18.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1325 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2017
che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 febbraio 2017 il Consiglio ha preso atto che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e della sicurezza in Libia. |
(2) |
Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1338 (3), che si applica le restrizioni all'esportazione in Libia su talune merci che possono essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. |
(3) |
L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis 1. Occorre un'autorizzazione preventiva per:
2. L'allegato VII comprende i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. 3. Il paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, in modo diretto o indiretto, dei beni di cui all'allegato VII, nonché alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni, da parte delle autorità degli Stati membri al governo libico. 4. Le autorità competenti interessate non concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 quando vi sono fondati motivi di ritenere che i beni sarebbero utilizzati ai fini del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. 5. Qualora un'autorità competente elencata nell'allegato IV rifiuti di rilasciare l'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi l'autorizzazione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, e comunica loro le informazioni pertinenti.»; |
2) |
all'articolo 20 è aggiunta la seguente lettera:
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Articolo 2
Il testo di cui all'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato VII del regolamento (UE) 2016/44.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.
(2) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
(3) Decisione (PESC) 2017/1338 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2015/1333/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
ALLEGATO VII
Beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 bis
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata (NC) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, eal suo allegato I, e quelli validi al momento delle modifiche del presente regolamento e, se del caso, quali modificati.
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Codice CN |
Descrizione |
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8407 21 |
motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a scoppio) |
Ex |
8408 10 |
motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a pistone) |
Ex |
8501 31 |
motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza inferiore o uguale a 750 W |
Ex |
8501 32 |
motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW |
Ex |
8903 10 |
imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport |
Ex |
8903 99 |
imbarcazioni con motore fuoribordo |