52014PC0164

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) /* COM/2014/0164 final - 2014/0094 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta rifonde e modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

Essa tiene conto della maggiore enfasi politica attribuita all'impatto economico della politica dei visti sull'economia dell'Unione europea nel suo complesso, e in particolare sul turismo, in modo da assicurare una maggiore coerenza con gli obiettivi di crescita della strategia Europa 2020, in linea con la comunicazione della Commissione «Attuazione e sviluppo della politica comune in materia di visti per stimolare la crescita nell'UE»[1].

Inoltre, la proposta sviluppa le conclusioni tratte nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'attuazione del codice dei visti[2]. La relazione è corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione[3] contenente la valutazione dettagliata.

La presente proposta contiene anche due misure volte a facilitare i contatti tra familiari: introduce determinate agevolazioni per i parenti stretti che fanno visita a cittadini dell'Unione residenti nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, e per i parenti stretti di cittadini dell'Unione che vivono in un paese terzo e che desiderano visitare, assieme al cittadino dell'Unione, lo Stato membro di cui quest'ultimo è cittadino.

Inoltre, la proposta precisa che le medesime agevolazioni procedurali dovrebbero essere concesse, come minimo, ai familiari di cittadini dell'UE che beneficiano del diritto sancito all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Contesto generale

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti è entrato in vigore il 5 aprile 2010. Le disposizioni sulla comunicazione e sugli obblighi di fornire i motivi del rifiuto, della revoca e dell'annullamento dei visti e il diritto di ricorrere contro tali decisioni sono entrate in vigore il 5 aprile 2011.

L'articolo 57, paragrafo 1, del codice dei visti dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua applicazione due anni dopo che tutte le disposizioni del codice dei visti sono diventate applicabili (ossia il 5 aprile 2013). La valutazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna sono stati presentati. L'articolo 57, paragrafo 2, stabilisce che la valutazione può essere corredata di una proposta di modifica del regolamento.

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, la Commissione ha deciso di presentare, unitamente alla relazione, la presente proposta di modifica dello strumento legislativo.

Le modifiche proposte, pur continuando a mantenere la sicurezza alle frontiere esterne e a garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, facilitano gli spostamenti ai viaggiatori legittimi e semplificano il quadro normativo nell'interesse degli Stati membri, ad esempio introducendo norme più flessibili sulla cooperazione consolare. La politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche dell'UE in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo.

Disposizioni esistenti

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

2.         ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La consultazione delle parti interessate è trattata nella valutazione d'impatto[4] che accompagna la presente proposta.

Valutazione d'impatto

La relazione di valutazione di cui alla sezione 1 ha permesso di individuare due principali aree problematiche:

(1)        La lunghezza complessiva e i costi (diretti e indiretti) e la gravosità delle procedure;

La complessità di questi aspetti problematici è illustrata dettagliatamente nella valutazione d'impatto. Con riferimento alle opzioni di natura normativa, il rilascio di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità accompagnato dalla concessione di determinate agevolazioni procedurali è stato considerato l'unica soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Potenzialmente può ridurre l'onere amministrativo a carico dei consolati e, al tempo stesso, è ritenuto un'agevolazione molto significativa per alcuni gruppi di viaggiatori. In pratica tale misura sarebbe equivalente a un'esenzione dal visto per il periodo di validità del visto per ingressi multipli, con risparmi significativi e incrementi di efficienza sia per i richiedenti il visto (in termini di tempo e di costi) sia per i consolati (in termini di tempo). Le opzioni strategiche previste in risposta a tale area problematica sono pertanto abbastanza simili. Le differenze riguardano soltanto i beneficiari e la durata della validità del visto per ingressi multipli. Esse sono illustrate di seguito.

Opzione regolamentare minima: introduzione di agevolazioni procedurali obbligatorie e rilascio obbligatorio di un visto per ingressi multipli valido per almeno un anno e successivamente per tre anni ai viaggiatori frequenti (definiti come i richiedenti che hanno già legalmente utilizzato almeno tre visti (nei 12 mesi precedenti la data della domanda) e che sono registrati nel sistema di informazione visti (VIS).

Opzione intermedia: introduzione di agevolazioni procedurali obbligatorie e rilascio obbligatorio di un visto per ingressi multipli valido almeno per tre anni e successivamente per cinque anni ai viaggiatori abituali (definiti come i richiedenti che hanno già legalmente utilizzato almeno due visti e che sono registrati nel VIS).

L'opzione massima individuata estenderebbe le agevolazioni procedurali obbligatorie e il rilascio obbligatorio di un visto per ingressi multipli immediatamente con validità quinquennale alla maggior parte dei richiedenti («richiedenti registrati nel VIS»), sulla base di un unico visto utilizzato legalmente (nei dodici mesi precedenti la data della domanda) registrato nel VIS.

La valutazione d'impatto ha evidenziato che tutte queste opzioni comporterebbero una maggiore armonizzazione dell'attuale quadro giuridico e porterebbero a un'autentica politica comune in materia di visti. L'impatto economico potenziale sugli Stati membri di queste opzioni deriva dal fatto che i viaggiatori in possesso di un visto per ingressi multipli con validità lunga (o più lunga) sarebbero probabilmente indotti a recarsi nello spazio Schengen più frequentemente di quanto altrimenti farebbero. La valutazione d'impatto stima che il maggior numero dei viaggi nello spazio Schengen indotti dalle diverse opzioni sarebbe di circa 500 000 viaggi in più nel caso dell'opzione minima, circa 2 milioni con l'opzione intermedia e circa 3 milioni con l'opzione massima. Il maggior numero di viaggi nello spazio Schengen genererà, ovviamente, entrate aggiuntive: circa 300 milioni di EUR (corrispondenti a circa 7 600 equivalenti a tempo pieno (ETP)/posti di lavoro) nel caso dell'opzione minima, oltre 1 miliardo di EUR (circa 30 000 ETP) con l'opzione intermedia e 2 miliardi di EUR circa (50 000 posti ETP) con l'opzione massima. La valutazione d'impatto ha evidenziato che l'elevato potenziale impatto economico dell'opzione massima è associato a un più alto rischio per la sicurezza.

Nessuna di queste opzioni comporterebbe notevoli costi supplementari. In effetti, una delle forze trainanti delle opzioni strategiche consiste nel generare risparmi sia per gli Stati membri/consolati sia per i richiedenti il visto. Le opzioni consentono progressivamente ai richiedenti di realizzare risparmi, che derivano principalmente dal maggior numero di visti per ingressi multipli di lunga validità. Dal punto di vista dei richiedenti, l'opzione massima è ovviamente la più efficiente, e quella minima è l'opzione meno efficiente. La riduzione del numero di domande di visto che sarebbero richieste in base al sistema di visti per ingressi multipli ridurrebbe le entrate degli Stati membri generate dai diritti per il rilascio dei visti. Tuttavia, tale sistema ridurrebbe anche i costi, perché diminuisce il numero delle domande di visto che devono essere trattate: i benefici economici superano di gran lunga i costi stimati in tutte le opzioni.

Benché fosse evidente che l'opzione massima avrebbe avuto un impatto economico potenzialmente molto elevato, era altrettanto chiaro che essa era anche associata a un rischio per la sicurezza potenzialmente più significativo. Per ridurre tale rischio, l'approccio proposto è di rilasciare progressivamente visti per ingressi multipli con validità maggiore ai «viaggiatori abituali registrati nel VIS» (il primo rilascio con validità triennale e successivamente - sulla base dell'utilizzo legittimo del visto - quinquennale). Le ripercussioni di questo approccio si situano tra quelle per l'opzione intermedia e quelle per l'opzione massima individuate nella valutazione d'impatto, probabilmente più vicine alla seconda sotto il profilo dell'impatto economico.

(2)        Insufficiente copertura geografica dei trattamenti delle domande di visto.

L'opzione minima considerata ai fini di quest'area problematica consisteva nell'abrogare l'articolo 41 del codice dei visti (co-ubicazione, centri comuni per la presentazione delle domande - CAC) e nell'introdurre una nozione o concetto generale di «Centro Visti Schengen», che fornirebbe una definizione più flessibile e più realistica rispetto a determinate forme di cooperazione consolare. Oltre ai «Centri Visti Schengen» l'opzione intermedia introduceva il concetto di «rappresentanza obbligatoria» secondo il quale, se lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto non è né presente né rappresentato (in base a un tale accordo) in un dato paese terzo, qualsiasi altro Stato membro presente in tale paese sarebbe obbligato a trattare le domande di visto per suo conto. Infine, come opzione massima, al fine di assicurare un'adeguata copertura per la presentazione e il trattamento delle domande di visto, la Commissione potrebbe definire - mediante decisioni di esecuzione - le forme che potrebbe assumere la rete di raccolta delle domande di visto Schengen nei paesi terzi in termini di accordi di rappresentanza, cooperazione con fornitori esterni di servizi e condivisione di risorse mediante altre modalità.

La valutazione d'impatto ha osservato che l'opzione massima potrebbe avere massimi effetti positivi in termini di razionalizzazione della presenza finalizzata alla raccolta e al trattamento delle domande di visto e potrebbe offrire considerevoli vantaggi per i richiedenti il visto e significativi incrementi di efficienza per i consolati. Tuttavia la sua fattibilità appare modesta. Sulla base della valutazione d'impatto, è stata preferita l'opzione intermedia. La valutazione d'impatto evidenzia che «la rappresentanza obbligatoria» garantirebbe la copertura consolare in qualsiasi paese terzo in cui sia presente almeno un consolato per trattare le domande di visto. Ciò potrebbe ripercuotersi positivamente su circa 100 000 richiedenti che potrebbero presentare la domanda nel loro paese di residenza anziché dover recarsi in un altro paese in cui lo Stato membro competente è presente o rappresentato.

Le conseguenze economiche di tutte le opzioni strategiche sono state considerate piuttosto modeste. In effetti, data la specifica natura del problema, inizialmente le opzioni non erano intese a generare crescita economica, bensì a fornire un servizio migliore ai richiedenti il visto e un quadro giuridico idoneo che consentisse agli Stati membri di razionalizzare le loro risorse. L'impatto finanziario della «rappresentanza obbligatoria» non è stato ritenuto significativo in quanto, in linea di principio, se molte domande di visto sono presentate a uno Stato membro in un dato paese terzo, tale Stato avrà, generalmente, già assicurato servizi consolari mediante la propria presenza fisica o la rappresentanza. Inoltre i diritti per il rilascio dei visti, in linea di principio, coprono il costo medio del trattamento delle domande.

L'analisi delle opzioni non normative ha portato a concludere che esse avrebbero un impatto positivo estremamente limitato rispetto ai problemi da risolvere o agli obiettivi politici da conseguire. Pertanto non sono state ritenute molto efficaci.

La relazione di valutazione suggerisce di trattare una serie di altre questioni (per lo più molto tecniche) di cui la presente proposta si fa carico. La valutazione d'impatto non ha affrontato tali questioni perché non si riteneva che le modifiche ipotizzate avessero implicazioni di bilancio, sociali o economiche sostanziali e/o misurabili; la maggior parte delle modifiche proposte sono intese a chiarire o adeguare/integrare alcune disposizioni del codice dei visti senza modificarne la sostanza.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi

Le modifiche proposte riguardano i seguenti aspetti:

Le disposizioni relative all'introduzione, da parte di singoli Stati membri, dell'obbligo del visto di transito aeroportuale per i cittadini di determinati paesi terzi sono state riviste per garantire la trasparenza e la proporzionalità (articolo 3).

Per distinguere chiaramente tra diverse categorie di richiedenti il visto, pur tenendo conto della piena attuazione del VIS, sono state aggiunte le definizioni di «richiedenti il visto registrati nel VIS» e «viaggiatori abituali registrati nel VIS» (articolo 2). Tale distinzione si riflette in tutte le fasi della procedura (articoli 5, 10, 12, 13, 18 e 21). Di seguito si riporta una tabella che illustra le varie agevolazioni procedurali:

|| Presentazione di persona || Raccolta delle impronte digitali || Documenti giustificativi || Tipo di visto da rilasciare

Prima domanda di visto — richiedente non registrato nel VIS || SÌ || SÌ || Elenco completo corrispondente a tutte le condizioni d'ingresso || Visto a ingresso unico, corrispondente alla finalità del viaggio. Tuttavia, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli se il consolato ritiene che il richiedente sia affidabile.

Richiedente registrato nel VIS (ma non viaggiatore abituale) || NO || No, se le impronte digitali sono state rilevate nel corso degli ultimi 59 mesi || Elenco completo corrispondente a tutte le condizioni d'ingresso || Visto ad ingresso unico o per ingressi multipli

Viaggiatore abituale registrato nel VIS || NO || NO || Solo prova della finalità del viaggio Si presume (sulla base dei visti precedenti) che il richiedente rispetti le condizioni d'ingresso sotto il profilo del rischio migratorio e di sicurezza e disponga di mezzi di sussistenza sufficienti. || Prima domanda: Visto per ingressi multipli valido tre anni Domande successiva: Visto per ingressi multipli valido cinque anni

Le disposizioni in materia di «Stato membro competente» (articolo 5) sono state semplificate affinché sia più facile per i richiedenti sapere dove presentare la domanda e per garantire che essi possano sempre farlo, in linea di principio, nel loro paese di residenza. Ciò significa che, nel caso in cui lo Stato membro competente non sia né presente né rappresentato in un determinato luogo, il richiedente può presentare domanda presso uno dei consolati presenti in base ai criteri enunciati nell'articolo.

Le disposizioni prevedono determinate agevolazioni procedurali per i parenti stretti di cittadini dell'Unione, in modo da contribuire a migliorarne la mobilità, in particolare facilitando le visite ai familiari (articoli 8, 13, 14 e 20).

In primo luogo, le disposizioni prevedono agevolazioni per i familiari che intendono fare visita a cittadini dell'Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, e per i familiari di cittadini dell'Unione che vivono in un paese terzo e che desiderano visitare insieme lo Stato membro di cui i cittadini dell'UE sono cittadini. Entrambe le categorie di situazioni non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/38/CE. Gli accordi di facilitazione del visto conclusi e attuati dall'UE con un certo numero di paesi terzi dimostrano quanto sia importante agevolare tali visite: gli accordi modificati di facilitazione del visto con l'Ucraina e la Moldova, così come i recenti accordi di facilitazione del visto con l'Armenia e l'Azerbaigian, offrono facilitazioni (ad esempio l'esenzione dal pagamento dei diritti per i visti e il rilascio di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità) per i cittadini del paese terzo interessato in visita a parenti stretti che hanno la cittadinanza dello Stato membro di residenza. Questa pratica dell'Unione dovrebbe essere generalizzata nel codice dei visti.

In secondo luogo, in base alle disposizioni, le stesse agevolazioni sono concesse, come minimo, nelle situazioni contemplate dalla direttiva 2004/38/CE. Come disposto nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono esigere, laddove il cittadino dell'UE eserciti il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel loro territorio, che il familiare che non è cittadino dell'UE sia in possesso di un visto d'ingresso. Come confermato dalla Corte di giustizia[5], detti familiari hanno non solo il diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche il diritto di ottenere un visto d'ingresso per tale scopo. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, gli Stati membri devono concedere a tali persone ogni agevolazione[6] affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente e tempestivamente, in applicazione di una procedura accelerata.

