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Le direttive dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Direttive

QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO?

Definisce i vari tipi di atti giuridici che l’Unione europea (Unione) può adottare, comprese le direttive.

PUNTI CHIAVE

  • Le direttive fanno parte del diritto derivato dell’Unione europea. Pertanto sono adottate dalle istituzioni dell’Unione in conformità ai trattati. Una volta adottati a livello unionale, sono poi recepiti dagli Stati membri dell’Unione al fine di diventare legge in suddetti Stati.
  • Per esempio, la direttiva 2003/88/CE (si veda la sintesi) sull’organizzazione dell’orario di lavoro stabilisce periodi di riposo obbligatorio e un limite all’orario di lavoro settimanale autorizzato nell’Unione.
  • Tuttavia, sono i singoli Stati membri a sviluppare le proprie leggi e a determinare come applicare queste regole.

Un atto vincolante di applicazione generale

  • L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che le direttive vincolano lo Stato membro (uno solo, più di uno o tutti) cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali il potere di scegliere la forma e i mezzi per raggiungere tale scopo.
  • La direttiva si distingue dal regolamento o dalla decisione perché:
    • a differenza del regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri dopo la sua entrata in vigore, la direttiva non è direttamente applicabile negli Stati membri: deve prima essere recepita nel diritto nazionale prima che sia applicabile in ciascuno Stato membro;
    • a differenza della decisione, la direttiva ha un’applicazione generale.

Adozione

Trasposizione obbligatoria

  • Affinché una direttiva abbia effetto a livello nazionale, gli Stati membri devono adottare una legge per recepirla. La misura nazionale deve raggiungere gli obiettivi imposti dalla direttiva. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione europea.
  • Il recepimento deve avvenire entro il termine indicato al momento dell’adozione della direttiva (di norma entro due anni).
  • Qualora un paese non recepisca una direttiva, la Commissione potrà avviare procedure di infrazione e adire la Corte di giustizia dell’Unione europea (la mancata esecuzione della sentenza in questa occasione può portare a una nuova condanna con conseguenti ammende).
  • Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, se uno Stato membro non ha adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di recepimento di una direttiva, la Commissione può richiedere che lo Stato membro in questione paghi un’ammenda.

Armonizzazione minima e massima

  • Quando si tratta di direttive, è importante distinguere tra requisiti di armonizzazione minima e massima (o completa).
  • Nel caso di un’armonizzazione minima, una direttiva stabilisce gli standard normativi minimi, spesso riconoscendo il fatto che i sistemi giudiziari in alcuni Stati membri abbiano già fissato standard normativi più elevati. In questo caso, gli Stati membri hanno il diritto di imporre standard normativi più elevati rispetto a quelli previsti dalla direttiva.
  • Per quanto concerne invece l’armonizzazione massima, gli Stati membri devono introdurre norme con gli standard minimi e massimi stabiliti nella direttiva.

Protezione dei singoli cittadini nel caso di un recepimento errato o di un mancato recepimento delle direttive

  • In linea di principio, la direttiva entra in vigore solo dopo il recepimento. Tuttavia, la Corte di giustizia ritiene che una direttiva non recepita possa produrre determinati effetti direttamente nel caso in cui:
    • il recepimento nel diritto nazionale non abbia avuto luogo o non sia avvenuto correttamente;
    • i termini della direttiva siano incondizionati e sufficientemente chiari e precisi;
    • i termini della direttiva conferiscano diritti ai singoli.
  • Se queste condizioni sono ottemperate, i singoli cittadini possono far valere la direttiva contro qualsiasi Stato membro presso i tribunali nazionali. Tuttavia, i privati non possono presentare un reclamo contro un altro privato per quanto concerne l’effetto diretto di una direttiva che non è stata recepita [la sentenza del caso C-41/74 Yvonne van Duyn contro Home Office è un esempio di efficacia diretta verticale*, mentre la sentenza del caso C-152/84 M. H. Marshall contro Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching) è un esempio di mancanza di efficacia diretta orizzontale*].
  • In presenza di determinate condizioni, la Corte di giustizia consente inoltre ai singoli cittadini di ottenere un risarcimento dallo Stato per direttive dal recepimento scarso o tardivo (ad esempio, la sentenza del caso C-6/90 Francovich).

Ritardi nel recepimento

  • Per garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione a beneficio dei cittadini e delle imprese, la Commissione monitora il recepimento per assicurarsi che sia avvenuto, che sia corretto e completo onde raggiungere i risultati previsti e che sia stato eseguito entro la scadenza necessaria.
  • L’Unione ha fissato l’obiettivo di ridurre il deficit di recepimento, ovvero il divario tra il numero di direttive adottate dall’Unione e il numero di direttive recepite dagli Stati membri, all’1 %. Un quadro di valutazione del recepimento viene aggiornato ogni anno come parte del quadro di valutazione del mercato unico e si trova nella sezione relativa allo strumento della performance in base alla governance, dove sono disponibili informazioni sull’Unione nel suo complesso e suddivise per Stato membro.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

  • Diritto (sito web dell’Unione europea).

TERMINI CHIAVE

Efficacia diretta verticale. Riguarda i rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, e il modo in cui gli Stati membri devono garantire che il proprio diritto nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Efficacia diretta orizzontale. Questa dottrina descrive la situazione in cui i cittadini possono fare affidamento sull’efficacia diretta dei diritti individuali conferiti dagli articoli dei trattati dell’Unione per rivalersi contro altri cittadini dinnanzi ai tribunali nazionali. Non è quindi necessario che una direttiva sia stata attuata dal diritto nazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte sesta – Disposizioni istituzionali e finanziarie – Titolo I – Disposizioni istituzionali – Capo 2 – Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni – Sezione 1 – Atti giuridici dell’Unione – Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).

Ultimo aggiornamento: 16.03.2022

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