COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.12.2015
COM(2015) 638 final
2013/0260(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle malattie animali trasmissibili ("Legislazione sulla sanità animale")
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/0260 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle malattie animali trasmissibili ("Legislazione sulla sanità animale")
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
[documento COM(2013) 260 final – 2013/0136 COD]:
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6 maggio 2013.
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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10 dicembre 2013.
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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15 aprile 2014.
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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[*].
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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14 dicembre 2015.
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*In considerazione delle discussioni informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo dopo la prima lettura del Parlamento europeo, la Commissione non ha redatto una proposta modificata, ma ha espresso il suo parere sugli emendamenti del Parlamento nella "Communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement européen lors des sessions d'avril I et II 2014" [documento SP(2014) 471 del 9 luglio 2014].
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2.Finalità della proposta della Commissione
L'obiettivo della proposta della Commissione è l'introduzione di un unico testo legislativo per disciplinare la sanità animale nell'Unione basato sul principio "prevenire è meglio che curare". La proposta intende migliorare le norme e istituire un più efficace sistema comune di sorveglianza e controllo delle malattie per far fronte in modo coordinato ai rischi inerenti alla salute e alla sicurezza di alimenti e mangimi.
Questo sistema migliorato consentirà agli operatori della catena alimentare, come gli agricoltori e i veterinari, di reagire rapidamente e di limitare la diffusione di una malattia riducendone al minimo l'impatto sugli animali e i consumatori.
La proposta introduce inoltre la classificazione, la gerarchizzazione e l'elencazione delle malattie che richiedono un intervento a livello dell'Unione, consentendo un'impostazione più orientata alla gestione dei rischi e un uso più efficace delle risorse.
Essa offre flessibilità sufficiente per permettere di adeguare le misure di sanità animale in funzione degli stabilimenti e delle circostanze locali, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti e alla detenzione di animali e di prodotti.
Su un piano più generale, l'Unione nel suo complesso è impegnata a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020. La proposta riguardante la sanità animale sostiene questi obiettivi fondamentali di ampia portata riducendo il rischio di ripercussioni negative sul piano economico, sociale e ambientale dovute a una sanità animale carente o a focolai di malattie animali e contribuendo così alla sicurezza economica e al successo dei detentori di animali, in particolare degli allevatori. In questo modo contribuisce anche ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Infine, il quadro giuridico deve essere flessibile ma abbastanza solido da garantire un'efficace risposta dell'Unione in caso di cambiamenti climatici significativi, nonché dell'emergere di rischi nuovi e sconosciuti, e da consentire un rapido adeguamento agli sviluppi scientifici e alle nuove norme internazionali.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
3.1Osservazioni generali
La proposta della Commissione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 6 maggio 2013. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 15 aprile 2014 e si è espresso a favore degli obiettivi principali della proposta della Commissione. In particolare, il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno al principio che prevenire è meglio che curare e ha accolto con favore il tentativo di eliminare l'attuale frammentazione della normativa in materia di sanità animale riunendola in un unico insieme di principi. Esso ha anche riconosciuto il campo d'applicazione dell'atto proposto, che riguarda le malattie animali trasmissibili, e ha accolto con favore l'approccio "one health" che stabilisce un chiaro legame tra benessere degli animali e sanità animale e pubblica. Il Parlamento europeo ha inoltre chiesto che vi sia equilibrio tra prevedibilità e flessibilità. La posizione del Parlamento europeo comprende 331 emendamenti alla proposta della Commissione.
La Commissione non ha presentato una proposta modificata. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo, la Commissione ha indicato di poter accettare integralmente, parzialmente, in linea di massima o a condizione che venissero riformulati, 106 dei 331 emendamenti, in quanto chiariscono o migliorano la proposta della Commissione e sono coerenti con gli obiettivi generali. A causa dell'assenza della posizione del Consiglio in quel momento e per non pregiudicare il ruolo della Commissione nell'agevolare l'accordo tra i colegislatori in una fase successiva, la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento è rimasta piuttosto prudente e ha teso a difendere la proposta della Commissione.
