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Document 32016R1616

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1616 della Commissione, dell'8 settembre 2016, recante deroga al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eventuale revisione delle misure di sostegno accoppiato facoltativo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l'anno di domanda 2017

C/2016/5679

OJ L 242, 9.9.2016, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1616/oj

9.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1616 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2016

recante deroga al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eventuale revisione delle misure di sostegno accoppiato facoltativo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l'anno di domanda 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, a determinate condizioni, un sostegno accoppiato agli agricoltori in determinati settori agricoli o per determinati tipi di agricoltura, nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.

(2)

Dato il livello relativamente elevato di produzione e la conseguente flessione dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari sul mercato dell'Unione, in particolare le conseguenti, temporanee difficoltà cui il settore deve far fronte attualmente, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rivedere le rispettive misure di sostegno accoppiato facoltativo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l'anno di domanda 2017, al fine di consentire la prosecuzione dei relativi pagamenti in base al numero di capi per i quali il sostegno è stato accettato nel 2016. Anche se a breve termine questo tipo di revisione potrebbe sembrare pregiudizievole per uno degli obiettivi del sostegno accoppiato facoltativo, ossia il mantenimento degli attuali livelli di produzione, a lungo termine le misure potrebbero anzi contribuire a raggiungere gli obiettivi.

(3)

Considerata la gravità delle difficoltà finanziarie in cui versano i beneficiari, è opportuno applicare l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e prevedere una deroga al titolo IV, capo 1, del suddetto regolamento.

(4)

Per permettere alla Commissione di controllare la corretta applicazione delle norme e l'impatto della revisione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione la loro decisione entro 14 giorni dall'adozione.

(5)

Al fine di garantire che il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari possa beneficiare quanto prima della deroga, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione e che gli Stati membri decidano in merito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revisione delle misure destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Per l'anno di domanda 2017 gli Stati membri possono decidere di rivedere tutte le misure adottate a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La revisione consiste:

a)

nel disporre che per l'anno di domanda 2017 il pagamento agli agricoltori aventi diritto in conformità all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sia effettuato in base al numero di animali per i quali l'agricoltore aveva diritto al sostegno nell'ambito di tali misure per l'anno di domanda 2016;

b)

nel non applicare tutte le altre condizioni di ammissibilità alle misure oggetto della revisione.

La decisione di cui al primo comma sostituisce la decisione di rivedere le misure di sostegno accoppiato facoltativo destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a norma dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Per ciascuna misura riveduta di sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri calcolano l'importo unitario corrispondente al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura destinata al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comunicato in conformità all'allegato I, punto 3), lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) e il numero totale di capi per tale misura di sostegno accoppiato facoltativo.

Il numero totale di animali di cui al primo comma corrisponde:

a)

al numero totale di animali per i quali il pagamento è stato accettato relativamente all'anno di domanda 2016; oppure

b)

al numero di animali di cui alla lettera a) per gli agricoltori ammissibili nel 2017.

3.   Il pagamento annuo da concedere all'agricoltore corrisponde all'importo unitario calcolato conformemente al paragrafo 2, moltiplicato per il numero di animali per i quali l'agricoltore interessato aveva diritto al sostegno per l'anno di domanda 2016.

Articolo 2

Scadenza

La decisione di cui all'articolo 1 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui all'articolo 1 entro 14 giorni dalla data di adozione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).


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