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Document 32018R0067

Regolamento delegato (UE) 2018/67 della Commissione, del 3 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/6537

OJ L 12, 17.1.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/67/oj

17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/67 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2017

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che le autorità competenti applichino l'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 in maniera uniforme, è opportuno stabilire nel dettaglio le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concludere che la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente determinerebbe un evento di forza maggiore o renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario, o le regole di un fondo di investimento, collegato a detto indice di riferimento.

(2)

Questo vale in particolare per l'evento di forza maggiore, termine che è interpretato in modo diverso nei vari Stati membri.

(3)

Un valore significativamente diverso dell'indice è una delle principali cause di vanificazione o violazione delle condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o delle regole di un fondo di investimento collegato ad un indice di riferimento. I valori notevolmente diversi possono essere causati da una discontinuità improvvisa nelle serie temporali dell'indice o da un diverso grado di volatilità dell'indice, che a loro volta possono essere dovuti a modifiche della metodologia per la fornitura dell'indice di riferimento o dei dati su cui si basa il calcolo dell'indice di riferimento. Le autorità competenti dovrebbero valutare il potenziale impatto di tali modifiche, caso per caso, poiché la portata della discontinuità o l'entità della modifica della volatilità dell'indice dipende ampiamente dalla natura dell'indice e degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento collegati.

(4)

Le modifiche del tipo di dati usati o dell'affidabilità delle fonti dei dati possono avere un impatto sull'idoneità di un indice di riferimento per certi tipi d'utilizzazione. Le autorità competenti dovrebbero quindi valutare se tali modifiche possono causare un evento di forza maggiore o rendere vane o comunque violare le condizioni contrattuali.

(5)

Gli eventi di forza maggiore, la vanificazione o altre violazioni delle condizioni contrattuali sono meno probabili quando vi è un indice di riferimento sostitutivo accettabile o almeno una procedura cui fa riferimento la documentazione pertinente per selezionare un indice di riferimento sostitutivo.

(6)

Gli indici che misurano mercati molto particolari potrebbero basarsi in maniera significativa sulla reputazione, sul giudizio o sulle competenze del fornitore dell'indice. Le autorità competenti dovrebbero quindi valutare se, in tali circostanze, una modifica del fornitore dell'indice possa causare un evento di forza maggiore o rendere vane o comunque violare le condizioni contrattuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Condizioni pertinenti per la valutazione

1.   Nel valutare se, ai fini dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, la cessazione o la modifica di un indice di riferimento che non soddisfa i requisiti del predetto regolamento porterebbe a un evento di forza maggiore o renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento collegati a detto indice di riferimento, un'autorità competente prende in considerazione le seguenti condizioni:

a)

la modifica dell'indice di riferimento richiederebbe una modifica sostanziale della natura dei dati, della metodologia per determinare tali dati, del processo di raccolta dei dati o di altri elementi della fornitura dell'indice di riferimento che determinerebbe un valore notevolmente diverso dell'indice di riferimento;

b)

la modifica della natura dei dati o della metodologia per determinare tali dati al fine di allineare l'indice di riferimento al regolamento (UE) 2016/1011 metterebbe a repentaglio la sua rappresentatività per il mercato o la realtà economica che intende misurare, provocando in ultima analisi un cambiamento della natura dell'indice stesso;

c)

per l'indice di riferimento che non soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011 non esiste alcun sostituto che:

i)

soddisfi i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011;

ii)

misuri lo stesso mercato o la stessa realtà economica;

iii)

sia incluso nel registro pubblico di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011 o sia fornito da un amministratore incluso nel registro;

d)

i contratti finanziari, gli strumenti finanziari e i fondi d'investimento esistenti collegati all'indice di riferimento, e i loro documenti di accompagnamento, non prevedono un indice di riferimento sostitutivo o non contengono regole sulle modalità per la determinazione di tale indice sostitutivo o altre opportune misure contingenti;

e)

il passaggio dell'indice di riferimento da un amministratore ad un altro darebbe luogo ad una modifica sostanziale dell'indice di riferimento.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano caso per caso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


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