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Document 32017R0979

Regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/1324

OJ L 148, 10.6.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/979/oj

10.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/979 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'esercizio delle responsabilità monetarie e la gestione del debito sovrano, che hanno un impatto congiunto sul funzionamento dei mercati dei tassi di interesse, dovrebbero essere oggetto di coordinamento in modo che le due funzioni siano esercitate con efficienza. Dato che il regolamento (UE) n. 648/2012 esclude dal suo ambito di applicazione le banche centrali dell'Unione e gli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito, in modo da non limitare i poteri di cui detti enti dispongono per l'esercizio delle loro funzioni di interesse comune, l'applicazione a tali funzioni di regimi diversi quando esse sono esercitate da soggetti di paesi terzi nuocerebbe alla loro efficacia. Per assicurare che le banche centrali e gli altri enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima continuino a poter esercitare le loro funzioni in maniera adeguata, anche gli enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

La Commissione ha valutato il trattamento riservato agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e alle banche centrali dal quadro normativo di taluni paesi terzi e ha presentato le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha effettuato in particolare un'analisi comparata di tale trattamento nonché degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti enti e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione.

(3)

Nella sua analisi la Commissione è giunta alla conclusione che le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera dovrebbero essere esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)

Le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei soggetti esonerati previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 sono aggiunti i seguenti punti:

«iii)

Australia;

iv)

Canada;

v)

Hong Kong;

vi)

Messico;

vii)

Singapore;

viii)

Svizzera.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


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