Giova osservare che l'articolo 5, paragrafo 2, di cui sopra contiene essenzialmente la stessa disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/360/CEE[7], che è stata abrogata dalla direttiva 2004/38/CE. L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/360/CEE è stato adottato in un periodo in cui l'allora Comunità non aveva alcuna competenza legislativa in materia di visti. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il 1º maggio 1999, la Comunità ha ricevuto la competenza a legiferare in materia di visti. Questa competenza, attualmente sancita dall'articolo 77 del TFUE, è stata utilizzata per l'adozione del codice dei visti. È auspicabile precisare le agevolazioni alle quali si riferisce la direttiva 2004/38/CE, e il luogo più adatto a tal fine è il codice dei visti, che stabilisce norme dettagliate sulle condizioni e sulle procedure per il rilascio dei visti. Pur rispettando la libertà degli Stati membri di fare maggiori concessioni, le agevolazioni proposte a favore di alcuni parenti stretti dei cittadini dell'Unione che non si sono avvalsi del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente all'interno dell'Unione, dovrebbero applicarsi, come minimo, alle situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/38/CE. Tali agevolazioni costituiscono così un'applicazione comune, nel codice dei visti e per gli Stati membri vincolati da esso, dell'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE.

Le disposizioni sull'esenzione dal pagamento dei diritti sono diventate obbligatorie, anziché facoltative, per assicurare la parità di trattamento tra richiedenti (articolo 14). Alcune categorie ammissibili all'esenzione dal pagamento dei diritti sono state ampliate, ad esempio i minori fino a 18 anni, o aggiunte (parenti stretti di cittadini dell'Unione che non esercitano il loro diritto alla libera circolazione).

Agevolazioni procedurali generali:

– Il principio secondo il quale tutti i richiedenti devono presentare la domanda di persona è stato abolito (cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.1 (punto (7)). Generalmente, i richiedenti saranno tenuti a presentarsi di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi solo per il rilevamento delle impronte digitali che devono essere conservate nel sistema di informazione visti (articolo 9).

– Il termine massimo per la presentazione delle domande è stato esteso per consentire ai viaggiatori di pianificare con anticipo il loro spostamento e di evitare i periodi di punta; analogamente, è stato fissato un termine minimo per la presentazione delle domande al fine di accordare agli Stati membri tempo sufficiente per un'adeguata valutazione delle domande e organizzazione del lavoro (articolo 8).

– Il modulo generale di domanda di visto (allegato I) è stato semplificato ed è stato aggiunto un riferimento alla sua compilazione con mezzi elettronici (articolo 10).

– L'elenco dei documenti giustificativi riportato nell'allegato II non è più un «elenco non esaustivo» e, per quanto riguarda la loro presentazione, è stata operata una distinzione tra richiedenti sconosciuti e viaggiatori abituali registrati nel VIS (articolo 13). Le disposizioni riguardanti i lavori preparatori per la compilazione di elenchi adattati alle circostanze locali nella cooperazione locale Schengen sono state rafforzate nell'articolo 13.

– Il richiedente sconosciuto (vale a dire una persona che non ha chiesto visti in precedenza) deve dimostrare di soddisfare le condizioni di rilascio dei visti.

– In questo contesto, si richiama l'attenzione sulla recente «sentenza Koushkaki»[8] in base alla quale gli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1 e 35, paragrafo 6) (articoli 20, paragrafo 4, 29, paragrafo 1 e 32, paragrafo 5, del codice dei visti dopo rifusione) devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro non possono rifiutarsi, in seguito all'esame di una domanda di visto uniforme, di rilasciare tale visto a un richiedente, salvo qualora possa essere applicato uno dei motivi di rifiuto elencati in tali disposizioni. Tali autorità dispongono di un ampio potere discrezionale nell'esame della domanda per quanto riguarda le condizioni di applicazione di dette disposizioni e la valutazione dei fatti pertinenti, allo scopo di accertare se uno di tali motivi di rifiuto sia applicabile al richiedente.

– La Corte europea di giustizia ha inoltre stabilito che l'articolo 32, paragrafo 1 (ora articolo 29, paragrafo 1), del codice dei visti, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1 (ora articolo 18, paragrafo 1) «deve essere interpretato nel senso che l'obbligo delle autorità competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite.»

– Si dovrebbe presumere che «i viaggiatori abituali registrati nel VIS» soddisfino le condizioni di ingresso sotto l'aspetto del rischio di immigrazione irregolare e della necessità di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza. Tuttavia, tale presunzione dovrebbe essere reversibile in singoli casi.

– La proposta stabilisce che le autorità degli Stati membri possono confutare la presunzione del rispetto delle condizioni d'ingresso in un caso individuale e stabilisce su quali basi ciò può avvenire (articolo 18, paragrafo 9).

– È prevista una riduzione generale dei termini per l'adozione di una decisione in merito a una domanda di visto (articolo 20), alla luce della riduzione del tempo di risposta nella procedura di consultazione preliminare (articolo 19). Sono introdotte scadenze a breve termine per l'esame delle domande presentate da familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e da parenti stretti di cittadini dell'Unione che non esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

– Un visto per ingressi multipli può essere rilasciato con un periodo di validità che va al di là del periodo di validità del documento di viaggio (articolo 11, lettera a)).

– Le disposizioni in materia di assicurazione sanitaria di viaggio dovrebbero essere soppresse poiché il valore aggiunto effettivo di tale misura non è mai stato comprovato (cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.2 (punto 14)).

– Il modulo uniforme per la notificazione dei motivi di rifiuto, annullamento o revoca di un visto è stato rivisto per includere un determinato motivo di rifiuto di un visto di transito aeroportuale e per assicurare che la persona interessata sia correttamente informata delle procedure di ricorso.

– Sono state introdotte disposizioni che derogano alle disposizioni generali sul rilascio eccezionale di visti alla frontiera esterna: gli Stati membri potranno, al fine di promuovere il turismo a breve termine, rilasciare visti alle frontiere esterne in applicazione di un regime temporaneo e previa notifica e pubblicazione delle modalità organizzative del regime (articolo 33).

– Sono state aggiunte norme flessibili che consentono agli Stati membri di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, aumentare la copertura consolare e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri (articolo 38).

– Il ricorso degli Stati membri a fornitori esterni di servizi non deve più rappresentare la soluzione di ultima istanza.

– Gli Stati membri non sono tenuti a mantenere la possibilità di «accesso diretto» per la presentazione delle domande al consolato in luoghi in cui un fornitore esterno di servizi ha ricevuto un mandato per la raccolta delle domande di visto (soppressione del precedente articolo 17, paragrafo 5). Tuttavia, i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e i parenti stretti di cittadini dell'Unione che non esercitano il diritto alla libera circolazione, nonché i richiedenti che possono giustificare un caso di emergenza dovrebbero ricevere immediatamente un appuntamento.

– Gli Stati membri devono riferire annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi, incluso il controllo di tali fornitori.

– È prevista una semplificazione delle disposizioni in materia di accordi di rappresentanza (articolo 39) (cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, punti 2.1.1.5 (punto (20)) e 2.1.4 (punto 41).

– Come spiegato nella relazione di valutazione (punto 3.2), la mancanza di dati statistici sufficientemente dettagliati ostacola la valutazione dell'attuazione di talune disposizioni. Pertanto, l'allegato VII è modificato in modo da prevedere la raccolta di tutti i dati pertinenti in forma sufficientemente disaggregata da consentire una corretta valutazione. Tutti i dati in questione possono essere recuperati (da parte degli Stati membri) dal VIS, fatta eccezione per le informazioni sul numero di visti rilasciati gratuitamente, ma, dal momento che sono collegati alla tesoreria generale dello Stato membro, tali dati dovrebbero essere facilmente accessibili.

– Il quadro legislativo in materia di informazione del pubblico (articolo 45) è rafforzato. La Commissione deve:

-         creare un sito Internet comune per i visti Schengen;

-        sviluppare un modello per le informazioni da fornire ai richiedenti il visto.

Modifiche tecniche:

– È soppresso il riferimento al «transito» in quanto specifica finalità di viaggio (principalmente, articolo 1, paragrafo 1) dato che i visti per soggiorni di breve durata non sono vincolati dalla finalità. Il riferimento è stato mantenuto solo laddove esso indica una specifica finalità di viaggio, ad esempio nell'allegato II del codice dei visti che elenca i documenti giustificativi da presentare in funzione della finalità del viaggio.

– Sono stabilite norme armonizzate volte a trattare situazioni di perdita del documento di identità e del visto valido (articolo 7).

– Sono previsti termini precisi per varie comunicazioni degli Stati membri (15 giorni) su: accordi di rappresentanza, introduzione della consultazione preliminare e informazioni ex-post.

– In conformità dell'articolo 290 del TFUE, il potere di modificare gli elementi non essenziali del regolamento è delegato alla Commissione per quanto concerne l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri (allegato III) e l'elenco dei permessi di soggiorno che autorizzano il titolare a transitare dagli aeroporti degli Stati membri senza essere obbligati ad essere in possesso di un visto di transito aeroportuale (allegato IV).

– In conformità dell'articolo 291 del TFUE, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione affinché possa stabilire l'elenco di documenti giustificativi che devono essere utilizzati in ciascuna sede al fine di tenere conto delle circostanze locali, le precise informazioni per la compilazione e l'apposizione dei visti adesivi e le norme per il rilascio di visti ai marittimi alle frontiere esterne. Pertanto, i precedenti allegati VII, VIII e IX devono essere soppressi.

Base giuridica

Articolo 77, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presente proposta rifonde il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), che si basava sulle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii).

Principio di sussidiarietà

L'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE conferisce all'Unione la competenza a sviluppare misure concernenti «la politica comune dei visti e di altri permessi di soggiorno di breve durata».

La presente proposta si situa nei limiti posti dalla richiamata disposizione. L'obiettivo della presente proposta è quello di sviluppare ulteriormente e migliorare le misure del codice dei visti per quanto riguarda le condizioni e le procedure per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice dei visti).

Principio di proporzionalità

L'articolo 5, paragrafo 4, del TUE stabilisce che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per quest'azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile.

L'istituzione del codice dei visti, nel 2009, ha assunto la forma di un regolamento per garantirne l'applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen. L'iniziativa proposta costituisce una modifica di un regolamento esistente e deve pertanto adottare la forma di un regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l'iniziativa si limita a miglioramenti del regolamento esistente e si basa sugli obiettivi politici a cui è stato aggiunto un nuovo obiettivo: la crescita economica. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

La presente proposta rifonde il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). Pertanto solo un regolamento può essere scelto come strumento giuridico.

4.         Incidenza sul bilancio

Nessuna.

5.           Elementi aggiuntivi

Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi

La base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; di conseguenza si applica il sistema "a geometria variabile" previsto nei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, e dal protocollo Schengen. La proposta è basata sull'acquis di Schengen. È pertanto necessario esaminare le conseguenze dei vari protocolli nel caso di Danimarca, Irlanda e Regno Unito; Islanda e Norvegia; Svizzera e Liechtenstein. Analogamente, devono essere prese in considerazione le conseguenze per i vari atti di adesione. La specifica situazione di ciascuno di questi Stati interessati è descritta nei considerando da 49 a 57 della presente proposta. Il sistema «a geometria variabile» della presente proposta è identico a quello applicabile al codice dei visti originario, con l'aggiunta di un riferimento all'atto di adesione della Croazia del 2011.

Nesso con la concomitante proposta di regolamento che istituisce un visto di circolazione[9]

Eventuali modifiche alla presente proposta durante il processo legislativo avranno conseguenze sulla proposta di regolamento che istituisce un visto di circolazione. Si deve pertanto prestare particolare attenzione a garantire le necessarie sinergie tra queste due proposte durante il processo di negoziato. Se, nel corso di tali negoziati, risulterà possibile l'adozione entro tempi analoghi, la Commissione intende fondere le due proposte in un'unica proposta di rifusione. Qualora i legislatori raggiungessero un accordo sulla presente proposta prima che vi sia la prospettiva di un imminente accordo sulla proposta di regolamento che istituisce il visto di circolazione, le disposizioni della presente proposta in merito al previsto visto di circolazione (articoli 3, paragrafo 7, 12, paragrafo 3, 18, paragrafo 6) non dovrebbero essere mantenute al momento dell'adozione, ma dovrebbero essere inserite successivamente mediante una modifica del codice dei visti, quando sarà stato raggiunto l'accordo sulla proposta di visto di circolazione.

Rassegna rapida delle modifiche proposte

Articolo 1 — Modifiche del codice dei visti

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

– Modifica orizzontale: in tutto il testo, il riferimento a «transito» come finalità di viaggio è stato soppresso.

Articolo 2 - Definizioni

– È aggiunto il paragrafo 6 per introdurre il riferimento alla definizione del «visto di circolazione» di cui al relativo regolamento.

– È aggiunto il paragrafo 7 per fornire una definizione di «parente stretto» (di un cittadino dell'Unione).

– È aggiunto il paragrafo 8 per introdurre la definizione di «richiedente registrato nel VIS» ed assicurare che si tragga pieno profitto dal sistema di informazione visti.

– È aggiunto il paragrafo 9 per introdurre la definizione di «viaggiatore abituale registrato nel VIS» ed assicurare che si tragga pieno profitto dal sistema d'informazione visti e si tenga conto del dossier relativo a tutte le procedure di visto avviate precedentemente dal richiedente.

– È aggiunto il paragrafo 12 per introdurre la definizione di «valido» nel senso di «non scaduto» e non in contrapposizione a falso, contraffatto o alterato.

– È aggiunto il paragrafo 16 per introdurre la definizione di «marittimo», al fine di garantire che tutto il personale ingaggiato sulle navi possa beneficiare delle varie agevolazioni procedurali.

Articolo 3 - Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale

– Paragrafo 4: le disposizioni sull'introduzione, da parte dei singoli Stati membri, dell'obbligo del visto di transito aeroportuale per i cittadini di determinati paesi terzi sono state riviste per farle rientrare nell'idoneo quadro giuridico istituzionale.

Articolo 5 - Stato membro competente per l'esame delle domande e per la relativa decisione

– Il paragrafo 1, lettera b), è modificato in modo da mantenere un solo criterio oggettivo, ossia la durata del soggiorno, per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda nel caso in cui il viaggio previsto comprenda più di una destinazione. Inoltre, sono state aggiunte disposizioni per disciplinare le situazioni in cui il viaggiatore debba effettuare più viaggi in diversi Stati membri entro un breve periodo, vale a dire due mesi.

– Il paragrafo 2 è modificato per ovviare alle situazioni in cui lo Stato membro «competente» non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente risiede legalmente. Le disposizioni contemplano tutte le situazioni possibili e offrono soluzioni che manifestano lo spirito di cooperazione e di fiducia che informa la cooperazione Schengen.

Articolo 7 - Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

– Il paragrafo 1 è modificato conseguentemente alla modifica dell'articolo 5.

– I paragrafi 2 e 3 sono inseriti al fine di creare un quadro giuridico armonizzato per le situazioni in cui il cittadino di paese terzo perde il documento di viaggio o tale documento è rubato durante il suo soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Articolo 8 - Modalità pratiche per la presentazione delle domande

– Il paragrafo 1 stabilisce scadenze massime e minime generali per la presentazione delle domande.

– È aggiunto il paragrafo 3 per fornire un'agevolazione in determinate situazioni che riguardano i parenti dei cittadini dell'Unione e consistente nell'accordare immediatamente un appuntamento.

– Il paragrafo 4 è modificato nel senso che la disposizione diventa obbligatoria anziché facoltativa, a significare che i casi di urgenza devono sempre essere trattati immediatamente.

– Il paragrafo 5 è modificato in modo da chiarire le norme che stabiliscono chi può presentare la domanda per conto del richiedente, ed è stato inserito il riferimento alle associazioni o istituzioni professionali, culturali, sportive o d'istruzione, che sono così distinte dagli intermediari commerciali.

