EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0105
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/105 of 27 October 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675, as regards adding Ethiopia to the list of high-risk third countries in the table in point I of the Annex (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/7136
OJ L 19, 24.1.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/105 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. |
(2) |
Nell'individuare i paesi terzi ad alto rischio è necessario tener conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare le dichiarazioni pubbliche del GAFI, il documento del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e i rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI, riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi. |
(3) |
Il GAFI ha individuato l'Etiopia come paese con carenze strategiche nel suo regime di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT») che rappresentano un rischio per il sistema finanziario internazionale. |
(4) |
Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene quindi che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione. |
(5) |
Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che l'Etiopia dovrebbe essere considerata una giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ai sensi dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. L'Etiopia ha tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI, cosa che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. L'Etiopia dovrebbe pertanto essere aggiunta alla tabella di cui al punto I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2). La Commissione valuterà nuovamente lo status di tale paese alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra. |
(6) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella di cui al punto I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è aggiunta la seguente riga:
«10 |
Etiopia» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).