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Document 32017R1943

Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/4417

OJ L 276, 26.10.2017, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1943/oj

26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1943 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire alle autorità competenti di compiere una valutazione accurata nell'ambito della procedura per concedere o rifiutare l'autorizzazione a un'impresa di investimento, il richiedente dovrebbe essere tenuto a fornire all'autorità competente informazioni precise al momento della presentazione della domanda iniziale di autorizzazione. L'autorità competente dovrebbe conservare il diritto di chiedere al richiedente informazioni aggiuntive durante il processo di valutazione conformemente ai criteri e alle scadenze di cui alla direttiva 2014/65/UE.

(2)

Al fine di assicurare che la valutazione dell'autorità competente sia basata su informazioni accurate, è essenziale che il richiedente presenti copie dei documenti societari, comprese le copie certificate dell'atto costitutivo e dello statuto e una copia dell'iscrizione dell'impresa nel registro nazionale delle imprese.

(3)

Il richiedente dovrebbe presentare le informazioni sulle fonti di capitale disponibili, compresi i mezzi utilizzati per il trasferimento delle risorse finanziarie in occasione della raccolta di capitale, al fine di consentire alle autorità competenti di valutare che siano stati rispettati tutti i requisiti pertinenti relativi alla criminalità finanziaria.

(4)

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di recente costituzione possono essere in grado di fornire unicamente le informazioni sul modo in cui sarà raccolto il capitale e la natura e l'importo del capitale che sarà raccolto. Tuttavia, al fine di ottenere l'autorizzazione, dovrebbero essere presentati all'autorità competente gli elementi comprovanti il versamento del capitale e gli altri tipi di capitale raccolto, unitamente alle informazioni sulle fonti del capitale, prima che l'autorizzazione sia concessa. Tali prove possono comprendere copie degli strumenti di capitale pertinenti e degli estratti conto bancari corrispondenti.

(5)

Al fine di consentire all'autorità competente di valutare la reputazione di tutte le persone che dirigeranno l'attività dell'impresa di investimento, dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, è importante chiedere al richiedente di fornire informazioni circa queste persone.

(6)

Al fine di valutare l'esperienza di tutte le persone che dirigeranno l'attività dell'impresa di investimento, il richiedente dovrebbe presentare alle autorità competenti le informazioni sull'istruzione, la formazione professionale e l'esperienza professionale dei membri dell'organo di gestione e delle persone che dirigono di fatto l'attività e sui loro relativi poteri e delegati.

(7)

Le informazioni finanziarie concernenti l'impresa di investimento dovrebbero essere presentate dal richiedente alle autorità competenti in modo che queste ultime possano valutare la solidità finanziaria dell'impresa di investimento.

(8)

Poiché al momento della domanda le imprese di recente costituzione potrebbero non essere in grado di fornire le informazioni sui revisori dei conti, queste dovrebbero essere esentate dal fornire tali informazioni all'autorità competente a meno che i revisori non siano già stati nominati.

(9)

Le informazioni relative alla valutazione della struttura organizzativa dell'impresa di investimento dovrebbero includere dettagli sul sistema di controllo interno, le misure per individuare conflitti di interesse e gli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti al fine di consentire all'autorità competente di valutare se l'impresa di investimento in questione sarà in grado di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16 della direttiva 2014/65/UE.

(10)

Le autorità nazionali competenti possono autorizzare una persona fisica o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica a svolgere l'attività di impresa di investimento. È pertanto appropriato stabilire requisiti di autorizzazione applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica.

(11)

Al fine di assicurare certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità alla procedura di autorizzazione, è opportuno che i criteri in base ai quali, al momento dell'autorizzazione di una impresa di investimento, le autorità competenti valutano l'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata siano gli stessi stabiliti dall'articolo 13 della direttiva 2014/65/UE per la valutazione dei progetti di acquisizione. Le autorità competenti dovrebbero valutare in particolare l'idoneità degli azionisti e dei soci con partecipazione qualificata e la stabilità finanziaria dell'impresa tenendo conto dei criteri relativi alla reputazione, all'esperienza delle persone che dirigono l'attività dell'impresa di investimento e alla stabilità finanziaria dell'impresa.

