Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) /* COM/2011/0348 definitivo - 2011/0152 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta Lo scopo della presente proposta è di
modificare la direttiva 2004/40/CE[1] del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici). Nel 2006, la comunità medica ha comunicato
alla Commissione la propria inquietudine in merito all'attuazione di tale
direttiva. I valori limite di esposizione stabiliti dalla medesima
limiterebbero infatti in modo sproporzionato l'applicazione e lo sviluppo della
tecnica RMI (risonanza magnetica per immagini), considerata oggi uno strumento indispensabile
per la diagnosi e il trattamento di varie malattie. Successivamente, anche altri settori
industriali hanno espresso preoccupazione in merito all'incidenza della direttiva
sulle loro attività. Per reagire a tali preoccupazioni la Commissione
ha adottato una serie di provvedimenti. Per operare con trasparenza la
Commissione ha contattato gli Stati membri e il Parlamento europeo e li ha
informati dei provvedimenti che intendeva adottare. In tale contesto, ha chiesto
agli Stati membri di informarla delle eventuali difficoltà connesse
all'attuazione della direttiva. La Commissione ha inoltre avviato uno studio per
valutare l'incidenza reale delle disposizioni della direttiva sulle procedure
mediche nelle quali viene fatto uso della tecnica RMI. I risultati dello studio
saranno pronti nel 2008. Nel frattempo, al fine di: - consentire l'analisi completa degli studi, compreso
quello avviato dalla Commissione, relativi alle potenziali conseguenze negative
dei valori limite di esposizione previsti dalla direttiva per l'impiego medico
della RMI; - tenere conto dei risultati della revisione
delle raccomandazioni dell'ICNIRP, e di altre recenti raccomandazioni quali i
criteri d'igiene ambientale per i campi elettromagnetici dell'OMS basati sugli
ultimi studi scientifici riguardanti gli effetti sulla salute umana dei campi elettromagnetici,
pubblicati dopo l'adozione della direttiva 2004/40/CE e, infine, - analizzare accuratamente l'impatto delle disposizioni
della direttiva e proporre una revisione della direttiva stessa al fine di
garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori, sia il mantenimento e lo sviluppo delle attività mediche e
industriali che prevedono l'utilizzo dei campi elettromagnetici, il termine per il recepimento è stato rinviato
dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012 dalla direttiva 2008/46/CE[2] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle disposizioni
minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici). La Commissione internazionale per la
protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International Commission for
Non-Ionising Radiation Protection - ICNIRP) sta attualmente terminando gli
orientamenti relativi ai campi magnetici statici e ai campi a bassa frequenza
variabili nel tempo, sui quali la direttiva era originariamente fondata. Sono
state pubblicate nuove raccomandazioni, rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Nella
maggior parte dei casi, i livelli di riferimento e i limiti fondamentali sono
fissati a livelli più elevati rispetto alle precedenti raccomandazioni. · Contesto generale La direttiva 2004/40/CE è la 18a direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Essa riguarda gli effetti negativi di breve periodo sulla salute dei lavoratori
esposti a campi elettromagnetici durante il lavoro. Le disposizioni della direttiva sono disposizioni
minime: ogni Stato membro può stabilire disposizioni più vincolanti. La direttiva stabilisce valori limite
di esposizione ai campi elettrici, magneticai ed elettromagnetici che variano
nel tempo con frequenze comprese tra 0 e 300 GHz[3].
Nessun lavoratore può essere esposto a valori che superano tali limiti, fondati
su effetti sulla salute e considerazioni biologiche. La direttiva prevede anche valori di azione
e valori di orientamento per i campi variabili nel tempo e per quelli
statici. Tali valori sono direttamente misurabili a partire dai quali il datore
di lavoro deve adottare uno o più provvedimenti tra quelli previsti dalla direttiva.
Il rispetto dei valori di azione garantisce il rispetto dei valori limite di
esposizione corrispondenti. I limiti imposti dalla direttiva sono stati
fissati nel 1998 sulla base delle raccomandazioni dell'ICNIRP, l'organismo mondialmente
considerato come l'autorità nel settore della valutazione degli effetti sulla salute
di questo tipo di radiazioni. L'ICNIRP collabora assiduamente con varie organizzazioni
internazionali quali l'OMS, l'OIL, l'IRPA, l'ISO, il CENELEC, la CEI, la CIE, l'IEEE,
ecc. La direttiva segue la filosofia di prevenzione
gi à prevista in termini più generali dalla direttiva direttiva quadro 89/391/CEE: –
protezione di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori,
a prescindere dal settore di attività, esposti agli stessi rischi hanno diritto
allo stesso livello di protezione; –
il datore di lavoro è tenuto a procedere alla
determinazione e alla valutazione dei rischi; –
i rischi identificati vanno eliminati oppure, se
impossibile, vanno ridotti al minimo; –
i lavoratori in questione vanno informati in modo
specifico, formati e consultati; –
deve essere garantito il controllo medico adeguato. La direttiva si applica a tutti i settori di attività,
senza eccezioni, e deve essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il
30 aprile 2012 se non verranno adottate altre misure in proposito. Durante il dibattito che ha preceduto
l'adozione il caso specifico della risonanza magnetica per immagini è stato
discusso dettagliatamente sia al Consiglio che al Parlamento europeo. Esperti nazionali
provenienti da istituzioni quali il National Radiation Protection Board (NRPB, Regno
Unito), l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS, Francia),
il Finnish Institute of Occupational Health (FIOH, Finlandia) e il Bundesamt
für Strahlenschutz (BfS, Germania) hanno fornito sostegno tecnico durante
le negoziazioni al Consiglio. La Presidenza del Consiglio ha domandato più
volte il parere dell'ICNIRP. Poiché nessun elemento consentiva di individuare
impatti indesiderati, i colegislatori hanno adottato la direttiva con talune
modifiche ai valori proposti originariamente dalla Commissione, ovvero la non fissazione
di valori limite di esposizione per i campi magneticai statici, che
costituiscono una componente essenziale della RMI, dato che tale valore era
oggetto di revisione alla luce degli ultimi dati scientifici, pubblicati al
momento dell'adozione della direttiva. La presente proposta mantiene alcuni importanti
principi e disposizioni nella presente direttiva, come ad esempio: –
la copertura di tutti i settori di attività, –
i valori limite di esposizione e i valori di azione
per i campi elettromagnetici nell'ambito di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, –
le disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i
rischi, –
l'informazione e la formazione dei lavoratori, –
la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, –
le sanzioni, –
la sorveglianza medica. Le più importanti mofiche introdotte dalla proposta,
che tengono conto degli ultimi risultati scientifici in
questo settore, sono le seguenti: –
definizioni più chiare, in particolare per gli
effetti nocivi sulla salute (articolo 2 della direttiva 2004/40/CE); –
inclusione di un sistema modificato per i valori
limite e i valori di riferimento diversi dagli attuali valori limite e valori
di azione per l'ambito di frequenze da 0 a 100 kHz (ciò riguarderà gli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/40/CE, più l'allegato); –
introduzione di indicatori volti a facilitare le misurazioni
di calcolo (articolo 3, paragrafo 3) e fornire orientamenti per la presa
in considerazione delle incertezze di misurazione. La legislazione sulla
sicurezza dei prodotti contenuta nelle direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE è volta
a garantire che il pubblico, compresi i lavoratori, non sia esposto a livelli che
vadano al di là di quelli stabiliti dalla raccomandazione 1999/519/CEE, purché
i prodotti siano utilizzati secondo quanto previsto. Dal momento che i livelli
stabiliti per il pubblico sono inferiori a quelli stabiliti per i lavoratori e
comprendono la protezione contro gli effetti a lungo termine, il rispetto di
queste direttive garantisce una protezione sufficiente nell'ambito della
presente direttiva per queste situazioni; –
introduzione di alcuni orientamenti volti a
garantire valutazioni dei rischi semplificate ma più efficienti (articolo 4) al
fine di agevolare le attività di valutazione e limitare gli oneri per le PMI; –
introduzione di una limitata ma adeguata flessibilità
mediante le proposta di un quadro di riferimento controllato relativo a deroghe
limitate per l'industria; –
inclusione di un fondamento per la sorveglianza sanitaria
(articolo 8); –
una particolare attenzione per il caso specifico delle
applicazioni mediche che utilizzano la risonanza magnetica e per le attività
correlate; e –
introduzione di misure complementari non vincolanti
come una guida pratica non vincolante. · Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione europea La presente proposta è coerente con gli obiettivi
delle altre politiche dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda
il miglioramento del quadro normativo al fine di garantire un diritto derivato
comunitario chiaro, comprensibile, aggiornato e di facile accesso
nell'interesse dei cittadini e degli operatori economici. Il rinvio consentirà
anche di aggiornare le disposizioni della direttiva alla luce delle ultime
conoscenze scientifiche relative agli effetti delle radiazioni
elettromagnetiche sulla salute, non ancora disponibile a momento dell'adozione della
direttiva 2004/40/CE. La proposta intende inoltre essere coerente con la legislazione
correlata che protegge gli utilizzatori dai prodotti che generano campi elettromagnetici,
nella misura in cui non richiede che i campi elettromagnetici generati da tali
prodotti debbano essere sottoposti a nuova valutazione nel quadro della
presente direttiva, ma si può presumere che essi siano al di sotto dei livelli
stabiliti per il pubblico nella raccomandazione del Consiglio 1999/519/CEE. 2. Consultazione delle parti interessate e
valutazione dell'impatto · Consultazione delle parti interessate - Consultazione del Comitato consultivo per la
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, in conformità con la decisione del Consiglio
del 22 luglio 2003 che istituisce un Comitato consultivo per la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro. Il Comitato è stato invitato ad esprimere un parere entro
la fine di marzo 2011. - Consultazione degli esperti scientifici del
settore e della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni
non ionizzanti durante le riunioni bilaterali con i servizi della Commissione. - Consultazione delle parti sociali in conformità con gli articoli 154, paragrafi 2 e
3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La prima consultazione (articolo 154, paragrafo 2, TFUE) ha avuto luogo tra il 1° luglio e il 10 settembre 2009. La
seconda fase di consultazione, a norma dell'articolo 154, paragrafo
3, ha avuto luogo tra il 20 maggio e il 5 luglio 2010
ed è stata effettuata indipendentemente dalla valutazione d'impatto. I risultati possono essere così sintetizzati: · in generale, sia i sindacati che i datori di lavoro concordano sul
fatto che vi è una giustificata esigenza di una nuova direttiva per la protezione
dei lavoratori dai rischi per la salute causati dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