Dopo l'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura sono continuate le discussioni informali tra il Parlamento europeo, la Presidenza del consiglio e la Commissione allo scopo di giungere ad un accordo in fase di posizione comune ("accordo rapido in seconda lettura").
Tali discussioni sono andate a buon fine e hanno avuto come risultato la posizione comune del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata il 14 dicembre 2015.
3.2Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di massima nella posizione del Consiglio in prima lettura
Titolo della proposta: il Parlamento europeo ha proposto un nuovo titolo per la proposta al fine di riflettere meglio l'enfasi sulle malattie animali trasmissibili. Il Consiglio, nella sua posizione, si è dichiarato d'accordo e ha proposto una lieve riformulazione. Data l'importanza politica del nuovo titolo e il fatto che la proposta si concentra effettivamente sulle malattie animali trasmissibili, la Commissione accetta la modifica.
Classificazione delle malattie degli animali e delle malattie emergenti: il Parlamento europeo ha proposto negli emendamenti da 83 a 87 una nuova formulazione che chiarisce le categorie delle malattie degli animali di cui all'articolo 8 della proposta della Commissione. Il Consiglio ha inserito tali emendamenti nella propria posizione dopo una riformulazione. Questo chiarimento è accettabile per la Commissione.
Per le malattie emergenti, negli emendamenti 176 e 177 il Parlamento europeo ha chiesto l'adozione di misure ulteriori e più chiare. La posizione di tali emendamenti nel testo non era tuttavia ideale. Condividendo le preoccupazioni del Parlamento europeo circa la chiarezza delle misure per le malattie emergenti, il Consiglio ha proposto un nuovo articolo. Tale compromesso, che risponde alle preoccupazioni di entrambi i colegislatori, è accettabile per la Commissione in quanto prevede norme più chiare per affrontare le malattie emergenti.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 in materia di identificazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine: il Parlamento europeo ha proposto negli emendamenti 38, 324 e 328 la conservazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 in materia di identificazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine, che la proposta sulla sanità animale intendeva abrogare. La Commissione ha precisato che, nonostante la proposta indicasse l'abrogazione di tutto il regolamento (CE) n. 1760/2000, non era sua intenzione abrogare le parti concernenti l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. La questione è stata inoltre discussa in sede di Consiglio, che ha suggerito una modifica alla proposta per tenere conto di questo aspetto. La Commissione concorda con la posizione del Consiglio e accetta pertanto la conservazione del titolo II del regolamento (CE) n. 1760/2000, che riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e non rientra nell'ambito di applicazione della proposta sulla sanità animale.
Il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000, recentemente modificato, contemplava un'intensità di controllo fissa per l'identificazione e la registrazione dei bovini. La Commissione ritiene che tali disposizioni descrittive siano superflue, in quanto esse sono previste nella proposta della Commissione per un regolamento sui controlli ufficiali (COM(2013) 265, 2013/0140/COD). Il Parlamento europeo ha tuttavia voluto essere rassicurato sul fatto che in futuro verrà mantenuto lo stesso livello di controlli per i bovini e che ciò troverà espressione in un nuovo considerando.
Benessere degli animali: il Parlamento europeo ha chiesto negli emendamenti 5, 99 e 202 che il benessere degli animali sia preso in considerazione in fase di esame o di esecuzione di misure di sanità animale. La proposta della Commissione richiedeva già che il benessere degli animali fosse sistematicamente preso in considerazione nel valutare l'impatto delle malattie e le misure di lotta contro di esse. Gli emendamenti del Parlamento europeo miranti a rafforzare tale intenzione sono stati ritenuti accettabili dalla Commissione e sono stati appoggiati dal Consiglio.
3.3Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di massima nella posizione del Consiglio in prima lettura
Redazione di un elenco delle malattie animali: Il Parlamento europeo ha proposto, in una serie di emendamenti (in particolare gli emendamenti 13, 14, 65-67, 70-72, 76, 77, 80-82, 88-90), di eliminare le competenze di esecuzione della Commissione di cui agli articoli 5, 7 e 8 che consentono di stabilire l'elenco delle malattie animali e delle specie alle quali si applicano le norme del regolamento e la classificazione delle malattie in diversi gruppi in base alle misure a esse appropriate. Esso ha proposto di elencare le malattie in un allegato del regolamento e di conferire alla Commissione poteri delegati per modificare o integrare tale elenco (emendamento 331).
