EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1240

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2836

OJ L 206, 30.7.2016, p. 71–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1240/oj

30.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1240 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere a), b), d), e), i), j), k), l), m), n) e o), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), c) e i), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. È opportuno che tali atti sostituiscano i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3427/87 (5), (CEE) n. 2351/91 (6), (CE) n. 720/2008 (7), (CE) n. 826/2008 (8), (CE) n. 1130/2009 (9) e (UE) n. 1272/2009 (10). I suddetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (11).

(2)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'intervento pubblico si applica a frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere conformemente alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento.

(3)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del suddetto regolamento.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 stabilisce norme riguardanti i prezzi di intervento pubblico, le limitazioni quantitative all'acquisto all'intervento pubblico e la fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

(5)

Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può decidere l'acquisto all'intervento di frumento duro, orzo, granturco e risone qualora lo richieda la situazione del mercato. L'intervento pubblico può essere aperto anche alle carni bovine, se il prezzo medio di mercato nel corso di un periodo rappresentativo è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In questi casi l'intervento avviene mediante una procedura di gara.

(7)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione può stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara o fissando l'aiuto in anticipo.

(8)

Per rendere efficienti i regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, gli operatori dovrebbero avvalersi del metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore riguardo alla procedura per la presentazione delle offerte e delle domande.

(9)

Ai fini di una corretta gestione dei regimi, è opportuno stabilire norme relative all'intervento a prezzo fisso, le procedure di gara per l'acquisto all'intervento, le vendite di intervento o che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato e l'aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo nonché la presentazione e l'ammissibilità delle offerte e delle domande.

(10)

Al fine di aumentare l'efficienza del regime d'intervento pubblico, cessando di ricorrere alle piccole strutture di ammasso disseminate sul territorio di una regione, occorre stabilire la capacità di magazzinaggio minima dei luoghi di ammasso, eccetto nel caso in cui il luogo di ammasso abbia accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.

(11)

Date le differenze tra i prodotti oggetto dei regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto.

(12)

Per una gestione sana dei regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, è necessario fissare un quantitativo minimo al di sotto del quale l'organismo pagatore non può accettare un'offerta, sia per gli acquisti che per le vendite, né decidere se fissare o meno l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato. Tuttavia, se le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro giustificano quantità minime superiori a quelle stabilite nel presente regolamento, l'organismo pagatore interessato dovrebbe essere autorizzato a esigere tali quantità minime superiori per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso.

(13)

A garanzia della serietà dell'offerta all'intervento e per far sì che la misura abbia l'effetto desiderato sul mercato, sia in caso d'intervento a prezzo fisso, sia in caso di procedura di gara, occorre fissare l'importo della cauzione.

(14)

Ai fini della gestione efficace del regime d'intervento pubblico, è opportuno prevedere la notifica, tra gli Stati membri e la Commissione, della presentazione delle offerte. Dovrebbero essere adottate misure per rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

(15)

In base alle offerte ricevute si può stabilire il prezzo massimo di acquisto o l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato. Possono tuttavia verificarsi situazioni sul mercato in cui, per ragioni economiche o di altra natura, è necessario non fissare il prezzo né l'aiuto e respingere tutte le offerte ricevute.

(16)

Ai fini di un funzionamento efficace e trasparente del regime d'intervento pubblico, è necessario stabilire le modalità generali del rilascio del buono di consegna e della consegna dei prodotti al luogo di ammasso designato dall'organismo pagatore. Inoltre, data la specificità dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine, del burro e del latte scremato in polvere, per tali settori è necessario stabilire disposizioni specifiche.

(17)

Ai fini della corretta gestione delle scorte d'intervento all'ammasso e data la specificità dei settori dei cereali e del riso, occorre precisare gli obblighi a carico degli Stati membri per quanto riguarda la distanza massima dal luogo di ammasso e le spese da sostenere in caso di superamento di tale distanza.

(18)

In applicazione delle norme comuni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (12), è opportuno disporre che i controlli sui prodotti all'ammasso debbano essere eseguiti secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto regolamento. In base a tali controlli e analisi va rilasciata una bolletta di presa in consegna.

(19)

Per garantire la qualità dei prodotti giacenti all'intervento pubblico, qualora essi non soddisfino le condizioni di ammissibilità applicabili occorre disporre che l'operatore sia tenuto a riprenderli in carico e a sostenere tutte le spese relative al periodo di giacenza nei luoghi di ammasso.

(20)

In caso di disossamento obbligatorio delle carni bovine, per tale settore è necessario stabilire disposizioni specifiche ad integrazione di quelle generali.

(21)

È opportuno stabilire regole di pagamento, salvo aggiustamento dei prezzi in funzione della qualità del prodotto o dell'ubicazione del luogo di ammasso. Per dare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime d'intervento pubblico, alcune condizioni relative all'aggiustamento dei prezzi per i cereali dovrebbero essere applicabili solo dall'inizio della campagna di commercializzazione 2017/18.

(22)

Per fornire le informazioni necessarie sulle caratteristiche dei prodotti e sul luogo in cui sono immagazzinati, i bandi di gara dovrebbero essere redatti e pubblicati dall'organismo pagatore detentore delle scorte d'intervento in vendita. A questo scopo, tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte dovrebbe trascorrere un congruo periodo di tempo.

(23)

In base alle offerte e alla situazione del mercato unionale, la Commissione dovrebbe decidere se fissare o meno un prezzo minimo di vendita all'intervento. In funzione di tale decisione, gli organismi pagatori accetteranno o respingeranno le offerte sui prodotti in vendita. È opportuno adottare disposizioni specifiche per l'assegnazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere.

(24)

Per agevolare la vendita di esigui quantitativi rimanenti nei luoghi di ammasso di uno Stato membro e provvedere ad un'oculata gestione del sistema, è opportuno che l'organismo pagatore sia autorizzato ad avviare, sotto la propria responsabilità, la procedura di gara per la rivendita di detti quantitativi di prodotti in regime d'intervento, applicando mutatis mutandis le regole che disciplinano le gare indette dall'Unione al fine di assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate. Per gli stessi motivi, l'organismo pagatore deve essere autorizzato a mettere direttamente in vendita quei prodotti che, ad un esame visivo nel quadro dell'inventario annuale o nel corso dell'ispezione svolta all'atto dell'entrata all'intervento, non è più possibile imballare nuovamente o che risultano deteriorati.

(25)

Ai fini del corretto monitoraggio del regime di aiuto all'ammasso privato, occorre indicare nei dettagli le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso, gli obblighi delle parti contraenti e le condizioni di conferimento all'ammasso, segnatamente quelle che consentono all'autorità preposta al controllo delle operazioni di procedere ad un'ispezione efficace delle condizioni di ammasso. Occorre inoltre definire le regole sul periodo di ammasso contrattuale.