Tuttavia, alcuni rappresentanti dei datori di lavoro (PMI e alcune organizzazioni
nazionali) hanno manifestato la loro preferenza per strumenti non vincolanti invece
di una direttiva. · Si concorda sul fatto che i valori limite posti dalla direttiva sono
troppo bassi e fondati su ipotesi eccessivamente prudenti; ma mentre i datori
di lavoro auspicano un innalzamento dei limiti, i rappresentanti dei lavoratori
chiedono che gli effetti di lungo termine sulla salute siano coperti dalla
futura direttiva. · L'esenzione di alcune categorie di lavoratori dall'ambito di
applicazione della direttiva non è considerata auspicabile dai datori di lavoro
nel settore dell'industria (eccettuati i fabbricanti di apparecchi RMI). Anche
la concessione di deroghe dai limiti di esposizione in branche specifiche (assistenza
sanitaria) pone alcuni problemi per il settore dell'industria. · Le parti sociali confermano che nessuna categoria di lavoratori dovrebbe
essere esclusa dai vantaggi garantiti da eventuali nuovi strumenti giuridici, purché
tali nuovi strumenti garantiscano l'adeguata flessibilità necessaria per
consentire la continuazione dell'attività. · Mentre i datori di lavoro sono molto favorevoli ad un approccio flessibile
che consenta di prevedere eccezioni, le organizzazioni dei lavoratori temono
che la flessibilità possa ridurre la protezione dei lavoratori a meno che non
vi siano controlli rigorosi. · L'adeguamento dei valori limite di esposizione definiti nella direttiva
vigente è accettabile sia per le organizzazioni dei datori di lavoro che per
quelle dei lavoratori, accompagnato dall'introduzione di un approccio di "ripartizione
in zone" in grado di consentire la valutazione di rischi leggeri in
situazioni meno problematiche. Si concorda inoltre sull'importanza di un orientamento
operativo. · I sindacati auspicano che i controlli medici dopo le situazioni di sovraesposizione
al di sopra dei valori limite costituiscano un approccio standard. Le
organizzazioni dei datori di lavoro e i rappresentanti delle professioni mediche
esprimono dubbi sul fatto che ciò sia ragionevole per le basse gamme di frequenza,
in cui può essere difficile individuare gli effetti. · Le deroghe dai valori limite per il settore medico volte ad agevolare
il trattamento RMI sono considerate con scetticismo da altri settori, mentre i
sindacati raccomandano l'inserimento di una clausola di riesame per evitare l'erosione
della legislazione protettiva. · Ricorso al parere di esperti La Commissione ha consultato esperti scientifici
internazionalmente riconosciuti per quanto riguarda l'impatto sulla salute
delle radiazioni elettromagnetiche. La Commissione ha inoltre avviato lo studio
cui si è fatto riferimento nelle pagine precedenti al fine di determinare i livelli
di esposizione per il personale medico e il loro impatto sulle procedure utilizzate
per la RMI medica. · Valutazione dell'impatto Dalle discussioni e consultazioni con le parti
interessate, sono emerse le seguenti opinioni: Opzione politica A: "Status quo" In termini pratici, ciò significa che la direttiva
2004/40/CE deve essere recepita entro il 30 aprile 2012 nella legislazione
di tutti gli Stati membri. Opzione politica B: "Nuova direttiva con limiti di esposizione rivisti" La direttiva 2004/40/CE è sostituita da una
nuova direttiva con valori limite di esposizione rivisti superiori ai precedenti,
ma in linea con i dati scientifici. Opzione politica C1: "Nuova direttiva con limiti di esposizione modificati ed
esenzioni parziali". La direttiva 2004/40/CE è sostituita da una
nuova direttiva con valori limite di esposizione modificati superiori ai precedenti,
ma conformi ai risultati delle ricerche scientifiche (come nella opzione B). Oltre
a ciò, sono concesse esenzioni condizionate per la RMI, che rimarranno tuttavia
soggette ai requisiti generali del rischio per i campi elettromagnetici e
saranno disciplinate dalla nuova direttiva. Opzione politica C2: "Nuova direttiva con limiti di esposizione modificati ed esenzione
completa per la RMI". La direttiva 2004/40/CE è sostituita da una
nuova direttiva con valori limite di esposizione modifica superiori ai
precedenti, ma conformi ai risultati delle ricerche scientifiche (come nell'opzione
B). La RMI medica sarà completamente esentata dal rispetto di tutti i requisiti
della direttiva sui campi elettromagnetici. Opzione politica D1: "Sostituzione della direttiva con una raccomandazione" La direttiva 2004/40/CE è sostituita da
raccomandazioni non vincolanti sull'esposizione professionale ai campi
elettromagnetici, basate sulle ultime raccomandazioni internazionali. La forma di
queste raccomandazioni sarebbe simile alla raccomandazione del Consiglio relativa
alla limitazione dell' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
(1999/519/CEE). Opzione politica D2: "Accordi volontari conclusi tra le parti sociali" La direttiva 2004/40/CE è sostituita da
accordi volontari a livello europeo o settoriale tra le parti sociali in
conformità con l'articolo 154, paragrafo 4, TFUE. Opzione politica E: "Nessuna legislazione UE" La direttiva 2004/40/CE è abrogata mentre la direttiva
89/391/CEE (direttiva quadro) e le disposizioni e le norme nazionali vigenti rimarrebbero
in vigore. La mancanza di normative nazionali in alcuni Stati membri consentirà
esposizioni professionali non regolate ai campi elettromagnetici. Per questa opzione,
si può presupporre che, ad esempio, i paesi che hanno già recepito (parzialmente)
la direttiva sui campi elettromagnetici non abrogheranno la loro normativa in
materia. Queste opzioni sono state considerate pertinenti
dalle parti interessate. Opzioni alternative non esaminate in dettaglio
comprendono l'adozione di un approccio più settoriale, che limita la legislazione
all'obbligo di utilizzare attrezzature sicure o che si concentrano esclusivamente
su strumenti politici non vincolanti come le campagne d'informazione e i
documenti di orientamento. L'attuale proposta è coerente con l'opzione
C1, che risulta pertanto accettabile per quasi tutte le parti interessate. I
costi di messa in conformità sono superiori rispetto all'opzione E ma inferiori
a quelli dell'opzione A, e tale sarà la situazione dal 1° maggio 2012 se la direttiva
2004/40/CE rimane in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte La proposta modifica gli articoli relativi agli
allegati della direttiva 2004/40/CE al fine di raggiungere gli obiettivi di cui
al precedente punto 1. Invece
di presentare un lungo elenco di complessi emendamenti alla direttiva 2004/40/CE,
la presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva precedente al fine di
ottenere un testo chiaro, semplice e preciso, che sia
trasparente e immediatamente comprensibile per il pubblico e per gli operatori
economici. · Fondamento giuridico L'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. ·
Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà poiché
la proposta riguarda un settore — la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro — che non è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Gli obiettivi della proposta non possono
essere raggiunti in modo sufficiente attraverso iniziative degli Stati membri, dato
che la modifica e l'abrogazione delle disposizioni delle direttive non possono
essere effettuate a livello nazionale. Gli obiettivi della proposta possono essere
raggiunti solo mediante un intervento dell'Unione, poiché la presente proposta
modifica un atto legislativo dell'UE attualmente vigente, azione che non può
essere compiuta dagli Stati membri. Il principio di sussidiarietà viene rispettato
in quanto la proposta modifica disposizioni comunitarie esistenti. · Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di
proporzionalità per le ragioni seguenti. Essa intende garantire la protezione dei lavoratori
esposti ai campi elettromagnetici semplificando al tempo stesso gli oneri
gravanti sui datori di lavoro rispetto alla situazione esistente nel quadro
della direttiva 2004/40/CE. · Scelta dello strumento Strumento proposto: direttiva. Altri strumenti non sarebbero stati adeguati. Lo
scopo è di modificare una direttiva ed il solo modo di farlo è di adottare
un'altra direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha un impatto sul bilancio
dell'Unione, eccettuate le riunioni dei comitati proposti. Gli stanziamenti
saranno effettuati dalle linee di bilancio esistenti così come avviene di
solito per il funzionamento del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene
e la protezione della salute sul luogo di lavoro (linea amministrativa PROGRESS)
e per l'invito di esperti (linea generale). 5. Informazioni supplementari · Semplificazione La proposta contribuisce alla semplificazione del
quadro di riferimento legislativo introducendo un'adeguata proporzionalità e flessibilità. · Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta porterà all'abrogazione
della direttiva 2004/40/CE. ·
Spazio economico europeo Questo progetto di atto rientra in un settore
disciplinato dall'accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio economico
europeo. · Illustrazione dettagliata della proposta per capitolo o per articolo La presente proposta modifica un certo numero
di articoli e allegati della direttiva 2004/40/CE. L'articolo 1 della
proposta è quasi invariato rispetto alla direttiva 2004/40/CE e riguarda lo
scopo e la portata della proposta. Una nuova frase al paragrafo 2 fa esplicito
riferimento all'esistenza di effetti diretti e indiretti generati dall'esposizione
ai campi elettromagnetici. Entrambi i tipi di effetti sono coperti dalla
direttiva. L'articolo 2 definisce
le espressioni "campi elettromagnetici", "valori limite di
esposizione" e "valori di azione", così come avveniva nella direttiva
2004/40/CE. Il nuovo articolo definisce anche i "valori di orientamento"
introdotti nella proposta; definisce inoltre a fini di chiarezza gli
"effetti nocivi per la salute" e gli "effetti nocivi per la sicurezza". Articolo 3 Questo articolo riguarda i valori limite di esposizione
e i valori di azione così come nella direttiva 2004/40/CE. Tuttavia il paragrafo
1 delinea brevemente i ruoli dei nuovi valori di orientamento e di azione al
fine di ottenere la proporzionalità richiesta dalle parti interessate. Tale
elemento si applica alla gamma di frequenza da 0 Hz a 100 kHz. Da 100 kHz a
300GHz, i livelli rimangono gli stessi della direttiva 2004/40/CE, dal momento
che dal 1998 non sono state pubblicate nuove raccomandazioni. Il paragrafo 3 è simile al paragrafo
corrispondente della direttiva 2004/40/CE, ma è stato adattato per limitare le misurazioni
estensive ai casi in cui siano realmente necessarie. Ciò semplificherà in
pratica l'effettuazione della valutazione del rischio per gran parte dei posti
di lavoro. Il paragrafo 4 è nuovo e prevede un'esenzione dei
limiti di esposizione per il settore della RMI e delle attività correlate; questo
settore continuerà ad essere soggetto a tutti gli altri obblighi. Il paragrafo 5 è nuovo e stabilisce il diritto
dei militari di utilizzare un sistema di protezione adatto alle loro specifiche
situazioni di lavoro (ad esempio radar). La richiesta è stata fatta dalla NATO,
che utilizza un sistema di protezione basato sulle raccomandazioni proposte dall'Istituto
degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici (IEEE). Questo sistema può essere
considerato equivalente al sistema delineato nella presente proposta. Il paragrafo 6 è nuovo e stabilisce deroghe temporanee
in condizioni controllate di casi in cui è probabile il superamento dei limiti
di esposizione. L'articolo 4 riguarda
"l'identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi" come
nella direttiva 2004/40/CE. I paragrafi da 1 a 3 e 6 rimangono invariati.
