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Document 32016R1625

Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 251, 16.9.2016, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1625/oj

16.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/77


REGOLAMENTO (UE) 2016/1625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza marittima, la sicurezza, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (4), dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.

(2)

L'applicazione del presente regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, né sugli obblighi degli Stati membri sanciti da convenzioni internazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia e altri pertinenti strumenti marittimi internazionali.

(3)

Al fine di fornire un'assistenza efficiente ed efficace alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, l'Agenzia dovrebbe avvalersi delle tecnologie più avanzate, quali i sistemi aerei a pilotaggio remoto.

(4)

È opportuno che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia pienamente coinvolto nel processo decisionale circa le questioni di cui al presente regolamento, che potrebbero avere un impatto su altri compiti e sul bilancio dell'Agenzia, compreso l'accordo di lavoro per la cooperazione tra le tre agenzie.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1406/2002 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 ter

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

1.   L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (**), ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

a)

condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

b)

fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;

c)

potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

d)

migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

e)

condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.   Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 10, paragrafo 2, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

3.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

4.   I compiti di cui al presente articolo non recano pregiudizio ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e non violano i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare come Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Parere del 16 marzo 2016 (GU C 177 del 18.5.2016, pag. 57).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 settembre 2016.

(3)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relative alla guardia di costiera e di frontiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).


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