– Il paragrafo 6 è stato spostato dal precedente articolo 40, paragrafo 4, e modificato in modo da includere solo la disposizione che prevede che i richiedenti siano tenuti a presentarsi di persona in una sola sede per presentare la domanda.

Articolo 9 — Norme generali per la presentazione delle domande

– Il paragrafo 1 è stato sostituito da un nuovo testo per tener conto della soppressione del principio generale secondo il quale tutti i richiedenti erano tenuti a presentare la domanda di persona (cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.1 (punto (7)).

– Il paragrafo 2 è modificato conseguentemente alla modifica del paragrafo 1.

Articolo 10 – Modulo di domanda

– Il paragrafo 1 è stato modificato per aggiungere un riferimento alla possibilità di compilare il modulo di domanda per via elettronica.

– È inserito il paragrafo 2 per assicurare che la versione elettronica del modulo di domanda corrisponda esattamente al modulo di domanda di cui all'allegato I.

– Il paragrafo 4 è stato semplificato per garantire che il modulo di domanda sia sempre disponibile, come minimo, nella lingua ufficiale dello Stato membro per il quale è richiesto il visto, e in quella dello Stato ospitante.

Articolo 11 — Documento di viaggio

– La lettera a) è modificata con un riferimento che rinvia alla nuova disposizione dell'articolo 21, paragrafo 2 (cfr. infra).

– La lettera b) è modificata per stabilire che sul documento di viaggio del richiedente sia disponibile una pagina doppia bianca in modo che i successivi timbri di ingresso e uscita siano apposti accanto al visto adesivo. Tale accorgimento faciliterà i controlli di frontiera; cfr., documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.2 (punto 11)).

Articolo 12 — Identificatori biometrici

– I paragrafi 2 e 4 sono modificati come conseguenza della modifica dell'articolo 9, paragrafo 1.

– Il paragrafo 3 è stato modificato per tenere conto della proposta relativa al «visto di circolazione».

Articolo 13 - Documenti giustificativi

– È inserito il paragrafo 2 per tenere conto delle agevolazioni procedurali da concedere ai viaggiatori abituali registrati nel VIS: questa categoria di richiedenti è pertanto soggetta solo all'obbligo di comprovare la finalità del viaggio.

– Il nuovo paragrafo 3 è inteso a concedere o precisare le agevolazioni a favore dei familiari di cittadini dell'Unione in determinate situazioni.

– Il paragrafo 4 è modificato per introdurre l'esaustività dell'elenco armonizzato dei documenti giustificativi riportato nell'allegato II.

– È inserito il paragrafo 6 per assicurare che i richiedenti possano presentare fax o copie di documenti giustificativi originali. I richiedenti devono successivamente presentare i documenti originali, tranne casi specifici in cui i documenti possono essere chiesti in originale soltanto in caso di dubbio sull'autenticità.

– Al paragrafo 7, lettera a), è stato aggiunto il riferimento all'alloggio «privato».

– È stato aggiunto il paragrafo 10 per tener conto delle disposizioni relative alle misure di attuazione.

Articolo 14 — Diritti per i visti

– Il paragrafo 3, lettera a), estende l'esenzione dal pagamento dei diritti per i visti ai minori di 18 anni (in precedenza l'esenzione riguardava i minori fino a sei anni di età); in tal modo viene eliminata la riduzione dei diritti per i visti a favore dei minori di 6-12 anni e l'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per il visto per la stessa fascia di età.

– Il paragrafo 3, lettera c), è modificato per inserire un chiaro riferimento alla categoria di persone contemplate da questa disposizione.

– Il paragrafo 3, lettera d), rende obbligatoria l'esenzione dal diritto per i visti a favore dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

– Il paragrafo 3, lettera e), rende obbligatoria l'esenzione dal pagamento di diritti per il visto a favore di partecipanti di età pari o inferiore a 25 anni a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro; in tal modo viene abolita l'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per tale gruppo e l'esenzione obbligatoria per i rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

– Sono inserite le lettere f) e g) per concedere o precisare le esenzioni dal pagamento dei diritti per il visto in determinate situazioni che riguardano i familiari di cittadini dell'Unione.

              Si veda anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.3 (punto (15)).

Articolo 15 — Diritti per servizi prestati

– Al paragrafo 1, è stato soppresso il riferimento al diritto per servizi «addizionali».

– Il paragrafo 3 è modificato conseguentemente alla modifica dell'articolo 14.

Articolo 18 — Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio

– È inserito il paragrafo 2 per tener conto dell'inserimento dell'articolo 2, paragrafo 9, e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e).

– È inserito il paragrafo 3 per chiarire che spetta alle autorità competenti dello Stato membro giustificare l'inversione della presunzione del rispetto delle condizioni d'ingresso in casi individuali e i motivi su cui può basarsi tale inversione.

– Il paragrafo 6 è stato modificato per recepire la proposta di un visto di circolazione e viene eliminato il riferimento alla locuzione «rilasciato da un altro Stato membro», perché fuorviante.

– Il paragrafo 10 è modificato per consentire agli Stati membri di utilizzare le moderne tecnologie della comunicazione ai fini del colloquio con il richiedente, anziché obbligarlo a recarsi al consolato di persona.

Articolo 19 — Consultazione preliminare

– Il paragrafo 2 è modificato in modo da disporre che gli Stati membri debbano rispondere alle richieste di consultazione entro tre giorni di calendario, anziché sette.

– Il paragrafo 3 dispone che gli Stati membri trasmettano le richieste di consultazione preliminare al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'introduzione della misura in modo da consentirne la tempestiva informazione dei richiedenti e la preparazione a livello tecnico degli altri Stati membri.

– Il paragrafo 5 è soppresso perché obsoleto.

Articolo 20 - Decisione sulla domanda

– Il paragrafo 1 dispone che il tempo necessario a esperire il processo decisionale debba essere ridotto ad un massimo di 10 giorni di calendario. Tale disposizione è una conseguenza sia della modifica dell'articolo 19, paragrafo 2, sia dei risultati della valutazione dell'attuazione del codice dei visti: si veda documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.6 (punto (22)).

– Il paragrafo 2 è stato modificato per abbreviare il periodo massimo di espletamento del processo decisionale a 20 giorni; l'ultima frase è soppressa come conseguenza dell'abrogazione della disposizione che consentiva a uno Stato membro rappresentato di chiedere di essere consultato sui casi trattati in rappresentanza.

– È inserito il paragrafo 3 per concedere e chiarire le agevolazioni da applicare in determinate situazioni ai parenti stretti di cittadini dell'Unione.

– Il precedente paragrafo 3 è soppresso, in quanto l'esame di una domanda di visto per soggiorni di breve durata non dovrebbe richiedere un tempo di 60 giorni di calendario.

– La lettera d) del paragrafo 4 è soppressa, come conseguenza dell'abrogazione della disposizione che consente a uno Stato membro rappresentato di essere consultato; ciò elimina l'obbligo di trasmettere, ai fini del trattamento, determinati casi a detto Stato membro rappresentato anziché allo Stato membro rappresentante.

Articolo 21 — Rilascio di un visto uniforme

– Il paragrafo 2 sostituisce il precedente articolo 24, paragrafo 1, quarto e quinto comma.

– Il paragrafo 2, primo comma, è modificato per eliminare il riferimento al visto «per due ingressi» che appare superfluo e si fa riferimento alla possibilità di rilasciare un visto per ingressi multipli con una validità che va al di là di quella del documento di viaggio.

– Sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 per tener conto della modifica dell'articolo 2, paragrafo 10, e per introdurre criteri oggettivamente definiti per la concessione di agevolazioni specifiche.

– Il paragrafo 5 è modificato per includere altri casi di richiedenti il visto ammissibili al rilascio di un visto per ingressi multipli.

Articolo 24 — Modalità di compilazione del visto adesivo

– È inserito il paragrafo 2 per tenere conto dell'articolo 51, paragrafo 2.

– Il paragrafo 3 è modificato per rafforzare le disposizioni sulle annotazioni nazionali sul visto adesivo; si veda documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.6 (punto (27)).

– Il paragrafo 5 è modificato al fine di garantire che solo i visti per ingressi singoli possano essere compilati manualmente.

Articolo 25 — Annullamento di un visto adesivo già compilato

– Il paragrafo 2 è modificato per tener conto della necessità di creare una base giuridica idonea ad una buona prassi raccomandata nel manuale per il codice dei visti.

Articolo 26 — Apposizione di un visto adesivo

– È inserito il paragrafo 2 per tenere conto della disposizione di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 28 — Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

– Il paragrafo 2 è modificato per assicurare la tempestiva informazione degli altri Stati membri; si vedano le osservazioni in relazione all'articolo 19.

Articolo 29 — Rifiuto di un visto

– Il paragrafo 1, lettera a), punto vii) è soppresso in conseguenza dell'abolizione dei requisiti relativi all'assicurazione sanitaria di viaggio.

– Il paragrafo 3 è sostituito per aggiungere un riferimento alle necessità che gli Stati membri forniscano informazioni dettagliate sulle procedure di ricorso.

– Il paragrafo 4 è soppresso in conseguenza dell'abrogazione della disposizione secondo la quale determinati casi dovevano essere trasmessi ai fini di trattamento allo Stato membro rappresentato anziché allo Stato membro rappresentante.

Articolo 31 — Annullamento e revoca

– Il paragrafo 4 è stato modificato per tenere conto della modifica dell'articolo 13.

Articolo 32 — Visti eccezionalmente chiesti alle frontiere esterne

– Il titolo è modificato in conseguenza dell'inserimento dell'articolo 33.

– Il paragrafo 2 è soppresso in conseguenza della soppressione dell'obbligo relativo all'assicurazione sanitaria di viaggio.

Articolo 33 — Visti chiesti alle frontiere esterne nell'ambito di un regime temporaneo

– Queste disposizioni sono state inserite per consentire agli Stati membri di promuovere il turismo a breve termine; essi dovrebbero essere autorizzati a rilasciare visti alla frontiera esterna non solo su base individuale, a seconda della specifica situazione dei cittadini di paesi terzi, ma anche nell'ambito di un regime temporaneo. L'articolo stabilisce le norme in materia di notifica e pubblicazione delle modalità organizzative di un regime temporaneo e stabilisce che la validità del visto rilasciato deve essere limitata al territorio dello Stato membro che lo rilascia.

– Il paragrafo 6 precisa gli obblighi relativi alla comunicazione delle informazioni da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 34 — Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi

– È inserito il paragrafo 3 per tenere conto della disposizione di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 38 — Organizzazione e cooperazione consolare

– Al paragrafo 1 la seconda frase è diventata obsoleta.

– La lettera b) del paragrafo 2 è riformulata in conseguenza dell'abrogazione del precedente articolo 41 e dell'abolizione del ricorso all'esternalizzazione come «ultima istanza».

– Il paragrafo 4 è sostituito dall'inserimento dell'articolo 8, paragrafo 6.

Articolo 39 — Accordi di rappresentanza

– Il paragrafo 1 corrisponde all'ex articolo 8, paragrafo 1.

– Il paragrafo 2 descrive la raccolta e la trasmissione dei fascicoli e dei dati tra gli Stati membri nelle situazioni in cui uno Stato membro ne rappresenti un altro soltanto ai fini della raccolta delle domande e del rilevamento degli identificatori biometrici.

– Il paragrafo 3 è stato modificato per tener conto della soppressione della possibilità che uno Stato membro rappresentante chieda di essere coinvolto in casi trattati nell'ambito della rappresentanza.

– I paragrafi 4 e 5 corrispondono al precedente articolo 8, paragrafi 5 e 6, rispettivamente.

– Il paragrafo 6 stabilisce un termine minimo entro il quale gli Stati membri rappresentati devono comunicare alla Commissione la conclusione o la risoluzione di accordi di rappresentanza.

– Il paragrafo 7 dispone che gli Stati membri rappresentanti comunichino contemporaneamente agli altri Stati membri e alla delegazione dell'Unione europea nella giurisdizione interessata la conclusione o la risoluzione di accordi di rappresentanza.

– Il paragrafo 8 corrisponde all'ex articolo 8, paragrafo 9.

Articolo 40 — Ricorso ai consoli onorari

– Nel paragrafo 1 è soppresso l'avverbio «altresì».

Articolo 41 — Cooperazione con fornitori esterni di servizi

– Il precedente paragrafo 3 è soppresso: la prevista armonizzazione non è difatti realizzabile in pratica giacché gli Stati membri generalmente stipulano contratti globali con i fornitori esterni di servizi.

– La lettera e) del paragrafo 5 è modificata in conseguenza della modifica dell'articolo 9.

– Il paragrafo 12 è modificato per disporre che gli Stati membri riferiscano annualmente sulla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi e sul relativo monitoraggio, come previsto nell'allegato IX.

Articolo 42 — Cifratura e trasferimento sicuro di dati

– I paragrafi 1, 2 e 4 sono modificati per tener conto dell'abrogazione del precedente articolo 8.

Articolo 43 — Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali

– Il paragrafo 1 è modificato in conseguenza della soppressione del precedente articolo 2, paragrafo 11, vale a dire della definizione di intermediario commerciale.

– Il paragrafo 5, secondo comma, è modificato per assicurare che i cittadini siano informati in merito agli intermediari commerciali accreditati.

Articolo 45 — Informazioni da fornire al pubblico

– La lettera c) del paragrafo 1 è modificata per tener conto dell'abrogazione del precedente articolo 41.

– La precedente lettera e) del paragrafo 1 è soppressa per tener conto dell'abrogazione del precedente articolo 20.

– È inserito il paragrafo 3, che dispone che la Commissione definisca un modello armonizzato per le informazioni da fornire a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.

– È inserito il paragrafo 4, che dispone che la Commissione istituisca un sito Internet Schengen contenente tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.

Articolo 46 — Cooperazione locale Schengen

– Nel paragrafo 1, la prima frase e la lettera a) sono modificate per stabilire che, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, siano approntati elenchi armonizzati di documenti giustificativi.

– Nel paragrafo 1, la lettera b) e l'ultimo comma sono modificati in conseguenza della modifica dell'articolo 14.

– Il paragrafo 2 è modificato in conseguenza dell'inserimento dell'articolo 45, paragrafo 3.

– La lettera a) del paragrafo 3 è modificata in modo da prevedere la compilazione trimestrale di dati statistici relativi ai visti a livello locale, ed è stato aggiunto un riferimento al visto di circolazione.

– La lettera b) del paragrafo 3 è modificata in conseguenza della riformulazione della prima frase.

– Il paragrafo 7 è modificato per disporre che, sulla base delle relazioni annuali redatte nelle varie cooperazioni locali Schengen, la Commissione rediga una relazione annuale da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articoli 48-49 - Esercizio della delega

– Questi articoli sono stati inseriti per tener conto delle disposizioni dell'articolo 290 del TFUE relativo agli atti delegati.

Articolo 50 - Istruzioni relative all'applicazione pratica del codice dei visti

– L'articolo è modificato per tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 51 - Procedura di comitato

– L'articolo è modificato per tener conto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 52 - Comunicazioni

– La lettera g) del paragrafo 1 è modificata in conseguenza della modifica dell'articolo 38.

– Il paragrafo 2 è modificato in conseguenza dell'inserimento dell'articolo 45, paragrafo 4.

Articolo 54 - Monitoraggio e valutazione

– Sono riportate le disposizioni standard in materia di monitoraggio e valutazione degli strumenti giuridici.

Articolo 55 – Entrata in vigore

– È riportata la disposizione standard sull'entrata in vigore del regolamento e la sua diretta applicabilità. L'applicazione del regolamento è rinviata di 6 mesi dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione dell'articolo 51, paragrafo 2, che si applica tre mesi dopo l'entrata in vigore per consentire l'adozione di atti di esecuzione concernenti il disposto degli articoli 24, 26, 32 e 50.