Il paragrafo 4 è stato leggermente modificato allo scopo di aumentare la flessibilità
e la proporzionalità. Il paragrafo 5 rimane invariato eccettuata la
lettera c), nella quale i gruppi particolarmente a rischio sono definiti in modo
più preciso. Inoltre, il limite di cui alla lettera d), punto ii), concernente
il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici è
stato portato da 3 a 30 mT, in linea con i dati attuali aggiornati. L'articolo 5 "Disposizioni
miranti ad eliminare o ridurre i rischi" è sostanzialmente invariato. Sono
state fatte solo piccole modifiche al fine di garantire la coerenza. L'articolo 6 "Informazione
e formazione dei lavoratori" è stato modificato leggermente solo a fini di
coerenza. Lo stesso vale per l'articolo 7 "Consultazione
e partecipazione dei lavoratori". L'articolo 8 "Sorveglianza
sanitaria" è stato modificato per introdurre una distinzione tra l'esposizione
nella bassa gamma di frequenza (da 0 Hz a 100 kHz) e l'esposizione nell'alta gamma
di frequenza. Le modifiche tengono conto del fatto, confermato da esperti medici,
che gli effetti provocati dai campi di bassa frequenza non possono essere osservati
dopo che il lavoratore ha lasciato la zona di esposizione indesiderata. Gli
eventuali danni per la salute derivanti da questa esposizione non possono
pertanto essere determinati mediante l'esame medico. L'articolo 9 "Sanzioni"
è identico allo stesso articolo della direttiva 2004/40/CE. Questo articolo è
stato introdotto dal Parlamento europeo durante le discussioni che hanno
preceduto l'adozione della direttiva 2004/40/CE. L'articolo 10
"Modifiche tecniche" ha subito significative modifiche rispetto allo
stesso articolo della direttiva 2004/40/CE. Il primo paragrafo, contenente un riferimento
alla procedura legislativa stabilita dall'articolo 153, paragrafo 2, del
trattato e riguardante l'adozione di modifiche dei valori limite di esposizione,
è stato eliminato dal momento che la stessa proposta si basa sull'articolo 153,
paragrafo 2, del trattato e non è necessario fare ulteriore riferimento a tale
articolo nel dispositivo. Il Parlamento europeo e il Consiglio non
attribuiscono alla Commissione il potere di modificare i valori limite di
esposizione. Eventuali modifiche non potranno pertanto essere introdotte
mediante atti delegati della Commissione ma mediante emendamenti della direttiva
conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 153, paragrafo 2, TFUE.
Tuttavia, gli attuali livelli di riferimento direttamente misurabili, vale a
dire i valori di orientamento e di azione, sono considerati modifiche di natura
strettamente tecnica nella proposta e ad essi si fa pertanto riferimento
nell'ambito di una nuova lettera c) aggiunta nel primo sottoparagrafo dell'articolo
10. Ciò faciliterà modifiche adeguate e tempestive se le conoscenze scientifiche
e il raffinamento dei metodi di modellizzazione giustificheranno semplificazioni
o adeguamenti in questo settore. Alla luce delle nuove norme di "comitatologia"
introdotte dal trattato di Lisbona, le modifiche puramente
tecniche agli allegati di cui all'articolo 10 costituiscono
misure di portata generale destinate a modificare elementi non essenziali della direttiva.
Essi rientrano quindi nella definizione di "atti delegati" ai sensi
dell'articolo 290 TFUE e la procedura stabilita da questo articolo (sui poteri
delegati) deve essere utilizzata per adottare queste modifiche tecniche. Di conseguenza,
il potere per la Commissione di utilizzare questa procedura è stabilito dallo
stesso articolo 10, insieme alla possibilità di ricorrere ad una procedura
d'urgenza di cui al secondo sottoparagrafo di questo articolo. L'articolo 11: la
vecchia "procedura di comitatologia" di cui alla direttiva 2004/40/CE
è stata sostituita da nuove norme sui poteri delegati introdotte dal trattato
di Lisbona. Di conseguenza questo articolo stabilisce la procedura formale, ai
sensi dell'articolo 290 TFUE, concernente l'esercizio dei poteri attribuiti
alla Commissione di adottare atti delegati volti a modificare
la direttiva apportando modifiche puramente tecniche ai suoi allegati. Il vecchio articolo 12 della direttiva 2004/40/CE, "Relazione" è stato
eliminato poiché è stato abrogato dall'articolo 3, paragrafo 20, della
direttiva 2007/30/CE. Le disposizioni relative alle relazioni di attuazione per
tutte le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE sono ora contenute nell'articolo 17bis della direttiva
89/391/CEE. L'articolo 12 "Procedura
d'urgenza" comprende le norme sull'esercizio della procedura d'urgenza nell'ambito del potere attribuito alla Commissione
di adottare atti delegati. La possibilità di ricorrere
alla procedura d'urgenza è accettata nel settore della protezione della salute e
della sicurezza conformemente all'Intesa comune interistituzionale sugli
atti delegati. Tale possibilità era già prevista dalla vecchia direttiva
sui campi elettromagnetici 2004/40. La procedura sarà utilizzata solo in casi
eccezionali, quando imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, come un possibile
rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dalla
loro esposizione ai campi elettromagnetici. L'articolo 13 è
nuovo e si riferisce all'esigenza di elaborare una guida pratica al fine di
agevolare l'attuazione della direttiva. Tale prassi è già seguita in altre
direttive, in particolare nell'ultima direttiva 2006/25/CE sugli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali). Gli articoli 14, 15, 16 e 17 sono disposizioni concernenti le relazioni, il recepimento, l'abrogazione
della direttiva 2004/40/CE e l'entrata in vigore. L'allegato I
introduce un certo numero di quantità fisiche non inserite nel testo principale
(articolo 2). Questa opzione è considerata preferibile per migliorare la coerenza
del testo della proposta. L'allegato II costituisce
una parte importante della proposta poiché stabilisce tutti gli elementi necessari
a garantire una maggiore flessibilità e proporzionalità nella gamma di
frequenza da 0 Hz a 100 kHz. Esso introduce in pratica il sistema di
"ripartizione in zone" approvato da quasi tutte le parti interessate insieme
alle misure volte ad agevolare ogni volta che ciò sia possibile le procedure di
valutazione dei rischi. L'allegato III riguarda
la parte superiore dello spettro di frequenze. Dal momento che non vi sono
state nuove raccomandazioni internazionali negli ultimi anni in questo settore,
le modifiche si limitano a una diversa presentazione e ad alcuni elementi volti
ad agevolare le attività dei datori di lavoro. L'allegato IV riguarda
specificamente la risonanza magnetica medica (RM). È destinato a garantire un'applicazione
agevole ed armonizzata di adeguate misure qualitative di protezione in un
ambiente controllato. L'allegato V comprende
un elenco degli atti legislativi che hanno modificato la direttiva 2004/40/CE (di cui all'articolo 15) e una tabella di correlazione tra le disposizioni della direttiva
2004/40/CE modificata e la presente proposta. 2011/0152 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, vista la proposta
della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo dei Parlamenti nazionali, visto il parere
del Comitato economico e sociale europeo[4], visto il parere
del Comitato delle Regioni[5], deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) in base al trattato, il Consiglio può adottare, mediante direttive, disposizioni
minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di
lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della salute
e della sicurezza dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di
imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. (2) Visto l'articolo 31,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, secondo cui "ogni lavoratore ha diritto a
condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose". (3) Dopo l'entrata in vigore della
direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)[6], le parti interessate, e in particolare
gli operatori del settore medico, hanno manifestato serie preoccupazioni sul
potenziale impatto dell'attuazione di tale direttiva sull'utilizzazione di procedure
mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini. Sono state inoltre espresse
preoccupazioni in merito all'impatto della direttiva su talune attività
industriali. (4) La Commissione ha esaminato
attentamente gli argomenti delle parti interessate e, dopo alcune consultazioni,
ha deciso di riconsiderare in modo approfondito alcune disposizioni della
direttiva 2040/40/CE, sulla base di nuove informazioni scientifiche fornite da
esperti internazionalmente riconosciuti. (5) La direttiva 2004/40/CE è stata modificata dalla direttiva 2008/46/CE, del
23 aprile 2008[7],
con l'effetto di posporre di quattro anni i termini per il recepimento della
direttiva 2004/40/CE. Ciò avrebbe consentito alla Commissione di presentare una
nuova proposta e al colegislatore di adottare una nuova direttiva basata su
dati più recenti e precisi. (6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere
adottate misure più adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai
rischi collegati ai campi elettromagnetici. Il presente atto non
affronta tuttavia il problema degli effetti di lungo periodo, compresi i possibili
effetti cancerogeni dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
che variano nel tempo, dal momento che non si dispone attualmente di prove
scientifiche concludenti in grado di stabilire una relazione causale. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute
e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a
creare per tutti i lavoratori della comunità una piattaforma minima di protezione
che eviti possibili distorsioni di concorrenza. (7) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, e
lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più
favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, segnatamente la fissazione
di valori inferiori per i valori di orientamento e i valori di azione o il valore
limite giornaliero di esposizione ai campi elettromagnetici. L'attuazione della
presente direttiva non può giustificare tuttavia un regresso rispetto alla
situazione esistente in ciascuno Stato membro. (8) È necessario che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici
si limiti a definire, senza entrare inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da
raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare
onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo
equivalente. (9) La protezione dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici richiede
l'effettuazione di un'efficace ed efficiente valutazione dei rischi. Tale obbligo
dovrebbe tuttavia essere proporzionale alla situazione esistente nel posto di
lavoro. È quindi opportuno definire un sistema di protezione in grado di graduare
il livello di rischio in modo semplice e facilmente comprensibile. Di conseguenza,
il riferimento a un certo numero di indicatori e di situazioni standard può
utilmente aiutare il datore di lavoro a rispettare i loro obblighi. (10) Gli effetti indesiderati sul corpo umano dipendono dalla frequenza del
campo elettromagnetico o della radiazione cui esso è esposto, da 0 Hz a 100 kHz
e al di sopra di 100 kHz. È quindi opportuno prendere in considerazione due
diversi sistemi di limitazione della esposizioni per proteggere i lavoratori esposti
ai campi elettromagnetici. (11) La riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici può essere
realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di misure preventive
fin dalla progettazione delle posizioni di lavoro, nonché attraverso la scelta
delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre
in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature
e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che
ne fanno uso. È tuttavia necessario evitare la duplicazione delle valutazioni, nel
caso in cui le attrezzature di lavoro rispettano i requisiti della legislazione
UE sui prodotti, che stabilisce livelli più severi di sicurezza rispetto a
quelli previsti dalla presente direttiva, in particolare la direttiva 1999/5/CE
e 2006/95/CE. Ciò consente in molti casi una semplificazione delle valutazioni. (12) È necessario che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e
alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione
ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori. (13) Poiche la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[8], quest'ultima si applica al settore dell'esposizione dei lavoratori ai
campi elettromagnetici, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche
contenute nella presente direttiva. (14) Potrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti in conformità con l'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentirle di apportare modifiche
puramente tecniche agli allegati della presente direttiva, in linea con l'adozione
di direttive nel settore dell'armonizzazione
tecnica e della standardizzazione e in conseguenza del progresso tecnico, delle
modifiche delle più importanti norme tecniche o specifiche europee armonizzate
delle nuove scoperte scientifiche concernenti i campi elettromagnetici, ed
inoltre adeguare i valori di orientamento e di azione e i correlati elenchi di attività,
posti di lavoro e tipi di attrezzature. È particolarmente importante che
la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni
adeguate, anche a livello di esperti. La Commissione, al momento della preparazione
e della redazione degli atti delegati, garantirà una trasmissione simultanea,
tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (15) In casi eccepzionali, ove lo
richiedano imperativi motivi d'urgenza, come possibili rischi imminenti per la
salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla loro esposizione ai campi elettromagnetici,
dovrebbe essere data la possibilità di ricorrere alla procedura d'urgenza per
gli atti delegati adottati dalla Commissione. (16) Un sistema comprendente valori limite di esposizione, valori di
orientamento e valori di azione, ove applicabile, dovrebbe essere considerato
uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione
contro i prevedibili effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione
ai campi elettromagnetici. Ma tale sistema può entrare in conflitto con
specifiche condizioni in talune attività, come le procedure mediche che
utilizzano tecniche di risonanza magnetica ovvero operazioni militari che
richiedono l'interoperabilità e in cui già vigono norme tecniche internazionalmente
accettate che garantiscono una protezione equivalente dei lavoratori soggetti a
specifiche situazioni di esposizione. È pertanto necessario tenere conto di
tali condizioni particolari. (17) Un sistema in grado di garantire un elevato livello di protezione rispetto
agli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione ai
campi elettromagnetici dovrebbe tenere debito conto degli specifici gruppi di lavoratori
ed evitare i problemi d'interferenza ovvero effetti sul funzionamento di dispositivi
medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti
cocleari e di altro tipo. I problemi di interferenza, in particolare per quanto
riguarda gli stimolatori cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori ai
valori di orientamento e di azione e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate
precauzioni e misure protettive. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto e campo di
applicazione 1. La
presente direttiva, che è la 20a direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni
minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la
loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai campi elettromagnetici
(da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. 2. La
presente direttiva fa riferimento ai rischi diretti per la salute e la sicurezza
dei lavoratori generati da effetti nocivi noti di breve periodo sul corpo umano
generati da campi elettrici o magnetici indotti, mediante assorbimento di
energia e correnti di contatto. Essa disciplina inoltre gli effetti indiretti sulla
salute e sulla sicurezza. 3. La
presente direttiva non prende in considerazione gli effetti di lungo periodo. 4. La
presente direttiva non prende in considerazione i rischi derivanti dal contatto
con conduttori sotto tensione. 5. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore
definito nel paragrafo 1, fatte salve disposizioni più rigorose e/o più specifiche
contenute nella presente direttiva. Articolo 2
Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si
intende per: (a) "campi
elettromagnetici": campi elettrici statici, campi magnetici
statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo
con frequenze sino a 300 GHz; (b) "effetti nocivi per la salute":
effetti biologici che hanno un effetto dannoso sul benessere mentale, fisico e/o
generale dei lavoratori esposti. Nella presente direttiva, sono presi in
considerazione solo gli effetti di breve periodo; (c) "effetti nocivi per la sicurezza":
effetti che generano disturbi temporanei e influenzano le capacità cognitive o altre
funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influenzare negativamente
la capacità di un lavoratore di lavorare in modo sicuro; (c) "effetto diretto": un effetto
diretto sul corpo umano provocato direttamente dalla presenza di un forte campo
magnetico o elettrico, ad esempio la stimolazione di muscoli, nervi o organi
sensoriali, il riscaldamento dei tessuti, vertigini o i dolori di testa; (d) "effetto indiretto": l'effetto
su un oggetto, provocato dalla presenza di un forte campo elettrico o magnetico,
che può divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute, ad esempio
le correnti di contatto, i proiettili ferromagnetici o l'interferenza con
dispositivi medici impiantabili attivi; (e) "valori limite di esposizione":
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che sono stati stabiliti sulla
base di effetti noti sulla salute e di considerazioni biologiche. Il rispetto
dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute garantirà che i lavoratori
esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi
noti sulla salute. Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti
sulla sicurezza garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici
siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute e sulla
sicurezza; (f) "valore d'orientamento" e
"valore d'azione": parametri direttamente misurabili — dipendenti
dalla frequenza — il cui valore quantitativo è stabilito in termini di forza
del campo elettrico (E), forza del campo magnetico (H), densità del flusso magnetico
(B) e densità di potenza (S), e in rapporto ai quali devono essere adottate una
o più misure specificate nella presente direttiva. 2. Il "valore d'orientamento"
di cui alla lettera f) del paragrafo 1 corrisponde a un livello di campo nel
quale non dovrebbero prodursi effetti nocivi per la salute in normali
condizioni di lavoro e per persone che non appartengono a un gruppo soggetto a
rischi particolari. Di conseguenza, l'accuratezza della procedura di valutazione
del rischio può essere ridotta al minimo. La conformità al valore
d'orientamento garantirà la conformità ai pertinenti valori limite di
esposizione per gli effetti sulla salute e sulla sicurezza. Il "valore d'azione" di cui alla
lettera f) del paragrafo 1 corrisponde al campo massimo direttamente misurabile
per il quale è garantita la conformità automatica al valore limite di
esposizione. Gli altri livelli di esposizione che si trovano tra il "valore
d'orientamento" e il "valore d'azione" richiedono valutazioni più
approfondite e misure preventive. La conformità con i valori d'azione garantirà
la conformità con i pertinenti valori limite di esposizione per gli effetti
sulla salute. Articolo 3
Valori
limite di esposizione, valori di orientamento e valori di azione 1. I valori limite di esposizione nonché
i valori di orientamento e di azione per i campi elettrici
e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 0 a 100 kHz sono
stabiliti nell'allegato II. Per i livelli di
esposizione superiori al valore d'azione, adeguate verifiche dimostrano che il livello
di esposizione non supera il pertinente valore limite di esposizione relativo
agli effetti sulla salute. Per i livelli di esposizione al di sopra del valore
d'orientamento, adeguate verifiche dimostrano che l'esposizione non supera i pertinenti
valori limite di esposizione relativi agli effetti sulla salute e sulla
sicurezza o che il livello di esposizione è al di sotto del valore d'azione. In
quest'ultimo caso, vengono adeguate le misure preventive e le informazioni ai lavoratori.