Il Consiglio ha proposto che il dispositivo del regolamento riporti un elenco ristretto di cinque malattie importanti, ma che la redazione di un elenco delle restanti malattie, nonché la classificazione di tutte le malattie elencate, e l'elencazione delle specie avvengano mediante atti di esecuzione. Il Consiglio ha inoltre aggiunto ulteriori criteri per l'elencazione e la classificazione delle malattie animali (relativi rispettivamente agli articoli 5 e 8), che a suo avviso hanno aggiunto gli elementi essenziali mancanti al dispositivo della proposta della Commissione.
Il Parlamento ha riconosciuto il valore di tali ulteriori elementi essenziali che forniscono criteri più dettagliati per la redazione dell'elenco e la classificazione delle malattie. Esso ha inoltre approvato la proposta di un elenco di cinque malattie nell'articolo 5 e l'eventuale elencazione di altre malattie in un allegato modificabile mediante atti delegati, conservando le competenze di esecuzione per la classificazione delle malattie animali (conformemente all'articolo 8).
Benché avesse inizialmente respinto i suddetti emendamenti del Parlamento europeo, la Commissione potrebbe accettare la posizione finale del Consiglio e del Parlamento come un compromesso che preserva l'efficienza, la flessibilità e la certezza del diritto necessarie per l'elencazione e la classificazione delle malattie e l'elencazione delle specie.
Consultazioni con le parti interessate e i ricercatori: Il Parlamento europeo, negli emendamenti 41, 66, 75, 77, 82, 157, 260 e 322, ha richiesto vari tipi di consultazioni specifiche al momento della redazione di atti delegati. In contrasto con l'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, alcuni di tali emendamenti stabiliscono per la Commissione un obbligo giuridicamente vincolante di condurre tali consultazioni.
Nella propria posizione il Consiglio ha voluto riconoscere l'importanza della consultazione degli esperti da parte della Commissione, compresi quelli degli Stati membri, e ha modificato la proposta di conseguenza. Il Consiglio ha inoltre appoggiato il Parlamento sul coinvolgimento delle parti interessate nelle consultazioni.
La Commissione non può accettare gli emendamenti del Parlamento europeo che sono in contrasto con l'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE. Essa può tuttavia accettare la formulazione della posizione del Consiglio secondo la quale consulterà gli esperti, le parti interessate e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e si impegnerà in una più ampia consultazione pubblica, quando e se del caso.
Clausola di riesame (relazione della Commissione): nell'emendamento 330 il Parlamento europeo ha aggiunto un articolo che chiede alla Commissione di presentare una relazione sull'impatto del regolamento entro il 31 dicembre 2019. Anche il Consiglio ha richiesto un obbligo di informazione in un considerando o in un articolo, evitando al contempo inutili oneri amministrativi.
Inizialmente la Commissione non era a favore di questo ulteriore obbligo d'informazione perché esistono altri strumenti, come le valutazioni e i controlli dell'adeguatezza, per valutare gli effetti della legislazione dell'Unione. Il termine originale era inoltre troppo breve. Nell'ambito del compromesso generale, la Commissione può accettare l'emendamento proposto dal Parlamento europeo, previa riformulazione prevista nella posizione del Consiglio.
Benessere degli animali: il Parlamento europeo ha inizialmente richiesto una serie di emendamenti in materia di benessere degli animali. Alcuni sono stati accettati dal Consiglio (cfr. punto 3.2), mentre altri (per esempio gli emendamenti 173, 180, 194 e 257) prevedendo ulteriori norme in materia di benessere degli animali interferivano di conseguenza con la legislazione esistente in materia di benessere degli animali e rischiavano di compromettere le misure di lotta alle malattie nelle situazioni di emergenza. Il Consiglio è fermo sulla separazione tra sanità animale e benessere degli animali e si oppone a questi emendamenti, condividendo ampiamente la posizione della Commissione. Tutti gli emendamenti che contraddicevano o si sovrapponevano alle disposizioni esistenti – o che mettevano a rischio la sanità animale e pubblica – non sono stati inseriti nella posizione del Consiglio. La Commissione condivide questa posizione.
