ' autorizzazione puo inoltre prescrivere indicazioni specifiche da fornire su richiesta delle autorità competenti . 3 . Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato , essere rinnovate e essere accompagnate da condizioni ed obblighi . Articolo 10 Chiunque produca o detenga rifiuti tossici e nocivi per i quali non abbia ottenuto l ' autorizzazione di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , deve al pi ù presto farli ammassare , trattare e / o depositare da un impianto , da uno stabilimento o da un ' impresa autorizzati ai sensi di detto articolo . Articolo 11 1 . Conformemente al principio " chi inquina paga " , il costo dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi , previa detrazione dell ' importo della loro eventuale valorizzazione , deve essere sostenuto : _ dal detentore che consegni i rifiuti ad un raccoglitore , ad un impianto , ad uno stabilimento o ad un ' impresa di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 ; _ e / o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa di rifiuti . 2 . Qualora gli Stati membri applichino tasse sugli importi destinati a coprire i costi di cui al paragrafo 1 , il gettito di tali tasse puo essere utilizzato , in particolare , ai seguenti fini : _ finanziamento delle misure di controllo relative ai rifiuti tossici e nocivi ; _ finanziamento della ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi . Articolo 12 1 . Le autorità competenti elaborano e tengono aggiornati programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi . Tali programmi contemplano in particolare : _ i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire ; _ i metodi di smaltimento ; _ i centri specializzati per il trattamento , se necessario ; _ i luoghi di deposito adeguati . Le autorità competenti degli Stati membri possono includere altri aspetti particolari , come la stima dei costi delle operazioni di smaltimento . 2 . Le autorità competenti pubblicano i programmi di cui al paragrafo 1 . Gli Stati membri comunicano tali programmi alla Commissione . 3 . La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto dei programmi suddetti , per assicurare una sufficiente armonizzazione nell ' applicazione della presente direttiva . Articolo 13 Nei casi di emergenza o di grave pericolo gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie , comprese , se del caso , temporanee deroghe alla presente direttiva , al fine di garantire che i rifiuti tossici e nocivi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l ' ambiente . Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe . Articolo 14 1 . Ogni impianto , stabilimento o impresa che produce , detiene e / o smaltisce rifiuti tossici e nocivi ha l ' obbligo di : _ tenere un registro della quantità , della natura , delle caratteristiche fisiche e chimiche , dell ' origine , dei metodi e dei luoghi di smaltimento di detti rifiuti e delle date alle quali viene effettuata la raccolta e il trasferimento di essi , _ e / o fornire tali informazioni alle autorità competenti su richiesta di queste ultime . 2 . In caso di trasporto di rifiuti tossici e nocivi nel corso delle operazioni di smaltimento , essi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione che rechi almeno le seguenti indicazioni : _ natura , _ composizione , _ volume o massa dei rifiuti , _ nome e indirizzo del produttore o del ( dei ) precedente ( i ) detentore ( i ) , _ nome e indirizzo dei detentori successivi o dell ' addetto allo smaltimento definitivo , _ ubicazione del luogo di smaltimento finale , ove sia noto . 3 . I documenti giustificativi delle operazioni di smaltimento effettuate devono essere conservati per tutto il tempo che gli Stati membri ritengono necessario . Tali documenti , se del caso , debbono essere indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati . Articolo 15 1 . Ogni impianto , stabilimento o impresa che produce , detiene o smaltisce rifiuti tossici e nocivi è sottoposto al controllo e alla sorveglianza delle autorità competenti per accertare l ' osservanza delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva , nonché delle condizioni previste dall ' autorizzazione . 2 . A tal fine gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli impianti , gli stabilimenti o le imprese forniscano la più ampia collaborazione agli agenti delle autorità competenti , per consentire a questi ultimi di procedere , in materia di rifiuti , ad esami , controlli , indagini o prelievi di campioni , nonché alla raccolta delle informazioni necessarie per l ' assolvimento dei loro compiti . Articolo 16 1 . Ogni tre anni , e per la prima volta tre anni dopo la notifica della presente direttiva , gli Stati membri redigono una relazione sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nei loro rispettivi paesi e la inviano alla Commissione , che la trasmette agli altri Stati membri . 2 . Ogni tre anni la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all ' applicazione della presente direttiva . Articolo 17 1 . Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico sono volte a : _ precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell ' allegato ; _ aggiungere nell ' allegato sostanze o materie tossiche e nocive sconosciute all ' atto della notifica della presente direttiva . Tali modifiche saranno adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 19 . 2 . Nell ' adattare l ' allegato al progresso scientifico e tecnico si terrà conto dei pericoli immediati o a termine per l ' uomo e l ' ambiente inerenti ai rifiuti , in considerazione della loro tossicità , della loro persistenza , delle loro caratteristiche di bioaccumulazione , della loro struttura fisica e chimica e / o della loro quantità . Articolo 18 1 . E istituito un comitato per l ' adeguamento al progress tecnico della presente direttiva , in appresso denominato " comitato " , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno . Articolo 19 1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è adito dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente puo stabilire in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . a ) La Commissione adotta le misure prospettate , se conformi al parere del comitato . b ) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato , o in mancanza di parere la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta per le misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito , questo non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate dalla Commissione . Articolo 20 Gli Stati membri vietano qualunque atto avente lo scopo o l ' effetto di eludere le disposizioni della presente direttiva . Articolo 21 1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi ééé nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 22 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 20 marzo 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . HEINESEN ( 1 ) GU n . C 30 del 17 . 2 . 1977 , pag . 27 . ( 2 ) GU n . C 77 del 30 . 3 . 1977 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 3 . ALLEGATO Elenco delle sostanze ééé materie tossiche e nocive Il seguente elenco comprende talune sostanze o materie tossiche o nocive scelte per il loro carattere prioritario 1 * Arsenico e suoi composti 2 * Mercurio e suoi composti 3 * Cadmio e suoi composti 4 * Tallio e suoi composti 5 * Berillio e suoi composti 6 * Composti di cromo esavalente 7 * Piombo e suoi composti 8 * Antimonio e suoi composti 9 * Fenoli e loro composti 10 * Cianuri , organici ed inorganici 11 * Isocianati 12 * Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel * presente elenco o in altre direttive relative all ' eliminazione di rifiuti tossici o nocivi 13 * Solventi clorurati 14 * Solventi organici 15 * Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche 16 * Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi * derivanti da operazioni di distillazione 17 * Composti farmaceutici 18 * Perossidi , clorati , perclorati e azoturi 19 * Eteri 20 * Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e / o sostanze nuove i cui effetti * sull ' ambiente non sono conosciuti 21 * Amianto ( polveri e fibre ) 22 * Selenio e suoi composti 23 * Tellurio e suoi composti 24 * Composti aromatici policiclici ( con effetti cancerogeni ) 25 * Metalli carbonili 26 * Composti del rame solubili 27 * Sostanze acide e / o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli