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Document 32016D1982

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

OJ L 305, 12.11.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1982/oj

12.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1982 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2007/441/CE del Consiglio (2) l'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, a limitare il diritto di detrarre l'IVA che grava sulle spese relative a taluni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per scopi professionali al 40 %. Tale decisione stabilisce altresì che l'uso a fini privati di tali veicoli non è assimilabile a una prestazione di servizi a titolo oneroso. Iinoltre, talune categorie di veicoli e le spese sono escluse dall'ambito di applicazione di detta decisione.

(2)

La decisione 2007/441/CE è stata modificata successivamente dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio (3) e dalla decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio (4), che ha prorogato la data di scadenza di tali misure («misure di deroga») al 31 dicembre 2016.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2016 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare le misure di deroga.

(4)

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 22 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 23 giugno 2016 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(5)

Conformemente all'articolo 6 della decisione 2007/441/CE, l'Italia ha presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della stessa, comprendente un riesame della limitazione della percentuale. Le informazioni fornite dall'Italia confermano che la limitazione al 40 % del diritto a detrazione riflette ancora la situazione attuale per quanto riguarda il rapporto tra utilizzo professionale e non professionale dei veicoli interessati.

(6)

È opportuno pertanto che l'Italia continui ad applicare le misure di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2019.

(7)

Nel caso in cui l'Italia dovesse chiedere un'ulteriore proroga oltre il 2019, la richiesta dovrebbe essere presentata alla Commissione unitamente alla richiesta di proroga entro il 1o aprile 2019.

(8)

La proroga delle misure di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 6 e 7 della decisione 2007/441/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1o aprile 2019.

Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione che comprende un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.

Articolo 7

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

(3)  Decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio, del 29 novembre 2010, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 45).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 37).


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