Allegati

– L'allegato I è sostituito

– All'allegato V:

— il precedente punto 7, relativo all'assicurazione sanitaria di viaggio, è soppresso;

— è aggiunto un nuovo punto 10 per contemplare i casi in cui la domanda di un VTA è respinta.

ê 810/2009 (adattato)

2014/0094 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un Ö relativo al Õ codice comunitario dei visti Ö dell'Unione Õ (codice dei visti)

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europeaÖ sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) Õ, in particolare l'articolo 62 Ö 77 Õ, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)       Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

ê 810/2009 considerando 1 (adattato)

Conformemente all'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare liberamente dovrebbe essere accompagnata da misure in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.

ê 810/2009 considerando 2 (adattato)

Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, del trattato, le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri definiscono le regole in materia di visti relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri.

ò nuovo

(2)       La politica dell'Unione in materia di visti, che consente soggiorni non superiori a 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, è una componente fondamentale dell'instaurazione di uno spazio comune senza frontiere interne. Le disposizioni comuni relative alle condizioni e alle procedure di rilascio dei visti dovrebbero essere ispirate al principio di solidarietà e di fiducia reciproca tra gli Stati membri.

ê 810/2009 considerando 3 (adattato)

(3)       Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di un «corpus normativo comune», soprattutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell'acquis [le disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985[12] e l'istruzione consolare comune[13]], è uno degli elementi fondamentali per Ö Il regolamento (CE) n. 810/2009 mira, tra l'altro, a Õ «sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a Ö per Õ facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione Ö irregolare Õ clandestina tramite un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali», come indicato nel programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea[14].

ê 810/2009 considerando 8 (adattato)

(4)       Purché Ö Il regolamento dovrebbe anche garantire che a Õ talune condizioni siano soddisfatte, Ö siano Õ rilasciati i visti per ingressi multipli dovrebbero essere al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei consolati degli Stati membri e agevolare lo spostamento rapido di chi viaggia frequentemente o regolarmente. I richiedenti noti al consolato per integrità e affidabilità dovrebbero per quanto possibile beneficiare di una procedura semplificata.

ò nuovo

(5)       Il regolamento (CE) n. 810/2009 chiarisce e semplifica il quadro giuridico delle procedure relative ai visti, apportandovi una sostanziale modernizzazione e standardizzazione. Tuttavia, le specifiche disposizioni intese ad agevolare le procedure in casi individuali, sulla base di criteri soggettivi, non sono sufficientemente applicate.

(6)       Una politica "intelligente" in materia di visti dovrebbe assicurare una sicurezza permanente alle frontiere esterne, garantendo nel contempo un efficace funzionamento dello spazio Schengen e facilitando le opportunità di spostamento per i viaggi legittimi. La politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche dell'Unione, ad esempio in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo.

(7)       Per favorire la mobilità e facilitare le visite di cittadini di paesi terzi a loro parenti stretti che sono cittadini dell'Unione europea e risiedono nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, e le visite di parenti stretti di cittadini dell'Unione residenti in un paese terzo che desiderano visitare insieme lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza, il presente regolamento dovrebbe contemplare alcune agevolazioni procedurali.

(8)       Le medesime agevolazioni dovrebbero, come minimo, essere concesse ai familiari che si trovano nelle situazioni contemplate dalla direttiva 2004/38/CE[15] in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della stessa.

(9)       È opportuno operare una distinzione tra i nuovi richiedenti, che presentano domanda di visto per la prima volta, e le persone alle quali sono stati precedentemente concessi visti e che sono registrate nel sistema di informazione visti (VIS), al fine di semplificare la procedura per i viaggiatori registrati e far fronte, nel contempo, al rischio di immigrazione irregolare e alle questioni relative alla sicurezza che pongono alcuni viaggiatori. Tale distinzione dovrebbe riflettersi in tutte le fasi della procedura.

(10)     Si deve presumere che i richiedenti registrati nel VIS che hanno ottenuto e correttamente utilizzato due visti nei 12 mesi precedenti la richiesta soddisfino le condizioni di ingresso per quanto riguarda il rischio di immigrazione irregolare e la necessità di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza. Tuttavia, tale presunzione dovrebbe essere confutabile laddove le autorità competenti constatino che una o più di dette condizioni non sono soddisfatte in casi individuali.

(11)     Nel valutare se un visto rilasciato è stato usato correttamente ci si dovrebbe basare su elementi quali il rispetto del periodo di soggiorno autorizzato, della validità territoriale del visto e delle norme che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro e l'esercizio di un'attività economica.

ê 810/2009 considerando 5 (adattato)

ð nuovo

(12)     È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per combattere l’immigrazione Ö irregolare Õ illegale. Ö A tal fine Õ Ö dovrebbe essere stabilito Õ I cittadini dei paesi terzi figuranti su un elenco comune Ö di paesi terzi Õ ð i cui cittadini ï dovrebbero così essere in possesso di un visto di transito aeroportuale. Tuttavia, Ö se si trova ad affrontare un Õ in casi urgenti di afflusso Ö improvviso e Õmassiccio di immigrati Ö irregolari Õillegali, gli uno Statio membrio dovrebbero essere autorizzati a imporre taleÖ poter introdurre temporaneamente Õ l'obbligo Ö del visto di transito aeroportuale nei confronti dei Õ ai cittadini di Ö un determinato Õ paesie terzio diversi da quelli che figurano nell’elenco comune. Le decisioni individuali degli Stati membri dovrebbero essere riesaminate su base annuale. ð Dovrebbero essere stabilite le condizioni e le procedure per l'applicazione di tale misura, al fine di garantire che sia limitata nel tempo e che, in conformità del principio di proporzionalità, non vada oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. La portata dell’obbligo del visto di transito aeroportuale dovrebbe limitarsi a quanto necessario per rispondere alla situazione specifica che ha indotto l’introduzione della misura. ï

ò nuovo

(13)     L'obbligo del visto di transito aeroportuale dovrebbe essere eliminato per i titolari di visti e permessi di soggiorno rilasciati da determinati paesi.

(14)     Si dovrebbe stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di visto, in particolare quando il viaggio previsto concerne numerosi Stati membri.

(15)     I richiedenti il visto dovrebbero poter presentare una domanda nel loro paese di residenza, anche se lo Stato membro competente, in base alla norme generali, non è né presente né rappresentato nel paese in questione.

(16)     Dovrebbe essere garantito il trattamento armonizzato dei titolari di visto il cui documento di viaggio è andato perso o è stato rubato durante il loro soggiorno nel territorio degli Stati membri.

ê 810/2009 considerando 9

(17)     Considerata la registrazione degli identificatori biometrici nel sistema di informazione visti (VIS) istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), la presentazione di persona del richiedente — almeno per la prima domanda — dovrebbe essere un requisito fondamentale per la domanda del visto.

ê 810/2009 considerando 10

(18)     Per agevolare la procedura di domanda di visto relativa alle domande successive, dovrebbe essere possibile copiare le impronte digitali da quelle inserite per la prima volta nel VIS entro un periodo di cinquantanove mesi. Trascorso tale periodo di tempo, le impronte digitali dovrebbero essere nuovamente rilevate.

ê 810/2009 considerando 11 (adattato)

(19)     Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico che uno Stato membro riceve nell'ambito della procedura di domanda del visto èÖ dovrebbe essere Õ considerato un documento consolare ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, ed è Ö essere Õ trattato Ö di conseguenza Õin modo appropriato.

ê 810/2009 considerando 12

(20)     La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17], del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.

ò nuovo

(21)     Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di fare programmi e di evitare i periodi di punta nei consolati.

(22)     I consolati degli Stati membri dovrebbero applicare uguali diritti per il trattamento delle domande di visto. Le categorie di persone alle quali è concessa l'esenzione dal pagamento di tali diritti dovrebbero essere uniformi e chiaramente definite. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esonerare i richiedenti dal pagamento dei diritti per il visto in casi individuali.

(23)     I richiedenti non dovrebbero essere tenuti a esibire un'assicurazione sanitaria di viaggio all'atto della presentazione di una domanda di visto per soggiorni di breve durata, in quanto si tratta di un onere eccessivo per i richiedenti il visto, e non è comprovato che i titolari di visti di breve durata rappresentino un maggiore rischio per la spesa sanitaria pubblica negli Stati membri rispetto ai cittadini di paesi terzi esentati dall'obbligo di visto.

(24)     Le associazioni professionali, culturali e sportive, nonché gli intermediari commerciali accreditati dovrebbero essere autorizzati a presentare domande per conto dei richiedenti il visto.

(25)     Si dovrebbero precisare le disposizioni riguardanti, tra l'altro, la «franchigia», la modalità di compilazione del visto adesivo e l'annullamento del visto adesivo già compilato.

(26)     I visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità dovrebbero essere rilasciati in conformità a criteri oggettivamente determinati. La validità di un visto per ingressi multipli potrebbe andare oltre la validità del documento di viaggio sul quale è apposto.

(27)     Il modulo di domanda dovrebbe tenere conto dell'avvio del VIS. Gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, prevedere la compilazione e la presentazione dei moduli di domanda di visto per via elettronica e dovrebbero accettare fax o copie dei documenti giustificativi. I documenti originali dovrebbero essere richiesti soltanto in casi specifici.

(28)     Il modulo uniforme per la notificazione dei motivi di rifiuto, annullamento o revoca di un visto dovrebbe includere uno specifico motivo di rifiuto di un visto di transito aeroportuale e garantire che la persona interessata sia correttamente informata sulle procedure di ricorso.

(29)     Le norme relative allo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini del rilascio di visti ai marittimi alle frontiere esterne e al modulo da compilare a tal fine dovrebbero essere per quanto possibile semplici e chiare.

(30)     Il rilascio dei visti alla frontiera esterna, in linea di principio, dovrebbe rimanere un'eccezione. Tuttavia, ai fini della promozione del turismo a breve termine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare visti alla frontiera esterna sulla base di un regime temporaneo e previa comunicazione e pubblicazione delle modalità organizzative di tale regime. Tali regimi dovrebbero essere di natura temporanea e la validità del visto dovrebbe essere limitata al territorio dello Stato membro che lo rilascia.

ê 810/2009 considerando 6 (adattato)

ð nuovo

(31)     È opportuno che le modalità d'accoglienza dei richiedenti siano stabilite nel pieno rispetto della dignità umana.             Il trattamento delle domande di visto dovrebbe avvenire in modo professionale e rispettoso ed ð non dovrebbe andare oltre quando necessario per ï Ö raggiungere Õ essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

ê 810/2009 considerando 7 (adattato)

ð nuovo

(32)     Gli Stati membri dovrebbero garantire che la qualità del servizio offerto al pubblico sia elevata e conforme a corrette prassi amministrative. Dovrebbero stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti al fine di agevolare il più possibile la procedura di domanda del visto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio «una tantum» sia applicato a tutti i un richiedentie Ö il visto Õ Ö si debba recare in un'unica sede per presentare la domanda di visto Õ. ð Ciò lascia impregiudicata la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio. ï

ê 810/2009 considerando 13 (adattato)

ð nuovo

(33)     Per agevolare la procedura dovrebbero essere Ö Il regolamento (CE) n. 810/2009 prevede Õ previste varie forme di cooperazione quali la rappresentanza limitata, la coubicazione, i centri comuni per la presentazione delle domande di visto, il ricorso a consoli onorari e la cooperazione con fornitori esterni di servizi, che tengano conto in particolare delle norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE Ö tra Stati membri affinché possano, da un lato, mettere in comune le risorse e, dall'altro, rafforzare la copertura consolare a vantaggio dei richiedenti il visto Õ. Conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire il tipo di struttura organizzativa da adottare in ciascun paese terzo. ðDovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri («centri di visto Schengen») potrebbe assumere qualsiasi forma in funzione delle circostanze locali intesa a migliorare la copertura consolare geografica, ridurre i costi degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione europea e migliorare il servizio offerto ai richiedenti il visto. ï

ê 810/2009 considerando 4 (adattato)

ð nuovo

(34)     È opportuno che gli Stati membri siano presenti o rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto. ð Gli Stati membri dovrebbero mirare ad ampliare la loro copertura consolare. ï Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un dato paese terzo o in una parte specifica di un dato paese terzo dovrebbero Ö pertanto Õ adoperarsi per concludere accordi di rappresentanza per evitare uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti il visto per avere accesso ad un consolato.

ò nuovo

(35)     Gli accordi di rappresentanza dovrebbero essere semplificati, si dovrebbero evitare ostacoli alla conclusione di tali accordi tra Stati membri e lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere responsabile del trattamento completo delle domande di visto, senza l'intervento dello Stato membro rappresentato.

ê 810/2009 considerando 14

ð nuovo

(36)     È necessario fissare modalità per le situazioni in cui uno Stato membro decida di cooperare con un fornitore esterno di servizi per la raccolta delle domande. Una decisione del genere è opportuna se, in particolari circostanze o per ragioni legate alle condizioni locali, la cooperazione con altri Stati membri in forma di rappresentanza, di rappresentanza limitata, di coubicazione o di un centro comune per la presentazione delle domande non risulta appropriata per lo Stato membro interessato. Dette modalità dovrebbero essere stabilite secondo i principi generali di rilascio dei visti e nel rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE. Si dovrebbe inoltre tener conto dell'esigenza di evitare il «visa shopping» al momento di stabilire e attuare modalità di questo genere.

ê 810/2009 considerando 15

Qualora uno Stato membro abbia deciso di cooperare con un fornitore esterno di servizi, dovrebbe mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare domande direttamente alle loro rappresentanze diplomatiche o consolari.

ê 810/2009 considerando 16 (adattato)

ð nuovo

(37)     Lo Stato membro dovrebbe cooperare con un fornitore esterno di servizi sulla base di uno strumento giuridico che stabilisca con precisione le responsabilità dello stesso, nonché un accesso diretto e totale Ö dello Stato membro Õ ai suoi locali Ö del fornitore esterno di servizi Õ, le informazioni da dare ai richiedenti, gli obblighi di riservatezza e le circostanze, le condizioni e le procedure per la sospensione o l'interruzione della cooperazione. ð Gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi, incluso il monitoraggio degli stessi. ï

ê 810/2009 considerando 17

Il presente regolamento, consentendo agli Stati membri di cooperare con fornitori esterni di servizi per la raccolta delle domande e stabilendo nel contempo il principio «una tantum» per la presentazione delle domande, crea una deroga alla regola generale secondo cui un richiedente deve presentarsi di persona presso la rappresentanza diplomatica o consolare. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio.

ê 810/2009 considerando 19

ð nuovo

(38)     I dati statistici sono un mezzo importante per monitorare i flussi migratori e possono servire come efficace strumento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati siano compilati regolarmente in un formato comune. ð Si dovrebbero raccogliere dati dettagliati relativi ai visti al fine di compilare statistiche comparative che consentano una valutazione fattuale dell'attuazione del presente regolamento. ï

ê 810/2009 considerando 23 (adattato)

ð nuovo

(39)     ÖIl pubblico dovrebbe ricevere tutte le informazioni pertinenti relative alla domanda di visto e andrebbero migliorate la visibilità e l'immagine uniforme della politica comune in materia di visti. A tal fine Õ Ö dovrebbe Õ essere creato Uun sito Internet comune per i visti Schengen deve per migliorare la visibilità e l'immagine uniforme della politica comune in materia di vistið e dovrebbe essere predisposto un modello comune per le informazioni che gli Stati membri forniscono al pubblico ï. Siffatto sito servirà come mezzo per fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.

ê 810/2009 considerando 18 (adattato)

(40)     La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e/o di sicurezza. Date le differenze nelle situazioni locali, l'applicazione operativa di particolari Ö specifiche Õ disposizioni legislative dovrebbe essere valutata fra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi al fine di assicurare un'applicazione armonizzata delle disposizioni legislative per impedire il «visa shopping» e un trattamento diverso fra i richiedenti il visto.

ò nuovo

(41)     Se non esiste un elenco armonizzato di documenti giustificativi in una determinata sede, gli Stati membri sono liberi di stabilire l'elenco preciso di documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare per dimostrare il rispetto delle condizioni d'ingresso previste dal presente regolamento. Laddove esista tale elenco armonizzato di documenti giustificativi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere alcune eccezioni nel caso di eventi internazionali di grande rilievo organizzati sul loro territorio. Tali eventi devono essere su larga scala e di particolare importanza a motivo del loro impatto culturale e/o sul turismo, ad esempio esposizioni internazionali o universali e campionati sportivi.

ê 810/2009 considerando 27 (adattato)

(42)     Quando uno Stato membro ospita i Giochi olimpici e paraolimpici, dovrebbe applicarsi uno particolare Ö specifico Õ regime che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica.

ê 810/2009 considerando 20

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[18].

ê 810/2009 considerando 21

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche degli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

ê 810/2009 considerando 22

Per garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento a livello operativo, occorre formulare istruzioni sulle prassi e procedure che devono seguire gli Stati membri nel trattare le domande di visto.

ò nuovo

(43)     Al fine di adeguare all'evoluzione delle circostanze l'elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri e l'elenco dei titoli di soggiorno che consentono ai titolari di transitare dagli aeroporti degli Stati membri senza dover essere in possesso di un visto di transito aeroportuale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(44)     Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di istruzioni operative sulle prassi e procedure che gli Stati membri devono seguire nel trattare le domande di visto, gli elenchi di documenti giustificativi che dovranno essere applicati in ciascuna giurisdizione, le diciture obbligatorie sul visto adesivo, le regole di apposizione del visto adesivo e le norme per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]. Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.

ê 810/2009 considerando 26 (adattato)

(45)     Gli accordi bilaterali conclusi fra l'a Comunità Ö Unione Õ e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti possono derogare alle disposizioni del presente regolamento.

ê 810/2009 considerando 30

(46)     Le condizioni riguardanti l'ingresso nel territorio degli Stati membri o il rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

ê 810/2009 considerando 28 (adattato)

ð nuovo

(47)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione delle procedure e delle condizioni Ö e delle procedure Õ per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi Ö 90 giorni Õ su un periodo di Ö 180 giorni Õ sei mesi nel territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere ð solo ï realizzato meglio a livello comunitario Ö dell'Unione Õ, l'a ComunitàÖ Unione Õ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato Ö sull'Unione europea (TUE) Õ. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 810/2009 considerando 29 (adattato)

ðnuovo

(48)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ð In particolare, esso cerca di assicurare il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, la protezione dei dati a carattere personale di cui all'articolo 8 e i diritti del minore sanciti all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ï.

ê 810/2009 considerando 31 (adattato)

ðnuovo

(49)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo Ö n. 22 Õ sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea Ö TEU Õ e al trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) Õ, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del ð decisione del Consiglio sul ï presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

ê 810/2009 considerando 32

(50)     Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[20], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[21], relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

ê 810/2009 considerando 33 (adattato)

È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione ai sensi del presente regolamento. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi[22], allegato al summenzionato accordo. La Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione ai fini della negoziazione di tale regime.

ê 810/2009 considerando 34

(51)     Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[23], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[24]relativa alla conclusione di detto accordo.

ê 810/2009 considerando 35 (adattato)

ð nuovo

(52)     Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/EC 2011/350/UE del Consiglio[25] sulla firma ð conclusione ï di detto protocollo.

ê 154/2012 considerando 11

(53)     Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, dell'atto di adesione del 2003.

ê 154/2012 considerando 12

(54)     Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 12, dell'atto di adesione del 2005.

ò nuovo

(55)     Per quanto concerne la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

ê 810/2009 considerando 36 (adattato)

(56)     Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio[26], del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da esso vincolato o tenuto ad applicarloÖ , né è soggetto alla sua applicazione Õ.

ê 810/2009 considerando 37

(57)     Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio[27]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

ê 810/2009 considerando 38 (adattato)

Il presente regolamento, a eccezione dell'articolo 3, costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

ê 810/2009 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo Ö Oggetto Õ e ambito di applicazione

ê 610/2013 articolo 6, paragrafo 1 (adattato)

1. Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni Ö e le procedure Õ per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

ê 810/2009 (adattato)

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[28], del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, fermi restando:

              a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione;

              b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro.

3. Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall'allegato 9 della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e definisce le procedure e le condizioni Ö condizioni e le procedure Õ per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

              1) «cittadino di paesi terzi»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 Ö 20 Õ, paragrafo 1, del trattatoÖ TFUE Õ;

              2) «visto»: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:

ê 610/2013 articolo 6, paragrafo 2 (adattato)

         a) del transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; Ö oppure Õ

ê 810/2009

         b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri;

              3) «visto uniforme»: visto valido per l'intero territorio degli Stati membri;

              4) «visto con validità territoriale limitata»: visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri;

              5) «visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;

ò nuovo

              6) «visto di circolazione»: visto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento n. .../...];

7) «parenti stretti»: il coniuge; i figli, i genitori, compresi i tutori; i nonni e i nipoti;

8) «richiedente registrato nel VIS»: richiedente i cui dati sono registrati nel sistema d'informazione visti;

9) «viaggiatore abituale registrato nel VIS»: richiedente il visto, registrato nel sistema di informazione visti, che ha ottenuto due visti nei 12 mesi precedenti la domanda;

ê 810/2009

ð nuovo

              610) «visto adesivo»: formato uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio[29], del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti;

              711). «documento di viaggio riconosciuto»: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini ð dell'attraversamento delle frontiere esterne e ï dell'apposizione di visti, ð , a norma della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[30] ï;

ò nuovo

              12) «documento di viaggio valido»: un documento di viaggio che non sia falso, contraffatto o alterato e il cui periodo di validità, stabilito dalle autorità di rilascio, non sia scaduto;

ê 810/2009

ð nuovo

              813) «foglio separato per l'apposizione del visto»: modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio[31], del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio;

              914) «consolato»: rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un funzionario consolare di carriera, quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963;

              1015) «domanda»: domanda di visto;

              11) «intermediari commerciali»: agenzie amministrative private, società di trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici o venditori).

ò nuovo

              16) «marittimo»: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

ê 810/2009

ð nuovo

TITOLO II

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE

Articolo 3

Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale

1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato IVIII devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.

ò nuovo

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 riguardo alle modifiche all'elenco dei paesi terzi riportati nell'allegato III.

Qualora, in caso di rischi emergenti, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 49 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

ê 810/2009 (adattato)

ð nuovo

3. In Ö caso di Õ casi urgenti di afflusso Ö improvviso e Õ massiccio di immigrati Ö irregolari Õ illegali, Ö uno Õ singoli Statio membrio puòossono richiedere ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul loro Ö suo Õ territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali decisioni prima della relativa entrata in vigore nonché la revoca dell'obbligo del visto di transito aeroportuale. ð Tale misura non può avere durata superiore a 12 mesi. La portata e la durata dell'obbligo del visto di transito aeroportuale non possono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere ad un afflusso improvviso e massiccio di immigrati irregolari. ï

ò nuovo

4. Se uno Stato membro prevede di introdurre l'obbligo del visto di transito aeroportuale a norma del paragrafo 3, ne dà quanto prima comunicazione della Commissione, fornendo le seguenti informazioni:

(a) il motivo del previsto obbligo del visto di transito aeroportuale, comprovante l'improvviso e massiccio afflusso di immigrati irregolari;

(b) la portata e la durata della prevista introduzione dell'obbligo del visto di transito aeroportuale.

5. A seguito della comunicazione da parte dello Stato membro interessato in applicazione del paragrafo 4, la Commissione può emettere un parere.

6. Lo Stato membro può prorogare l'applicazione dell'obbligo del visto di transito aeroportuale una sola volta, laddove la soppressione di tale obbligo porterebbe ad un massiccio afflusso di migranti in situazione irregolare. Il paragrafo 3 si applica a tale proroga.

7. La Commissione informa, su base annua, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'applicazione del presente articolo.

ê 810/2009

3. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 52, paragrafo 1, tali comunicazioni sono riesaminate annualmente allo scopo di trasferire il paese terzo interessato nell'elenco di cui all'allegato IV.

4. Se il paese terzo non è trasferito nell'elenco di cui all'allegato IV, lo Stato membro interessato, purché le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, può mantenere o revocare l'obbligo del visto di transito aeroportuale.

ê 810/2009

ð nuovo

58. Sono esentate dall'obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 3 le seguenti categorie di persone:

              a) i titolari di un visto uniforme valido, ð di un visto di circolazione, ï di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;

ê 154/2012 articolo 1 (adattato)

ð nuovo

              b) i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen, o i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V IV, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare ð , o titolari di un permesso di soggiorno nei territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba) ï;

              c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento, Ö o Õ per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen, ð o per un paese aderente all'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo, ï o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America, ð o titolari di un visto valido per i territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), ï quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;

ê 810/2009

ð nuovo

              d) i familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) ð 3 della direttiva 2004/38/CE ï;

              e) i titolari di passaporti diplomatici ð , passaporti di servizio, ufficiali o speciali ï;

              f) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale.

ò nuovo

9.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 riguardo alle modifiche all'elenco dei titoli di soggiorno validi che esentano i detentori dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri di cui all'allegato IV.

ê 810/2009 (adattato)

ð nuovo

TITOLO III

          PROCEDURE E CONDIZIONI Ö E PROCEDURE Õ PER IL RILASCIO DEI VISTI

CAPO I

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

Articolo 4

Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande

1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito.

2. In deroga al paragrafo 1, le domande possono essere esaminate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità responsabili dei controlli sulle persone a norma degli ll'articoloi 3532 ð , 33 ï e 3634 e dell'articolo 33, le quali decidono sul merito.

3. Nei territori d'oltremare non europei degli Stati membri, le domande possono essere esaminate dalle autorità designate dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.

4. Uno Stato membro può chiedere di coinvolgere autorità diverse da quelle designate Ö indicate Õ ai paragrafi 1 e 2 nell'esame delle domande e nelle decisioni sul merito.

5. Uno Stato membro può chiedere di essere consultato o informato da un altro Stato membro a norma degli articoli 2219 e 3128.

Articolo 5

Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni in merito

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:

              a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l'unica destinazione del viaggio o dei viaggi;

              b) se il viaggio comprende più di una destinazione, ð o se devono essere effettuate più visite separate nell'arco di due mesi, ïlo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiornoð , calcolata in giorni ï; oppure

              c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.

42. Gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qQualora lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafio da 1 a 3 ð , lettera a) o b), ïnon sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell'articolo 6., ð il richiedente è autorizzato a presentare la domanda: ï

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a) presso il consolato di uno degli Stati membri di destinazione del viaggio previsto,

b) qualora la lettera a) non sia applicabile, presso il consolato dello Stato membro di primo ingresso;

c) in tutti gli altri casi presso il consolato di qualsiasi Stato membro presente nel paese interessato.

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3. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:

              a) in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito; o

              b) in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo transito.

Articolo 6

Competenza territoriale consolare

1. Una domanda è esaminata e la decisione sul merito è presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente.

2. Un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese terzo presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione se il richiedente ha giustificato la domanda presso detto consolato.

Articolo 7

Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

1. I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per entrare nel territorio di uno o più altri Stati membri presentano la domanda presso il consolato dello Stato membro competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 o 2.

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2. I cittadini di paesi terzi che hanno perso il documento di viaggio, o ne hanno subito il furto durante il loro soggiorno sul territorio di uno Stato membro, possono lasciare tale territorio sulla base di un documento di viaggio valido che ne autorizzi l'attraversamento della frontiera, rilasciato da un consolato del paese di cui hanno la cittadinanza in assenza di visto o altra autorizzazione.

3. Se il cittadino di un paese terzo, di cui al paragrafo 2, intende continuare il viaggio nello spazio Schengen, le autorità nello Stato membro in cui dichiara la perdita o il furto del documento di viaggio rilasciano un visto con durata di validità e di autorizzazione al soggiorno identica al visto originale, sulla base dei dati registrati nel VIS.

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CAPO II

Domanda di visto

Articolo 98

Modalità pratiche per la presentazione delle domande

1. Le domande vanno ð possono essere ï presentate non prima di tre ð da sei ï mesi ð a 15 giorni di calendario prima ï daell'inizio del viaggio previsto. I titolari di un visto per ingressi multipli possono presentare la domanda prima della scadenza del visto valido per un periodo di almeno sei mesi.

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2. I richiedenti Ö consolati Õ possono essere tenuti a imporre Ö ai richiedenti di ottenere Õ un appuntamento per la presentazione della domanda. L'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento.

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3. Il consolato consente di presentare la domanda di visto senza appuntamento, o concedendo un appuntamento immediato, ai parenti stretti di cittadini dell'Unione che:

a) intendono far visita ai loro parenti stretti cittadini dell'Unione residenti nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

b) intendono recarsi, insieme ai loro parenti stretti cittadini dell'Unione residenti in un paese terzo, nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza.

4. Il consolato consente di presentare la domanda di visto senza appuntamento, o concedendo un appuntamento immediato, ai familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE.

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5. In giustificati casi d'urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

6. ð Fermo restando l'articolo 12, ï Lle domande possono essere presentate: presso il consolato

a) dal richiedente o

b) da Ö un Õ intermediario commercialie accreditatio Ö di cui all'articolo 43 Õ come previsto all'articolo 45, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 13, o in conformità degli articoli 42 o 43.

Ö c) da un'associazione professionale, culturale o sportiva. Õ

Ö 7. Il richiedente non può essere obbligato a recarsi di persona in più di una sede per presentare la sua domanda di visto. Õ

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Articolo 109

Norme generali per la presentazione delle domande

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 42, 43 e 45, i I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ð ai fini del rilevamento delle impronte, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2) e 3) ï.

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2. I richiedenti registrati al VIS non sono tenuti a presentare di persona la domanda se le loro impronte digitali sono state registrate nel VIS nei precedenti 59 mesi.

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2. I consolati possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1 in caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità.

3. Nel presentare la domanda, il richiedente:

              a) presenta un modulo di domanda ai sensi dell'articolo 1110;

              b) presenta un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 1211;

              c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è operativo a norma dell'articolo 48 del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ, conformemente alle norme di cui all'articolo 1312 del presente regolamento;

              d) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all'articolo 1312, ove applicabile;

              e) paga i diritti di visto ai sensi dell'articolo 1614;

              f) fornisce documenti giustificativi, conformemente all'articolo 14 13 e all'allegato II;.

              g) ove applicabile, dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all'articolo 15.

Articolo 1110

Moduli di domanda

1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda compilato Ö a mano o elettronicamente Õ e firmato di cui all'allegato I. Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale.

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2. Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è riportato nell'allegato I.

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23. I consolati fanno sì che i moduli di domanda siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a titolo gratuito.

34. I moduli saranno disponibili ð come minimo ï:

              a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; Ö e Õ

              b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante;.

              c) nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; o

              d) in caso di rappresentanza, nelle lingue ufficiali dello Stato membro rappresentante.

Oltre alle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile anche in un'Ö qualsiasi Õ altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea.

