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Document 32017D1003

Decisione (UE) 2017/1003 della Commissione, del 13 giugno 2017, sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016 [notificata con il numero C(2017) 3865]

C/2017/3865

OJ L 152, 15.6.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1003/oj

15.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/3


DECISIONE (UE) 2017/1003 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2017

sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016

[notificata con il numero C(2017) 3865]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l'articolo 76,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica italiana in data 14 marzo 2017 per l'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016,

considerando quanto segue:

(1)

I terremoti come quelli verificatisi in Italia il 24 agosto e il 26 e il 30 ottobre 2016 costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l'importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli 74-80 del suddetto regolamento.

(2)

È necessario che la Repubblica italiana informi la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale a beneficio delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel 2016, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dall'aiuto ai terremotati.

(3)

È opportuno che la franchigia doganale sia accordata per le merci importate a decorrere dalla data della prima scossa di terremoto.

(4)

Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È ammessa l'importazione di merci in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)

le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

i)

distribuzione gratuita alle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel 2016 da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

ii)

messa a disposizione gratuita, a beneficio delle persone di cui sopra, delle merci in questione che rimangono di proprietà delle organizzazioni autorizzate;

b)

le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78 e 79 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

c)

le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da enti statali o da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità italiane.

2.   Sono ammesse in franchigia doganale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 anche le merci importate per l'immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel 2016.

Articolo 2

Entro e non oltre il 30 settembre 2017 la Repubblica italiana comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

un elenco delle organizzazioni autorizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia a norma dell'articolo 1;

c)

i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 24 agosto 2016 al 30 giugno 2017.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per la Commissione

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.


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