EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H0761

Raccomandazione (UE) 2017/761 della Commissione, del 26 aprile 2017, sul pilastro europeo dei diritti sociali

C/2017/2600

OJ L 113, 29.4.2017, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/761/oj

29.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/56


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/761 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2017

sul pilastro europeo dei diritti sociali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'Unione sono, tra l'altro, promuovere il benessere dei suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

(2)

A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3)

L'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

(4)

L'articolo 152 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto delle diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti e rispetta la loro autonomia.

(5)

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000, tutela e promuove una serie di principi fondamentali che sono essenziali per il modello sociale europeo. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

(6)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea contiene disposizioni che stabiliscono le competenze dell'Unione in relazione, tra l'altro, alla libertà di circolazione dei lavoratori (articoli da 45 a 48), al diritto di stabilimento (articoli da 49 a 55), alla politica sociale (articoli da 151 a 161), alla promozione del dialogo tra datori di lavoro e lavoratori (articolo 154), compresi gli accordi conclusi e attuati a livello dell'Unione (articolo 155), alla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro (articolo 157), al contributo allo sviluppo di un'istruzione di qualità e alla formazione professionale (articoli 165 e 166), all'azione dell'Unione a completamento delle politiche nazionali e per promuovere la cooperazione nel settore della sanità (articolo 168), alla coesione economica, sociale e territoriale (articoli da 174 a 178), all'elaborazione e alla sorveglianza dell'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo 121), alla formulazione e all'esame dell'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione (articolo 148) e, più in generale, al ravvicinamento delle legislazioni (articoli da 114 a 117).

(7)

Il Parlamento europeo ha chiesto un solido pilastro europeo dei diritti sociali per rafforzare i diritti sociali e produrre effetti positivi sulla vita delle persone nel breve e medio termine, nonché per sostenere la costruzione europea nel 21o secolo (1). Il Consiglio europeo ha sottolineato che è prioritario affrontare l'insicurezza economica e sociale e ha chiesto che venga costruito un futuro promettente per tutti, che vengano stabilite garanzie volte a tutelare il nostro modo di vivere e che vengano offerte opportunità migliori per i giovani. (2) I leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati nel programma di Roma a lavorare per un'Europa sociale. L'impegno si basa sui principi di crescita sostenibile, di promozione del progresso sociale ed economico, di coesione e di convergenza, rispettando al contempo l'integrità del mercato interno (3). Le parti sociali hanno preso l'impegno di continuare a contribuire a un'Europa favorevole ai suoi lavoratori e alle sue imprese (4).

(8)

Il completamento del mercato unico europeo negli ultimi decenni è stato accompagnato dallo sviluppo di un solido acquis sociale che ha apportato progressi in ambito di libertà di circolazione, condizioni di vita e di lavoro, parità tra uomini e donne, salute e sicurezza sul lavoro, protezione sociale e istruzione e formazione. L'introduzione dell'euro ha dotato l'Unione di una valuta comune stabile, condivisa da 340 milioni di cittadini in 19 Stati membri, che facilita loro la vita quotidiana e li tutela contro l'instabilità finanziaria. L'Unione si è anche ampliata notevolmente, accrescendo le opportunità economiche e promuovendo il progresso sociale in tutto il continente.

(9)

I mercati del lavoro e le società sono in rapida evoluzione: nuove opportunità e nuove sfide emergono dalla globalizzazione, dalla rivoluzione digitale, dal mutamento dell'organizzazione del lavoro e dagli sviluppi sociali e demografici. Le sfide, come la notevole diseguaglianza, la disoccupazione di lunga durata e giovanile o la solidarietà tra le generazioni, sono spesso simili negli Stati membri, anche se incidono in misura diversa.

(10)

L'Europa ha dimostrato la propria volontà di superare la crisi economica e finanziaria e, grazie a un intervento deciso, l'economia dell'Unione è ora più stabile, con livelli di occupazione elevati come mai in passato e una costante riduzione della disoccupazione. Le conseguenze sociali della crisi sono tuttavia vaste — della disoccupazione giovanile e di lunga durata al rischio di povertà — ed è urgente affrontarle.

(11)

Le sfide sociali e occupazionali che l'Europa si trova ad affrontare sono per lo più la conseguenza di una crescita relativamente modesta, che affonda le sue radici in un insufficiente sfruttamento del potenziale produttivo e di partecipazione al mercato del lavoro. Il progresso economico e quello sociale sono interconnessi e lo sviluppo di un pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere parte di un più ampio sforzo teso a costruire un modello di crescita più inclusivo e sostenibile, migliorando la competitività dell'Europa e rendendola più propizia agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento della coesione sociale.

(12)

Il pilastro europeo dei diritti sociali mira a fungere da guida per realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci in risposta alle sfide attuali e future così da soddisfare i bisogni essenziali della popolazione e garantire una migliore attuazione e applicazione dei diritti sociali.

(13)

Una maggiore attenzione alla situazione occupazionale e sociale è particolarmente importante per accrescere la capacità di reazione e approfondire l'Unione economica e monetaria. Per questo motivo il pilastro europeo dei diritti sociali è stato ideato precipuamente per la zona euro, ma è applicabile a tutti gli Stati membri che desiderino farne parte.

(14)

Il pilastro europeo dei diritti sociali esprime principi e diritti fondamentali per assicurare l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nell'Europa del 21o secolo. Ribadisce alcuni dei diritti già presenti nell'acquis dell'Unione. Aggiunge nuovi principi per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici.

