31976L0403

Direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 26/04/1976 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0042
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0161


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili

( 76/403/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 .

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei PCB può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza ed avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del tratatto ;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione dello smaltimento dei PCB uno degli obiettivi della Comunità nei settori del miglioramento delle condizioni di vita , dell ' armonioso sviluppo delle attività economiche in tutta la Comunità e di un ' espansione continua ed equilibrata ; che , a tal fine , occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occorre fare ricorso all ' articolo 235 ;

considerando che i PCB sono manifestamente pericolosi per la salute umana e per l ' ambiente , e che è pertanto opportuno controllare tali sostanze in tutte le forme di impiego ;

considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) riconosce la necessità di ricorrere ad azioni comunitarie per i rifiuti il cui trattamento richieda , a causa della tossicità e della non degradabilità dei rifiuti stessi , soluzioni che esorbitano dall ' ambito nazionale ;

considerando che la direttiva 75/442/CEE ( 4 ) riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale ; che per i rifiuti particolarmente pericolosi occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell ' ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti , dell ' abbandono o del deposito incontrollato degli stessi ; che un regime del genere deve essere adottato per i PCB ;

considerando che , per evitare al massimo i rischi di dispersione nell ' ambiente , è opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso ;

considerando inoltre che occorre disporre che gli Stati membri istituiscano o designino gli stabilimenti o le imprese incaricati di provvedere allo smaltimento dei PCB e che qualsiasi persona in possesso di tali sostanze e desiderosa di disfarsene debba tenerle a disposizione di tali stabilimenti o imprese ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva si intendono :

a ) per PCB : * i policlorodifenili ,

* i policlorotrifenili ,

* le miscele contenenti policlorodifenili e/o policlorotrifenili ;

b ) per smaltimento :

- la raccolta e/o la distruzione dei PCB ,

- i procedimenti di trasformazione necessari per la rigenerazione dei PCB .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù siano vietati lo scarico , l ' abbandono e il deposito incontrollati dei PCB e degli oggetti e apparecchi che li contengono .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso .

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo smaltimento dei PCB venga effettuato senza pericolo per la salute degli uomini e senza recare pregiudizio all ' ambiente .

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per promuovere , nella misura del possibile , la rigenerazione dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso .

Articolo 6

Per l ' applicazione degli articoli 2 , 3 , 4 e 5 le autorità competenti degli Stati membri istituiscono o designano gli stabilimenti o le imprese autorizzati a smaltire i PCB per conto proprio e/o per conto di terzi .

Articolo 7

Chiunque detenga dei PCB per il cui smaltimento non abbia ottenuto l ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 6 deve tenerli a disposizione degli stabilimenti o imprese di cui allo stesso articolo .

Articolo 8

Conformemente al principio « chi inquina paga » , il costo dello smaltimento dei PCB , detratto l ' importo della loro eventuale valorizzazione , deve essere sostenuto :

- dal detentore che consegni i PCB ad uno stabilimento o ad un ' impresa di cui all ' articolo 6 ;

- e/o dai precedenti detentori o dal produttore dei PCB o del materiale contenente PCB .

Articolo 9

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni particolari cui devono conformarsi , in applicazione della presente direttiva , da una parte i detentori di PCB e , dall ' altra , gli stabilimenti o imprese di cui all ' articolo 6 .

Articolo 10

Ogni tre anni gli Stati membri , nel contesto della relazione di cui all ' articolo 12 della direttiva n . 75/442/CEE , redigono una relazione sulla situazione dello smaltimento dei PCB nel loro territorio e la trasmettono alla Commissione . A tal fine , gli stabilimenti o le imprese di cui all ' articolo 6 sono tenuti a fornire alle autorità competenti di cui allo stesso articolo le informazioni relative allo smaltimento dei PCB . La Commissione trasmette la relazione agli altri Stati membri .

Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 6 aprile 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . C 157 del 14 . 7 . 1975 , pag . 87 .

( 2 ) GU n . C 263 del 17 . 11 . 1975 , pag . 34 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 39 .