2. I valori limite di esposizione e i valori
di azione per i campi elettrici e magnetici nella
gamma di frequenza da 100 kHz a 300 GHz sono stabiliti nell'allegato III. Per i livelli di
esposizione al di sopra del valore di azione, adeguate verifiche dimostrano che
l'esposizione non supera il pertinente valore limite di esposizione relativo
agli effetti sulla salute. 3. Metodi
semplici possono essere utilizzati per la valutazione, la misura e/o il calcolo
del livello di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici suscettibili
di essere significativamente inferiori al valore d'azione. Per gli altri casi
nei quali il livello di esposizione è suscettibile di essere prossimo o
superiore al valore d'azione, gli Stati membri forniscono orientamenti basati
sulle norme tecniche europee armonizzate disponibili stabilite dal Comitato europeo
di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o su altri orientamenti o norme
tecniche basati sui risultati della ricerca. 4. In deroga
a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle applicazioni mediche
che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e alle seguent attività
correlate: prove di sistema integrali prima della consegna per trasporto,
installazione, pulitura, manutenzione, attività di ricerca e sviluppo. In questi
casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione. A tale scopo
la Commissione consulta i gruppi di lavoro esistenti e procede conformemente alle
misure stabilite nell'allegato IV. 5. In
deroga a quanto previsto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forze armate degli
Stati membri in cui già esiste ed è operativo un sistema specifico di
protezione come lo standard NATO STANAG 2345. Gli Stati membri informano la Commissione
in merito all'esistenza e all'effettivo impiego di tali sistemi di protezione al
momento di notificare le disposizioni di recepimento della presente direttiva negli
ordinamenti giuridici nazionali, conformemente all'articolo 14. 6. Fatto
salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, i lavoratori non possono essere esposti
al di sopra dei valori limite di esposizione relativi agli effetti per la
salute. Nelle specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente
essere superati, gli Stati membri possono mettere a punto un sistema che autorizzi
lo svolgimento del lavoro in condizioni controllate e sulla base di una valutazione
globale del rischio in grado di determinare gli effettivi livelli di
esposizione e la relativa probabilità, confrontandoli con i valori limite di
esposizione definiti negi allegati II e III. Queste situazioni specifiche
devono essere riferite alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 17bis
della direttiva 89/391/CEE. CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Articolo 4
Identificazione
dell'esposizione e valutazione dei rischi 1. Nell'assolvere
gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se
del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici
ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo
possono essere effettuati utilizzando gli orientamenti forniti negli allegati
II e III. Per casi specifici cui non si fa riferimento in tali allegati, il datore
di lavoro può utilizzare le norme tecniche europee armonizzate stabilite dal
CENELEC per le pertinenti situazioni di valutazione, misurazione e calcolo. Il datore
di lavoro ha inoltre la facoltà di utilizzare altri orientamenti o norme
tecniche basati sulla ricerca scientifica se richiesto dallo Stato membro interessato.
Ove opportuno, il datore di lavoro tiene conto inoltre dei livelli di emissione
e di altri dati relativi alla sicurezza forniti dai fabbricanti delle attrezzature
in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione. 2. Sulla base della valutazione dei livelli
dei campi elettromagnetici effettuata in conformità con il paragrafo 1, se uno
o più valori di azione di cui agli allegati II o III è superato, il datore di
lavoro effettua un'ulteriore valutazione e, se necessario, calcola se i valori
limite di esposizione per gli effetti sulla salute sono superati. 3. La valutazione, la misurazione e/o i
calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere effettuati nei posti di
lavoro aperti al pubblico purché sia già stata effettuata una valutazione in conformità
con le disposizioni della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del
12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)[9], siano rispettate le restrizioni
ivi specificate per i lavoratori e siano esclusi i rischi per la sicurezza. Tali
condizioni sussistono se le attrezzature destinate al pubblico e conformi alla
normativa UE sui prodotti, in particolare le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE,
sono utilizzate conformemente alla loro destinazione. 4. La valutazione, la misurazione e/o
il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmati ed effettuati da servizi
o persone competenti a intervalli idonei, tenendo
conto degli orientamenti forniti negli allegati II e III e tenendo conto in particolare
delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e
alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11
della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo
dei livelli di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la
successiva consultazione. 5. A
norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di
lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione
ai seguenti elementi: (a) lo
spettro di frequenza e il livello, la durata e il tipo di esposizione; (b) i
valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 3 e agli allegati
II e III della presente direttiva; (c) eventuali
effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari,
come coloro che hanno dichiarato al datore di lavoro di recare dispositivi
medici impiantati attivi e le donne che hanno dichiarato di essere incinte; (d) qualsiasi effetto indiretto, quale: (i) interferenza con attrezzature e dispositivi
medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati
di cui alla lettera c)); (ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici
in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 30 mT; (iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori); (iv) incendi ed esplosioni dovuti
all'accensione di materiali infiammabili provocati da scintille prodotte da
campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; (e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli
di esposizione ai campi elettromagnetici; (f) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza snaitaria, comprese
le informazioni pubblicate; (g) sorgenti multiple di esposizione; (h) esposizione
simultanea a campi di frequenza diversa. 6. Il datore
di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure
devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La
valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente
alle legislazioni e alle prassi nazionali. Essa può includere una giustificazione
del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con i
campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più
dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare
se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla superata, oppure
quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendono necessaria. Articolo 5
Disposizioni
miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 1. Tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi
derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte
o ridotti al minimo. La riduzione dei
rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici si basa sui principi
generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE. 2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori
di azione di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III sono superati, il datore
di lavoro, a meno ché la valutazione effettuata a norma dell'articolo 4,
paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati
e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, deve definire e
attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative
intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, e che
tenga conto in particolare: (a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai
campi elettromagnetici; (b) della scelta di attrezzature che emettano meno campi elettromagnetici,
tenuto conto del lavoro da svolgere; (c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici,
incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di
analoghi meccanismi di protezione della salute; (d) degli
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi,
dei luoghi e delle postazioni di lavoro; (e) della
progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; (f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; (g) della disponibilità di
adeguati dispositivi di protezione individuale. 3. Sulla
base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro in
cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i
valori di orientamento o di azione sono indicati con un'apposita segnaletica
a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del
24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute
sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[10].
Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato nei
modi opportuni. Nel caso in cui l'accesso a tali aree è adeguatamente ristretto
per altri motivi, non è richiesta l'apposizione della segnaletica, né le restrizioni
di accesso specifiche per i campi elettromagnetici. 4. In
nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite
di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui
sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché,
nonostante i provvedimenti presi dal datore
di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di
esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il
datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento
dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. 5. A
norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta
le misure di cui al presente articolo e agli allegati II e III alle esigenze
dei lavoratori particolarmente a rischio. Articolo 6
Informazione
e formazione dei lavoratori Fatti salvi gli articoli
10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori
esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i
loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione
al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della
presente direttiva, con particolare riguardo: (a) alle
misure adottate in applicazione della presente direttiva; (b) all'entità
e al significato dei valori limite di esposizione, dei valori di orientamento e
dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati e alle misure
preventive adottate; (c) ai
risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione
ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della
presente direttiva; (d) alle
modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per
la salute; (e) alle
circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; (f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione. Articolo 7
Consultazione
e partecipazione dei lavoratori La consultazione
e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a
norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE. CAPO III DISPOSIZIONI
VARIE Articolo 8
Sorveglianza
sanitaria 1. Ai fini della prevenzione e della
diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all'esposizione
a campi elettromagnetici, un'adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata e
norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE. Per esposizioni nella gamma di frequenza sino
a 100 kHz, le informazioni su eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla
salute riferiti dal lavoratore devono essere inviate alla persona incaricata
della sorveglianza sanitaria che intraprende azioni adeguate in conformità con
il diritto e le prassi nazionali. Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300
GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori
limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo
medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato
un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua
una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4. 2. Il datore di lavoro adotta le
misure adeguate per garantire che il medico e/o l'autorità medica responsabile della
sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai risultati della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 4. 3. I risultati della sorveglianza
sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva
consultazione tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I
singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali. Articolo 9
Sanzioni Gli Stati membri prevedono l'applicazione di
sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai
termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate
e dissuasive. Articolo 10
Modifiche
tecniche degli allegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 11 per quanto riguarda le modifiche degli allegati o quelle di natura puramente
tecnica, al fine di: (a) tener conto dell'adozione
di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti
la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di
attrezzature e/o luoghi di lavoro; (b) tener conto del
progresso tecnico, dell'evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate
più pertinenti e delle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici; (c) adeguare i
valori di orientamento e i valori di azione purché sia mantenuta la conformità con
i valori limite di esposizione esistenti, e dei relativi elenchi di attività, luoghi
di lavoro e tipi di attrezzature menzionati negli allegati II e III. Qualora, in caso di modifiche a carattere puramente tecnico degli allegati
di cui al primo sottoparagrafo, imperativi motivi d'urgenza
lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 12 si applica agli atti
delegati adottati ai sensi del presente articolo. Articolo 11 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al
presente articolo. 2. La delega dei poteri di cui all'articolo 10
è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata
in vigore della presente direttiva]. 3. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione
medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello
della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca
lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo
10 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo
e del Consiglio entro 2 mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni,
oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non solleveranno
obiezioni. Detto termine può essere prorogato di 2 mesi su
iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio. Articolo 12 Procedura d'urgenza 1. Gli atti delegati adottati a norma del
presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione
sinché non sia sollevata alcuna obiezione in conformità del paragrafo 2. La
notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del
ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono
sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato secondo la procedura di
cui all'articolo 11, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente dopo che il Parlamento europeo o il Consiglio hanno notificato la
loro decisione di obiettare. CAPO IV DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 13
Guida pratica Al fine di agevolare l'attuazione della
presente direttiva, in particolare l'effettuazione della valutazione dei rischi,
la Commissione redigerà guide pratiche per l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 4 e 5 e degli allegati da II a IV. La Commissione opererà in stretta collaborazione
con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Articolo 14
Riesame e relazioni La relazione da redigere in conformità con l'articolo
17bis della direttiva 89/391/CEE deve riguardare in particolare l'efficacia
della direttiva nel ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e la
percentuale di luoghi di lavoro per i quali è stata necessaria l'applicazione
di misure correttive. .Articolo 14
Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il
[30 aprile 2014]. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza
tra queste e la presente direttiva. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali
di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 15 Abrogazione La direttiva
2004/40/CE è abrogata. Articolo 16
Entrata
in vigore La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 17
Destinatari Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
presidente ALLEGATO I
quantitÀ
FisicHE CONCERNENtI L'esposizione ai campi elettromagnetici Le seguenti quantità fisiche sono utilizzate
per descrivere le esposizioni ai campi elettromagnetici: Corrente di contatto (IC) tra una persona e un oggetto è espressa in amperes (A).