45. Se il modulo di domanda non è disponibile nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante, ne è messa a disposizione del richiedente, separatamente, una traduzione in dette lingue.

56. Una Ö La Õ traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante è fornita nell'ambito della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 4846.

67. Il consolato informa i richiedenti in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

Articolo 1211

Documento di viaggio

Il richiedente presenta un documento di viaggio valido che soddisfi i seguenti criteri:

              a) Ö fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2, Õ la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l'ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

              (b) contiene almeno due ð una ï paginea bianchea ð doppia ï ð , e se lo stesso documento di viaggio è valido per più richiedenti, esso contiene una pagina bianca doppia per ciascun richiedente ï;

              c) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

Articolo 1312

Identificatori biometrici

1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti una fotografia e le impronte delle dieci dita dello stesso, conformemente alle garanzie previste dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

2. Ö All'atto della presentazione Õ Il richiedente che introduce della prima domanda deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:

– una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e

– le sue impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.

3. Se le impronte digitali del richiedente rilevate nell'ambito di una domanda precedente ð per un visto di soggiorno di breve durata o per un visto di circolazione ï sono inserite nel VIS per la prima volta meno di cinquantanove mesi prima della data della nuova domanda, esse sono copiate nella domanda successiva.

Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull'identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali entro il termine di cui al primo comma.

Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.

4. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ, la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS. Non è necessario che il richiedente si presenti di persona a tal fine.

I requisiti tecnici della fotografia sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, parte 1, 6a edizione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

5. Le impronte digitali sono rilevate conformemente alle norme ICAO e alla decisione 2006/648/CE della Commissione[32].

6. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione dei consolati, gli identificatori biometrici possono essere rilevati anche da personale qualificato e debitamente autorizzato del console onorario di cui all'articolo 42 40 o di un fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 4341. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati, in caso di dubbi, prevedono la possibilità di verificare presso il consolato le impronte digitali che sono state rilevate dal fornitore esterno di servizi.

7. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:

              a) bambini di età inferiore a dodici anni;

              b) le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte digitali inferiore a dieci, si procede al rilevamento del numero massimo di impronte. Tuttavia, qualora l'impossibilità sia temporanea, il richiedente è invitato a fornire le impronte digitali in occasione della domanda successiva. Le autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell'impossibilità temporanea. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento;

              c) capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;

              d) sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

8. Nei casi di cui al paragrafo 7, va inserita nel VIS la menzione «non applicabile» a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ.

Articolo 1413

Documenti giustificativi

1. All'atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente presenta:

              a) documenti che indichino la finalità del viaggio;

              b) documenti relativi all'alloggio, o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l'alloggio;

              c) documenti che indichino che il richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere SchengenÖ regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] Õ;

              d) informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.;

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2. Le lettere b), c) e d) del paragrafo 1 non si applicano ai richiedenti che sono viaggiatori abituali registrati nel VIS e che hanno utilizzato correttamente i due visti ottenuti precedentemente.

3. I parenti stretti di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, forniscono soltanto le prove documentali attestanti il legame familiare con il cittadino dell'Unione, la visita al cittadino dell'Unione o il viaggio che intendono fare assieme a quest'ultimo.

I familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE forniscono soltanto le prove documentali attestanti lo scopo del viaggio consistente nell'accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione nonché il legame familiare con il cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 o le altre circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva.

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34. Un Ö L' Õelenco non esaustivo di documenti giustificativi che il consolato puòossono essere domandareti al richiedente per verificare che soddisfi le condizioni di cui ail paragrafio 1 e 2 figura nell'allegato II.

65. I consolati possono derogare a uno o più obblighi di fornire uno o più documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) in caso di richiedente loro noto per integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen Ö regolamento (CE) n. 562/2006 Õ all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

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6. Il consolato avvia il trattamento della domanda di visto sulla base di fax o copie dei documenti giustificativi. I richiedenti che non sono stati ancora registrati nel VIS forniscono documenti originali. Il consolato può chiedere documenti originali a richiedenti registrati nel VIS o a viaggiatori abituali registrati nel VIS solo quando sussistano dubbi circa l'autenticità di un documento specifico.

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47. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:

              a) se è inteso come dichiarazione di garanzia e/o di alloggio Ö privato Õ;

              b) se il soggetto ospitante Ö lo sponsor/la persona che invita Õ è un singolo, una società o un'organizzazione;

              c) l'identità del soggetto ospitante e i relativi estremi Ö e gli estremi dello sponsor/della persona che invita Õ;

              d) il richiedente invitato o i richiedenti invitati;

              e) l'indirizzo dell'alloggio;

              f) la durata e la finalità del soggiorno;

              g) eventuali legami di parentela con il soggetto ospitante Ö lo sponsor/la persona che invita Õ.

              h) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. e fornisce alla persona che lo firma le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento VIS. Un facsimile del modulo è notificato alla Commissione.

28. All'atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente presenta:

              a) documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto;

              b) informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.

59. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è valutata la necessità di completare e armonizzare Ö sono preparati Õ l'elencohi dei documenti giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali.

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10. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono derogare all'elenco dei documenti giustificativi di cui ai paragrafi 4 e 9 nel caso di richiedenti che partecipano a eventi internazionali di grande rilievo organizzati sul loro territorio e considerati di particolare importanza per il loro impatto sul turismo e/o culturale.

11. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta gli elenchi dei documenti giustificativi da presentare in ogni giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

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Articolo 15

Assicurazione sanitaria di viaggio

1. I richiedenti i visti uniformi per uno o due ingressi devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte durante il loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati membri.

2. I richiedenti i visti uniformi per più di due ingressi («ingressi multipli») devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del loro primo viaggio previsto.

Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere un'assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.

3. L'assicurazione è valida per l'insieme del territorio degli Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o di transito previsto dell'interessato. La copertura minima ammonta a 30000 EUR.

Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata che copre il territorio di più di uno Stato membro, la copertura assicurativa è valida almeno negli Stati membri interessati.

4. I richiedenti sottoscrivono, in linea di principio, l'assicurazione nel paese di residenza. Qualora ciò non sia possibile essi cercano di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.

Se un'altra persona contrae un'assicurazione a nome del richiedente, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3.

5. Nel valutare l'adeguatezza della copertura assicurativa, i consolati accertano se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano riscuotibili negli Stati membri.

6. L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere considerato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. L'esonero dalla dimostrazione di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio può interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi, già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali.

7. I titolari di passaporti diplomatici sono esentati dall'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio.

Articolo 1614

Diritti per i visti

1. I richiedenti pagano diritti pari a 60 EUR.

2. Per i minori tra i sei e i dodici anni i diritti per i visti ammontano a 35 EUR.

32. I diritti per i visti sono riveduti periodicamente per tener conto delle spese amministrative.

43. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una dealle categorie seguenti:

              a) minori di età inferiore ai sei ð diciotto ï anni;

              b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;

              c) ricercatori di paesi terzi ð , ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio[34], ï, che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientificað o che partecipano a seminari o conferenze scientifici ï;

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d) titolari di passaporti diplomatici e di servizio;

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de) rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro Ö partecipanti Õ di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.;

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f) parenti stretti di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

g) familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva.

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5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:

              a) i minori tra i sei e i dodici anni;

              b) i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;

              c) i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni.

Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri si adoperano per armonizzare l'applicazione di queste esenzioni.

64. Ö Gli Stati membri possono, Õ Iin singoli casi, è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.

75. I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all'articolo 1816, paragrafo 2, e all'articolo 1917, paragrafo 3.

Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicurano nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili.

86. Per tale pagamento il richiedente ottiene una ricevuta.

Articolo 1715

Diritti per servizi prestati

1. Diritti per servizi addizionali possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 4341. I diritti per servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di cui all'articolo 4341, paragrafo 6.

2. L'importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello strumento giuridico di cui all'articolo 4341, paragrafo 2.

3. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri garantiscono che l'importo richiesto al richiedente rifletta debitamente i servizi offerti dal fornitore esterno di servizi e sia adattato in funzione delle circostanze locali. Inoltre, essi si propongono di armonizzare l'importo applicato per i servizi prestati.

43. Tale importo non supera la metà dell'importo del diritto per il visto di cui all'articolo 1614, paragrafo 1, indipendentemente dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui all'articolo 1614, paragrafi 2, 4, 5 e 6 ð 3) e 4) ï.

5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati.

CAPO III

Esame della domanda e decisione in merito

Articolo 1816

Accertamento della competenza consolare

1. Quando è presentata una domanda, il consolato verifica la propria competenza a esaminarla e a decidere sul merito alla stessa a norma degli articoli 5 e 6.

2. Se il consolato non è competente, restituisce senza indugio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato competente.

Articolo 1917

Ricevibilità

1. Il consolato competente verifica:

a)           se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 1,

b)           se la domanda contiene gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 3, lettere da a) a c),

c)           se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e

d)           se sono stati riscossi i diritti per i visti.

2. Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato:

a)           segue le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ, e

b)           esamina ulteriormente la domanda.

I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ.

3. Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato, senza indugio:

a)           restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,

b)           distrugge i dati biometrici raccolti,

c)           rimborsa i diritti per i visti, e

d)           non esamina la domanda.

4. A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale.

Articolo 20

Timbro indicante la ricevibilità di una domanda

1. Se una domanda è ricevibile, il consolato competente appone un timbro sul documento di viaggio del richiedente. Il timbro è conforme al modello figurante nell'allegato III ed è apposto conformemente alle disposizioni di tale allegato.

2. I passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali e speciali non vengono timbrati.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consolati degli Stati membri fino alla data della piena entrata in funzione del VIS in tutte le regioni a norma dell'articolo 48 del regolamento VIS.

Articolo 2118

Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio

1. Nell'esaminare una domanda di visto uniforme viene accertato se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen Ö regolamento (CE) n. 562/2006 Õ ed è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale Ö irregolare Õ o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

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2. In sede di esame di una domanda di visto uniforme presentata da un viaggiatore abituale registrato nel VIS che ha utilizzato correttamente i due visti ottenuti precedentemente, si presume che il richiedente soddisfi le condizioni di ingresso con riferimento al rischio di immigrazione irregolare, al rischio per la sicurezza degli Stati membri e alla disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

3. La presunzione di cui al paragrafo 2 non si applica se il consolato nutre dubbi fondati in merito alla sussistenza di dette condizioni di ingresso basati su dati memorizzati nel VIS, quali decisioni di annullamento di un visto precedente, o nel passaporto, quali i timbri d'ingresso e di uscita. In tali casi, i consolati possono procedere a un colloquio e richiedere documenti supplementari.

ê 810/2009 (adattato)

ð nuovo

24. Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all'articolo 15 del regolamento VIS Ö (CE) n. 767/2008 Õ onde evitare respingimenti e identificazioni falsi.

35. Ö Fatto salvo il paragrafo 2, Õ Nnel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato verifica:

              a) che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;

              b) la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

              c) se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen (SIS);

              d) che il richiedente non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 19, del codice frontiere SchengenÖ regolamento (CE) n. 562/2006 Õ, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi;.

              e) che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile.

46. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a ð un visto di circolazione, ï un visto azionale per soggiorno di lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro.

57. La valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno previsto si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere SchengenÖ regolamento (CE) n. 562/2006 Õ. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato può altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

68. In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato verifica, in particolare:

              a) che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;

              b) i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato e la coerenza dell'itinerario e del transito aeroportuale previsti;

              c) il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.

79. L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

810. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, convocare il richiedente per ð procedere a ï un colloquio e richiedere documenti supplementari.

911. Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.

Articolo 2219

Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri

1. Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel corso dell'esame di domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale.

2. Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva entro sette ð cinque ï giorni di calendario dalla consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare ð almeno 15 giorni di calendario ï prima che detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono comunicate anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.

4. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.

5. A decorrere dalla data di sostituzione della rete di consultazione Schengen di cui all'articolo 46 del regolamento VIS, la consultazione preliminare è effettuata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 2320

Decisione sulla domanda

1. La decisione sulla domanda è presa entro quindici ð 10 ï giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell'articolo 1917.

2. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di trenta venti giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.

3. Se, in casi specifici, risultano necessari documenti supplementari, il termine può essere eccezionalmente prorogato fino a un massimo di sessanta giorni di calendario.

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3. Sulle domande presentate da parenti stretti dei cittadini dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e di familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE la decisione è presa entro 5 giorni di calendario dalla data della presentazione della domanda. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 10 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.

ò nuovo

4. Il termine stabilito nel paragrafo 3 si applica come termine massimo nei confronti dei familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva.

ê 810/2009

5. Salvo in caso di ritiro della domanda, è presa la decisione di:

              a) rilasciare un visto uniforme a norma dell'articolo 2421;

              b) rilasciare un visto con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 2522;

ò nuovo

              c) rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 23; o

ê 810/2009 (adattato)

ð nuovo

d) rifiutare il visto a norma dell'articolo 3229;. o

              d) interrompere l'esame della domanda e trasmetterla alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

L'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali a norma dell'articolo 1312, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio o sul rifiuto del visto.

CAPO IV

Rilascio del visto

Articolo 2421

Rilascio di un visto uniforme

1. Il periodo di validità del visto e la durata del soggiorno autorizzato sono basati sull'esame effettuato a norma dell'articolo 2118.

2. Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi. Il periodo di validità ð di un visto per ingressi multipli ï non è superiore a cinque anni. ð Il periodo di validità di un visto per ingressi multipli può essere esteso oltre la scadenza del passaporto sul quale il visto è apposto. ï

In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.

Fermo restando l'articolo 1211, lettera a), il periodo di validità deli un visto ð per ingresso singolo ï comprende una «franchigia» supplementare di quindici giorni. Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

ò nuovo

3. Ai viaggiatori abituali registrati nel VIS che abbiano utilizzato correttamente i due visti ottenuti precedentemente è rilasciato un visto per ingressi multipli valido per almeno tre anni.

4. Ai richiedenti di cui al paragrafo 3 che hanno utilizzato correttamente un visto per ingressi multipli valido per tre anni è rilasciato un visto per ingressi multipli valido per cinque anni, a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla data di scadenza del visto per ingressi multipli valido per tre anni.

ê 810/2009 (adattato)

ð nuovo

25. Fermo restando l'articolo 12, lettera a), i Ö Un Õ vistio per ingressi multipli sono ð valido fino a 5 anni può essere ï rilasciatio con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni se ricorrono le seguenti condizioni:

              a) il Ö a un Õ richiedente Ö che Õ dimostra la necessità o giustifica l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della sua situazione professionale o familiare, come nel caso di gente d'affari, funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea, rappresentanti di organizzazioni della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri e marittimi;

              b) ð a condizione che ï il richiedente dimostrai la propria integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

36. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS Ö (CE) n. 767/2008 Õ sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

ê 810/2009 (adattato)

Articolo 2522

Rilascio di un visto con validità territoriale limitata

1. I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:

              a) quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:

         i) derogare al principio dell'adempimento delle condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del Ö regolamento (CE) n. 562/2006 Õcodice frontiere Schengen;

         ii) rilasciare un visto nonostante l'opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell'articolo 22 19;

         iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell'articolo 22 19;

              oppure

ê 610/2013 articolo 6, paragrafo 3

              b) quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni;

ê 810/2009 (adattato)

2. Un visto con validità territoriale limitata è valido per il territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso di ciascuno degli Stati membri interessati.

3. Se il richiedente possiede un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rilasciato un visto valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro.

4. Se il visto con validità territoriale limitata è stato rilasciato nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità centrali dello Stato membro di rilascio procedono, senza indugio e secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ, alla trasmissione delle informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.

5. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS Ö (CE) n. 767/2008 Õ sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

Articolo 2623

Rilascio di un visto di transito aeroportuale

1. Il visto di transito aeroportuale è valido per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.

2. Fatto salvo l'articolo 1211, lettera a), il periodo di validità del visto comprende una «franchigia» supplementare di quindici giorni.

Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

3. Fatto salvo l'articolo 1211, lettera a), i visti di transito aeroportuale multipli possono essere rilasciati con un periodo di validità massima di sei mesi.

4. Nell'adozione della decisione sul rilascio di visti di transito aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i seguenti criteri:

              a) la necessità del richiedente di transitare frequentemente e/o regolarmente; e

              b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente, in particolare la correttezza nell'uso di precedenti visti uniformi, visti con validità territoriale limitata o visti di transito aeroportuale, la sua situazione economica nel suo paese d'origine e l'effettiva intenzione di proseguire il viaggio.

5. Se il richiedente deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il visto di transito aeroportuale è valido solo per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

6. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS Ö (CE) n. 767/2008 Õ sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

ê 810/2009 (adattato)

Articolo 2724

Modalità di compilazione del visto adesivo

1. Una volta compilato il visto adesivo vengono inserite le diciture obbligatorie di cui all'allegato VII ed è completata la zona a lettura ottica, come previsto nel documento ICAO 9303, parte 2.

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2. La Commissione adotta le disposizioni particolareggiate per la compilazione del visto adesivo mediante atti di esecuzione adottati in applicazione della procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

ê 810/2009 (adattato)

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23. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona «annotazioni» del visto adesivo, che non devono costituire doppioni delle diciture obbligatorie di cui all'allegato VIIð stabilite in conformità della procedura di cui al paragrafo 2, né indicare una specifica finalità del viaggio ï.

34. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali.

45. Ö I Õ visti adesivi ð per ingressi singoli ï possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. I visti adesivi compilati manualmente non possono recare correzioni o cancellature.

56. In caso di compilazione manuale di un visto adesivo a norma del paragrafo 4 del presente articolo, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera k), del regolamento VIS Ö (CE) n. 767/2008 Õ.

ê 810/2009 (adattato)

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Articolo 2825

Annullamento di un visto adesivo già compilato

1. Se si individua un errore nel visto adesivo prima di apporlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato.

2. Se si individua un errore dopo aver apposto il visto adesivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile ð , l'elemento otticamente variabile è distrutto ï e si procede all'apposizione di un nuovo visto su un'altra pagina.

3. Se si individua un errore dopo che i dati rilevanti sono stati inseriti nel VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ, l'errore è rettificato a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

ê 810/2009 (adattato)

Articolo 2926

Apposizione di un visto adesivo

1. Il visto adesivo stampato, recante i dati di cui all'articolo 27 24 e all'allegato VII, è apposto sul documento di viaggio conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VIII.

ò nuovo

2. La Commissione adotta le disposizioni particolareggiate per l'apposizione del visto adesivo mediante atti di esecuzione adottati in applicazione della procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

ê 810/2009 (adattato)

3. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato per l'apposizione del visto.

4. In caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato per l'apposizione del visto, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera j), del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ.

5. I visti individuali rilasciati alle persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente sono apposti su tale documento di viaggio.

6. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo individuale è apposto sui fogli separati per l'apposizione di un visto.

Articolo 3027

Diritti derivati dal rilascio di un visto

Il possesso di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di ingresso.

ê 810/2009 (adattato)

ð nuovo

Articolo 3128

Informazionei Ö alle Õ delle autorità centrali degli altri Stati membri

1. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati dai consolati di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale informazione ð almeno 15 giorni di calendario ï prima che detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono comunicate anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.

3. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.

4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 46 del regolamento VIS, le informazioni sono trasmesse conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento.

Articolo 3229

Rifiuto di un visto

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2522, paragrafo 1, il visto è rifiutato:

              a) quando il richiedente:

         i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;

         ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;

         iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

ê 610/2013 articolo 6, paragrafo 4

         iv) abbia già soggiornato per 90 giorni nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;

ê 810/2009 (adattato)

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         v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

         vi) che il richiedente non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 19, del codice frontiere SchengenÖ regolamento (CE) n. 562/2006 Õ, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi; o

         vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

              oppure

              b) qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI V.

3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni ð dettagliate ï sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato VI V.

4. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, il consolato dello Stato membro rappresentante informa il richiedente della decisione presa dallo Stato membro rappresentato.

54. Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 12 del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ.

CAPO V

Modifica di un visto già rilasciato

Articolo 3330

Proroga

1. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato sono prorogati qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che un titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.

2. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora il titolare del visto dimostri l'esistenza di ragioni personali serie che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno. Tale proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 EUR.

3. Salvo diversa decisione dell'autorità che dispone la proroga del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane uguale a quella del visto originario.

4. L'autorità competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese terzo al momento della richiesta della proroga.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti.

6. La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo.

7. Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 14 del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ.

Articolo 3431

Annullamento e revoca

1. Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell'annullamento.

2. Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.

3. Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto sono informate di tale revoca.

4. La mancata presentazione da parte del titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all'articolo 1413, paragrafo 4, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento o di revoca del visto.

5. In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il timbro «ANNULLATO» o «REVOCATO» e l'elemento otticamente variabile della vignetta visto, l'elemento di sicurezza «effetto immagine latente» e la scritta «visto» sono annullati cancellandoli.

6. La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI V.

7. Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito all'annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato VI V.

8. Le informazioni su un visto annullato o revocato sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 13 del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ.

CAPO VI

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Articolo 3532

Visti chiesti Ö in via eccezionale Õ alle frontiere esterne

1. In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi di frontiera se:

              a) il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere SchengenÖ regolamento (CE) n. 562/2006 Õ;

              b) il richiedente non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente e presenta, su richiesta, documenti giustificativi comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso, e

              c) il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen è considerato sicuro.

2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne si può derogare all'obbligo per il richiedente di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponibile al valico di frontiera o per motivi umanitari.

32. Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uniforme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.

43. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere SchengenÖ regolamento (CE) n. 562/2006 Õ, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere, a norma dell'articolo 2522, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, un visto con validità territoriale limitata al solo Stato membro di rilascio.

54. Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare ai sensi dell'articolo 2219 non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna.

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 2522, paragrafo 1, lettera a).

65. Oltre ai motivi di rifiuto del visto previsti all'articolo 3229, paragrafo 1, il visto è rifiutato al valico di frontiera se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

76. Si applicano le disposizioni sui motivi e sulla notifica dei rifiuti e sul diritto di ricorso di cui all'articolo 3229, paragrafo 3, e all'allegato VIV.

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Articolo 33

Visti chiesti alle frontiere esterne nel quadro di un regime temporaneo

1. Al fine di promuovere il turismo a breve termine, uno Stato membro può decidere di rilasciare temporaneamente visti alla frontiera esterna a persone che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) e c).

2. La durata di tale regime deve essere limitata a 5 mesi per anno di calendario e le categorie di beneficiari devono essere definite in modo chiaro.

3. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, un visto rilasciato nel quadro di un tale regime è valido solo per il territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato e autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima di 15 giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto.

4. Qualora il visto sia rifiutato alla frontiera esterna, lo Stato membro non può imporre al vettore in questione gli obblighi di cui all'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

5. Gli Stati membri comunicano i regimi previsti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, al più tardi tre mesi prima dell'inizio della loro attuazione. La comunicazione definisce le categorie di beneficiari, l'ambito di applicazione geografico, le modalità organizzative del regime e le misure previste per garantire la verifica delle condizioni di rilascio dei visti.

La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Tre mesi dopo la fine del regime, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dettagliata relazione di attuazione. La relazione contiene informazioni sul numero di visti rilasciati e di domande respinte (inclusa la cittadinanza delle persone interessate); durata del soggiorno, percentuali di rientro (inclusa la cittadinanza delle persone che non sono ripartite).

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Articolo 3634

Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito

1. A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:

              a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3532, paragrafo 1;

              b) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle norme di cui all'allegato IX, parte 1, e accertano l'avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante il modulo per i marittimi in transito, quale riportato nell'allegato IX, parte 2, debitamente compilato.

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3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le disposizioni relative al rilascio di visti ai marittimi alla frontiera e al modulo da compilare. Tali atti di esecuzione sono adottati in applicazione della procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

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34. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3532, paragrafi 32, 43 e 54.

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TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 3735

Organizzazione del servizio visti

1. Gli Stati membri sono competenti per l'organizzazione del servizio visti dei loro consolati.

Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, sono istituiti, ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all'adozione delle decisioni finali relative alle domande. L'accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate è ristretto a un numero limitato di membri del personale debitamente autorizzati. Sono adottate misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a tali banche dati.

2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.

3. I consolati degli Stati membri tengono archivi delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti rilasciati, per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.

Il termine di archiviazione delle pratiche di domanda individuali è di un minimo di due anni dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 2320, paragrafo 1.

Articolo 3836

Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei consolati

1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.

2. I locali rispondono a determinati requisiti di adeguatezza funzionale e prevedono appropriate misure di sicurezza.

3. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria Ö dell'Unione Õ e nazionale pertinente.

4. Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di esame delle domande e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rilevate violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3937

Condotta del personale

1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.

2. Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.

Articolo 4038

Forme di Ö Organizzazione e Õ cooperazione Ö consolare Õ

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande. In linea di principio, le domande sono presentate al consolato di uno Stato membro.

2. Gli Stati membri:

              a) dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 4240; e/o

              b) cooperano con uno o più altri Stati membri, nell'ambito della cooperazione locale Schengen o tramite altri contatti appropriati, in forma di rappresentanza limitata, coubicazione o tramite un centro comune per la presentazione delle domande conformemente all'articolo 41 ð nell'ambito di accordi di rappresentanza o altra forma di cooperazione consolare ï.

3. In particolari circostanze o per motivi attinenti alla situazione locale, come nel caso in cui:

              a) il numero dei richiedenti è tale da non consentire la raccolta delle domande e dei dati che deve essere organizzata in maniera tempestiva e in condizioni adeguate; o

              b) non è possibile garantire diversamente una buona copertura territoriale del paese terzo interessato;

e nei casi in cui le forme di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera b), non risultino appropriate per lo Stato membro in questione, uno

Ö 3. Uno Õ Stato membro, in ultima istanza, può Ö anche Õ cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 4341.

4. Fatto salvo il diritto di convocare il richiedente per un colloquio, previsto all'articolo 21, paragrafo 8, la scelta di un tipo di organizzazione non comporta l'obbligo, per il richiedente, di presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.

54. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare le procedure connesse alle domande ð la rispettiva organizzazione consolare e le forme di cooperazione ï in ciascuna rappresentanza consolare.

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65. Nell'eventualità che cessi la cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.

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Articolo 839

Accordi di rappresentanza

1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.

2. Quando il consolato dello Stato membro rappresentante intende rifiutare un visto, inoltra la domanda alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato affinché queste possano adottare la decisione finale in merito alla domanda entro i termini stabiliti all'articolo 23, paragrafi 1, 2 o 3.

32. ð Se la rappresentanza si limita alla raccolta delle domande di visto, ï Lla raccolta e la trasmissione delle pratiche e dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

3. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale contenente i seguenti elementiÖ , che Õ:

              a) specifica la durata diella tale rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;

              b) può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere disposizioni relative a locali, al personale e al versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato;.

              c) può stabilire che le domande di determinate categorie di cittadini di paesi terzi devono essere trasmesse dallo Stato membro rappresentante alle autorità centrali dello Stato membro rappresentato per una consultazione preliminare, come previsto dall'articolo 22;

              d) in deroga al paragrafo 2, può autorizzare il consolato dello Stato membro rappresentante a rifiutare il rilascio di un visto dopo l'esame della domanda.

54. Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un paese terzo si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in tale paese.

65. Per evitare che un'infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in quella regione o area.

76. Lo Stato membro rappresentato comunica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione ð almeno due mesi ï prima che essi entrino in vigore o siano cessati.

87. Contemporaneamente, Ö alla notifica di cui al paragrafo 6, Õ, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri, sia la delegazione della' CommissioneÖ Unione europea Õ nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della cessazione di tali accordi. prima che essi entrino in vigore o siano cessati

98. Se il consolato dello Stato membro rappresentante decide di cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 4341, o con intermediari commerciali accreditati, come previsto all'articolo 4543, tale cooperazione include le domande contemplate dagli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali dello Stato membro rappresentato sono informate in anticipo dei termini di tale cooperazione.

Articolo 41

Cooperazione tra Stati membri

1. Se prevale l'opzione della coubicazione, il personale dei consolati di uno o più Stati membri espleta le procedure connesse alle domande (compreso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso il consolato di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quest'ultimo. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione della coubicazione, nonché la quota di diritti per la concessione dei visti dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzato il consolato.

2. Se prevale l'opzione dei centri comuni per la presentazione delle domande, il personale dei consolati di due o più Stati membri è riunito in un unico edificio per consentire ai richiedenti di presentare le loro domande (identificatori biometrici compresi). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda e per la decisione sul merito. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale cooperazione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.

3. Nell'eventualità che cessi la cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.

Articolo 4240

Ricorso ai consoli onorari

1. I consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all'articolo 431, paragrafo 65. Sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

2. Qualora il console onorario non sia funzionario di uno Stato membro, lo svolgimento di tali compiti è conforme ai requisiti riportati nell'allegato X VI, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla parte D, lettera c), di detto allegato.

3. Qualora il console onorario sia funzionario di uno Stato membro, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicati requisiti comparabili a quelli che verrebbero applicati se i compiti fossero svolti dal suo consolato.

Articolo 4341

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

1. Gli Stati membri si adoperano per cooperare con un fornitore esterno di servizi assieme a uno o più Stati membri, fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza.

2. La cooperazione con un fornitore esterno di servizi si basa su uno strumento giuridico conforme ai requisiti riportati nell'allegato X VI.

3. Gli Stati membri si scambiano informazioni, nel quadro della cooperazione locale Schengen, sulla selezione dei fornitori esterni di servizi e sulla definizione delle modalità e delle condizioni dei rispettivi strumenti giuridici.

43. L'esame delle domande, i colloqui (se del caso), la decisione sulle domande e la stampa e l'apposizione dei visti adesivi competono esclusivamente al consolato.

54. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato.

65. Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a svolgere uno o più dei seguenti compiti:

              a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e sui moduli di domanda;

              b) informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti, sulla scorta di una lista di controllo;

              c) raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato;

              d) riscuotere i diritti per i visti;

              e) gestire ð , ove possibile, ï gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona presso ail consolato o il fornitore esterno di servizi;

              f) ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notificazione del rifiuto, presso il consolato e restituirli al richiedente.

76. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro o gli Stati membri interessati verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa, comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari, e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.

87. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono affinché il fornitore esterno di servizi selezionato rispetti le modalità e le condizioni che lo riguardano nello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.

98. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità per l'ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati nel trattamento dei dati e sono controllati conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

La cooperazione con un fornitore esterno di servizi non limita o esclude responsabilità derivanti dalla legislazione nazionale dello Stato membro o degli Stati membri interessati per le violazioni degli obblighi concernenti i dati personali dei richiedenti e lo svolgimento di uno o più dei compiti di cui al paragrafo 65. La presente disposizione non pregiudica eventuali azioni che possono essere intraprese contro il fornitore esterno di servizi in base alla legislazione nazionale del paese terzo interessato.

109. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati assicurano la formazione del fornitore esterno di servizi corrispondente alla conoscenza necessaria per fornire un servizio adeguato e informazioni sufficienti ai richiedenti.

