Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) /* COM/2014/0164 final - 2014/0094 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta rifonde e modifica il
regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei
visti). Essa tiene conto della maggiore enfasi
politica attribuita all'impatto economico della politica dei visti
sull'economia dell'Unione europea nel suo complesso, e in particolare sul
turismo, in modo da assicurare una maggiore coerenza con gli obiettivi di
crescita della strategia Europa 2020, in linea con la comunicazione della
Commissione «Attuazione e sviluppo della politica comune in materia di visti
per stimolare la crescita nell'UE»[1]. Inoltre, la proposta sviluppa le conclusioni
tratte nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulla valutazione dell'attuazione del codice dei visti[2]. La relazione è
corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione[3] contenente la
valutazione dettagliata. La presente proposta contiene anche due misure
volte a facilitare i contatti tra familiari: introduce determinate agevolazioni
per i parenti stretti che fanno visita a cittadini dell'Unione residenti nel
territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, e per i parenti stretti di
cittadini dell'Unione che vivono in un paese terzo e che desiderano visitare,
assieme al cittadino dell'Unione, lo Stato membro di cui quest'ultimo è
cittadino. Inoltre, la proposta precisa che le medesime
agevolazioni procedurali dovrebbero essere concesse, come minimo, ai familiari
di cittadini dell'UE che beneficiano del diritto sancito all'articolo 5,
paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE, relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Contesto generale Il regolamento (CE) n. 810/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un
codice comunitario dei visti è entrato in vigore il 5 aprile 2010.
Le disposizioni sulla comunicazione e sugli obblighi di fornire i motivi
del rifiuto, della revoca e dell'annullamento dei visti e il diritto di
ricorrere contro tali decisioni sono entrate in vigore il 5 aprile 2011. L'articolo 57, paragrafo 1, del
codice dei visti dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al
Consiglio una valutazione della sua applicazione due anni dopo che tutte le
disposizioni del codice dei visti sono diventate applicabili (ossia il 5 aprile
2013). La valutazione e il documento di lavoro dei servizi della
Commissione che l'accompagna sono stati presentati. L'articolo 57,
paragrafo 2, stabilisce che la valutazione può essere corredata di
una proposta di modifica del regolamento. Alla luce delle conclusioni della relazione di
valutazione, la Commissione ha deciso di presentare, unitamente alla relazione,
la presente proposta di modifica dello strumento legislativo. Le modifiche proposte, pur continuando a
mantenere la sicurezza alle frontiere esterne e a garantire il buon
funzionamento dello spazio Schengen, facilitano gli spostamenti ai viaggiatori
legittimi e semplificano il quadro normativo nell'interesse degli Stati membri,
ad esempio introducendo norme più flessibili sulla cooperazione consolare. La
politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere
coerente con altre politiche dell'UE in materia di relazioni esterne, scambi
commerciali, istruzione, cultura e turismo. Disposizioni esistenti Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice
comunitario dei visti (codice dei visti). 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Consultazione delle parti interessate La consultazione delle parti interessate è
trattata nella valutazione d'impatto[4]
che accompagna la presente proposta. Valutazione d'impatto La relazione di valutazione di cui alla
sezione 1 ha permesso di individuare due principali aree problematiche: (1) La lunghezza complessiva e i
costi (diretti e indiretti) e la gravosità delle procedure; La complessità di questi aspetti problematici
è illustrata dettagliatamente nella valutazione d'impatto. Con riferimento alle
opzioni di natura normativa, il rilascio di visti per ingressi multipli con un
lungo periodo di validità accompagnato dalla concessione di determinate
agevolazioni procedurali è stato considerato l'unica soluzione vantaggiosa per
entrambe le parti. Potenzialmente può ridurre l'onere amministrativo a carico
dei consolati e, al tempo stesso, è ritenuto un'agevolazione molto
significativa per alcuni gruppi di viaggiatori. In pratica tale misura sarebbe
equivalente a un'esenzione dal visto per il periodo di validità del visto per
ingressi multipli, con risparmi significativi e incrementi di efficienza sia
per i richiedenti il visto (in termini di tempo e di costi) sia per i consolati
(in termini di tempo). Le opzioni strategiche previste in risposta a tale
area problematica sono pertanto abbastanza simili. Le differenze riguardano
soltanto i beneficiari e la durata della validità del visto per ingressi
multipli. Esse sono illustrate di seguito. Opzione regolamentare minima: introduzione di
agevolazioni procedurali obbligatorie e rilascio obbligatorio di un visto per
ingressi multipli valido per almeno un anno e successivamente per tre anni ai
viaggiatori frequenti (definiti come i richiedenti che hanno già legalmente
utilizzato almeno tre visti (nei 12 mesi precedenti la data della domanda) e
che sono registrati nel sistema di informazione visti (VIS). Opzione intermedia: introduzione di
agevolazioni procedurali obbligatorie e rilascio obbligatorio di un visto per
ingressi multipli valido almeno per tre anni e successivamente per cinque anni
ai viaggiatori abituali (definiti come i richiedenti che hanno già legalmente
utilizzato almeno due visti e che sono registrati nel VIS). L'opzione massima individuata estenderebbe le
agevolazioni procedurali obbligatorie e il rilascio obbligatorio di un visto
per ingressi multipli immediatamente con validità quinquennale alla maggior
parte dei richiedenti («richiedenti registrati nel VIS»), sulla base di un
unico visto utilizzato legalmente (nei dodici mesi precedenti la data della
domanda) registrato nel VIS. La valutazione d'impatto ha evidenziato che
tutte queste opzioni comporterebbero una maggiore armonizzazione dell'attuale
quadro giuridico e porterebbero a un'autentica politica comune in materia di
visti. L'impatto economico potenziale sugli Stati membri di queste opzioni
deriva dal fatto che i viaggiatori in possesso di un visto per ingressi
multipli con validità lunga (o più lunga) sarebbero probabilmente indotti a
recarsi nello spazio Schengen più frequentemente di quanto altrimenti
farebbero. La valutazione d'impatto stima che il maggior numero dei viaggi
nello spazio Schengen indotti dalle diverse opzioni sarebbe di circa
500 000 viaggi in più nel caso dell'opzione minima, circa 2 milioni con
l'opzione intermedia e circa 3 milioni con l'opzione massima. Il maggior numero
di viaggi nello spazio Schengen genererà, ovviamente, entrate aggiuntive: circa
300 milioni di EUR (corrispondenti a circa 7 600 equivalenti a tempo pieno
(ETP)/posti di lavoro) nel caso dell'opzione minima, oltre 1 miliardo di EUR
(circa 30 000 ETP) con l'opzione intermedia e 2 miliardi di EUR circa
(50 000 posti ETP) con l'opzione massima. La valutazione d'impatto ha
evidenziato che l'elevato potenziale impatto economico dell'opzione massima è
associato a un più alto rischio per la sicurezza. Nessuna di queste opzioni comporterebbe
notevoli costi supplementari. In effetti, una delle forze trainanti delle
opzioni strategiche consiste nel generare risparmi sia per gli Stati
membri/consolati sia per i richiedenti il visto. Le opzioni consentono
progressivamente ai richiedenti di realizzare risparmi, che derivano
principalmente dal maggior numero di visti per ingressi multipli di lunga
validità. Dal punto di vista dei richiedenti, l'opzione massima è ovviamente la
più efficiente, e quella minima è l'opzione meno efficiente. La riduzione del
numero di domande di visto che sarebbero richieste in base al sistema di visti
per ingressi multipli ridurrebbe le entrate degli Stati membri generate dai
diritti per il rilascio dei visti. Tuttavia, tale sistema ridurrebbe anche i costi,
perché diminuisce il numero delle domande di visto che devono essere trattate:
i benefici economici superano di gran lunga i costi stimati in tutte le
opzioni. Benché fosse evidente che l'opzione massima
avrebbe avuto un impatto economico potenzialmente molto elevato, era
altrettanto chiaro che essa era anche associata a un rischio per la sicurezza
potenzialmente più significativo. Per ridurre tale rischio, l'approccio
proposto è di rilasciare progressivamente visti per ingressi multipli con
validità maggiore ai «viaggiatori abituali registrati nel VIS» (il primo
rilascio con validità triennale e successivamente - sulla base dell'utilizzo
legittimo del visto - quinquennale). Le ripercussioni di questo approccio si
situano tra quelle per l'opzione intermedia e quelle per l'opzione massima
individuate nella valutazione d'impatto, probabilmente più vicine alla seconda
sotto il profilo dell'impatto economico. (2) Insufficiente copertura
geografica dei trattamenti delle domande di visto. L'opzione minima considerata ai fini di
quest'area problematica consisteva nell'abrogare l'articolo 41 del codice
dei visti (co-ubicazione, centri comuni per la presentazione delle domande -
CAC) e nell'introdurre una nozione o concetto generale di «Centro Visti
Schengen», che fornirebbe una definizione più flessibile e più realistica
rispetto a determinate forme di cooperazione consolare. Oltre ai «Centri Visti
Schengen» l'opzione intermedia introduceva il concetto di «rappresentanza
obbligatoria» secondo il quale, se lo Stato membro competente per il
trattamento della domanda di visto non è né presente né rappresentato
(in base a un tale accordo) in un dato paese terzo, qualsiasi altro Stato
membro presente in tale paese sarebbe obbligato a trattare le domande di visto
per suo conto. Infine, come opzione massima, al fine di assicurare un'adeguata
copertura per la presentazione e il trattamento delle domande di visto, la
Commissione potrebbe definire - mediante decisioni di esecuzione - le forme che
potrebbe assumere la rete di raccolta delle domande di visto Schengen nei paesi
terzi in termini di accordi di rappresentanza, cooperazione con fornitori
esterni di servizi e condivisione di risorse mediante altre modalità. La
valutazione d'impatto ha osservato che l'opzione massima potrebbe avere massimi
effetti positivi in termini di razionalizzazione della presenza finalizzata
alla raccolta e al trattamento delle domande di visto e potrebbe offrire
considerevoli vantaggi per i richiedenti il visto e significativi incrementi di
efficienza per i consolati. Tuttavia la sua fattibilità appare modesta. Sulla
base della valutazione d'impatto, è stata preferita l'opzione intermedia. La
valutazione d'impatto evidenzia che «la rappresentanza obbligatoria»
garantirebbe la copertura consolare in qualsiasi paese terzo in cui sia
presente almeno un consolato per trattare le domande di visto. Ciò potrebbe
ripercuotersi positivamente su circa 100 000 richiedenti che potrebbero
presentare la domanda nel loro paese di residenza anziché dover recarsi in un
altro paese in cui lo Stato membro competente è presente o rappresentato. Le
conseguenze economiche di tutte le opzioni strategiche sono state considerate
piuttosto modeste. In effetti, data la specifica natura del problema,
inizialmente le opzioni non erano intese a generare crescita economica, bensì a
fornire un servizio migliore ai richiedenti il visto e un quadro giuridico
idoneo che consentisse agli Stati membri di razionalizzare le loro risorse.
L'impatto finanziario della «rappresentanza obbligatoria» non è stato ritenuto
significativo in quanto, in linea di principio, se molte domande di visto sono
presentate a uno Stato membro in un dato paese terzo, tale Stato avrà,
generalmente, già assicurato servizi consolari mediante la propria presenza fisica
o la rappresentanza. Inoltre i diritti per il rilascio dei visti, in linea di
principio, coprono il costo medio del trattamento delle domande. L'analisi delle opzioni non normative ha
portato a concludere che esse avrebbero un impatto positivo estremamente
limitato rispetto ai problemi da risolvere o agli obiettivi politici da
conseguire. Pertanto non sono state ritenute molto efficaci. La relazione di valutazione suggerisce di
trattare una serie di altre questioni (per lo più molto tecniche) di cui la presente
proposta si fa carico. La valutazione d'impatto non ha affrontato tali
questioni perché non si riteneva che le modifiche ipotizzate avessero
implicazioni di bilancio, sociali o economiche sostanziali e/o misurabili; la
maggior parte delle modifiche proposte sono intese a chiarire o
adeguare/integrare alcune disposizioni del codice dei visti senza modificarne
la sostanza. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi Le modifiche proposte riguardano i seguenti
aspetti: Le disposizioni relative all'introduzione, da
parte di singoli Stati membri, dell'obbligo del visto di transito aeroportuale
per i cittadini di determinati paesi terzi sono state riviste per garantire la
trasparenza e la proporzionalità (articolo 3). Per distinguere chiaramente tra diverse
categorie di richiedenti il visto, pur tenendo conto della piena attuazione del
VIS, sono state aggiunte le definizioni di «richiedenti il visto registrati nel
VIS» e «viaggiatori abituali registrati nel VIS» (articolo 2). Tale
distinzione si riflette in tutte le fasi della procedura (articoli 5, 10, 12,
13, 18 e 21). Di seguito si riporta una tabella che illustra le varie
agevolazioni procedurali: || Presentazione di persona || Raccolta delle impronte digitali || Documenti giustificativi || Tipo di visto da rilasciare Prima domanda di visto — richiedente non registrato nel VIS || SÌ || SÌ || Elenco completo corrispondente a tutte le condizioni d'ingresso || Visto a ingresso unico, corrispondente alla finalità del viaggio. Tuttavia, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli se il consolato ritiene che il richiedente sia affidabile. Richiedente registrato nel VIS (ma non viaggiatore abituale) || NO || No, se le impronte digitali sono state rilevate nel corso degli ultimi 59 mesi || Elenco completo corrispondente a tutte le condizioni d'ingresso || Visto ad ingresso unico o per ingressi multipli Viaggiatore abituale registrato nel VIS || NO || NO || Solo prova della finalità del viaggio Si presume (sulla base dei visti precedenti) che il richiedente rispetti le condizioni d'ingresso sotto il profilo del rischio migratorio e di sicurezza e disponga di mezzi di sussistenza sufficienti. || Prima domanda: Visto per ingressi multipli valido tre anni Domande successiva: Visto per ingressi multipli valido cinque anni Le disposizioni in materia di «Stato membro
competente» (articolo 5) sono state semplificate affinché sia più facile
per i richiedenti sapere dove presentare la domanda e per garantire che essi
possano sempre farlo, in linea di principio, nel loro paese di residenza. Ciò
significa che, nel caso in cui lo Stato membro competente non sia né presente
né rappresentato in un determinato luogo, il richiedente può presentare domanda
presso uno dei consolati presenti in base ai criteri enunciati nell'articolo. Le disposizioni prevedono determinate
agevolazioni procedurali per i parenti stretti di cittadini dell'Unione, in
modo da contribuire a migliorarne la mobilità, in particolare facilitando le
visite ai familiari (articoli 8, 13, 14 e 20). In primo luogo, le disposizioni prevedono agevolazioni
per i familiari che intendono fare visita a cittadini dell'Unione che risiedono
nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, e per i familiari di
cittadini dell'Unione che vivono in un paese terzo e che desiderano visitare
insieme lo Stato membro di cui i cittadini dell'UE sono cittadini. Entrambe le
categorie di situazioni non rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 2004/38/CE. Gli accordi di facilitazione del visto conclusi e attuati
dall'UE con un certo numero di paesi terzi dimostrano quanto sia importante
agevolare tali visite: gli accordi modificati di facilitazione del visto con
l'Ucraina e la Moldova, così come i recenti accordi di facilitazione del visto
con l'Armenia e l'Azerbaigian, offrono facilitazioni (ad esempio l'esenzione
dal pagamento dei diritti per i visti e il rilascio di visti per ingressi
multipli con un lungo periodo di validità) per i cittadini del paese terzo
interessato in visita a parenti stretti che hanno la cittadinanza dello Stato
membro di residenza. Questa pratica dell'Unione dovrebbe essere generalizzata
nel codice dei visti. In
secondo luogo, in base alle disposizioni, le stesse agevolazioni sono concesse,
come minimo, nelle situazioni contemplate dalla direttiva 2004/38/CE. Come
disposto nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri
possono esigere, laddove il cittadino dell'UE eserciti il diritto di circolare
e di soggiornare liberamente nel loro territorio, che il familiare che non è
cittadino dell'UE sia in possesso di un visto d'ingresso. Come confermato dalla
Corte di giustizia[5],
detti familiari hanno non solo il diritto di entrare nel territorio dello Stato
membro, ma anche il diritto di ottenere un visto d'ingresso per tale scopo.
