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Document 32018D0684
Commission Implementing Decision (EU) 2018/684 of 4 May 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 to update the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/2629
OJ L 116, 7.5.2018, p. 47–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/684 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2018
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi è stato istituito mediante decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2) a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013. |
(2) |
Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione l'elenco degli impianti da essi autorizzati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 per inclusione nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. Gli Stati membri hanno altresì comunicato alla Commissione dati aggiornati relativi agli impianti già inclusi in detto elenco. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323. |
(4) |
Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni pertinenti e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è ancora in corso. La Commissione adotterà gli atti di esecuzione pertinenti a tali impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).
ALLEGATO
ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione
Nome dell'impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2) |
Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3) |
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BELGIO |
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Laterale (ormeggio in acqua), rampa |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni |
34 000 (4) |
31 marzo 2020 |
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DANIMARCA |
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Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti riceventi approvati sotto il profilo ambientale. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni |
30 000 (5) |
30 giugno 2021 |
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Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni |
20 000 (6) |
15 settembre 2021 |
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ESTONIA |
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OÜ BLRT Refonda Baltic |
Galleggiante in banchina e in bacino galleggiante |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Autorizzazione relativa ai rifiuti n. L.JÄ/327249. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0222. Norme Vene-Balti Port, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto la concessione. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni. |
21 852 (7) |
15 febbraio 2021 |
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SPAGNA |
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Rampa di demolizione |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, eccetto navi nucleari. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 84,95 metri (Le navi fino a 169,9 metri che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate subordinatamente all'esito di uno studio di fattibilità dettagliato) |
Le limitazioni sono incluse nell'autorizzazione ambientale integrata. |
Non è stata finora definita alcuna procedura specifica. |
0 (8) |
28 luglio 2020 |
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FRANCIA |
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Laterale, bacino di carenaggio |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
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Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
0 (9) |
11 dicembre 2022 |
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Galleggiante e scalo di alaggio |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
16 000 (10) |
30 dicembre 2021 |
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Laterale, bacino di carenaggio |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
|
Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
18 000 (11) |
21 ottobre 2021 |
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Laterale, bacino di carenaggio |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
|
Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
5 500 (12) |
24 maggio 2021 |
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LETTONIA |
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Demolizione di navi (ormeggio in acqua e bacino di carenaggio) |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. LI10IB0024 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
0 (13) |
11 giugno 2020 |
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LITUANIA |
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Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
1 500 (14) |
17 marzo 2020 |
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Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (ormeggio 127 A):
Dimensioni massime della nave (ormeggio 131 A):
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Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015 (ormeggio 127 A) |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
3 910 (15) |
17 marzo 2020 (ormeggio 127 A) |
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Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 (ormeggio 131 A) |
19 aprile 2022 (ormeggio 131 A) |
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Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
20 140 (16) |
21 maggio 2020 |
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PAESI BASSI |
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Demolizione navale |
Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. |
Approvazione esplicita |
52 000 (17) |
21 luglio 2021 |
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Demolizione navale |
Dimensioni massime della nave:
Le operazioni di riciclaggio iniziano in acqua per alleggerire lo scafo; la gru per tirare in secco le navi può trainare 2 000 tonnellate. |
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. |
Approvazione esplicita |
9 300 (18) |
27 settembre 2021 |
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POLONIA |
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Moli e aree di riciclaggio su interfaccia mare-terra |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. autorizzazione WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB |
Approvazione esplicita |
4 000 (19) |
28 aprile 2018 |
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Ormeggio in acqua, bacino di carenaggio, moli e aree di riciclaggio su interfaccia mare-terra |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
(le unità più pesanti devono essere parzialmente demolite. La demolizione parziale inizia in acqua per alleggerire lo scafo) |
Cfr. autorizzazione DROŚ S.7243.24.2016.EB |
Approvazione esplicita |
5 000 (20) |
28 aprile 2018 |
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PORTOGALLO |
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Demolizione in bacino di carenaggio, Decontaminazione e demolizione su piano orizzontale e inclinato, secondo le dimensioni della nave |
Capacità nominale del piano orizzontale: 700 tonnellate Capacità nominale del piano inclinato: 900 tonnellate |
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Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016. |
1 900 tonnellate (21) |
26 gennaio 2020 |
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REGNO UNITO |
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione. Dimensioni massime della nave:
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L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
66 340 (22) |
6 ottobre 2020 |
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato. Dimensioni massime della nave: Il molo principale (il più ampio) misura 556 m × 93 m × 1,2 m TPL e può accettare unità fino a queste dimensioni. Il bacino di carenaggio più ampio è pari a 1,2 milioni TPL. |
L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/07/21/V2) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
13 200 (23) |
3 agosto 2020 |
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso. Dimensioni massime della nave:
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Il sito possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/UP3298VL) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
7 275 (24) |
2 luglio 2020 |
(1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi.
(2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(3) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.
(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(5) Cfr. nota 4.
(6) Cfr. nota 4.
(7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(9) Cfr. nota 7.
(10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.
(11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
(12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
(13) Cfr. nota 7.
(14) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(15) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 12 000 LDT/anno (6 000 LDT per ormeggio).
(16) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
(17) In base al permesso, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 tonnellate/anno.
(18) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
(19) Cfr. nota 12.
(20) Cfr. nota 12.
(21) Non sono state comunicate informazioni relative alla capacità massima teorica annua di riciclaggio delle navi.
(22) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 tonnellate/anno.
(23) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 tonnellate/anno.
(24) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 tonnellate/anno.