COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 13.6.2017
COM(2017) 331 final
2017/0136(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2017) 246 final}
{SWD(2017) 247 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.Motivi e obiettivi della proposta
Per le banche e le imprese europee i contratti derivati sono uno strumento chiave per gestire i rischi, siano questi legati a variazioni dei tassi di interesse, a fluttuazioni dei cambi o all’inadempimento di una controparte commerciale. Tuttavia, l’opacità dei mercati dei derivati ha costituito un'insidiosa via di contagio. I mercati dei derivati devono pertanto essere regolamentati e sorvegliati in modo efficace per salvaguardare la stabilità finanziaria.
In considerazione del carattere internazionale dei mercati dei derivati e conformemente all’accordo del G20 a Pittsburgh del 2009 per ridurre il rischio sistemico legato a un ampio uso dei derivati, nel 2012 l’UE ha adottato il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR)
.Il regolamento EMIR prevede, tra i pilastri fondamentali, che i contratti derivati over-the-counter (OTC) standardizzati siano compensati mediante una controparte centrale (CCP). Una controparte centrale è un’infrastruttura di mercato che riduce il rischio sistemico e aumenta la stabilità finanziaria frapponendosi tra le due controparti di un contratto derivato (vale a dire costituendosi come acquirente per il venditore e come venditore per l'acquirente del rischio) e riducendo in tal modo il rischio per entrambe. Il regolamento EMIR ha inoltre introdotto severi requisiti prudenziali, in materia organizzativa e di comportamento per le CCP ed ha previsto dispositivi per la loro vigilanza prudenziale al fine di ridurre al minimo i rischi per gli utenti delle controparti centrali e di sostenere la stabilità sistemica.
Dall'adozione del regolamento EMIR nel 2012, la compensazione centrale si è notevolmente estesa e le controparti centrali sono diventate sempre più concentrate e integrate a livello dell’UE e di paesi terzi.
La presente proposta assicura che i meccanismi di vigilanza restino al passo con gli sviluppi descritti. Essa prevede che l’UE doti l'Unione dei mercati dei capitali di un sistema di vigilanza delle controparti centrali più efficace e coerente, al fine di favorire l'integrazione del mercato, la stabilità finanziaria e una situazione di parità di condizioni.
Le controparti centrali hanno assunto maggiore importanza dopo l’adozione del regolamento EMIR e si espanderanno ulteriormente nei prossimi anni
Nei cinque anni successivi all’adozione del regolamento EMIR, il volume delle attività delle CCP (nell’UE e nel mondo) è cresciuto rapidamente, sia in termini quantitativi che di ambito. Ciò dimostra che la normativa è efficace nel conseguire gli obiettivi preposti.
Alla fine di giugno 2016 circa il 62% del valore complessivo (pari a 337 000 miliardi di dollari americani) di tutti i contratti derivati OTC e di tutte le classi di attività (tassi di interesse, insolvenza del credito, tassi di cambio, ecc.) è stato compensato a livello centrale dalle CCP
. Circa il 97% (328 000 miliardi di dollari USA) dei contratti derivati compensati centralmente sono derivati su tassi di interesse.
Alla fine del 2015, circa il 60% di tutti i derivati OTC su tassi di interesse era compensato a livello centrale, mentre alla fine del 2009 il dato si attestava al 36%
. Analogamente, la compensazione a livello centrale ha acquisito maggiore importanza nel mercato dei derivati su crediti (i cosiddetti CDS) e la percentuale di CDS in essere compensati tramite controparti centrali è in costante aumento dalla prima comunicazione di tali dati: il dato è passato dal 10% alla fine di giugno 2010 al 37% alla fine di giugno 2016
.
La rapida espansione del ruolo delle CCP nel sistema finanziario globale riflette non solo l’introduzione dell’obbligo di compensazione centrale per diverse classi di attività
, ma anche un aumento dell’uso volontario della compensazione centrale in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore consapevolezza dei partecipanti circa i vantaggi che questa offre (gli obblighi di compensazione si applicano soltanto dal giugno del 2016)
. Il regolamento EMIR impone la compensazione centrale per alcuni derivati su tassi di interesse e per i credit default swap (CDS), in linea con disposizioni analoghe in altri paesi del G20
. Le norme in materia di requisiti patrimoniali per le banche sono state modificate in modo da incentivare la compensazione centrale e rendere la compensazione bilaterale un’opzione più costosa in termini relativi
, mentre le operazioni bilaterali sono soggette a ulteriori requisiti di garanzia reale da marzo 2017
.
L'espansione delle attività delle CCP è destinata a continuare nei prossimi anni. Requisiti di compensazione obbligatoria sono probabili per altre classi di attività
e gli incentivi a ridurre i rischi e i costi sono suscettibili di comportare un ricorso ancora maggiore alla compensazione volontaria. La proposta di maggio 2017 di modificare in modo puntuale il regolamento EMIR al fine di migliorarne l'efficacia e la proporzionalità rafforzerà questa tendenza, tramite la creazione di ulteriori incentivi per le controparti centrali a offrire la compensazione centrale dei derivati alle controparti
. Infine l'Unione dei mercati dei capitali (CMU), rendendo i mercati dei capitali più profondi e integrati, aumenterà ulteriormente la necessità di compensazione transfrontaliera nell’UE, accrescendo così l’importanza e l’interconnessione delle CCP all’interno del sistema finanziario.
L'espansione del ruolo delle controparti centrali desta preoccupazioni circa la necessità di potenziare i meccanismi di vigilanza nel quadro del regolamento EMIR, anche alla luce dell’istituzione dell’Unione dei mercati dei capitali
La sempre maggiore importanza delle CCP nel sistema finanziario e la concentrazione del rischio di credito in queste infrastrutture che ne deriva hanno richiamato l’attenzione di governi, autorità di regolamentazione, autorità di vigilanza, banche centrali e partecipanti al mercato.
Se la portata e l’ambito di applicazione delle operazioni compensate a livello centrale si sono ampliati, il numero delle controparti centrali è rimasto relativamente limitato. Attualmente sono 17 le controparti centrali stabilite nell’UE, tutte autorizzate a norma del regolamento EMIR ad offrire i propri servizi all’interno dell’Unione, anche se non tutte sono autorizzate a compensare tutte le classi di attività (ad esempio, solo due di esse compensano i derivati su crediti e solo due compensano i derivati sull'inflazione
)
. Nel quadro delle disposizioni di equivalenza di cui al regolamento EMIR sono state riconosciute altre 28 CCP di paesi terzi, consentendo loro di offrire i propri servizi nell’UE
. Di conseguenza, i mercati di compensazione sono integrati in tutta l’UE, fortemente concentrati in alcune classi di attività e strettamente interconnessi
.
Sebbene l’aumento della compensazione tramite CCP adeguatamente regolamentate e vigilate aumenti la stabilità sistemica nel complesso, la concentrazione del rischio rende il fallimento di una CCP un evento a bassa probabilità ma potenzialmente ad alto impatto. Data la centralità delle CCP per il sistema finanziario, la loro crescente importanza sistemica suscita preoccupazioni. Le controparti centrali sono esse stesse diventate una fonte di rischio macroprudenziale, in quanto il loro fallimento potrebbe causare gravi perturbazioni nel sistema finanziario e avrebbe effetti sistemici. Ad esempio, la cessazione e la sospensione su ampia scala e non controllate di contratti compensati mediante controparti centrali potrebbe portare a tensioni di liquidità e di garanzie reali in tutto il mercato, provocando instabilità nel sottostante mercato delle attività e nel più esteso sistema finanziario. Analogamente ad altri intermediari finanziari, le controparti centrali sono potenzialmente a rischio di "corse al riscatto" a causa di una perdita di fiducia nella solvibilità di una controparte centrale da parte dei partecipanti diretti. Ciò potrebbe creare un shock di liquidità per la CCP nel tentativo di rispettare gli obblighi che impongono di restituire la garanzia (vale a dire il margine iniziale). L’impatto del fallimento di una CCP dovuto a una maggiore concentrazione del rischio sarebbe amplificato dalla crescente interconnessione fra le controparti centrali, sia direttamente che indirettamente attraverso i propri membri (in genere le grandi banche che operano a livello globale) e clienti.
In risposta a ciò, e in linea con il consenso del G20
, nel novembre 2016 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento in materia di risanamento e risoluzione delle controparti centrali
. L’obiettivo della proposta è garantire che le autorità siano adeguatamente preparate ad affrontare l'inadempimento di una CCP, salvaguardando la stabilità finanziaria e limitando i costi per i contribuenti. La proposta normativa in materia di risanamento e risoluzione delle controparti centrali ha riportato l'attenzione sui meccanismi di vigilanza per le controparti centrali dell’UE e dei paesi terzi incluse nel regolamento EMIR e sulla misura in cui tali meccanismi possono essere resi più efficaci a cinque anni dall’adozione del regolamento. La proposta è attualmente discussa in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. I lavori in corso devono essere coordinati e coerenti con l’attuale proposta.
Meccanismi di vigilanza per le controparti centrali dell’UE
Ai sensi del regolamento EMIR, le controparti centrali dell’Unione europea sono soggette alla vigilanza di collegi di autorità di vigilanza nazionali, dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), dei membri pertinenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e delle altre autorità interessate (ad esempio autorità di vigilanza dei principali partecipanti diretti, autorità di vigilanza di alcune sedi di negoziazione e depositari centrali di titoli). I membri dei collegi possono includere fino a 20 autorità e si avvalgono del coordinamento dell'autorità del paese di origine. Tali meccanismi suscitano alcune preoccupazioni alla luce dell’attuale stato di integrazione nel mercato che deve essere rispecchiato nelle modalità di vigilanza. Ciò riveste un ruolo importante anche al fine di far progredire l’Unione dei mercati dei capitali.
In primo luogo, la crescente concentrazione dei servizi di compensazione in un numero limitato di CCP e il conseguente aumento dell’attività transfrontaliera implicano che controparti centrali in un numero ristretto di singoli Stati membri sono sempre più importanti per il sistema finanziario dell’UE nel suo insieme. Alla luce di questa tendenza, è opportuno rivedere gli attuali meccanismi di vigilanza che si basano principalmente sull'autorità del paese di origine (per esempio, l’autorità del paese di origine è responsabile in ultima istanza di decisioni importanti come l’estensione dell’autorizzazione o l’approvazione di accordi di esternalizzazione e interoperabilità).
In secondo luogo, divergenze nelle pratiche di vigilanza delle controparti centrali nell’UE (come condizioni diverse per i processi di autorizzazione o di convalida dei modelli) possono originare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza per le controparti centrali e, indirettamente, per i loro partecipanti diretti o clienti. Nella comunicazione sull’Unione dei mercati dei capitali del settembre 2016
e nella consultazione pubblica sulle attività delle autorità europee di vigilanza (AEV)
, la Commissione ha richiamato l’attenzione su questi rischi emergenti e sulla necessità di una maggiore convergenza in materia di vigilanza; in entrambi i documenti sono evidenziate le sfide poste dall’eterogeneità delle pratiche di vigilanza.
In terzo luogo, il ruolo delle banche centrali – quali emittenti di moneta – non trova adeguato riscontro nei collegi delle controparti centrali. Se da un lato i mandati delle banche centrali e delle autorità di vigilanza possono sovrapporsi (in particolare in settori quali l’interoperabilità, i controlli relativi al rischio di liquidità, ecc.), dall'altro sussiste la possibilità di un disallineamento quando le attività di vigilanza incidono sulle principali responsabilità delle banche centrali in settori quali la stabilità dei prezzi, la politica monetaria e i sistemi di pagamento. In situazioni di crisi, tali disallineamenti possono amplificare i rischi per la stabilità finanziaria se l’attribuzione delle responsabilità tra le autorità rimane poco chiara.
Meccanismi di vigilanza per le controparti centrali di paesi terzi
Oggi un numero significativo di strumenti finanziari denominati nelle valute degli Stati membri è liquidato da controparti centrali di paesi terzi riconosciute. Per esempio, l’importo nozionale in essere al Chicago Mercantile Exchange (CME) negli Stati Uniti è pari a 1 800 miliardi di EUR per derivati su tassi di interesse denominati in euro e pari a 348 miliardi di SEK per derivati su tassi di interesse denominati in corone svedesi. Ciò solleva anche una serie di riserve.
Anzitutto, l’attuazione del sistema di equivalenza e di riconoscimento del regolamento EMIR ha dimostrato alcune carenze, segnatamente per quanto riguarda la vigilanza continua. In particolare, dopo il riconoscimento di una controparte centrale di un paese terzo, l’AESFEM ha incontrato difficoltà ad accedere a informazioni dalla controparte centrale, a svolgere ispezioni in loco presso la controparte centrale e a condividere informazioni con le autorità di regolamentazione, le autorità di vigilanza e le banche centrali dell'UE interessate. Di conseguenza, esiste il rischio che le pratiche e/o gli adeguamenti dei modelli di gestione dei rischi delle controparti centrali dei paesi terzi passino inosservati e/o non siano affrontati, il che potrebbe compromettere gravemente la stabilità finanziaria degli organismi dell’UE.
Secondariamente, la possibilità di un disallineamento tra gli obiettivi di vigilanza e quelli della banca centrale all'interno dei collegi assume maggiore rilevanza nel contesto delle CCP di paesi terzi quando sono coinvolte le autorità di paesi terzi.
In terzo luogo, vi è il rischio che le modifiche delle norme e/o del quadro normativo per le CCP in un paese terzo possano influire negativamente sui risultati di regolamentazione o di vigilanza, determinando una disparità di condizioni tra le controparti centrali dell’UE e dei paesi terzi e creando la possibilità di arbitraggio regolamentare o di vigilanza. Attualmente non esiste alcun meccanismo che assicuri all’UE di essere automaticamente informata di tali modifiche e di poter adottare adeguate misure.
È probabile che dette preoccupazioni diventino più significative nei prossimi anni considerato che, in ragione del carattere globale dei mercati dei capitali, il ruolo delle controparti centrali dei paesi terzi è destinato ad ampliarsi. Oltre alle 28 controparti centrali di paesi terzi già riconosciute dall’AESFEM, ve ne sono altre 12 da 10 paesi che hanno fatto domanda di riconoscimento
e sono in attesa di una decisione della Commissione sull’equivalenza dei regimi di regolamentazione e di vigilanza.
Inoltre, un volume considerevole di operazioni su derivati denominati in euro (e di altre operazioni soggette all’obbligo di compensazione dell’UE) è attualmente compensato mediante controparti centrali con sede nel Regno Unito. Al recesso del Regno Unito dall’UE, quindi, vi sarà un netto cambiamento nella proporzione di operazioni compensate mediante controparti centrali al di fuori della giurisdizione dell’Unione e ciò determinerà l'aggravarsi delle preoccupazioni di cui sopra. Da ciò scaturisce la necessità di far fronte a sfide importanti per la salvaguardia della stabilità finanziaria nell’UE.
Alla luce di tali considerazioni, il 4 maggio 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla risposta alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali
. Nella comunicazione si indicava che "si renderanno necessarie ulteriori modifiche [al regolamento EMIR] per migliorare l’attuale quadro affinché assicuri la stabilità finanziaria e sostenga l’ulteriore sviluppo e approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali".
Necessità di migliorare gli attuali meccanismi di vigilanza
Poiché il panorama della compensazione dell'UE è in continua evoluzione, i meccanismi per la prevenzione e la gestione delle crisi delle controparti centrali devono essere il più efficace possibile. Il regolamento EMIR e la proposta di regolamento della Commissione in materia di risanamento e risoluzione delle controparti centrali sono passi importanti in tal senso. Tuttavia, a cinque anni dall’adozione del regolamento EMIR, la portata, la complessità e la dimensione transfrontaliera crescenti della compensazione nell’UE e a livello mondiale hanno messo in luce le lacune esistenti nei meccanismi di vigilanza delle controparti centrali dell'UE e di paesi terzi. La presente proposta definisce pertanto modifiche specifiche del regolamento EMIR e del regolamento AESFEM
, in particolare allo scopo di stabilire meccanismi di vigilanza chiari e coerenti per le controparti centrali dell'UE e di paesi terzi.
La relazione sulla valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta prende in considerazione i costi e i benefici di tali modifiche. Essa presenta una serie di opzioni per rafforzare la vigilanza delle controparti centrali a livello dell’UE, coinvolgere maggiormente le banche centrali di emissione nella vigilanza delle controparti centrali e rafforzare la capacità dell’UE di monitorare, individuare e attenuare i rischi connessi alle CCP di paesi terzi.
La valutazione d’impatto dimostra ampiamente che le modifiche proposte contribuiscono in modo efficace a rafforzare la stabilità generale del sistema finanziario dell’UE e a ridurre ulteriormente il rischio già poco probabile (ma dall'impatto estremamente alto) di fallimento di una controparte centrale, mantenendo al contempo al minimo i costi per gli operatori di mercato. Le modifiche proposte contribuiscono inoltre all’ulteriore sviluppo e approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali, in linea con le priorità politiche della Commissione.
1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta si ricollega coerentemente a una serie di altre politiche e iniziative dell’UE già in corso che mirano a: i) affrontare l’importanza sistemica delle controparti centrali; ii) promuovere l’uso della compensazione centrale, e iii) migliorare l’efficienza e l’efficacia della vigilanza a livello di Unione, sia all’interno che all’esterno dell’UE.
In primo luogo, la presente proposta è in linea con la proposta di regolamento della Commissione
in materia di risanamento e risoluzione delle controparti centrali adottata nel novembre 2016. L'obiettivo di tale proposta è assicurare che le autorità nazionali e dell’UE siano adeguatamente preparate a far fronte al fallimento di una CCP, a mantenere la stabilità finanziaria e ad evitare che i costi connessi alla ristrutturazione e alla risoluzione delle controparti centrali in fallimento ricadano sui contribuenti. La proposta della Commissione mira a garantire che, nell’improbabile ipotesi in cui le controparti centrali si trovino in una situazione di grave difficoltà o di fallimento, le loro funzioni essenziali siano conservate, mantenendo nel contempo la stabilità finanziaria ed evitando che i costi connessi alla ristrutturazione e alla risoluzione delle controparti centrali ricadano sui contribuenti. I dispositivi di gestione delle crisi per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali previsti in tale proposta si basano sull’esistenza di meccanismi di prevenzione delle crisi di altissima qualità (ad esempio per la regolamentazione e la vigilanza delle CCP) nel quadro del regolamento EMIR. Migliorando ulteriormente la vigilanza delle controparti centrali ai sensi del regolamento EMIR, la probabilità, per quanto ridotta, di dover ricorrere a misure di risanamento e di risoluzione dovrebbe diminuire ulteriormente. Gli adeguamenti e i miglioramenti della vigilanza introdotti dalla presente proposta dovranno inoltre trovare adeguato riscontro nella proposta normativa in materia di risanamento e risoluzione delle controparti centrali pendente. Potrebbero rendersi necessarie modifiche mirate per tenere conto del nuovo ruolo dei collegi riuniti in sessione esecutiva per le CCP ai sensi del regolamento EMIR e successivamente nei collegi di risoluzione.
In secondo luogo, la presente proposta si ricollega alla proposta della Commissione
di modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)
, adottata nel novembre 2016. La proposta mira ad escludere dal calcolo delle soglie del coefficiente di leva finanziaria i margini iniziali per le operazioni su derivati compensate a livello centrale, ricevuti dai partecipanti diretti in contanti dai loro clienti, che sono trasferiti alle controparti centrali. In questo modo si agevolerà quindi l’accesso alla compensazione – perché si allenteranno i requisiti patrimoniali che è necessario rispettare per offrire servizi di compensazione dei clienti o servizi di compensazione indiretta – rafforzando di nuovo l’importanza delle controparti centrali all’interno del sistema finanziario.
In terzo luogo, la presente proposta integra la proposta della Commissione di modifiche mirate al regolamento EMIR
, adottata nel maggio 2017. La proposta mira a semplificare alcuni obblighi previsti dal regolamento EMIR e a renderli più proporzionati al fine di ridurre i costi eccessivi per i partecipanti al mercato, senza compromettere la stabilità finanziaria. La presente proposta dovrebbe quindi incentivare maggiormente i partecipanti al mercato a ricorrere alla compensazione centrale, rafforzando ancora una volta l’importanza delle controparti centrali nel sistema finanziario.
In quarto luogo, la presente proposta è coerente con la consultazione avviata dalla Commissione nel marzo 2017 sulle attività delle autorità europee di vigilanza in vista di potenziare e migliorare l’efficacia e l’efficienza di dette autorità.
In quinto luogo, essa è coerente con le esperienze nell’attuazione e nell’applicazione delle disposizioni di paesi terzi nella normativa finanziaria dell’UE, come stabilito nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’equivalenza. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione delinea un quadro circostanziato del processo di equivalenza con i paesi terzi della normativa dell'UE in materia di servizi finanziari e illustra l’esperienza nell’attuazione e nell’applicazione di disposizioni di paesi terzi nella normativa finanziaria dell’UE. Presenta inoltre i principali aspetti dell’equivalenza (come l'esercizio dei poteri, la valutazione, il monitoraggio ex post) e garantisce maggiore chiarezza sulle modalità con cui tali compiti sono affrontati nella pratica.
Da ultimo, la presente proposta è coerente con i lavori in corso a livello internazionale in sede di Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), volti fra l'altro a: i) promuovere l’uso della compensazione centrale e di accordi transfrontalieri tra giurisdizioni per accrescere la stabilità del mercato dei derivati OTC; ii) giungere a un’applicazione coerente dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI) stabiliti dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (CPMI) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO); iii) monitorare l’attuazione delle riforme dei mercati dei derivati decise dal G20 (attraverso il gruppo di lavoro dell'FSB sui derivati OTC); e iv) stabilire ulteriori linee guida sulla risoluzione delle controparti centrali (gruppo dell'FSB sulla risoluzione).
1.3.Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta inoltre si ricollega ed è coerente con gli sforzi che la Commissione compie per sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali. La necessità di sviluppare e integrare maggiormente i mercati dei capitali dell’UE è stata sottolineata nella comunicazione sull’Unione dei mercati dei capitali del settembre 2016. Il rafforzamento della convergenza della vigilanza delle controparti centrali a livello dell’UE può sostenere lo sviluppo di mercati dei capitali più e meglio integrati, in quanto CCP più efficienti e resilienti sono essenziali per il buon funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali. A tal fine, la comunicazione sulla revisione intermedia dell’Unione dei mercati dei capitali, adottata dalla Commissione l'8 giugno 2017, invita a rafforzare i poteri dell’AESFEM al fine di promuovere una vigilanza uniforme ed efficace nell’UE e non solo. Per contro, ne consegue che l’emergere di mercati finanziari più grandi e liquidi risultante dall'Unione dei mercati dei capitali comporterà un numero maggiore di operazioni compensate mediante controparti centrali e rafforzerà la rilevanza sistemica di queste ultime. Dato il potenziale per volumi maggiori nonché le attuali possibilità di arbitraggio regolamentare e di vigilanza è necessario migliorare ulteriormente il quadro di vigilanza per garantire un’Unione dei mercati dei capitali forte e stabile.
La proposta è inoltre coerente con il documento di riflessione della Commissione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria, adottato il 31 maggio 2017. Quest'ultimo sottolinea in particolare la necessità di completare un’autentica Unione finanziaria per un’Unione economica e monetaria efficace e stabile. Secondo il documento, progressi nelle iniziative che sono già sul tavolo, come il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali, si iscrivono in tale contesto. La proposta contribuirà a sostenere lo sviluppo di mercati dei capitali più integrati, assicurando una maggiore convergenza della vigilanza delle controparti centrali a livello dell’UE.
Affrontando gli elementi emergenti che minacciano il buon funzionamento del sistema finanziario, la proposta assicura inoltre che i mercati finanziari possano continuare a contribuire alla crescita sostenibile e di lungo periodo per approfondire ulteriormente il mercato interno nell’interesse dei consumatori e delle imprese, nel quadro degli sforzi della Commissione volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l’occupazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
2.1.Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114 del TFUE, che è la base giuridica dei regolamenti EMIR e AESFEM. L'analisi condotta nel quadro della valutazione d'impatto individua gli elementi del regolamento EMIR da modificare per rafforzare la stabilità generale del sistema finanziario dell’UE e ridurre ulteriormente il rischio già poco probabile (ma dall'impatto estremamente alto) di fallimento di una controparte centrale, mantenendo al contempo al minimo i costi per gli operatori di mercato. Soltanto i colegislatori possono apportare le modifiche necessarie. È necessario modificare il regolamento AESFEM per creare la sessione esecutiva per le CCP cui sono affidate importanti funzioni ai sensi del regolamento EMIR.
2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'EMIR è un regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso stabilisce il quadro di vigilanza che si applica sia alle controparti centrali stabilite nell’UE sia alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi che prestano servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’UE. Ai sensi del regolamento EMIR, lo Stato membro dove è stabilita la controparte centrale svolge un ruolo fondamentale nei meccanismi di vigilanza. Tuttavia, gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza non possono risolvere unilateralmente i rischi sistemici rappresentati da CCP fortemente integrate e interconnesse che operano a livello transfrontaliero al di là delle giurisdizioni nazionali. Inoltre, gli Stati membri non possono ridurre i rischi che corrono dovuti a pratiche di vigilanza nazionali divergenti. Gli Stati membri e le autorità nazionali non possono, da soli, far fronte ai rischi sistemici per la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo insieme che controparti centrali di paesi terzi possono comportare.
L'obiettivo del regolamento EMIR di aumentare la sicurezza e l'efficienza delle CCP stabilendo requisiti uniformi per le loro attività non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, a motivo della portata degli interventi, esso può essere conseguito meglio a livello di Unione, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del TFUE.
2.3.Proporzionalità
La proposta mira a garantire che i meccanismi di vigilanza del regolamento EMIR rispondano all’obiettivo di ridurre il rischio sistemico nei mercati dei derivati in modo più proporzionato ed efficace, riducendo al minimo i costi per i partecipanti al mercato. La proposta stabilisce un quadro semplificato per la vigilanza delle controparti centrali autorizzate a livello di UE e chiarisce ruoli e responsabilità di tutte le autorità e istituzioni nazionali e dell’UE coinvolte. Ricalibrando i meccanismi di vigilanza, la proposta contribuisce a far fronte al carattere sistemico sempre più transfrontaliero delle controparti centrali, mantenendo nel contempo le responsabilità fiscali delle autorità dello Stato membro in cui le CCP sono stabilite. Inoltre, l'approccio introdotto consente a controparti centrali di paesi terzi di conformarsi ai requisiti del regolamento EMIR rispettando le loro norme nazionali comparabili, consentendo un approccio proporzionato incentrato sulla rilevanza sistemica delle controparti centrali dei paesi terzi per i mercati dell’UE. Al tempo stesso, la proposta non va al di là di quanto è necessario per conseguire l’obiettivo del regolamento EMIR di ridurre il rischio sistemico, attraverso l’istituzione di criteri trasparenti e oggettivi per individuare, monitorare e ridurre i rischi per la stabilità finanziaria dell’UE derivanti da controparti centrali dei paesi terzi. La proposta contribuisce quindi direttamente a rendere i meccanismi di vigilanza dell’EMIR complessivamente più proporzionati. Analogamente, essa prevede solo modifiche mirate del regolamento AESFEM, che non vanno al di là di quanto necessario per consentire all’AESFEM di svolgere i compiti sanciti nel regolamento EMIR.
2.4.Scelta dell'atto giuridico
L'EMIR e l’atto giuridico che istituisce l’AESFEM sono entrambi regolamenti e devono quindi essere modificati mediante un atto giuridico della stessa natura.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
3.1.Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La relazione sulla valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta analizza la misura in cui i meccanismi di vigilanza esistenti previsti dal regolamento EMIR per le CCP stabilite dentro e fuori l’UE hanno conseguito l’obiettivo di garantire pari condizioni per la prestazione di servizi di controparte centrale in modo efficiente ed efficace, rimanendo al tempo stesso coerenti, pertinenti e apportando un valore aggiunto per l’UE. L’analisi tiene conto anche dei risultati di due valutazioni inter pares sul funzionamento dei collegi di vigilanza svolte dall’AESFEM nel quadro del regolamento EMIR nel 2015 e nel 2016. Essa si basa inoltre sul contributo dell’AESFEM che ha valutato l’attuale regime di riconoscimento e di equivalenza dei paesi terzi previsto dal regolamento EMIR nel quadro di una relazione preparata per la Commissione nel contesto del riesame del regolamento EMIR.
Per quanto riguarda l’efficacia dei meccanismi di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite nell’UE previsti dal regolamento EMIR, l’esperienza pratica dimostra che la cooperazione tra membri dei collegi così come strutturati attualmente ha permesso di rappresentare il parere delle autorità di vigilanza dei vari attori coinvolti nella compensazione centrale, contribuendo in tal modo al perseguimento degli obiettivi di convergenza della vigilanza e di parità di condizioni tra le controparti centrali stabilite nell’UE. Tuttavia, le riserve esistenti circa la coerenza della vigilanza delle controparti centrali in tutti gli Stati membri suggeriscono che vi è margine per un approccio più efficace alla vigilanza transfrontaliera delle CCP. In particolare il grado di cooperazione tra i membri dei collegi varia notevolmente in funzione del ruolo del collegio nel processo decisionale. Se nel corso del processo di autorizzazione "l’AESFEM ha constatato che, in generale, i collegi delle controparti centrali hanno facilitato la cooperazione bilaterale: da un lato, le autorità nazionali competenti (ANC) che esercitano la presidenza hanno ricevuto dai membri del collegio contributi positivi e costruttivi che hanno alimentato le loro valutazioni dei rischi; dall’altro, i membri del collegio hanno ricevuto le informazioni richieste per votare sull’adozione del parere comune", è vero anche che il livello di cooperazione si riduce quando non è necessario un parere comune. Pertanto l'AESFEM ritiene che vi sia il "rischio che i successivi collegi di autorizzazione della CCP diventino semplicemente un meccanismo per scambiare informazioni e non un efficace strumento di vigilanza". Inoltre le osservazioni preliminari suggeriscono che: i) membri diversi del collegio partecipano in misura diversa alle discussioni del collegio; e ii) i metodi di vigilanza delle autorità nazionali competenti variano significativamente anche nei casi che coinvolgono controparti centrali comparabili. I modelli comuni forniti dall’AESFEM per favorire la convergenza della vigilanza tra le autorità nazionali competenti non sono riusciti a risolvere il problema, in quanto dette autorità esercitano in modo diverso il proprio potere discrezionale. Sussistono quindi margini di miglioramento per contribuire a rafforzare la coerenza della vigilanza delle controparti centrali a livello di UE, migliorare la parità di condizioni nell’UE e conseguire una convergenza più efficace in materia di vigilanza.
Per quanto riguarda l’efficacia della vigilanza delle controparti centrali dei paesi terzi, i meccanismi in vigore hanno consentito all’AESFEM di riconoscere 28 CCP di paesi terzi per la prestazione di servizi di compensazione a controparti dell’UE, in linea con gli obiettivi del G20 di promuovere accordi transfrontalieri. Al tempo stesso, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione sul regolamento EMIR (per lo più società del settore finanziario e associazioni di categoria) riteneva che il regime di equivalenza per le controparti centrali di paesi terzi che esso prevede ha creato una situazione di fatto in cui i requisiti per le controparti centrali stabilite nell’UE sono probabilmente più rigorosi di quelli richiesti alle controparti centrali dei paesi terzi, il che comporta condizioni di disparità a scapito delle prime. L’AESFEM ha inoltre sottolineato che l'approccio del regolamento EMIR nei confronti delle controparti centrali dei paesi terzi è molto flessibile e dà piena fiducia alle norme e ai meccanismi di vigilanza dei paesi terzi, mentre la maggioranza delle giurisdizioni dei paesi terzi considera le CCP dei paesi terzi come infrastrutture a rilevanza sistemica e le sottopone a un esame più approfondito. L’AESFEM ha sostenuto che, sebbene l’attuale approccio del regolamento EMIR potrebbe essere un modello in termini di fiducia reciproca, se l’UE rimane l’unica giurisdizione a fare affidamento sulle norme e sulle autorità di paesi terzi, potrebbe essere a rischio e ciò non andrebbe a beneficio delle controparti centrali stabilite nell’UE.
Per quanto riguarda l’efficienza, la maggioranza dei partecipanti alla consultazione sul regolamento EMIR sosteneva l’obiettivo di garantire parità di condizioni alle controparti centrali stabilite nell’UE attraverso la promozione di un’applicazione omogenea del regolamento EMIR. Allo stesso tempo, i partecipanti hanno sottolineato la lunghezza dei processi di approvazione, rimarcando che, in alcuni casi, l’approvazione potrebbe essere rinviata sine die dall'autorità nazionale competente, dando luogo ad una situazione di incertezza giuridica. Alcuni hanno inoltre sottolineato la necessità di una maggiore trasparenza nel funzionamento dei collegi, non solo per le controparti centrali per i processi di autorizzazione e di estensione dei servizi ma anche per gli utenti delle controparti centrali al fine di consentire loro di ottenere una migliore visione del processo di autorizzazione e delle sue conseguenze. Inoltre, diverse autorità, operatori del settore e gestori delle infrastrutture dei mercati hanno chiesto maggiore chiarezza per quanto riguarda il processo e i tempi per l’autorizzazione e l’estensione dei servizi prestati dalle controparti centrali. Secondo i partecipanti il regolamento EMIR dovrebbe chiarire come opera il collegio, in particolare i ruoli e le responsabilità dei suoi vari membri. Vi è dunque un margine di miglioramento, in particolare nella semplificazione della vigilanza delle controparti centrali stabilite nell’UE. Ciò potrebbe contribuire a una più efficiente collaborazione tra autorità di vigilanza nazionali e dell’UE, evitando in tal modo la duplicazione delle attività di vigilanza e riducendo pertanto il tempo e le risorse impiegati.
Per quanto riguarda l’attuale regime di vigilanza delle controparti centrali di paesi terzi, le associazioni di categoria che hanno partecipato alla consultazione sul regolamento EMIR hanno indicato che la Commissione impiega troppo tempo per completare le valutazioni di equivalenza. Inoltre l’AESFEM ha sollevato una serie di riserve circa l’efficienza del processo di riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi. In primo luogo, ha sostenuto che si tratta di un processo rigido e oneroso, come dimostra il numero limitato di decisioni di riconoscimento adottate nel 2015. In secondo luogo, ha sottolineato che il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi comporta un onere amministrativo significativo per l’AESFEM.
Per quanto riguarda la rilevanza, i meccanismi di vigilanza del regolamento EMIR continuano a essere parte integrante degli sforzi internazionali volti ad aumentare la stabilità del mercato dei derivati OTC su scala mondiale, agevolando nel contempo accordi di deferimento transfrontaliero tra giurisdizioni. I meccanismi di vigilanza del regolamento EMIR assicurano inoltre che i mercati finanziari continuino a contribuire alla crescita sostenibile e di lungo periodo con l'obiettivo di approfondire maggiormente il mercato interno nell’interesse dei consumatori e delle imprese, nel quadro degli sforzi della Commissione volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l’occupazione.
Come descritto nella sezione 2.4 della relazione sulla valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta, i meccanismi di vigilanza dell’EMIR sono coerenti con altri elementi della normativa UE che mirano a: i) affrontare l’importanza sistemica delle controparti centrali; ii) promuovere un maggiore uso della compensazione centrale, e iii) migliorare l’efficienza e l’efficacia della vigilanza a livello di Unione, sia all’interno che all’esterno dell’UE.
Infine, in termini di valore aggiunto per l'UE, i meccanismi di vigilanza del regolamento EMIR colmavano una lacuna introducendo un nuovo meccanismo per agevolare la convergenza della vigilanza a livello di UE al fine di affrontare i rischi sistemici di controparti centrali che offrono servizi di compensazione a controparti dell’UE.
3.2.Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta si basa su diverse consultazioni pubbliche.
Anzitutto tiene conto delle opinioni dei portatori di interessi e delle autorità pubbliche successive alla pubblicazione della comunicazione della Commissione sulla risposta alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali del 4 maggio 2017. Nella comunicazione si affermava che, in considerazione dei problemi in materia di compensazione dei derivati, sarebbero state necessarie ulteriori modifiche per assicurare stabilità finanziaria e la sicurezza e la solidità delle controparti centrali di rilevanza sistemica per i mercati finanziari in tutta l’UE e per favorire l’ulteriore sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali.
Secondariamente la proposta si basa su osservazioni specifiche relative al regolamento EMIR e alla vigilanza delle CCP emerse nell’ambito della consultazione sulle attività delle autorità europee di vigilanza – condotta dal 21 marzo al 17 maggio 2017. L'obiettivo della consultazione era delineare un quadro più chiaro dei settori in cui è possibile rafforzare e migliorare l’efficacia e l’efficienza delle autorità europee di vigilanza.
In terzo luogo, la proposta prende in considerazione le osservazioni relative alla convergenza della vigilanza nel quadro della consultazione sulla revisione intermedia dell’Unione dei mercati dei capitali, aperta dal 20 gennaio al 17 marzo 2017. La consultazione ha raccolto le opinioni dei portatori di interessi su come sia possibile aggiornare e completare l’attuale programma per l’Unione dei mercati dei capitali in modo che si costituisca come quadro politico solido per lo sviluppo dei mercati dei capitali. La consultazione ha raccolto 178 risposte.
In quarto luogo, la proposta prende in considerazione i contributi specifici relativi ai meccanismi di vigilanza del regolamento EMIR nel quadro della consultazione per il riesame del regolamento stesso aperta tra maggio e agosto 2015. La consultazione ha raccolto oltre 170 contributi da un’ampia gamma di portatori di interessi e autorità pubbliche.
In generale, i rispondenti hanno indicato che gli attuali meccanismi di vigilanza del regolamento EMIR contribuiscono a migliorare la sicurezza e la solidità delle controparti centrali stabilite nell’UE, e, in generale, hanno espresso sostegno per il ruolo svolto dai collegi delle autorità di vigilanza. I rispondenti hanno peraltro evidenziato che la maggior parte delle prescrizioni del regolamento EMIR hanno iniziato ad essere applicate solo di recente e che sarebbe pertanto prematuro prendere in considerazione una revisione completa dell’attuale assetto della vigilanza. I partecipanti, in particolare le autorità pubbliche, hanno sottolineato che, tenuto conto dei vari tipi di controparti centrali che operano attualmente (locali o transfrontaliere), le autorità nazionali competenti dovrebbero continuare a essere coinvolte attivamente nella vigilanza. Tuttavia, in molti hanno sottolineato anche che le attività delle controparti centrali sono di rilevanza sistemica transfrontaliera, evidenziando la necessità di evitare che la vigilanza avvenga soltanto a livello nazionale. La maggioranza dei rispondenti ha espresso il proprio sostegno a una maggiore convergenza della vigilanza delle controparti centrali a livello di UE e indicato che il regime attuale è frammentato e inefficace. L’aumento delle attività transfrontaliere, l’importanza sistemica delle controparti centrali e l’accesso alla liquidità nella zona euro sono state le ragioni citate dai partecipanti per cui sarebbe opportuno estendere i poteri di vigilanza a livello dell’UE. Tuttavia, nel considerare eventuali estensioni dei poteri di vigilanza diretta a livello di UE su CCP dell'UE e di paesi terzi, i partecipanti hanno ammonito che tale estensione dovrebbe essere in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare perché nessuna struttura dell'Unione avrebbe risorse sufficienti a far fronte al fallimento di una CCP, indipendentemente dalla bassa probabilità di tale evento. Infine, secondo un certo numero di partecipanti alla consultazione, ivi compresa l’AESFEM, occorre migliorare l’attuale quadro giuridico relativamente alle controparti centrali di paesi terzi.
3.3.Valutazione d'impatto
La Commissione ha effettuato una valutazione dell’impatto delle diverse alternative d'intervento. Le varie opzioni sono state vagliate a fronte degli obiettivi fondamentali di salvaguardare la sicurezza e l’efficienza delle controparti centrali di rilevanza sistemica per i mercati dell’UE e di rafforzare la stabilità finanziaria nell’UE, senza indebita frammentazione del sistema globale.
Il comitato per il controllo normativo ha approvato la relazione sulla valutazione d’impatto il 2 giugno 2017. Essa gli era stata sottoposta il 22 maggio e il comitato aveva formulato una serie di raccomandazioni per migliorarla attraverso una procedura scritta. Pertanto, la valutazione d’impatto è stata nuovamente sottoposta al comitato per il controllo normativo il 30 maggio. Le modifiche della valutazione d'impatto conseguenti a tali raccomandazioni hanno riguardato gli aspetti illustrati qui di seguito.
1. Rischi sistemici specifici connessi al recesso del Regno Unito dall’UE: ulteriore descrizione delle modifiche riconducibili al recesso del Regno Unito dall’UE nella sezione sullo scenario di base nell’ambito del capitolo sulle opzioni strategiche.
2. Opzione prescelta per attenuare i rischi connessi alle CCP dei paesi terzi: descrizione più dettagliata di come l’opzione 3 relativa alla vigilanza basata su criteri o soglie funzionerebbe in pratica per le controparti centrali dei paesi terzi, in funzione dei rischi che queste comporterebbero per l’UE.
3. Impatto delle opzioni prescelte sui rischi sistemici: descrizione più dettagliata del ruolo delle CBI relative a controparti centrali dell’UE e dei paesi terzi. Chiarire che il compromesso tra gli oneri della vigilanza e la stabilità finanziaria sarebbe proporzionato all’esposizione dell’UE ai rischi delle CCP di paesi terzi. Spiegazione del fatto che una politica di localizzazione mirata permetterebbe di ridurre i costi al minimo.
4. Altre questioni: i) chiarire come funzionerebbe il processo decisionale nella sessione esecutiva rispetto a quello degli attuali collegi; ii) definire obiettivi operativi nel capitolo sul monitoraggio e sulla valutazione; e iii) spiegare maggiormente perché non vi è alcuna valutazione formale delle CCP dell’UE in allegato alla relazione della valutazione d’impatto.
Le opzioni prese in esame nella valutazione d’impatto riguardano modifiche mirate dei meccanismi di vigilanza del regolamento EMIR che si applicano sia alle controparti centrali stabilite nell’UE sia a quelle stabilite nei paesi terzi che offrono o intendono offrire servizi a controparti dell’UE. Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi ricercati sono state individuate le opzioni preferite illustrate qui di seguito.
·Al fine di rafforzare la vigilanza delle controparti centrali stabilite nell’UE, gli attuali meccanismi di vigilanza dovrebbero essere semplificati e centralizzati maggiormente tramite l'istituzione di un meccanismo europeo di vigilanza che garantisca l’adeguato coinvolgimento delle autorità nazionali, delle banche centrali di emissione e dell’AESFEM nell’ambito delle loro responsabilità. In questo modo sarà possibile rendere più coerenti i meccanismi di vigilanza per le CCP stabilite nell’Unione europea, promuovendo parità di condizioni tra le controparti centrali europee e un’applicazione omogenea del regolamento EMIR in tutta l’UE e garantendo nel contempo che settori specifici di responsabilità di vigilanza e la relativa responsabilità nazionale di bilancio continuino a essere adeguatamente allineati. Ciò contribuirà a ridurre i costi sia a livello istituzionale, evitando sovrapposizioni tra le attività delle autorità di vigilanza, sia per le controparti centrali, semplificando il quadro di vigilanza e limitando il rischio di duplicazioni della vigilanza.
·Al fine di rafforzare i meccanismi di vigilanza nell’UE intesi a ridurre i rischi legati a controparti centrali dei paesi terzi, la relazione sulla valutazione d’impatto prende in considerazione la possibilità di sottoporre le controparti centrali dei paesi terzi a una "scala progressiva" di requisiti di vigilanza supplementari da parte dell’AESFEM e delle CBI basata su soglie o criteri obiettivi. Il livello e l’intensità della vigilanza dell’UE sarebbero proporzionati e dipenderebbero dai rischi posti dalle CCP dei paesi terzi all’UE. Potrebbero essere fissati soglie o criteri differenti: le CCP a basso impatto (di classe 1) sarebbero essenzialmente oggetto di una costante attuazione del regime di riconoscimento e di equivalenza del regolamento EMIR, mentre le CCP a medio e alto impatto (di classe 2) sarebbero soggette a una scala progressiva di requisiti supplementari in materia di vigilanza, tra cui (alla fine dello spettro) anche un obbligo dell’UE di autorizzazione e di stabilimento per le CCP di paesi terzi che potrebbero comportare un rischio di esposizione sostanziale per l’UE e la stabilità del suo sistema finanziario.
·La scala progressiva di requisiti in materia di vigilanza consentirà un controllo proporzionato ed equilibrato delle CCP di paesi terzi e un’adeguata attenuazione di eventuali rischi sistemici associati, senza alcuna indebita frammentazione del sistema globale né costi eccessivi per gli operatori di mercato. Ciò contribuirà a migliorare i meccanismi che permettono alle autorità di vigilanza dell’UE e alle CBI di far fronte ai rischi delle CCP di paesi terzi, assicurando nel contempo condizioni di parità tra le controparti centrali stabilite nell’UE e nei paesi terzi e promuovendo un'applicazione e un'osservanza su base continuativa migliori delle controparti centrali dei paesi terzi. Se da un lato tale opzione può comportare alcuni costi aggiuntivi a livello istituzionale e delle controparti centrali di paesi terzi e, in ultima analisi, a livello dei partecipanti al mercato, tali costi devono essere valutati a fronte dei miglioramenti in termini di attenuazione del rischio sistemico, sebbene i benefici monetari esatti di una riduzione del rischio sistemico siano difficili da quantificare in anticipo.
Il pacchetto di opzioni proposte mira a istituire meccanismi di vigilanza chiari e coerenti per le controparti centrali stabilite nell’UE e in paesi terzi.
La relazione sulla valutazione d’impatto considera inoltre i costi e i benefici complessivi delle opzioni prescelte, al fine di valutare i costi di conformità e gli oneri imposti ai partecipanti al mercato. Nella prossima sezione è illustrato l’impatto previsto delle misure proposte.
3.4.Efficienza normativa e semplificazione
Se l’obiettivo generale del regolamento EMIR è ridurre il rischio sistemico aumentando la sicurezza e l’efficienza delle CCP, la presente iniziativa mira a rendere più efficace ed efficiente la vigilanza delle controparti centrali e, tramite un approccio proporzionato basato su un'attenta valutazione del rischio, a ridurre gli oneri normativi e di conformità per i partecipanti al mercato. Quest'impostazione è conforme all'agenda "Legiferare meglio" della Commissione.
L'iniziativa rafforzerà i meccanismi di vigilanza per le controparti centrali stabilite nell’UE (rispondendo alla crescita delle dimensioni e del grado di integrazione, concentrazione e interconnessione) e consentirà alle autorità dell’UE di controllare e attenuare meglio i rischi legati all’esposizione dell’UE alle CCP di paesi terzi. In questo modo sarà possibile ridurre ulteriormente la già scarsa probabilità di rischio (ma eventualmente a impatto estremamente alto) di fallimento di una CCP e rafforzare la stabilità generale del sistema finanziario dell’UE. Il quadro di vigilanza rafforzato aumenterà la certezza giuridica ed economica nel suo insieme. Esso potrebbe comportare costi economici iniziali, ma la crisi finanziaria del 2007-2008 dimostra ampiamente ed empiricamente i vantaggi della prevenzione delle crisi tramite meccanismi di sorveglianza il più efficaci possibile.
La stima dei costi connessi alle opzioni prescelte presenta limiti in quanto entrambi i problemi riguardano la vigilanza delle controparti centrali. Mentre i costi aggiuntivi o la ristrutturazione dei costi per le autorità nazionali e dell’UE (ad esempio risorse e mansioni supplementari) possono essere quantificati, l’impatto sui partecipanti al mercato è meno immediato e si fonderebbe su ipotesi che metterebbero in dubbio il calcolo dei costi. Inoltre, poiché l’opzione preferita per le controparti centrali dei paesi terzi si basa su una scala progressiva di requisiti in materia di vigilanza, i relativi costi varierebbero da una CCP all'altra e dipenderebbero dall’impatto sull’Unione europea delle attività delle CCP vigilate o riconosciute. È tuttavia possibile individuare la fonte di potenziali costi o efficienze per i partecipanti al mercato.
Potenziale di semplificazione normativa e di riduzione dei costi
L’obiettivo della presente iniziativa è razionalizzare il quadro di vigilanza per le controparti centrali stabilite nell’UE e rafforzare la vigilanza delle controparti centrali di paesi terzi. Con la centralizzazione delle attività di vigilanza a livello di UE in un meccanismo europeo di vigilanza, essa elimina la duplicazione del lavoro delle autorità nazionali. Dovrebbero così crearsi economie di scala a livello dell’UE e ridursi le risorse specifiche necessarie a livello nazionale.
Per quanto riguarda i partecipanti al mercato, le controparti centrali dovrebbero trarre vantaggio soprattutto da una riduzione degli oneri amministrativi con un unico punto di entrata per la vigilanza transfrontaliera a livello dell’UE.
Impatto sui partecipanti al mercato (PMI incluse)
Per quanto riguarda la vigilanza delle controparti centrali stabilite nell’UE, le modifiche proposte nel quadro dell’opzione preferita non dovrebbero avere un impatto significativo sui costi di compensazione, né per partecipanti diretti né per i loro clienti, anche indiretti. Per finanziare il meccanismo europeo, alle controparti centrali potrebbe essere chiesto di versare una commissione per le attività di vigilanza. Essa sarebbe tuttavia proporzionata alla loro attività e rappresenterebbe solo una parte trascurabile del loro fatturato. Anche se trasferita al mercato, comporterebbe un aggiustamento minimo dei costi.
Per quanto riguarda la vigilanza delle controparti centrali dei paesi terzi, nel quadro dell’opzione preferita vi sarebbero costi principalmente nel caso in cui l'autorizzazione dell’UE e lo stabilimento scattassero nell’ambito della scala progressiva dei requisiti in materia di vigilanza. Ad eccezione del requisito di localizzazione, per le controparti centrali di classe 1 e di classe 2 la situazione sarebbe simile a quella delle controparti centrali stabilite nell’UE, con limitate commissioni per le attività di vigilanza per finanziare il meccanismo europeo. I costi supplementari per i partecipanti al mercato sarebbero limitati.
Sarà necessario un numero di base di personale al fine di istituire e rendere operativo il meccanismo di vigilanza europeo per svolgere le attività quotidiane di vigilanza sulle 17 controparti centrali attualmente stabilite nell’UE. Supponendo che alla fine tutte le controparti centrali di paesi terzi che richiedono il riconoscimento lo ottengano, si tratterebbe di circa 40 CCP di paesi terzi assoggettate alla competenza della sessione esecutiva – o indirettamente attraverso il monitoraggio e lo scambio di informazioni (ad esempio le CCP di classe 1) oppure, in aggiunta a ciò, tramite una vigilanza più diretta delle CCP di classe 2 che presentano potenzialmente rischi più significativi.
Pertanto, tenuto conto del numero di controparti centrali di paesi terzi che devono essere oggetto di una sorveglianza diretta o indiretta, del tipo e della complessità dei compiti che devono essere eseguiti rispettivamente per le CCP di classe 1 e 2, si stima che siano necessari circa 49 equivalenti a tempo pieno. Nel complesso i costi aggiuntivi connessi all'opzione privilegiata per la vigilanza delle CCP dovrebbero ammontare a circa 7 milioni di EUR all’anno.
Oltre a quelli connessi alla vigilanza, la maggior parte dei costi che le controparti di compensazione (i partecipanti diretti e i loro clienti) dovrebbero sostenere sarebbero riconducibili all’introduzione di un’autorizzazione UE e all'obbligo di localizzazione per le controparti centrali di classe 2 sostanzialmente sistemiche. Tali costi sarebbero determinati da considerazioni di natura giuridica e operativa nonché, in assenza di opportuna calibrazione, dalla frammentazione del mercato e dalle relative conseguenze per la liquidità del mercato e i prezzi di esecuzione. Adeguamenti positivi o negativi delle efficienze marginali dipenderanno in gran parte dalla capacità dei partecipanti al mercato di sostituire le controparti centrali di paesi terzi con controparti centrali stabilite nell’UE. Nella sezione 5.3 della relazione sulla valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta sono illustrati in modo particolareggiato gli elementi determinanti i costi descritti.
Inoltre, una politica di localizzazione non adeguata al rischio sistemico delle CCP di paesi terzi, definita in base a criteri oggettivi, potrebbe influenzare i costi della compensazione, l’accesso alla compensazione indiretta per i clienti dei partecipanti diretti (tra cui le controparti non finanziarie e le piccole controparti finanziarie) e quindi, in generale, la capacità di far fronte ai rischi per le controparti dell’UE.
Tuttavia, ciò deve essere ponderato considerando i vantaggi di una migliore prevenzione delle crisi. Complessivamente, le imprese, le PMI e le microimprese beneficeranno della maggiore stabilità delle controparti centrali e della continuità delle loro funzioni essenziali in caso di crisi future che comporterebbero difficoltà o ne determinerebbero il fallimento. La probabilità di una crisi di questo tipo dovrebbe essere ulteriormente ridotta grazie al miglioramento della capacità delle autorità competenti nell’UE di evitare l’aumento del rischio sistemico nelle CCP dell’UE e di arginare la diffusione di difficoltà finanziarie tramite le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, vi sarebbe una riduzione della probabilità di un effetto domino negativo di una crisi del settore finanziario – ad esempio minore disponibilità e/o capacità del settore bancario di finanziare l’economia reale, recessioni, ecc. – che solitamente ha un forte impatto sulle PMI e sulla loro capacità di ottenere finanziamenti.
Inoltre, con il chiarimento dei meccanismi di vigilanza per le CCP sia dell’UE sia di paesi terzi e in combinazione con la recente iniziativa REFIT della Commissione applicata al regolamento EMIR sulla riduzione dei costi eccessivi per le controparti più piccole, la proposta dovrebbe contribuire a promuovere ulteriormente l’uso della compensazione centrale e agevolare l'accesso a strumenti finanziari per le PMI a copertura delle loro operazioni o per investire. La proposta pertanto agevolerà ulteriormente operazioni transfrontaliere all’interno dell’UE e promuoverà un mercato delle CCP dell’UE efficiente e competitivo, contribuendo in tal modo al perseguimento degli obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali.
Incidenza sul bilancio dell'UE
Nel complesso, le modifiche previste per la vigilanza delle controparti centrali dell’UE non avrebbero alcun impatto sul bilancio dell’UE in quanto tutti i costi aggiuntivi, quali le risorse supplementari per il meccanismo europeo, sarebbero coperti dalle commissioni per le attività di vigilanza versate dalle controparti centrali. Tali modifiche, tuttavia, alla fine dovrebbero andare a beneficio di tutti i partecipanti al mercato e degli Stati membri perché dovrebbero tradursi in un mercato di compensazione più sicuro all’interno dell’UE. Nelle prossime sezioni sono illustrate ulteriori considerazioni relative all’impatto finanziario del rafforzamento della vigilanza delle controparti centrali stabilite nell’UE.
Analogamente, anche le modifiche previste per attenuare i rischi presentati dalle CCP di paesi terzi sarebbero prive di incidenza sul bilancio dell’UE, in quanto eventuali risorse supplementari per il meccanismo europeo dovrebbero altresì essere finanziate mediante la riscossione di commissioni per le attività di vigilanza dalle controparti centrali di paesi terzi. Ciò costituirebbe un vantaggio per l'UE perché ridurrebbe la probabilità di importare rischi per la stabilità finanziaria all’interno dell’UE e garantirebbe un ambiente sicuro e stabile alle controparti dell'UE che trattano con CCP di paesi terzi, favorendo in tal modo mercati forti e stabili a livello mondiale.
3.5.Diritti fondamentali
L’UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell’UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Le modifiche previste per rafforzare la vigilanza delle controparti centrali dell’UE e per attenuare i rischi posti dalle controparti centrali dei paesi terzi non dovrebbero incidere sul bilancio dell’UE.
Eventuali compiti supplementari dell’AESFEM che ne derivano, come il trattamento della registrazione delle controparti centrali dei paesi terzi e la loro vigilanza continua, potrebbero rendere necessario un aumento delle risorse previste dell’AESFEM. Tuttavia, eventuali costi aggiuntivi per il bilancio dell’UE sarebbero mitigati da meccanismi per aumentare il finanziamento del meccanismo europeo, quali la riscossione di commissioni da controparti centrali stabilite in UE e di paesi terzi che sarebbero soggette alla sua vigilanza diretta.
L'incidenza finanziaria e di bilancio della proposta è indicata nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
5.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Una disposizione della proposta prevede lo svolgimento di una valutazione completa del regolamento EMIR, con particolare attenzione all’efficacia e all’efficienza dei meccanismi di vigilanza proposti nel conseguire l’obiettivo originario del regolamento EMIR di migliorare la stabilità finanziaria. La valutazione dovrebbe pertanto considerare tutti gli aspetti del regolamento EMIR, in particolare i seguenti:
·numero di controparti centrali oggetto di un risanamento o una risoluzione;
·numero di volte in cui le autorità nazionali competenti hanno utilizzato il meccanismo di risoluzione;
·numero di ispezioni in loco presso le CCP di paesi terzi;
·numero di CCP di paesi terzi riconosciute;
·numero di infrazioni delle condizioni di equivalenza e/o di riconoscimento da parte delle controparti centrali di paesi terzi;
·costi previsti per le controparti dell'UE.
In linea di principio, tale valutazione dovrebbe aver luogo almeno 5 anni dopo l’applicazione delle modifiche.
Il suo obiettivo dovrebbe essere cercare di raccogliere contributi da tutti i portatori di interessi, in particolare dalle controparti centrali, dai partecipanti diretti, dalle controparti non finanziarie, dalle piccole controparti finanziarie e, in generale, dai clienti e dai clienti indiretti dei partecipanti diretti. Sarebbero richiesti anche i contributi dell’AESFEM, delle autorità nazionali e delle banche centrali. Sarebbe opportuno ricevere dall'AESFEM i dati statistici per l’analisi.
5.2.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
5.2.1.Creazione della sessione esecutiva per le CCP nel consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM
Modifiche volte a precisare il rapporto tra la sessione esecutiva per le CCP e il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM (regolamento AESFEM, articoli 4, 6, 40, 42 e 43)
L’articolo 1, punto 1, introduce il nuovo paragrafo 4 all’articolo 4 del regolamento AESFEM per fornire una definizione di CCP in linea con quella di cui al regolamento EMIR.
L'articolo 1, punto 2, introduce il nuovo paragrafo 1 bis all’articolo 6 del regolamento AESFEM per istituire un consiglio delle autorità di vigilanza in sessione esecutiva (sessione esecutiva per le CCP) in seno all’AESFEM per la vigilanza delle controparti centrali dell’Unione e di paesi terzi.
L’articolo 1, punto 4, introduce la nuova lettera f) all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento AESFEM in modo da stabilire che il capo e i due direttori della sessione esecutiva per le CCP sono membri senza diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM.
L’articolo 1, punto 5, modifica l’articolo 42, primo comma, del regolamento AESFEM e dispone che il presidente, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza con diritto di voto, il capo e i due direttori della sessione esecutiva per le CCP agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione.
L’articolo 1, punto 6, modifica l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento AESFEM per distinguere tra i compiti del consiglio delle autorità di vigilanza e i compiti della sessione esecutiva per le CCP. L'articolo 1, punto 6, sostituisce inoltre l’articolo 43, paragrafo 8, del regolamento AESFEM per aggiungere che il consiglio delle autorità di vigilanza esercita la propria autorità sul direttore esecutivo in accordo con la sessione esecutiva per le CCP.
Modifiche volte a stabilire l’organizzazione della sessione esecutiva per le CCP (regolamento AESFEM, nuovi articoli da 44 bis a 44 quater)
Al fine di determinare l'organizzazione del consiglio delle autorità di vigilanza in sessione esecutiva (sessione esecutiva per le CCP) in seno all’AESFEM, l’articolo 1, punto 7, introduce i nuovi articoli 44 bis, 44 ter e 44 quater all'interno della nuova sezione 1 BIS del capo III del regolamento AESFEM. La nuova sezione 1 BIS stabilisce la composizione della sessione esecutiva per le CCP, le sue funzioni e i suoi poteri decisionali al fine di garantire un approccio coerente in materia di vigilanza in tutta l’UE, un livello adeguato di competenze, nonché un processo decisionale rapido ed efficace in materia di vigilanza delle controparti centrali.
Il nuovo articolo 44 bis prevede che il consiglio delle autorità di vigilanza in sessione esecutiva per le CCP sia composto da: i) membri permanenti, che comprendono un capo indipendente e due direttori, con diritto di voto, e un rappresentante della BCE e della Commissione, senza diritto di voto; e ii) membri specifici per ciascuna CCP, che comprendono un rappresentante dell’autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita, con diritto di voto, e un rappresentante della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione interessata/e, senza diritto di voto. I membri permanenti dovrebbero partecipare a tutte le riunioni in sessione esecutiva per le CCP. I membri specifici per le CCP dovrebbero partecipare ove necessario e opportuno per le controparti centrali sotto la loro vigilanza. Il capo può anche invitare altri membri dell'attuale collegio delle autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento EMIR, e i rappresentanti delle autorità di CCP di paesi terzi riconosciute dall’AESFEM in qualità di osservatori per garantire che le opinioni delle altre autorità competenti siano tenute sufficientemente in considerazione dalla sessione esecutiva per le CCP. La presenza di membri indipendenti permanenti e di membri specifici per ogni CCP garantirà che le decisioni prese in seno alla sessione esecutiva per le CCP siano coerenti, appropriate e proporzionate in tutta l’UE e che le autorità nazionali competenti, le banche centrali di emissione e gli osservatori siano coinvolti nel processo decisionale su questioni riguardanti le controparti centrali stabilite in uno Stato membro. Nel caso di decisioni riguardanti le controparti centrali di paesi terzi, dovrebbero partecipare al processo decisionale solo i membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP e le pertinenti banche centrali che emettono le valute dell’Unione.
Il nuovo articolo 44 ter stabilisce che la sessione esecutiva delle CCP esegue un elenco di compiti specifici ad essa affidati ai sensi del regolamento EMIR per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e la stabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri. I riferimenti all’AESFEM nelle modifiche del regolamento EMIR contenute nella presente proposta, pertanto, si riferiscono alla sessione esecutiva per le CCP salvo indicazione contraria. Il nuovo articolo stabilisce inoltre che la sessione esecutiva per le CCP dispone di apposito personale e risorse adeguate al fine di garantirne l'autonomia, l’indipendenza e l’adeguato funzionamento.
Il nuovo articolo 44 quater stabilisce che, per garantire un processo decisionale rapido ed efficace, la sessione esecutiva per le CCP adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri secondo i diritti di voto istituiti dal nuovo articolo 44 bis, paragrafo 1, e che il capo esprime un voto decisivo in caso di parità.
Modifiche volte a stabilire la responsabilità e l’indipendenza dei membri della sessione esecutiva per le CCP (regolamento AESFEM, nuovo articolo 48 bis, articoli 49 e 50)
L’articolo 1, punto 8, sostituisce il titolo della sezione 3 del capo III del regolamento AESFEM per stabilire i requisiti che si applicano al capo e ai due direttori della sessione esecutiva per le CCP.
L'articolo 1, punto 9, introduce un nuovo articolo 48 bis per definire la nomina e le funzioni del capo e dei direttori della sessione esecutiva per le CCP. L’articolo 48 bis, paragrafo 2, stabilisce che il capo e i due direttori sono nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia di compensazione, di post-negoziazione e finanziaria nonché in base alle esperienze pertinenti in ambito di vigilanza e regolamentazione delle CCP al fine di garantire un adeguato livello di competenza, sulla base di una procedura di selezione aperta. L’articolo 48 bis, paragrafo 4, precisa che la Commissione presenterà al Parlamento europeo una proposta per la nomina dei candidati per la sua approvazione. In seguito all’approvazione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il capo e i due direttori. Il coinvolgimento dei colegislatori nella procedura di nomina garantirà trasparenza e controllo democratico. Inoltre, l’articolo 48 bis, paragrafo 5, stabilisce che il Consiglio può, sulla base di una proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare un atto di esecuzione al fine di destituire il capo o i direttori a determinate condizioni, al fine di renderli responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio e a tutela dei diritti delle istituzioni dell’Unione.
L’articolo 1, punto 10, modifica l’articolo 49 del regolamento AESFEM per stabilire che il capo e i direttori della sessione esecutiva per le CCP agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione.
L’articolo 1, punto 11, modifica l’articolo 50 del regolamento AESFEM per prevedere che, al fine di garantire la responsabilità democratica, il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il capo della sessione esecutiva per le CCP a fare una dichiarazione, ogni volta che viene richiesto. Inoltre, il capo della sessione esecutiva per le CCP è tenuto a presentare al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività della sessione esecutiva per le CCP, se richiesto, e a comunicare eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su base puntuale.
Modifiche volte a precisare le interazioni tra la sessione esecutiva per le CCP e i compiti del direttore esecutivo dell’AESFEM, l'elaborazione del bilancio e il segreto professionale (regolamento AESFEM, articoli 53, 63 e 70)
L'articolo 1, punto 12, modifica l’articolo 53 del regolamento AESFEM per definire l'interazione tra la sessione esecutiva per le CCP e i compiti del direttore esecutivo dell'AESFEM. L'articolo 1, punto 12, lettera a), modifica l’articolo 53, paragrafo 2, per specificare che il direttore esecutivo tiene conto degli orientamenti della sessione esecutiva per le CCP per attuare il programma di lavoro annuale dell’AESFEM, sotto il controllo del consiglio di amministrazione. L'articolo 1, punto 12, lettera b), modifica l’articolo 53, paragrafo 4, per stabilire che, nel preparare il programma di lavoro pluriennale e prima della sua trasmissione al consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo ottiene l’avallo della sessione esecutiva per le CCP per i compiti di sua competenza. L'articolo 1, punto 12, lettera c), modifica l’articolo 53, paragrafo 7, stabilisce che il direttore esecutivo ottiene l’avallo della sessione esecutiva per le CCP per i compiti di sua competenza nel preparare il progetto di relazione sulle attività dell’AESFEM, prima di trasmetterlo al consiglio di amministrazione.
L'articolo 1, punto 13, introduce il nuovo paragrafo 1 bis all’articolo 63 del regolamento AESFEM per stabilire che le spese e le commissioni connesse ai compiti della sessione esecutiva per le CCP sono indicate separatamente nello stato di previsione dell’AESFEM. La sessione esecutiva per le CCP approva la bozza preparata dal direttore esecutivo relativa a tali spese e commissioni prima dell’adozione dello stato di previsione.
L’articolo 1, punto 14, modifica l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento AESFEM per sancire che i membri della sessione esecutiva per le CCP sono soggetti agli obblighi del segreto professionale ai sensi dell’articolo 339 del TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
Modifiche volte a rafforzare la capacità dell'AESFEM di raccogliere informazioni (regolamento AESFEM, articolo 35)
L’articolo 1, punto 3, sostituisce l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento AESFEM per stabilire che, in assenza di informazioni complete da parte delle autorità competenti o di altri organismi nello Stato membro, l’AESFEM può richiedere informazioni direttamente da una CCP autorizzata o riconosciuta, da un depositario centrale di titoli autorizzato e da una sede di negoziazione autorizzata. L'AESFEM informa le pertinenti autorità competenti di tali richieste.
5.2.2.Vigilanza delle controparti centrali stabilite nell’Unione
Modifiche delle condizioni e delle procedure per l'autorizzazione delle CCP stabilite nell’UE (regolamento EMIR, gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21)
Procedure di concessione e di rifiuto dell’autorizzazione
L’articolo 2, punto 2, modifica l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento EMIR in modo tale che la valutazione da parte di un’autorità competente della completezza della domanda di una CCP è condotta in consultazione con l’AESFEM e che l’AESFEM e il collegio sono informati di eventuali informazioni supplementari che l’autorità competente ha ricevuto circa la domanda.
Presidenza e composizione del collegio
L’articolo 2, punto 3, modifica l’articolo 18 del regolamento EMIR per chiarire la ripartizione delle responsabilità tra le autorità in seno al collegio. Il nuovo articolo 18, paragrafo 1, stabilisce che il collegio è presieduto e gestito dal capo della sessione esecutiva per le CCP. La nuova lettera a) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento EMIR stabilisce che i membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP fanno parte del collegio in sostituzione dell’AESFEM. Conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, la nuova lettera c) dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento EMIR aggiunge, ove pertinente, la BCE alle autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto all’articolo 42.
Parere del collegio
L’articolo 2, punto 4, modifica l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento EMIR per quanto riguarda il diritto di voto dei membri del collegio e stabilisce che i membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP dispongono di un voto ciascuno, ad eccezione del rappresentante della Commissione che non vota.
Revoca dell’autorizzazione
L’articolo 2, punto 5, modifica l’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento EMIR e prevede che un’autorità competente della CCP trasmette all’AESFEM e ai membri del collegio un progetto di decisione di revoca dell'autorizzazione pienamente motivata.
Riesame e valutazione
Le lettere a) e b) dell’articolo 2, punto 6, sostituiscono i paragrafi 1 e 3 dell’articolo 21 del regolamento EMIR relativi all’esame e alla valutazione delle controparti centrali autorizzate. Il nuovo articolo 21, paragrafo 1, stabilisce che il riesame e la valutazione da parte di un’autorità competente della conformità della CCP al regolamento EMIR è condotta in collaborazione con l’AESFEM. Il nuovo articolo 21, paragrafo 3, stabilisce che l’AESFEM decide la frequenza e il grado di profondità del riesame e della valutazione e che il personale dell’AESFEM dovrebbe essere invitato a partecipare alle ispezioni in loco. L'articolo impone inoltre all’autorità competente di trasmettere all’AESFEM tutte le informazioni ricevute da una CCP e di chiedere alle CCP eventuali informazioni richieste dall’AESFEM che non è in grado di fornire.
Modifiche relative all’autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali stabilite nell’UE (regolamento EMIR, i nuovi articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater)
L'articolo 2, punto 7, aggiunge i nuovi articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater al regolamento EMIR per definire il ruolo della sessione esecutiva per le CCP in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali e per chiarire la ripartizione delle responsabilità tra le autorità.
Le autorità nazionali competenti continuano a esercitare gli attuali compiti di vigilanza previsti dal regolamento EMIR; il consenso preventivo dell’AESFEM e, se del caso, della banca centrale o delle banche centrali di emissione interessata/e è richiesto per alcune decisioni per promuovere la convergenza in materia di vigilanza delle CCP in tutta l’Unione. Il nuovo articolo 21 bis prevede che le autorità competenti elaborino progetti di decisioni finali e li sottopongano all'approvazione preventiva dell’AESFEM per le decisioni relative all’accesso a una controparte centrale, all’accesso a una sede di negoziazione, all’autorizzazione di una controparte centrale, all’estensione delle attività e dei servizi di una CCP, ai requisiti patrimoniali, alla revoca dell’autorizzazione, al riesame e alla valutazione, agli azionisti e ai soci titolari di partecipazioni qualificate, alle informazioni alle autorità competenti, al riesame dei modelli, alle prove di stress e ai test retrospettivi e all’approvazione degli accordi di interoperabilità. Qualunque altra decisione riguardante l’applicazione dell’articolo 22 connessa ai requisiti stabiliti per le CCP e agli accordi in materia di interoperabilità di cui ai titoli IV e V del regolamento EMIR sarà altresì soggetta all'approvazione preventiva dell'AESFEM. Se l’AESFEM propone modifiche a un progetto di decisione finale di un’autorità competente, tale decisione è adottata solo dopo essere stata modificata conformemente a quanto richiesto dall’AESFEM. Se l’AESFEM solleva obiezioni a un progetto di decisione di un’autorità competente, tale decisione non è adottata. Il nuovo articolo 21 bis introduce inoltre un meccanismo di risoluzione delle controversie in caso di disaccordo fra l’AESFEM e le autorità nazionali competenti. Se un’autorità competente non concorda con le modifiche o le obiezioni dell’AESFEM a un progetto di decisione finale dell’autorità competente, la questione è deferita per una decisione finale al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Infine, il nuovo articolo 21 bis stabilisce che l’AESFEM può adottare una singola decisione relativa a un partecipante ai mercati finanziari qualora le autorità nazionali competenti contestino il parere o le richieste dell'AESFEM.
Analogamente, l'approvazione preventiva delle banche centrali di emissione interessate è necessaria per talune decisioni auspicate dalle autorità nazionali competenti, in considerazione dei potenziali rischi che il malfunzionamento di una controparte centrale potrebbe comportare per la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione e per la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Se da un lato può esserci una sovrapposizione tra i mandati delle banche centrali e delle autorità di vigilanza, sussiste la possibilità di disallineamento quando le azioni in materia di vigilanza hanno delle ripercussioni sulle principali responsabilità delle banche centrali in settori quali la stabilità dei prezzi, la politica monetaria e i sistemi di pagamento. Il nuovo articolo 21 ter stabilisce le funzioni della banca centrale di emissione competente al fine di attribuire le responsabilità tra le autorità, in particolare quando si riferisce ai meccanismi di pagamento e regolamento di una controparte centrale e ai rischi di liquidità connessi. Procedure di gestione per le operazioni denominate nella moneta della banca centrale di emissione. Il nuovo articolo 21 ter stabilisce che le autorità competenti ottengono il consenso delle banche centrali di emissione pertinenti per le decisioni relative all’autorizzazione di una CCP, all’estensione delle attività e dei servizi di una CCP, alla revoca dell’autorizzazione, ai requisiti di margini, ai controlli del rischio di liquidità, ai requisiti in materia di garanzie reali, alla conclusione e all’approvazione degli accordi di interoperabilità.
Se la banca centrale di emissione competente solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione di un'autorità competente in questi settori, tale decisione non è adottata. Se la banca centrale di emissione competente propone modifiche a un progetto di decisione di un'autorità competente in questi settori, la decisione è adottata solo nella formulazione modificata.
Il nuovo articolo 21 quater prevede che sia le controparti centrali stabilite in Stati membri sia le controparti centrali stabilite in paesi terzi versino una commissione per i compiti amministrativi e di vigilanza dell’AESFEM per i) le domande di autorizzazione di cui all’articolo 17, ii) le domande di riconoscimento di cui all’articolo 25, e iii) le commissioni annue connesse alle funzioni nel quadro della responsabilità dell’AESFEM. La Commissione preciserà ulteriormente in un atto delegato il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento da parte delle controparti centrali autorizzate o aventi fatto domanda dell’Unione, delle controparti centrali di paesi terzi riconosciute che non rivestono importanza sistemica (CCP di classe 1) e delle controparti centrali riconosciute che rivestono, o che potrebbero rivestire, importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2). Le commissioni per le attività di vigilanza consentiranno di finanziare le attività della sessione esecutiva per le CCP e permetteranno all’AESFEM di adempiere alle proprie responsabilità.
Modifiche relative alla cooperazione tra autorità (regolamento EMIR, articolo 24)
L’articolo 2, punto 8, modifica l’articolo 24 del regolamento EMIR e aggiunge i potenziali effetti negativi sulla trasmissione della politica monetaria e sul buon funzionamento dei sistemi di pagamento alle situazioni di emergenza di cui l’autorità competente della CCP o un'altra autorità è tenuta a informare l’AESFEM, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo.
5.2.3.Controparti centrali dei paesi terzi
Nei cinque anni trascorsi dall’adozione del regolamento EMIR, il volume delle attività delle CCP (a livello di UE e mondiale) ha registrato una rapida crescita in termini di entità e portata. La compensazione centrale ha acquisito maggiore importanza per i derivati su tassi d’interesse e su crediti. Il ruolo in rapida espansione delle controparti centrali nel sistema finanziario mondiale rispecchia non solo l’introduzione di obblighi di compensazione centrale per diverse classi di attività, ma anche un maggiore ricorso volontario alla compensazione centrale in un contesto in cui i partecipanti al mercato sono sempre più consapevoli dei suoi vantaggi. Il regolamento EMIR impone già la compensazione centrale per determinati derivati su tassi di interesse e credit default swap, in linea con disposizioni analoghe in altri paesi del G20. Anche le norme in materia di requisiti patrimoniali per le banche sono state modificate in modo da incentivare la compensazione centrale e rendere la compensazione bilaterale un’opzione più costosa in termini relativi, mentre le operazioni bilaterali sono soggette a ulteriori requisiti di garanzia reale da marzo 2017. Di conseguenza, la compensazione è aumentata, ma al momento è concentrata in un numero relativamente limitato di controparti centrali globali.
Attualmente sono state riconosciute 28 CCP di paesi terzi in virtù delle disposizioni di equivalenza del regolamento EMIR. Vi sono poi altre 12 CCP da 10 paesi che hanno fatto domanda di riconoscimento e sono in attesa di una decisione della Commissione relativa all’equivalenza dei regimi di regolamentazione e di vigilanza.
Modifiche volte a migliorare l’attuazione dei regimi di equivalenza delle controparti centrali di paesi terzi (regolamento EMIR articolo 25, paragrafo 6)
La Commissione continuerà a stabilire, tramite decisioni di equivalenza, che il quadro giuridico e di vigilanza dei paesi terzi soddisfa i requisiti di cui al regolamento EMIR allo scopo di riconoscere le controparti centrali stabilite in tali paesi terzi. La presente proposta conferma che la Commissione può subordinare la determinazione dell’equivalenza a condizioni supplementari. L’articolo 2, punto 9, lettera e), inserisce i nuovi paragrafi 6 bis e 6 ter in modo che la Commissione, se del caso, possa adottare un atto delegato per precisare i criteri da utilizzare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell’equivalenza dei regimi delle CCP di paesi terzi. Il nuovo paragrafo 6 ter dell’articolo 25 del regolamento EMIR attribuisce all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati il compito di monitorare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei regimi delle controparti centrali dei paesi terzi che la Commissione ha ritenuto equivalenti.
Modifiche riguardanti il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi (regolamento EMIR, articolo 6, articolo 25, paragrafo 2 e nuovi paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e nuovo articolo 25 bis)
Accrescere la trasparenza
Al fine di migliorare la trasparenza per i portatori di interessi e il pubblico in generale, il regolamento EMIR è modificato per chiarire la registrazione delle CCP e fornire maggiori dettagli nel registro pubblico dell’AESFEM (l'articolo 2, punto 1, modifica l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b)).
La proposta non introduce requisiti supplementari per le controparti centrali di paesi terzi riconosciute.
Classificazione delle CCP di paesi terzi che non rivestono importanza sistemica (di classe 1) e delle controparti centrali di paesi terzi che rivestono importanza sistemica (di classe 2)
In considerazione dell’aumento complessivo della compensazione e della concentrazione del rischio in un numero limitato di controparti centrali globali, è necessario introdurre una distinzione basata sul tipo di CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi del regolamento EMIR. La presente proposta, pertanto, prevede che, nell’esaminare una domanda di riconoscimento, l’AESFEM dovrà tenere conto del grado di rischio sistemico che la controparte centrale di un paese terzo presenta. A tal fine, e al fine di introdurre un’applicazione proporzionata dei requisiti, è necessario fare una distinzione tra le CCP a rischio più basso e quelle che sono o saranno di importanza sistemica per l’Unione o per uno o più dei suoi Stati membri. Ciò riflette il fatto che le controparti centrali dei paesi terzi non rivestono tutte la medesima importanza sistemica, che dipenderà dalla loro portata, dal tipo di operazioni compensate e dal volume delle loro attività di compensazione. Ad esempio, una CCP di un paese terzo relativamente piccola che compensa solo un numero limitato di contratti denominati in valuta locale sarà oggettivamente fonte di minori preoccupazioni e presenterà rischi minori per il sistema finanziario dell’Unione rispetto a una CCP di un paese terzo che compensa volumi significativi di contratti denominati in una valuta dell’Unione.
Si propone pertanto che l’AESFEM abbia il potere di distinguere tra controparti centrali che hanno o potrebbero assumere un'importanza sistemica e quelle che non ce l'hanno. Le controparti centrali di paesi terzi che l’AESFEM non classifica come di importanza sistemica per l'Unione e gli Stati membri, o che non si prevede lo diventino, sono denominate "di classe 1" (l'articolo 2, punto 9, lettera a), inserisce l’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento EMIR). Dette controparti centrali di classe 1 continueranno ad essere soggette ai requisiti e alle condizioni attuali in materia di decisioni di equivalenza dei paesi terzi adottate dalla Commissione che consentono all’AESFEM di riconoscere singole controparti centrali di paesi terzi. All’AESFEM saranno inoltre assegnate nuove responsabilità connesse alla vigilanza di tali CCP di classe 1 riconosciute.
In contrapposizione alle CCP di classe 1, l’AESFEM potrà determinare un'altra categoria di controparti centrali di paesi terzi di importanza sistemica, o suscettibili di diventarlo in un prossimo futuro, per la stabilità finanziaria ed economica dell’Unione europea e degli Stati membri (le cosiddette "CCP di classe 2"). Quanto precede è previsto dall’articolo 2, punto 9, lettera c), che inserisce il nuovo paragrafo 2 bis all’articolo 25 del regolamento EMIR.
Affinché l’AESFEM possa determinare se una controparte centrale di un paese terzo sia una "CCP di classe 2" sono previsti quattro criteri oggettivi (nuovo articolo 25, paragrafo 2 bis):
i) la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività della CCP di un paese terzo;
ii) l'effetto che il fallimento o il dissesto della controparte centrale di un paese terzo avrebbe sui mercati o sulle istituzioni finanziarie importanti, o in generale sul sistema finanziario e sulla stabilità finanziaria dell’UE;
iii) la struttura della partecipazione diretta della CCP di un paese terzo; e
iv) le relazioni, le interdipendenze o altre interazioni tra la CCP del paese terzo e altre infrastrutture dei mercati finanziari.
La Commissione è tenuta a specificare ulteriormente tali criteri in un atto delegato (articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma) entro sei mesi dall’adozione del regolamento.
Se l'AESFEM classifica una controparte centrale di un paese terzo come CCP di classe 2, tale controparte centrale può essere riconosciuta e autorizzata a fornire servizi o attività di compensazione nell’Unione solo se soddisfa ulteriori condizioni. Dette condizioni sono necessarie per riflettere le maggiori riserve per la stabilità finanziaria dell’Unione e di uno o più Stati membri. Le controparti centrali già riconosciute a norma dell'attuale regolamento EMIR continueranno ad essere classificate come "CCP di classe 1" finché l’AESFEM non abbia stabilito la loro appartenenza alla "classe 2".
Requisiti proporzionati per le CCP di paesi terzi di classe 2 che rivestono importanza sistemica
I requisiti supplementari che le controparti centrali di paesi terzi che rivestono importanza sistemica devono soddisfare sono quattro (cfr. articolo 2, punto 9, lettera b)):
i) la conformità, su base continuativa, ai requisiti prudenziali pertinenti e necessari per le CCP dell'UE. Questi riguardano i requisiti patrimoniali, i requisiti per la gestione dell'organizzazione interna, l'esercizio delle attività, i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento, le risorse finanziarie, la liquidità, gli investimenti, le prove di stress, il regolamento e l’interoperabilità. Attualmente sono stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento EMIR;
ii) la conferma scritta – entro 180 giorni – dalle pertinenti banche centrali di emissione dell’UE che la CCP del paese terzo risponde ai requisiti delle suddette banche centrali. Tali requisiti aggiuntivi sarebbero imposti dalle banche centrali nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. A titolo esemplificativo essi potrebbero includere requisiti supplementari per far fronte ai rischi per la liquidità, modalità di pagamento o regolamento nell’Unione o degli Stati membri. Più in particolare potrebbero riguardare la disponibilità e il tipo specifico di garanzie reali detenute da una CCP, il livello di scarti di garanzia sulle garanzie reali, la politica degli investimenti o la segregazione delle garanzie reali, la disponibilità di accordi sulla liquidità tra le banche centrali interessate, il potenziale impatto delle attività della controparte centrale e le conseguenze del loro eventuale dissesto o fallimento per il sistema finanziario e per la stabilità dell’Unione;
iii) per consentire all’AESFEM di esercitare i suoi nuovi compiti di vigilanza inoltre deve esistere un'autorizzazione scritta della controparte centrale perché l’AESFEM possa accedere a tutte le informazioni detenute dalla CCP e, su richiesta, ai suoi locali commerciali. Ovviamente, deve essere possibile applicare quanto precede nel paese terzo e dovrebbe essere disponibile un parere giuridico che lo confermi;
iv) la controparte centrale del paese terzo dovrebbe disporre di tutte le misure e le procedure necessarie per soddisfare la prima e la terza condizione di cui sopra.
Poiché i requisiti di cui sopra devono essere applicati in maniera proporzionata, la proposta introduce un sistema in base al quale la CCP di un paese terzo può continuare a basarsi sulle norme e i requisiti del proprio paese. Questo nuovo sistema che permette di comparare la conformità (che rispetta le norme dell’FSB e riflette un sistema analogo applicato dalle autorità degli Stati Uniti) si basa su una semplice procedura con cui le controparti centrali di paesi terzi possono chiedere all’AESFEM di confrontare le prescrizioni del regolamento EMIR e le norme UE in materia di vigilanza per le controparti centrali con quelle del paese terzo interessato. Se assimilabili, l’AESFEM può stabilire che l’applicazione di alcune o di tutte le disposizioni esistenti, nonché la relativa esecuzione dell'attività di vigilanza in tale paese terzo conducono a un risultato paragonabile a quello dell’applicazione del regolamento EMIR e può prevedere esenzioni dall’applicazione della corrispondente disposizione del regolamento EMIR. Questo approccio ridurrà in misura significativa gli oneri derivanti da una duplice applicazione di norme e prescrizioni. Alla Commissione sarà richiesto di adottare un atto delegato per precisare i dettagli della valutazione che l’AESFEM effettua (nuovo articolo 25 bis).
Tuttavia, in considerazione della crescente concentrazione dei servizi di compensazione in un numero limitato di controparti centrali globali e del maggiore rischio che tale concentrazione comporta, alcune controparti centrali possono essere di importanza sistemica particolarmente significativa per il sistema finanziario dell’UE. Pertanto, al momento di decidere se una controparte centrale di un paese terzo è, o è suscettibile di diventare, di importanza sistemica, l’AESFEM può altresì stabilire, di concerto con le pertinenti banche centrali dell’UE, che i rischi posti da detto ente per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri hanno raggiunto proporzioni tali che anche la piena applicazione del regolamento EMIR a tale controparte centrale non è sufficiente ad attenuare tali rischi e che essa non dovrebbe pertanto essere riconosciuta. Qualora sia stabilito che i rischi per la salvaguardia della stabilità finanziaria nell’UE non possono essere affrontati attraverso il processo di riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi, si propone che l’AESFEM, in accordo con le pertinenti banche centrali dell’UE, abbia il potere di raccomandare alla Commissione di non riconoscere la controparte centrale. Su tale base, la Commissione ha il potere di decidere di non riconoscere la controparte centrale e se questa intende prestare servizi di compensazione all'interno dell’Unione dovrebbe essere autorizzata e stabilita in uno degli Stati membri (nuovo paragrafo 2 quater dell’articolo 25).
Modifiche volte a migliorare la vigilanza su base continuativa delle controparti centrali di paesi terzi dopo il riconoscimento (regolamento EMIR, articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7 e nuovi articoli da 25 ter a 25 quaterdecies)
Vigilanza dell’AESFEM sulle controparti centrali di paesi terzi
Per ovviare alle carenze nell’attuazione del sistema di equivalenza e riconoscimento del regolamento EMIR per la vigilanza delle controparti centrali dei paesi terzi, si propone di rafforzare i poteri dell’AESFEM. Si garantirà così che saranno affrontate le difficoltà dell’AESFEM nell’accedere a informazioni da una controparte centrale, nello svolgimento di ispezioni in loco presso la controparte centrale e nella condivisione delle informazioni con le autorità di regolamentazione, le autorità di vigilanza e le banche centrali dell'UE pertinenti. Ciò consentirà di ridurre al minimo il rischio che pratiche e/o adeguamenti dei modelli di gestione dei rischi, con importanti implicazioni per la stabilità finanziaria degli enti dell’UE, non siano rilevati. In secondo luogo, in tal modo sarà possibile far fronte all'eventualità che si manifestino disallineamenti tra gli obiettivi in materia di vigilanza e quelli delle banche centrali nel caso di CCP di paesi terzi ove siano coinvolte le autorità di paesi terzi. Infine, viene affrontato il rischio che modifiche delle norme e/o del quadro normativo in materia di CCP in un paese terzo incidano negativamente sui risultati di regolamentazione o di vigilanza. Saranno pertanto garantite pari condizioni per le controparti centrali dell’UE e dei paesi terzi e sarà eliminato il margine di arbitraggio in materia di regolamentazione o di vigilanza. Le nuove responsabilità dell’AESFEM per la vigilanza sulle CCP di classe 1 e di classe 2 riconosciute sono stabilite dal nuovo articolo 25 ter (cfr. infra).
Migliore attuazione dell’attuale regime di riconoscimento
L’articolo 2, punto 9, lettera c), sostituisce l’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento EMIR al fine di precisare che l’AESFEM deve riesaminare almeno una volta ogni due anni il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi che hanno esteso le attività e i servizi che prestano nell’Unione. Le disposizioni relative alla revoca del riconoscimento delle CCP di paesi terzi figurano ora ai nuovi articoli 25 quaterdecies e 25 quindecies (cfr. infra).
L’articolo 2, punto 9, lettera f), sostituisce la prima frase dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento EMIR e prevede che gli accordi di cooperazione tra l’AESFEM e le autorità competenti interessate dei paesi terzi i cui regimi per le CCP sono stati riconosciuti come equivalenti siano efficaci nella pratica.
L'articolo 2, punto 9, lettera g), modifica l’articolo 25, paragrafo 7, lettera d), al fine di specificare che le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza dovrebbero includere l’accordo delle autorità dei paesi terzi per consentire indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 quinquies e 25 sexies della presente proposta. Sempre la lettera g) introduce la nuova lettera e) all’articolo 25, paragrafo 7, che stabilisce che gli accordi di cooperazione tra l’AESFEM e le autorità competenti interessate dei paesi terzi i cui regimi per le CCP sono stati riconosciuti come equivalenti specificano le procedure necessarie per l’efficace monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza del paese terzo.
Nuovo ruolo dell’AESFEM e della banca centrale di emissione interessata/delle banche centrali di emissione interessate nella vigilanza delle CCP di paesi terzi riconosciute
L'articolo 2, punto 10, introduce i nuovi articoli da 25 ter a 25 quindecies del regolamento EMIR con cui si conferiscono all’AESFEM nuovi poteri di vigilanza sulle controparti centrali di classe 1 e di classe 2 dei paesi terzi riconosciute per rafforzare il monitoraggio e l’attuazione della conformità alle prescrizioni del regolamento EMIR delle CCP di paesi terzi su base continuativa. Esso prevede inoltre il coinvolgimento delle banche centrali di emissione pertinenti nel riconoscimento e nella vigilanza delle CCP di paesi terzi in relazione a strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione che sono compensati in misura significativa tramite controparti centrali situate al di fuori dell’Unione, al fine di ridurre i rischi per il mercato interno dell’Unione e la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
Il nuovo articolo 25 ter attribuisce all’AESFEM nuovi poteri per garantire la conformità su base continuativa delle controparti centrali di classe 1 e di classe 2 di paesi terzi.
Il nuovo articolo 25 ter, paragrafo 1, stabilisce che l’AESFEM è responsabile della vigilanza continua della conformità delle controparti centrali di classe 2 ai requisiti prudenziali di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento EMIR. Inoltre, l’AESFEM chiederà la conferma che ogni controparte centrale di classe 2 soddisfi tutti gli altri requisiti di vigilanza supplementari di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, almeno una volta l’anno, in conformità dell’articolo 25 ter, paragrafo 1, secondo comma. Anche la banca centrale di emissione interessata/le banche centrali di emissione interessate notificano immediatamente all’AESFEM se ritengono che una controparte centrale di classe 2 non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b).
Il nuovo articolo 25 ter, paragrafo 2, sancisce che l’AESFEM ottiene l'approvazione della banca centrale di emissione interessata/delle banche centrali di emissione interessate prima dell’adozione di decisioni sui requisiti in materia di margini, sui controlli del rischio di liquidità, sui requisiti in materia di garanzie reali, sul regolamento e l’approvazione degli accordi di interoperabilità. Nel caso in cui la banca centrale di emissione interessata/le banche centrali di emissione interessate sollevino delle obiezioni al progetto di decisione, l’AESFEM non lo adotta. Nel caso in cui la banca centrale di emissione interessata/le banche centrali di emissione interessate propongano delle modifiche al progetto di decisione, l’AESFEM può adottare solo la versione modificata.
Il nuovo articolo 25 ter, paragrafo 3, sancisce che l’AESFEM effettua una valutazione della resilienza delle controparti centrali riconosciute a condizioni di mercato sfavorevoli, conformemente alle metodologie comuni di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento AESFEM.
Il nuovo articolo 25 quater stabilisce che tramite una richiesta o decisione, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può imporre alle CCP di paesi terzi riconosciute e a terzi collegati di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del regolamento EMIR.
Il nuovo articolo 25 quinquies stabilisce che tramite una decisione l’AESFEM può richiedere alle controparti centrali dei paesi terzi di classe 2 di sottoporsi a indagini generali.
Il nuovo articolo 25 sexies stabilisce che tramite una decisione l’AESFEM può richiedere che le controparti centrali dei paesi terzi di classe 2 si sottopongano a ispezioni in loco. L’AESFEM comunica formalmente la sua intenzione di effettuare un’ispezione in loco alle autorità competenti del paese terzo, le quali possono partecipare all’ispezione. La banca centrale/le banche centrali di emissione sono invitate a partecipare a tali ispezioni in loco.
I nuovi articoli 25 septies e 25 decies stabiliscono norme procedurali, tra cui il rispetto dei diritti di difesa, nel caso in cui siano constatati gravi indizi di possibili violazioni da parte delle CCP di paesi terzi al fine di fornire tutte le informazioni necessarie o di sottoporsi a indagini generali e ispezioni in loco. L'articolo 2, punto 13, introduce il nuovo allegato III del regolamento EMIR che fornisce un elenco di possibili violazioni da parte di una controparte centrale di un paese terzo, tra cui figurano: i) violazioni connesse ai requisiti patrimoniali; ii) violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse; iii) violazioni connesse ai requisiti operativi; iv) violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni; e v) violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza.
Il nuovo articolo 25 octies prevede sanzioni pecuniarie in caso di infrazioni accertate commesse da controparti centrali di paesi terzi. L'articolo 2, punto 13, introduce il nuovo allegato IV del regolamento EMIR che fornisce un elenco delle circostanze aggravanti o attenuanti di alcune possibili violazioni da parte di una controparte centrale di un paese terzo.
Il nuovo articolo 25 nonies prevede che in determinate situazioni l'AESFEM imponga, tramite decisione, sanzioni effettive e proporzionate per la reiterazione dell'inadempimento alle controparti centrali dei paesi terzi. Le sanzioni possono essere imposte per obbligare a porre fine alla violazione, fornire informazioni o sottoporsi a indagini o ispezioni.
Il nuovo articolo 25 undecies prevede che l’AESFEM comunichi al pubblico, a determinate condizioni, tutti i casi in cui sono state imposte sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento a controparti centrali di paesi terzi.
Il nuovo articolo 25 duodecies prevede un controllo da parte della Corte di giustizia sulle decisioni dell’AESFEM che impongono sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento a controparti centrali di paesi terzi.
Il nuovo articolo 25 terdecies conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati concernenti le misure per modificare l’allegato IV del regolamento EMIR al fine di tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari.
Il nuovo articolo 25 quaterdecies del regolamento EMIR stabilisce che l’AESFEM revoca, parzialmente o in toto, la decisione di riconoscimento di una controparte centrale di un paese terzo se sono soddisfatte determinate condizioni.
Il nuovo articolo 25 quindecies stabilisce che l’AESFEM prende una o più decisioni quando constata che una controparte centrale di classe 2 di un paese terzo ha commesso una violazione; tali decisioni comprendono la richiesta alla CCP di porre fine alla violazione, sanzioni pecuniarie, comunicazioni pubbliche e la revoca del riconoscimento della CCP.
5.2.4.Requisiti prudenziali applicabili alle controparti centrali
Modifiche relative alla convalida di modelli e parametri (regolamento EMIR, articolo 49)
Fino ad oggi, l’articolo 49 imponeva, oltre a una convalida indipendente che deve essere ottenuta dalle controparti centrali, due distinte convalide da parte dell’autorità nazionale competente e dell’AESFEM delle modifiche significative ai modelli e ai parametri adottate per calcolare i requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. L’articolo 2, punto 11, lettera b), introduce i nuovi paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies all’articolo 49 del regolamento EMIR al fine di chiarire a quali condizioni le controparti centrali possono ottenere la convalida di modifiche significative ai modelli e ai parametri adottati. In base al paragrafo 1 bis è sufficiente la convalida dell'autorità nazionale competente, perché l’articolo 2, punto 7, introduce il nuovo articolo 21 bis nel regolamento EMIR che richiede il consenso preliminare dell’AESFEM per le decisioni di convalida delle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 49 del regolamento EMIR. Pertanto, non è più necessaria una convalida indipendente dell’AESFEM. Quando una CCP intende adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri, ne chiede la convalida all'autorità competente. Questa, in consultazione con l’AESFEM, effettua una valutazione del rischio della controparte centrale e presenta una relazione al collegio, che adotta un parere a maggioranza semplice. In seguito all’adozione di tale parere, l’autorità competente informa la controparte centrale della concessione o del rifiuto della convalida. I nuovi paragrafi forniscono inoltre una base giuridica per l’adozione preliminare di una modifica significativa ai modelli o parametri in caso di necessità.
L’articolo 2, punto 11, lettera a), modifica l’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento EMIR conformemente e sopprime l’obbligo delle due convalide. I modelli e i parametri adottati restano oggetto di un parere del collegio secondo un processo definito in tale articolo. L’articolo 49, paragrafo 1, ultimo comma, modificato stabilisce che l’AESFEM trasmette le informazioni sui risultati delle prove di stress non solo alle autorità europee di vigilanza, ma anche al SEBC e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie al fallimento delle controparti centrali.
5.2.5.Disposizioni transitorie
Modifiche volte a stabilire disposizioni transitorie per consentire il riesame di decisioni di riconoscimento adottate prima dell’entrata in vigore (regolamento EMIR, articolo 89)
L’articolo 2, punto 12, inserisce un nuovo paragrafo all’articolo 89 che stabilisce disposizioni transitorie che prevedono che il nuovo articolo 25, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 2 bis, si applicheranno a partire dall’entrata in vigore dell’atto delegato che definisce i criteri per determinare una controparte centrale di capitale di classe 2 e di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma. L’articolo 2, punto 12, prevede inoltre che l’AESFEM riesamini le decisioni di riconoscimento delle CCP di paesi terzi adottate prima dell’entrata in vigore della presente proposta. La nuova disposizione prevede che tale riesame avrà luogo entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell’atto delegato che definisce i criteri per determinare se una controparte centrale è o è suscettibile di diventare di importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
2017/0136 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che i contratti derivati OTC standardizzati siano compensati mediante una controparte centrale (CCP), in linea con disposizioni simili vigenti in altri paesi del G20. Tale regolamento ha inoltre introdotto requisiti rigorosi in materia prudenziale, organizzativa e di comportamento per le CCP ed ha previsto dispositivi per la loro vigilanza prudenziale al fine di ridurre al minimo i rischi per gli utenti di CCP e di sostenere la stabilità finanziaria.
(2)Successivamente all’adozione del regolamento (UE) n. 648/2012, il volume dell'attività delle CCP nell’Unione e a livello mondiale è cresciuto rapidamente in termini di dimensioni e di portata. L'espansione delle attività delle CCP è destinata a proseguire nei prossimi anni con l’introduzione di ulteriori obblighi di compensazione e l’aumento della compensazione volontaria effettuata da controparti non soggette all’obbligo di compensazione. La proposta della Commissione del 4 maggio 2017
, volta a modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 in modo mirato per migliorarne l'efficacia e la proporzionalità, incentiverà ulteriormente le CCP ad offrire alle controparti la compensazione centralizzata dei derivati e ad agevolare l’accesso alla compensazione per le piccole controparti finanziarie e non finanziarie. L'Unione dei mercati dei capitali (CMU), rendendo i mercati dei capitali più spessi e integrati, aumenterà ulteriormente la necessità di compensazione transfrontaliera nell’Unione, accrescendo così l’importanza e l’interconnessione delle CCP all’interno del sistema finanziario.
(3)Il numero di CCP attualmente stabilite nell’Unione e autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 rimane piuttosto limitato: 17 CCP nel giugno 2017. 28 CCP di paesi terzi sono state riconosciute a norma delle disposizioni sull’equivalenza previste da tale regolamento, e possono quindi offrire i loro servizi a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione
. I mercati della compensazione sono ben integrati in tutta l’Unione, ma altamente concentrati su determinate classi di attività e strettamente interconnessi. La concentrazione del rischio fa sì che il fallimento di una CCP sia un evento con una bassa probabilità ma con un impatto potenzialmente molto elevato. In linea con il consenso del G20, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento in materia di risanamento e risoluzione delle CCP
nel novembre 2016 per garantire che le autorità competenti siano adeguatamente preparate ad affrontare il fallimento di un CCP, salvaguardando la stabilità finanziaria e limitando i costi per i contribuenti.
(4)Nonostante tale proposta legislativa e alla luce dell'incremento della compensazione in termini di entità, complessità e dimensione transfrontaliera sia nell’Unione che nel mondo, è opportuno riesaminare i meccanismi di vigilanza delle CCP dell'Unione e dei paesi terzi. Affrontare in una fase iniziale i problemi individuati e prevedere meccanismi di vigilanza chiari e coerenti per le CCP sia dell’Unione che dei paesi terzi dovrebbe rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario dell’Unione e ridurre ulteriormente il rischio potenziale di fallimento delle CCP.
(5)Alla luce di tali considerazioni, il 4 maggio 2017 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali"
, in cui si afferma che sono necessarie ulteriori modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 per migliorare il quadro attuale che garantisce la stabilità finanziaria e sostiene l’ulteriore sviluppo e approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali.
(6)Le disposizioni in materia di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 si basano principalmente sull'autorità del paese d’origine. Le CCP stabilite nell’Unione sono attualmente autorizzate e vigilate da collegi di autorità di vigilanza nazionali, dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), dai pertinenti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e da altre autorità pertinenti. I collegi si basano sul coordinamento e sulla condivisione delle informazioni da parte dell’autorità nazionale competente che ha la responsabilità di far rispettare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Pratiche divergenti per la vigilanza delle CCP nell’Unione possono creare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria e consentendo distorsioni della concorrenza. La Commissione ha richiamato l’attenzione su questi rischi emergenti e sulla necessità di una maggiore convergenza in materia di vigilanza nella comunicazione sull’Unione dei mercati dei capitali del settembre 2016
e nella consultazione pubblica sulle attività delle autorità europee di vigilanza (AEV)
.
(7)Tra i compiti fondamentali da svolgere tramite il SEBC figurano la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. La sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture dei mercati finanziari, in particolare dei sistemi di compensazione, sono essenziali per l’adempimento di tali compiti fondamentali e per il perseguimento dell’obiettivo principale del SEBC, il mantenimento della stabilità dei prezzi. I membri pertinenti del SEBC, in qualità di banche centrali che emettono le valute degli strumenti finanziari compensati dalle CCP, dovrebbero essere coinvolti nella loro vigilanza, in considerazione dei potenziali rischi che il malfunzionamento di una controparte centrale potrebbe comportare per l’esercizio di tali compiti fondamentali e per il raggiungimento dell’obiettivo primario, con ripercussioni sugli strumenti e le controparti utilizzati per la trasmissione della politica monetaria. Di conseguenza, le banche centrali di emissione dovrebbero essere coinvolte nella valutazione della gestione dei rischi delle CCP. Inoltre, sebbene i mandati delle banche centrali e delle autorità di vigilanza possano sovrapporsi, esiste un rischio di disallineamento in caso di impatto delle azioni di vigilanza sulle responsabilità fondamentali delle banche centrali in settori quali la stabilità dei prezzi, la politica monetaria e i sistemi di pagamento. In situazioni di crisi, questi disallineamenti possono amplificare i rischi per la stabilità finanziaria se l’attribuzione delle responsabilità tra le autorità rimane poco chiara.
(8)I trattati hanno istituito un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro, con la Banca centrale europea (BCE) quale istituzione dell’Unione preposta. I trattati stabiliscono altresì che il SEBC sia retto dagli organi decisionali della BCE, alla quale compete il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro. Il ruolo specifico della BCE all’interno del SEBC come la banca centrale che emette la moneta unica dell’Unione dovrebbe quindi essere riconosciuto.
(9)Tenuto conto del carattere globale dei mercati finanziari e della necessità di affrontare le incoerenze nella vigilanza delle CCP dell’Unione e dei paesi terzi, dovrebbe essere rafforzata la capacità dell'AESFEM di promuovere la convergenza nella vigilanza delle CCP. È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (AESFEM) per conferire a quest'ultima nuovi ruoli e responsabilità.
(10)In seno al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM dovrebbe essere istituita una specifica sessione esecutiva ("sessione esecutiva per le CCP") dedicata in generale alla gestione dei compiti connessi alle CCP, e in particolare alla vigilanza delle CCP dell'Unione e dei paesi terzi. Per garantire che la sessione esecutiva per le CCP sia istituita in maniera efficiente, è necessario chiarirne le interazioni con il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM, l'organizzazione e i compiti.
(11)Al fine di garantire un approccio coerente in materia di vigilanza e rispecchiare i mandati delle autorità interessate che partecipano alla vigilanza delle CCP, la sessione esecutiva per le CCP dovrebbe essere composta da membri permanenti e membri specifici per le CCP. Tra i membri permanenti dovrebbero figurare il capo della sessione esecutiva per le CCP e due direttori indipendenti, che dovrebbero agire in modo autonomo e obiettivo nell’interesse dell’Unione nel suo complesso. Anche la Commissione e la BCE dovrebbero nominare membri permanenti. Tra i membri specifici per ciascuna CCP dovrebbero figurare un rappresentante delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui è stabilita la CCP, designato a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, e un rappresentante della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione interessata. Il capo della sessione esecutiva per le CCP dovrebbe poter invitare i membri del collegio di vigilanza e rappresentanti delle autorità delle CCP dei paesi terzi riconosciute dall’AESFEM come osservatori per garantire che la sessione esecutiva per le CCP tenga conto delle opinioni delle altre autorità interessate. I membri permanenti dovrebbero partecipare a tutte le riunioni della sessione esecutiva per le CCP; i membri specifici delle CCP e gli osservatori dovrebbero invece partecipare solo ove necessario e opportuno per le CCP soggette alla loro vigilanza. La presenza di membri permanenti indipendenti e di membri specifici delle CCP dovrebbe garantire che le decisioni prese in seno alla sessione esecutiva per le CCP siano coerenti, appropriate e proporzionate in tutta l’Unione e che le autorità nazionali competenti, le banche centrali di emissione e gli osservatori siano coinvolti nel processo decisionale su questioni riguardanti le CCP stabilite in uno Stato membro.
(12)Nel decidere su questioni riguardanti le CCP stabilite all’interno di uno Stato membro, la sessione esecutiva per le CCP dovrebbe convocare i suoi membri permanenti e il membro (o i membri) che rappresenta le autorità nazionali competenti designate dallo Stato membro conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 e gli osservatori designati dalle banche centrali di emissione pertinenti, e garantirne il coinvolgimento nel processo decisionale. In sede di decisione sulle CCP di paesi terzi, dovrebbero partecipare al processo decisionale solo i membri permanenti, la banca centrale (o le banche centrali) di emissione interessata ed eventuali osservatori interessati della sessione esecutiva per le CCP.
(13)Al fine di garantire un processo decisionale corretto, efficace e rapido, dovrebbe essere attribuito il diritto di voto al capo e ai due direttori della sessione esecutiva per le CCP e al rappresentante dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP. Ai rappresentanti della BCE, della Commissione e della banca centrale interessata (o delle banche centrali interessate) e agli osservatori non dovrebbe essere attribuito il diritto di voto. La sessione esecutiva per le CCP dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri; in caso di parità di voti dovrebbe essere decisivo il voto del capo.
(14)La sessione esecutiva per le CCP dovrebbe essere responsabile di compiti specifici ad essa affidati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la stabilità finanziaria dell’Unione e dei suoi Stati membri.
(15)Per assicurare una vigilanza effettiva, la sessione esecutiva per le CCP dovrebbe disporre di apposito personale e di risorse adeguate per garantire la sua autonomia e indipendenza e un funzionamento adeguato in relazione ai suoi compiti. Nella dichiarazione presentata dall’AESFEM a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 è necessario tenere conto dell'incidenza di bilancio.
(16)Per garantire un adeguato livello di competenze e di responsabilità, il capo e i due direttori della sessione esecutiva per le CCP dovrebbero essere nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia finanziaria, di post-negoziazione e di compensazione, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP. Dovrebbero inoltre essere scelti sulla base di una procedura di selezione aperta. La Commissione dovrebbe sottoporre all'approvazione del Parlamento europeo la proposta di nomina dei candidati. Dopo l’approvazione di tale proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione di esecuzione.
(17)Al fine di garantire trasparenza e controllo democratico, così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell’Unione, il capo e i due direttori della sessione esecutiva per le CCP dovrebbero essere responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al presente regolamento.
(18)Il capo e i due direttori della sessione esecutiva per le CCP dovrebbero agire in maniera indipendente e obiettiva nell’interesse dell’Unione. Essi dovrebbero fare in modo che sia tenuto debito conto del corretto funzionamento del mercato interno e della stabilità finanziaria in ciascuno Stato membro e nell’Unione.
(19)Per promuovere una vigilanza coerente delle CCP dell’Unione e dei paesi terzi nell’Unione, il capo della sessione esecutiva per le CCP dovrebbe presiedere e gestire i collegi, e i membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP dovrebbero parteciparvi. Anche la BCE dovrebbe, se del caso e in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, partecipare ai collegi per poter esercitare il proprio mandato in conformità dell’articolo 127 del TFUE.
(20)Per garantire che il processo decisionale sia adeguato ed efficace, i membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP nei collegi dovrebbero disporre di un voto ciascuno, ad eccezione del rappresentante della Commissione, che non dovrebbe avere diritto di voto. I membri attuali dei collegi dovrebbero continuare a esercitare il diritti di voto di cui dispongono ad oggi.
(21)Sebbene le autorità nazionali competenti continuino a esercitare i loro attuali compiti di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, per talune decisioni dovrebbe essere necessario il previo assenso dell’AESFEM, allo scopo di promuovere una vigilanza coerente delle CCP in tutta l’Unione. Viene introdotto un meccanismo specifico per i casi di disaccordo tra l’AESFEM e le autorità nazionali competenti. Analogamente, vi è la necessità di riflettere meglio i mandati delle banche centrali di emissione per quanto concerne le loro responsabilità in materia di politica monetaria, in considerazione dei potenziali rischi che il malfunzionamento di una CCP potrebbe comportare per l’attuazione della politica monetaria dell’Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Pertanto, il previo assenso delle banche centrali di emissione interessate dovrebbe essere necessario per talune decisioni che le autorità nazionali competenti intendono assumere, in particolare quando queste riguardano le modalità di pagamento e di regolamento delle CCP e le relative procedure per la gestione del rischio di liquidità per le operazioni denominate nella moneta della banca centrale di emissione in questione.
(22)Al fine di consentire all’AESFEM di svolgere i propri compiti in relazione alle CCP in modo efficace, sia le CCP dell’Unione che quelle dei paesi terzi dovrebbero versare commissioni per le attività di vigilanza per i compiti amministrativi e di vigilanza svolti dall’AESFEM. Tali commissioni dovrebbero riguardare le domande di autorizzazione delle CCP dell’Unione, le domande di riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e le commissioni annuali associate alle funzioni la cui responsabilità compete all’AESFEM. La Commissione dovrebbe specificare ulteriormente in un atto delegato il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento da parte delle CCP autorizzate e richiedenti dell’Unione e dalle CCP riconosciute dei paesi terzi.
(23)Dovrebbero inoltre essere rivisti i meccanismi di vigilanza previsti dal presente regolamento per quanto concerne le CCP dei paesi terzi che offrono servizi di compensazione nell’Unione. È necessario migliorare l’accesso alle informazioni, la capacità di effettuare ispezioni in loco e la possibilità di condivisione delle informazioni sulle CCP dei paesi terzi tra le autorità interessate dell’Unione e degli Stati membri, per evitare importanti implicazioni per la stabilità finanziaria per i soggetti dell’Unione. Vi è inoltre il rischio che non sia possibile tenere conto dei cambiamenti delle regole di una CCP di un paese terzo o del quadro normativo di un paese terzo e che ciò si ripercuota negativamente sui risultati di regolamentazione o di vigilanza, determinando così condizioni di disparità tra le CCP dell'Unione e quelle dei paesi terzi.
(24)Una quantità significativa di strumenti finanziari denominati nelle valute degli Stati membri è liquidata da CCP riconosciute di paesi terzi. Questa quantità aumenterà notevolmente quando il Regno Unito lascerà l’Unione e le CCP ivi stabilite non saranno più disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento. Gli accordi di cooperazione concordati in sede di collegi delle autorità di vigilanza non saranno più soggetti alle garanzie e alle procedure previste dal presente regolamento, ivi compresa la Corte di giustizia dell’Unione europea. Questo comporta notevoli sfide per le autorità dell’Unione e degli Stati membri per quanto concerne la salvaguardia della stabilità finanziaria.
(25)Nel quadro dell'impegno per l'integrazione dei mercati finanziari, la Commissione dovrebbe continuare a determinare tramite decisioni di equivalenza che il quadro giuridico e di vigilanza di paesi terzi soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. Per migliorare l’attuazione dell’attuale regime di equivalenza in relazione alle CCP, la Commissione dovrebbe, se necessario, poter specificare ulteriormente i criteri per valutare l’equivalenza dei regimi delle CCP di paesi terzi. È inoltre necessario che l’AESFEM sia incaricata della supervisione degli sviluppi normativi e di vigilanza dei regimi delle CCP dei paesi terzi che sono stati ritenuti equivalenti dalla Commissione. Ciò al fine di garantire che i criteri di equivalenza ed eventuali condizioni specifiche per il loro impiego continuino ad essere soddisfatti dai paesi terzi. È opportuno che l’AESFEM riferisca alla Commissione in forma riservata.
(26)La Commissione attualmente può modificare, sospendere, rivedere o revocare una decisione di equivalenza in qualsiasi momento, in particolare nel caso in cui gli sviluppi che si verificano in un paese terzo incidano in modo sostanziale sugli elementi valutati in conformità con i requisiti di equivalenza a norma del regolamento in oggetto. Quando le autorità interessate di un paese terzo non collaborano più in buona fede con l’AESFEM o altre autorità di vigilanza dell’Unione o non soddisfano costantemente i requisiti di equivalenza applicabili, la Commissione può anche, tra l’altro, emanare una comunicazione nei confronti di un’autorità del paese terzo o pubblicare una raccomandazione specifica. La Commissione, qualora decida, in qualsiasi momento, di revocare l’equivalenza di un paese terzo, può rinviare la data di applicazione di tale decisione per contrastare i rischi per la stabilità finanziaria o per evitare perturbazioni del mercato. In aggiunta a queste competenze, di cui dispone attualmente, la Commissione dovrebbe inoltre poter fissare condizioni specifiche per garantire il rispetto su base continuativa dei criteri di equivalenza da parte del paese terzo a cui si riferisce la decisione di equivalenza. La Commissione dovrebbe inoltre poter stabilire condizioni intese ad assicurare che l’AESFEM possa esercitare efficacemente le sue responsabilità in relazione alle CCP dei paesi terzi riconosciute ai sensi del regolamento in oggetto o in relazione al monitoraggio degli sviluppi normativi e di vigilanza nei paesi terzi che siano rilevanti per le decisioni di equivalenza adottate.
(27)In considerazione della crescente dimensione transfrontaliera delle CCP e delle interconnessioni del sistema finanziario dell’Unione, è necessario migliorare la capacità dell’Unione di individuare, monitorare e attenuare i rischi potenziali legati alle controparti centrali dei paesi terzi. Il ruolo dell’AESFEM dovrebbe quindi essere rafforzato per vigilare efficacemente sulle CCP dei paesi terzi che chiedono il riconoscimento per prestare servizi nell’Unione. Dovrebbe inoltre essere migliorato il coinvolgimento delle banche centrali di emissione dell’Unione nel riconoscimento e nella vigilanza delle CCP dei paesi terzi che operano nella loro valuta. Pertanto le banche centrali di emissione dell’Unione dovrebbero essere consultate in merito ad alcuni aspetti che incidono sulle loro responsabilità di politica monetaria in relazione a strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione che sono compensati in misura significativa in CCP situate al di fuori dell’Unione.
(28)Dopo che la Commissione ha determinato l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto al quadro dell’Unione, la procedura per riconoscere le CCP di quel paese terzo dovrebbe tenere conto dei rischi posti da tali CCP per la stabilità finanziaria dell’Unione o per lo Stato membro.
(29)Nel valutare la domanda di riconoscimento di una CCP di un paese terzo, l’AESFEM dovrebbe valutare il livello di rischio sistemico che la CCP presenta per la stabilità finanziaria dell’Unione, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti definiti nel presente regolamento. Tali criteri dovrebbero essere ulteriormente specificati mediante un atto delegato della Commissione.
(30)Le CCP che non rivestono un'importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno dei suoi Stati membri dovrebbero essere considerate CCP di classe 1. Le CCP che sono o potrebbero diventare di importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno dei suoi Stati membri dovrebbero essere considerate CCP di classe 2. Se l’AESFEM accerta che una CCP di un paese terzo non riveste un'importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione, a tale CCP dovrebbero applicarsi le condizioni di riconoscimento esistenti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Se l’AESFEM accerta che una CCP di un paese terzo riveste un'importanza sistemica, dovrebbero essere stabiliti requisiti aggiuntivi proporzionati al livello di rischio presentato da tale CCP. L’AESFEM dovrebbe riconoscere una CCP soltanto se essa è conforme a tali requisiti.
(31)I requisiti aggiuntivi dovrebbero comprendere taluni requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, che mirano ad aumentare la sicurezza e l’efficienza delle CCP. L’AESFEM dovrebbe essere direttamente responsabile di assicurare che le CCP dei paesi terzi di importanza sistemica soddisfino tali requisiti. I relativi requisiti dovrebbero altresì consentire all’AESFEM di vigilare tale CCP in maniera piena ed effettiva.
(32)Per garantire il corretto coinvolgimento della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione, le CCP dei paesi terzi di importanza sistemica dovrebbero anche soddisfare gli eventuali requisiti aggiuntivi che la banca centrale (o le banche centrali) di emissione ritenga necessari. La banca centrale (o le banche centrali) di emissione dovrebbe comunicare all’AESFEM se la CCP rispetta gli eventuali requisiti aggiuntivi quanto prima, e in ogni caso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda della CCP all’AESFEM.
(33)Il livello di rischio posto da una CCP di importanza sistemica al sistema finanziario e alla stabilità dell’Unione è variabile. I requisiti per le CCP di importanza sistemica dovrebbero pertanto essere applicati in maniera proporzionata ai rischi che la CCP può porre per l’Unione. Qualora l’AESFEM e la banca centrale (o le banche centrali) di emissione interessata concludano che una CCP di un paese terzo riveste una tale importanza sistemica che requisiti aggiuntivi non garantirebbero la stabilità finanziaria dell’Unione, l’AESFEM dovrebbe poter raccomandare alla Commissione di non riconoscere tale CCP. La Commissione dovrebbe poter adottare un atto di esecuzione in cui dichiara che la CCP di un paese terzo dovrebbe essere stabilita nell’Unione e autorizzata come tale a fornire servizi di compensazione nell’Unione.
(34)L'AESFEM dovrebbe riesaminare periodicamente il riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e la loro classificazione come CCP di classe 1 o di classe 2. A tale riguardo, l’AESFEM dovrebbe prendere in considerazione, tra l’altro, le modifiche relative alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività delle CCP dei paesi terzi. Tale riesame dovrebbe essere effettuato almeno ogni due anni o, se necessario, più frequentemente.
(35)L'AESFEM dovrebbe inoltre poter tenere conto della misura in cui la conformità di una CCP di un paese terzo di importanza sistemica ai requisiti applicabili in tale paese terzo sia comparabile alla conformità di detta CCP ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che specifichi ulteriormente le modalità e le condizioni per valutare tale conformità comparabile.
(36)Occorre che l’AESFEM disponga di tutti i poteri necessari a vigilare sulle CCP dei paesi terzi riconosciute per garantirne la continua conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. In alcuni settori le decisioni dell’AESFEM dovrebbero essere soggette al previo assenso della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione interessata.
(37)L’AESFEM dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP dei paesi terzi qualora risulti che abbiano violato il presente regolamento, intenzionalmente o per negligenza, fornendo all'AESFEM informazioni inesatte o fuorvianti. Inoltre l’AESFEM dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di importanza sistemica qualora risulti che abbiano violato, intenzionalmente o per negligenza, i requisiti aggiuntivi ad esse applicabili in virtù del presente regolamento.
(38)L’AESFEM dovrebbe poter imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento per obbligare le CCP dei paesi terzi a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall’AESFEM o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.
(39)L’AESFEM dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di classe 1 e di classe 2 qualora risulti che abbiano violato il presente regolamento, intenzionalmente o per negligenza, fornendo all'AESFEM informazioni inesatte o fuorvianti. Inoltre l’AESFEM dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di classe 2 qualora risulti che abbiano violato, intenzionalmente o per negligenza, i requisiti aggiuntivi ad esse applicabili in virtù del presente regolamento.