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, gli
Stati membri devono concedere a tali persone ogni agevolazione[6] affinché ottengano i
visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente e tempestivamente,
in applicazione di una procedura accelerata. Giova osservare che l'articolo 5,
paragrafo 2, di cui sopra contiene essenzialmente la stessa disposizione
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/360/CEE[7], che è stata abrogata
dalla direttiva 2004/38/CE. L'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 68/360/CEE è stato adottato in un periodo in cui l'allora Comunità
non aveva alcuna competenza legislativa in materia di visti. Con l'entrata in
vigore del trattato di Amsterdam, il 1º maggio 1999, la Comunità ha ricevuto la
competenza a legiferare in materia di visti. Questa competenza, attualmente
sancita dall'articolo 77 del TFUE, è stata utilizzata per l'adozione del
codice dei visti. È auspicabile precisare le agevolazioni alle quali si
riferisce la direttiva 2004/38/CE, e il luogo più adatto a tal fine è il codice
dei visti, che stabilisce norme dettagliate sulle condizioni e sulle procedure
per il rilascio dei visti. Pur rispettando la libertà degli Stati membri di
fare maggiori concessioni, le agevolazioni proposte a favore di alcuni parenti
stretti dei cittadini dell'Unione che non si sono avvalsi del loro diritto di
circolare e di soggiornare liberamente all'interno dell'Unione, dovrebbero
applicarsi, come minimo, alle situazioni che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2004/38/CE. Tali agevolazioni costituiscono così
un'applicazione comune, nel codice dei visti e per gli Stati membri vincolati
da esso, dell'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo
comma, della direttiva 2004/38/CE. Le disposizioni sull'esenzione dal pagamento
dei diritti sono diventate obbligatorie, anziché facoltative, per assicurare la
parità di trattamento tra richiedenti (articolo 14). Alcune categorie
ammissibili all'esenzione dal pagamento dei diritti sono state ampliate, ad
esempio i minori fino a 18 anni, o aggiunte (parenti stretti di cittadini
dell'Unione che non esercitano il loro diritto alla libera circolazione). Agevolazioni procedurali generali: –
Il principio secondo il quale tutti i richiedenti
devono presentare la domanda di persona è stato abolito (cfr. documento di
lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.1 (punto (7)). Generalmente,
i richiedenti saranno tenuti a presentarsi di persona presso il consolato o il
fornitore esterno di servizi solo per il rilevamento delle impronte digitali
che devono essere conservate nel sistema di informazione visti
(articolo 9). –
Il termine massimo per la presentazione delle
domande è stato esteso per consentire ai viaggiatori di pianificare con
anticipo il loro spostamento e di evitare i periodi di punta; analogamente, è
stato fissato un termine minimo per la presentazione delle domande al fine di
accordare agli Stati membri tempo sufficiente per un'adeguata valutazione delle
domande e organizzazione del lavoro (articolo 8). –
Il modulo generale di domanda di visto (allegato I)
è stato semplificato ed è stato aggiunto un riferimento alla sua compilazione
con mezzi elettronici (articolo 10). –
L'elenco dei documenti giustificativi riportato
nell'allegato II non è più un «elenco non esaustivo» e, per quanto riguarda la
loro presentazione, è stata operata una distinzione tra richiedenti sconosciuti
e viaggiatori abituali registrati nel VIS (articolo 13). Le disposizioni
riguardanti i lavori preparatori per la compilazione di elenchi adattati alle
circostanze locali nella cooperazione locale Schengen sono state rafforzate
nell'articolo 13. –
Il richiedente sconosciuto (vale a dire una persona
che non ha chiesto visti in precedenza) deve dimostrare di soddisfare le
condizioni di rilascio dei visti. –
In questo contesto, si richiama l'attenzione sulla
recente «sentenza Koushkaki»[8]
in base alla quale gli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1 e 35,
paragrafo 6) (articoli 20, paragrafo 4, 29, paragrafo 1 e 32,
paragrafo 5, del codice dei visti dopo rifusione) devono essere interpretati
nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro non possono
rifiutarsi, in seguito all'esame di una domanda di visto uniforme, di
rilasciare tale visto a un richiedente, salvo qualora possa essere applicato
uno dei motivi di rifiuto elencati in tali disposizioni. Tali autorità
dispongono di un ampio potere discrezionale nell'esame della domanda per quanto
riguarda le condizioni di applicazione di dette disposizioni e la valutazione
dei fatti pertinenti, allo scopo di accertare se uno di tali motivi di rifiuto
sia applicabile al richiedente. –
La Corte europea di giustizia ha inoltre stabilito
che l'articolo 32, paragrafo 1 (ora articolo 29,
paragrafo 1), del codice dei visti, in combinato disposto con
l'articolo 21, paragrafo 1 (ora articolo 18, paragrafo 1)
«deve essere interpretato nel senso che l'obbligo delle autorità competenti di
uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano
ragionevoli dubbi circa l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio
degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la
situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue
caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui
fornite.» –
Si dovrebbe presumere che «i viaggiatori abituali
registrati nel VIS» soddisfino le condizioni di ingresso sotto l'aspetto del
rischio di immigrazione irregolare e della necessità di disporre di sufficienti
mezzi di sussistenza. Tuttavia, tale presunzione dovrebbe essere reversibile in
singoli casi. –
La proposta stabilisce che le autorità degli Stati
membri possono confutare la presunzione del rispetto delle condizioni
d'ingresso in un caso individuale e stabilisce su quali basi ciò può avvenire
(articolo 18, paragrafo 9). –
È prevista una riduzione generale dei termini per
l'adozione di una decisione in merito a una domanda di visto
(articolo 20), alla luce della riduzione del tempo di risposta nella
procedura di consultazione preliminare (articolo 19). Sono introdotte scadenze
a breve termine per l'esame delle domande presentate da familiari di cittadini
dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e da
parenti stretti di cittadini dell'Unione che non esercitano il loro diritto
alla libera circolazione. –
Un visto per ingressi multipli può essere
rilasciato con un periodo di validità che va al di là del periodo di validità
del documento di viaggio (articolo 11, lettera a)). –
Le disposizioni in materia di assicurazione
sanitaria di viaggio dovrebbero essere soppresse poiché il valore aggiunto
effettivo di tale misura non è mai stato comprovato (cfr. documento di lavoro
dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.2 (punto 14)). –
Il modulo uniforme per la notificazione dei motivi
di rifiuto, annullamento o revoca di un visto è stato rivisto per includere un
determinato motivo di rifiuto di un visto di transito aeroportuale e per
assicurare che la persona interessata sia correttamente informata delle
procedure di ricorso. –
Sono state introdotte disposizioni che derogano
alle disposizioni generali sul rilascio eccezionale di visti alla frontiera
esterna: gli Stati membri potranno, al fine di promuovere il turismo a breve
termine, rilasciare visti alle frontiere esterne in applicazione di un regime
temporaneo e previa notifica e pubblicazione delle modalità organizzative del
regime (articolo 33). –
Sono state aggiunte norme flessibili che consentono
agli Stati membri di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, aumentare la
copertura consolare e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri
(articolo 38). –
Il ricorso degli Stati membri a fornitori esterni
di servizi non deve più rappresentare la soluzione di ultima istanza. –
Gli Stati membri non sono tenuti a mantenere la
possibilità di «accesso diretto» per la presentazione delle domande al
consolato in luoghi in cui un fornitore esterno di servizi ha ricevuto un
mandato per la raccolta delle domande di visto (soppressione del precedente
articolo 17, paragrafo 5). Tuttavia, i familiari di cittadini
dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e i parenti
stretti di cittadini dell'Unione che non esercitano il diritto alla libera
circolazione, nonché i richiedenti che possono giustificare un caso di
emergenza dovrebbero ricevere immediatamente un appuntamento. –
Gli Stati membri devono riferire annualmente alla
Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi,
incluso il controllo di tali fornitori. –
È prevista una semplificazione delle disposizioni
in materia di accordi di rappresentanza (articolo 39) (cfr. documento di
lavoro dei servizi della Commissione, punti 2.1.1.5 (punto (20)) e 2.1.4 (punto
41). –
Come spiegato nella relazione di valutazione (punto
3.2), la mancanza di dati statistici sufficientemente dettagliati ostacola la
valutazione dell'attuazione di talune disposizioni. Pertanto, l'allegato VII è
modificato in modo da prevedere la raccolta di tutti i dati pertinenti in forma
sufficientemente disaggregata da consentire una corretta valutazione. Tutti i
dati in questione possono essere recuperati (da parte degli Stati membri) dal
VIS, fatta eccezione per le informazioni sul numero di visti rilasciati
gratuitamente, ma, dal momento che sono collegati alla tesoreria generale dello
Stato membro, tali dati dovrebbero essere facilmente accessibili. –
Il quadro legislativo in materia di informazione
del pubblico (articolo 45) è rafforzato. La Commissione deve: - creare un sito Internet comune per i
visti Schengen; - sviluppare un modello per le informazioni da fornire ai
richiedenti il visto. Modifiche tecniche: –
È soppresso il riferimento al «transito» in quanto
specifica finalità di viaggio (principalmente, articolo 1,
paragrafo 1) dato che i visti per soggiorni di breve durata non sono
vincolati dalla finalità. Il riferimento è stato mantenuto solo laddove esso
indica una specifica finalità di viaggio, ad esempio nell'allegato II del
codice dei visti che elenca i documenti giustificativi da presentare in
funzione della finalità del viaggio. –
Sono stabilite norme armonizzate volte a trattare
situazioni di perdita del documento di identità e del visto valido
(articolo 7). –
Sono previsti termini precisi per varie
comunicazioni degli Stati membri (15 giorni) su: accordi di rappresentanza,
introduzione della consultazione preliminare e informazioni ex-post. –
In conformità dell'articolo 290 del TFUE, il
potere di modificare gli elementi non essenziali del regolamento è delegato
alla Commissione per quanto concerne l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare
dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio
degli Stati membri (allegato III) e l'elenco dei permessi di soggiorno che
autorizzano il titolare a transitare dagli aeroporti degli Stati membri senza
essere obbligati ad essere in possesso di un visto di transito aeroportuale
(allegato IV). –
In conformità dell'articolo 291 del TFUE, alla
Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione affinché possa
stabilire l'elenco di documenti giustificativi che devono essere utilizzati in
ciascuna sede al fine di tenere conto delle circostanze locali, le precise
informazioni per la compilazione e l'apposizione dei visti adesivi e le norme
per il rilascio di visti ai marittimi alle frontiere esterne. Pertanto, i
precedenti allegati VII, VIII e IX devono essere soppressi. Base giuridica Articolo 77, paragrafo 2, lettera a) del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente proposta rifonde il regolamento
(CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), che si
basava sulle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la
Comunità europea, vale a dire l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a)
e lettera b), punto ii). Principio di sussidiarietà L'articolo 77, paragrafo 2,
lettera a), del TFUE conferisce all'Unione la competenza a sviluppare
misure concernenti «la politica comune dei visti e di altri permessi di
soggiorno di breve durata». La presente proposta si situa nei limiti posti
dalla richiamata disposizione. L'obiettivo della presente proposta è quello di
sviluppare ulteriormente e migliorare le misure del codice dei visti per quanto
riguarda le condizioni e le procedure per il rilascio dei visti per soggiorni
previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un
periodo di 180 giorni. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura
sufficiente dai soli Stati membri, poiché solo l'Unione può modificare un
proprio atto legislativo vigente (il codice dei visti). Principio
di proporzionalità L'articolo 5, paragrafo 4, del TUE stabilisce che il
contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto
necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma
prescelta per quest'azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo
obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile. L'istituzione del codice dei visti, nel 2009,
ha assunto la forma di un regolamento per garantirne l'applicazione uniforme da
parte di tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen.
L'iniziativa proposta costituisce una modifica di un regolamento esistente e
deve pertanto adottare la forma di un regolamento. Per quanto riguarda il
contenuto, l'iniziativa si limita a miglioramenti del regolamento esistente e
si basa sugli obiettivi politici a cui è stato aggiunto un nuovo obiettivo: la
crescita economica. La proposta è pertanto conforme al principio di
proporzionalità. Scelta dello strumento La presente proposta rifonde il regolamento
(CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). Pertanto
solo un regolamento può essere scelto come strumento giuridico. 4. Incidenza
sul bilancio Nessuna. 5. Elementi aggiuntivi Conseguenze dei vari protocolli allegati ai
trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi La base giuridica della presente proposta è
contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; di conseguenza si applica il sistema "a geometria
variabile" previsto nei protocolli sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, e dal protocollo Schengen. La
proposta è basata sull'acquis di Schengen. È pertanto necessario esaminare le
conseguenze dei vari protocolli nel caso di Danimarca, Irlanda e Regno Unito;
Islanda e Norvegia; Svizzera e Liechtenstein. Analogamente, devono essere prese
in considerazione le conseguenze per i vari atti di adesione. La specifica
situazione di ciascuno di questi Stati interessati è descritta nei considerando
da 49 a 57 della presente proposta. Il sistema «a geometria variabile» della
presente proposta è identico a quello applicabile al codice dei visti
originario, con l'aggiunta di un riferimento all'atto di adesione della Croazia
del 2011. Nesso con la concomitante proposta di
regolamento che istituisce un visto di circolazione[9] Eventuali modifiche alla presente proposta
durante il processo legislativo avranno conseguenze sulla proposta di
regolamento che istituisce un visto di circolazione. Si deve pertanto prestare
particolare attenzione a garantire le necessarie sinergie tra queste due
proposte durante il processo di negoziato. Se, nel corso di tali negoziati,
risulterà possibile l'adozione entro tempi analoghi, la Commissione intende
fondere le due proposte in un'unica proposta di rifusione. Qualora i
legislatori raggiungessero un accordo sulla presente proposta prima che vi sia
la prospettiva di un imminente accordo sulla proposta di regolamento che
istituisce il visto di circolazione, le disposizioni della presente proposta in
merito al previsto visto di circolazione (articoli 3, paragrafo 7, 12,
paragrafo 3, 18, paragrafo 6) non dovrebbero essere mantenute al momento
dell'adozione, ma dovrebbero essere inserite successivamente mediante una
modifica del codice dei visti, quando sarà stato raggiunto l'accordo sulla
proposta di visto di circolazione. Rassegna rapida
delle modifiche proposte Articolo 1 — Modifiche del codice dei
visti Articolo 1 – Oggetto e campo di
applicazione –
Modifica orizzontale: in tutto il testo, il
riferimento a «transito» come finalità di viaggio è stato soppresso. Articolo 2 - Definizioni –
È aggiunto il paragrafo 6 per introdurre il
riferimento alla definizione del «visto di circolazione» di cui al relativo
regolamento. –
È aggiunto il paragrafo 7 per fornire una
definizione di «parente stretto» (di un cittadino dell'Unione). –
È aggiunto il paragrafo 8 per introdurre la
definizione di «richiedente registrato nel VIS» ed assicurare che si tragga
pieno profitto dal sistema di informazione visti. –
È aggiunto il paragrafo 9 per introdurre la
definizione di «viaggiatore abituale registrato nel VIS» ed assicurare che si
tragga pieno profitto dal sistema d'informazione visti e si tenga conto del
dossier relativo a tutte le procedure di visto avviate precedentemente dal
richiedente. –
È aggiunto il paragrafo 12 per introdurre la
definizione di «valido» nel senso di «non scaduto» e non in contrapposizione a
falso, contraffatto o alterato. –
È aggiunto il paragrafo 16 per introdurre la
definizione di «marittimo», al fine di garantire che tutto il personale
ingaggiato sulle navi possa beneficiare delle varie agevolazioni procedurali. Articolo 3 - Cittadini di paesi
terzi che devono essere in possesso di un visto
di transito aeroportuale –
Paragrafo 4: le disposizioni sull'introduzione, da
parte dei singoli Stati membri, dell'obbligo del visto di transito aeroportuale
per i cittadini di determinati paesi terzi sono state riviste per farle
rientrare nell'idoneo quadro giuridico istituzionale. Articolo 5 - Stato membro
competente per l'esame delle domande e per la relativa decisione –
Il paragrafo 1, lettera b), è modificato in modo da
mantenere un solo criterio oggettivo, ossia la durata del soggiorno, per
determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda nel caso in
cui il viaggio previsto comprenda più di una destinazione. Inoltre, sono state
aggiunte disposizioni per disciplinare le situazioni in cui il viaggiatore
debba effettuare più viaggi in diversi Stati membri entro un breve periodo,
vale a dire due mesi. –
Il paragrafo 2 è modificato per ovviare alle
situazioni in cui lo Stato membro «competente» non sia né presente né
rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente risiede legalmente. Le
disposizioni contemplano tutte le situazioni possibili e offrono soluzioni che
manifestano lo spirito di cooperazione e di fiducia che informa la cooperazione
Schengen. Articolo 7 - Competenza a rilasciare
visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno
Stato membro –
Il paragrafo 1 è modificato conseguentemente alla
modifica dell'articolo 5. –
I paragrafi 2 e 3 sono inseriti al fine di creare
un quadro giuridico armonizzato per le situazioni in cui il cittadino di paese
terzo perde il documento di viaggio o tale documento è rubato durante il suo
soggiorno nel territorio degli Stati membri. Articolo 8 - Modalità pratiche
per la presentazione delle domande –
Il paragrafo 1 stabilisce scadenze massime e minime
generali per la presentazione delle domande. –
È aggiunto il paragrafo 3 per fornire
un'agevolazione in determinate situazioni che riguardano i parenti dei
cittadini dell'Unione e consistente nell'accordare immediatamente un appuntamento. –
Il paragrafo 4 è modificato nel senso che la
disposizione diventa obbligatoria anziché facoltativa, a significare che i casi
di urgenza devono sempre essere trattati immediatamente. –
Il paragrafo 5 è modificato in modo da chiarire le
norme che stabiliscono chi può presentare la domanda per conto del richiedente,
ed è stato inserito il riferimento alle associazioni o istituzioni
professionali, culturali, sportive o d'istruzione, che sono così distinte dagli
intermediari commerciali. –
Il paragrafo 6 è stato spostato dal precedente
articolo 40, paragrafo 4, e modificato in modo da includere solo la
disposizione che prevede che i richiedenti siano tenuti a presentarsi di
persona in una sola sede per presentare la domanda. Articolo 9 — Norme generali per la
presentazione delle domande –
Il paragrafo 1 è stato sostituito da un nuovo testo
per tener conto della soppressione del principio generale secondo il quale
tutti i richiedenti erano tenuti a presentare la domanda di persona (cfr.
documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.1 (punto
(7)). –
Il paragrafo 2 è modificato conseguentemente alla
modifica del paragrafo 1. Articolo 10 – Modulo di domanda –
Il paragrafo 1 è stato modificato per aggiungere un
riferimento alla possibilità di compilare il modulo di domanda per via
elettronica. –
È inserito il paragrafo 2 per assicurare che la
versione elettronica del modulo di domanda corrisponda esattamente al modulo di
domanda di cui all'allegato I. –
Il paragrafo 4 è stato semplificato per garantire che
il modulo di domanda sia sempre disponibile, come minimo, nella lingua
ufficiale dello Stato membro per il quale è richiesto il visto, e in quella
dello Stato ospitante. Articolo 11 — Documento di
viaggio –
La lettera a) è modificata con un riferimento che
rinvia alla nuova disposizione dell'articolo 21, paragrafo 2 (cfr.
infra). –
La lettera b) è modificata per stabilire che sul
documento di viaggio del richiedente sia disponibile una pagina doppia bianca
in modo che i successivi timbri di ingresso e uscita siano apposti accanto al
visto adesivo. Tale accorgimento faciliterà i controlli di frontiera; cfr.,
documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.2 (punto 11)). Articolo 12 — Identificatori
biometrici –
I paragrafi 2 e 4 sono modificati come conseguenza
della modifica dell'articolo 9, paragrafo 1. –
Il paragrafo 3 è stato modificato per tenere conto
della proposta relativa al «visto di circolazione». Articolo 13 - Documenti
giustificativi –
È inserito il paragrafo 2 per tenere conto delle
agevolazioni procedurali da concedere ai viaggiatori abituali registrati nel
VIS: questa categoria di richiedenti è pertanto soggetta solo all'obbligo di
comprovare la finalità del viaggio. –
Il nuovo paragrafo 3 è inteso a concedere o
precisare le agevolazioni a favore dei familiari di cittadini dell'Unione in
determinate situazioni. –
Il paragrafo 4 è modificato per introdurre
l'esaustività dell'elenco armonizzato dei documenti giustificativi riportato
nell'allegato II. –
È inserito il paragrafo 6 per assicurare che i
richiedenti possano presentare fax o copie di documenti giustificativi
originali. I richiedenti devono successivamente presentare i documenti
originali, tranne casi specifici in cui i documenti possono essere chiesti in
originale soltanto in caso di dubbio sull'autenticità. –
Al paragrafo 7, lettera a), è stato aggiunto il
riferimento all'alloggio «privato». –
È stato aggiunto il paragrafo 10 per tener conto
delle disposizioni relative alle misure di attuazione. Articolo 14 — Diritti per i visti
–
Il paragrafo 3, lettera a), estende l'esenzione dal
pagamento dei diritti per i visti ai minori di 18 anni (in precedenza
l'esenzione riguardava i minori fino a sei anni di età); in tal modo viene
eliminata la riduzione dei diritti per i visti a favore dei minori di 6-12 anni
e l'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per il visto per la stessa
fascia di età. –
Il paragrafo 3, lettera c), è modificato per
inserire un chiaro riferimento alla categoria di persone contemplate da questa
disposizione. –
Il paragrafo 3, lettera d), rende obbligatoria
l'esenzione dal diritto per i visti a favore dei titolari di passaporti
diplomatici e di servizio. –
Il paragrafo 3, lettera e), rende obbligatoria
l'esenzione dal pagamento di diritti per il visto a favore di partecipanti di
età pari o inferiore a 25 anni a seminari, conferenze, manifestazioni sportive,
culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro; in tal
modo viene abolita l'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per tale
gruppo e l'esenzione obbligatoria per i rappresentanti di organizzazioni senza
fini di lucro di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari,
conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da
organizzazioni senza fini di lucro. –
Sono inserite le lettere f) e g) per concedere o
precisare le esenzioni dal pagamento dei diritti per il visto in determinate
situazioni che riguardano i familiari di cittadini dell'Unione. Si veda anche il documento di
lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.3 (punto (15)). Articolo 15 — Diritti per servizi
prestati –
Al paragrafo 1, è stato soppresso il riferimento al
diritto per servizi «addizionali». –
Il paragrafo 3 è modificato conseguentemente alla
modifica dell'articolo 14. Articolo 18
— Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio –
È inserito il paragrafo 2 per tener conto
dell'inserimento dell'articolo 2, paragrafo 9, e
dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e). –
È inserito il paragrafo 3 per chiarire che spetta
alle autorità competenti dello Stato membro giustificare l'inversione della
presunzione del rispetto delle condizioni d'ingresso in casi individuali e i
motivi su cui può basarsi tale inversione. –
Il paragrafo 6 è stato modificato per recepire la
proposta di un visto di circolazione e viene eliminato il riferimento alla
locuzione «rilasciato da un altro Stato membro», perché fuorviante. –
Il paragrafo 10 è modificato per consentire agli
Stati membri di utilizzare le moderne tecnologie della comunicazione ai fini
del colloquio con il richiedente, anziché obbligarlo a recarsi al consolato di
persona. Articolo 19 — Consultazione
preliminare –
Il paragrafo 2 è modificato in modo da disporre che
gli Stati membri debbano rispondere alle richieste di consultazione entro tre
giorni di calendario, anziché sette. –
Il paragrafo 3 dispone che gli Stati membri
trasmettano le richieste di consultazione preliminare al più tardi 15 giorni di
calendario prima dell'introduzione della misura in modo da consentirne la
tempestiva informazione dei richiedenti e la preparazione a livello tecnico
degli altri Stati membri. –
Il paragrafo 5 è soppresso perché obsoleto. Articolo 20 - Decisione sulla domanda –
Il paragrafo 1 dispone che il tempo necessario a
esperire il processo decisionale debba essere ridotto ad un massimo di 10
giorni di calendario. Tale disposizione è una conseguenza sia della modifica
dell'articolo 19, paragrafo 2, sia dei risultati della valutazione
dell'attuazione del codice dei visti: si veda documento di lavoro dei servizi
della Commissione, punto 2.1.1.6 (punto (22)). –
Il paragrafo 2 è stato modificato per abbreviare il
periodo massimo di espletamento del processo decisionale a 20 giorni; l'ultima
frase è soppressa come conseguenza dell'abrogazione della disposizione che
consentiva a uno Stato membro rappresentato di chiedere di essere consultato
sui casi trattati in rappresentanza. –
È inserito il paragrafo 3 per concedere e chiarire
le agevolazioni da applicare in determinate situazioni ai parenti stretti di
cittadini dell'Unione. –
Il precedente paragrafo 3 è soppresso, in quanto
l'esame di una domanda di visto per soggiorni di breve durata non dovrebbe
richiedere un tempo di 60 giorni di calendario. –
La lettera d) del paragrafo 4 è soppressa, come
conseguenza dell'abrogazione della disposizione che consente a uno Stato membro
rappresentato di essere consultato; ciò elimina l'obbligo di trasmettere, ai
fini del trattamento, determinati casi a detto Stato membro rappresentato
anziché allo Stato membro rappresentante. Articolo 21 — Rilascio di un visto
uniforme –
Il paragrafo 2 sostituisce il precedente
articolo 24, paragrafo 1, quarto e quinto comma. –
Il paragrafo 2, primo comma, è modificato per
eliminare il riferimento al visto «per due ingressi» che appare superfluo e si
fa riferimento alla possibilità di rilasciare un visto per ingressi multipli
con una validità che va al di là di quella del documento di viaggio. –
Sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 per tener conto
della modifica dell'articolo 2, paragrafo 10, e per introdurre
criteri oggettivamente definiti per la concessione di agevolazioni specifiche. –
Il paragrafo 5 è modificato per includere altri
casi di richiedenti il visto ammissibili al rilascio di un visto per ingressi
multipli. Articolo 24 — Modalità di compilazione del visto adesivo –
È inserito il paragrafo 2 per tenere conto
dell'articolo 51, paragrafo 2. –
Il paragrafo 3 è modificato per rafforzare le
disposizioni sulle annotazioni nazionali sul visto adesivo; si veda documento
di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.6 (punto (27)). –
Il paragrafo 5 è modificato al fine di garantire
che solo i visti per ingressi singoli possano essere compilati manualmente. Articolo 25 — Annullamento di un
visto adesivo già compilato –
Il paragrafo 2 è modificato per tener conto della
necessità di creare una base giuridica idonea ad una buona prassi raccomandata
nel manuale per il codice dei visti. Articolo 26 — Apposizione di un visto adesivo –
È inserito il paragrafo 2 per tenere conto della
disposizione di cui all'articolo 51, paragrafo 2. Articolo 28 — Informazione delle
autorità centrali degli altri Stati membri –
Il paragrafo 2 è modificato per assicurare la
tempestiva informazione degli altri Stati membri; si vedano le osservazioni in
relazione all'articolo 19. Articolo 29 — Rifiuto di un visto
–
Il paragrafo 1, lettera a), punto vii) è soppresso
in conseguenza dell'abolizione dei requisiti relativi all'assicurazione
sanitaria di viaggio. –
Il paragrafo 3 è sostituito per aggiungere un
riferimento alle necessità che gli Stati membri forniscano informazioni
dettagliate sulle procedure di ricorso. –
Il paragrafo 4 è soppresso in conseguenza
dell'abrogazione della disposizione secondo la quale determinati casi dovevano
essere trasmessi ai fini di trattamento allo Stato membro rappresentato anziché
allo Stato membro rappresentante. Articolo 31 — Annullamento e
revoca –
Il paragrafo 4 è stato modificato per tenere conto
della modifica dell'articolo 13. Articolo 32 — Visti
eccezionalmente chiesti alle frontiere esterne –
Il titolo è modificato in conseguenza dell'inserimento
dell'articolo 33. –
Il paragrafo 2 è soppresso in conseguenza della
soppressione dell'obbligo relativo all'assicurazione sanitaria di viaggio. Articolo 33 — Visti chiesti alle
frontiere esterne nell'ambito di un regime temporaneo –
Queste disposizioni sono state inserite per
consentire agli Stati membri di promuovere il turismo a breve termine; essi
dovrebbero essere autorizzati a rilasciare visti alla frontiera esterna non
solo su base individuale, a seconda della specifica situazione dei cittadini di
paesi terzi, ma anche nell'ambito di un regime temporaneo. L'articolo
stabilisce le norme in materia di notifica e pubblicazione delle modalità
organizzative di un regime temporaneo e stabilisce che la validità del visto
rilasciato deve essere limitata al territorio dello Stato membro che lo
rilascia. –
Il paragrafo 6 precisa gli obblighi relativi alla
comunicazione delle informazioni da parte dello Stato membro interessato. Articolo 34 — Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi –
È inserito il paragrafo 3 per tenere conto della
disposizione di cui all'articolo 51, paragrafo 2. Articolo 38 — Organizzazione e
cooperazione consolare –
Al paragrafo 1 la seconda frase è diventata
obsoleta. –
La lettera b) del paragrafo 2 è riformulata in
conseguenza dell'abrogazione del precedente articolo 41 e dell'abolizione
del ricorso all'esternalizzazione come «ultima istanza». –
Il paragrafo 4 è sostituito dall'inserimento
dell'articolo 8, paragrafo 6. Articolo 39 — Accordi di
rappresentanza –
Il paragrafo 1 corrisponde all'ex articolo 8,
paragrafo 1. –
Il paragrafo 2 descrive la raccolta e la
trasmissione dei fascicoli e dei dati tra gli Stati membri nelle situazioni in
cui uno Stato membro ne rappresenti un altro soltanto ai fini della raccolta
delle domande e del rilevamento degli identificatori biometrici. –
Il paragrafo 3 è stato modificato per tener conto
della soppressione della possibilità che uno Stato membro rappresentante chieda
di essere coinvolto in casi trattati nell'ambito della rappresentanza. –
I paragrafi 4 e 5 corrispondono al precedente
articolo 8, paragrafi 5 e 6, rispettivamente. –
Il paragrafo 6 stabilisce un termine minimo entro
il quale gli Stati membri rappresentati devono comunicare alla Commissione la
conclusione o la risoluzione di accordi di rappresentanza. –
Il paragrafo 7 dispone che gli Stati membri
rappresentanti comunichino contemporaneamente agli altri Stati membri e alla
delegazione dell'Unione europea nella giurisdizione interessata la conclusione
o la risoluzione di accordi di rappresentanza. –
Il paragrafo 8 corrisponde all'ex articolo 8,
paragrafo 9. Articolo 40 — Ricorso ai consoli
onorari –
Nel paragrafo 1 è soppresso l'avverbio «altresì». Articolo 41 — Cooperazione con
fornitori esterni di servizi –
Il precedente paragrafo 3 è soppresso: la prevista
armonizzazione non è difatti realizzabile in pratica giacché gli Stati membri
generalmente stipulano contratti globali con i fornitori esterni di servizi. –
La lettera e) del paragrafo 5 è modificata in
conseguenza della modifica dell'articolo 9. –
Il paragrafo 12 è modificato per disporre che gli
Stati membri riferiscano annualmente sulla loro cooperazione con i fornitori
esterni di servizi e sul relativo monitoraggio, come previsto nell'allegato IX. Articolo 42 — Cifratura e
trasferimento sicuro di dati –
I paragrafi 1, 2 e 4 sono modificati per tener
conto dell'abrogazione del precedente articolo 8. Articolo 43
— Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali –
Il paragrafo 1 è modificato in conseguenza della
soppressione del precedente articolo 2, paragrafo 11, vale a dire
della definizione di intermediario commerciale. –
Il paragrafo 5, secondo comma, è modificato per
assicurare che i cittadini siano informati in merito agli intermediari
commerciali accreditati. Articolo 45 — Informazioni da
fornire al pubblico –
La lettera c) del paragrafo 1 è modificata per
tener conto dell'abrogazione del precedente articolo 41. –
La precedente lettera e) del paragrafo 1 è
soppressa per tener conto dell'abrogazione del precedente articolo 20. –
È inserito il paragrafo 3, che dispone che la
Commissione definisca un modello armonizzato per le informazioni da fornire a
norma dell'articolo 45, paragrafo 1. –
È inserito il paragrafo 4, che dispone che la
Commissione istituisca un sito Internet Schengen contenente tutte le informazioni
rilevanti in merito alle domande di visto. Articolo 46 — Cooperazione locale
Schengen –
Nel paragrafo 1, la prima frase e la lettera a)
sono modificate per stabilire che, nell'ambito della cooperazione locale
Schengen, siano approntati elenchi armonizzati di documenti giustificativi. –
Nel paragrafo 1, la lettera b) e l'ultimo comma
sono modificati in conseguenza della modifica dell'articolo 14. –
Il paragrafo 2 è modificato in conseguenza
dell'inserimento dell'articolo 45, paragrafo 3. –
La lettera a) del paragrafo 3 è modificata in modo
da prevedere la compilazione trimestrale di dati statistici relativi ai visti a
livello locale, ed è stato aggiunto un riferimento al visto di circolazione. –
La lettera b) del paragrafo 3 è modificata in
conseguenza della riformulazione della prima frase. –
Il paragrafo 7 è modificato per disporre che, sulla
base delle relazioni annuali redatte nelle varie cooperazioni locali Schengen,
la Commissione rediga una relazione annuale da trasmettere al Parlamento
europeo e al Consiglio. Articoli 48-49 - Esercizio della
delega –
Questi articoli sono stati inseriti per tener conto
delle disposizioni dell'articolo 290 del TFUE relativo agli atti delegati. Articolo 50 - Istruzioni relative
all'applicazione pratica del codice dei visti –
L'articolo è modificato per tener conto delle
disposizioni di cui all'articolo 51, paragrafo 2. Articolo 51 - Procedura di comitato –
L'articolo è modificato per tener conto delle
disposizioni che disciplinano l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 52 - Comunicazioni –
La lettera g) del paragrafo 1 è modificata in
conseguenza della modifica dell'articolo 38. –
Il paragrafo 2 è modificato in conseguenza
dell'inserimento dell'articolo 45, paragrafo 4. Articolo
54 - Monitoraggio e valutazione –
Sono riportate le disposizioni standard in materia
di monitoraggio e valutazione degli strumenti giuridici. Articolo
55 – Entrata in vigore –
È riportata la disposizione standard sull'entrata in
vigore del regolamento e la sua diretta applicabilità. L'applicazione del
regolamento è rinviata di 6 mesi dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione
dell'articolo 51, paragrafo 2, che si applica tre mesi dopo l'entrata
in vigore per consentire l'adozione di atti di esecuzione concernenti il
disposto degli articoli 24, 26, 32 e 50. Allegati –
L'allegato I è sostituito –
All'allegato V: — il
precedente punto 7, relativo all'assicurazione sanitaria di viaggio, è
soppresso; — è
aggiunto un nuovo punto 10 per contemplare i casi in cui la domanda di un VTA è
respinta. ê 810/2009
(adattato) 2014/0094 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un Ö relativo al Õ codice comunitario dei visti
Ö dell'Unione Õ (codice dei
visti) (rifusione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europeaÖ sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) Õ, in particolare
l'articolo 62 Ö 77 Õ, paragrafo 2,
lettera a) e lettera b), punto ii), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[10], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ò nuovo (1) Il
regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] ha
subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove
modifiche, ai fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. ê 810/2009
considerando 1 (adattato) Conformemente
all'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio in cui le persone
possano circolare liberamente dovrebbe essere accompagnata da misure in materia
di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione. ê 810/2009
considerando 2 (adattato) Ai sensi dell'articolo
62, paragrafo 2, del trattato, le misure relative all'attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri definiscono le regole in materia di visti
relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che
comprendono le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli
Stati membri. ò nuovo (2) La
politica dell'Unione in materia di visti, che consente soggiorni non superiori
a 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, è una componente
fondamentale dell'instaurazione di uno spazio comune senza frontiere interne.
Le disposizioni comuni relative alle condizioni e alle procedure di rilascio
dei visti dovrebbero essere ispirate al principio di solidarietà e di fiducia
reciproca tra gli Stati membri. ê 810/2009
considerando 3 (adattato) (3) Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di
un «corpus normativo comune», soprattutto tramite il consolidamento e lo
sviluppo dell'acquis [le disposizioni pertinenti della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985[12] e l'istruzione consolare comune[13]], è uno degli elementi fondamentali per Ö Il regolamento
(CE) n. 810/2009 mira, tra l'altro, a Õ «sviluppare
ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema
multistrato inteso a Ö per Õ facilitare i viaggi
legittimi e a combattere l'immigrazione Ö irregolare Õ clandestina tramite
un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso
le rappresentanze consolari locali», come indicato nel programma dell'Aia:
rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione
europea[14]. ê 810/2009
considerando 8 (adattato) (4) Purché Ö Il regolamento
dovrebbe anche garantire che a Õ talune condizioni siano soddisfatte, Ö siano Õ rilasciati i visti per ingressi
multipli dovrebbero essere al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei consolati degli Stati
membri e agevolare lo spostamento rapido di chi viaggia frequentemente o
regolarmente. I richiedenti noti al consolato per integrità e affidabilità
dovrebbero per quanto possibile beneficiare di una procedura semplificata. ò nuovo (5) Il
regolamento (CE) n. 810/2009 chiarisce e semplifica il quadro giuridico delle
procedure relative ai visti, apportandovi una sostanziale modernizzazione e
standardizzazione. Tuttavia, le specifiche disposizioni intese ad agevolare le
procedure in casi individuali, sulla base di criteri soggettivi, non sono
sufficientemente applicate. (6) Una
politica "intelligente" in materia di visti dovrebbe assicurare una
sicurezza permanente alle frontiere esterne, garantendo nel contempo un
efficace funzionamento dello spazio Schengen e facilitando le opportunità di
spostamento per i viaggi legittimi. La politica comune dei visti dovrebbe
contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche
dell'Unione, ad esempio in materia di relazioni esterne, scambi commerciali,
istruzione, cultura e turismo. (7) Per
favorire la mobilità e facilitare le visite di cittadini di paesi terzi a loro
parenti stretti che sono cittadini dell'Unione europea e risiedono nel
territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, e le visite di parenti
stretti di cittadini dell'Unione residenti in un paese terzo che desiderano
visitare insieme lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la
cittadinanza, il presente regolamento dovrebbe contemplare alcune agevolazioni
procedurali. (8) Le
medesime agevolazioni dovrebbero, come minimo, essere concesse ai familiari che
si trovano nelle situazioni contemplate dalla direttiva 2004/38/CE[15] in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della
stessa. (9) È
opportuno operare una distinzione tra i nuovi richiedenti, che presentano
domanda di visto per la prima volta, e le persone alle quali sono stati
precedentemente concessi visti e che sono registrate nel sistema di
informazione visti (VIS), al fine di semplificare la procedura per i
viaggiatori registrati e far fronte, nel contempo, al rischio di immigrazione
irregolare e alle questioni relative alla sicurezza che pongono alcuni
viaggiatori. Tale distinzione dovrebbe riflettersi in tutte le fasi della
procedura. (10) Si deve
presumere che i richiedenti registrati nel VIS che hanno ottenuto e
correttamente utilizzato due visti nei 12 mesi precedenti la richiesta
soddisfino le condizioni di ingresso per quanto riguarda il rischio di
immigrazione irregolare e la necessità di disporre di sufficienti mezzi di
sussistenza. Tuttavia, tale presunzione dovrebbe essere confutabile laddove le
autorità competenti constatino che una o più di dette condizioni non sono
soddisfatte in casi individuali. (11) Nel
valutare se un visto rilasciato è stato usato correttamente ci si dovrebbe
basare su elementi quali il rispetto del periodo di soggiorno autorizzato,
della validità territoriale del visto e delle norme che disciplinano l'accesso
al mercato del lavoro e l'esercizio di un'attività economica. ê 810/2009
considerando 5 (adattato) ð nuovo (12) È necessario stabilire delle
norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per combattere
l’immigrazione Ö irregolare Õ illegale. Ö A tal
fine Õ Ö dovrebbe essere
stabilito Õ I cittadini dei paesi terzi figuranti su un elenco comune Ö di paesi
terzi Õ ð i cui cittadini ï dovrebbero così essere in possesso di un visto di transito aeroportuale. Tuttavia, Ö se si trova ad
affrontare un Õ in casi urgenti di
afflusso Ö improvviso e Õmassiccio di
immigrati Ö irregolari Õillegali, gli uno Statio membrio
dovrebbero essere autorizzati a imporre taleÖ poter
introdurre temporaneamente Õ l'obbligo Ö del visto di
transito aeroportuale nei confronti dei Õ ai
cittadini di Ö un
determinato Õ paesie terzio diversi da quelli che figurano nell’elenco
comune. Le decisioni individuali degli Stati membri
dovrebbero essere riesaminate su base annuale. ð Dovrebbero essere stabilite le
condizioni e le procedure per l'applicazione di tale misura, al fine di
garantire che sia limitata nel tempo e che, in conformità del principio di
proporzionalità, non vada oltre quanto necessario per il conseguimento
dell'obiettivo perseguito. La portata dell’obbligo del visto di transito
aeroportuale dovrebbe limitarsi a quanto necessario per rispondere alla
situazione specifica che ha indotto l’introduzione della misura. ï ò nuovo (13) L'obbligo
del visto di transito aeroportuale dovrebbe essere eliminato per i titolari di
visti e permessi di soggiorno rilasciati da determinati paesi. (14) Si
dovrebbe stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente per
l'esame di una domanda di visto, in particolare quando il viaggio previsto
concerne numerosi Stati membri. (15) I
richiedenti il visto dovrebbero poter presentare una domanda nel loro paese di
residenza, anche se lo Stato membro competente, in base alla norme generali,
non è né presente né rappresentato nel paese in questione. (16) Dovrebbe
essere garantito il trattamento armonizzato dei titolari di visto il cui
documento di viaggio è andato perso o è stato rubato durante il loro soggiorno
nel territorio degli Stati membri. ê 810/2009
considerando 9 (17) Considerata la registrazione
degli identificatori biometrici nel sistema di informazione visti (VIS)
istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio[16], del 9 luglio 2008,
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra
Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), la presentazione di persona del richiedente — almeno per la prima
domanda — dovrebbe essere un requisito fondamentale per la domanda del visto. ê 810/2009
considerando 10 (18) Per agevolare la procedura di
domanda di visto relativa alle domande successive, dovrebbe essere possibile
copiare le impronte digitali da quelle inserite per la prima volta nel VIS
entro un periodo di cinquantanove mesi. Trascorso tale periodo di tempo, le
impronte digitali dovrebbero essere nuovamente rilevate. ê 810/2009
considerando 11 (adattato) (19) Qualsiasi documento, dato o
identificatore biometrico che uno Stato membro riceve nell'ambito della procedura
di domanda del visto èÖ dovrebbe
essere Õ considerato un
documento consolare ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari, del 24 aprile 1963, ed è Ö essere Õ trattato Ö di
conseguenza Õin modo appropriato. ê 810/2009
considerando 12 (20) La direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[17], del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, si
applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in
applicazione del presente regolamento. ò nuovo (21) Dovrebbero
essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare
per consentire ai viaggiatori di fare programmi e di evitare i periodi di punta
nei consolati. (22) I
consolati degli Stati membri dovrebbero applicare uguali diritti per il
trattamento delle domande di visto. Le categorie di persone alle quali è
concessa l'esenzione dal pagamento di tali diritti dovrebbero essere uniformi e
chiaramente definite. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a
esonerare i richiedenti dal pagamento dei diritti per il visto in casi
individuali. (23) I
richiedenti non dovrebbero essere tenuti a esibire un'assicurazione sanitaria
di viaggio all'atto della presentazione di una domanda di visto per soggiorni
di breve durata, in quanto si tratta di un onere eccessivo per i richiedenti il
visto, e non è comprovato che i titolari di visti di breve durata rappresentino
un maggiore rischio per la spesa sanitaria pubblica negli Stati membri rispetto
ai cittadini di paesi terzi esentati dall'obbligo di visto. (24) Le
associazioni professionali, culturali e sportive, nonché gli intermediari
commerciali accreditati dovrebbero essere autorizzati a presentare domande per
conto dei richiedenti il visto. (25) Si
dovrebbero precisare le disposizioni riguardanti, tra l'altro, la «franchigia»,
la modalità di compilazione del visto adesivo e l'annullamento del visto
adesivo già compilato. (26) I
visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità dovrebbero essere
rilasciati in conformità a criteri oggettivamente determinati. La validità di
un visto per ingressi multipli potrebbe andare oltre la validità del documento
di viaggio sul quale è apposto. (27) Il
modulo di domanda dovrebbe tenere conto dell'avvio del VIS. Gli Stati membri
dovrebbero, nella misura del possibile, prevedere la compilazione e la
presentazione dei moduli di domanda di visto per via elettronica e dovrebbero
accettare fax o copie dei documenti giustificativi. I documenti originali
dovrebbero essere richiesti soltanto in casi specifici. (28) Il
modulo uniforme per la notificazione dei motivi di rifiuto, annullamento o
revoca di un visto dovrebbe includere uno specifico motivo di rifiuto di un
visto di transito aeroportuale e garantire che la persona interessata sia
correttamente informata sulle procedure di ricorso. (29) Le
norme relative allo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli
Stati membri ai fini del rilascio di visti ai marittimi alle frontiere esterne
e al modulo da compilare a tal fine dovrebbero essere per quanto possibile
semplici e chiare. (30) Il
rilascio dei visti alla frontiera esterna, in linea di principio, dovrebbe
rimanere un'eccezione. Tuttavia, ai fini della promozione del turismo a breve
termine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare visti alla
frontiera esterna sulla base di un regime temporaneo e previa comunicazione e
pubblicazione delle modalità organizzative di tale regime. Tali regimi
dovrebbero essere di natura temporanea e la validità del visto dovrebbe essere
limitata al territorio dello Stato membro che lo rilascia. ê 810/2009
considerando 6 (adattato) ð nuovo (31) È opportuno che le modalità
d'accoglienza dei richiedenti siano stabilite nel pieno rispetto della dignità
umana. Il trattamento delle domande di visto dovrebbe avvenire in
modo professionale e rispettoso ed ð non dovrebbe andare oltre quando
necessario per ï Ö raggiungere Õ essere proporzionato agli
obiettivi perseguiti. ê 810/2009
considerando 7 (adattato) ð nuovo (32) Gli Stati membri dovrebbero
garantire che la qualità del servizio offerto al pubblico sia elevata e
conforme a corrette prassi amministrative. Dovrebbero stanziare personale
preparato in numero adeguato e risorse sufficienti al fine di agevolare il più
possibile la procedura di domanda del visto. Gli Stati membri dovrebbero
garantire che il principio «una
tantum» sia applicato a tutti i un
richiedentie Ö il visto Õ Ö si debba recare
in un'unica sede per presentare la domanda di visto Õ. ð Ciò lascia impregiudicata la
possibilità di convocare il richiedente per un colloquio. ï ê 810/2009
considerando 13 (adattato) ð nuovo (33) Per agevolare la procedura dovrebbero essere Ö Il regolamento
(CE) n. 810/2009 prevede Õ previste varie forme
di cooperazione quali la
rappresentanza limitata, la coubicazione, i centri comuni per la presentazione
delle domande di visto, il ricorso a consoli onorari e la cooperazione con
fornitori esterni di servizi, che tengano conto in particolare delle norme
sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE Ö tra Stati
membri affinché possano, da un lato, mettere in comune le risorse e,
dall'altro, rafforzare la copertura consolare a vantaggio dei richiedenti il
visto Õ. Conformemente
alle condizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero
stabilire il tipo di struttura organizzativa da adottare in ciascun paese
terzo. ðDovrebbero essere definite norme flessibili
per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e
aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri («centri
di visto Schengen») potrebbe assumere qualsiasi forma in funzione delle
circostanze locali intesa a migliorare la copertura consolare geografica,
ridurre i costi degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione europea
e migliorare il servizio offerto ai richiedenti il visto. ï ê 810/2009
considerando 4 (adattato) ð nuovo (34) È opportuno che gli Stati
membri siano presenti o rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti
i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto. ð Gli Stati membri dovrebbero mirare ad
ampliare la loro copertura consolare. ï Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un dato paese
terzo o in una parte specifica di un dato paese terzo dovrebbero Ö pertanto Õ adoperarsi per
concludere accordi di rappresentanza per evitare uno sforzo sproporzionato da
parte dei richiedenti il visto per avere accesso ad un consolato. ò nuovo (35) Gli
accordi di rappresentanza dovrebbero essere semplificati, si dovrebbero evitare
ostacoli alla conclusione di tali accordi tra Stati membri e lo Stato membro
rappresentante dovrebbe essere responsabile del trattamento completo delle
domande di visto, senza l'intervento dello Stato membro rappresentato. ê 810/2009
considerando 14 ð nuovo (36) È necessario fissare modalità
per le situazioni in cui uno Stato membro decida di cooperare con un fornitore
esterno di servizi per la raccolta delle domande. Una decisione
del genere è opportuna se, in particolari circostanze o per ragioni legate alle
condizioni locali, la cooperazione con altri Stati membri in forma di
rappresentanza, di rappresentanza limitata, di coubicazione o di un centro
comune per la presentazione delle domande non risulta appropriata per lo Stato
membro interessato. Dette modalità dovrebbero
essere stabilite secondo i principi generali di rilascio dei visti e nel
rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva
95/46/CE. Si dovrebbe inoltre tener conto dell'esigenza di evitare il «visa
shopping» al momento di stabilire e attuare modalità di questo genere. ê 810/2009
considerando 15 Qualora uno Stato membro abbia deciso di cooperare con un fornitore
esterno di servizi, dovrebbe mantenere la possibilità per tutti i richiedenti
di presentare domande direttamente alle loro rappresentanze diplomatiche o
consolari. ê 810/2009
considerando 16 (adattato) ð nuovo (37) Lo Stato membro dovrebbe
cooperare con un fornitore esterno di servizi sulla base di uno strumento
giuridico che stabilisca con precisione le responsabilità dello stesso, nonché
un accesso diretto e totale Ö dello Stato
membro Õ ai suoi locali Ö del fornitore
esterno di servizi Õ, le informazioni da
dare ai richiedenti, gli obblighi di riservatezza e le circostanze, le
condizioni e le procedure per la sospensione o l'interruzione della
cooperazione. ð Gli Stati membri dovrebbero riferire
annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori
esterni di servizi, incluso il monitoraggio degli stessi. ï ê 810/2009
considerando 17 Il presente regolamento, consentendo agli Stati membri di cooperare con
fornitori esterni di servizi per la raccolta delle domande e stabilendo nel
contempo il principio «una tantum» per la presentazione delle domande, crea una
deroga alla regola generale secondo cui un richiedente deve presentarsi di
persona presso la rappresentanza diplomatica o consolare. Ciò lascia
impregiudicata la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio. ê 810/2009
considerando 19 ð nuovo (38) I dati statistici sono un
mezzo importante per monitorare i flussi migratori e possono servire come
efficace strumento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati siano
compilati regolarmente in un formato comune. ð Si dovrebbero raccogliere dati
dettagliati relativi ai visti al fine di compilare statistiche comparative che
consentano una valutazione fattuale dell'attuazione del presente
regolamento. ï ê 810/2009
considerando 23 (adattato) ð nuovo (39) ÖIl pubblico dovrebbe
ricevere tutte le informazioni pertinenti relative alla domanda di visto e
andrebbero migliorate la visibilità e l'immagine uniforme della politica comune
in materia di visti. A tal fine Õ Ö dovrebbe Õ essere creato Uun sito
Internet comune per i visti Schengen deve per migliorare la visibilità e l'immagine uniforme della politica
comune in materia di vistið e dovrebbe essere predisposto un
modello comune per le informazioni che gli Stati membri forniscono al
pubblico ï. Siffatto sito servirà come mezzo per fornire al pubblico tutte le
informazioni rilevanti in merito alle domande di visto. ê 810/2009
considerando 18 (adattato) (40) La cooperazione locale
Schengen è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune in
materia di visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e/o di
sicurezza. Date le differenze nelle situazioni locali, l'applicazione operativa
di particolari Ö specifiche Õ disposizioni
legislative dovrebbe essere valutata fra le rappresentanze diplomatiche e
consolari degli Stati membri nei singoli luoghi al fine di assicurare
un'applicazione armonizzata delle disposizioni legislative per impedire il
«visa shopping» e un trattamento diverso fra i richiedenti il visto. ò nuovo (41) Se non esiste un elenco armonizzato di
documenti giustificativi in una determinata sede, gli Stati membri sono liberi
di stabilire l'elenco preciso di documenti giustificativi che i richiedenti il
visto devono presentare per dimostrare il rispetto delle condizioni d'ingresso
previste dal presente regolamento. Laddove esista tale elenco armonizzato di
documenti giustificativi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere alcune
eccezioni nel caso di eventi internazionali di grande rilievo organizzati sul
loro territorio. Tali eventi devono essere su larga scala e di particolare
importanza a motivo del loro impatto culturale e/o sul turismo, ad esempio
esposizioni internazionali o universali e campionati sportivi. ê 810/2009
considerando 27 (adattato) (42) Quando uno Stato membro ospita
i Giochi olimpici e paraolimpici, dovrebbe applicarsi uno particolare Ö specifico Õ regime che faciliti
il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica. ê 810/2009
considerando 20 Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento
dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione[18]. ê 810/2009
considerando 21 In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare
modifiche degli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata
generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente
regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono
essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ê 810/2009
considerando 22 Per garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento a
livello operativo, occorre formulare istruzioni sulle prassi e procedure che
devono seguire gli Stati membri nel trattare le domande di visto. ò nuovo (43) Al
fine di adeguare all'evoluzione delle circostanze l'elenco comune dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito
aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti
situati sul territorio degli Stati membri e l'elenco dei titoli di soggiorno
che consentono ai titolari di transitare dagli aeroporti degli Stati membri
senza dover essere in possesso di un visto di transito aeroportuale, dovrebbe
essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato. È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. (44) Al
fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente
regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di
esecuzione per quanto riguarda la definizione di istruzioni operative sulle
prassi e procedure che gli Stati membri devono seguire nel trattare le domande
di visto, gli elenchi di documenti giustificativi che dovranno essere applicati
in ciascuna giurisdizione, le diciture obbligatorie sul visto adesivo, le
regole di apposizione del visto adesivo e le norme per il rilascio di visti
alla frontiera ai marittimi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio[19].
Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla
procedura d'esame. ê 810/2009
considerando 26 (adattato) (45) Gli accordi bilaterali
conclusi fra l'a Comunità Ö Unione Õ e i paesi terzi ai
fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti possono
derogare alle disposizioni del presente regolamento. ê 810/2009
considerando 30 (46) Le condizioni riguardanti
l'ingresso nel territorio degli Stati membri o il rilascio dei visti lasciano
impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei
documenti di viaggio. ê 810/2009
considerando 28 (adattato) ð nuovo (47) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, vale a dire l'istituzione delle procedure e delle
condizioni Ö e delle
procedure Õ per il rilascio del
visto di
transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi Ö 90 giorni Õ su un periodo di Ö 180 giorni Õ sei mesi nel
territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere ð solo ï realizzato meglio a livello comunitario Ö dell'Unione Õ, l'a ComunitàÖ Unione Õ può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato Ö sull'Unione
europea (TUE) Õ. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ê 810/2009
considerando 29 (adattato) ðnuovo (48) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ð In particolare, esso cerca di
assicurare il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare di cui
all'articolo 7, la protezione dei dati a carattere personale di cui
all'articolo 8 e i diritti del minore sanciti all'articolo 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea ï. ê 810/2009
considerando 31 (adattato) ðnuovo (49) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo Ö n. 22 Õ sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato
sull'Unione europea Ö TEU Õ e al trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) Õ, la Danimarca non
partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è
soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento si basa
sull'acquis di Schengen in
applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato
che istituisce la Comunità europea, la Danimarca
decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei
mesi dalla data di adozione del ð decisione del Consiglio sul ï presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto
interno. ê 810/2009
considerando 32 (50) Per quanto riguarda l'Islanda
e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di
Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen[20],
che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione
1999/437/CE del Consiglio[21], relativa a talune modalità di
applicazione di tale accordo. ê 810/2009
considerando 33 (adattato) È opportuno definire un
regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere
associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio
delle sue competenze d'esecuzione ai sensi del presente regolamento. Tale
regime è stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione
europea e l'Islanda e la Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione
europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi[22], allegato al summenzionato
accordo. La Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di
raccomandazione ai fini della negoziazione di tale regime. ê 810/2009
considerando 34 (51) Per quanto riguarda la
Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di
Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la
Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[23], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della
decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione
2008/146/CE del Consiglio[24]relativa alla conclusione di detto
accordo. ê 810/2009
considerando 35 (adattato) ð nuovo (52) Per quanto riguarda il
Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del
Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo
concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera
riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel
settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE, in
combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/EC 2011/350/UE del Consiglio[25] sulla firma ð conclusione ï di detto protocollo. ê 154/2012
considerando 11 (53) Per quanto concerne Cipro, il
presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad
esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12,
dell'atto di adesione del 2003. ê 154/2012
considerando 12 (54) Per quanto concerne la
Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato
sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 12, dell'atto di adesione del 2005. ò nuovo (55) Per
quanto concerne la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato
sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. ê 810/2009
considerando 36 (adattato) (56) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il
Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio[26], del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad
alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il
Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da esso vincolato o tenuto ad applicarloÖ , né è soggetto
alla sua applicazione Õ. ê 810/2009
considerando 37 (57) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa,
ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio[27].
L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né
è soggetta alla sua applicazione, ê 810/2009
considerando 38 (adattato) Il presente regolamento,
a eccezione dell'articolo 3, costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen
o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto
di adesione del 2003 e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di
adesione del 2005, ê 810/2009
(adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Obiettivo Ö Oggetto Õ e ambito di
applicazione ê 610/2013
articolo 6, paragrafo 1 (adattato) 1. Il presente regolamento fissa le procedure e le
condizioni Ö e le
procedure Õ per il rilascio del
visto di
transito o per soggiorni previsti sul territorio
degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. ê 810/2009
(adattato) 2. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in
conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[28], del 15 marzo 2001, che adotta
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo,
fermi restando: a) i diritti di libera circolazione
di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini
dell'Unione; b) i diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, di cui
godono cittadini di paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la
Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro. 3. Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i
cui cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aeroportuale in
deroga al principio di libero transito stabilito dall'allegato 9 della
convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e definisce
le procedure e le condizioni Ö condizioni e le
procedure Õ per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito
internazionali degli aeroporti degli Stati membri. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano
le seguenti definizioni: 1) «cittadino di paesi terzi»: chi
non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 Ö 20 Õ, paragrafo 1, del trattatoÖ TFUE Õ; 2) «visto»: autorizzazione
rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini: ê 610/2013
articolo 6, paragrafo 2 (adattato) a) del transito o di
un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia
superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; Ö oppure Õ ê 810/2009 b) del transito nelle zone internazionali
degli aeroporti degli Stati membri; 3) «visto uniforme»: visto valido
per l'intero territorio degli Stati membri; 4) «visto con validità territoriale
limitata»: visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per
tutti gli Stati membri; 5) «visto di transito
aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di
transito di uno o più aeroporti degli Stati membri; ò nuovo 6) «visto
di circolazione»: visto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del
[regolamento n. .../...]; 7)
«parenti stretti»: il coniuge; i figli, i genitori, compresi i tutori; i nonni
e i nipoti; 8)
«richiedente registrato nel VIS»: richiedente i cui dati sono registrati nel
sistema d'informazione visti; 9)
«viaggiatore abituale registrato nel VIS»: richiedente il visto, registrato nel
sistema di informazione visti, che ha ottenuto due visti nei 12 mesi precedenti
la domanda; ê 810/2009 ð nuovo 610) «visto
adesivo»: formato uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n.
1683/95 del Consiglio[29], del 29 maggio 1995, che istituisce
un modello uniforme per i visti; 711).
«documento di viaggio riconosciuto»: documento di viaggio riconosciuto da uno o
più Stati membri ai fini ð dell'attraversamento delle frontiere
esterne e ï dell'apposizione di visti, ð , a norma della decisione n.
1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[30] ï; ò nuovo 12)
«documento di viaggio valido»: un documento di viaggio che non sia falso,
contraffatto o alterato e il cui periodo di validità, stabilito dalle autorità
di rilascio, non sia scaduto; ê 810/2009 ð nuovo 813) «foglio
separato per l'apposizione del visto»: modello uniforme di foglio utilizzabile
per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari
di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il
foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio[31], del 18 febbraio 2002, relativo ad un
modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto
rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non
riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio; 914)
«consolato»: rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro,
abilitata a rilasciare visti e diretta da un funzionario consolare di carriera,
quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24
aprile 1963; 1015)
«domanda»: domanda di visto; 11)
«intermediari commerciali»: agenzie amministrative private, società di
trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici o venditori). ò nuovo 16)
«marittimo»: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo
a bordo di una nave cui si applica la Convenzione sul lavoro marittimo del
2006. ê 810/2009 ð nuovo TITOLO II VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE Articolo 3 Cittadini di paesi terzi che devono
essere in possesso di un visto di transito aeroportuale 1. I cittadini dei paesi terzi figuranti
nell'elenco di cui all'allegato IVIII devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il
transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli
Stati membri. ò nuovo 2. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 48 riguardo alle modifiche all'elenco dei paesi terzi
riportati nell'allegato III. Qualora, in caso di
rischi emergenti, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di
cui all'articolo 49 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del
presente paragrafo. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo 3. In Ö caso di Õ casi urgenti di
afflusso Ö improvviso
e Õ massiccio di
immigrati Ö irregolari Õ illegali, Ö uno Õ singoli Statio membrio puòossono
richiedere ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1
di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito
nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul loro Ö suo Õ territorio. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione tali decisioni prima della relativa entrata in
vigore nonché la revoca dell'obbligo del visto di transito aeroportuale. ð Tale misura non può avere durata
superiore a 12 mesi. La portata e la durata dell'obbligo del visto di transito
aeroportuale non possono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere
ad un afflusso improvviso e massiccio di immigrati irregolari. ï ò nuovo 4. Se uno Stato
membro prevede di introdurre l'obbligo del visto di transito aeroportuale a
norma del paragrafo 3, ne dà quanto prima comunicazione della Commissione,
fornendo le seguenti informazioni: (a)
il motivo del previsto
obbligo del visto di transito aeroportuale, comprovante l'improvviso e massiccio
afflusso di immigrati irregolari; (b)
la portata e la durata
della prevista introduzione dell'obbligo del visto di transito aeroportuale. 5. A seguito della
comunicazione da parte dello Stato membro interessato in applicazione del
paragrafo 4, la Commissione può emettere un parere. 6. Lo Stato membro
può prorogare l'applicazione dell'obbligo del visto di transito aeroportuale
una sola volta, laddove la soppressione di tale obbligo porterebbe ad un
massiccio afflusso di migranti in situazione irregolare. Il paragrafo 3 si
applica a tale proroga. 7. La Commissione
informa, su base annua, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito
all'applicazione del presente articolo. ê 810/2009 3. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 52, paragrafo 1, tali
comunicazioni sono riesaminate annualmente allo scopo di trasferire il paese
terzo interessato nell'elenco di cui all'allegato IV. 4. Se il paese terzo non è trasferito nell'elenco di cui all'allegato
IV, lo Stato membro interessato, purché le condizioni di cui al paragrafo 2
siano soddisfatte, può mantenere o revocare l'obbligo del visto di transito
aeroportuale. ê 810/2009 ð nuovo 58. Sono
esentate dall'obbligo di essere in possesso di un visto di transito
aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 3 le seguenti categorie di persone: a) i titolari di un visto uniforme
valido, ð di un visto di circolazione, ï di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di
soggiorno rilasciato da uno Stato membro; ê 154/2012
articolo 1 (adattato) ð nuovo b) i cittadini di paesi terzi
titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che
non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che
non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen, o i
cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi
menzionati nell'allegato V IV, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o
dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del
titolare ð , o titolari di un permesso di
soggiorno nei territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao,
Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba) ï; c) i cittadini di paesi terzi
titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all'adozione
del presente regolamento, Ö o Õ per uno Stato membro
che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen, ð o per un paese aderente all'Accordo
sulla creazione dello Spazio economico europeo, ï o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America, ð o titolari di un visto valido per i
territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten,
Bonaire, Sint Eustatius e Saba), ï quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o
quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio; ê 810/2009 ð nuovo d) i familiari di cittadini
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) ð 3 della direttiva 2004/38/CE ï; e) i titolari di passaporti
diplomatici ð , passaporti di servizio, ufficiali o
speciali ï; f) i membri dell'equipaggio di
aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago
relativa all'aviazione civile internazionale. ò nuovo 9. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 48 riguardo alle modifiche all'elenco dei titoli di soggiorno
validi che esentano i detentori dall'obbligo del visto di transito aeroportuale
per il transito dagli aeroporti degli Stati membri di cui all'allegato IV. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo TITOLO III PROCEDURE E CONDIZIONI Ö E PROCEDURE Õ PER IL RILASCIO DEI VISTI CAPO I Autorità interessate dalle procedure
connesse alle domande Articolo 4 Autorità competenti interessate dalle
procedure connesse alle domande 1. Le domande sono esaminate dai consolati, i
quali decidono sul merito. 2. In deroga al paragrafo 1, le domande
possono essere esaminate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle
autorità responsabili dei controlli sulle persone a norma degli ll'articoloi 3532 ð , 33 ï e 3634 e dell'articolo 33, le quali decidono sul merito. 3. Nei territori d'oltremare non europei degli
Stati membri, le domande possono essere esaminate dalle autorità designate
dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito. 4. Uno Stato membro può chiedere di
coinvolgere autorità diverse da quelle designate Ö indicate Õ ai paragrafi 1 e 2
nell'esame delle domande e nelle decisioni sul merito. 5. Uno Stato membro può chiedere di essere
consultato o informato da un altro Stato membro a norma degli articoli 2219 e 3128. Articolo 5 Stato membro competente per l'esame
delle domande e per le decisioni in merito 1. Lo Stato membro competente per l'esame di
una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è: a) lo Stato membro il cui
territorio costituisce l'unica destinazione del viaggio o dei viaggi; b) se il viaggio comprende più di
una destinazione, ð o se devono essere effettuate più
visite separate nell'arco di due mesi, ïlo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione
principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del
soggiornoð , calcolata in giorni ï; oppure c) qualora non possa essere
determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui
frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati
membri. 42. Gli Stati membri
cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto
di esame e di decisione qQualora lo Stato membro competente ai
sensi dei paragrafio da 1 a 3 ð , lettera a) o b), ïnon sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il
richiedente presenta la domanda a norma dell'articolo 6., ð il richiedente è autorizzato a
presentare la domanda: ï ò nuovo a) presso il consolato
di uno degli Stati membri di destinazione del viaggio previsto, b) qualora la lettera a)
non sia applicabile, presso il consolato dello Stato membro di primo ingresso; c) in tutti gli altri
casi presso il consolato di qualsiasi Stato membro presente nel paese
interessato. ê 810/2009 3. Lo Stato membro
competente per l'esame di una domanda di visto di transito aeroportuale e per
la decisione sul merito è: a) in caso di un singolo transito
aeroportuale, lo Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di
transito; o b) in caso di transito aeroportuale,
duplice o multiplo lo Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del
primo transito. Articolo 6 Competenza territoriale consolare 1. Una domanda è esaminata e la decisione sul
merito è presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui
giurisdizione il richiedente risiede legalmente. 2. Un consolato dello Stato membro competente
esamina e decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese terzo
presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione se il richiedente
ha giustificato la domanda presso detto consolato. Articolo 7 Competenza a rilasciare visti a
cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro 1. I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno
Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per entrare nel
territorio di uno o più altri Stati membri presentano la domanda presso il
consolato dello Stato membro competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 o 2. ò nuovo 2. I cittadini di
paesi terzi che hanno perso il documento di viaggio, o ne hanno subito il furto
durante il loro soggiorno sul territorio di uno Stato membro, possono lasciare
tale territorio sulla base di un documento di viaggio valido che ne autorizzi
l'attraversamento della frontiera, rilasciato da un consolato del paese di cui
hanno la cittadinanza in assenza di visto o altra autorizzazione. 3. Se il cittadino
di un paese terzo, di cui al paragrafo 2, intende continuare il viaggio nello
spazio Schengen, le autorità nello Stato membro in cui dichiara la perdita o il
furto del documento di viaggio rilasciano un visto con durata di validità e di
autorizzazione al soggiorno identica al visto originale, sulla base dei dati
registrati nel VIS. ê 810/2009 ð nuovo CAPO II Domanda di visto Articolo 98 Modalità pratiche per la presentazione
delle domande 1. Le domande vanno ð possono essere ï presentate non prima di tre ð da sei ï mesi ð a 15 giorni di calendario prima ï daell'inizio del viaggio previsto. I titolari di un
visto per ingressi multipli possono presentare la domanda prima della scadenza
del visto valido per un periodo di almeno sei mesi. ê 810/2009
(adattato) 2. I richiedenti Ö consolati Õ possono essere tenuti a
imporre Ö ai richiedenti
di ottenere Õ un appuntamento per
la presentazione della domanda. L'appuntamento ha luogo, di norma, entro due
settimane dalla data della richiesta di appuntamento. ò nuovo 3. Il consolato
consente di presentare la domanda di visto senza appuntamento, o concedendo un
appuntamento immediato, ai parenti stretti di cittadini dell'Unione che: a) intendono far visita ai loro parenti stretti
cittadini dell'Unione residenti nello Stato membro di cui hanno la
cittadinanza; b)
intendono recarsi, insieme ai loro parenti stretti cittadini dell'Unione
residenti in un paese terzo, nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione
ha la cittadinanza. 4. Il consolato
consente di presentare la domanda di visto senza appuntamento, o concedendo un
appuntamento immediato, ai familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 della direttiva
2004/38/CE. ê 810/2009 (adattato) ð nuovo 5. In giustificati casi d'urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o
tale appuntamento è dato immediatamente. 6. ð Fermo restando l'articolo 12, ï Lle domande
possono essere presentate: presso il consolato a) dal richiedente o b) da Ö un Õ intermediario
commercialie accreditatio Ö di cui all'articolo
43 Õ come previsto all'articolo 45, paragrafo 1, fatto
salvo l'articolo 13, o in conformità degli articoli 42 o 43. Ö c) da
un'associazione professionale, culturale o sportiva. Õ Ö 7. Il richiedente
non può essere obbligato a recarsi di persona in più di una sede per presentare
la sua domanda di visto. Õ ê 810/2009
(adattato) ð nuovo Articolo 109 Norme generali per la presentazione
delle domande 1. Fatte
salve le disposizioni degli articoli 13, 42, 43 e 45, i I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ð ai fini del rilevamento delle impronte,
ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2) e 3) ï. ò nuovo 2. I richiedenti
registrati al VIS non sono tenuti a presentare di persona la domanda se le loro
impronte digitali sono state registrate nel VIS nei precedenti 59 mesi. ê 810/2009
(adattato) 2. I consolati possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1 in
caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. 3. Nel presentare la domanda, il richiedente: a) presenta un modulo di domanda ai
sensi dell'articolo 1110; b) presenta un documento di viaggio
ai sensi dell'articolo 1211; c) presenta una fotografia
conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o,
quando il VIS è operativo a norma dell'articolo 48 del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ, conformemente alle
norme di cui all'articolo 1312 del presente regolamento; d) consente il rilevamento delle
proprie impronte digitali conformemente all'articolo 1312, ove
applicabile; e) paga i diritti di visto ai sensi
dell'articolo 1614; f) fornisce documenti
giustificativi, conformemente all'articolo 14 13 e
all'allegato II;. g) ove
applicabile, dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria
di viaggio conformemente all'articolo 15. Articolo 1110 Moduli di domanda 1. Ogni richiedente presenta un modulo di
domanda compilato Ö a mano o
elettronicamente Õ e firmato di cui
all'allegato I. Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente
presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda
firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o
temporanea o da un tutore legale. ò nuovo 2. Il contenuto
della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è riportato
nell'allegato I. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo 23. I
consolati fanno sì che i moduli di domanda siano ampiamente disponibili e
facilmente accessibili ai richiedenti a titolo gratuito. 34. I moduli
saranno disponibili ð come minimo ï: a) nelle lingue ufficiali dello Stato
membro per il quale è richiesto il visto; Ö e Õ b) nelle lingue ufficiali del paese
ospitante;. c) nelle lingue
ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali dello Stato membro per
il quale è richiesto il visto; o d) in caso di rappresentanza, nelle lingue ufficiali
dello Stato membro rappresentante. Oltre alle lingue di cui alla lettera a), il
modulo può essere reso disponibile anche in un'Ö qualsiasi Õ altra lingua
ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. 45. Se il
modulo di domanda non è disponibile nella lingua o nelle lingue ufficiali del
paese ospitante, ne è messa a disposizione del richiedente, separatamente, una
traduzione in dette lingue. 56. Una
Ö La Õ traduzione del
modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante è fornita
nell'ambito della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 4846. 67. Il
consolato informa i richiedenti in merito alle lingue utilizzabili per compilare
il modulo di domanda. Articolo 1211 Documento di viaggio Il richiedente presenta un documento di
viaggio valido che soddisfi i seguenti criteri: a) Ö fatto salvo
l'articolo 21, paragrafo 2, Õ la validità è di
almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli
Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l'ultima data prevista per la
partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza
giustificati, è possibile derogare a tale obbligo; (b) contiene almeno due ð una ï paginea bianchea ð doppia ï ð , e se lo stesso documento di viaggio è
valido per più richiedenti, esso contiene una pagina bianca doppia per ciascun
richiedente ï; c) è stato rilasciato nel corso dei
dieci anni precedenti. Articolo 1312 Identificatori biometrici 1. Gli Stati membri rilevano gli
identificatori biometrici del richiedente comprendenti una fotografia e le
impronte delle dieci dita dello stesso, conformemente alle garanzie previste
dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo. 2. Ö All'atto della
presentazione Õ Il richiedente che introduce della prima domanda deve
presentarsi di persona. In tale occasione sono
rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente: –
una fotografia, scansionata o fatta al momento
della domanda, e –
le sue impronte delle dieci dita prese a dita
piatte, rilevate digitalmente. 3. Se le impronte digitali del richiedente
rilevate nell'ambito di una domanda precedente ð per un visto di soggiorno di breve
durata o per un visto di circolazione ï sono inserite nel VIS per la prima volta meno di cinquantanove mesi
prima della data della nuova domanda, esse sono copiate nella domanda
successiva. Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli
sull'identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali entro
il termine di cui al primo comma. Inoltre, se al momento della presentazione
della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali
sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può
chiedere che siano rilevate. 4. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del
regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ, la fotografia
allegata a ogni domanda è inserita nel VIS. Non è necessario
che il richiedente si presenti di persona a tal fine. I requisiti tecnici della fotografia sono
conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, parte 1, 6a
edizione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). 5. Le impronte digitali sono rilevate
conformemente alle norme ICAO e alla decisione 2006/648/CE della Commissione[32]. 6. Gli identificatori biometrici sono rilevati
da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a
norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione dei consolati,
gli identificatori biometrici possono essere rilevati anche da personale
qualificato e debitamente autorizzato del console onorario di cui all'articolo 42 40 o di un
fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 4341. Lo Stato
membro o gli Stati membri interessati, in caso di dubbi, prevedono la
possibilità di verificare presso il consolato le impronte digitali che sono
state rilevate dal fornitore esterno di servizi. 7. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento
delle impronte digitali i seguenti richiedenti: a) bambini di età inferiore a
dodici anni; b) le persone per le quali è
fisicamente impossibile rilevarle. Se tuttavia è possibile rilevare un numero
di impronte digitali inferiore a dieci, si procede al rilevamento del numero
massimo di impronte. Tuttavia, qualora l'impossibilità sia temporanea, il
richiedente è invitato a fornire le impronte digitali in occasione della
domanda successiva. Le autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafi
1, 2 e 3, sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi
dell'impossibilità temporanea. Gli Stati membri provvedono affinché siano
predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso
di difficoltà nel rilevamento; c) capi di Stato o di governo e
membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro
delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da
organizzazioni internazionali in missione ufficiale; d) sovrani e altri importanti
membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati
membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale. 8. Nei casi di cui al paragrafo 7, va inserita
nel VIS la menzione «non applicabile» a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del
regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ. Articolo 1413 Documenti giustificativi 1. All'atto della presentazione di una domanda
di visto uniforme il richiedente presenta: a) documenti che indichino la
finalità del viaggio; b) documenti relativi all'alloggio,
o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l'alloggio; c) documenti che indichino che il
richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata
prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza,
o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita,
ovvero è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell'articolo 5,
paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere SchengenÖ regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] Õ; d) informazioni che consentano di
valutare l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati
membri prima della scadenza del visto richiesto.; ò nuovo 2. Le lettere
b), c) e d) del paragrafo 1 non
si applicano ai richiedenti che sono viaggiatori abituali registrati nel VIS e
che hanno utilizzato correttamente i due visti ottenuti precedentemente. 3. I parenti stretti
di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3,
forniscono soltanto le prove documentali attestanti il legame familiare con il
cittadino dell'Unione, la visita al cittadino dell'Unione o il viaggio che
intendono fare assieme a quest'ultimo. I familiari di
cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE
forniscono soltanto le prove documentali attestanti lo scopo del viaggio
consistente nell'accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione nonché il
legame familiare con il cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 2 o le altre circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva. ê 810/2009
(adattato) 34. Un
Ö L' Õelenco non esaustivo di documenti giustificativi che il consolato puòossono essere domandareti al richiedente per verificare che soddisfi
le condizioni di cui ail paragrafio 1 e 2 figura nell'allegato II. 65. I consolati possono derogare a uno o più obblighi di fornire uno o
più documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) in
caso di richiedente loro noto per integrità e affidabilità, in particolare per
la correttezza nell'uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio
riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo
5, paragrafo 1, del codice frontiere
Schengen Ö regolamento
(CE) n. 562/2006 Õ all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. ò nuovo 6. Il consolato
avvia il trattamento della domanda di visto sulla base di fax o copie dei
documenti giustificativi. I richiedenti che non sono stati ancora registrati
nel VIS forniscono documenti originali. Il consolato può chiedere documenti
originali a richiedenti registrati nel VIS o a viaggiatori abituali registrati
nel VIS solo quando sussistano dubbi circa l'autenticità di un documento
specifico. ê 810/2009
(adattato) 47. Gli Stati
membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di
garanzia e/o di alloggio da parte di un privato compilando un modulo elaborato
da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare: a) se è inteso come dichiarazione
di garanzia e/o di alloggio Ö privato Õ; b) se il soggetto ospitante Ö lo sponsor/la
persona che invita Õ è un singolo, una
società o un'organizzazione; c) l'identità del soggetto ospitante e i relativi estremi Ö e gli estremi
dello sponsor/della persona che invita Õ; d) il richiedente invitato o i
richiedenti invitati; e) l'indirizzo dell'alloggio; f) la durata e la finalità del
soggiorno; g) eventuali legami di parentela
con il soggetto ospitante Ö lo sponsor/la
persona che invita Õ. h) le informazioni richieste ai sensi
dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008; Il modulo
è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua
ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. e fornisce alla persona che lo
firma le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del
regolamento VIS. Un facsimile del modulo è notificato alla Commissione. 28. All'atto
della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il
richiedente presenta: a) documenti relativi al
proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito
aeroportuale previsto; b) informazioni che consentano di
valutare l'intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati
membri. 59.
Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è valutata la necessità di completare e armonizzare Ö sono preparati Õ l'elencohi
dei documenti giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle
circostanze locali. ò nuovo 10. Fatto salvo il
paragrafo 1, gli Stati membri possono derogare all'elenco dei documenti
giustificativi di cui ai paragrafi 4 e 9 nel caso di richiedenti che
partecipano a eventi internazionali di grande rilievo organizzati sul loro
territorio e considerati di particolare importanza per il loro impatto sul
turismo e/o culturale. 11. La Commissione,
mediante atti di esecuzione, adotta gli elenchi dei documenti giustificativi da
presentare in ogni giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali.
Tali atti di esecuzione sono adottati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo Articolo 15 Assicurazione sanitaria di viaggio 1. I richiedenti i visti uniformi per uno o due ingressi devono
dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio
che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a
motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte
durante il loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati membri. 2. I richiedenti i visti uniformi per più di due ingressi («ingressi
multipli») devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione
sanitaria di viaggio che copra il periodo del loro primo viaggio previsto. Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di
domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere
un'assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi. 3. L'assicurazione è valida per l'insieme del territorio degli Stati
membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o di transito previsto
dell'interessato. La copertura minima ammonta a 30000 EUR. Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata che
copre il territorio di più di uno Stato membro, la copertura assicurativa è
valida almeno negli Stati membri interessati. 4. I richiedenti sottoscrivono, in linea di principio, l'assicurazione
nel paese di residenza. Qualora ciò non sia possibile essi cercano di contrarre
un'assicurazione in qualsiasi altro paese. Se un'altra persona contrae un'assicurazione a nome del richiedente, si
applicano le condizioni di cui al paragrafo 3. 5. Nel valutare l'adeguatezza della copertura assicurativa, i consolati
accertano se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di
assicurazione siano riscuotibili negli Stati membri. 6. L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere considerato
come soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è
presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. L'esonero
dalla dimostrazione di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di
viaggio può interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi,
già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività
professionali. 7. I titolari di passaporti diplomatici sono esentati dall'obbligo di
possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio. Articolo 1614 Diritti per i visti 1. I richiedenti pagano diritti pari a
60 EUR. 2. Per i minori tra i sei e i dodici anni i diritti per i visti
ammontano a 35 EUR. 32. I diritti
per i visti sono riveduti periodicamente per tener conto delle spese
amministrative. 43. I diritti
per i visti non vengono riscossi per
i richiedenti appartenenti a una dealle
categorie seguenti: a) minori di età inferiore ai sei ð diciotto ï anni; b) alunni, studenti, studenti
già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi
di studio o formazione pedagogica; c) ricercatori di paesi terzi ð , ai sensi della direttiva 2005/71/CE
del Consiglio[34], ï, che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione
2005/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005,
diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti
uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si
spostano nella Comunità a fini di ricerca scientificað o che partecipano a seminari o conferenze scientifici ï; ònuovo d) titolari di passaporti diplomatici e di servizio; ê 810/2009
(adattato) de) rappresentanti di
organizzazioni senza fini di lucro Ö partecipanti Õ di età non superiore
ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative
organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.; ò nuovo f) parenti stretti di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 8,
paragrafo 3; g) familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 della
direttiva 2004/38/CE conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva. ê 810/2009
(adattato) ðnuovo 5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto: a) i minori tra i sei e i dodici anni; b) i titolari di passaporti diplomatici e di servizio; c) i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni
sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di
lucro di età non superiore ai venticinque anni. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri si
adoperano per armonizzare l'applicazione di queste esenzioni. 64. Ö Gli Stati
membri possono, Õ Iin singoli
casi, è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti,
quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli
interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri
settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari. 75. I diritti
per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o
nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda
e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all'articolo 1816,
paragrafo 2, e all'articolo 1917, paragrafo 3. Se riscosso in una valuta diversa dall'euro,
l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e
riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro
fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato
e i consolati assicurano nell'ambito degli accordi di cooperazione locale
Schengen che siano riscossi diritti simili. 86. Per tale
pagamento il richiedente ottiene una ricevuta. Articolo 1715 Diritti per servizi prestati 1. Diritti per servizi addizionali possono
essere riscossi dal fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 4341. I
diritti per servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal
fornitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di cui
all'articolo 4341,
paragrafo 6. 2. L'importo dei diritti per servizi prestati
è precisato nello strumento giuridico di cui all'articolo 4341,
paragrafo 2. 3. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri
garantiscono che l'importo richiesto al richiedente rifletta debitamente i
servizi offerti dal fornitore esterno di servizi e sia adattato in funzione delle
circostanze locali. Inoltre, essi si propongono di armonizzare l'importo
applicato per i servizi prestati. 43. Tale
importo non supera la metà dell'importo del diritto per il visto di cui
all'articolo 1614, paragrafo 1, indipendentemente dalle eventuali riduzioni o
deroghe ai diritti per i visti di cui all'articolo 1614,
paragrafi 2, 4, 5 e 6 ð 3) e 4) ï. 5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la
possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente
ai rispettivi consolati. CAPO III Esame della domanda e decisione in
merito Articolo 1816 Accertamento della competenza
consolare 1. Quando è presentata una domanda, il
consolato verifica la propria competenza a esaminarla e a decidere sul merito
alla stessa a norma degli articoli 5 e 6. 2. Se il consolato non è competente,
restituisce senza indugio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati
dal richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato
competente. Articolo 1917 Ricevibilità 1. Il consolato
competente verifica: a) se la domanda è stata
presentata entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo
1, b) se la domanda contiene gli
elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 3, lettere da a) a c), c) se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e d) se sono stati riscossi i diritti per i visti. 2. Se il consolato competente constata che le
condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il
consolato: a) segue le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ, e b) esamina ulteriormente la domanda. I dati sono inseriti nel VIS soltanto da
personale consolare debitamente autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo
1, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento VISÖ (CE) n.
767/2008 Õ. 3. Se il consolato competente constata che le
condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è
irricevibile e il consolato, senza indugio: a) restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti
presentati dal richiedente, b) distrugge i dati biometrici raccolti, c) rimborsa i diritti per i visti, e d) non esamina la domanda. 4. A titolo di deroga, una domanda che non
soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile
per motivi umanitari o di interesse nazionale. Articolo 20 Timbro indicante la ricevibilità di una domanda 1. Se una domanda è ricevibile, il consolato competente appone un
timbro sul documento di viaggio del richiedente. Il timbro è conforme al
modello figurante nell'allegato III ed è apposto conformemente alle
disposizioni di tale allegato. 2. I passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali e speciali non
vengono timbrati. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consolati
degli Stati membri fino alla data della piena entrata in funzione del VIS in
tutte le regioni a norma dell'articolo 48 del regolamento VIS. Articolo 2118 Verifica delle condizioni d'ingresso e
valutazione del rischio 1. Nell'esaminare una domanda di visto
uniforme viene accertato se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen Ö regolamento
(CE) n. 562/2006 Õ ed è accordata
particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio
di immigrazione illegale Ö irregolare Õ o un rischio per la
sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio
degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto. ò new 2. In sede di esame
di una domanda di visto uniforme presentata da un viaggiatore abituale
registrato nel VIS che ha utilizzato correttamente i due visti ottenuti
precedentemente, si presume che il richiedente soddisfi le condizioni di
ingresso con riferimento al rischio di immigrazione irregolare, al rischio per
la sicurezza degli Stati membri e alla disponibilità di sufficienti mezzi di
sussistenza. 3. La presunzione di
cui al paragrafo 2 non si applica se il consolato nutre dubbi fondati in merito
alla sussistenza di dette condizioni di ingresso basati su dati memorizzati nel
VIS, quali decisioni di annullamento di un visto precedente, o nel passaporto,
quali i timbri d'ingresso e di uscita. In tali casi, i consolati possono
procedere a un colloquio e richiedere documenti supplementari. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo 24. Per
ciascuna domanda viene consultato il VIS conformemente all'articolo 8,
paragrafo 2, e all'articolo 15 del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ. Gli Stati membri
provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di
cui all'articolo 15 del regolamento VIS Ö (CE)
n. 767/2008 Õ onde evitare
respingimenti e identificazioni falsi. 35. Ö Fatto salvo il
paragrafo 2, Õ Nnel
determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato
verifica: a) che il documento di viaggio
presentato non sia falso, contraffatto o alterato; b) la giustificazione
presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno
previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la
durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di
residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua
ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti
mezzi; c) se il richiedente è
segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen
(SIS); d) che il richiedente non sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la
salute pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 19, del codice frontiere SchengenÖ regolamento
(CE) n. 562/2006 Õ, o per le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto
di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli
Stati membri per gli stessi motivi;. e) che il
richiedente disponga di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di
viaggio, ove applicabile. 46. Se del
caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per
accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno
autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali
soggiorni autorizzati in base a ð un visto di circolazione, ï un visto azionale per soggiorno di lunga durata o da un titolo di
soggiorno rilasciato da un altro Stato membro. 57. La
valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno previsto si effettua in
funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi
medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in
sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno, in
base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente
all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere SchengenÖ regolamento
(CE) n. 562/2006 Õ. La dichiarazione di
garanzia e/o di alloggio da parte di un privato può altresì costituire una
prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti. 68. In sede
di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato
verifica, in particolare: a) che il documento di viaggio
presentato non sia falso, contraffatto o alterato; b) i luoghi di partenza e di
destinazione del cittadino di paese terzo interessato e la coerenza
dell'itinerario e del transito aeroportuale previsti; c) il giustificativo del
proseguimento del viaggio verso la destinazione finale. 79. L'esame
di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei
documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni
fatte dal richiedente. 810. Nel
corso dell'esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, convocare il
richiedente per ð procedere a ï un colloquio e richiedere documenti supplementari. 911. Un
precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova
domanda. Una nuova domanda è valutata sulla base di tutte le informazioni
disponibili. Articolo 2219 Consultazione preliminare delle
autorità centrali degli altri Stati membri 1. Uno Stato membro può chiedere che le
autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali
nel corso dell'esame di domande presentate da cittadini di determinati paesi
terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si
applica alle domande di visto di transito aeroportuale. 2. Le autorità centrali consultate danno una
risposta definitiva entro sette ð cinque ï giorni di calendario dalla consultazione. La mancanza di risposta
entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del
visto. 3. Gli Stati membri notificano alla
Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione
preliminare ð almeno 15 giorni di calendario ï prima che detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono
comunicate anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno
della giurisdizione interessata. 4. La Commissione informa gli Stati membri di
tali notifiche. 5. A decorrere dalla data di sostituzione della rete di consultazione
Schengen di cui all'articolo 46 del regolamento VIS, la consultazione
preliminare è effettuata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, di tale
regolamento. Articolo 2320 Decisione sulla domanda 1. La decisione sulla domanda è presa entro quindici ð 10 ï giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda
ricevibile ai sensi dell'articolo 1917. 2. Detto termine può essere prorogato fino a
un massimo di trenta venti giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia
necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di
rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro
rappresentato. 3. Se, in casi specifici, risultano necessari documenti supplementari,
il termine può essere eccezionalmente prorogato fino a un massimo di sessanta
giorni di calendario. ò nuovo 3. Sulle domande
presentate da parenti stretti dei cittadini dell'Unione di cui
all'articolo 8, paragrafo 3, e di familiari di cittadini dell'Unione
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE la
decisione è presa entro 5 giorni di calendario dalla data della presentazione
della domanda. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 10
giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario
un ulteriore esame della domanda.
ò nuovo 4. Il termine
stabilito nel paragrafo 3 si applica come termine massimo nei confronti dei
familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 della direttiva
2004/38/CE, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva. ê 810/2009 5. Salvo in caso di ritiro della domanda, è
presa la decisione di: a) rilasciare un visto
uniforme a norma dell'articolo 2421; b) rilasciare un visto con
validità territoriale limitata a norma dell'articolo 2522; ò nuovo c) rilasciare
un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 23; o ê 810/2009
(adattato) ð nuovo d) rifiutare il
visto a norma dell'articolo 3229;. o d) interrompere
l'esame della domanda e trasmetterla alle autorità competenti dello Stato
membro rappresentato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2. L'impossibilità fisica di rilevare le impronte
digitali a norma dell'articolo 1312, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio o sul rifiuto del
visto. CAPO IV Rilascio del visto Articolo 2421 Rilascio di un visto uniforme 1. Il periodo di validità del visto e la
durata del soggiorno autorizzato sono basati sull'esame effettuato a norma
dell'articolo 2118. 2. Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi. Il periodo di
validità ð di un visto per ingressi multipli ï non è superiore a cinque anni. ð Il periodo di validità di un visto per
ingressi multipli può essere esteso oltre la scadenza del passaporto sul quale
il visto è apposto. ï In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al
tempo necessario per il transito. Fermo restando l'articolo 1211, lettera
a), il periodo di validità deli un visto ð per ingresso singolo ï comprende una «franchigia» supplementare di quindici giorni. Gli Stati membri possono decidere di non concedere
tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni
internazionali di uno degli Stati membri. ò nuovo 3. Ai viaggiatori
abituali registrati nel VIS che abbiano utilizzato correttamente i due visti
ottenuti precedentemente è rilasciato un visto per ingressi multipli valido per
almeno tre anni. 4. Ai richiedenti di
cui al paragrafo 3 che hanno utilizzato correttamente un visto per ingressi
multipli valido per tre anni è rilasciato un visto per ingressi multipli valido
per cinque anni, a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla
data di scadenza del visto per ingressi multipli valido per tre anni. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo 25. Fermo restando l'articolo 12, lettera a), i Ö Un Õ vistio per
ingressi multipli sono ð valido fino a 5 anni può essere ï rilasciatio con un periodo
di validità compreso tra sei mesi e cinque anni se ricorrono le seguenti
condizioni: a) il Ö a un Õ richiedente Ö che Õ dimostra la
necessità o giustifica l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare
a motivo della sua situazione professionale o familiare, come nel caso di gente
d'affari, funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati
membri e le istituzioni dell'Unione europea, rappresentanti di organizzazioni
della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione
pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini dell'Unione,
familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri e
marittimi; b) ð a condizione che ï il richiedente dimostrai la propria integrità e
affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti
uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione
economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il
territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto. 36. I dati di
cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS Ö (CE)
n. 767/2008 Õ sono inseriti nel
VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto. ê 810/2009
(adattato) Articolo 2522 Rilascio di un visto con validità
territoriale limitata 1. I visti con validità territoriale limitata
sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi: a) quando, per motivi
umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo
Stato membro interessato ritiene necessario: i) derogare al principio
dell'adempimento delle condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo
1, lettere a), c), d) ed e), del Ö regolamento
(CE) n. 562/2006 Õcodice frontiere Schengen; ii) rilasciare un visto nonostante
l'opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro
consultato a norma dell'articolo 22 19; iii) rilasciare un visto per motivi di
urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma
dell'articolo 22 19; oppure ê 610/2013
articolo 6, paragrafo 3 b) quando, per motivi ritenuti
giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno
durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di
questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto
con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni; ê 810/2009
(adattato) 2. Un visto con validità territoriale limitata
è valido per il territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale
può essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il
consenso di ciascuno degli Stati membri interessati. 3. Se il richiedente possiede un documento di
viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rilasciato
un visto valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono il
documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca
il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per
quello Stato membro. 4. Se il visto con validità territoriale
limitata è stato rilasciato nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le
autorità centrali dello Stato membro di rilascio procedono, senza indugio e
secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ, alla trasmissione
delle informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri. 5. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
del regolamento VIS Ö (CE)
n. 767/2008 Õ sono inseriti nel
VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto. Articolo 2623 Rilascio di un visto di transito
aeroportuale 1. Il visto di transito aeroportuale è valido
per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati
sul territorio degli Stati membri. 2. Fatto salvo l'articolo 1211, lettera
a), il periodo di validità del visto comprende una «franchigia» supplementare
di quindici giorni. Gli Stati membri possono decidere di non
concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle
relazioni internazionali di uno degli Stati membri. 3. Fatto salvo l'articolo 1211, lettera
a), i visti di transito aeroportuale multipli possono essere rilasciati con un
periodo di validità massima di sei mesi. 4. Nell'adozione della decisione sul rilascio
di visti di transito aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i
seguenti criteri: a) la necessità del richiedente di
transitare frequentemente e/o regolarmente; e b) l'integrità e l'affidabilità del
richiedente, in particolare la correttezza nell'uso di precedenti visti
uniformi, visti con validità territoriale limitata o visti di transito
aeroportuale, la sua situazione economica nel suo paese d'origine e l'effettiva
intenzione di proseguire il viaggio. 5. Se il richiedente deve essere in possesso
di un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il
visto di transito aeroportuale è valido solo per il transito nelle zone
internazionali degli aeroporti situati sul territorio dello Stato membro o
degli Stati membri interessati. 6. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
del regolamento VIS Ö (CE)
n. 767/2008 Õ sono inseriti nel
VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto. ê 810/2009 (adattato) Articolo 2724 Modalità di compilazione del visto
adesivo 1. Una volta compilato il visto adesivo vengono inserite le diciture obbligatorie di cui
all'allegato VII ed è completata la zona a lettura
ottica, come previsto nel documento ICAO 9303, parte 2. ò nuovo 2. La Commissione
adotta le disposizioni particolareggiate per la compilazione del visto adesivo
mediante atti di esecuzione adottati in applicazione della procedura d'esame di
cui all'articolo 51, paragrafo 2. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo 23. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona
«annotazioni» del visto adesivo, che non devono costituire doppioni delle
diciture obbligatorie di cui all'allegato VIIð stabilite in conformità della procedura
di cui al paragrafo 2, né indicare una specifica finalità del viaggio ï. 34. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti adesivi
stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali. 45. Ö I Õ visti adesivi ð per ingressi singoli ï possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per
problemi di natura tecnica. I visti adesivi compilati manualmente non possono
recare correzioni o cancellature. 56. In caso di compilazione manuale di un visto adesivo a norma del
paragrafo 4 del presente articolo, questa informazione è inserita nel VIS
conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera k), del regolamento VIS Ö (CE)
n. 767/2008 Õ. ê 810/2009
(adattato) ðnuovo Articolo 2825 Annullamento di un visto adesivo già
compilato 1. Se si individua un errore nel visto adesivo
prima di apporlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato. 2. Se si individua un errore dopo aver apposto
il visto adesivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato
barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile ð , l'elemento otticamente variabile è
distrutto ï e si procede all'apposizione di un nuovo visto su un'altra pagina. 3. Se si individua un errore dopo che i dati
rilevanti sono stati inseriti nel VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo
1, del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ, l'errore è
rettificato a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento. ê 810/2009
(adattato) Articolo 2926 Apposizione di un visto adesivo 1. Il visto adesivo stampato, recante i dati
di cui all'articolo 27 24 e all'allegato VII, è apposto sul documento di viaggio conformemente alle disposizioni di cui
all'allegato VIII. ò nuovo 2. La Commissione
adotta le disposizioni particolareggiate per l'apposizione del visto adesivo
mediante atti di esecuzione adottati in applicazione della procedura d'esame di
cui all'articolo 51, paragrafo 2. ê 810/2009
(adattato) 3. Se lo Stato membro di rilascio non
riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio
separato per l'apposizione del visto. 4. In caso di apposizione del visto adesivo
sul foglio separato per l'apposizione del visto, questa informazione è inserita
nel VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera j), del regolamento
VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ. 5. I visti individuali rilasciati alle persone
figuranti sul documento di viaggio del richiedente sono apposti su tale
documento di viaggio. 6. Se lo Stato membro di rilascio non
riconosce il documento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto
adesivo individuale è apposto sui fogli separati per l'apposizione di un visto. Articolo 3027 Diritti derivati dal rilascio di un
visto Il possesso di un visto uniforme o di un visto
con validità territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di
ingresso. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo Articolo 3128 Informazionei
Ö alle Õ delle
autorità centrali degli altri Stati membri 1. Uno Stato membro può chiedere che le
proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati dai consolati di
altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche
categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale. 2. Gli Stati membri notificano alla
Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale
informazione ð almeno 15 giorni di calendario ï prima che detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono
comunicate anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno
della giurisdizione interessata. 3. La Commissione informa gli Stati membri di
tali notifiche. 4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 46 del regolamento VIS,
le informazioni sono trasmesse conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, di
tale regolamento. Articolo 3229 Rifiuto di un visto 1. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 2522,
paragrafo 1, il visto è rifiutato: a) quando il richiedente: i) presenta un documento di viaggio
falso, contraffatto o alterato; ii) non fornisce la giustificazione
riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto; iii) non dimostra di disporre di mezzi
di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il
ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un
paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di
ottenere legalmente detti mezzi; ê 610/2013
articolo 6, paragrafo 4 iv) abbia già soggiornato per 90 giorni
nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri
in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata; ê 810/2009
(adattato) ðnuovo v) è segnalato nel SIS al fine della non
ammissione; vi) che il richiedente non sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la
salute pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 19, del codice frontiere SchengenÖ regolamento
(CE) n. 562/2006 Õ, o per le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto
di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli
Stati membri per gli stessi motivi; o vii) non dimostra di possedere un'adeguata e
valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile; oppure b) qualora vi siano ragionevoli
dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente
o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni
fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli
Stati membri prima della scadenza del visto richiesto. 2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui
si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui
all'allegato VI V. 3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il
visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei
confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito
alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale
Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni ð dettagliate ï sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato
nell'allegato VI V. 4. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, il consolato dello
Stato membro rappresentante informa il richiedente della decisione presa dallo
Stato membro rappresentato. 54. Le
informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS conformemente
all'articolo 12 del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ. CAPO V Modifica di un visto già rilasciato Articolo 3330 Proroga 1. Il periodo
di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato
sono prorogati qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che un
titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o
di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati
membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata
del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito. 2. Il periodo di validità e/o la durata del
soggiorno in relazione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora
il titolare del visto dimostri l'esistenza di ragioni personali serie che
giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno.