Una corrente di contatto di stato stabile si produce quando una persona è in contatto
con un oggetto conduttore in un campo elettrico. Nel momento in cui si
stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti
transitorie associate. Intensità di campo elettrico è una quantità vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su
una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa
in volt per metro (V/m). Intensità di campo magnetico è una quantità vettoriale (H) che, insieme all'induzione magnetica,
specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in
ampère per metro (A/m). Induzione magnetica è una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle
cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei
materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico si
ricavano in base all'equazione 1 A/m = 4π 10–7 T. Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto
alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta
della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa
per l'area della superficie in questione; è espressa in watt per metro quadrato
(W/m2). Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l'energia assorbita per unità di
massa di tessuto biologico e si esprime il joule per kilogrammo (J/kg). Nella presente
direttiva, il termine si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti
da esposizioni a microonde pulsate. Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su
alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa del
tessuto corporeo ed è espresso in watt per kilogrammo (W/kg). Il SAR riferito a
tutto il corpo è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli
effetti termici nocivi all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al
valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali
del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti
piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad
esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF
dell'ordine di pochi MHz, e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna. Tra le grandezze sopra citate, possono essere
misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le
intensità di campo elettrico e magnetico e la densità di potenza. ALLEGATO II
Esposizione
ai campi elettromagnetici NELLA gamma di frequenza
DA 0 Hz A 100 kHz A. SISTEMA DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE I principi fondamentali del sistema di
protezione adottato per la gamma di frequenze sino a 100 kHz (100mila cicli al
secondo) sono i seguenti: - tenere conto delle più recenti raccomandazioni
internazionali pubblicate dagli organismi specializzati mondialmente
riconosciuti; - introdurre semplificazioni adeguate e "limitate
allo scopo" al fine di agevolare la comprensione e l'attuazione concreta
del sistema di protezione; - attuare in pratica un "sistema di
ripartizione in zone" che consenta di categorizzare ciascuna attività e in
virtù del quale la localizzazione di un'attività in una zona determinata ha un
impatto diretto sulla portata della valutazione del rischio che deve essere effettuata
dal datore di lavoro e sulle misure preventive raccomandate; - limitare il numero di casi in cui il rispetto
dei valori limite di esposizione effettivi deve essere garantito poiché il livello
di esposizione misurato è più elevato del limite superiore della zona
autorizzata più elevata (livello d'azione). B. LIVELLO DI ESPOSIZIONE E VALORI LIMITE
DI ESPOSIZIONE In linea con le più recenti raccomandazioni, sono
state scelte le seguenti opzioni: - i valori d'azione e i valori d'orientamento
corrispondono ai valori del campo stimati o misurati sul posto di lavoro in assenza
del lavoratore; - i valori limite di esposizione applicabili,
da un lato, agli effetti sulla salute e, dall'altro, agli effetti sulla sicurezza,
sono espressi sotto forma di campi elettrici formati nei tessuti nervosi
all'interno del corpo (in V/m); - per un lavoratore soggetto a rischi particolari,
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), è opportuno effettuare una valutazione
individuale, conformemente all'allegato II, punto E. Nota 1: nei casi
in cui il valore osservato supera il valore d'azione, è opportuno procedere a
una verifica approfondita, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. Note 2: nelle
situazioni in cui la forma di un segnale è sufficientemente diversa da una
sinusoide da influenzare il risultato, è opportuno utilizzare i valori di picco
come segue. Per i valori limite di esposizione, il valore di picco dovrebbe
essere confrontato al valore di picco del campo elettrico indotto ottenuto moltiplicando
i valori della tabella 2.1 per 1,41. Per i livelli dei campi magnetici ed
elettrici all'esterno del corpo, è opportuno confrontare i valori di picco del
tasso di fluttuazione temporale di tali campi ai valori delle tabelle 2.2 o 2.3
moltiplicati per 8,9f (che equivale a √2 2πf).
Per i segnali ad impulsi più complessi, è opportuno effettuare una verifica
approfondita conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.
Tabella 2.1 Valori limite
di esposizione (espressi in valori efficaci) Frequenza (Hz) || Valori limite d'esposizione (V/m) Effetti sulla sicurezza || Effetti sulla salute 1 - 10 || 0.5/f || 0.8 10 - 25 || 0.05 || 0.8 25 - 400 || 0.002 f || 0.8 400 - 3000 || 0.8 || 0.8 3000 - 100000 || 2.7 x 10-4 f || 2.7 x 10-4 f
f è la frequenza espressa in Hertz (Hz) Il valore limite di esposizione applicabile agli
effetti sulla sicurezza è derivato dalla soglia di incidenza degli effetti sul
sistema nervoso centrale (SNC) a livello della testa. Il valore limite di esposizione applicabile agli
effetti sulla salute è derivato dalla soglia di incidenza degli effetti sul
sistema nervoso periferico (SNP) e impedisce anche la stimolazione delle fibre
nervose nel sistema nervoso centrale. I valori
limite di esposizione applicabili ai campi magnetici statici sono esposti nella
tabella 2.3 Tabella 2.2 Valori d'orientamento e valori d'azione
applicabili a un'esposizione a un campo elettrico (valori efficaci) Frequenza (Hz) || Valore d'orientamento (V/m) || Valore d'azione (V/m) || 1 – 25 || 20 x 103 || 20 x 103 || 25 – 90 || 500 x 103/f || 20 x 103 || 90 – 3000 || 500 x 103/f || 1800 x 103/f || 3000 - 100000 || 170 || 600 || Nota 1: il valore d'azione applicabile ai campi elettrici
nella gamma di frequenze comprese tra 1-90 Hz è limitato a 20 kV/m al fine di
limitare i rischi degli effetti indiretti che rappresentano le scariche di scintille
che possono formarsi quando un lavoratore entra in contatto con un oggetto conduttore
avente un diverso potenziale elettrico. Quando il rischio di scariche di
scintille è gestito mediante il ricorso a mezzi tecnici e alla formazione dei lavoratori,
le esposizioni che superano i valori d'azione possono essere accettati a
condizione che i valori limite di esposizione non siano superati, conformemente
all'articolo 4, paragrafo 2. Tabella
2.3 Valori d'orientamento e valori d'azione applicabili a un'esposizione a un campo
magnetico (valori efficaci) Frequenza (Hz) || Valore d'orientamento (µT) || Valore d'azione (µT) || 0 || 2 x 106 || 8 x 106 >0 – 1 || (2-1.8 f) x 106 || (5.67 – 5f) x 106 1 – 8 || 2 105/f2 || 0.666 x 106/f 8 – 25 || 25000/f || 0.666 x 106/f 25 – 300 || 1000 || 0.666 x 106/f 300 - 3000 || 3 x 105/f || 0.666 x 106/f 3000 - 9000 || 100 || 222 9000 - 20000 || 100 || 2 x 106 / f 20000 – 100000 || 2 x 106 / f || 2 x 106 / f Nota 1: i valori di questa tabella relativi
alla frequenza di 0 Hz sono valori limite di esposizione. Oltre gli 8 T, si
applica l'articolo 3, paragrafo 6. Nota 2: il valore d'azione per una frequenza
superiore a 9 kHz e il valore d'orientamento relativo a una frequenza superiore
a 20 kHz risultano dai valori limite di esposizione relativi al SAR medio per
il corpo intero, così come definito nell'allegato III. Oltre ai valori indicati nelle tabelle 2.1,
2.2 e 2.3, le correnti di contatto di stato stabile provenienti da un lavoratore
in contatto con oggetti conduttori sono limitate come segue: Da 0 Hz a 2,5 kHz: 1,0 mA; Da 2,5 kHz a 100 kHz: 0,4 10-3f mA
(frequenza, f in Hz). C. CATEGORIE DI ATTREZZATURE DI LAVORO O DI
ATTIVITÀ 1) In condizioni normali, si ritiene che le
attrezzature di lavoro o le attività indicate di seguito espongano il lavoratore
a un valore inferiore al valore d'orientamento. ·
Attività che utilizzano attrezzature che rispettano
le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE quando esse sono utilizzate conformemente alla loro destinazione, e in
particolare: ·
elettrodomestici e simili (in particolare attrezzature mobili dotate di elementi riscaldanti;
carica batterie; apparecchi da riscaldamento; aspiratori per sporcizia e acqua;
fornelli, forni ed elementi da cottura per uso industriale e commercial; elementi
riscaldanti destinati a letti ad acqua; forni a microonde per uso industriale e
commerciale) ·
uffici (comprese attrezzature informatiche, reti di
cavi, attrezzature di radiocomunicazione, ad esclusione degli smagnetizzatori
per nastri) ·
utilizzazione di impianti elettrici: ·
reti a bassa tensione < 1000 V ·
componenti a bassa tensione con potenza inferiore a
200 kVA ·
luoghi di lavoro situati a una distanza minima di
60 cm da componenti a bassa tensione e con una potenza inferiore a 1000 kVA ·
trasformatori di potenza collegati a reti a bassa
tensione (<1000 V tra fasi) con potenza sino a 200 kVA ·
luoghi di lavoro situati a una distanza minima di
60 cm da trasformatori di potenza collegati a reti a bassa tensione (< 1000
V tra fasi) con potenza inferiore a 1000 kVA ·
motori elettrici e pompe elettriche conformi ai
seguenti criteri: ·
potenza inferiore a 200 kVA ·
luogo di lavoro situato a una distanza minima di 60
cm e potenza non superiore a 1000 kVA ·
rilevazione di oggetti e di persone ·
RFID (rilevazione mediante radiofrequenza) tra 1 Hz
e 100 kHz ·
apparecchi per la smagnetizzazione di nastri (a
condizione che le istruzioni del fabbricante siano disponibili e rispettate). ·
riscaldamento mediante induzione ·
sistemi automatizzati (a condizione che le
istruzioni del fabbricante siano disponibili e rispettate). ·
rilevazione di oggetti e di persone ·
EAS 0.01 - 20 kHz (magnetica) ·
EAS 20 - 100 kHz (induttiva, mediante risonanza) ·
rilevatori di metalli ·
piastre a induzione nel settore alberghiero e della
ristorazione (preparazione di prodotti alimentari) ·
attrezzature elettriche a motore ·
attrezzature elettriche a motore portatili (compresi
gli strumenti da giardino elettrici) ·