Il parlamento europeo potrebbe alla fine ritirare o modificare alcuni emendamenti, ma ha chiesto alla Commissione un impegno a intervenire in futuro in favore della protezione degli animali mediante una dichiarazione sul benessere degli animali. Nel quadro di un accordo generale, la Commissione ha eccezionalmente convenuto di rendere una dichiarazione.
Resistenza antimicrobica: il Parlamento europeo ha adottato vari emendamenti sulla resistenza antimicrobica, che era già oggetto della proposta della Commissione mediante disposizioni relative alla resistenza ai trattamenti e al profilo della malattia. Gli emendamenti che obbligano gli attori a prendere in considerazione o a sensibilizzare sui rischi della resistenza antimicrobica sono accettabili (emendamenti 73 e 101), mentre quelli che interferiscono con la legislazione in materia di medicinali veterinari non possono essere appoggiati, in quanto vanno al di là del campo di applicazione della presente proposta.
Il Parlamento europeo ha inoltre insistito sull'adeguamento dell'articolo 9 (emendamento 94) affinché si istituisca una responsabilità degli operatori per un uso responsabile dei medicinali veterinari in quanto, a suo giudizio, nella legislazione dell'Unione tale obbligo esplicito è necessario per stabilire un legame con la proposta sui medicinali veterinari [COM(2014) 558, 2014/0257 (COD)]. Il Parlamento europeo è stato alla fine disposto a ritirare altri emendamenti sulla resistenza antimicrobica e sui medicinali veterinari, ma in cambio ha chiesto una dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla resistenza antimicrobica e una dichiarazione della Commissione sulla presentazione di relazioni periodiche sull'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'Unione.
Il Consiglio ha accettato in linea di principio l'emendamento 94 e ha appoggiato la dichiarazione comune. La Commissione può accettare l'emendamento 94 come riformulato nella posizione del Consiglio, sostenere la dichiarazione congiunta sulla resistenza antimicrobica e, a titolo di compromesso, formulare una dichiarazione in merito alla presentazione di relazioni periodiche sull'uso dei medicinali veterinari antimicrobici.
Altri professionisti e organismi professionali che svolgono determinati compiti per conto dell'autorità competente: il Parlamento europeo ha chiesto che alcuni professionisti, quali i professionisti della sanità delle api, siano riconosciuti alla pari dei veterinari (emendamenti 103 e 110) e che alcune altre persone o organismi professionali qualificati siano autorizzati a svolgere determinate attività (emendamenti 19 e 109).
Il Consiglio ha affrontato tali questioni consentendo agli Stati membri di autorizzare altri professionisti per determinate attività, tenendo conto del principio di sussidiarietà che consente agli Stati membri di adottare le proprie decisioni in materia di autorizzazione sulla base delle strutture nazionali esistenti. Ciò è in linea con il parere della Commissione secondo cui le attività possono essere delegate ad altri professionisti a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle norme internazionali e che siano rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Laboratori per la sanità animale: il Parlamento europeo ha previsto (emendamenti da 150 a 155) prescrizioni per i laboratori ufficiali per la sanità animale, tra cui disposizioni sulla rete di laboratori e prescrizioni sui laboratori ufficiali nonché sui laboratori di riferimento nazionali e dell'Unione. La Commissione non può accogliere questi emendamenti perché i compiti e le responsabilità di tali laboratori sono contemplati nella proposta di regolamento sui controlli ufficiali.
Il Consiglio ha nel complesso condiviso la posizione della Commissione e ha proposto, a titolo di compromesso, un nuovo articolo che colleghi le prescrizioni sui laboratori nelle proposte sulla sanità animale e sui controlli ufficiali. In uno spirito di compromesso, questa soluzione è accettabile per la Commissione.