Tale proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 EUR. 3. Salvo diversa decisione dell'autorità che
dispone la proroga del visto, la validità territoriale del visto prorogato
rimane uguale a quella del visto originario. 4. L'autorità competente a prorogare il visto
è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese
terzo al momento della richiesta della proroga. 5. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti. 6. La proroga del visto assume la forma di un
visto adesivo. 7. Le informazioni sui visti rifiutati sono
inserite nel VIS conformemente all'articolo 14 del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ. Articolo 3431 Annullamento e revoca 1. Un visto è annullato qualora risulti che le
condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del
rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto
sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annullato, in linea di
principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto
può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel
qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate
dell'annullamento. 2. Un visto è revocato qualora risulti che le
condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è
revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro
di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro
Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono
informate della revoca. 3. Un visto può essere revocato su richiesta
del suo titolare. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del
visto sono informate di tale revoca. 4. La mancata presentazione da parte del
titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui
all'articolo 1413,
paragrafo 4, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento o
di revoca del visto. 5. In caso di annullamento o revoca, è apposto
sul visto il timbro «ANNULLATO» o «REVOCATO» e l'elemento otticamente variabile
della vignetta visto, l'elemento di sicurezza «effetto immagine latente» e la
scritta «visto» sono annullati cancellandoli. 6. La decisione di annullamento o di revoca di
un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il
modulo uniforme di cui all'allegato VI V. 7. Un titolare il cui visto sia stato
annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto
sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi
sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in
merito all'annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla
legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai
richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come
precisato nell'allegato VI V. 8. Le informazioni su un visto annullato o
revocato sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 13 del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ. CAPO VI Visti rilasciati alle frontiere esterne Articolo 3532 Visti chiesti Ö in
via eccezionale Õ alle
frontiere esterne 1. In casi eccezionali, i visti possono essere
rilasciati ai valichi di frontiera se: a) il richiedente soddisfa le
condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere SchengenÖ regolamento
(CE) n. 562/2006 Õ; b) il richiedente non ha avuto modo
di chiedere un visto anticipatamente e presenta, su richiesta, documenti
giustificativi comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi
d'ingresso, e c) il ritorno del richiedente nel
paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi
dagli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen è
considerato sicuro. 2. Quando un visto è
chiesto alle frontiere esterne si può derogare all'obbligo per il richiedente
di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non
è disponibile al valico di frontiera o per motivi umanitari. 32. Un visto
rilasciato alle frontiere esterne è un visto uniforme che autorizza il titolare
a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni, a seconda dello scopo
e delle condizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del
soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito. 43. Qualora
non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere
a), c), d) ed e), del codice
frontiere SchengenÖ regolamento
(CE) n. 562/2006 Õ, le autorità
responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere, a norma
dell'articolo 2522,
paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, un visto con validità
territoriale limitata al solo Stato membro di rilascio. 54. Ai
cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali
è richiesta la consultazione preliminare ai sensi dell'articolo 2219 non
viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna. Tuttavia, in casi eccezionali, per queste
persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale
limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 2522,
paragrafo 1, lettera a). 65. Oltre ai
motivi di rifiuto del visto previsti all'articolo 3229,
paragrafo 1, il visto è rifiutato al valico di frontiera se non sono
soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente
articolo. 76. Si
applicano le disposizioni sui motivi e sulla notifica dei rifiuti e sul diritto
di ricorso di cui all'articolo 3229, paragrafo 3, e all'allegato VIV. ò nuovo Articolo 33 Visti chiesti alle frontiere esterne nel quadro di un
regime temporaneo 1.
Al fine di promuovere il turismo a breve termine, uno Stato membro può decidere
di rilasciare temporaneamente visti alla frontiera esterna a persone che
soddisfino le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1,
lettera a) e c). 2.
La durata di tale regime deve essere limitata a 5 mesi per anno di calendario e
le categorie di beneficiari devono essere definite in modo chiaro. 3.
In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, un visto rilasciato nel
quadro di un tale regime è valido solo per il territorio dello Stato membro che
lo ha rilasciato e autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima
di 15 giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. 4.
Qualora il visto sia rifiutato alla frontiera esterna, lo Stato membro non può
imporre al vettore in questione gli obblighi di cui all'articolo 26 della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. 5.
Gli Stati membri comunicano i regimi previsti al Parlamento europeo, al
Consiglio e alla Commissione, al più tardi tre mesi prima dell'inizio della
loro attuazione. La comunicazione definisce le categorie di beneficiari,
l'ambito di applicazione geografico, le modalità organizzative del regime e le
misure previste per garantire la verifica delle condizioni di rilascio dei
visti. La
Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. 6.
Tre mesi dopo la fine del regime, lo Stato membro interessato presenta alla
Commissione una dettagliata relazione di attuazione. La relazione contiene
informazioni sul numero di visti rilasciati e di domande respinte (inclusa la
cittadinanza delle persone interessate); durata del soggiorno, percentuali di
rientro (inclusa la cittadinanza delle persone che non sono ripartite). ê 810/2009
(adattato) Articolo 3634 Visti rilasciati alle frontiere
esterne a marittimi in
transito 1. A un marittimo che deve essere in possesso
di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri
può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se: a) soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 3532,
paragrafo 1; b) attraversa la frontiera in
questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della
quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo. 2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera
a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano
alle norme di cui all'allegato IX, parte 1, e accertano l'avvenuto
scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante
il modulo per i marittimi in transito, quale riportato nell'allegato IX, parte
2, debitamente compilato. ò nuovo 3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le disposizioni relative al rilascio di visti
ai marittimi alla frontiera e al modulo da compilare. Tali atti di esecuzione
sono adottati in applicazione della procedura d'esame di cui all'articolo 51,
paragrafo 2. ê 810/2009 34. Il presente
articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3532,
paragrafi 32, 43 e 54. ê 810/2009 (adattato) ðnuovo TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE Articolo 3735 Organizzazione del servizio visti 1. Gli Stati membri sono competenti per
l'organizzazione del servizio visti dei loro consolati. Per evitare qualsiasi riduzione del livello di
vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, sono
istituiti, ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta
direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a introdurre
chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle
responsabilità in relazione all'adozione delle decisioni finali relative alle
domande. L'accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni
riservate è ristretto a un numero limitato di membri del personale debitamente
autorizzati. Sono adottate misure appropriate per impedire l'accesso non
autorizzato a tali banche dati. 2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi
sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni
consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra
come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. 3. I consolati degli Stati membri tengono
archivi delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di
domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai
controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti rilasciati, per
consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione
presa in merito alla domanda. Il termine di archiviazione delle pratiche di
domanda individuali è di un minimo di due anni dalla data della decisione sulla
domanda di cui all'articolo 2320, paragrafo 1. Articolo 3836 Risorse per l'esame delle domande e il
controllo dei consolati 1. Gli Stati membri predispongono personale
adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle
domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del
servizio al pubblico. 2. I locali rispondono a determinati requisiti
di adeguatezza funzionale e prevedono appropriate misure di sicurezza. 3. Le autorità centrali degli Stati membri
provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello
locale, e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise
e aggiornate sulla legislazione comunitaria Ö dell'Unione Õ e nazionale
pertinente. 4. Le autorità centrali degli Stati membri
assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di esame delle
domande e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rilevate violazioni
delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 3937 Condotta del personale 1. I consolati degli Stati membri garantiscono
che i richiedenti vengano accolti cortesemente. 2. Il personale consolare, nell'esercizio
delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti
adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti. 3. Nello svolgimento delle sue mansioni il
personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle
persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni
personali, disabilità, età o tendenze sessuali. Articolo 4038 Forme di Ö Organizzazione
e Õ cooperazione Ö consolare Õ 1. Ciascuno Stato membro è responsabile
dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande. In linea di
principio, le domande sono presentate al consolato di uno Stato membro. 2. Gli Stati membri: a) dotano del materiale necessario
per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le
autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici
dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli
identificatori biometrici conformemente all'articolo 4240; e/o b) cooperano con uno o più altri
Stati membri, nell'ambito della cooperazione locale Schengen o tramite altri
contatti appropriati, in forma di rappresentanza limitata, coubicazione o
tramite un centro comune per la presentazione delle domande conformemente
all'articolo 41 ð nell'ambito di accordi di
rappresentanza o altra forma di cooperazione consolare ï. 3. In particolari circostanze o per motivi attinenti alla situazione
locale, come nel caso in cui: a) il numero dei richiedenti è tale da non consentire la
raccolta delle domande e dei dati che deve essere organizzata in maniera
tempestiva e in condizioni adeguate; o b) non è possibile garantire diversamente una buona
copertura territoriale del paese terzo interessato; e nei casi in cui le forme di cooperazione di cui al paragrafo 2,
lettera b), non risultino appropriate per lo Stato membro in questione, uno Ö 3. Uno Õ Stato membro, in ultima
istanza, può Ö anche Õ cooperare con un
fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 4341. 4. Fatto salvo il diritto di convocare il richiedente per un colloquio,
previsto all'articolo 21, paragrafo 8, la scelta di un tipo di organizzazione
non comporta l'obbligo, per il richiedente, di presentarsi di persona in più di
una sede per presentare una domanda. 54. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità con
cui intendono organizzare le procedure connesse alle domande ð la rispettiva organizzazione consolare
e le forme di cooperazione ï in ciascuna rappresentanza consolare. ò nuovo 65. Nell'eventualità che
cessi la cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri assicurano la
continuità del servizio completo. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo Articolo 839 Accordi di rappresentanza 1. Uno Stato membro può accettare di
rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5
ai fini dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale
Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo
limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli
identificatori biometrici. 2. Quando il consolato dello Stato membro rappresentante intende
rifiutare un visto, inoltra la domanda alle autorità competenti dello Stato
membro rappresentato affinché queste possano adottare la decisione finale in
merito alla domanda entro i termini stabiliti all'articolo 23, paragrafi 1, 2 o
3. 32. ð Se la rappresentanza si limita alla
raccolta delle domande di visto, ï Lla raccolta e la trasmissione delle pratiche e dei dati allo Stato
membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in
materia di protezione dei dati e di sicurezza. 3. Tra lo Stato
membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo
bilaterale contenente i seguenti
elementiÖ , che Õ: a) specifica la durata diella
tale
rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa; b) può, in particolare qualora lo
Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato,
prevedere disposizioni relative a locali, al personale e al versamento di un
corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato;. c) può stabilire che le domande di determinate categorie
di cittadini di paesi terzi devono essere trasmesse dallo Stato membro
rappresentante alle autorità centrali dello Stato membro rappresentato per una
consultazione preliminare, come previsto dall'articolo 22; d) in deroga al paragrafo 2, può autorizzare il consolato
dello Stato membro rappresentante a rifiutare il rilascio di un visto dopo
l'esame della domanda. 54. Gli Stati
membri che non hanno un proprio consolato in un paese terzo si adoperano per
concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in
tale paese. 65. Per
evitare che un'infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una
regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da
parte dei richiedenti per avere accesso a un consolato, gli Stati membri che
non hanno una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per
concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in
quella regione o area. 76. Lo Stato
membro rappresentato comunica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o
la loro cessazione ð almeno due mesi ï prima che essi entrino in vigore o siano cessati. 87.
Contemporaneamente, Ö alla notifica
di cui al paragrafo 6, Õ, il consolato dello
Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri,
sia la delegazione della' CommissioneÖ Unione
europea Õ nella giurisdizione
interessata degli accordi di rappresentanza o della cessazione di tali accordi.
prima che essi entrino in vigore o
siano cessati 98. Se il
consolato dello Stato membro rappresentante decide di cooperare con un
fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 4341, o con
intermediari commerciali accreditati, come previsto all'articolo 4543, tale
cooperazione include le domande contemplate dagli accordi di rappresentanza. Le
autorità centrali dello Stato membro rappresentato sono informate in anticipo
dei termini di tale cooperazione. Articolo 41 Cooperazione tra Stati membri 1. Se prevale l'opzione della coubicazione, il personale dei consolati
di uno o più Stati membri espleta le procedure connesse alle domande (compreso
il rilevamento degli identificatori biometrici) presso il consolato di un altro
Stato membro e condivide le attrezzature di quest'ultimo. Gli Stati membri
interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione
della coubicazione, nonché la quota di diritti per la concessione dei visti
dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzato il consolato. 2. Se prevale l'opzione dei centri comuni per la presentazione delle
domande, il personale dei consolati di due o più Stati membri è riunito in un
unico edificio per consentire ai richiedenti di presentare le loro domande
(identificatori biometrici compresi). I richiedenti sono indirizzati verso lo
Stato membro competente per l'esame della domanda e per la decisione sul
merito. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di
cessazione di tale cooperazione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati
membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per
quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese
ospitante. 3. Nell'eventualità che cessi la cooperazione con altri Stati membri,
gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo. Articolo 4240 Ricorso ai consoli onorari 1. I consoli onorari possono altresì
essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all'articolo 431, paragrafo
65. Sono
adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 2. Qualora il console onorario non sia funzionario
di uno Stato membro, lo svolgimento di tali compiti è conforme ai requisiti
riportati nell'allegato X VI, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla parte D, lettera c),
di detto allegato. 3. Qualora il console onorario sia funzionario
di uno Stato membro, lo Stato membro interessato provvede affinché siano
applicati requisiti comparabili a quelli che verrebbero applicati se i compiti
fossero svolti dal suo consolato. Articolo 4341 Cooperazione con fornitori esterni di
servizi 1. Gli Stati membri si adoperano per cooperare
con un fornitore esterno di servizi assieme a uno o più Stati membri, fatte
salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza. 2. La cooperazione con un fornitore esterno di
servizi si basa su uno strumento giuridico conforme ai requisiti riportati
nell'allegato X VI. 3. Gli Stati membri si scambiano informazioni, nel quadro della
cooperazione locale Schengen, sulla selezione dei fornitori esterni di servizi
e sulla definizione delle modalità e delle condizioni dei rispettivi strumenti
giuridici. 43. L'esame
delle domande, i colloqui (se del caso), la decisione sulle domande e la stampa
e l'apposizione dei visti adesivi competono esclusivamente al consolato. 54. I
fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso
al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato. 65. Un
fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a svolgere uno o più dei
seguenti compiti: a) fornire informazioni generali
sui requisiti per presentare domanda di visto e sui moduli di domanda; b) informare il richiedente dei
documenti giustificativi richiesti, sulla scorta di una lista di controllo; c) raccogliere dati e domande (fra
cui gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato; d) riscuotere i diritti per i
visti; e) gestire ð , ove possibile, ï gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona presso ail consolato o il fornitore esterno di
servizi; f) ritirare i documenti di viaggio,
compresa, se del caso, la notificazione del rifiuto, presso il consolato e
restituirli al richiedente. 76. Nel
selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro o gli Stati membri
interessati verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa, comprese
le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i
contratti bancari, e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse. 87. Lo Stato
membro o gli Stati membri interessati provvedono affinché il fornitore esterno
di servizi selezionato rispetti le modalità e le condizioni che lo riguardano
nello strumento giuridico di cui al paragrafo 2. 98. Lo Stato
membro o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità per
l'ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati nel trattamento dei dati e
sono controllati conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE. La cooperazione con un fornitore esterno di
servizi non limita o esclude responsabilità derivanti dalla legislazione
nazionale dello Stato membro o degli Stati membri interessati per le violazioni
degli obblighi concernenti i dati personali dei richiedenti e lo svolgimento di
uno o più dei compiti di cui al paragrafo 65. La
presente disposizione non pregiudica eventuali azioni che possono essere
intraprese contro il fornitore esterno di servizi in base alla legislazione
nazionale del paese terzo interessato. 109. Lo Stato
membro o gli Stati membri interessati assicurano la formazione del fornitore
esterno di servizi corrispondente alla conoscenza necessaria per fornire un
servizio adeguato e informazioni sufficienti ai richiedenti. 1110. Lo Stato
membro o gli Stati membri interessati sorvegliano strettamente l'esecuzione
dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2 e verificano in particolare: a) le informazioni generali sui
requisiti per ottenere un visto e sui moduli di domanda date dal fornitore
esterno di servizi ai richiedenti; b) tutte le misure di sicurezza
tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla
distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale,
dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare
quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato
dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma
illecita di trattamento di dati personali; c) la raccolta e trasmissione degli
identificatori biometrici; d) le misure adottate per
assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione dei dati. A tal fine il consolato o i consolati dello
Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente
controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. 1211.