(26)

Ai fini dell'efficienza del regime d'intervento pubblico, occorre stabilire le disposizioni generali di svincolo dei prodotti dall'ammasso e di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato. Per il burro e il latte scremato in polvere, data la specificità di questi prodotti, le modalità generali devono essere integrate da disposizioni specifiche.

(27)

Quando l'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato in anticipo, è opportuno prevedere un periodo di riflessione per poter valutare la situazione di mercato prima di notificare le decisioni sulle domande di aiuto. Inoltre, laddove opportuno, occorre prevedere misure specifiche applicabili in particolare alle domande in sospeso per prevenire l'uso eccessivo o speculativo del regime di ammasso privato. Queste misure richiedono un'azione rapida e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a prendere rapidamente tutte le disposizioni necessarie.

(28)

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare le misure di controllo del caso contro irregolarità e frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete corredate di controlli in loco. Portata, contenuto, periodicità e modalità di comunicazione di tali misure dovrebbero essere definiti in modo da assicurare un approccio equo ed uniforme nei diversi Stati membri.

(29)

Gli importi indebitamente versati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (13).

(30)

Ai fini di un'efficiente gestione dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, è necessario disporre che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione sulla situazione delle scorte, sui prodotti in entrata e in uscita dai luoghi d'ammasso e sulla situazione dei prezzi e della produzione in ordine ai prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(31)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1370/2013 per quanto riguarda:

(a)

l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)

la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti di esecuzione:

(a)

recanti apertura di gara per l'acquisto di prodotti all'intervento o apertura della vendita dei prodotti all'intervento; oppure

(b)

recante apertura di gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 2

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande

1.   Gli operatori presentano le offerte all'intervento pubblico e le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato con il metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore dello Stato membro interessato.

2.   L'offerta o la domanda è ammissibile se presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'offerta o la domanda è presentata e contiene, sul modulo messo a disposizione dall'organismo pagatore, almeno le seguenti informazioni:

(a)

nome dell'operatore, indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui svolge la propria attività principale;

(b)

prodotto o tipo di prodotto, con corrispondente codice NC, ove del caso;

(c)

quantitativo offerto o richiesto, subordinato alle quantità minime di cui all'articolo 5, ove del caso.

3.   L'offerta o la domanda non contiene altre condizioni supplementari dell'operatore oltre a quelle del presente regolamento o del corrispondente regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

4.   Se il termine per la presentazione delle offerte o delle domande è un giorno festivo, le offerte o le domande sono presentate al più tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente.

5.   Le offerte o le domande presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo d'intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.

6.   Una volta presentate, né le offerte né le domande possono essere ritirate o modificate.

7.   L'organismo pagatore registra le offerte o le domande ammissibili e i relativi quantitativi il giorno in cui sono ricevute.

8.   Diritti e obblighi derivanti dall'accettazione dell'offerta o della domanda non sono trasferibili.

TITOLO II

INTERVENTO PUBBLICO

CAPO I

Disposizioni specifiche relative all'intervento pubblico

Articolo 3

Luoghi di ammasso all'intervento

1.   Ogni luogo di ammasso all'intervento («luogo di ammasso») possiede una capacità minima di ammasso di:

(a)

per i cereali: 5 000 tonnellate, 7 500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10 000 tonnellate dal periodo 2018/19, 15 000 tonnellate dal periodo 2019/20;

(b)

per il riso: 5 000 tonnellate, 7 500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10 000 tonnellate dal periodo 2018/19;

(c)

per il burro e il latte scremato in polvere: 400 tonnellate, 600 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017, 800 tonnellate dal periodo 2018;

Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono continuare ad applicare, dal periodo 2019/20, una capacità minima di ammasso di 10 000 tonnellate.

2.   Ai fini del presente articolo, per «capacità minima di ammasso» s'intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento.

3.   L'organismo pagatore può derogare al paragrafo 1 soltanto se dimostra che la capacità minima di ammasso specificata in tale paragrafo non è disponibile e se i luoghi di ammasso sostitutivi hanno accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.

Articolo 4

Accertamento dell'ammissibilità dei prodotti

1.   L'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico è accertata secondo i metodi previsti nelle seguenti disposizioni:

(a)

per i cereali: nell'allegato I, parti I, II, III e IV;

(b)

per il riso: nell'allegato II, parte I;

(c)

per le carni bovine: nell'allegato III, parte I;

(d)

per il burro: nell'allegato IV, parte I del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (14);

(e)

per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parte I, del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 273/2008;

2.   I metodi per determinare la qualità dei cereali all'intervento pubblico di cui all'allegato I sono definiti nell'ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso, in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.

CAPO II

Acquisto di prodotti all'intervento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 5

Quantitativi minimi di prodotti offerti

1.   I quantitativi minimi dei prodotti offerti all'intervento sono i seguenti:

(a)

per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco: 160 tonnellate;

(b)

per il frumento (grano) duro: 20 tonnellate;

(c)

per il riso: 40 tonnellate;

(d)

per le carni bovine: 20 tonnellate;

(e)

per il burro: 30 tonnellate;

(f)

per il latte scremato in polvere: 30 tonnellate.

Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono decidere di applicare un quantitativo minimo di 120 tonnellate per frumento (grano) tenero, orzo e granturco.

2.   L'organismo pagatore può fissare un quantitativo minimo superiore a quello indicato al paragrafo 1 qualora lo giustifichino le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti nello Stato membro in questione.

Articolo 6

Livello della cauzione per l'acquisto di prodotti all'intervento

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 al momento di presentare l'offerta per l'acquisto dei prodotti all'intervento pubblico è:

(a)

per i cereali: 20 EUR/tonnellata;

(b)

per il riso: 30 EUR/tonnellata;

(c)

per le carni bovine: 300 EUR/tonnellata;

(d)

per il burro: 50 EUR/tonnellata

(e)

per il latte scremato in polvere: 50 EUR/tonnellata.