(40)Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere irrogate proporzionalmente alla gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie, per ciascuna delle quali dovrebbero esistere specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Al fine del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per una data violazione, l’AESFEM dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due fasi, consistente nello stabilire un importo di base da modulare, all’occorrenza, in funzione di determinati coefficienti. L’importo di base dovrebbe essere fissato tenendo conto del fatturato annuo delle CCP dei paesi terzi in questione. L’importo di base dovrebbe essere quindi aumentato o ridotto tramite l’applicazione dei coefficienti pertinenti, conformemente al presente regolamento.
(41)Il presente regolamento dovrebbe fissare coefficienti modulati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all’AESFEM gli strumenti necessari per decidere una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità della violazione commessa da una CCP di un paese terzo, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.
(42)La decisione di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbe basarsi su un’indagine indipendente.
(43)Prima di decidere l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.
(44)L’AESFEM dovrebbe astenersi dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
(45)Le decisioni dell’AESFEM relative all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero essere esecutive e la loro esecuzione dovrebbe essere soggetta alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo. Le norme di procedura civile non dovrebbero comprendere norme di procedura penale, ma potrebbero comprendere norme di procedura amministrativa.
(46)In caso di violazione commessa da una CCP di classe 2, è opportuno che l’AESFEM abbia la facoltà di applicare una serie di misure di vigilanza, comprese la richiesta alla CCP di classe 2 di porre fine alla violazione e, come ultima ratio, la revoca del riconoscimento in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall’AESFEM tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l’AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.
(47)La convalida delle modifiche significative ai modelli e ai parametri adottati per calcolare i requisiti di margine delle CCP, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, i requisiti in materia di garanzie e altri meccanismi di controllo dei rischi dovrebbe essere in linea con il nuovo obbligo del previo assenso dell’AESFEM a talune decisioni dell’autorità nazionale competente per quanto riguarda le CCP stabilite nell’Unione. Per semplificare la procedura di convalida del modello, una convalida da parte dell’autorità nazionale competente che è soggetta al previo assenso dell’AESFEM dovrebbe sostituire le due convalide che l’autorità nazionale competente e l’AESFEM erano tenute ad effettuare in modo indipendente. Inoltre dovrebbe essere chiarita l’interazione tra tale convalida e la decisione del collegio. L'adozione preliminare di una modifica significativa di tali modelli o parametri dovrebbe essere possibile, se necessario, in particolare qualora sia necessaria una modifica rapida per garantire la solidità della gestione dei rischi della CCP.
(48)Il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la precisazione ulteriore del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento; l'indicazione delle condizioni alle quali sono specificati i criteri per determinare se una CCP di un paese terzo è o potrebbe diventare di importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; l’ulteriore specificazione dei criteri da usare nelle valutazioni di equivalenza dei paesi terzi; la precisazione del modo in cui determinati requisiti devono essere rispettati dalle CCP di paesi terzi e a quali condizioni; ulteriori norme procedurali relative all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, i termini, la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento; interventi di modifica dell’allegato IV per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
(49)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e l’equivalenza dei quadri giuridici dei paesi terzi.
(50)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia aumentare la sicurezza e l'efficienza delle CCP stabilendo requisiti uniformi per le loro attività, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma piuttosto, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(51)L’esercizio da parte dell’AESFEM del potere di riconoscere le CCP dei paesi terzi come CCP di classe 1 o di classe 2 dovrebbe essere rinviato fino all'ulteriore precisazione dei criteri volti a consentire di valutare se una CCP di un paese terzo sia o possa diventare di importanza sistemica per il sistema finanziario dell’UE o di uno o più dei suoi Stati membri.
(52)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1095/2010 e (UE) n. 648/2012,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010
Il regolamento (UE) 1095/2010 è così modificato:
1.all'articolo 4, è inserito il punto 4 seguente:
«4) "CCP": la CCP come definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.».
2.All'articolo 6, è inserito il punto 1 bis) seguente:
«1 bis) un consiglio delle autorità di vigilanza in sessione esecutiva per le CCP (sessione esecutiva per le CCP), che svolge i compiti di cui all’articolo 44 ter;».
3.All'articolo 35, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In mancanza di informazioni complete o accurate o quando queste non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l'Autorità può presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente:
a) ad una CCP autorizzata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 o 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;
b) ad un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014;
c) ad un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
d) ad un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
e) ad un sistema organizzato di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE.
I destinatari della richiesta forniscono all'Autorità, prontamente e senza indebito ritardo, informazioni chiare, accurate e complete.
L’Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 5.
Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti assistono l’Autorità nella raccolta delle informazioni.».
4.All'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente f):
«f) i membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP, di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), senza diritto di voto.».
5.All'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il presidente, i membri permanenti con diritto di voto e i membri con diritto di voto specifici per ciascuna CCP della sessione esecutiva per le CCP di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.».
6.L'articolo 43 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti per il lavoro dell’Autorità. Esso è responsabile dei compiti di cui al capo II, ad eccezione di quelli la cui responsabilità è affidata alla sessione esecutiva per le CCP a norma dell’articolo 44 ter, paragrafo 1.»;
(b)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e può rimuoverlo dall'incarico conformemente all’articolo 48, paragrafo 5. Il consiglio delle autorità di vigilanza, di concerto con la sessione esecutiva per le CCP, esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo e può rimuoverlo dall'incarico conformemente all’articolo 51, paragrafo 5.».
7.Al capo III, è inserita la sezione 1 BIS seguente:
«Sezione 1 BIS Sessione esecutiva per le CCP
Articolo 44 bis
Composizione
1. La sessione esecutiva per le CCP è composta da:
a) i seguenti membri permanenti:
i) il capo e due direttori, nominati a norma dell’articolo 48 bis, con diritto di voto;
ii) un rappresentante della BCE, senza diritto di voto;
iii) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
b) i seguenti membri non permanenti specifici per ciascuna CCP:
i) un rappresentante dell’autorità competente per ciascuna CCP stabilita nell’Unione in relazione a cui è convocata la sessione esecutiva per le CCP, con diritto di voto;
ii) un rappresentante di ciascuna delle banche centrali di emissione interessate di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012 per ciascuna CCP stabilita nell’Unione in relazione a cui è convocata la sessione esecutiva per le CCP, senza diritto di voto.
Il direttore può invitare, ove opportuno e necessario, alle riunioni della sessione esecutiva per le CCP in qualità di osservatori:
a) gli altri membri di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del collegio della CCP interessata alle riunioni della sessione esecutiva per le CCP;
b) le autorità delle CCP dei paesi terzi riconosciute dall'AESFEM a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Le riunioni della sessione esecutiva per le CCP sono convocate dal suo capo di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri.
Quando non deve svolgere compiti relativi ad una specifica CCP dell'Unione, la sessione esecutiva per le CCP comprende unicamente i membri permanenti di cui alla lettera a) e, se del caso, le banche centrali di emissione di cui alla lettera b), punto ii).
Articolo 44 ter
Compiti e poteri della sessione esecutiva per le CCP
1. Le competenze della sessione esecutiva per le CCP sono le seguenti:
a) fornire l'assenso di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
b) il riconoscimento e la vigilanza delle CCP dei paesi terzi in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, il monitoraggio degli sviluppi normativi e di vigilanza nei paesi terzi di cui al titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012; e
c) i compiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 9, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafi 2 e 6, all’articolo 21 quater, agli articoli 23 e 24, all’articolo 29, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 5, all’articolo 48, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Per svolgere i suoi compiti, la sessione esecutiva per le CCP dispone di apposito personale e risorse adeguate forniti dall’AESFEM.
3. La sessione esecutiva per le CCP informa delle sue decisioni il consiglio delle autorità di vigilanza.
Articolo 44 quater
Processo decisionale
La sessione esecutiva per le CCP adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri. Il capo esprime il voto decisivo.».
8.Il titolo della sezione 3 del capo III è sostituito dal seguente:
«Presidente, capo e direttori»
9.È inserito un nuovo articolo 48 bis:
«Articolo 48 bis
Nomina e compiti del capo della sessione esecutiva per le CCP e dei direttori
1. In deroga all’articolo 48, paragrafo 1, l’Autorità è rappresentata dal capo della sessione esecutiva per le CCP per quanto concerne i compiti e i poteri di cui all’articolo 44 ter, paragrafo 1.
Il capo della sessione esecutiva per le CCP è responsabile della preparazione dei lavori della sessione esecutiva per le CCP e ne presiede le riunioni.
2. Il capo della sessione esecutiva per le CCP e i direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), sono professionisti indipendenti impiegati a tempo pieno. Essi sono nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia finanziaria, di post-negoziazione e di compensazione, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP. Sono scelti sulla base di una procedura di selezione aperta organizzata dalla Commissione, che rispetta i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.
3. Il mandato del capo della sessione esecutiva per le CCP e dei direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.
Il capo della sessione esecutiva per le CCP e i direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), non ricoprono alcuna carica a livello nazionale, dell'Unione o internazionale.
4. La Commissione fornisce al Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati per le posizioni di capo e direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), e ne informa il Consiglio.
La Commissione sottopone all'approvazione del Parlamento europeo la proposta di nomina del capo della sessione esecutiva per le CCP e dei direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i). Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il capo della sessione esecutiva per le CCP e i direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. Qualora il capo della sessione esecutiva per le CCP o i direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), non siano più in possesso dei requisiti necessari all’esercizio delle loro funzioni di cui al paragrafo 2 o abbiano commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuovere il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che essi ritengono soddisfatte le condizioni per la rimozione dall'incarico del capo della sessione esecutiva per le CCP o dei direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i); la Commissione risponde a tale comunicazione.".
10.L'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza, in relazione ai compiti del capo della sessione esecutiva per le CCP e dei direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il capo della sessione esecutiva per le CCP e i direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), o il presidente nell’assolvimento dei loro compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il presidente, il capo della sessione esecutiva per le CCP e i direttori di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), terminato l’incarico, sono tenuti ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.».
11.L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
«1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il presidente, o il suo supplente, o il capo della sessione esecutiva per le CCP, a fare una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente o il capo fanno una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e rispondono a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne siano richiesti.
2. Qualora richiesto, il presidente o il capo della sessione esecutiva per le CCP trasmettono al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività rispettivamente del consiglio delle autorità di vigilanza e della sessione esecutiva per le CCP almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
3. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, il presidente comunica anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.
Oltre alle informazioni di cui all'articolo 33, il capo della sessione esecutiva per le CCP comunica anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.».
12.L'articolo 53 è così modificato:
(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e della sessione esecutiva per le CCP e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.»;
(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 47, paragrafo 2. Per quanto concerne i compiti e i poteri di cui all’articolo 44 ter, paragrafo 1, il direttore esecutivo ottiene il consenso della sessione esecutiva per le CCP prima di presentarlo al consiglio di amministrazione.»;
(d)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione che prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell’Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
Per quanto concerne i compiti e i poteri di cui all’articolo 44 ter, paragrafo 1, il direttore esecutivo ottiene il consenso della sessione esecutiva per le CCP prima di presentarlo al consiglio di amministrazione.».
13.All'articolo 63, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Le spese e le commissioni dell’AESFEM relative ai compiti e ai poteri di cui all’articolo 44 ter, paragrafo 1, figurano separati all’interno dello stato di previsione di cui al paragrafo 1. Prima dell’adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo relativamente a tali spese e contributi è approvato dalla sessione esecutiva per le CCP.
I conti annuali dell’AESFEM redatti e pubblicati conformemente all’articolo 64, paragrafo 6, riportano le entrate e le spese connesse ai compiti di cui all’articolo 44 ter, paragrafo 1.».
14.All'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza, della sessione esecutiva per le CCP e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.».
15.All’articolo 76, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis Fino a quando il capo della sessione esecutiva per le CCP e i direttori della sessione esecutiva per le CCP di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, non assumono le loro funzioni in seguito alla nomina a norma dell’articolo 48 bis, le funzioni della sessione esecutiva per le CCP sono svolte dal consiglio delle autorità di vigilanza.».
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1.all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le CCP autorizzate in conformità all’articolo 17 o riconosciute in conformità all’articolo 25 e, rispettivamente, la data di autorizzazione o riconoscimento indicante che le CCP sono autorizzate o riconosciute ai fini dell’obbligo di compensazione;».
2.All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente, in consultazione con l'AESFEM, accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Al ricevimento di tali informazioni supplementari, l’autorità competente trasmette immediatamente queste ultime all'AESFEM e al collegio istituito in conformità all’articolo 18, paragrafo 1. Una volta accertato, in consultazione con l'AESFEM, che la domanda è completa, l’autorità competente ne dà comunicazione alla CCP richiedente e ai membri del collegio.».
3.L'articolo 18 è così modificato:
(e)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità all’articolo 17, l’autorità competente della CCP istituisce un collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 49, 51 e 54.
Il capo della sessione esecutiva per le CCP di cui all’articolo 48 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010 presiede e gestisce il collegio.»;
(f)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP di cui all’articolo 44 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010;»;
(g)al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto all’articolo 42, compresa, se del caso, la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;».
4.All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri.
Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto.
Se è membro del collegio in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), c) e h), la BCE esprime il seguente numero di voti:
i) un massimo di 2 voti in collegi fino a 12 membri;
ii) un massimo di 3 voti in collegi con più di 12 membri.
Il rappresentante della Commissione è un membro senza diritto di voto. Gli altri membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP dispongono di un voto ciascuno.».
5.All'articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’autorità competente della CCP trasmette all'AESFEM e ai membri del collegio il proprio progetto di decisione, pienamente motivata, che tiene conto delle riserve dei membri del collegio.».
6.L'articolo 21 è così modificato:
(h)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il ruolo del collegio, le autorità competenti di cui all’articolo 22, in collaborazione con l'AESFEM, riesaminano le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento e valutano i rischi ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.»;
(i)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'AESFEM stabilisce la frequenza e l’accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività delle CCP interessate. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno.
Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. Il personale dell'AESFEM è invitato a partecipare a tali ispezioni in loco.
L’autorità competente trasmette all'AESFEM tutte le informazioni ricevute dalle CCP e chiede alla pertinente CCP di fornire tutte le informazioni richieste dall'AESFEM che l'autorità competente non riesce a fornire.».
7.Al titolo III, capo 2, sono inseriti i seguenti articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater:
«Articolo 21 bis
Preparazione di un progetto di decisione
1. Le autorità competenti preparano e presentano all'AESFEM, per approvazione, un progetto di decisione prima dell’adozione di una delle seguenti decisioni:
a) le decisioni adottate a norma degli articoli 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 49 e 54 del presente regolamento e degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014;
b) le eventuali decisioni adottate nello svolgimento delle loro funzioni derivanti dai requisiti stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V.
2. Le autorità competenti preparano e presentano i progetti di decisioni alle banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), prima dell’adozione di qualsiasi decisione a norma degli articoli 14, 15, 20, 44, 46, 50 e 54.
Le autorità competenti ottengono, conformemente all'articolo 21 ter, l'assenso delle banche centrali di emissione di cui al primo comma in relazione a qualsiasi aspetto di tali decisioni concernente l’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria.
3. L'AESFEM trasmette alle autorità competenti qualsiasi informazione pertinente che può essere all'origine dell’adozione di una decisione di cui al paragrafo 1 e può richiedere interventi specifici di vigilanza, tra cui la revoca dell’autorizzazione. Le autorità competenti tengono informata l'AESFEM di ogni successiva azione o inazione.
4. Ai fini del paragrafo 1 l'assenso dell'AESFEM si considera ottenuto se quest'ultima non propone modifiche o obiezioni al progetto di decisione entro il termine massimo di 15 giorni di calendario a partire dalla notifica di tale decisione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, l'AESFEM fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto.
5. Se l'AESFEM propone modifiche, l’autorità competente può adottare solo la decisione modificata dall'AESFEM.
Se l'AESFEM solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione finale, l’autorità competente non adotta tale decisione.
6. Se non concorda con la modifica proposta o con l’obiezione sollevata dall'AESFEM, entro cinque giorni l’autorità competente può presentare una richiesta motivata in tal senso al consiglio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 per valutare l'obiezione o la modifica. Il consiglio delle autorità di vigilanza approva o respinge le obiezioni o le modifiche dell'AESFEM entro dieci giorni dalla richiesta e il paragrafo 5 si applica di conseguenza.
7. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, l'AESFEM può adottare una decisione indirizzata ad un partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica, nei seguenti casi:
a) qualora un’autorità competente non si conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 5, nel caso in cui l'AESFEM proponga modifiche o sollevi obiezioni in merito a un progetto di decisione finale;
b) qualora un’autorità competente, in seguito a una richiesta dell'AESFEM ai sensi del paragrafo 3, non prenda le misure richieste entro un termine ragionevole al punto da provocare una violazione, da parte del partecipante ai mercati finanziari, dei requisiti applicabili di cui ai titoli IV e V del presente regolamento.
Le decisioni adottate in virtù del primo comma prevalgono su qualsiasi decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Articolo 21 ter
Assenso della banca centrale di emissione
1. L'assenso di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2, si considera ottenuto a meno che la banca centrale di emissione proponga modifiche o sollevi obiezioni riguardo al progetto di decisione entro il termine massimo di quindici giorni di calendario a partire dalla data di presentazione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, la banca centrale fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto.
Se ha proposto modifiche ai sensi dell’articolo 21 bis, paragrafo 4, riguardo a progetti di decisione da adottare a norma degli articoli 14, 15, 20 e 54, l'AESFEM presenta le stesse modifiche anche alla banca centrale di emissione. In tal caso, il termine di cui al primo comma è prorogato di cinque giorni.
2. Se la banca centrale di emissione propone modifiche, l’autorità competente può adottare solo la decisione modificata dalla medesima banca centrale di emissione.
Se la banca centrale di emissione solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, l’autorità competente non adotta tale decisione.
Articolo 21 quater
Commissioni
1. Le CCP pagano le seguenti commissioni:
a) commissioni associate alla domanda di autorizzazione di cui all’articolo 17;
b) commissioni associate alla domanda di riconoscimento di cui all’articolo 25;
c) commissioni annuali associate alle funzioni dell'AESFEM in conformità al presente regolamento.
2. La Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 82 per specificare ulteriormente i tipi di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento da parte dei seguenti soggetti:
a) le CCP stabilite nell’Unione che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione;
b) le CCP stabilite nei paesi terzi che sono riconosciute in conformità all’articolo 25, paragrafo 2;
c) le CCP stabilite nei paesi terzi che sono riconosciute in conformità all’articolo 25, paragrafo 2 ter.».
8.L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l'AESFEM, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.».
9.L'articolo 25 è così modificato:
(j)al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):
«e) la CCP è stata considerata priva di importanza sistemica o non suscettibile di assumere importanza sistemica (CCP di classe 1) a norma del paragrafo 2 bis.»;
(k)sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:
«2 bis. L'AESFEM determina se una CCP è di importanza sistemica o è suscettibile di assumere importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2) tenendo conto di tutti i seguenti criteri:
a) la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP, compreso il valore in termini aggregati e in ciascuna valuta dell'Unione delle operazioni compensate dalla controparte centrale, o l’esposizione aggregata della CCP che esercita attività di compensazione nei confronti delle sue controparti;
b) gli effetti che il fallimento o il dissesto della CCP avrebbe su mercati finanziari, enti finanziari o sul sistema finanziario nel suo complesso, o sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;
c) la struttura della partecipazione diretta della CCP;
d) il rapporto della CCP, le sue interdipendenze o altre interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e il sistema finanziario nel suo complesso.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 82 al fine di specificare ulteriormente i criteri di cui al primo comma entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
2 ter. Se determina che la CCP è di importanza sistemica o suscettibile di assumere importanza sistemica (CCP di classe 2) conformemente al paragrafo 2 bis, l'AESFEM può riconoscere tale CCP solo se, oltre alle condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la CCP soddisfa, al momento del riconoscimento e, successivamente, su base continuativa, i requisiti stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V. L'AESFEM tiene conto, conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 2, della misura in cui la conformità della CCP ai requisiti comparabili applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V;
b) in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 3, lettera f), le banche centrali di emissione ivi indicate hanno fornito all'AESFEM conferma scritta, entro 180 giorni dalla presentazione di una domanda, del fatto che la CCP soddisfa tutti i requisiti imposti da tali banche centrali di emissione nello svolgimento delle loro funzioni di politica monetaria. Se la banca centrale di emissione interessata non ha fornito una risposta scritta all'AESFEM entro il termine stabilito, l'AESFEM può considerare quest'ultimo un requisito non soddisfatto;
c) la CCP ha dato all'AESFEM il suo incondizionato assenso scritto, firmato da un rappresentante legale della CCP, a fornire in qualunque momento, entro 72 ore dalla notifica della richiesta da parte dell'AESFEM, tutti i documenti, i registri e le informazioni detenuti da tale CCP, e a consentire all'AESFEM l'accesso a tutti i locali aziendali della CCP, nonché un parere motivato da parte di un consulente giuridico indipendente che conferma che l’assenso è valido ed opponibile in base alla pertinente legislazione applicabile;
d) la CCP ha posto in essere tutte le necessarie misure e procedure che garantiscono l’effettivo rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e c);
e) la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2 quater.
2 quater. L'AESFEM, in accordo con le banche centrali di emissione interessate e proporzionalmente al grado di importanza sistemica della CCP in conformità al paragrafo 2 bis, può concludere che la CCP è di importanza sistemica così significativa che il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 ter non è sufficiente a garantire la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri e non dovrebbe pertanto essere riconosciuta. In tal caso, l'AESFEM raccomanda alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che conferma che la CCP non deve essere riconosciuta a norma del paragrafo 2 ter.
Dopo la presentazione della raccomandazione di cui al primo comma, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che dichiara che la CCP non è riconosciuta ai sensi del paragrafo 2 ter e che quest'ultima può prestare servizi di compensazione nell’Unione solo dopo che le è stata concessa l’autorizzazione a norma dell’articolo 14.»;
(l)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'AESFEM, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento della CCP stabilita in un paese terzo se questa abbia esteso la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell’Unione e, in ogni caso, almeno ogni due anni. Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi 2 e 3 e 4.»;
(m)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce quanto segue:
a) che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP ivi autorizzate soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento;
b) che le CCP sono soggette nel paese terzo a una vigilanza e a misure effettive volte a far rispettare le norme su base continuativa;
c) che il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.
La Commissione può subordinare l’applicazione dell’atto di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo adempimento di tutti gli obblighi ivi stabiliti da un paese terzo su base continuativa e alla capacità dell'AESFEM di esercitare effettivamente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dei paragrafi 2 e 2 ter o in relazione al controllo di cui al paragrafo 6 ter, anche concordando e applicando gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7.»;
(n)sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis e 6 ter:
«6 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 82 per precisare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c).
6 ter. L'AESFEM controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi per i quali sono stati adottati atti di esecuzione a norma del paragrafo 6.
Qualora individui sviluppi in materia di regolamentazione o di vigilanza in tali paesi terzi che possano incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, l'AESFEM ne informa la Commissione in via riservata e senza indugio.
L'AESFEM presenta su base annua una relazione riservata alla Commissione in merito agli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi di cui al primo comma.»;
(o)al paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«7. L'AESFEM conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti interessate dei paesi terzi il cui quadro normativo e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità al paragrafo 6.»;
(p)al paragrafo 7, è aggiunta la seguente lettera e):
«d) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l’accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 quinquies e 25 sexies;
e) le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza in un paese terzo.».
10.Sono inseriti i seguenti articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quindecies:
«Articolo 25 bis
Conformità comparabile
1. La CCP di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a), può presentare una richiesta motivata affinché l'AESFEM valuti la comparabilità della conformità ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a), e stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 fornisce gli elementi di fatto per la constatazione della comparabilità e le ragioni per cui la conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V.
3. La Commissione, al fine di garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchi effettivamente gli obiettivi regolamentari dei requisiti stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V e gli interessi dell’Unione nel suo insieme, adotta un atto delegato per specificare quanto segue:
a) gli elementi minimi da valutare ai fini del paragrafo 1;
b) le modalità e le condizioni per effettuare la valutazione.
La Commissione adotta l’atto delegato di cui al primo comma in conformità all’articolo 82.
Articolo 25 ter
Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento
1. L'AESFEM è responsabile dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza su base continuativa derivanti dal presente regolamento in relazione alla conformità delle CCP di classe 2 riconosciute ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a).
L'AESFEM chiede a ciascuna CCP di classe 2, almeno su base annua, conferma del fatto che i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), b), c), d) ed e), continuino ad essere soddisfatti.
Se una banca centrale di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), ritiene che una CCP di classe 2 non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b), essa ne dà immediata notifica all'AESFEM.
2. L'AESFEM prepara progetti di decisioni e li presenta alla banca centrale che emette la pertinente valuta di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), prima dell’adozione di qualsiasi decisione a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54.