Nell'eventualità che cessi la cooperazione con qualsiasi fornitore esterno di
servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo. 1312. Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dello strumento giuridico
di cui al paragrafo 2. ðEntro il 1° gennaio di ogni anno, gli Stati
membri presentano alla Commissione una relazione sulla loro cooperazione con i
fornitori di servizi esterni a livello mondiale e sul loro monitoraggio degli
stessi (come da allegato VI, lettera C). ï ê 810/2009
(adattato) ð nuovo Articolo 4442 Cifratura e trasferimento sicuro di
dati 1. Nel caso di accordi di
rappresentanza ð cooperazione ï tra Stati membri e di cooperazione di Stati membri con un fornitore esterno di
servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri
rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri
interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via
elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità
dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli
Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o ð tra gli Stati membri interessati, ï dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati
membri in questione. 2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura di
dati da trasmettere per via elettronica dalle autorità dello Stato membro
rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri
rappresentati o ð tra gli Stati membri cooperanti, ï dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità
dello Stato membro o degli Stati membri interessati, lo Stato membro
o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro
o gli Stati membri interessati non permettono allo Stato
membro rappresentante o al fornitore esterno di servizi o al console onorario
di il trasferiremento di
dati per via elettronica. In tal caso, lo Stato membro
o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro
o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati
elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione
elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello
Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore
esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o
degli Stati membri interessati da parte di un
agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento
richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo
sicuro e protetto, ad esempio ricorrendo a operatori con esperienza nel
trasporto di documenti e dati sensibili stabiliti nel paese terzo in questione. 3. In tutti i casi il livello di sicurezza del
trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati. 4. Gli
Stati membri o la' Comunità Ö L'Unione Õ si adoperano per raggiungere un accordo con i paesi terzi
interessati al fine di revocare il divieto della cifratura dei dati da
trasferire per via elettronica dalle autorità dello Stato membro
rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri
rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console
onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati. ê 810/2009
(adattato) Articolo 4543 Cooperazione degli Stati membri con
intermediari commerciali 1. Gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali per Ö accettare Õ la presentazione
delle domande Ö da parte di
un'agenzia amministrativa privata, una società di trasporti o un'agenzia di
viaggio, quale un tour operator o un dettagliante (intermediari
commerciali) Õ, fatta eccezione per
la raccolta di identificatori biometrici. 2. Tale La cooperazione Ö con
intermediari commerciali Õ è basata sulla
concessione di un accreditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati
membri. L'accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei seguenti
aspetti: a) situazione attuale
dell'intermediario commerciale: validità della licenza, iscrizione nel registro
delle imprese, contratti con le banche; b) contratti esistenti con partner
commerciali stabiliti negli Stati membri che offrono alloggio e altri servizi
nell'ambito di un viaggio combinato; c) contratti con le compagnie di
trasporto, che devono comprendere un viaggio di andata nonché un viaggio di
ritorno garantito e chiuso. 3. Gli intermediari commerciali accreditati
sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono
colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e
dei pernottamenti, la verifica che l'assicurazione sanitaria di viaggio
stipulata sia adeguata e copra i singoli viaggiatori e, per quanto ritenuto
necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo. 4. Nell'ambito della cooperazione locale
Schengen ha luogo uno scambio di informazioni sulla prestazione degli
intermediari commerciali accreditati sulle irregolarità riscontrate e sul
rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle
frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e il mancato svolgimento del
viaggio programmato. 5. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen
ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati
dai consolati o ai quali essi abbiano ritirato l'accreditamento, con
l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato
tale ritiro. Ogni consolato assicura l'informazione
dei cittadini in merito all'elenco degli intermediari
commerciali accreditati con cui è stabilita la cooperazione. Articolo 4644 Compilazione di statistiche Gli Stati membri compilano statistiche annuali
sui visti, conformemente alla
tabella che figura neall'allegato XII VIII. Queste
statistiche sono presentate entro il 1° marzo di ogni anno per l'anno civile
precedente. ê 810/2009
(adattato) Articolo 4745 Informazioni al pubblico 1. Le autorità centrali e i consolati degli
Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito
alle domande di visto, in particolare: a) i criteri, le condizioni e le
procedure per presentare domanda; b) le modalità per ottenere un
appuntamento, ove applicabile; c) dove poter presentare domanda (al consolato competente, a un centro comune per
la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi); d) gli intermediari commerciali
accreditati; e) il fatto che
il timbro di cui all'articolo 20 non ha effetti giuridici; fe) i termini
per l'esame delle domande di cui all'articolo 2320,
paragrafi 1, 2 e 3; gf) paesi
terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini sono oggetto di
consultazione preliminare o informazione; hg) che
eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al
richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che
il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con
le informazioni riguardo alle procedure cui attenersi in caso di ricorso,
compresa l'autorità giudiziaria competente, nonché i termini per presentarlo; ih) che il
semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di
ingresso e che i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare
le condizioni di ingresso alla frontiera esterna, di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen Ö regolamento
(CE) n. 562/2006 Õ. 2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato
membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di
rappresentanza di cui all'articolo 8 39 prima della loro entrata in vigore. ò nuovo 3. La
Commissione predispone un modello informativo standard ai fini dell'attuazione
delle disposizioni del paragrafo 1. 4. La
Commissione pubblica una pagina Internet sui visti Schengen contenente tutte le
informazioni rilevanti per la presentazione della domanda di visto. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo TITOLO V COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN Articolo 4846 Cooperazione locale Schengen fra i
consolati degli Stati membri 1. Onde garantire un'applicazione armonizzata
della politica comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle
circostanze locali, i consolati degli Stati membri e la Commissione cooperano
all'interno di ogni giurisdizione e valutano la necessità di stabilire, in particolare per: a) Ö compilare Õ un elenco
armonizzato di documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare,
tenendo conto dell'articolo 14 13 e dell'allegato II; b) Ö assicurare
una Õ criteri comunie per l'esame delle domande in relazione alle
deroghe al pagamento dei diritti per i visti a norma dell'articolo 16, paragrafo
5, e agli aspetti legati alla traduzione del modulo
di domanda a norma dell'articolo 1110, paragrafo 56; c) Ö compilare Õ un l'elenco
esaustivo e regolarmente aggiornato dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante. Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione locale
Schengen confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a c), la necessità di
un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2. 2. Nell'ambito della cooperazione locale
Schengen è stabilita una scheda informativa comune ð sulla base del modello informativo
standard redatto dalla Commissione a norma dell'articolo 45, paragrafo 3) ï sui visti uniformi, sui visti con validità territoriale limitata e sui
visti di transito aeroportuale, vale a dire i diritti che il visto comporta e
le condizioni per richiederlo, incluso, se del caso, l'elenco di documenti
giustificativi di cui al paragrafo 1, lettera a). 3. Nel quadro della cooperazione locale
Schengen Ö gli Stati
membri Õ sono
scambiateno le seguenti informazioni: a) statistiche mensili ð trimestrali ï sui visti uniformi, sui visti con validità territoriale limitata,
e sui
visti di transito aeroportuale ð e sui visti di circolazione che sono
stati richiesti, rilasciati ï Ö e Õ, così come sul
numero di visti rifiutati; b) in relazione alla valutazione
dei rischi migratori e/o per la sicurezza, informazioni concernenti Ö in
particolare Õ: i) la struttura socioeconomica del paese
ospitante; ii) le fonti di informazione a livello
locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i
registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite; iii) l'impiego di documenti falsi,
contraffatti o alterati; iv) le rotte diell'immigrazione
illegaleÖ irregolare Õ; v) i rifiuti di visto; c) informazioni sulla cooperazione
con le compagnie di trasporto;. d) informazioni
sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione
sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile
importo in eccesso. 4. Sono organizzate su base regolare fra gli
Stati membri e la Commissione riunioni di cooperazione locale Schengen per
trattare specificamente questioni operative relative all'applicazione della
politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono convocate nella
giurisdizione dalla Commissione, se non diversamente convenuto su richiesta
della Commissione stessa. Per studiare questioni specifiche nel quadro
della cooperazione locale Schengen possono essere organizzate riunioni
monotematiche e possono essere costituiti sottogruppi. 65.
Rappresentanti dei consolati degli Stati membri che non applicano l'acquis
comunitario in relazione ai visti, o di paesi terzi, possono essere invitati ad
hoc a partecipare alle riunioni ai fini dello scambio di informazioni su
questioni attinenti ai visti. 56. Relazioni
sintetiche delle riunioni di cooperazione locale Schengen sono stilate
regolarmente e diffuse a livello locale. La Commissione può delegare la stesura
delle relazioni a uno Stato membro. I consolati di ciascuno Stato membro
inoltrano le relazioni alle proprie autorità centrali. ð 7. Una relazione annuale è redatta
all'interno di ciascuna giurisdizione entro il 31 dicembre di ogni anno. ï In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione annuale per ogni
giurisdizione ð sullo stato della cooperazione locale
Schengen ï da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 4947 Regimi relativi ai Giochi olimpici e
paraolimpici Gli Stati membri che ospitano i Giochi
olimpici e paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la
facilitazione del rilascio dei visti come indicato all'allegato XI VII. Articolo 50 Modifiche degli allegati Misure intese a modificare elementi non essenziali del presente
regolamento e recanti modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
e XII, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'articolo 52, paragrafo 3. ò nuovo Articolo 48 Esercizio della delega 1. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite
nel presente articolo. 2. Il potere di
adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 9 è conferito alla
Commissione per un periodo indeterminato. 3. La delega di
potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 9, può essere revocata in qualunque
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva
ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in
vigore. 4. Non appena adotta
un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato
adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 9, entra in vigore solo se né
il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il
termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio
hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale
termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio. Articolo 49 Procedura d'urgenza 1. Gli atti
delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore
immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni
conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento
europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il
Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato
secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 5. In tal caso, la
Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della
decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato
obiezioni. ê 810/2009
(adattato) Articolo 5150 Istruzioni relative all'applicazione
pratica del codice dei visti Ö regolamento Õ Le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni
del presente regolamento sono stilate secondo la procedura di cui all'articolo
52, paragrafo 2. ò nuovo La Commissione
adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative
all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento sono
stilate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2. Tali atti
di esecuzione sono adottati in applicazione della procedura d'esame di cui
all'articolo 51, paragrafo 2. ê 810/2009
(adattato) ð nuovo Articolo 5251 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato
(«il comitato visti»). ð Esso è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011. ï 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano ð l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011 ï gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure d'esecuzione
adottate secondo la procedura non modifichino le disposizioni essenziali del
presente regolamento. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Articolo 5352 Comunicazioni 1. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione: a)
gli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 839; b) i paesi terzi ai cui cittadini i
singoli Stati membri richiedono di essere in possesso di un visto di transito
aeroportuale per il transito nelle zone internazionali di transito degli
aeroporti situati sul loro territorio, di cui all'articolo 3; c) il modulo nazionale per la
dichiarazione di garanzia e/o di alloggio privato, di cui all'articolo 1413,
paragrafo 47, se del
caso; d) l'elenco dei paesi terzi per i
quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 2219,
paragrafo 1; e) l'elenco dei paesi terzi per i
quali sono richieste le informazioni di cui all'articolo 3128,
paragrafo 1; f) le menzioni nazionali aggiuntive
nella zona «annotazioni» del visto adesivo come previsto all'articolo 2724,
paragrafo 3; g) le autorità competenti per la
proroga dei visti, di cui all'articolo 3330, paragrafo 5; h) lea forme Ö scelta Õ di ð dell'organizzazione consolare e
della ï cooperazione di cui all'articolo 4038; i) le statistiche compilate ai
sensi dell'articolo 4644 e
dell'allegato XIIVIII. 2. La Commissione mette a disposizione degli
Stati membri e del pubblico, tramite ð il sito Internet sui visti Schengen di
cui all'articolo 45, paragrafo 4 ï pubblicazione elettronica costantemente
aggiornatao, le
informazioni comunicate a norma del paragrafo 1. Articolo 54 Modifiche del
regolamento (CE) n. 767/2008 Il regolamento (CE) n.
767/2008 è così modificato: 1. all'articolo 4, il punto 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)"visto uniforme" come definito all'articolo 2, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei
visti)[35];»» b) la lettera b) è soppressa; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c)"visto di transito aeroportuale" come definito
all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;»» d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d)"visto con validità territoriale limitata", come definito
all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;»» e) la lettera e) è soppressa; 2. all'articolo 8, paragrafo 1, i termini «Non appena ricevuta la
domanda» sono sostituiti dai seguenti: «Quando la domanda è ricevibile a norma dell'articolo 19 del
regolamento (CE) n. 810/2009»; 3. l'articolo 9 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Dati da
inserire alla presentazione della domanda»;» b) il punto 4 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i), nome/i; data
di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso;» ii) la lettera e) è soppressa; iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del
transito previsti;»» iv) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) scopo/i principale/i del viaggio;»» v) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) data di arrivo nell'area Schengen e data di partenza dall'area
Schengen previste;»» vi) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) Stato membro del primo ingresso;»» vii) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) indirizzo del domicilio del richiedente;»» viii) alla lettera l), i termini «della scuola» sono sostituiti dai
termini: «dell'istituto di insegnamento»; ix) alla lettera m), i termini «del padre e della madre» sono
sostituiti dai termini «del titolare della potestà genitoriale o del tutore
legale»; 4. all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «k) se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato
compilato a mano.»;» 5. all'articolo 11, l'elemento di frase introduttivo è sostituito dal
seguente: «Qualora l'autorità competente per i visti per conto di un altro Stato
membro interrompa l'esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti
dati:»;» 6. l'articolo 12 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il
visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un
altro Stato membro;»» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: '2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi
che giustificano il rifiuto del visto: a) il richiedente: i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato; ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni
del soggiorno previsto; iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia
per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o
di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione
è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi; iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell'arco del periodo di sei mesi
in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di
un visto con validità territoriale limitata; v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione; vi) è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza
interna, la salute pubblica, quali definiti all'articolo 2, punto 19 del codice
frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e,
in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali
degli Stati membri ai fini della non ammissione; vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione
sanitaria di viaggio, ove applicabile; b) le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni
del soggiorno previsto non sono attendibili; c) l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati
membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con
certezza; d) non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato
possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione
della domanda di visto alla frontiera;»» 7. l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Dati da
aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto 1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un
visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione
aggiunge al fascicolo i seguenti dati: a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il
visto è stato annullato o revocato; b) autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede; c) luogo e data della decisione; 2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o
più dei seguenti motivi che giustificano l'annullamento o la revoca: a) uno o più dei motivi elencati all'articolo 12, paragrafo 2; b) la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.»;» 8. l'articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) l'elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente: '1. Qualora sia adottata una decisione di proroga del periodo di
validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato, l'autorità
competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i
seguenti dati:»; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) numero di vignetta visto del visto prorogato;»» iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è
autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è
diversa da quella del visto originario;»» b) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa; 9. all'articolo 15, paragrafo 1, i termini «proroga o riduzione della
validità dei visti» sono sostituiti dai termini: «o proroga dei visti»; 10. l'articolo 17 è così modificato: a) il punto 4 è sostituito dal seguente: '4. Stato membro del primo ingresso;» b) il punto 6 è sostituito dal seguente: '6. tipo di visto rilasciato;» c) il punto 11 è sostituito dal seguente: '11. scopo/i principale/i del viaggio;» 11. all'articolo 18, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 19,
paragrafo 2, lettera c), all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), all'articolo
22, paragrafo 2, lettera d), i termini «o ridotta» sono soppressi; 12. all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), il termine «ridotto» è
soppresso. Articolo 55 Modifiche del
regolamento (CE) n. 562/2006 L'allegato V, parte A,
del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue: a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) procederà all'annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in
conformità delle condizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n.
810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che
istituisce un codice comunitario dei visti (il codice dei visti)[36];»» b) il punto 2 è soppresso. Articolo 5653 Abrogazionie 1. Gli articoli da 9 a
17 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno
1985 Ö Il regolamento
(CE) n. 810/2009 è Õ sono abrogatio Ö e sostituito dal presente regolamento a partire da 6 mesi dopo la data dell'entrata in vigore Õ. 2. Sono abrogati: a) la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile 1999
riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell'istruzione
consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 — Istruzione consolare comune, compresi gli
allegati]; b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993
riguardanti la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure
comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità
del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del comitato esecutivo
Schengen del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici
relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del
comitato esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello
locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12], e la
decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa
all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di
una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire
ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57]; c) l'azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito
aeroportuale[37]; d) il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001,
che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune
disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande
di visto[38]; e) il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001,
relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di
lunga durata[39]; f) il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003,
relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a
marittimi in transito[40]; g) l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell'istruzione consolare
comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria
in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme
sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto[41]. 3. I riferimenti al strumenti Ö regolamento Õ abrogatio
sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la
tavola di concordanza di cui all'allegato XIII. Articolo 5754 Monitoraggio e valutazione 1. Due ð Tre ï anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento
sono diventate applicabili ð la data stabilita all'articolo 55,
paragrafo 2 ï, la Commissione presenta una valutazione dell'a sua
applicazione ð del presente regolamento ï. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti
rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente
regolamento fatte salve le relazioni di cui al paragrafo 3. 2. La Commissione trasmette la valutazione di
cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale
valutazione la Commissione presenta, se del caso, opportune proposte di
modifica del presente regolamento. 3. Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS
e in seguito ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo
e al Consiglio una relazione sull'attuazione degli articoli 1312, 1715, 38, da 40 a 4442 del
presente regolamento, che riferisce circa l'attuazione della raccolta e
dell'uso degli identificatori biometrici, l'idoneità della norma ICAO scelta,
la conformità con le norme sulla protezione dei dati, l'esperienza con i
fornitori esterni di servizi con un particolare riferimento alla raccolta dei
dati biometrici, l'attuazione della regola dei cinquantanove mesi per copiare
le impronte digitali e l'organizzazione delle procedure relative alle domande.
La relazione include inoltre, in base all'articolo 17, paragrafi 12, 13 e 14, e
all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento VISÖ (CE)
n. 767/2008 Õ, i casi in cui non è
stato possibile fornire le impronte digitali per ragioni di fatto o non era
obbligatorio fornirle per motivi giuridici, rispetto al numero di casi in cui
le impronte digitali erano state rilevate. La relazione include informazioni
sui casi di rifiuto del visto a persone che non hanno potuto fornire le
impronte digitali per ragioni di fatto. La relazione è corredata, se del caso,
di adeguate proposte di modifica del presente regolamento. 4. La prima delle relazioni di cui al
paragrafo 3 riguarda altresì il problema della sufficiente affidabilità ai fini
dell'identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età
inferiore a dodici anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali
evolvono con l'età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la
responsabilità della Commissione. Articolo 5855 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica dal 5 aprile 2010 Ö [6 mesi dopo la
data di entrata in vigore ] Õ. 3. Ö L'articolo 51 si applica [3 mesi dopo la data di entrata in
vigore] Õ. 3. L'articolo 52 e
l'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) ad h), e paragrafo 2, si applicano a
decorrere dal 5 ottobre 2009. 4. Per quanto riguarda
la rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), l'articolo 56,
paragrafo 2, lettera d), si applica dalla data di cui all'articolo 46 del
regolamento VIS. 5. L'articolo 32,
paragrafi 2 e 3, l'articolo 34, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 35, paragrafo 7,
si applicano a decorrere dal 5 aprile 2011. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri conformemente ali trattatoi che istituisce la Comunità europea. Fatto a […], il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2012) 649 final. [2] COM(2014) 165. [3] SWD (2014) 101. [4] SWD (2014) 67 e SWD 68. [5] Cfr, inter alia, sentenza della Corte del 31 gennaio
2006, Causa C-503/03, Commissione v Spagna [6] La nozione di agevolazione è stata interpretata dalla
Corte di giustizia in relazione all'ingresso e al soggiorno dei familiari di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, come l'obbligo per
gli Stati membri di conferire un certo vantaggio, rispetto alle domande
di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di paesi terzi, alle domande
presentate da persone che hanno una relazione di particolare dipendenza da un
cittadino dell'Unione", sentenza del 5 settembre 2012, nella causa C-83/11,
Rahman. [7] Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968,
relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno
dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della
Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13). [8] Sentenza del 19 dicembre 2013, nella causa C-84/12 Koushkaki
(non ancora pubblicata). [9] COM(2014) 163 final. [10] GU […]. [11] Regolamento (CE) n. 810/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un
codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1). [12] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. [13] GU C 326 del
22.12.2005, pag. 1. [14] GU C 53 del
03.03.2005, pag. 1. [15] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004,
pag. 77). [16] Regolamento
(CE) n. 767/2008 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008
concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui
visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS),(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60). [17] Direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei
dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente
regolamento (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [18] OJ L 184,
17.7.1999, p. 23. [19] Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla (GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [20] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [21] Decisione
del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione
dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31). [22] GU L 176 del
10.7.1999, pag. 53. [23] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [24] Decisione
2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione,
a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen (GU l 53 del 27.2.2008,
pag. 1). [25] GU L
83 del 26.3.2008, pag. 3 Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea,
la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del
Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei
controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L
160 del 18.6.2011, pag. 19). [26] Decisione
2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune
disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131
dell'1.6.2000, pag. 43). [27] Decisione
2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta
dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20). [28] Regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del
21.3.2001, pag. 1). [29] Regolamento
(CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello
uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag.
1). [30] Decisione 1105/2011/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa
all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere
esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un
meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9). [31] Regolamento
(CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello
uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli
Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto
dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53
del 23.2.2002, pag. 4). [32] Decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre
2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle
caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (GU
L 267 del 27.9.2006, pag. 41). [33] Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1). [34] Direttiva 2005/71/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente
concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca (GU L
289 del 3.11.2005, pag. 15). [35] GU L 243 del
15.9.2009, pag. 1; [36] GU L 243 del
15.9.2009, pag. 1; [37] GU L 63 del
13.03.1996, pag. 8. [38] GU L 116 del
26.04.2001, pag. 2. [39] GU L 150 del
06.06.2001, pag. 4. [40] GU L 64 del
07.03.2003, pag. 1. [41] GU L 131 del
28.05.2009, pag. 1.