Articolo 7

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande

1.   L'offerta è considerata valida se è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 e, in caso di gara, al regolamento di esecuzione recante apertura della gara di cui all'articolo 12. L'offerta soddisfa inoltre le seguenti condizioni:

(a)

essa comprende almeno le informazioni seguenti:

i)

per il riso, indicazione del tipo e della varietà;

ii)

tranne per le carni bovine, luogo in cui si trova il prodotto al momento di presentare l'offerta;

iii)

per i cereali e il riso, luogo di ammasso per il quale è presentata l'offerta;

iv)

per i cereali e il riso, annata del raccolto e zona o zone di produzione dei cereali e del riso nell'Unione;

v)

per il burro e il latte scremato in polvere, data di produzione;

vi)

per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero di riconoscimento dell'impresa di produzione;

(b)

l'operatore ha costituito una cauzione conformemente all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238;

(c)

per i cereali e il riso, l'operatore ha dichiarato:

i)

che i prodotti sono originari dell'Unione;

ii)

che l'offerta si riferisce ad una partita omogenea che, per il riso, deve essere composta da risone della stessa varietà;

iii)

se siano stati effettuati o meno trattamenti dopo il raccolto e, nel caso, il nome del prodotto utilizzato, che esso è stato applicato secondo le istruzioni per l'uso e che è autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

2.   Per i prodotti diversi dalle carni bovine, l'operatore può chiedere, nel modulo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che il prodotto sia preso in consegna nel luogo di ammasso in cui si trova al momento di presentare l'offerta, sempreché tale luogo risponda ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 8

Verifica delle offerte a cura dell'organismo pagatore

1.   Gli organismi pagatori decidono dell'ammissibilità delle offerte in base ai requisiti di cui agli articoli 2 e 7.

L'organismo pagatore, se decide che un'offerta è inammissibile, ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Se l'operatore non riceve la suddetta informazione, l'offerta è considerata ammissibile.

2.   Per quanto riguarda i cereali e il riso, la conformità delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), può essere controllata per via amministrativa una volta che l'organismo pagatore abbia verificato l'ammissibilità delle offerte, se necessario con la collaborazione dell'organismo pagatore responsabile del luogo di ammasso indicato dall'operatore, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 9

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro i seguenti termini:

(a)

per le offerte, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi di prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta ammissibile, con le relative informazioni.

Quando i quantitativi offerti si avvicinano alle limitazioni fissate all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione comunica agli Stati membri a decorrere da quale data trasmettere le comunicazioni alla Commissione ogni giorno lavorativo.

A decorrere da tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo i quantitativi conferiti all'intervento durante il giorno lavorativo precedente.

(b)

Per le gare si applicano i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non contengono nome, indirizzo e numero di partita IVA dell'operatore né, per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero che identifica l'impresa riconosciuta.

3.   Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Sezione 2

Acquisto all'intervento a prezzo fisso

Articolo 10

Presentazione di offerte per gli acquisti di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso

Le offerte possono essere presentate all'organismo pagatore sin dall'inizio dei periodi d'intervento pubblico indicati all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 11

Misure intese a rispettare le limitazioni quantitative

1.   Al fine di rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, e secondo l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del suddetto regolamento, la Commissione decide:

(a)

di chiudere gli acquisti all'intervento a prezzo fisso;

(b)

qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto comporti il superamento del quantitativo massimo, di fissare un coefficiente di attribuzione applicabile al quantitativo totale delle offerte pervenute e comunicate alla Commissione da ciascun operatore in quel giorno;

(c)

ove opportuno, di rifiutare le offerte in corso presentate agli organismi d'intervento degli Stati membri.

La Commissione decide entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ed entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera a).

Ai fini del presente articolo, quando la data della comunicazione è un giorno festivo per la Commissione, il computo del termine ha inizio il primo giorno lavorativo dopo tale festività. Se l'intervallo di tempo per la decisione della Commissione contiene giorni festivi, sono contati solo i giorni lavorativi.

2.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore al quale si applica il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

Sezione 3

Acquisto all'intervento mediante gara

Articolo 12

Procedura di gara

1.   La gara per l'acquisto all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indetta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara, che contiene, in particolare, le informazioni seguenti:

(a)

i prodotti contemplati e:

i)

per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;

ii)

per le carni bovine, se l'offerta riguarda carcasse acquistate per essere disossate o destinate all'ammasso senza disossamento;

(b)

la durata della gara («periodo di gara») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte.

2.   La Commissione può indire una gara per l'acquisto all'intervento di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base alle due più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato. La Commissione può chiudere detta gara, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento, in base alle più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato.

3.   Se la Commissione ha indetto una gara a procedura limitata di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013, il regolamento di esecuzione recante apertura di tale gara menziona specificamente lo Stato membro o la o le regioni dello Stato membro interessati.

4.   Per quanto riguarda il riso, la gara può essere limitata a specifiche varietà o a uno o più tipi di risone, vale a dire «riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A» o «riso a grani lunghi B», definiti nell'allegato II, parte I, punto I.2, lettere a), b) o c) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Per quanto riguarda le carni bovine si applicano le seguenti norme:

(a)

il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro tiene conto dei prezzi delle qualità U, R, e O, espressi in qualità R3 secondo i coefficienti di conversione di cui all'allegato III, parte II, nello Stato membro o nella regione in questione;

(b)

i prezzi medi di mercato sono rilevati secondo le modalità del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (16);

(c)

il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro corrisponde alla media dei prezzi di mercato di tutte le qualità di cui alla lettera b), ponderate in base alla proporzione di ognuna di esse rispetto al totale delle macellazioni di tale Stato membro o regione.

Il territorio del Regno Unito è suddiviso nelle due regioni d'intervento seguenti:

i)

regione I: Gran Bretagna;

ii)

regione II: Irlanda del Nord.

Articolo 13

Presentazione e ammissibilità delle offerte

1.   Oltre alle condizioni generali di cui agli articoli 2 e 7, sono ammissibili solo le offerte che indicano il prezzo proposto per unità di misura del prodotto, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa.

Per i cereali e il riso, il prezzo proposto per tonnellata di prodotto corrisponde alla qualità minima per i cereali definita all'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 o alla qualità tipo del riso definita alla sezione A dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1308/2013, consegnati al luogo di ammasso, non scaricati.

Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo proposto è per 100 kg di prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.

Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), espresso in tonnellate di prodotto di qualità R3, e precisa se si riferisce a carne non disossata destinata al disossamento, o destinata all'ammasso senza disossamento.

2.   Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, il prezzo offerto non può superare il livello di intervento pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Articolo 14

Decisioni sul prezzo d'acquisto

1.   In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 9, la Commissione decide:

(a)

di non fissare un prezzo massimo di acquisto; oppure

(b)

di fissare un prezzo massimo di acquisto.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Decisioni individuali sulle offerte

1.   Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, tutte le offerte sono respinte.

2.   Se è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori all'importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte.

L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 9.

3.   L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

La comunicazione non è necessaria quando l'offerta è accettata se l'organismo pagatore rilascia un buono di consegna di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione. In caso di accettazione non possono essere concesse proroghe del termine per il rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 16

Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine

Gli organismi pagatori che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle regioni d'intervento a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.

Nell'eventualità di tale limitazione gli organismi pagatori provvedono ad assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate.