L'AESFEM ottiene, conformemente al presente paragrafo, l'assenso della pertinente banca centrale di emissione in relazione a qualsiasi aspetto di tali decisioni concernente l’esercizio delle sue funzioni di politica monetaria. L'assenso della banca centrale di emissione di cui al secondo comma si considera ottenuto se quest'ultima non propone modifiche o obiezioni al progetto di decisione entro il termine di 15 giorni di calendario a partire dalla notifica di tale progetto. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto.
Se la banca centrale di emissione solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, l'AESFEM non adotta tale decisione. Se la banca centrale di emissione propone modifiche, l'AESFEM può adottare solo la decisione modificata dalla medesima banca centrale di emissione.
3. L'AESFEM effettua in tutta l’Unione valutazioni sulla resilienza delle CCP riconosciute agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 25 quater
Richiesta di informazioni
1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l'AESFEM può imporre alle CCP riconosciute e a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.
2. Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni a norma del paragrafo 1, l'AESFEM:
a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b) dichiara la finalità della richiesta;
c) indica le informazioni richieste;
d) prescrive il termine entro il quale fornire le informazioni;
e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;
f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 25 octies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni a norma del paragrafo 1 tramite decisione, l'AESFEM:
a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b) dichiara la finalità della richiesta;
c) indica le informazioni richieste;
d) prescrive il termine entro il quale fornire le informazioni;
e) indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 25 nonies laddove le informazioni fornite siano incomplete;
f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 25 octies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e
g) indica il diritto di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'AESFEM e di impugnarla dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L'AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente del paese terzo interessato in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.
Articolo 25 quinquies
Indagini generali
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle CCP di classe 2. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM sono abilitati a:
a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
c) convocare e chiedere alle CCP di classe 2, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;
d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;
e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
2. I funzionari e altre persone autorizzati dall'AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 nonies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 25 octies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 siano inesatte o fuorvianti.
3. Le CCP di classe 2 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 nonies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia.
4. Prima di notificare l'indagine alla CCP di classe 2, l'AESFEM informa l'autorità competente del paese terzo interessato in cui si deve condurre l'indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo interessato possono, su richiesta dell'AESFEM, assistere le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo possono altresì presenziare alle indagini. Le indagini ai sensi del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità del paese terzo interessato non sollevi obiezioni in merito.
5. Se una delle richieste di cui al paragrafo 1 richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali applicabili, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
Articolo 25 sexies
Ispezioni in loco
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le ispezioni in loco necessarie nei locali aziendali delle CCP di classe 2. La banca centrale di emissione pertinente è invitata a partecipare a tali ispezioni in loco.
2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'AESFEM a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o agli immobili delle persone giuridiche soggette all’indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall’AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 25 quinquies, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. Con sufficiente anticipo rispetto agli accertamenti, l’AESFEM avvisa dell’ispezione l’autorità competente del paese terzo interessato in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, dopo aver informato l'autorità competente del paese terzo interessato, l'AESFEM può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente la CCP. Le ispezioni ai sensi del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità del paese terzo interessato abbia confermato di non opporsi alle stesse.
I funzionari e le altre persone autorizzati dall’AESFEM a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 nonies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.
4. Le CCP di classe 2 si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 nonies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia.
5. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate possono, su richiesta dell’AESFEM, prestare attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone autorizzati da quest’ultima. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.
6. L’AESFEM può inoltre chiedere alle autorità competenti del paese terzo di svolgere per proprio conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 25 quinquies, paragrafo 1.
7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'AESFEM constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente del paese terzo interessato può prestare l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
8. Se il diritto nazionale applicabile richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
Articolo 25 septies
Norme procedurali relative all'adozione delle misure di vigilanza e all'imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'AESFEM constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III, l'AESFEM nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di riconoscimento o di vigilanza della CCP interessata e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all’AESFEM.
2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’AESFEM un fascicolo completo sui risultati ottenuti.
Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 25 quater e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 quinquies e 25 sexies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 25 quater, paragrafo 4.
Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’AESFEM nelle sue attività.
3. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.
4. Quando trasmette all’AESFEM il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 25 decies, l’AESFEM decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 25 quindecies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 25 octies.
6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.
7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali e la raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, nonché i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.
8. L’AESFEM si rivolge alle autorità competenti per le indagini e l’eventuale procedimento penale ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’AESFEM si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
Articolo 25 octies
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Qualora, conformemente all’articolo 25 septies, paragrafo 5, constati che una CCP ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato III, l’AESFEM adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una CCP se l’AESFEM ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che la CCP o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.
2. L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo, come definito dalla pertinente normativa dell’Unione, della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente.
3. Gli importi di base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato IV.
I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.
I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20% del fatturato annuo della CCP interessata nell’esercizio precedente, ma, qualora la CCP abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio.
Se un'azione o un'omissione compiuta da una CCP costituisce più di una violazione elencata all'allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di queste violazioni.
Articolo 25 nonies
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. L’AESFEM infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
a) la CCP di classe 2 a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 25 quindecies, paragrafo 1, lettera a);
b) la persona di cui all'articolo 25 quater, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 25 quater;
c) la CCP di classe 2:
i) a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 25 quinquies; o
ii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 25 sexies.
2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3% del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
4. Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’AESFEM. Al termine di tale periodo l’AESFEM rivede la misura.
Articolo 25 decies
Audizione delle persone interessate
1. Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento ai sensi degli articoli 25 octies e 25 nonies, l’AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’AESFEM basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Tali persone hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’AESFEM.
Articolo 25 undecies
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. L'AESFEM comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento imposte ai sensi degli articoli 25 octies e 25 nonies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 octies e 25 nonies sono di natura amministrativa.
3. Qualora decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’AESFEM ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti del paese terzo interessato, indicando le ragioni della sua decisione.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 octies e 25 nonies costituiscono titolo esecutivo.
L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.
Articolo 25 duodecies
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’AESFEM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.
Articolo 25 terdecies
Modifiche dell'allegato IV
Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato IV.
Articolo 25 quaterdecies
Revoca del riconoscimento
1. Lasciando impregiudicato l’articolo 25 quindecies e fatti salvi i paragrafi che seguono, l’AESFEM revoca una decisione di riconoscimento adottata conformemente all’articolo 25 se:
a) la CCP interessata non si avvale del riconoscimento entro sei mesi, rinuncia espressamente all'autorizzazione o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;
b) la CCP interessata ha ottenuto il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) la CCP interessata non soddisfa più le condizioni di riconoscimento a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 ter;
d) l’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, è stato revocato o sospeso, o una delle condizioni ad esso collegate non è più soddisfatta.
L'AESFEM può limitare la revoca del riconoscimento a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari particolare.
Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revocare il riconoscimento, l’AESFEM si adopera al fine di ridurre al minimo le perturbazioni del mercato.
2. Se ritiene che il criterio di cui al paragrafo 1, lettera c), è soddisfatto in relazione ad una CCP, l’AESFEM informa tale CCP e le autorità del paese terzo interessato prima di revocare una decisione di riconoscimento, e chiede che siano intraprese azioni adeguate entro un termine stabilito di massimo tre mesi per porre rimedio alla situazione.
Se stabilisce che l’azione correttiva entro il termine stabilito o l'azione intrapresa non sia appropriata, l’AESFEM revoca la decisione di riconoscimento.
3. L’AESFEM notifica senza indugio all’autorità competente del paese terzo interessato una decisione di revoca del riconoscimento di CCP riconosciute.
4. Se una delle autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, ritiene che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, essa può chiedere all'AESFEM di valutare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del riconoscimento della CCP riconosciuta. Qualora decida di non revocare la registrazione della CCP riconosciuta interessata, l'AESFEM motiva in modo esauriente tale decisione all'autorità richiedente.
Articolo 25 quindecies
Misure di vigilanza
1. Qualora constati, conformemente all’articolo 25 septies, paragrafo 5, che una CCP di classe 2 ha commesso una violazione figurante nell’allegato III, l’AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti:
a) richiedere alla CCP di porre fine alla violazione;
b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 25 octies;
c) emanare una comunicazione pubblica;
d) revocare il riconoscimento della CCP a norma dell’articolo 25 quaterdecies.
2. L’AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
a) la durata e la frequenza della violazione;
b) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno della CCP;
c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.
3. L’AESFEM notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 alla CCP interessata e le comunica alle autorità competenti del paese terzo interessato e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.
Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’AESFEM rende altresì pubblico il diritto della CCP interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’AESFEM può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.».
11.L'articolo 49 è così modificato:
(q)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l’affidabilità del metodo adottato. La CCP ottiene una convalida indipendente, informa la sua autorità competente e l’AESFEM dei risultati delle prove effettuate e ne ottiene la convalida da parte dell'autorità competente conformemente al paragrafo 1 bis prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri.
I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio conformemente ai paragrafi che seguono.
L’AESFEM provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP.»;
(r)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies:
«1 bis. Se intende adottare modifiche significative dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1, la CCP si rivolge all'autorità competente per la convalida di tale modifica. La CCP acclude alla domanda una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare.
1 ter. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l’autorità competente, in consultazione con l’AESFEM, effettua una valutazione del rischio della CCP e presenta una relazione al collegio istituito conformemente all’articolo 18.
1 quater. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relazione di cui al paragrafo 1 ter il collegio adotta un parere di maggioranza conformemente all’articolo 19, paragrafo 3.
1 quinquies. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1 bis l’autorità competente comunica per iscritto alla CCP se la convalida è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.
1 sexies. La CCP non può adottare le modifiche significative dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 prima di ottenere la convalida di cui al paragrafo 5. L’autorità competente della CCP, di concerto con l’AESFEM, può consentire un'adozione provvisoria di modifiche significative dei modelli e dei parametri prima della sua convalida in casi debitamente giustificati.».
12.All'articolo 89, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3 bis. L’AESFEM esercita i suoi poteri in forza dell'articolo 25, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fino al [inserire la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 3, secondo comma, del medesimo articolo].
3 ter. L’AESFEM riesamina le decisioni di riconoscimento adottate in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, prima del [entrata in vigore del presente regolamento], entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, in conformità all’articolo 25, paragrafo 5.».
13.Sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti in allegato al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), e del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi.
1.2.Settore/settori interessati
Mercato interno – mercati finanziari
1.3.Natura della proposta/iniziativa
X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Contribuire ad un mercato interno più profondo e più equo.
1.4.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico [indicare il numero]
2.5 Il quadro di regolamentazione finanziaria è valutato, attuato in modo adeguato e applicato in tutta l’UE.
2.6 Gli enti finanziari riescono ad assorbire le perdite e gli shock di liquidità, le infrastrutture dei mercati finanziari sono stabili e funzionano in modo efficace, i rischi macroprudenziali strutturali e congiunturali sono affrontati in modo proattivo.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Una vigilanza rafforzata delle CCP a livello dell’UE.
Un maggiore coinvolgimento delle banche centrali di emissione nella vigilanza delle CCP.
Una migliore capacità dell’UE di monitorare, individuare e attenuare i rischi connessi alle controparti centrali di un paese terzo.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Possibili indicatori:
•
numero delle controparti centrali che sono soggette a risanamento o risoluzione;
•
numero di volte in cui le autorità nazionali competenti hanno utilizzato il meccanismo di risoluzione delle controversie;
•
numero di ispezioni in loco presso CCP di paesi terzi;
•
numero di CCP di paesi terzi riconosciute;
•
numero di violazioni delle condizioni per l'equivalenza e/o il riconoscimento da parte di CCP di paesi terzi;
•
costi stimati per le controparti dell’UE.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
Dopo l’adozione del regolamento EMIR il volume dell'attività delle CCP – nell’UE e nel resto del mondo – è cresciuto rapidamente, non solo in termini di ampiezza, ma anche di portata. Questa espansione dell'attività delle controparti centrali è destinata a continuare nel corso dei prossimi anni poiché vengono introdotti ulteriori obblighi di compensazione e gli incentivi a limitare rischi e costi portano a mettere in atto procedure supplementari di compensazione volontaria. Il numero delle controparti centrali è rimasto però relativamente limitato e, pertanto, i mercati della compensazione sono integrati in tutta l’UE e sono fortemente concentrati in determinate classi di attività, oltre a essere strettamente interconnessi.
Ai sensi del regolamento EMIR le CCP dell'UE sono sottoposte alla vigilanza dei collegi di vigilanza nazionali, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, dei pertinenti membri del Sistema europeo di banche centrali e di altre autorità pertinenti. Questa architettura di vigilanza suscita una serie di riserve: le controparti centrali nei singoli Stati membri sono sempre più importanti per il sistema finanziario dell’UE nel suo insieme; prassi di vigilanza divergenti possono creare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza; il ruolo delle banche centrali non trova adeguato riscontro nei collegi delle controparti centrali. Eppure le controparti centrali di paesi terzi compensano un volume significativo di strumenti denominati in valute dell’UE, il che crea problemi riguardanti: carenze nel sistema di equivalenza e di riconoscimento previsto dal regolamento EMIR per quanto riguarda la vigilanza su base continuativa; possibili disallineamenti tra gli obiettivi di vigilanza e quelli della banca centrale; il meccanismo di monitoraggio continuativo delle norme del paese terzo.
La proposta dovrebbe offrire un contributo in tal senso.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da vari fattori, come i vantaggi in termini di coordinamento, la certezza del diritto, una maggiore efficacia o complementarità). Ai fini del presente punto si intende per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" il valore derivante dall'intervento dell'Unione che si aggiunge al valore che sarebbe altrimenti stato generato da un singolo Stato membro.
Motivi dell’azione a livello europeo (ex ante):
il regolamento EMIR stabilisce il quadro di vigilanza applicabile sia alle controparti centrali stabilite nell’UE che alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi che prestano servizi di compensazione a partecipanti diretti o a sedi di negoziazione stabiliti nell’UE. Ai sensi del regolamento EMIR lo Stato membro di stabilimento della CCP svolge un ruolo determinante nei dispositivi di vigilanza, ma gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza non possono risolvere unilateralmente i rischi sistemici rappresentati da controparti centrali fortemente integrate e interconnesse che operano su base transfrontaliera al di là dell'ambito di applicazione degli ordinamenti nazionali. Inoltre, gli Stati membri non possono attenuare i rischi derivanti da prassi di vigilanza nazionali divergenti. Gli Stati membri e le autorità nazionali non possono far fronte autonomamente ai rischi sistemici che le controparti centrali dei paesi terzi possono comportare per la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo insieme.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione che si presume verrà creato (ex-post):
la proposta dovrebbe migliorare la coerenza dei dispositivi di vigilanza per le controparti centrali stabilite nell’UE, rafforzandoli ulteriormente, nonché consentire alle autorità dell’UE di controllare e attenuare meglio i rischi connessi all’esposizione dell’UE verso controparti centrali di paesi terzi. Ciò contribuirà a ridurre ulteriormente la già scarsa probabilità (che avrebbe però un impatto estremamente significativo) del rischio connesso al fallimento di una controparte centrale e a rafforzare la stabilità generale del sistema finanziario dell’UE nel suo insieme. Il quadro di vigilanza rafforzato migliorerà inoltre la certezza giuridica ed economica.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La proposta muove dall’esperienza acquisita con il regolamento EMIR, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del regime di vigilanza dell'UE per le controparti centrali e l’attuale quadro di equivalenza per le controparti centrali di paesi terzi, al fine di stabilire i requisiti applicabili ai livelli appropriati, ove necessario. Per ulteriori informazioni, cfr. sezione 1.5.1.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Gli obiettivi dell’iniziativa sono coerenti con una serie di altre politiche dell'UE e iniziative già in corso, che mirano a: i) tener conto dell’importanza sistemica delle controparti centrali; ii) sviluppare l’Unione dei mercati dei capitali; iii) migliorare l’efficienza e l’efficacia della vigilanza a livello europeo, sia all’interno che all’esterno dell’UE; e iv) promuovere ulteriormente l’uso della compensazione centrale.
In primo luogo, l’iniziativa è coerente con la proposta della Commissione relativa a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, adottata nel novembre 2016. Tale proposta è volta a garantire che le autorità nazionali e dell’UE siano adeguatamente preparate ad affrontare il dissesto di una CCP, a mantenere la stabilità finanziaria e a evitare che i costi connessi alla ristrutturazione e alla risoluzione di controparti centrali in dissesto ricadano sui contribuenti. La proposta della Commissione mira a garantire che, nell’improbabile ipotesi in cui le controparti centrali si trovino in una situazione di grave difficoltà o di dissesto, le funzioni essenziali delle CCP siano preservate, mantenendo la stabilità finanziaria e contribuendo a evitare che i costi connessi alla ristrutturazione e alla risoluzione delle controparti centrali in dissesto ricadano sui contribuenti. I dispositivi di gestione delle crisi per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali che figurano in tale proposta si basano sull’esistenza di dispositivi di prevenzione delle crisi della massima qualità (ad esempio, dispositivi di regolamentazione e di vigilanza delle CCP) nel quadro del regolamento EMIR. Rafforzando ulteriormente la vigilanza sulle controparti centrali nel quadro del regolamento EMIR, la probabilità, seppur remota, di dover ricorrere a misure di risanamento e di risoluzione delle crisi dovrebbe essere ulteriormente ridotta.
In secondo luogo, la proposta è coerente con gli sforzi in atto della Commissione volti a sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali. L’ulteriore convergenza in materia di vigilanza delle controparti centrali a livello dell’UE può sostenere lo sviluppo di mercati dei capitali più profondi e integrati, in quanto controparti centrali più efficienti e resilienti sono elementi essenziali per il buon funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali. L’urgenza di sviluppare e integrare ulteriormente i mercati dei capitali dell’UE è stata sottolineata nella comunicazione sull’Unione dei mercati dei capitali del settembre 2016. Per contro, l'Unione dei mercati dei capitali implica l'emergere di mercati finanziari più ampi e più liquidi che comporterà un numero ancora più elevato di operazioni compensate tramite controparti centrali, accrescendo l'importanza sistemica di queste ultime. Dato il potenziale per maggiori volumi nonché le attuali possibilità di arbitraggio regolamentare e di vigilanza, sono necessari ulteriori rafforzamenti del quadro di vigilanza per garantire un’Unione dei mercati dei capitali forte e stabile.
In terzo luogo, la proposta è coerente con la consultazione avviata dalla Commissione nel marzo 2017 in merito alle attività delle autorità europee di vigilanza (AEV), al fine di potenziarne e migliorarne l’efficacia e l’efficienza.
In quarto luogo, la proposta è coerente con l’esperienza acquisita dalla DG FISMA nell’attuazione e nell’applicazione delle disposizioni dei paesi terzi nella normativa finanziaria dell’UE, come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’equivalenza, il quale fornisce un quadro circostanziato del processo di equivalenza con i paesi terzi nella normativa relativa ai servizi finanziari dell’UE; esso illustra l'esperienza acquisita dalla DG FISMA nell’attuazione e nell’applicazione delle disposizioni di paesi terzi nella normativa finanziaria dell’UE, presenta i principali aspetti dell’equivalenza (ad esempio, l'esercizio delle deleghe, la valutazione, il monitoraggio ex post) e fa chiarezza sulle modalità con cui la DG FISMA si avvicina a queste funzioni nella pratica.
In quinto luogo, la proposta è coerente con la proposta della Commissione di modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), adottata nel novembre 2016. La proposta mira a escludere dal calcolo delle soglie del coefficiente di leva finanziaria i margini iniziali sulle operazioni in derivati compensate a livello centrale che i partecipanti diretti ricevono in contanti dai clienti e trasmettono alle controparti centrali. Essa agevolerà quindi l’accesso alla compensazione poiché allenterà i requisiti patrimoniali che è necessario rispettare per offrire servizi di compensazione dei clienti o servizi di compensazione indiretta, rafforzando ancora una volta l’importanza delle controparti centrali all’interno del sistema finanziario.
1.6.Durata e incidenza finanziaria
◻ Proposta/iniziativa di durata limitata
–◻ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
X Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento a partire dall’entrata in vigore del regolamento fino a 2 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–☑ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
In linea con gli accordi già esistenti, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prepara regolarmente relazioni sulla sua attività (compresa l’informativa interna all'alta dirigenza, l'informativa al consiglio di amministrazione, l'informativa sull'attività semestrale al consiglio delle autorità di vigilanza e l'elaborazione della relazione annuale) ed è sottoposta a verifiche da parte della Corte dei conti e del servizio di audit interno sull’uso delle sue risorse. Il monitoraggio e le relazioni relativi alle azioni proposte rispetteranno le prescrizioni già esistenti.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determinerà nuovi rischi che non siano già coperti da un attuale quadro di controllo interno.
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
I sistemi di gestione e di controllo previsti dal regolamento sull'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono già attuati. L’Autorità opera a stretto contatto con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto di standard adeguati in tutti gli aspetti del controllo interno. Tali accordi si applicano anche al ruolo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nell’ambito della presente proposta. Le relazioni annuali di audit interno sono trasmesse alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e presso il personale responsabile della loro allocazione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
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Contributo
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Numero
[…][Denominazione…]
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Diss./Non diss.
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di paesi EFTA
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di paesi candidati
|
di paesi terzi
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ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
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1a
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12.02 06 ESMA
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Diss.
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SÌ
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
La presente iniziativa legislativa inciderà sulle spese come segue:
1. l’assunzione di 47 nuovi agenti temporanei presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (a partire da agosto 2018). Si veda l’allegato per ulteriori informazioni sul suo ruolo e sulle modalità di calcolo del costo.
2. Il costo di questi nuovi agenti temporanei sarà finanziato integralmente mediante le commissioni pagate dalle imprese del settore (nessuna incidenza sul bilancio dell’UE). Tuttavia, qualora la proposta sia adottata ed entri in vigore a metà del 2018, il fatto che la Commissione debba preparare un atto delegato specificando il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento significa che prima della metà del 2019, nella migliore delle ipotesi, non saranno riscosse commissioni. Poiché l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe comunque sostenere dei costi a norma del regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario ottenere ulteriori finanziamenti da parte dell'UE nel 2018 e nel 2019 al fine di coprire i costi almeno per i primi 12 mesi di attività dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Le commissioni che saranno riscosse copriranno anche i costi sostenuti a partire dal 2018, consentendo all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di restituire l’anticipo versato dall’UE al più tardi nel 2020.
Questa dotazione supplementare dovrebbe provenire dal bilancio generale, poiché il bilancio della DG FISMA non riesce a coprire tale importo.
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
Rubrica 1a Competitività per la crescita e l'occupazione
|
DG: FISMA
|
|
|
Anno2018
|
Anno2019
|
Anno2020
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
•Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
12.02 06
|
Impegni
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(1)
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4 310 555
|
7 788 789
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
4 310 555
|
7 788 789
|
|
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
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(1a)
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Pagamenti
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(2a)
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Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
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Numero della linea di bilancio
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(3)
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|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG FISMA
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
4 310 555
|
7 788 789
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
4 310 555
|
7 788 789
|
|
|
|
|
|
•TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
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Pagamenti
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(5)
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•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
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TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
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=4+ 6
|
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Pagamenti
|
=5+ 6
|
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|
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
5
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"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
AnnoN
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AnnoN+1
|
AnnoN+2
|
AnnoN+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: <…….>
|
• Risorse umane
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|
|
• Altre spese amministrative
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TOTALE DG <...>
|
Stanziamenti
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TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
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Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
AnnoN
|
AnnoN+1
|
AnnoN+2
|
AnnoN+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
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Pagamenti
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3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
AnnoN
|
AnnoN+1
|
AnnoN+2
|
AnnoN+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
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|
RISULTATI
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Tipo
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Costo medio
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N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
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Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
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- Risultato
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|
- Risultato
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|
- Risultato
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|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
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- Risultato
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Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
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|
COSTO TOTALE
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|
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3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.1.Sintesi
–☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
AnnoN
|
AnnoN+1
|
AnnoN+2
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AnnoN+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
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RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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Risorse umane
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Altre spese amministrative
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Totale parziale per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
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esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
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Risorse umane
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|
|
Altre spese
di natura amministrativa
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Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
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Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
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Anno2018
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Anno2019
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Anno 2020
|
Anno 2021
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
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XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
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XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
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XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
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10 01 05 01 (ricerca diretta)
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• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
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XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
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XX 01 04 aa
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- in sede
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- nelle delegazioni
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XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)
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10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)
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Altre linee di bilancio (specificare)
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TOTALE
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XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
NA
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Personale esterno
|
NA
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3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–◻ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–X
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
È necessaria una riprogrammazione della linea di bilancio 12.02 06 ESMA Sebbene l’intero importo previsto (cfr. l’allegato per i dettagli) sarà coperto dalle commissioni pagate dalle controparti centrali dell’UE e dei paesi terzi, sarà necessario un anticipo a titolo del bilancio dell’UE a copertura delle spese sostenute durante almeno i primi 6 mesi di funzionamento (bilancio 2018) e al massimo i primi 12 mesi di attività.