(12)

Al fine di individuare gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero considerare la complessità e la trasparenza della struttura del gruppo dell'impresa di investimento, l'ubicazione geografica delle entità del gruppo e le attività svolte dalle entità del gruppo.

(13)

Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in sede di applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(14)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(15)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(16)

In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni generali

Un soggetto che chieda l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente una domanda che include le informazioni generali seguenti:

a)

la propria denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare); la struttura giuridica (compreso se sia una persona giuridica o, se consentito dalla legislazione nazionale, una persona fisica), l'indirizzo della sede centrale e, per le imprese esistenti, della sede legale; i recapiti; il numero di identificazione nazionale, se disponibile; nonché:

i)

per le succursali nazionali: le informazioni sul luogo in cui tali succursali opereranno;

ii)

per gli agenti collegati nazionali: le informazioni sull'intenzione di avvalersi di agenti collegati;

b)

l'elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari da fornire, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e fondi dei clienti;

c)

le copie dei documenti societari e prova della registrazione presso il registro nazionale delle imprese, laddove applicabile.

Articolo 2

Informazioni sul capitale

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente le informazioni e, se del caso, gli elementi comprovanti le fonti di capitale a sua disposizione. Le informazioni comprendono:

a)

i dettagli relativi all'uso di risorse finanziarie private, compresa l'origine e la disponibilità di tali fondi;

b)

i dettagli sull'accesso alle fonti patrimoniali e ai mercati finanziari, compresi i dettagli sugli strumenti finanziari emessi e da emettere;

c)

tutti gli accordi e i contratti pertinenti relativi al capitale raccolto;

d)

le informazioni sull'utilizzo effettivo o previsto dei fondi presi a prestito, compreso il nome dei prestatori rilevanti e le informazioni sulle linee di credito accordate o da accordare, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie, unitamente alle informazioni sull'origine dei fondi presi a prestito (o dei fondi che si prevede di prendere a prestito) nei casi in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza;

e)

i dettagli sulle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie all'impresa, compresa la rete utilizzata per il trasferimento di tali fondi.

Ai fini della lettera b), le informazioni sui tipi di capitali raccolti si riferiscono, ove pertinente, ai tipi di capitale specificati dal regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare se il capitale è composto da elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.

Articolo 3

Informazioni sugli azionisti

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sui propri azionisti:

a)

l'elenco delle persone con una partecipazione qualificata diretta o indiretta nell'impresa di investimento e l'importo di tale partecipazione e, nel caso di partecipazioni indirette, il nome della persona attraverso cui si detiene la partecipazione e il nome del detentore finale;

b)

per le persone con una partecipazione qualificata (diretta o indiretta) nell'impresa di investimento, la documentazione richiesta dai candidati acquirenti per l'acquisizione e gli aumenti delle partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento in conformità agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento (4);

c)

per le società azioniste che fanno parte di un gruppo, un organigramma del gruppo che indichi le principali attività di ciascuna impresa del gruppo, l'identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e i nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché il rapporto tra le entità finanziarie e le altre entità non finanziarie del gruppo;

d)

ai fini della lettera b), qualora il detentore di una partecipazione qualificata non sia una persona fisica, la documentazione riguarda anche tutti i membri dell'organo di gestione e il direttore generale o qualsiasi altra persona che svolga funzioni equivalenti.

Articolo 4

Informazioni sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività

Un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti:

a)

in riferimento ai membri dell'organo di gestione e alle persone che dirigono di fatto l'attività e ai relativi poteri e delegati:

i)

i dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, il numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, l'indirizzo e i recapiti;

ii)

la funzione che è/sarà ricoperta dalla persona;

iii)

un curriculum vitae che indichi l'istruzione e la formazione professionale pertinenti, l'esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona in questione ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per le attività comprese nell'ambito inerente alla funzione richiesta; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, in sede di descrizione di tali attività devono essere incluse informazioni su tutti i poteri delegati e i poteri decisionali interni e le aree operative poste sotto il suo controllo;

