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SFOP: Strumento finanziario di orientamento della pesca

Il regolamento sullo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) precisa le priorità politiche e il quadro di intervento per il settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2000-2006. Lo SFOP mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca tramite interventi strutturali. La competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide è così rafforzata.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca.

SINTESI

Scopo dello SFOP è contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Esso sostiene le azioni strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione di loro prodotti. La ristrutturazione del settore è così promossa, creando condizioni propizie al suo sviluppo e alla sua modernizzazione.

Obiettivi

Le azioni strutturali dello SFOP hanno le seguenti finalità:

  • contribuire al conseguimento di un equilibrio tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;
  • rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore;
  • migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  • contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura.

Campo di applicazione

Per garantire la missione dello SFOP, il presente regolamento dispone il sostegno del Fondo alle seguenti misure:

  • rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca;
  • adeguamento dello sforzo di pesca;
  • società miste;
  • piccola pesca costiera;
  • misure di carattere socioeconomico;
  • protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere;
  • acquacoltura;
  • attrezzatura dei porti di pesca;
  • trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  • ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti;
  • azioni realizzate dagli operatori del settore;
  • azioni innovative: comprendenti in particolare, operazioni di carattere transnazionale e creazione di reti a livello degli operatori del settore e delle zone da esso dipendenti;
  • assistenza tecnica.

Programmazione

Il presente regolamento consacra la doppia filiazione dello SFOP alla politica strutturale disciplinata dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni sui Fondi strutturali, nonché alla politica comune della pesca disciplinata dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.

Le azioni strutturali finanziate dallo SFOP rientrano in programmi pluriennali che si differenziano in funzione del contesto regionale cui si applicano:

  • nel caso di regioni ammesse a beneficiare dell' obiettivo 1 dei Fondi strutturali, le misure rientrano nella programmazione di detto obiettivo;
  • nel caso di regioni non ammesse a beneficiare dell'obiettivo 1, le misure sono oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1263/1999

29.06.1999

-

GU L 161 del 26.06.1999

ATTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci [Gazzetta ufficiale L 358 del 31.12.2002].

Regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura [Gazzetta ufficiale L 314 del 14.12.2000].

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca [Gazzetta ufficiale L 83 del 04.04.2000].

Il regolamento definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Esso precisa la procedura di adozione e il controllo dei programmi di orientamento pluriennali (POP) per le flotte da pesca per il periodo che inizia il 1° gennaio 2002.

Decisione 1999/500/CE della Commissione del 1° luglio 1999 che stabilisce una ripartizione per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca fuori dalle regioni dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo 2000 - 2006 [Gazzetta ufficiale L 194 del 27.07.1999].

La decisione stabilisce gli importi indicativi degli stanziamenti d'impegno a titolo dello SFOP fuori dalle regioni dell'obiettivo n. 1 per 11 Stati membri (sono esclusi la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Portogallo). L'importo totale degli stanziamenti è pari a 1106 milioni di euro (prezzo 1999) per il periodo 2000-2006. Gli stanziamenti totali dello SFOP per il periodo 2000-2006 sono pari a 4119 milioni di euro (prezzo 2005).

Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [Gazzetta ufficiale L 389 del 31.12.1992].

Il regolamento istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. Esso contribuisce al conseguimento di un equilibrio tra la conservazione e la gestione delle risorse, da un lato, e lo sforzo di pesca e lo sfruttamento stabile delle risorse dall'altro.

Ultima modifica: 15.10.2005

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