18.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/16


REGOLAMENTO (UE) 2017/1325 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 febbraio 2017 il Consiglio ha preso atto che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e della sicurezza in Libia.

(2)

Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1338 (3), che si applica le restrizioni all'esportazione in Libia su talune merci che possono essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

(3)

L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1.   Occorre un'autorizzazione preventiva per:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia;

b)

fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni di cui all'allegato VII, o pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

c)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato VII, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia.

2.   L'allegato VII comprende i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, in modo diretto o indiretto, dei beni di cui all'allegato VII, nonché alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni, da parte delle autorità degli Stati membri al governo libico.

4.   Le autorità competenti interessate non concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 quando vi sono fondati motivi di ritenere che i beni sarebbero utilizzati ai fini del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.

5.   Qualora un'autorità competente elencata nell'allegato IV rifiuti di rilasciare l'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi l'autorizzazione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, e comunica loro le informazioni pertinenti.»;

2)

all'articolo 20 è aggiunta la seguente lettera:

«c)

modificare l'allegato VII per affinare o adeguare l'elenco dei beni inclusi che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani o per aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.»

Articolo 2

Il testo di cui all'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato VII del regolamento (UE) 2016/44.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(3)  Decisione (PESC) 2017/1338 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2015/1333/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«

ALLEGATO VII

Beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 bis

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata (NC) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, eal suo allegato I, e quelli validi al momento delle modifiche del presente regolamento e, se del caso, quali modificati.

 

Codice CN

Descrizione

 

8407 21

motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a scoppio)

Ex

8408 10

motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a pistone)

Ex

8501 31

motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza inferiore o uguale a 750 W

Ex

8501 32

motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

Ex

8903 10

imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport

Ex

8903 99

imbarcazioni con motore fuoribordo

»