iv)

la documentazione relativa alla reputazione e all'esperienza della persona, in particolare l'elenco delle referenze con i recapiti e le lettere di raccomandazione;

v)

i precedenti penali e le informazioni su indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari aperte nei loro confronti (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili), in particolare sotto forma di certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato membro o nel paese terzo interessato) o di altri documenti equivalenti; per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazione sull'onore;

vi)

le informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o il ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o l'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;

vii)

licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;

viii)

le informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto compratore o persona che dirige l'attività già effettuata (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e le prove dell'esito della valutazione);

ix)

la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti;

x)

le informazioni sull'esito di eventuali valutazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione svolte dal richiedente stesso;

xi)

le informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso l'impresa (indicazioni annuali e mensili);

xii)

le informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei membri (indicazioni annuali);

xiii)

l'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona in questione.

Ai fini della lettera a), punto ix), gli interessi finanziari comprendono interessi quali le operazioni di credito, le garanzie e i pegni, mentre gli interessi non finanziari possono comprendere gli interessi quali i rapporti familiari o stretti;

b)

il personale degli organismi interni di gestione e di controllo.

Articolo 5

Informazioni finanziarie

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sulla propria situazione finanziaria:

a)

le previsioni a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato di gruppo e subconsolidato, compresi:

i)

i piani contabili preventivi per i primi tre esercizi finanziari, compresi:

gli stati patrimoniali previsionali;

i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali;

ii)

le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, comprese le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;

iii)

se del caso, i calcoli delle previsioni dei requisiti patrimoniali e di liquidità dell'impresa a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la previsione del coefficiente di solvibilità per il primo anno;

b)

per le imprese già attive, i bilanci obbligatori a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato per gli ultimi tre esercizi, approvati, se i bilanci sono sottoposti a revisione contabile, dai revisori dei conti esterni compresi:

i)

lo stato patrimoniale;

ii)

il conto profitti e perdite o il conto economico;

iii)

le relazioni annuali e gli allegati finanziari e qualsiasi altro documento registrato presso l'ufficio del registro o un'altra autorità competente nello specifico territorio rilevante per il bilancio societario e, se del caso, la relazione del revisore dei conti della società degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività;

c)

un'analisi dell'ambito di applicazione della vigilanza consolidata a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le informazioni su quali soggetti del gruppo rientreranno nell'ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza consolidata dopo l'autorizzazione e sul livello all'interno del gruppo al quale tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata.

Articolo 6

Informazioni sull'organizzazione dell'impresa

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sulla propria organizzazione:

a)

un programma delle attività iniziali per i successivi tre anni, comprese informazioni sulle attività regolamentate e non regolamentate previste e informazioni dettagliate sulla distribuzione geografica e sulle attività da svolgere da parte dell'impresa di investimento. Le informazioni pertinenti nel programma di attività includono:

i)

il domicilio dei clienti potenziali e degli investitori interessati;

ii)

le attività e gli accordi di commercializzazione e promozionali, comprese le lingue della documentazione di offerta e promozionale; l'individuazione degli Stati membri in cui le pubblicità sono più visibili e frequenti; il tipo di documenti promozionali (al fine di valutare l'area geografica in cui sarà principalmente sviluppata una commercializzazione efficace);

iii)

l'identità degli operatori di commercializzazione diretta, i consulenti e i distributori di investimenti finanziari e l'ubicazione geografica della loro attività;

b)

le informazioni sui revisori dei conti dell'impresa, se disponibili al momento della domanda di autorizzazione;

c)

la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interni della società, compresi:

i)

i dati personali dei capi delle funzioni interne (di gestione e di vigilanza), compresi curriculum vitae dettagliati che indichino l'istruzione, e la formazione e l'esperienza professionali pertinenti;

ii)

la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate alle varie attività previste;

iii)

in riferimento alla detenzione di strumenti finanziari e fondi di clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e i fondi sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario e i relativi contatti);

iv)

una spiegazione del modo in cui l'impresa intende soddisfare i requisiti prudenziali e di comportamento;

