EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1992

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1992 della Commissione, del 6 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)

C/2017/7246

OJ L 288, 7.11.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1992/oj

7.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1992 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Croazia per registrare la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

L'11 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Slovenia. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 7 aprile 2016.

(3)

Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera datata 13 maggio 2016 la Commissione ha invitato la Croazia e la Slovenia ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(4)

Le parti non hanno raggiunto alcun accordo. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra la Croazia e la Slovenia sono state debitamente trasmesse alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto adottare una decisione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.

(5)

La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicatele relativamente alle consultazioni fra le parti interessate e ha concluso che la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» dovrebbe essere registrata come IGP.

(6)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'opponente sostiene che la registrazione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione di un prodotto che si trova legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

(7)

Secondo l'opponente, il produttore sloveno Celjske mesnine d.d. produce e commercializza legittimamente un prodotto denominato Slavonski kulen da oltre 25 anni, con una produzione media annua di circa 70 tonnellate. Le vendite dello Slavonski kulen sloveno generano annualmente circa 450 000 EUR e grazie all'elevata qualità del prodotto, la produzione è in aumento. Sono stati forniti elementi di prova che dimostrano che negli ultimi dieci anni lo Slavonski kulen sloveno è stato commercializzato in Slovenia, in altri paesi dell'UE (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Croazia) e in paesi terzi (Serbia, Bosnia ed Erzegovina).

(8)

L'opponente sostiene — e non sono state presentate prove del contrario — che l'uso del nome Slavonski kulen in Slovenia non è mai stato utilizzato per sfruttare la reputazione della denominazione relativa al prodotto croato e che i consumatori non sono mai stati indotti in errore quanto all'origine del prodotto.

(9)

Alla luce di quanto precede, la registrazione come IGP della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» e il conseguente divieto di utilizzare il nome danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione del prodotto utilizzata dal produttore Celjske mesnine. I requisiti per la registrazione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) non sono stati contestati. Pertanto tale denominazione possiede i requisiti necessari per ottenere la registrazione in quanto IGP.

(10)

Tuttavia, alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione di opposizione della Slovenia, che dimostrano che lo Slavonski kulen sloveno è stato legalmente commercializzato con tale denominazione per un periodo superiore ai 5 anni, ma inferiore ai 25 anni, è opportuno autorizzare l'impresa slovena Celjske mesnine d.d. a continuare ad utilizzare, per un periodo transitorio di 5 anni, la denominazione danneggiata dalla registrazione, adeguando al contempo alla nuova realtà del mercato la commercializzazione del prodotto.

(11)

Nonostante venga concessa la protezione alla denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» nella sua interezza, la componente non geografica della denominazione, rispettivamente «kulen» e «kulin», che indica un tipo di salsiccia, può continuare ad essere utilizzata, anche in traduzione, in tutta l'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(12)

Alla luce di quanto precede, la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» dovrebbe quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il termine «kulen»/«kulin» può continuare ad essere utilizzato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 3

L'impresa slovena Celjske mesnine d.d. può continuare ad utilizzare la denominazione «Slavonski kulen» per designare prodotti non conformi al disciplinare dello «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 375 del 12.11.2015, pag. 9.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


Top