apparecchi di controllo (esclusi gli apparecchi di
controllo non distruttivi) ·
installazione e manutenzione ·
strumenti elettrici portatili (esclusi gli apparecchi
di saldatura) ·
produzione e distribuzione di elettricità ·
barre omnibus/rotaie conduttrici nelle sottostazioni
·
cavi ad alta tensione sopra il livello del suono ·
sottostazioni elettriche ·
commutatori di tensione ·
saldatura ·
sistemi automatizzati (a condizione che le
istruzioni del fabbricante siano disponibili e rispettate) ·
saldatura ad arco – cavi (a condizione che le
istruzioni del fabbricante siano disponibili e rispettate) ·
applicazioni mediche ·
ipertermia superficiale (a condizione che le
istruzioni del fabbricante siano disponibili e rispettate) ·
controllo del dolore, stimolazione della crescita
ossea, ecc. ·
incubatori, lampade per la fototerapia, sistemi di comunicazione
senza fili, ecc. ·
ipertermia profonda (a condizione che le istruzioni
del fabbricante siano disponibili e rispettate) ·
elettrochirurgia (a condizione che le istruzioni
del fabbricante siano disponibili e rispettate) ·
sistemi di trasporto e di trazione ·
trasporto ferroviario alimentato da corrente
continua ·
veicoli, navi e aerei ·
motori elettrici (di grandi dimensioni) ·
sistemi di trasporto e di rimorchio ·
trasporto ferroviario alimentato da corrente alternata
(50 Hz) ·
produzione e distribuzione di elettricità ·
processi elettrochimici (ad eccezione di luoghi
specifici) 2) Le seguenti attività sono suscettibili di esporre
il lavoratore ad un valore che supera il valore d'orientamento; in condizioni
normali, tuttavia, si ritiene che esse espongano i lavoratori a un valore che
non supera il valore d'azione. –
sigillatori per plastica –
riscaldamento mediante induzione –
attrezzature per incollare il legno –
centrali elettriche –
bobine raffreddate ad aria in batterie di
condensatori –
sistemi di alimentazione di corrente elettrica (barre
omnibus) –
sala di elettrolisi (parti) –
fornaci di grandi dimensioni –
saldatura ad arco – cavi –
utilizzazione di "magnetron aperto" –
controlli magnetici non distruttivi 3) Le seguenti attività possono superare il valore
d'azione e richiedono una valutazione specifica volta a garantire il non
superamento dei valori limite di esposizione applicabili agli effetti sulla
salute: ·
eliminazione di guasti durante l'installazione e la
manutenzione ·
prossimità di rettificatori nei processi elettrochimici ·
riscaldamento per induzione non automatizzato (piccoli
forni di fusione) ·
saldatura semiautomatizzata per punti e per induzione ·
attività di ricerca. D. MISURE PREVENTIVE e altre condizioni 1) Per le persone soggette a rischi particolari
di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), è opportuno effettuare una valutazione
individuale conformemente al punto E. 2) Zona d'esposizione al di sotto del valore
d'orientamento: - segnaletica adeguata 3) Zona d'esposizione al di sopra del valore
d'orientamento ma al di sotto del valore d'azione - segnaletica adeguata - misure di delimitazione (ad esempio segnaletica
al suolo, barriere) al fine di limitare o controllare l'accesso, a seconda dei
casi - informazione e formazione specifica dei lavoratori
interessati - verifica del rispetto dei valori limite di
esposizione concernenti gli effetti sulla sicurezza o procedure di sostituzione
volte a garantire la corretta gestione degli effetti nocivi sulla sicurezza. 4) Esposizioni superiori al valore d'azione: - segnaletica adeguata - misure di delimitazione (ad esempio
segnaletica al suolo, barriere) al fine di limitare o controllare l'accesso, a
seconda dei casi - verifica del
rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti
sulla salute - procedure
volte a gestire le scariche di scintille mediante strumenti tecnici e mediante
la formazione dei lavoratori (si applica unicamente nel caso in cui
l'esposizione a un campo elettrico avviene nella zona interessata - delimitazione adeguata e misure in materia
d'accesso - informazione e formazione specifica dei lavoratori interessati. E. PERSONE SOGGETTE A RISCHI
PARTICOLARI I lavoratori che hanno dichiarato di essere
portatori di un dispositivo medico impiantabile attivo (AIMD) e le lavoratrici
che hanno dichiarato di essere incinte sono considerati come persone soggette a
rischi particolari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c). Quando un lavoratore ha dichiarato a l suo datore
di lavoro di essere portatore di un dispositivo AIMD, spetta al datore di
lavoro effettuare una valutazione volta a determinare quale restrizione eventuale
collegata al suo luogo di lavoro è necessaria per evitare un'interferenza con
il sistema impiantato. Vari consigli relativi all'attuazione di questa
valutazione sono forniti dal CENELEC (si veda la norma EN 50527 e le parti corrispondenti).
È opportuno notare che il principio alla base degli orientamenti del CENELEC è
quello in base al quale l'interferenza non ha luogo quando i campi si situano
al di sotto dei livelli di riferimento forniti nella raccomandazione 1999/519/CE
del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)[11]. Quando una lavoratrice ha dichiarato il suo
stato di gravidanza al datore di lavoro, si applicano i requisiti della direttiva
92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento[12]. Il datore di lavoro deve
permettere alla lavoratrice di evitare di penetrare all'interno delle zone in
cui le esposizioni superano i limiti di esposizione applicabili al pubblico
indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, o dalla successive
revisioni. ALLEGATO III
Esposizione
ai campi elettromagnetici NELLA gamma di frequenza
DA 100 kHz A 300 GHz A. SISTEMA DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE In funzione della frequenza del campo o della
radiazione alla quale il lavoratore è esposto, le grandezze fisiche seguenti sono
utilizzate per indicare i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici: – tra 100 kHz e 10 MHz, sono previsti
valori limite di esposizione relativi al SAR per prevenire lo stress termico e
relativi ai campi elettrici indotti per prevenire effetti sulle funzioni del sistema
nervoso centrale e periferico; – tra 10 MHz e 10 GHz, sono previsti valori
limite di esposizione relativi al SAR per prevenire lo stress termico
generalizzato su tutto il corpo e l'eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti; – tra 10 GHz e 300 GHz sono previsti valori
limite di esposizione relativi alla densità di potenza per prevenire un
riscaldamento eccessivo dei tessuti alla superficie del corpo o in prossimità
di questa; - nella gamma di frequenze del
presente allegato, vale a dire da 100 kHz a 300 GHz, solo i valori limite di
esposizione relativi agli effetti sulla salute devono essere presi in considerazione.
B. LIVELLI DI ESPOSIZIONE E VALORI LIMITE
DI ESPOSIZIONE Tabella
3.1 Valori d'azione e valori limite di esposizione applicabili a una esposizione
ad un campo elettrico ad alta frequenza (valori efficaci) Frequenza (Hz) || Valore d'azione (V/m) || Valore limite di esposizione relativo a un campo elettrico indotto (V/m) || Valore limite di esposi-zione per l'insie-me del corpo: Media SAR (in W/kg) ‡ || Valore limite di esposi-zione per la testa e il tronco: SAR localizza-to (in W/kg)‡ || Valore limite di esposi-zione per le membra: SAR localizza-to (in W/kg)‡ || Valore limite di esposi-zione: Densità di potenza S (in W/m2) 105 – 106 (*) || 600 || 2.7 x 10-4 f* || 0.4 || 10 || 20 || - 106 – 107 (*) || 600 106/f || 2.7 x 10-4 f* || 0.4 || 10 || 20 || - 107 - – 4 108 || 60 || - || 0.4 || 10 || 20 || - 4 108 - 2 109 || 3 x 10-3 x f0.5 || - || 0.4 || 10 || 20 || - 2 109 - 1010 || 137 || - || 0.4 || 10 || 20 || - 1010 – 3 1011 || 137 || - || - || - || - || 50 (*)f è la frequenza espressa in Hertz (Hz) (‡) Si veda l'ALLEGATO III, punto F Tabella
3.2 Valori d'azione e valori limite di esposizione applicabili a una
esposizione ad un campo magnetico ad alta frequenza (valori efficaci) Frequenza (Hz) || Valore d'azione (µT) || Valore limite di esposizione relativo a un campo elettrico indotto (V/m) || Valore limite di esposi-zione per l'insie-me del corpo: Media SAR (in W/kg) ‡ || Valore limite di esposi-zione per la testa e il tronco: SAR localizza-to (in W/kg)‡ || Valore limite di esposi-zione per le membra: SAR localizza-to (in W/kg)‡ || Valore limite di esposi-zione: Densità di potenza S (in W/m2) 105 – 107 || 2 106/f || 2.7 x 10-4 f* || 0.4 || 10 || 20 || - 107 – 4 108 || 0.2 || - || 0.4 || 10 || 20 || - 4 108 - 2 109 || 10-5 x f0.5 || - || 0.4 || 10 || 20 || - 2 109 - 1010 || 0.45 || - || 0.4 || 10 || 20 || - 1010 – 3 1011 || 0.45 || - || - || - || - || 50 (‡)Si veda l'allegato III punto F Oltre ai valori indicati nelle tabelle 3.1 e
3.2, le correnti di contatto derivanti dai contatti tra lavoratore e oggetti
conduttori devono essere limitate a: Da 100 kHz a 10 MHz: · 40 mA. C. CATEGORIE DI ATTREZZATURE DA LAVORO O DI
ATTIVITÀ 1) In condizioni normali, le seguenti attività
sono considerate come suscettibili di esporre il lavoratore a un valore al di
sotto del valore d'azione. ·
Luoghi di lavoro nei quali solo le apparecchiature
che rispettano le direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE sono utilizzate conformemente
alla loro destinazione, in particolare: ·
trasmettitori (di piccole dimensioni, stazioni di
base per GSM, < 1 W) ·
telefoni e portatili ·
sistemi radar (controlli di velocità, radar
meteorologici) ·
identificazione mediante radiofrequenza superiore a
100 kHz ·
asciugatura mediante microonde ·
trasmettitori TETRA installati in piloni ·
trasmettitori TETRA installati su veicoli, aventi
una potenza massima di 10 W ·
smagnetizzatori di nastri magnetici ·
stazioni di base per telefonia mobile (GSM, UMTS) 2) In condizioni normali, le seguenti attività
sono considerate come suscettibili di esporre il lavoratore a valori che
superano il valore d'azione. ·
attrezzature in corso di installazione o di manutenzione
(individuazione di guasti) ·
riscaldamento mediante induzione non automatizzata
che funziona in questa gamma di frequenza ·
illuminazione mediante radiofrequenza e microonde ·
controlli magnetici non distruttivi ·
attività situate nella zona di esclusione al pubblico
intorno: ·
a grandi emittenti di radiodiffusione ·
a sistemi radar (di navigazione) ·
ad altre apparecchiature che generano campi
elettromagnetici D. MISURE DI PREVENZIONE 1) Per le persone soggette a rischi
particolari, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), è opportuno