3.4Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di massima ma non inseriti nella posizione del Consiglio in prima lettura
Alcune questioni di ordine minore sono state in parte accolte dalla Commissione, ma non sono state specificamente inserite nella posizione finale del Consiglio poiché nel corso dei negoziati sono diventate ridondanti o sono state chiarite altrove o implicitamente incluse nella proposta (ad esempio gli emendamenti 4, 8, 26, 45, 156, 222 e 277).
3.5Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione del Consiglio in prima lettura
Misure strategiche degli Stati membri per le malattie non elencate: il Parlamento europeo (emendamenti 29 e 107) ha richiesto che gli Stati membri adottino misure strategiche anche per le malattie valutate come non pertinenti per l'Unione e dunque non elencate tra quelle per le quali è previsto l'intervento dell'Unione.
Il Consiglio non ha accolto l'emendamento del Parlamento europeo in quanto tale disposizione esula dal campo di applicazione della proposta e creerebbe inutili oneri amministrativi e finanziari per gli Stati membri. La Commissione appoggia la posizione del Consiglio poiché le misure strategiche per le malattie non elencate ricadono nell'ambito della sussidiarietà.
Medicinali veterinari: gli emendamenti 94, 159, 160, 162, 163, 164 e 165 del Parlamento europeo disciplinano l'uso dei medicinali veterinari nell'Unione in un modo che interferisce con la legislazione sui medicinali veterinari in vigore e comporta notevoli sovrapposizioni con la proposta della Commissione sui medicinali veterinari. Il Consiglio non ha potuto pertanto accettare tali emendamenti. La Commissione condivide la posizione del Consiglio.
Misure nazionali: il Parlamento europeo ha proposto gli emendamenti 37, 268 e 323, che consentono ad uno Stato membro di limitare gli spostamenti di animali o prodotti se lo Stato membro ritiene che ciò sia scientificamente giustificato e necessario per prevenire l'introduzione o la diffusione di eventuali malattie. Ciò va oltre l'attuale sistema di "garanzie complementari", mantenuto nella proposta della Commissione, in virtù del quale la Commissione approva, per un numero limitato di malattie, le garanzie complementari per il commercio all'interno dell'Unione richieste da uno Stato membro che su base facoltativa ha deciso di eradicare una o più di tali malattie.
Il Consiglio ha proposto emendamenti che precisano le "garanzie complementari" e consentono agli Stati membri di adottare misure proprie di prevenzione e lotta alle malattie. La Commissione ritiene che la posizione del Consiglio rappresenti un compromesso adeguato in quanto risponde in parte alle preoccupazioni del Parlamento europeo nel rispetto dei principi del mercato unico.
Animali "non detenuti", randagi e inselvatichiti: vari emendamenti del Parlamento europeo (emendamenti 49, 51, 53, 74, 198-201, 203, 211-215, 218) miravano a definire gli animali randagi, inselvatichiti o "non detenuti" come appartenenti a categorie diverse dagli animali "selvatici". Il Parlamento teneva al fatto che tali categorie di animali non fossero escluse dalla legislazione dell'Unione.
La proposta della Commissione ha operato una chiara distinzione tra "animali detenuti" e "animali selvatici" e tra le norme di prevenzione e lotta alle malattie degli animali che possono applicarsi agli animali tenuti sotto controllo umano e quelle applicate agli animali che non lo sono. In tale contesto, gli animali randagi o inselvatichiti, compresi quelli di specie normalmente addomesticate, sono considerati "animali selvatici". Definire tali animali come una categoria distinta potrebbe causare confusione, incertezza giuridica e, potenzialmente, limitare le misure che possono essere prese nei loro confronti.
Il Consiglio ha accettato la logica della proposta della Commissione e ha aggiunto alcune precisazioni, compreso un'intera parte sugli spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che distingue gli spostamenti degli animali da compagnia da quelli di animali randagi e di altro genere. La Commissione è a favore di tali soluzioni, che sono in linea con la sua proposta e aggiungono chiarezza.