Sezione 4

Spese di consegna e di trasporto

Articolo 17

Buono di consegna

1.   L'organismo pagatore, dopo aver verificato l'ammissibilità dell'offerta a norma degli articoli 8 e 13, rilascia il buono di consegna entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, o dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

L'organismo pagatore può decidere di prorogare il termine per il rilascio del buono di consegna se ciò è necessario a causa dei quantitativi elevati di cereali o di riso accettati. Tuttavia, la data definitiva di consegna dei prodotti non può essere posteriore a 65 giorni dopo la scadenza del termine o l'entrata in vigore di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

2.   Il buono di consegna, datato e numerato, riporta le seguenti informazioni:

(a)

quantitativo da consegnare;

(b)

termine per la consegna della merce;

(c)

luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce;

(d)

prezzo al quale l'offerta è accettata.

3.   Il buono di consegna è rilasciato soltanto per i quantitativi comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 18

Disposizioni specifiche per la consegna di cereali e di riso

1.   L'organismo pagatore designa il luogo di ammasso presso il quale i cereali o il riso sono consegnati al minor costo possibile.

2.   La merce è consegnata presso il luogo di ammasso nei 60 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare per un massimo di 14 giorni il termine suddetto. In tali casi il termine di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, può essere prorogato di conseguenza. L'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

3.   Sono a carico dell'operatore le spese relative alle analisi seguenti, condotte sui cereali secondo il metodo di cui all'allegato I, parte IV:

i)

test di attività amilasica (Hagberg);

ii)

test di dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;

iii)

test di Zélény;

iv)

test di lavorabilità a macchina;

v)

analisi dei contaminanti.

Articolo 19

Spese di trasporto per i cereali e il riso

1.   Le spese di trasporto di cereali e riso dal luogo di stoccaggio al momento della presentazione dell'offerta al luogo di ammasso indicato sul buono di consegna sono a carico dell'operatore se la distanza è pari o inferiore a 50 km.

Al di là di tale distanza, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo pagatore e rimborsate dalla Commissione al tasso di EUR 0,05 per tonnellata e per chilometro.

2.   Se l'organismo pagatore acquirente di cereali o riso ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è stoccato il prodotto offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino dell'operatore e la frontiera dello Stato membro dell'organismo pagatore acquirente.

Articolo 20

Disposizioni specifiche per la consegna di carni bovine

1.   Il prezzo d'acquisto delle carni bovine è quello della merce consegnata al luogo di pesatura situato all'entrata del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, presso il laboratorio di sezionamento.

2.   Le spese di scarico sono a carico dell'operatore.

3.   Gli operatori consegnano i prodotti nei 15 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi aggiudicati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

Articolo 21

Disposizioni specifiche per il confezionamento, la consegna e l'ammasso di burro e latte scremato in polvere

1.   Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II.

2.   Il latte scremato in polvere è confezionato e consegnato in pacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parte II.

3.   L'operatore consegna il burro o il latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso entro 21 giorni dalla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

Il burro e il latte scremato in polvere sono consegnati su pallet di qualità adatta all'ammasso di lunga durata, da scambiare con pallet equivalenti. In alternativa, l'organismo pagatore può riconoscere un sistema equivalente.

Le spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore.

4.   L'organismo pagatore esige che burro e latte scremato in polvere siano collocati e conservati all'ammasso su pallet in modo da costituire partite facilmente identificabili e agevolmente accessibili.

Articolo 22

Consegna

1.   La data della consegna:

(a)

per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, è la data di conferma che l'intero quantitativo indicato nel buono di consegna è entrato nel luogo di ammasso designato. Tale data non può essere anteriore al giorno successivo al rilascio del buono di consegna;

(b)

per ciascuna partita di carni bovine, è la data di entrata nel luogo di pesatura del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, nel laboratorio di sezionamento.

2.   L'organismo pagatore può decidere che la presa in consegna di cereali, riso, burro o latte scremato in polvere avvenga nel luogo di ammasso in cui i prodotti si trovano al momento della presentazione dell'offerta, sempreché tale luogo di ammasso soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all'articolo 3 del presente regolamento. In tal caso la data della consegna è il giorno successivo alla data del rilascio del buono di consegna ed è considerata la data rilevante ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

3.   I prodotti sono presi in consegna dall'organismo pagatore o da un suo rappresentante, che è indipendente dall'operatore.

Sezione 5

Controllo e presa in consegna

Articolo 23

Bolletta di presa in consegna

1.   La bolletta di presa in consegna è rilasciata dall'organismo pagatore una volta accertata con i necessari controlli e analisi la conformità ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:

(a)

i quantitativi consegnati e, per il riso, la varietà;

(b)

le caratteristiche dei prodotti evidenziate dalle analisi, nella misura in cui sono rilevanti per il calcolo del prezzo;

(c)

se opportuno, i quantitativi che non sono stati presi in consegna. In tal caso, l'operatore è informato di conseguenza.

2.   La bolletta è datata e trasmessa all'operatore e al responsabile del magazzino di ammasso.

Articolo 24

Obblighi dell'operatore

I prodotti soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Se dai dovuti controlli risulta che i prodotti non soddisfano i requisiti di ammissibilità, l'operatore:

(a)

riprende, a proprie spese, i prodotti in questione;

(b)

si fa carico delle relative spese dalla data di entrata dei prodotti nel luogo di ammasso fino all'uscita dall'ammasso.

Le spese a carico dell'operatore sono calcolate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e permanenza fissate a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (17).

Articolo 25

Obbligo di disossamento delle carni bovine

Se il disossamento è una condizione necessaria della gara, l'organismo pagatore provvede affinché tutte le carni bovine acquistate all'intervento siano disossate secondo le disposizioni dell'allegato III, parte III.

Sezione 6

Adattamento dei prezzi e pagamento

Articolo 26

Adattamento dei prezzi per i cereali e il riso

1.   L'adattamento dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2013 si svolge secondo le disposizioni di cui:

(a)

all'allegato I, parti V e VI, del presente regolamento per i cereali;

(b)

all'allegato II, parte II, del presente regolamento per il riso.

2.   Se l'organismo pagatore prende in consegna e colloca i cereali e il riso nel luogo di ammasso conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, si applica una riduzione di 5 EUR/tonnellata sul prezzo di acquisto.

Articolo 27

Pagamenti

1.   I pagamenti relativi ai quantitativi indicati nella bolletta di presa in consegna sono effettuati entro il 65o giorno successivo alla data della consegna di cui all'articolo 22, salvo se è in corso un'indagine amministrativa.

2.   Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia, se il quantitativo è superiore a quello indicato sul buono di consegna, è pagato soltanto il quantitativo indicato sul buono di consegna.

CAPO III

Vendita dei prodotti all'intervento

Articolo 28

Apertura della gara

1.   I prodotti presi in consegna in regime d'intervento pubblico e disponibili per la vendita sono venduti mediante gara.

2.   La gara è aperta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

Il primo termine di presentazione delle offerte scade almeno sei giorni dopo la pubblicazione del suddetto regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Si possono indire gare per la vendita di prodotti conservati in una o più regioni dell'Unione o di uno Stato membro.

