16.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341/3 |
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)
2010/C 341/03
1. INTRODUZIONE
1.1. Contesto
Dal 1992 l'Unione europea porta avanti una politica specifica in materia di indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari (1). La direttiva «Etichettatura» (2) prevede, da parte sua, disposizioni specifiche per l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati a essere consegnati come tali al consumatore finale e sulla relativa pubblicità.
La legislazione relativa alle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) dispone, inter alia, la tutela delle denominazioni registrate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta (3). Inoltre, secondo la direttiva «Etichettatura», l'etichettatura di un prodotto alimentare e la relativa pubblicità non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, in particolare per quanto riguarda la natura, l'identità, le qualità e la composizione del prodotto (4).
In questo contesto, se l'incorporazione in un prodotto alimentare di un prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP può naturalmente costituire uno sbocco importante per questi prodotti di qualità, occorre tuttavia assicurarsi che nell'etichettatura di un prodotto alimentare ogni riferimento a tale incorporazione sia effettuato in buona fede e non induca in errore il consumatore.
1.2. Orientamenti
Nella sua comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli [COM(2009) 234], la Commissione si è impegnata a elaborare orientamenti sull'etichettatura e la pubblicità di prodotti trasformati che utilizzano come ingredienti prodotti protetti da indicazioni geografiche.
I presenti orientamenti sono diretti ad illustrare le disposizioni legislative applicabili in questi casi e ad aiutare gli operatori economici a stabilire il margine di manovra di cui dispongono. In particolare mirano ad esporre il punto di vista della Commissione su due aspetti:
— |
le condizioni per l'impiego di denominazioni registrate come DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti protetti da queste denominazioni; |
— |
le buone pratiche atte a garantire che le denominazioni registrate di prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari, non siano usate in modo improprio, tale da compromettere la reputazione del prodotto che beneficia di queste denominazioni, o da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto. |
L'applicazione dei presenti orientamenti è volontaria.
Gli esempi in essi riportati sono forniti a fini esclusivamente illustrativi e non fanno riferimento a situazioni o a controversie portate a conoscenza della Commissione.
I presenti orientamenti non costituiscono un'interpretazione giuridicamente vincolante della normativa dell'Unione europea relativa alle DOP ed alle IGP, né della direttiva «Etichettatura». Tale interpretazione è infatti di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea e — per quanto riguarda la necessità di stabilire se l'etichettatura di determinati prodotti sia tale da indurre l'acquirente o il consumatore in errore o il carattere eventualmente ingannevole di una denominazione di vendita — di competenza del giudice nazionale (5).
I presenti orientamenti possono essere oggetto di una revisione.
2. RACCOMANDAZIONI
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione desidera esporre qui di seguito una serie di raccomandazioni concernenti, da un lato, le modalità di impiego di una denominazione registrata come DOP o IGP e delle corrispondenti menzioni, abbreviazioni o simboli dell'Unione europea nell'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti prodotti che beneficiano di tale denominazione, e, dall'altro, i disciplinari di produzione di prodotti che beneficiano di denominazioni DOP o IGP registrate, incorporati come ingredienti in prodotti alimentari.
2.1. Raccomandazioni riguardanti l'impiego della denominazione registrata
1. |
Secondo la Commissione, una denominazione registrata come DOP o IGP può essere legittimamente indicata nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare. |
2. |
La Commissione ritiene inoltre che una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere menzionata all'interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate.
|
3. |
Posto che le condizioni di cui al punto 2) siano rispettate, la Commissione ritiene che le menzioni, abbreviazioni (6) o simboli dell'Unione europea che accompagnano la denominazione registrata debbano essere utilizzate nell'etichettatura, all'interno o in prossimità della denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare soltanto se risulta chiaramente che questo prodotto alimentare non beneficia esso stesso di una DOP o IGP. In caso contrario, secondo la Commissione si configurerebbe la fattispecie di sfruttamento indebito della reputazione di questa DOP o IGP e di inganno del consumatore. Ad esempio, le denominazioni di vendita «pizza al Roquefort» o «pizza con Roquefort DOP» secondo la Commissione non sarebbero in conflitto tra loro. Per contro, la denominazione di vendita «Pizza al Roquefort DOP» sarebbe chiaramente sconsigliata, perché potrebbe dare al consumatore l'impressione che sia la pizza stessa a beneficiare della DOP. |
4. |
La Commissione ritiene che se in un prodotto alimentare è stato utilizzato un ingrediente comparabile ad un ingrediente che beneficia di una DOP o di una IGP, la denominazione registrata come DOP o come IGP dovrebbe apparire solo nell'elenco degli ingredienti, secondo modalità analoghe a quelle seguite per gli altri ingredienti ivi menzionati. In particolare, bisognerebbe utilizzare caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni, dello stesso colore ecc. |
2.2. Raccomandazioni riguardanti i disciplinari di produzione di prodotti a DOP o IGP registrate incorporati come ingredienti in prodotti alimentari
Secondo la Commissione, in linea di massima nel disciplinare di produzione di un prodotto a DOP o IGP registrata non dovrebbero figurare disposizioni relative all'impiego di una DOP o IGP registrata nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, in quanto il rispetto della normativa vigente dell'Unione da parte degli operatori economici costituisce una garanzia adeguata. Dette disposizioni potrebbero esservi eccezionalmente inserite soltanto se servono a risolvere una difficoltà specifica chiaramente individuata e solo se sono oggettive, proporzionate e non discriminatorie. In ogni caso, le disposizioni eventualmente figuranti nel disciplinare di produzione non possono avere per oggetto o per effetto la modifica della normativa in vigore.
(1) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag.12) e regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag.1).
(2) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).
(3) Cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 510/2006.
(4) Cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.
(5) Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte 2009 nella causa C-446/07, Severi, punto 60, Racc. pag. I-8041.
(6) Si tratta in questo caso delle menzioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e delle abbreviazioni DOP e IGP.