Identificazione e registrazione dei cani: nell'emendamento 236 il Parlamento europeo ha richiesto che tutti gli Stati membri introducano la registrazione obbligatoria di tutti i cani e, se del caso, istituiscano una base dati. La proposta della Commissione prevedeva una base giuridica per la possibile futura introduzione di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di diverse specie animali, compresi eventualmente i cani. Il Consiglio ha appoggiato la proposta della Commissione poiché chiedere a tutti gli Stati membri di istituire tale sistema, senza un'adeguata valutazione di impatto, può essere sproporzionato rispetto al rischio per la sanità animale e potrebbe comportare un onere finanziario e amministrativo a fronte di un vantaggio non identificato.
Spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia: vari emendamenti del Parlamento europeo (emendamenti 36, 39, 40, 54, 239-244, 246-247, 263-267 e 325) comportano il mantenimento del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (il "regolamento sugli animali da compagnia"), che doveva essere abrogato dalla proposta sulla sanità animale.
L'obiettivo della proposta della Commissione era raccogliere in un testo unico tutte le pertinenti norme di sanità animale per tutte le specie e le categorie di animali. Ciò garantirebbe che animali quali cani e gatti possano essere trattati in maniera coerente dal punto di vista della sanità animale, indipendentemente dal fatto che siano detenuti o randagi, o che siano oggetto di scambi commerciali o spostati a fini non commerciali come animali da compagnia.
Sia il Consiglio sia il Parlamento europeo hanno espresso riserve circa l'abrogazione del regolamento sugli animali da compagnia così presto dopo la sua adozione. Il Parlamento ritiene che il regolamento sugli animali da compagnia debba restare in vigore. Il Consiglio ritiene che gli spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia rientri logicamente nell'ambito della sanità animale, ma che il regolamento sugli animali da compagnia non debba essere riaperto così presto dopo la sua adozione. È stato quindi proposto che tale regolamento si applichi per un periodo di dieci anni e che la proposta sulla sanità animale comprenda una serie di norme corrispondenti a quelle stabilite nel regolamento sugli animali da compagnia destinate a sostituire queste ultime dopo il periodo di applicazione di dieci anni.
La posizione del Consiglio rappresenta un buon compromesso nei confronti della posizione del Parlamento europeo e la Commissione può pertanto sostenerla.
Mantenimento della normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali delle specie suina, ovina e caprina: il Parlamento europeo, negli emendamenti 238, 326 e 327, ha chiesto di mantenere il regolamento (CE) n. 21/2004 in materia di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e la direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
La Commissione ha proposto di abrogare l'attuale legislazione in materia di identificazione e registrazione così che tutte le questioni di sanità animale rientrino in un unico insieme di principi generali. La Commissione intendeva conservare lo spirito e le specifiche di tale normativa e fornire stabilità agli Stati membri e agli operatori pur consentendo una maggiore flessibilità per l'adozione di nuove tecnologie, l'adattamento alle nuove sfide e la concessione di deroghe in situazioni a basso rischio. Il Consiglio, nella sua posizione, ha appoggiato la proposta della Commissione.
Animali acquatici: modifiche delle definizioni relative all'acquacoltura: con gli emendamenti 50, 291-296, 300-304, 306 e 307, il Parlamento europeo ha introdotto una nuova categoria di "animali acquatici detenuti", separando così gli animali di "acquacoltura" dagli altri animali "acquatici detenuti". La proposta della Commissione operava una distinzione tra "animali detenuti" e "animali selvatici" secondo la quale gli animali di acquacoltura erano considerati come animali acquatici detenuti. Il Consiglio ha cercato di rispondere alle preoccupazioni del Parlamento senza compromettere l'intenzione originale della proposta della Commissione chiarendo la definizione di animali di acquacoltura e precisando quali norme di prevenzione e lotta alle malattie si applicano agli animali di acquacoltura e quali agli animali "acquatici selvatici". La Commissione appoggia pertanto le soluzioni proposte dal Consiglio.
3.6Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio
Periodi transitori: il Consiglio ha espresso preoccupazione per il volume di legislazione che sarà abrogato e sostituito dal nuovo quadro per la sanità animale. Al fine di garantire più tempo per attuare la normativa, il Consiglio ha proposto un periodo di transizione della durata complessiva di 60 mesi, invece dei 36 mesi proposti dalla Commissione. Esso ha inoltre richiesto misure transitorie supplementari, come quelle che impongono alla Commissione di adottare alcuni atti delegati fondamentali almeno 24 mesi prima della data di applicazione del regolamento e, per gli altri atti delegati e di esecuzione, di fissare un periodo di almeno sei mesi tra l'adozione della prima serie di tali atti e la loro applicazione.