4.   Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara contiene, in particolare, i seguenti dati:

(a)

i prodotti contemplati, in particolare:

i)

per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;

ii)

per le carni bovine, i tagli pertinenti;

(b)

la durata della gara («periodo di gara») e i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte;

(c)

per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta;

(d)

l'importo della cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta.

Inoltre, il regolamento di esecuzione può contenere:

(a)

i quantitativi globali oggetto della gara;

(b)

se opportuno, disposizioni relative alle spese di trasporto per i cereali e il riso.

5.   La gara può essere limitata a determinati usi o destinazioni e comprende disposizioni per verificarli.

Articolo 29

Bando di gara e disposizioni connesse

1.   Ogni organismo pagatore che detiene scorte d'intervento da mettere in vendita redige un bando di gara e lo pubblica almeno quattro giorni prima della data iniziale di presentazione delle offerte.

2.   Il bando reca in particolare:

(a)

nome e indirizzo dell'organismo pagatore che bandisce la gara;

(b)

riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara;

(c)

termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale;

(d)

per ogni luogo di ammasso, nome e indirizzo del responsabile del magazzino e, se opportuno:

i)

per i cereali e il riso, i quantitativi disponibili suddivisi in partite in modo da assicurare la parità di accesso agli operatori, con la descrizione della la qualità di ciascuna partita;

ii)

per le carni bovine, i quantitativi disponibili per taglio, conformemente all'allegato III, parte IV, e la data di consegna;

iii)

per il burro e il latte scremato in polvere, i quantitativi disponibili e la data di consegna;

(e)

la fase di consegna di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera d), e se del caso, il tipo di imballaggio;

(f)

l'eventuale attrezzatura disponibile presso il luogo di ammasso per il carico della merce su un mezzo di trasporto;

(g)

per il burro, se del caso, il quantitativo disponibile di burro di crema dolce per luogo di ammasso, di cui al punto 2, lettera d), dell'allegato IV, parte II.

3.   L'organismo pagatore provvede all'adeguata pubblicità dei bandi di gara.

4.   L'organismo pagatore prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di:

(a)

ispezionare e prelevare ed esaminare, a loro spese, campioni di cereali e riso in vendita prima di presentare un'offerta;

(b)

consultare, secondo i casi, i risultati delle analisi di cui all'allegato I, parte IV, all'allegato II, parte I, all'allegato IV, parte I, e all'allegato V, parte I.

Articolo 30

Presentazione e ammissibilità delle offerte

1.   È ammissibile l'offerta conforme ai requisiti indicati all'articolo 2 e al regolamento di esecuzione recante apertura della gara. L'offerta soddisfa le seguenti condizioni:

(a)

contiene un riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara e indica la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte;

(b)

per le carni bovine, indica i tagli pertinenti;

(c)

per cereali e riso, indica il quantitativo totale della partita;

(d)

indica il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa, come segue:

i)

cereali e riso: per il prodotto caricato sul mezzo di trasporto;

ii)

burro o latte scremato in polvere: per il prodotto consegnato su pallet alla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, consegnato su pallet caricati sui mezzi di trasporto se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario;

iii)

carni bovine: per il prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.

(e)

per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, riguarda almeno il quantitativo minimo di cui al regolamento di esecuzione recante apertura della gara;

(f)

indica il luogo di ammasso in cui si trova il prodotto e, per il burro e il latte scremato in polvere, può specificare un luogo di ammasso in alternativa;

(g)

l'operatore ha costituito la cauzione prevista dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2.   Per i cereali, il prezzo offerto si riferisce alla qualità minima definita nell'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e, per il riso, alla qualità tipo definita nell'allegato III, sezione A, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo offerto si applica al peso netto.

Per il burro, se del caso, l'offerta può specificare che è presentata esclusivamente per il burro di crema dolce di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera g).

Articolo 31

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro il termine fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA.

3.   Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Articolo 32

Decisioni sul prezzo di vendita

1.   In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 31, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, decide:

(a)

di non fissare un prezzo minimo di vendita; oppure

(b)

di fissare un prezzo minimo di vendita.

Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo minimo di vendita può variare secondo l'ubicazione dei prodotti offerti.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33

Decisioni individuali sulle offerte

1.   Se non è stato fissato un prezzo minimo di vendita, tutte le offerte sono respinte.

2.   Se è stato fissato un prezzo minimo di vendita, gli organismi pagatori respingono le offerte inferiori a detto prezzo minimo.

Gli organismi pagatori accettano solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 31.

3.   Gli organismi pagatori prendono le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 32.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

Articolo 34

Disposizioni specifiche per l'aggiudicazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere

1.   Per il burro e il latte scremato in polvere, l'aggiudicatario è l'operatore che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il residuo viene aggiudicato agli altri operatori, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

2.   Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di carni bovine, burro o latte scremato in polvere disponibile in un particolare luogo di ammasso, all'operatore in questione verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile. Tuttavia, con l'accordo dell'operatore, l'organismo pagatore può assegnare prodotti provenienti da altri luoghi di ammasso per soddisfare il quantitativo di offerta.

3.   Qualora con l'accettazione di due o più offerte recanti il medesimo prezzo in un determinato luogo di ammasso si superi il quantitativo disponibile per carni bovine, burro o latte scremato in polvere, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle relative offerte. Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'aggiudicazione di quantitativi inferiori al quantitativo specificato all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

4.   Se dopo l'accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo residuo di carni bovine, burro o latte scremato in polvere nel luogo di ammasso è inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), l'organismo pagatore offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari, cominciando da quello che aveva presentato l'offerta più elevata. Agli aggiudicatari è data la possibilità di acquistare il quantitativo residuo al prezzo minimo di vendita.

5.   L'organismo pagatore aggiudica il prodotto in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto immagazzinato da più tempo nell'ambito del quantitativo totale disponibile nel luogo di ammasso designato dall'operatore o, se del caso, nell'ambito del quantitativo di burro o di burro di crema dolce o taglio di carni bovine disponibile nel magazzino frigorifero designato dall'operatore.

Articolo 35

Pagamenti

Prima di ritirare il prodotto, ed entro il termine specificato all'articolo 37, paragrafo 2, l'operatore paga all'organismo pagatore l'importo corrispondente alla propria offerta per ciascun quantitativo prelevato dal luogo di ammasso, secondo quanto comunicato dall'organismo pagatore a norma dell'articolo 33, paragrafo 3.

Articolo 36

Vendite da parte degli Stati membri

1.   Se in uno Stato membro non è stata indetta una gara a norma dell'articolo 28, l'organismo pagatore stesso può indirne per vendere i prodotti all'intervento quando il quantitativo residuo totale nei luoghi di ammasso è complessivamente inferiore a:

(a)

10 000 tonnellate per ciascun cereale;

(b)

2 000 tonnellate per il riso;

(c)

200 tonnellate per le carni bovine, il burro o il latte scremato in polvere.

2.   Il capo II del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il presente capo si applicano ad una gara indetta da un organismo pagatore in conformità al paragrafo 1, ad eccezione dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e e), dell'articolo 31 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento. L'articolo 32, paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, alla decisione corrispondente dello Stato membro.

3.   Nell'ambito dei quantitativi fissati al paragrafo 1, gli organismi pagatori possono mettere direttamente in vendita prodotti che risultano deteriorati o che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto del controllo successivo all'intervento, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera g) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

4.   Gli organismi pagatori garantiscono la parità di accesso a tutte le parti interessate.

Articolo 37

Buono di ritiro

1.   Una volta versato l'importo di cui all'articolo 35, l'organismo pagatore rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

(a)

il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;

(b)

il luogo di ammasso nel quale è immagazzinato il prodotto;

(c)

la data ultima per il ritiro del prodotto.

2.   L'operatore ritira il prodotto aggiudicato entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Dopo tale periodo, spese e rischi sono a carico dell'operatore.

Articolo 38

Ritiro di burro e di latte scremato in polvere

1.   Al momento del ritiro dall'ammasso e in caso di consegna franco magazzino, l'organismo pagatore mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su pallet e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.

2.   Al momento del ritiro dal luogo di ammasso l'operatore restituisce all'organismo pagatore pallet di qualità equivalente. In alternativa, è possibile concordare con l'organismo pagatore modalità equivalenti.

3.   Le spese di fissaggio e di scaricamento dei pallet di burro o di latte scremato in polvere sono a carico dell'operatore.

TITOLO III

AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

CAPO I

Disposizioni specifiche relative all'aiuto all'ammasso privato

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 39

Apertura della gara e fissazione anticipata dell'aiuto

1.   Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto può contenere le informazioni seguenti:

(a)

prodotti o tipi di prodotti, con corrispondente codice NC, se applicabile;

(b)

in caso di aiuto fissato in anticipo, l'importo dell'aiuto all'ammasso per unità di misura dei prodotti in questione;

(c)

unità di misura dei quantitativi;

(d)

se l'offerta o l'aiuto fissato in anticipo si riferisce a prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso;

(e)

in caso di offerta, la durata («durata dell'offerta») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte; in caso di aiuto fissato in anticipo, il periodo durante il quale si può presentare domanda;

(f)

la durata dell'ammasso;

(g)

il quantitativo complessivo, se applicabile;

(h)

il quantitativo minimo per offerta o domanda;

(i)

l'importo della cauzione per unità di misura per le offerte e, se applicabile, per le domande;

(j)

i periodi di conferimento all'ammasso e di svincolo dall'ammasso;

(k)

le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi, se del caso;

2.   Se la concessione dell'aiuto all'ammasso privato è limitata a determinati Stati membri o regioni di uno Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le offerte e le domande possono essere presentate solo nello o negli Stati membri interessati.

3.   In caso di gara, decorrono almeno sei giorno tra l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione recante apertura della gara e la prima data di presentazione delle offerte.

Articolo 40

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande di aiuto all'ammasso privato

È ammissibile l'offerta o la domanda di aiuto all'ammasso privato conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 e che soddisfa le condizioni elencate di seguito:

(a)

essa comprende almeno le informazioni seguenti:

i)

un riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato;

ii)

la durata dell'ammasso, se richiesta nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato;

iii)

il quantitativo dei prodotti oggetto dell'offerta o della domanda;

iv)

se i prodotti sono già conferiti all'ammasso, nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato, l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti e, se del caso, il numero di identificazione dell'impresa riconosciuta;

v)

in caso di gara, la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte;

vi)

in caso di gara, l'importo dell'aiuto per unità di misura espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa;

(b)

l'operatore ha costituito l'importo della cauzione indicata nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

Articolo 41

Verifica delle offerte e delle domande a cura dell'organismo pagatore

1.   L'organismo pagatore decide dell'ammissibilità delle offerte e delle domande in base alle condizioni di cui agli articoli 2 e 40.

2.   Se decide che un'offerta o una domanda è inammissibile, l'organismo pagatore, ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta o della domanda.

Articolo 42

Comunicazione delle offerte e delle domande alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte e le domande ammissibili entro i seguenti termini:

(a)

per le gare, i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara;

(b)

per le domande, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi dei prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con relative informazioni. La Commissione può prescrivere che le comunicazioni siano più frequenti laddove tali informazioni siano necessarie ai fini della gestione del regime.

2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA.

3.   Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta o una domanda ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Sezione II

Fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato con gara

Articolo 43

Decisioni sull'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato

1.   In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 42 la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1370/2013, decide:

(a)

di non fissare un importo massimo dell'aiuto; oppure

(b)

di fissare un importo massimo dell'aiuto.

2.   Se la gara è soggetta a un quantitativo complessivo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e se l'aggiudicazione dei quantitativi totali per i quali l'importo è stato offerto comporta il superamento del quantitativo complessivo, la Commissione, a norma della procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, adotta una decisione che fissa un coefficiente di attribuzione. Il coefficiente si applica alle offerte che sono state ammesse a livello dell'importo massimo dell'aiuto.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore al quale si applica un coefficiente di attribuzione può ritirare la propria offerta entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

3.   Le decisioni sull'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 44

Decisioni individuali sulle offerte

1.   Se non è stato fissato un importo massimo di aiuto all'ammasso privato, tutte le offerte sono respinte.

2.   Se è stato fissato un importo massimo di aiuto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori a tale importo, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte.

L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate a norma dell'articolo 42.

3.   L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 43, paragrafo 1.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

Sezione III

Fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato

Articolo 45

Decisioni sulle domande di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo

1.   Per i prodotti già all'ammasso, una domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, salvo se la Commissione adotta nel frattempo una decisione a norma del paragrafo 3.

2.   Per i prodotti non ancora all'ammasso, le decisioni sull'accettazione di una domanda ammissibile sono comunicate dall'organismo pagatore l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, salvo se la Commissione adotta nel frattempo una decisione a norma del paragrafo 3.

3.   Se da un esame della situazione risulta un uso eccessivo del regime di aiuto all'ammasso privato, o se sussiste il rischio di un uso eccessivo o di speculazione, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, può decidere di:

(a)

sospendere l'applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; le domande presentate in quel periodo non sono accettate;

(b)

fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;

(c)

respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera b), può ritirare la propria domanda entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

Sezione IV

Conferimento dei prodotti all'ammasso privato

Articolo 46

Informazioni relative al luogo di ammasso privato dei prodotti non ancora immagazzinati

Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, o la comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'operatore comunica all'organismo pagatore il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso, il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato e i quantitativi corrispondenti. La comunicazione è trasmessa all'organismo pagatore almeno cinque giorni lavorativi prima di cominciare a collocare i lotti all'ammasso. L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

Articolo 47

Conferimento all'ammasso dei prodotti non ancora all'ammasso

1.   I prodotti sono conferiti all'ammasso nei 28 giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, per le offerte, o alla comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, per le domande.

