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20.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/37 |
Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Apple Sales International e Apple Operations Europe/Commissione
(Causa T-892/16)
(2017/C 053/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Apple Sales International (Cork, Irlanda) e Apple Operations Europe (Cork, Irlanda) (rappresentate da: A. von Bonin e E. van der Stok, avvocati, D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu e J. Bourke, Barristers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea del 30 agosto 2016 sull’aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l’Irlanda ha dato esecuzione in favore della Apple; |
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in subordine, annullare la decisione in parte; e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono 14 motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato il diritto irlandese.
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il principio delle normali condizioni di mercato sarebbe inoperante nella verifica dell’esistenza di aiuti di Stato nell’ambito delle valutazioni fiscali ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori fondamentali in relazione alle attività delle ricorrenti fuori dell’Irlanda.
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori fondamentali in relazione alle attività delle ricorrenti in Irlanda.
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che le presunzioni della Commissione contrasterebbero con l’onere della prova, gli orientamenti dell’OCSE e le prove unanimi degli esperti; la conclusione sarebbe in sé contraddittoria.
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che le ricorrenti avrebbero ricevuto un trattamento paritario e non selettivo rispetto ad altri contribuenti non residenti in Irlanda.
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla necessità di annullare la principale argomentazione per violazione di un requisito procedurale essenziale.
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8. |
Ottavo motivo, vertente sui presunti errori di fatto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’applicare il metodo del margine netto transazionale (TNMM) alle filiali irlandesi nell’ambito dell’argomentazione secondaria.
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che l’argomentazione in via subordinata sarebbe viziata da violazione di requisiti procedurali essenziali e da un manifesto errore di valutazione.
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10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che le argomentazioni esposte in via secondaria e subordinata non consentirebbero il calcolo di un importo per il recupero.
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11. |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di irretroattività ordinando il recupero del presunto aiuto. |
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12. |
Dodicesimo motivo, vertente sul mancato svolgimento di un’indagine diligente e imparziale. |
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13. |
Tredicesimo motivo, vertente sulla presunta violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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14. |
Quattordicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione eccederebbe la competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
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