La Commissione ritiene accettabile la posizione del Consiglio come compromesso generale e anche in considerazione del tempo necessario per elaborare gli atti delegati e di esecuzione di sostegno. Il Parlamento europeo non ha sollevato obiezioni in merito a questa prescrizione.
Misure transitorie (riconoscimento dei diritti acquisiti): il Consiglio ha introdotto nuovi articoli che concedendo agli operatori e agli Stati membri la possibilità di riconoscere diritti per quanto riguarda il riconoscimento o la registrazione degli operatori e degli stabilimenti esistenti, lo status riconosciuto di indenne da malattia, e le disposizioni speciali per la salmonella. Tali integrazioni sono accettabili per la Commissione in quanto garantiscono il trasferimento automatico dei diritti esistenti nel nuovo quadro giuridico e, in tal modo, contribuiscono ad evitare inutili oneri e costi amministrativi per gli operatori e le autorità competenti e forniscono certezza giuridica durante il periodo transitorio. Il Parlamento europeo ha appoggiato tali modifiche.
Obbligo di registrazione di alcuni operatori che effettuano operazioni di raggruppamento: il Consiglio ha aggiunto nella propria posizione disposizioni concernenti l'obbligo di registrazione di alcuni operatori senza stabilimento che effettuano operazioni con animali che possono avere un impatto sulla tracciabilità di tali animali. La Commissione potrebbe accettare queste aggiunte poiché contribuiscono alla tracciabilità generale e sono coerenti con le prescrizioni dell'attuale legislazione in materia di sanità animale. Il Parlamento europeo ha sostenuto tali modifiche.
4.Conclusioni
La Commissione ritiene che la posizione comune adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata corrisponda agli obiettivi originali della propria proposta e risponda a molte delle osservazioni del Parlamento europeo. Sebbene su alcuni elementi la posizione comune sia diversa dalla proposta originale della Commissione, quest'ultima riconosce nella posizione comune un compromesso di grande equilibrio e riconosce che essa include tutti gli argomenti ritenuti essenziali dalla Commissione all'atto dell'adozione della sua proposta.
5.Dichiarazioni
5.1Dichiarazione della Commissione sul benessere degli animali
Il regolamento fissa norme per prevenire e controllare malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e non contiene norme che disciplinino in modo specifico il benessere degli animali nonostante i legami esistenti tra salute e benessere degli animali. L'Unione dispone di un articolato acquis sul benessere degli animali, riguardante numerose specie (polli da carne, galline ovaiole, suini, vitelli) o attività (allevamento, trasporto, macellazione, ricerca, ecc.). La legislazione sul benessere degli animali dovrà naturalmente continuare a essere applicata. La Commissione è impegnata a fondo a favore del rispetto del benessere degli animali in conformità dell'articolo 13 del trattato ed entro i limiti ivi esposti, anche grazie a una piena attuazione e a un adeguato sviluppo della relativa legislazione.
5.2Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla resistenza antimicrobica e sull'uso dei medicinali veterinari
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica" – sottolinea il ruolo della prevenzione nel regolamento sulle malattie animali trasmissibili ("Legislazione sulla sanità animale") e la conseguente prevista riduzione dell'uso di antibiotici nel trattamento degli animali. Oltre che a rispettare i requisiti di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti anche a impegnarsi nella raccolta di dati pertinenti, comparabili e sufficientemente dettagliati sull'uso effettivo dei medicinali antimicrobici negli animali e a trasmettere tali dati alla Commissione in modo da permettere un loro uso più prudente negli animali e contribuire in tal modo a ridurre il rischio di resistenza antimicrobica.
5.3Dichiarazione della Commissione sulla presentazione di relazioni periodiche riguardanti l'uso di medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali all'interno dell'Unione
La Commissione si impegna a pubblicare periodicamente una relazione relativa all'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'UE in base ai dati ottenuti dagli Stati membri.