(15)

I principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali riguardano i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi regolarmente residenti nell'Unione. I principi che si riferiscono ai lavoratori si applicano a tutte le persone occupate, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, dalle modalità e dalla durata dell'occupazione.

(16)

Il pilastro europeo dei diritti sociali non impedisce agli Stati membri o alle parti sociali di stabilire norme sociali più ambiziose. In particolare, nessuna disposizione del pilastro europeo dei diritti sociali deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti e dei principi riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, comprese la Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e le convenzioni e le raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

(17)

La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali dipende dall'impegno e dalla responsabilità condivisi tra l'Unione, gli Stati membri e le parti sociali. I principi e i diritti stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero essere attuati a livello dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

(18)

A livello dell'Unione il pilastro europeo dei diritti sociali non comporta un ampliamento delle competenze dell'Unione quali definite dai trattati e dovrebbe essere attuato entro i limiti di dette competenze.

(19)

A livello degli Stati membri, il pilastro rispetta la diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché l'identità nazionale di ciascuno Stato membro e l'ordinamento dei pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale. In particolare, lo sviluppo del pilastro non compromette la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non dovrebbe incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso.

(20)

Il dialogo sociale svolge un ruolo centrale nel rafforzare i diritti sociali e nell'incrementare la crescita sostenibile e inclusiva. In linea con la loro autonomia e il loro diritto all'azione collettiva, le parti sociali a tutti i livelli hanno un ruolo cruciale da svolgere nello sviluppo e nella realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

CAPO I

Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro

1.   Istruzione, formazione e apprendimento permanente

Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

2.   Parità di genere

a)

La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera.

b)

Donne e uomini hanno diritto alla parità di retribuzione per lavoro di pari valore.

3.   Pari opportunità

A prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico. Sono promosse le pari opportunità dei gruppi sottorappresentati.

4.   Sostegno attivo all'occupazione

a)

Ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione. Ogni persona ha il diritto di trasferire i diritti in materia di protezione sociale e formazione durante le transizioni professionali.

b)

I giovani hanno diritto al proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema d'istruzione.

c)

I disoccupati hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente. I disoccupati di lungo periodo hanno diritto a una valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione.

CAPO II

Condizioni di lavoro eque

5.   Occupazione flessibile e sicura

a)

Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione. È promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato.

b)

Conformemente alle legislazioni e ai contratti collettivi, è garantita ai datori di lavoro la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico.

c)

Sono promosse forme innovative di lavoro che garantiscano condizioni di lavoro di qualità. L'imprenditorialità e il lavoro autonomo sono incoraggiati. È agevolata la mobilità professionale.

d)

Vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici. I periodi di prova sono di durata ragionevole.

6.   Retribuzioni

a)

I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso.

b)

Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l'accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta.

c)

Le retribuzioni sono fissate in maniera trasparente e prevedibile, conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali.

7.   Informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento

a)

I lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova.

b)

Prima del licenziamento, i lavoratori hanno il diritto di essere informati delle motivazioni e a ricevere un ragionevole periodo di preavviso. Essi hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

8.   Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori

a)

Le parti sociali sono consultate per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche, occupazionali e sociali nel rispetto delle prassi nazionali. Esse sono incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto delle propria autonomia e del diritto all'azione collettiva. Ove del caso, gli accordi conclusi tra le parti sociali sono attuati a livello dell'Unione e dei suoi Stati membri.

b)

I lavoratori o i loro rappresentanti hanno il diritto di essere informati e consultati in tempo utile su questioni di loro interesse, in particolare in merito al trasferimento, alla ristrutturazione e alla fusione di imprese e ai licenziamenti collettivi.

c)

È incoraggiato il sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali di promuovere il dialogo sociale.

9.   Equilibrio tra attività professionale e vita familiare

I genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza. Gli uomini e le donne hanno pari accesso ai congedi speciali al fine di adempiere le loro responsabilità di assistenza e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato.

10.   Ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati

a)

I lavoratori hanno diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

b)

I lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro.

c)

I lavoratori hanno diritto alla protezione dei propri dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro.

CAPO III

Protezione sociale e inclusione

11.   Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori

a)

I bambini hanno diritto all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità.

b)

I minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà. I bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità.

12.   Protezione sociale

Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale.

13.   Prestazioni di disoccupazione

I disoccupati hanno diritto a un adeguato sostegno all'attivazione da parte dei servizi pubblici per l'impiego per (ri)entrare nel mercato del lavoro e ad adeguate prestazioni di disoccupazione di durata ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni non costituiscono un disincentivo a un rapido ritorno all'occupazione.

14.   Reddito minimo

Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.

15.   Reddito e pensioni di vecchiaia

a)

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pensione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato. Donne e uomini hanno pari opportunità di maturare diritti a pensione.

b)

Ogni persona in età avanzata ha diritto a risorse che garantiscano una vita dignitosa.

16.   Assistenza sanitaria

Ogni persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili.

17.   Inclusione delle persone con disabilità

Le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze.

18.   Assistenza a lungo termine

Ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali.

19.   Alloggi e assistenza per i senzatetto

a)

Le persone in stato di bisogno hanno accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità.

b)

Le persone vulnerabili hanno diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sgombero forzato.

c)

Ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale.

20.   Accesso ai servizi essenziali

Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2017

Per la Commissione

Marianne THYSSEN

Membro della Commissione


(1)  Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali [2016/2095(INI)].

(2)  Dichiarazione di Bratislava del 16 settembre 2016.

(3)  Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017.

(4)  Dichiarazione congiunta delle parti sociali del 24 marzo 2017.


Top