d)

le informazioni sullo status della domanda presentata dall'impresa di investimento per diventare membro del sistema di indennizzo degli investitori dello Stato membro d'origine o la prova dell'appartenenza al sistema di indennizzo degli investitori, se disponibile;

e)

un elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) e un elenco dei contratti conclusi o previsti con fornitori e risorse esterni (in particolare, umane e tecniche e il sistema di controllo interno) assegnate al controllo delle funzioni, dei servizi e delle attività esternalizzati;

f)

le misure volte a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che sorgono nel corso della prestazione dei servizi di investimento e accessori e una descrizione degli accordi in materia di governance dei prodotti;

g)

una descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività dell'impresa, compresi i sistemi di back-up, se disponibili, e i controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l'impresa intenda svolgere la negoziazione algoritmica e/o fornire un accesso elettronico diretto;

h)

le informazioni sulla conformità, il controllo interno e i sistemi di gestione dei rischi (un sistema di monitoraggio, audit interni e le funzioni di consulenza e assistenza);

i)

le informazioni sui sistemi per valutare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

j)

i piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane (personale chiave);

k)

le politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

l)

una descrizione del manuale di procedure dell'impresa.

Articolo 7

Requisiti generali

1.   Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli articoli 1 e 6, si riferiscono alla sede centrale, alle succursali e agli agenti collegati dell'impresa.

2.   Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli articoli da 2 a 5, si riferiscono alla sede centrale dell'impresa.

Articolo 8

Requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica

1.   L'autorità competente autorizza a operare in qualità di impresa di investimento una persona fisica o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica esclusivamente nel caso in cui:

a)

la persona fisica è facilmente contattabile con breve preavviso da parte delle autorità competenti;

b)

la persona fisica dedica tempo sufficiente alla funzione;

c)

gli organi direttivi o lo statuto dell'impresa di investimento autorizzano una persona a sostituire immediatamente il direttore e ad assumere tutte le sue funzioni se quest'ultimo non è in grado di svolgerle;

d)

la persona autorizzata ai sensi della lettera c), soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede l'esperienza necessaria per sostituire il direttore durante l'assenza o fino alla nomina di un nuovo direttore in modo da assicurare la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento. La persona autorizzata per le imprese di investimento che sono persone fisiche è altresì disponibile ad assistere i curatori fallimentari e le autorità competenti in caso di liquidazione dell'impresa. Tale persona ha la disponibilità necessaria per tale funzione.

2.   Nell'ambito del processo di autorizzazione, un'impresa di investimento richiedente che è una persona fisica, o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica, fornisce all'autorità competente le informazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), riguardo alla persona autorizzata a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

Articolo 9

Requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata

L'autorità competente verifica che la domanda di un richiedente l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento, conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE, offra sufficienti garanzie per una gestione sana e prudente dell'entità valutando l'idoneità dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, tenuto conto della possibile influenza sull'impresa di investimento da parte di ciascun candidato azionista o socio con partecipazione qualificata sulla base di tutti i criteri seguenti:

a)

la reputazione e l'esperienza della persona che dirigerà l'attività dell'impresa di investimento;

b)

la reputazione dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata;

c)

la solidità finanziaria dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'impresa di investimento;

d)

la capacità dell'impresa di investimento di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/65/UE e, se del caso, delle direttive 2002/87/CE (6) e 2013/36/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio e in particolare la disponibilità da parte dell'impresa di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;

e)

l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'autorizzazione dell'impresa di investimento, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio (8) o per ritenere che l'autorizzazione dell'impresa di investimento potrebbe aumentarne il rischio.

Articolo 10

Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza

Una struttura di gruppo all'interno della quale opererà l'impresa di investimento è considerata un ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'autorità competente ai fini dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE nei seguenti casi:

a)

è complessa e non sufficientemente trasparente;

b)

ha un'ubicazione geografica delle entità del gruppo;

c)

comprende attività svolte dalle entità del gruppo che possono impedire all'autorità competente la valutazione efficace dell'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata o dell'influenza degli stretti legami con l'impresa di investimento.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).


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