effettuare una valutazione individuale conformemente all'allegato III, lettera E. 2) Zone di esposizione al di sotto del valore
d'azione: - segnaletica adeguata - informazione dei lavoratori 3) Esposizioni che superano il valore d'azione: - verifica del rispetto dei valori limite di
esposizione - adeguata delimitazione e misure in materia d'accesso - informazione e formazione specifica dei lavoratori
interessati. E. PERSONE SOGGETTE A RISCHI
PARTICOLARI I lavoratori che hanno dichiarato di essere
portatori di un dispositivo medico impiantabile attivo (AIMD) e le lavoratrici
che hanno dichiarato di essere incinte sono considerati come persone soggette a
rischi particolari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c). Quando un lavoratore ha dichiarato a l suo
datore di lavoro di essere portatore di un dispositivo AIMD, spetta al datore
di lavoro effettuare una valutazione volta a determinare quale restrizione
eventuale collegata al suo luogo di lavoro è necessaria per evitare
un'interferenza con il sistema impiantato. Vari consigli relativi
all'attuazione di questa valutazione sono forniti dal CENELEC (si veda la norma
EN 50527 e le parti corrispondenti). È opportuno notare che il principio alla
base degli orientamenti del CENELEC è quello in base al quale l'interferenza
non ha luogo quando i campi si situano al di sotto dei livelli di riferimento
forniti nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio. Quando una lavoratrice ha dichiarato il suo
stato di gravidanza al datore di lavoro, si applicano i requisiti della
direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento. Il datore di lavoro deve permettere alla lavoratrice di
evitare di penetrare all'interno delle zone in cui le esposizioni superano i
limiti di esposizione applicabili al pubblico indicati nella raccomandazione
1999/519/CE del Consiglio, o dalla successive revisioni. F. MISURE La o le frequenze principali alle quali il lavoratore
può essere esposto devono essere determinate. I dati del fabbricante o dell'installatore
devono essere utilizzati nella misura in cui sono disponibili. È inoltre necessario
valutare se i campi sono sinusoidali o pulsati. Inoltre: - tutti i valori di SAR devono essere ottenuti
come medie su un qualsiasi periodo di sei minuti; - la massa adottata per calcolare il SAR medio
localizzato è pari a 10 g di tessuto contiguo; il SAR massimo ottenuto in tal
modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende
che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà
elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si
riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria
computazionale ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche
dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa
cubica di tessuto, purché le quantità dosimetriche calcolate abbiano valori
conservativi rispetto alle norme guida in materia di esposizione; - inoltre, per le esposizioni pulsate nella gamma
di frequenza compresa tra 0,3 e 10 GHz e per le esposizioni localizzate del
capo, lo scopo è di limitare ed evitare effetti auditivi causati da espansioni
termoelastiche, si raccomanda un ulteriore limite di base. Quest'ultimo è
l'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato
come media su 10 g di tessuto; - le densità di potenza sono ottenute come
media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un
qualsiasi periodo di 68/f1,05-minuti (ove f è in GHz) per compensare
la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza.
Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2
, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2; - per quanto riguarda i campi elettromagnetici
pulsati o transitori, o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea
a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione,
misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda
e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate
europee elaborate dal CENELEC. ALLEGATO IV
MISURE SpecificHE pEr LE attività DI CUI ALL'articolo
3, PARAGRAFO 4 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, e
al fine di garantire una protezione armonizzata e sufficiente dei lavoratori
tenendo conto delle misure preventive e di protezione attuali, saranno
applicati i seguenti principi e saranno svolti i seguenti compiti: 1. Obiettivi a) Il primo obiettivo consiste nell'elaborare,
insieme alle parti interessate, una metodologia coerente e realizzabile volta a
proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso delle attività
di cui all'articolo 3, paragrafo 4. b) Il secondo obiettivo consiste nell'inserire
nella metodologia definita e nei relativi strumenti, aspetti quali: –
misure informative efficaci e meccanismi di
consultazione dinamici –
misure d'informazione, in particolare per il personale
esterno che ha accesso alla zona di risonanza magnetica (locale d'installazione,
locale di controllo e locali adiacenti) –
procedure di lavoro documentate (e meccanismi di
revisione) –
regole severe di accesso ai locali di risonanza
magnetica –
controllo della qualità dell'attuazione. c) Il terzo obiettivo consiste nel coinvolgere
tutti gli organismi rappresentativi nella comunicazione delle informazioni presso
i loro membri, al fine di garantire l'efficace attuazione delle buone prassi in
modo armonizzato in tutti gli impianti di risonanza magnetica dell'Unione. 2. Compiti I compiti consisteranno nel: ·
repertoriare le buone prassi già attuate negli Stati
membri o in impianti specifici; ·
esaminare le guide e le procedure di lavoro
esistenti; ·
identificare e descrivere i rischi (campi
elettromagnetici, rumori, oggetti volanti, liquidi criogenici); ·
identificare gli scenari di esposizione massima ·
definire le situazioni di lavoro ordinarie; ·
definire regole di condotta adeguate per ciascuna
situazione di lavoro ordinaria; ·
stabilire un programma di formazione standard e i
suoi contenuti; ·
stabilire tutti gli altri mezzi atti a perseguire
gli obiettivi; ·
per quanto riguarda gli impianti futuri, definire raccomandazioni
volte a migliorare la sicurezza (configurazione del dipartimento, gestione
dell'accesso ai locali di risonanza magnetica, configurazione dei locali,
ecc.). 3. Durata dei lavori – relazioni a) I lavori inizieranno immediatamente dopo l'adozione
della presente direttiva e si concluderanno entro la data indicata all'articolo
14, paragrafo 1; b) la Commissione preparerà una relazione sui
risultati ottenuti. Tale relazione sarà inviata al Consiglio e al Parlamento
europeo entro 9 mesi a decorrere dalla data indicata all'articolo 14, paragrafo
1. ALLEGATO V TabeLLA DI CorriSPonDeNZA Direttiva 2004/40/CE || La presente direttiva Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 || Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4 || Articolo 1, paragrafo 4 (immutato) Articolo 1, paragrafo 5 || Articolo 1, paragrafo 5 (immutato) Articolo 2, lettera a) || Articolo 2, lettera a) - || Articolo 2, lettera b) - || Articolo 2, lettera c) - || Articolo 2, lettera d) Articolo 2, lettera b) || Articolo 2, lettera e) Articolo 2, lettera c) || Articolo 2, lettera f) Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 || Articolo 3, paragrafo 3 - || Articolo 3, paragrafo 4 - || Articolo 3, paragrafo 5 - || Articolo 3, paragrafo 6 Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 4 || Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 5, lettera a) || Articolo 4, paragrafo 5, lettera a) Articolo 4, paragrafo 5, lettera b) || Articolo 4, paragrafo 5, lettera b) Articolo 4, paragrafo 5, lettera c) || Articolo 4, paragrafo 5, lettera c) Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto i) || Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto i) Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto ii) || Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto ii) Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto iii) || Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto iii) (immutato) Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto iv) || Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto iv) (immutato) Articolo 4, paragrafo 5, lettere da f) a h) || Articolo 4, paragrafo 5, lettere da f) a h) (immutato) Articolo 4, paragrafo 6 || Articolo 4, paragrafo 6 Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2, testo introduttivo || Articolo 5, paragrafo 2, testo introduttivo Articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a g) || Articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a g) (immutato) Articolo 5, paragrafo 3 || Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 || Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6, testo introduttivo || Articolo 6, testo introduttivo Articolo 6, lettera a) || Articolo 6, lettera a), (immutato) Articolo 6, lettera b) || Articolo 6, lettera b) Articolo 6, lettere da c) a f) || Articolo 6, lettere da c) a f), (immutato) Articolo 7 || Articolo 7 (immutato) Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 8, paragrafo 2 (immutato) Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 8, paragrafo 3 (immutato) Articolo 9 (immutato) || Articolo 9 (immutato) Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2, testo introduttivo || Articolo 10, paragrafo 2, testo introduttivo Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) (immutato) Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) (immutato) - || Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) Articolo 10, paragrafo 2, ultima frase || Articolo 10, paragrafo 2, ultima frase Articolo 11, paragrafo 1 || - Articolo 11, paragrafo 2 || Articolo 11 Articolo 11, paragrafo 3 || Articolo 12 || Articolo 12 (articolo abrogato dalla direttiva 2007/30/CE) || - - || Articolo 13 Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 14, paragrafo 2, (immutato) - || Articolo 15 Articolo 14 || Articolo 16 Articolo 15 || Articolo 17 || Allegato || - - || Allegato 1 - || Allegato 2 - || Allegato 3 - || Allegato 4 - || Allegato 5 [1] GU L 184 del 24.5.2004, pag. 23. [2] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 88. [3] 300 GHz: frequenza di 300 miliardi di hertz o cicli al
secondo. Lo hertz (abbreviazione Hz) è l'unità internazionale di frequenza. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1. [7] GU L 114 del 26.04.2008, pagg. 88-89. [8] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. [9] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59. [10] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23. [11] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59. [12] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.