1110. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sorvegliano strettamente l'esecuzione dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2 e verificano in particolare:

              a) le informazioni generali sui requisiti per ottenere un visto e sui moduli di domanda date dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;

              b) tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;

              c) la raccolta e trasmissione degli identificatori biometrici;

              d) le misure adottate per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione dei dati.

A tal fine il consolato o i consolati dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi.

1211. Nell'eventualità che cessi la cooperazione con qualsiasi fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.

1312. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2. ðEntro il 1° gennaio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla loro cooperazione con i fornitori di servizi esterni a livello mondiale e sul loro monitoraggio degli stessi (come da allegato VI, lettera C). ï

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Articolo 4442

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1. Nel caso di accordi di rappresentanza ð cooperazione ï tra Stati membri e di cooperazione di Stati membri con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o ð tra gli Stati membri interessati, ï dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione.

2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura di dati da trasmettere per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o ð tra gli Stati membri cooperanti, ï dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono allo Stato membro rappresentante o al fornitore esterno di servizi o al console onorario di il trasferiremento di dati per via elettronica.

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricorrendo a operatori con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili stabiliti nel paese terzo in questione.

3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.

4. Gli Stati membri o la' Comunità Ö L'Unione Õ si adoperano per raggiungere un accordo con i paesi terzi interessati al fine di revocare il divieto della cifratura dei dati da trasferire per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

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Articolo 4543

Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali

1. Gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali per Ö accettare Õ la presentazione delle domande Ö da parte di un'agenzia amministrativa privata, una società di trasporti o un'agenzia di viaggio, quale un tour operator o un dettagliante (intermediari commerciali) Õ, fatta eccezione per la raccolta di identificatori biometrici.

2. Tale La cooperazione Ö con intermediari commerciali Õ è basata sulla concessione di un accreditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati membri. L'accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei seguenti aspetti:

              a) situazione attuale dell'intermediario commerciale: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;

              b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri che offrono alloggio e altri servizi nell'ambito di un viaggio combinato;

              c) contratti con le compagnie di trasporto, che devono comprendere un viaggio di andata nonché un viaggio di ritorno garantito e chiuso.

3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l'assicurazione sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viaggiatori e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.

4. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo uno scambio di informazioni sulla prestazione degli intermediari commerciali accreditati sulle irregolarità riscontrate e sul rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e il mancato svolgimento del viaggio programmato.

5. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati dai consolati o ai quali essi abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.

Ogni consolato assicura l'informazione dei cittadini in merito all'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui è stabilita la cooperazione.

Articolo 4644

Compilazione di statistiche

Gli Stati membri compilano statistiche annuali sui visti, conformemente alla tabella che figura neall'allegato XII VIII. Queste statistiche sono presentate entro il 1° marzo di ogni anno per l'anno civile precedente.

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Articolo 4745

Informazioni al pubblico

1. Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, in particolare:

              a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;

              b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;

              c) dove poter presentare domanda (al consolato competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi);

              d) gli intermediari commerciali accreditati;

              e) il fatto che il timbro di cui all'articolo 20 non ha effetti giuridici;

              fe) i termini per l'esame delle domande di cui all'articolo 2320, paragrafi 1, 2 e 3;

              gf) paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini sono oggetto di consultazione preliminare o informazione;

              hg) che eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con le informazioni riguardo alle procedure cui attenersi in caso di ricorso, compresa l'autorità giudiziaria competente, nonché i termini per presentarlo;

              ih) che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso e che i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso alla frontiera esterna, di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen Ö regolamento (CE) n. 562/2006 Õ.

2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 8 39 prima della loro entrata in vigore.

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3.         La Commissione predispone un modello informativo standard ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

4.         La Commissione pubblica una pagina Internet sui visti Schengen contenente tutte le informazioni rilevanti per la presentazione della domanda di visto.

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TITOLO V

COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN

Articolo 4846

Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri

1. Onde garantire un'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle circostanze locali, i consolati degli Stati membri e la Commissione cooperano all'interno di ogni giurisdizione e valutano la necessità di stabilire, in particolare per:

              a) Ö compilare Õ un elenco armonizzato di documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14 13 e dell'allegato II;

              b) Ö assicurare una Õ criteri comunie per l'esame delle domande in relazione alle deroghe al pagamento dei diritti per i visti a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, e agli aspetti legati alla traduzione del modulo di domanda a norma dell'articolo 1110, paragrafo 56;

              c) Ö compilare Õ un l'elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante.

Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione locale Schengen confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a c), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

2. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è stabilita una scheda informativa comune ð sulla base del modello informativo standard redatto dalla Commissione a norma dell'articolo 45, paragrafo 3) ï sui visti uniformi, sui visti con validità territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale, vale a dire i diritti che il visto comporta e le condizioni per richiederlo, incluso, se del caso, l'elenco di documenti giustificativi di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Nel quadro della cooperazione locale Schengen Ö gli Stati membri Õ sono scambiateno le seguenti informazioni:

              a) statistiche mensili ð trimestrali ï sui visti uniformi, sui visti con validità territoriale limitata, e sui visti di transito aeroportuale ð e sui visti di circolazione che sono stati richiesti, rilasciati ï Ö e Õ, così come sul numero di visti rifiutati;

              b) in relazione alla valutazione dei rischi migratori e/o per la sicurezza, informazioni concernenti Ö in particolare Õ:

         i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;

         ii) le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;

         iii) l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;

         iv) le rotte diell'immigrazione illegaleÖ irregolare Õ;

         v) i rifiuti di visto;

              c) informazioni sulla cooperazione con le compagnie di trasporto;.

              d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.

4. Sono organizzate su base regolare fra gli Stati membri e la Commissione riunioni di cooperazione locale Schengen per trattare specificamente questioni operative relative all'applicazione della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono convocate nella giurisdizione dalla Commissione, se non diversamente convenuto su richiesta della Commissione stessa.

Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione locale Schengen possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti sottogruppi.

65. Rappresentanti dei consolati degli Stati membri che non applicano l'acquis comunitario in relazione ai visti, o di paesi terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai fini dello scambio di informazioni su questioni attinenti ai visti.

56. Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione locale Schengen sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato membro. I consolati di ciascuno Stato membro inoltrano le relazioni alle proprie autorità centrali.

ð 7. Una relazione annuale è redatta all'interno di ciascuna giurisdizione entro il 31 dicembre di ogni anno. ï In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione ð sullo stato della cooperazione locale Schengen ï da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 4947

Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici

Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti come indicato all'allegato XI VII.

Articolo 50

Modifiche degli allegati

Misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e recanti modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e XII, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

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Articolo 48

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 9, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 49

Procedura d'urgenza

1.         Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.         Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

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Articolo 5150

Istruzioni relative all'applicazione pratica del codice dei visti Ö regolamento Õ

Le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento sono stilate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

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La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento sono stilate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati in applicazione della procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

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Articolo 5251

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato («il comitato visti»). ð Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. ï

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ð l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 ï gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure d'esecuzione adottate secondo la procedura non modifichino le disposizioni essenziali del presente regolamento.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 5352

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

              a) gli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 839;

              b) i paesi terzi ai cui cittadini i singoli Stati membri richiedono di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul loro territorio, di cui all'articolo 3;

              c) il modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia e/o di alloggio privato, di cui all'articolo 1413, paragrafo 47, se del caso;

              d) l'elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 2219, paragrafo 1;

              e) l'elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le informazioni di cui all'articolo 3128, paragrafo 1;

              f) le menzioni nazionali aggiuntive nella zona «annotazioni» del visto adesivo come previsto all'articolo 2724, paragrafo 3;

              g) le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui all'articolo 3330, paragrafo 5;

              h) lea forme Ö scelta Õ di ð dell'organizzazione consolare e della ï cooperazione di cui all'articolo 4038;

              i) le statistiche compilate ai sensi dell'articolo 4644 e dell'allegato XIIVIII.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, tramite ð il sito Internet sui visti Schengen di cui all'articolo 45, paragrafo 4 ï pubblicazione elettronica costantemente aggiornatao, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

Articolo 54

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

              1. all'articolo 4, il punto 1 è così modificato:

         a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a)"visto uniforme" come definito all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)[35];»»

         b) la lettera b) è soppressa;

         c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c)"visto di transito aeroportuale" come definito all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;»»

         d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d)"visto con validità territoriale limitata", come definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;»»

         e) la lettera e) è soppressa;

              2. all'articolo 8, paragrafo 1, i termini «Non appena ricevuta la domanda» sono sostituiti dai seguenti:

              «Quando la domanda è ricevibile a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009»;

              3. l'articolo 9 è così modificato:

         a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati da inserire alla presentazione della domanda»;»

         b) il punto 4 è così modificato:

          i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          a) cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i), nome/i; data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso;»

          ii) la lettera e) è soppressa;

          iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del transito previsti;»»

          iv) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) scopo/i principale/i del viaggio;»»

          v) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

          «i) data di arrivo nell'area Schengen e data di partenza dall'area Schengen previste;»»

          vi) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

          «j) Stato membro del primo ingresso;»»

          vii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

          «k) indirizzo del domicilio del richiedente;»»

          viii) alla lettera l), i termini «della scuola» sono sostituiti dai termini: «dell'istituto di insegnamento»;

          ix) alla lettera m), i termini «del padre e della madre» sono sostituiti dai termini «del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale»;

              4. all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

         «k) se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato compilato a mano.»;»

              5. all'articolo 11, l'elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:

              «Qualora l'autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro interrompa l'esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;»

              6. l'articolo 12 è così modificato:

         a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;»»

         b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

         '2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:

          a) il richiedente:

          i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;

          ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;

          iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

          iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell'arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;

          v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

          vi) è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, quali definiti all'articolo 2, punto 19 del codice frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione;

          vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

          b) le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;

          c) l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza;

          d) non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera;»»

              7. l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto

              1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

         a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato annullato o revocato;

         b) autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede;

         c) luogo e data della decisione;

              2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l'annullamento o la revoca:

         a) uno o più dei motivi elencati all'articolo 12, paragrafo 2;

         b) la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.»;»

              8. l'articolo 14 è così modificato:

         a) il paragrafo 1 è così modificato:

          i) l'elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:

          '1. Qualora sia adottata una decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato, l'autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;

          ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) numero di vignetta visto del visto prorogato;»»

          iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;»»

         b) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

              9. all'articolo 15, paragrafo 1, i termini «proroga o riduzione della validità dei visti» sono sostituiti dai termini: «o proroga dei visti»;

              10. l'articolo 17 è così modificato:

         a) il punto 4 è sostituito dal seguente:

          '4. Stato membro del primo ingresso;»

         b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

          '6. tipo di visto rilasciato;»

         c) il punto 11 è sostituito dal seguente:

          '11. scopo/i principale/i del viaggio;»

              11. all'articolo 18, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), i termini «o ridotta» sono soppressi;

              12. all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), il termine «ridotto» è soppresso.

Articolo 55

Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

L'allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

              a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

         «c) procederà all'annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (il codice dei visti)[36];»»

              b) il punto 2 è soppresso.

Articolo 5653

Abrogazionie

1. Gli articoli da 9 a 17 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 Ö Il regolamento (CE) n. 810/2009 è Õ sono abrogatio Ö e sostituito dal presente regolamento a partire da 6 mesi dopo la data dell'entrata in vigore Õ.

2. Sono abrogati:

              a) la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell'istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 — Istruzione consolare comune, compresi gli allegati];

              b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12], e la decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57];

              c) l'azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito aeroportuale[37];

              d) il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto[38];

              e) il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata[39];

              f) il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito[40];

              g) l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto[41].

3. I riferimenti al strumenti Ö regolamento Õ abrogatio sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII.

Articolo 5754

Monitoraggio e valutazione

1. Due ð Tre ï anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili ð la data stabilita all'articolo 55, paragrafo 2 ï, la Commissione presenta una valutazione dell'a sua applicazione ð del presente regolamento ï. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento fatte salve le relazioni di cui al paragrafo 3.

2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, opportune proposte di modifica del presente regolamento.

3. Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS e in seguito ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione degli articoli 1312, 1715, 38, da 40 a 4442 del presente regolamento, che riferisce circa l'attuazione della raccolta e dell'uso degli identificatori biometrici, l'idoneità della norma ICAO scelta, la conformità con le norme sulla protezione dei dati, l'esperienza con i fornitori esterni di servizi con un particolare riferimento alla raccolta dei dati biometrici, l'attuazione della regola dei cinquantanove mesi per copiare le impronte digitali e l'organizzazione delle procedure relative alle domande. La relazione include inoltre, in base all'articolo 17, paragrafi 12, 13 e 14, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento VISÖ (CE) n. 767/2008 Õ, i casi in cui non è stato possibile fornire le impronte digitali per ragioni di fatto o non era obbligatorio fornirle per motivi giuridici, rispetto al numero di casi in cui le impronte digitali erano state rilevate. La relazione include informazioni sui casi di rifiuto del visto a persone che non hanno potuto fornire le impronte digitali per ragioni di fatto. La relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.

4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 riguarda altresì il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell'identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a dodici anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l'età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione.

Articolo 5855

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica dal 5 aprile 2010 Ö [6 mesi dopo la data di entrata in vigore ] Õ.

3. Ö L'articolo 51 si applica [3 mesi dopo la data di entrata in vigore] Õ.

3. L'articolo 52 e l'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) ad h), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 5 ottobre 2009.

4. Per quanto riguarda la rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), l'articolo 56, paragrafo 2, lettera d), si applica dalla data di cui all'articolo 46 del regolamento VIS.

5. L'articolo 32, paragrafi 2 e 3, l'articolo 34, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 35, paragrafo 7, si applicano a decorrere dal 5 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ali trattatoi che istituisce la Comunità europea.

Fatto a […], il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(2012) 649 final.

[2]               COM(2014) 165.

[3]               SWD (2014) 101.

[4]               SWD (2014) 67 e SWD 68.

[5]               Cfr, inter alia, sentenza della Corte del 31 gennaio 2006, Causa C-503/03, Commissione v Spagna

[6]               La nozione di agevolazione è stata interpretata dalla Corte di giustizia in relazione all'ingresso e al soggiorno dei familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, come l'obbligo per gli Stati membri di conferire un certo vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di paesi terzi, alle domande presentate da persone che hanno una relazione di particolare dipendenza da un cittadino dell'Unione", sentenza del 5 settembre 2012, nella causa C-83/11, Rahman.

[7]               Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13).

[8]               Sentenza del 19 dicembre 2013, nella causa C-84/12 Koushkaki (non ancora pubblicata).

[9]               COM(2014) 163 final.

[10]             GU […].

[11]             Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

[12]             GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

[13]             GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1.

[14]             GU C 53 del 03.03.2005, pag. 1.

[15]             Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

[16]             Regolamento (CE) n. 767/2008 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS),(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

[17]             Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[18]             OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

[19]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[20]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[21]             Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

[22]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

[23]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[24]             Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU l 53 del 27.2.2008, pag. 1).

[25]             GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3 Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

[26]             Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

[27]             Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

[28]             Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

[29]             Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

[30]             Decisione 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

[31]             Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

[32]             Decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41).

[33]             Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1).

[34]             Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

[35]             GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1;

[36]             GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1;

[37]             GU L 63 del 13.03.1996, pag. 8.

[38]             GU L 116 del 26.04.2001, pag. 2.

[39]             GU L 150 del 06.06.2001, pag. 4.

[40]             GU L 64 del 07.03.2003, pag. 1.

[41]             GU L 131 del 28.05.2009, pag. 1.