Dopo l’adozione della proposta, la Commissione è tenuta a adottare un atto delegato che specifichi in dettaglio la metodologia utilizzata per il calcolo e la riscossione delle commissioni da parte delle CCP dell’UE e dei paesi terzi. A tal fine sarà necessaria la non obiezione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale prima di poter iniziare a riscuotere le commissioni. Tuttavia, tali costi dovrebbero essere recuperati nel tempo.
–◻ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[...]
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno2018
|
Anno2019
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Anno2020
|
Anno2021
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
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Specificare l'organismo di cofinanziamento:
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TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
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Incidenza prevista sulle entrate
–☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻ sulle risorse proprie
–◻ sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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AnnoN
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AnnoN+1
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AnnoN+2
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AnnoN+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Articolo ….
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Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.
Allegato della scheda finanziaria legislativa relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), e del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi.
Per quanto riguarda i costi relativi ai compiti che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrà svolgere, le spese di personale sono state stimate conformemente alla classificazione dei costi nel progetto di bilancio dell'Autorità per il 2018. Tali stime possono tuttavia essere rivedute se la necessità di finanziamento delle autorità europee di vigilanza dovessero essere modificate in una proposta della Commissione sul riesame delle AEV.
Funzioni supplementari
La proposta della Commissione comprende disposizioni che attribuiscono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati compiti nuovi o estesi. In primo luogo, l’AESFEM dovrà assumere una gamma più ampia di funzioni di vigilanza rispetto alle controparti centrali di paesi terzi. Per le controparti centrali di classe1 ciò comporterebbe un seguito più attento del processo di riconoscimento, che potrebbe comprendere ispezioni in loco e incontri diretti con le controparti centrali. Per le controparti centrali di classe 2 ciò implicherebbe una vigilanza de facto sulle controparti centrali di paesi terzi. In quanto tale, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe disporre delle risorse necessarie per svolgere tali attività di vigilanza. In secondo luogo, il personale della sessione esecutiva per le CCP di nuova costituzione sarà finanziato dal bilancio dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, segnatamente i membri permanenti della sessione esecutiva per le CCP. In terzo luogo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avrà la funzione supplementare di sostenere i lavori della sessione esecutiva per le CCP di nuova costituzione che creerà una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l’Unione. Infine, la proposta contempla disposizioni che impongono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di fornire consulenza tecnica per la preparazione di diversi atti delegati della Commissione al fine di garantire che le disposizioni di natura altamente tecnica vengano attuate in modo uniforme in tutta l’UE. Non si può escludere che, nell’ambito delle attuali competenze previste dal regolamento EMIR, potrebbero essere proposte modifiche alle norme tecniche di regolamentazione o alle norme tecniche di attuazione vigenti al fine di riflettere i cambiamenti contemplati dalla presente proposta (ad esempio, le attuali norme tecniche di regolamentazione sui collegi). Inoltre, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati potrebbe dover rinegoziare gli accordi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi.
La sessione esecutiva per le CCP conterà 5 membri permanenti. I suoi principali compiti saranno quelli di rivedere e approvare (o non approvare, a seconda dei casi) le decisioni di vigilanza adottate dalle autorità nazionali competenti in relazione a taluni requisiti di autorizzazione a norma del regolamento EMIR, in particolare la revoca dell’autorizzazione, i requisiti prudenziali delle CCP e gli accordi in materia di interoperabilità. Saranno necessarie un’analisi e la comprensione da parte di esperti delle decisioni presentate alla sessione esecutiva per le CCP a fini di riflessione, una valutazione dei rischi e dei benefici della decisione, nonché il necessario coordinamento e dialogo con la Banca centrale di emissione e le autorità nazionali competenti, in particolare quelle presenti nell’attuale collegio EMIR.
Per quanto riguarda i tempi, si prevede che il regolamento entrerà in vigore a metà del 2018. Pertanto l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati avrà bisogno di risorse aggiuntive a partire dalla metà del 2018. Per quanto riguarda la natura dei posti, la messa a punto nei tempi previsti dell'istituzione della nuova sessione esecutiva per le CCP e l’attuazione del nuovo quadro di vigilanza per le controparti centrali dell'UE e dei paesi terzi richiederanno risorse supplementari da assegnare a compiti di vigilanza delle CCP che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono: contatti quotidiani (riunioni, conferenze telefoniche, ecc.) con i gruppi operativi della CCP che si occupano di gestione, conformità, diritto, informatica, gestione dei rischi, prassi finanziarie e commerciali; la valutazione in materia di modelli di rischio, norme e procedure della CCP, nomine del personale dirigente, servizi esternalizzati, estensione di attività e servizi, soluzioni informatiche, adeguatezza del capitale, azionisti/ struttura azionaria della CCP e accordi in materia di interoperabilità; l'esame dei controlli interni; la valutazione globale dei rischi; l'emanazione di raccomandazioni e la gestione delle crisi. Il personale sarà tenuto a svolgere i seguenti compiti: analisi e modellizzazione del rischio; analisi e supporto a livello giuridico; riunioni bilaterali e multilaterali con i portatori di interesse, in particolare le controparti centrali e le sedi di negoziazione, nonché con altre autorità di regolamentazione o di vigilanza, a livello sia nazionale che internazionale, che richiedono viaggi frequenti. Per le controparti centrali di paesi terzi, il personale sarà inoltre tenuto a svolgere nuovi compiti, in particolare il monitoraggio della conformità su base continuativa della CCP del paese terzo riconosciuta agli obblighi previsti dal regolamento EMIR mediante richieste di informazioni, questionari e ispezioni in loco. Inoltre l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sarà tenuta a determinare se le CCP di paesi terzi riconosciute che fanno richiesta sono importanti sotto il profilo sistemico per la stabilità finanziaria dell’UE e degli Stati membri. Quanto alle CCP di paesi terzi ritenute di importanza sistemica (CCP di classe 2), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrà monitorarne la conformità ai requisiti supplementari. Infine, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrà sviluppare strumenti per valutare conformità comparabili, il che implica uno scambio di informazioni sia con le autorità dei paesi terzi che con le CCP, e il trattamento di una notevole quantità di dati, raccolti mediante questionari e analizzati dal personale dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. In generale, il lavoro implica anche riunioni bilaterali e multilaterali con i portatori di interesse, in particolare le controparti centrali e altre autorità di regolamentazione/vigilanza, nonché la creazione e la gestione della sessione esecutiva per le CCP composta da rappresentanti delle autorità di vigilanza degli Stati membri; la negoziazione di memorandum d'intesa internazionali/accordi di cooperazione; la fornitura di analisi tecniche e la redazione di documenti per la sessione esecutiva per le CCP (ad esempio, ispezioni in loco, modelli di analisi del rischio, ecc.).
Il lavoro richiesto, che è strettamente connesso alle attività già realizzate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati nel quadro del regolamento EMIR, si fonderà su queste ultime per quanto riguarda il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi e l’attuale ruolo dell’Autorità in materia di vigilanza delle CCP dell'UE mediante i collegi. Finora sono state riconosciute 28 CCP di paesi terzi e sono state autorizzate 17 CCP dell'UE ai sensi del regolamento EMIR. Altre 12 CCP di paesi terzi hanno richiesto il riconoscimento che però non è stato ancora concesso, a causa del fatto che la Commissione non ha ancora adottato una decisione di equivalenza per i paesi d’origine delle suddette CCP.
Risorse umane
Nell'ipotesi che tutte le controparti centrali dei paesi terzi che richiedono il riconoscimento lo ottengano, circa 40 CCP di paesi terzi rientrerebbero nell'ambito di competenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, o indirettamente mediante il monitoraggio e lo scambio di informazioni (ossia le CCP di classe 1 di importanza non sistemica) o per mezzo di una vigilanza più diretta per le CCP di classe 2 che, potenzialmente, presentano maggiori rischi significativi. Dato il potenziale impatto negativo che le controparti centrali rappresentano sia per la stabilità finanziaria che, indirettamente, per l’economia reale, è essenziale che siano destinate risorse adeguate per le funzioni in questione.
Pertanto, tenuto conto del numero delle controparti centrali di paesi terzi che devono essere oggetto di vigilanza diretta o indiretta, del tipo e della complessità delle funzioni che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati deve svolgere rispettivamente per le CCP di classe 1 e di classe 2, il numero degli equivalenti a tempo pieno necessario è stimato a 45 unità. Alla luce della natura specialistica del lavoro da affidare ad esperti e delle eventuali difficoltà ad assumere personale esperto in tempi rapidi, si presume che all’inizio sarà necessario un numero maggiore di esperti nazionali per assolvere alle necessarie funzioni. Man mano che il personale diventa più numeroso e acquisisce esperienza, il numero di esperti nazionali necessari dovrebbe diminuire di conseguenza.
Sarà necessario un nucleo di dipendenti per creare e rendere operativa la sessione esecutiva per le CCP. Una volta che la sessione esecutiva è operativa, in associazione al personale dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati che già si occupa delle attività quotidiane dei collegi EMIR, dovrebbe diminuire la necessità di nuove assunzioni.
Infine, alcuni dipendenti di categoria AST dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovranno contribuire all'amministrazione della sessione esecutiva per le CCP e occuparsi dell’assunzione del personale necessario.
Organico AESFEM
|
2018
|
2019
|
2020
|
AD
|
20
|
27
|
36
|
CCP di paesi terzi
|
25
|
35
|
35
|
CCP dell'UE
|
10
|
5
|
5
|
END
|
10
|
12
|
13
|
CCP di paesi terzi
|
15
|
10
|
10
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CCP dell'UE
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0
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0
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0
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AST
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0
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1
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2
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TOTALE ORGANICO
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30
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40
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49
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In aggiunta al personale supplementare richiesto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, sono necessari tre membri permanenti (presidente, più 2 membri permanenti) della sessione esecutiva dell'UE, anch'essi retribuiti a titolo del bilancio dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tali membri devono possedere la necessaria esperienza e percepire una remunerazione adeguata al loro livello.
Inevitabilmente, vi saranno anche i costi connessi all’assunzione di tale personale supplementare (spese di viaggio, albergo, visite mediche, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di trasloco, ecc.) che sono stimati a 12 700 EUR.
Ipotesi per il calcolo dei costi del personale:
·si presume che i posti aggiuntivi saranno posti di agente temporaneo di gruppo funzionale e grado AD7.
·I costi salariali medi per le diverse categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG.
·Il coefficiente di correzione della remunerazione per Parigi è 1,138.
Altre risorse necessarie
Il notevole aumento del personale dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati previsto avrà inevitabili conseguenze per le infrastrutture dell'Autorità.
In primo luogo, sarà necessario acquisire nuovi spazi per uffici, o espandendo lo spazio esistente o ottenendo un nuovo edificio. Il costo per i nuovi spazi per uffici è stimato a 1,057 milioni di EUR all’anno per il canone di locazione e a 600 000 EUR per l'adeguamento e la sicurezza.
In secondo luogo, una delle nuove funzioni principali è la vigilanza delle CCP di paesi terzi riconosciute nell’UE. È probabile, pertanto, che sarà necessaria una serie di missioni nei paesi terzi e nell’UE, come pure una serie di riunioni. I costi di missione sono stimati a 12 000 EUR al mese per 20 membri del personale, pari a 240 000 EUR all’anno.
In terzo luogo, saranno sostenute spese di varia natura, per esempio per la formazione del nuovo personale, e potranno essere necessarie risorse aggiuntive per sviluppare nuovi strumenti informatici o per ampliare gli attuali progetti in materia di TI.
Entrate
La proposta prevede altresì che i costi aggiuntivi sostenuti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati saranno in gran parte coperti dalle commissioni pagate dalle controparti centrali. I costi relativi al riconoscimento e alla vigilanza su base continuativa delle controparti centrali dei paesi terzi saranno commisurati al fatto che queste ultime siano considerate di classe 1 o 2 e proporzionali ai costi effettivi sostenuti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
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Calcolo
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2018
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2019
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2020
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TOTALE
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Spese per il personale AESFEM
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20 AT + 10 END
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28 AT + 12 END
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36 AT + 13 END
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Stipendi e indennità
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AT - agenti temporanei (AD e AST)
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= (30x138 000)x1.138 nel 2018
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1 570 440
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4 397 232
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5 653 584
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11 621 256
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END
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= (15x78 000)x1.139 nel 2018
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443 820
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1 065 168
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1 153 932
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2 662 920
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Spese di assunzione
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= 30x12 700
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38 100
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127 000
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114 300
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622 300
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Spese per missioni
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= 20 x 12 x 1 000
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120 000
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240 000
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240 000
|
600 000
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Sessione esecutiva per le CCP
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Stipendi e indennità
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=(21 990x12)x1.138 + 2x(21 323x12)x1.138
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441 335
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882 669
|
882 669
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2 206 673
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Spese per missioni
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=3x12x2 500
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45 000
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90 000
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90 000
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225 000
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Spese di assunzione
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=3x12 700
|
38 100
|
|
|
38 100
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Spese di locazione
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=1 554m²x680
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528 360
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1 056 720
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1 056 720
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2 641 800
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Costi di adeguamento
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600 000 EUR stimati
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600 000
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600 000
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Altre spese (formazione, strumenti TI, ecc.)
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stimate a circa 2 500 EUR il primo anno - 1 000 EUR successivamente (per persona)
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142 500
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57 000
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57 000
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256 500
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TOTALE
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4 310 555
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7 915 789
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9 248 205
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21 474 549
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ENTRATE
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2018
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2019
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2020
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TOTALE
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Commissioni delle CCP
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=25 AD + 15 END nel 2018 e 35 AD + 10 END successivamente + sessione esecutiva di vigilanza + costi connessi
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4 310 555
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7 915 789
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9 248 205
|
21 474 549
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TOTALE
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4 310 555
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7 915 789
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9 248 205
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21 474 549
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COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.6.2017
COM(2017) 331 final
ALLEGATO
della proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi
{SWD(2017) 246 final}
{SWD(2017) 247 final}
ALLEGATO
Sono aggiunti i seguenti allegati III e IV al regolamento (UE) n. 648/2012.
«ALLEGATO III
Elenco delle violazioni di cui all'articolo 25 octies, paragrafo 1
I.
Violazioni connesse ai requisiti patrimoniali:
a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 16, paragrafo 1, allorché non hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR;
b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 16, paragrafo 2, allorché non hanno un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, proporzionato al rischio derivante dalle loro attività e in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata di tali attività in un lasso di tempo adeguato e un'adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44.
II.
Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:
a)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 1, allorché non sono dotate di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili;
b)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 2, allorché non adottano politiche e procedure adeguate sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto, anche da parte dei loro dirigenti e dipendenti, di tutte le disposizioni del presente regolamento;
c)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività, o allorché non utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati;
d)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 4, allorché non mantengono una chiara separazione nell'ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività;
e)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 5, allorché non adottano, attuano o mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio;
f)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 6, allorché non mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute;
g)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 7, allorché non rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che le disciplinano nonché i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti;
h)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 8, allorché non sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti, non comunicano i risultati di tali verifiche al consiglio o non mettono detti risultati a disposizione dell'AESFEM;
i)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 1, o l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, allorché non garantiscono che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP;
j)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 2, allorché non assicurano che almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, siano indipendenti, allorché non invitano i rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39 o allorché legano la remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio ai risultati economici della CCP;
k)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 3, allorché non stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio o non mettono a disposizione dell'AESFEM e dei revisori i verbali delle sue riunioni;
l)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 1, allorché non istituiscono un comitato dei rischi o non fanno sì che esso sia composto dai rappresentanti dei partecipanti diretti, i membri indipendenti del consiglio e i rappresentanti dei suoi clienti, o allorché compongono il comitato dei rischi in maniera tale per cui uno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi, o allorché non informano debitamente l'AESFEM delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi qualora l'AESFEM abbia chiesto di essere debitamente informata;
m)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 2, allorché non stabiliscono chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, allorché non rendono pubblici i dispositivi di governo societario, o allorché non prevedono che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente;
n)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 3, allorché non consentono che il comitato dei rischi formuli pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP o allorché in situazioni di emergenza non compiono ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP;
o)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 5, allorché non informano immediatamente l'AESFEM di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi;
p)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 1, allorché non conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate che sono necessari per permettere all'AESFEM di controllare il rispetto del presente regolamento;
q)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 2, allorché non conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione in modo tale da consentire di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante CCP;
r)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 3, allorché non mettono a disposizione dell'AESFEM e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, o tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni;
s)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 30, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'AESFEM sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni;
t)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 30, paragrafo 4, allorché consentono alle persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di esercitare un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP;
u)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 31, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'AESFEM su ogni cambiamento a livello dirigenziale o allorché non le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, o all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma;
v)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 1, allorché non mantengono o applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare o gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse, o allorché non mantengono o non attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi;
w)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 2, allorché non informano chiaramente il partecipante diretto o il cliente interessato di quel partecipante diretto che è noto alla CCP della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto interessato, se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente;
x)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 3, allorché nelle loro disposizioni scritte non tengono conto delle circostanze di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia;
y)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 5, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi o allorché non impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche, oppure non impediscono l'utilizzo da parte di una persona fisica avente stretti legami con una CCP o da parte di una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia delle informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione del cliente cui appartengono tali informazioni riservate;
z)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 36, paragrafo 1, allorché non agiscono in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei loro partecipanti diretti e dei loro clienti;
aa)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 36, paragrafo 2, allorché non si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami;
bb)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 1 o 2, allorché utilizzano, su base continuativa, criteri di ammissione discriminatori, opachi o soggettivi, o allorché non garantiscono su base continuativa un accesso equo e aperto alla CCP, oppure non garantiscono su base continuativa che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP, o allorché omettono di effettuare un esame completo della conformità da parte dei partecipanti diretti su base annuale;
cc)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 4, allorché non si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e assicurare il loro ordinato ritiro;
dd)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 5, allorché rifiutano l'accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, senza motivare la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi;
ee)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non permettono ai clienti dei loro partecipanti diretti l'accesso separato ai servizi specifici forniti;
ff)
le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non offrono i diversi livelli di segregazione di cui a detto paragrafo a condizioni commerciali ragionevoli.
III.
Violazioni connesse ai requisiti operativi:
a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 34, paragrafo 1, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;
b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 34, paragrafo 2, allorché non adottano, attuano o mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca del riconoscimento a seguito di una decisione a norma dell'articolo 25, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente regolate o trasferite;
c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, allorché esternalizzano le attività principali relative alla loro gestione dei rischi;
d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 1, allorché non tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività;
e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 2, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei suoi partecipanti diretti;
f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 3, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti, o allorché non offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per conto dei loro clienti;
g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 40 allorché non misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un'altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità, o allorché non hanno accesso alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni sulla base di un costo ragionevole;
h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 1, allorché, per limitare le proprie esposizioni creditizie, non impongono, richiedono o riscuotono margini dai propri partecipanti diretti o, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità, o allorché impongono, richiedono o riscuotono margini non sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni, o a coprire le perdite che derivano almeno dal 99% dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato o sufficienti ad assicurare che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti di tutte le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera o, se necessario, a tenere conto dei potenziali effetti prociclici.
i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 2, allorché, per la determinazione dei requisiti di margine, non adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati tenendo conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione;
j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 3, allorché non richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite;
k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 42, paragrafo 3, allorché non mantengono un fondo di garanzia in caso di inadempimento che consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore, o allorché sviluppano scenari che non includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali, che tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato;
l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 43, paragrafo 2, allorché il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non permettono loro di far fronte all'inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili;
m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 44, paragrafo 1, allorché non hanno accesso in ogni momento a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività o non misurano su base giornaliera il loro fabbisogno potenziale di liquidità;
o) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, allorché non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie;
p) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45, paragrafo 4, allorché non usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti;
q) le CCP di classe 2 violano l'articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie diverse da garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti se non sono consentite altre garanzie reali a norma dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3;
r) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 1, allorché non investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e che possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi;
s) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 3, allorché non depositano gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso gestori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o non avvalendosi di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati;
t) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 4, allorché non costituiscono depositi in contanti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure attraverso l'uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali;
u) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 5, allorché depositano attività presso terzi senza provvedere affinché le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione o allorché, se necessario, non hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari;
v) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 6, allorché investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli 41, 42, 43 o 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia;
w) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 1, allorché non dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di cui all'articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali, o allorché non definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l'inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse o allorché non sottopongono tali procedure a un riesame annuale;
x) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 2, allorché non intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento dei partecipanti diretti e per assicurare che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le loro attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare;
y) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 3, allorché omettono di informare prontamente l'AESFEM prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate;
z) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 4, allorché non verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento e non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente;
aa) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 1, allorché non riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi, e allorché non sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili o non effettuano prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato, oppure non ottengono una convalida indipendente, o non informano l'AESFEM dei risultati delle prove effettuate o non ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri;
bb) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 2, allorché non verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento o non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento;
cc) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 1 bis, allorché adottano modifiche significative ai modelli e ai parametri di cui all'articolo 49, paragrafo 1, prima di ottenere la convalida di tali modifiche da parte dell'AESFEM;
dd) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 1, allorché non utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni o non adottano misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale;
ee) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 3, allorché non eliminano il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento quando hanno l'obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari;
ff) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 bis o l'articolo 50 ter, allorché non calcolano il KCCP come specificato in tale articolo o non rispettano le regole per il calcolo del KCCP di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, all'articolo 50 ter e all'articolo 50 quinquies;
gg) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 bis, paragrafo 3, allorché non calcolano il KCCP almeno con cadenza trimestrale o lo calcolano meno frequentemente di quanto prescritto dall'AESFEM in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 3;
hh) le CCP di classe 2 violano l'articolo 51, paragrafo 2, allorché non beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da una sede di negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest'ultima, sia al sistema di regolamento interessato;
ii) le CCP di classe 2 violano l'articolo 52, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso paragrafo;
jj) le CCP di classe 2 violano l'articolo 53, paragrafo 1, allorché non distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto di un'altra CCP con cui hanno concluso un accordo di interoperabilità;
kk) le CCP di classe 2 violano l'articolo 54, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza l'approvazione preliminare dell'AESFEM.
IV.
Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:
a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne;
b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non comunicano all'AESFEM le informazioni sui costi e sui proventi dei propri servizi;
c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 2, allorché non informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti;
d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 3, allorché non comunicano ai loro partecipanti diretti o all'AESFEM le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti o non rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni strumento compensato dalle CCP stesse su base aggregata;
f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 4, allorché non rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all'articolo 7;
g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 5, allorché non rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o dei requisiti stabiliti all'articolo 38, paragrafo 5, salvo nei casi in cui l'AESFEM ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono;
i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 3, allorché non rendono pubblici aspetti essenziali del loro modello di gestione dei rischi o le ipotesi prese in considerazione per effettuare la prova di stress di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 2, allorché non indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna;
k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 quater, paragrafo 1, allorché non notificano le informazioni di cui all'articolo 50 quater, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), a coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti e alle loro autorità competenti;
l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 quater, paragrafo 2, allorché non informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o li informano meno frequentemente di quanto richiesto dall'AESFEM in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 2.
V.
Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:
a) le CCP violano l'articolo 25 quater allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 quater o in risposta a una decisione dell'AESFEM di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 25 quindecies;
b) le CCP forniscono risposte inesatte o fuorvianti a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 25 quinquies, paragrafo 1, lettera d);
c) le CCP di classe 2 non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza previste da una decisione adottata dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 quindecies;
d) le CCP di classe 2 non si sottopongono a un'ispezione in loco prevista da una decisione di indagine adottata dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 sexies».
1.È inserito il seguente allegato IV:
«ALLEGATO IV
Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 25 octies, paragrafo 3
I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 25 octies, paragrafo 2:
I.
Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:
a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;
b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;
c) in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione della CCP, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;
d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità delle attività e dei servizi della CCP è applicato un coefficiente di 1,5;
e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;
f) se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;
g) se l'alta dirigenza della CCP non ha cooperato con l'AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato un coefficiente di 1,5.
II.
Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:
a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi è applicato un coefficiente di 0,9;
b) se l'alta dirigenza della CCP può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione è applicato un coefficiente di 0,7;
c) se la CCP ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all'AESFEM è applicato un coefficiente di 0,4;
d) in caso di adozione volontaria da parte della CCP di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.».