2.   Per le carni le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente. Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

(a)

nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;

(b)

nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

3.   Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda è conferito all'ammasso.

CAPO II

Contratti di ammasso

Sezione I

Conclusione dei contratti

Articolo 48

Periodo di ammasso contrattuale

1.   Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo:

(a)

alla data della comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3 o alla data di ricevimento di una domanda ammissibile fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1, per i prodotti già conferiti all'ammasso;

(b)

alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3, per i prodotti non ancora all'ammasso.

2.   L'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale può essere fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato, secondo le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera f).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (18), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

Articolo 49

Conclusione dei contratti

I contratti sono conclusi tra l'organismo pagatore dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono o saranno conferiti all'ammasso e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui offerta o domanda è stata accettata.

I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non supera il quantitativo di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, in caso di gara, o il quantitativo di applicazione per i prodotti già conferiti all'ammasso o, nel caso di domande relative a prodotti non ancora all'ammasso, quanto indicato nella comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Se il quantitativo già all'ammasso è inferiore al 95 % del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda, o del quantitativo risultante dall'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non è concluso alcun contratto.

Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata.

Articolo 50

Comunicazione della conclusione dei contratti

L'organismo pagatore comunica all'aggiudicatario?] il contratto considerato concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, sempreché abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

Il contratto è concluso il giorno in cui l'organismo pagatore ne dà comunicazione all'operatore.

Sezione II

Elementi del contratto e obblighi dell'operatore

Articolo 51

Elementi del contratto

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 e:

(a)

le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara e nell'offerta; oppure

(b)

le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato e nella domanda.

Articolo 52

Obblighi dell'operatore

1.   Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:

(a)

conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:

i)

sostituire i prodotti immagazzinati, tranne lo zucchero conformemente al paragrafo 3;

ii)

trasferirli in un altro luogo di ammasso privato o, per lo zucchero, in un altro silo;

(b)

conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

(c)

trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3;

(d)

consentire all'organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

(e)

fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/contenitore/silo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati alle condizioni seguenti:

i)

per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), se l'operatore presenta richiesta motivata;

ii)

per gli altri prodotti, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera e), lo zucchero oggetto di un contratto può essere immagazzinato in un silo designato dall'operatore con altri zuccheri se il quantitativo contrattuale è immagazzinato nel silo designato durante il periodo contrattuale a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

4.   Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:

(a)

il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;

(b)

l'origine e la data di produzione o, per lo zucchero, l'anno di commercializzazione della produzione, e per le carni la data di macellazione;

(c)

la data di conferimento all'ammasso;

(d)

il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati;

(e)

l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo o, per lo zucchero sfuso, nel silo designato dall'operatore;

(f)

l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.

5.   L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

(a)

l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;

(b)

le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;

(c)

il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;

(d)

l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.

CAPO III

Svincolo dei prodotti e pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

Sezione I

Svincolo dei prodotti dall'ammasso

Articolo 53

Svincolo dall'ammasso

1.   Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale o, se del caso, il giorno indicato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

2.   Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi, salvo qualora l'organismo pagatore lo autorizzi per quantità inferiori.

Tuttavia, per i prodotti sigillati di cui all'articolo 60, possono essere svincolati dall'ammasso solo quantitativi sigillati.

3.   Se nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato il periodo di ammasso contrattuale è indicato come un intervallo tra due date, l'operatore comunica all'organismo pagatore l'intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, precisando i lotti/partite/contenitori/silos interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di svincolo.

L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

Sezione II

Pagamenti

Articolo 54

Domanda di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

L'operatore presenta domanda di pagamento entro tre mesi dalla fine del periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 55

Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

Il pagamento dell'aiuto è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo adempimento degli obblighi contrattuali.

Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I

Controlli

Articolo 56

Disposizioni generali sui controlli relativi all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato

1.   Gli organismi pagatori prendono tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi relativi all'intervento pubblico e alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1238 e ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento.

Le misure comprendono una verifica amministrativa completa delle offerte di intervento pubblico e delle offerte e domande di aiuto all'ammasso privato, integrata da controlli documentali e fisici in loco come indicato nel presente titolo.

2.   La verifica della pesatura dei prodotti consegnati all'intervento pubblico e, per l'aiuto all'ammasso privato, dei quantitativi contrattuali, si svolge in presenza dei funzionari dell'organismo pagatore.

3.   I campioni materiali prelevati per verificare qualità e composizione dei prodotti ai fini dell'intervento pubblico e dell'aiuto all'ammasso privato sono prelevati dai funzionari dell'organismo pagatore o in loro presenza.

4.   Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e i documenti controllati dall'organismo pagatore sono timbrati o siglati. In caso di verifica di registrazioni informatiche si include traccia del controllo nel fascicolo di ispezione, in formato cartaceo o elettronico. Su richiesta, la suddetta documentazione è messa a disposizione della Commissione.

Articolo 57

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico

1.   Fatti salvi i controlli prescritti dal presente regolamento per la presa in consegna dei prodotti, i controlli delle scorte d'intervento sono eseguiti a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

2.   Se il luogo di ammasso designato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui viene presentata l'offerta, l'organismo pagatore che ha ricevuto l'offerta può richiedere l'assistenza dell'organismo pagatore responsabile del suddetto luogo di ammasso, anche per un controllo in loco. L'assistenza è prestata entro il termine fissato dall'organismo pagatore che ha ricevuto l'offerta.

3.   Per le carni, i controlli si svolgono secondo le disposizioni dell'allegato III, parti I e III.

Articolo 58

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico per i cereali e il riso

1.   Fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 2, il quantitativo consegnato è pesato in presenza dell'operatore e di un rappresentante dell'organismo pagatore indipendente dall'operatore.

Tuttavia, se il rappresentante dell'organismo pagatore è anche il responsabile del magazzino, l'organismo pagatore, entro 30 giorni dalla data di consegna, procede ad un'ispezione che includa almeno un controllo volumetrico. La differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %.

Se la tolleranza del 5 % non è superata, tutte le spese relative a eventuali differenze constatate nel corso di una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna sono a carico del responsabile del magazzino.

Se la tolleranza del 5 % è superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura del riso e dei cereali. Se il peso constatato è inferiore a quello registrato le spese di pesatura sono a carico del responsabile del magazzino. In caso contrario, le spese di pesatura sono a carico dell'organismo pagatore.

2.   Per i cereali, se il livello di contaminanti deve essere controllato in base all'analisi del rischio di cui all'allegato I, parte I, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1238, l'organismo pagatore è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei livelli massimi di contaminanti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Tuttavia, nel caso dell'ocratossina A e dell'aflatossina, se l'organismo pagatore interessato può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all'entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi del responsabile del magazzino, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio dell'Unione.

Articolo 59

Disposizioni specifiche per la presa in consegna di cereali e riso nel luogo di ammasso del responsabile del magazzino

1.   Se la presa in consegna dei cereali o del riso avviene nel luogo di ammasso in cui i prodotti sono immagazzinati al momento della presentazione dell'offerta, il quantitativo preso in consegna è determinato in base al registro del magazzino, che è conforme a norme professionali che garantiscono il rispetto della normativa unionale, in particolare dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, a condizione che:

(a)

il registro del magazzino indichi

i)

il peso constatato al momento della pesatura effettuata non più di 10 mesi prima della presa in consegna;

ii)

le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura e, in particolare, il grado di umidità;

iii)

gli eventuali trasferimenti e i trattamenti effettuati;

(b)

il responsabile del magazzino dichiari che il lotto offerto corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nel registro del magazzino;

(c)

le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo pagatore o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 tonnellate.

2.   Se si applica il paragrafo 1, il peso da iscrivere nel registro del magazzino e nella contabilità finanziaria conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è quello riportato nel registro del magazzino, eventualmente adattato per tener conto di un'eventuale differenza tra il tasso di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati al momento della pesatura e quelli accertati sul campione rappresentativo. Una differenza tra i tassi di impurità varie può essere presa in considerazione soltanto per ridurre il peso riportato nel registro del magazzino.

Entro 30 giorni dalla data della presa in consegna, l'organismo pagatore effettua un controllo volumetrico; la differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %.

Se la tolleranza del 5 % non è superata, tutte le spese relative a eventuali differenze constatate nel corso di una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna sono a carico del responsabile del magazzino.

Se la tolleranza del 5 % è superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura del riso e dei cereali. Le spese di pesatura sono a carico del responsabile del magazzino qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato, tenuto conto delle tolleranze previste all'allegato IV, punto 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. In caso contrario, le spese di pesatura sono a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia.

Articolo 60

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'aiuto all'ammasso privato

1.   Per tutti i lotti conferiti all'ammasso, l'organismo pagatore effettua controlli documentali in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, per verificare i quantitativi contrattuali indicati all'articolo 49. I controlli comprendono un esame del registro del magazzino di cui all'articolo 52, paragrafo 5 e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato.

Per le carni, i controlli sono effettuati al momento del conferimento all'ammasso privato e, per l'olio di olio di oliva, prima della sigillatura ufficiale dei contenitori.

In circostanze debitamente giustificate, l'organismo pagatore può prorogare fino a 15 giorni il periodo di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

2.   Oltre ai controlli di cui al paragrafo 1, è sottoposto a controllo fisico un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali all'ammasso per accertare che quantitativo, natura, composizione, confezionamento e marcatura dei prodotti e dei lotti in deposito siano conformi ai requisiti dell'ammasso privato e alle specificità indicate dall'operatore nell'offerta o nella domanda.

Per i formaggi, i controlli fisici sono effettuati su tutti i lotti per accertarne il quantitativo contrattuale.

3.   Durante il periodo di ammasso, l'organismo pagatore procede anche a controlli in loco senza preavviso per verificare che il quantitativo contrattuale sia presente e identificabile nel luogo di ammasso privato e che lo zucchero conservato sfuso si trovi effettivamente nel silo designato dall'operatore. Il controllo è effettuato in base ad un campione statistico casuale pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti. Il campione non comprende più del 25 % dei lotti già controllati a norma del paragrafo 2, salvo se non è stato possibile svolgere un controllo in loco su almeno il 5 % dei lotti comprendente almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.

Il controllo senza preavviso di cui al primo comma non è necessario se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano uscire dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli.

4.   Alla fine del periodo di ammasso contrattuale, o prima di iniziare le operazioni di svincolo dei prodotti laddove si applichi l'articolo 53, paragrafo 3, l'organismo pagatore effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali, in base ad un controllo documentale del registro del magazzino e dei documenti giustificativi nonché alla verifica della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso.

Oltre ai controlli di cui al primo comma, è sottoposto a verifica fisica un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura e identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso privato.

5.   Se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano essere ritirati dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli, i controlli di cui ai paragrafi 3 e 4 possono limitarsi a verificare la presenza e l'integrità dei sigilli.

Articolo 61

Relazione sui controlli

1.   L'organismo pagatore redige una relazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun controllo in loco e, se opportuno, dei controlli di cui all'articolo 56, paragrafo 3. La relazione descrive esattamente i diversi elementi controllati e riporta:

(a)

la data e l'ora di inizio del controllo;

(b)

precisazioni sul preavviso dato;

(c)

la durata del controllo;

(d)

i responsabili presenti;

(e)

la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;

(f)

i risultati e le conclusioni;

(g)

l'eventuale necessità di un seguito.

La relazione è firmata dal funzionario responsabile dell'organismo pagatore e controfirmata dall'operatore o eventualmente, dal responsabile del magazzino, ovvero trasmessa all'operatore per raccomandata. La relazione è inserita nel fascicolo di pagamento.

2.   In caso di non conformità dei prodotti sottoposti a controllo, la verifica è estesa a un campione statistico più ampio, stabilito dell'organismo pagatore.

3.   L'organismo pagatore registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, o al rimborso di un aiuto indebitamente versato per l'ammasso privato, compresi eventualmente gli interessi, a norma dell'articolo 62, paragrafo 4.

CAPO II

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Articolo 62

Sanzioni e provvedimenti amministrativi relativi all'aiuto all'ammasso privato

1.   L'organismo pagatore, se constata che un documento presentato da un operatore, che è necessario a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1238, del presente regolamento o di un regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato, esclude l'operatore dalla procedura di concessione dell'aiuto per il prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno dalla data in cui è stata adottata la decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

2.   L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se l'operatore fornisce all'organismo pagatore prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

3.   L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 si applicano mutatis mutandis.

4.   L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (19).

TITOLO V

COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Comunicazioni

Sezione I

Disposizioni generali sulle comunicazioni

Articolo 63

Modalità di comunicazione

Le comunicazioni di cui al presente regolamento e ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 1 sono conformi al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (20).

Articolo 64

Comunicazioni relative agli organismi pagatori

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti responsabili di acquisti e vendite all'intervento nonché dell'aiuto all'ammasso privato.

2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e rende pubblico l'elenco degli organismi pagatori riconosciuti, in particolare pubblicandolo su Internet.

Sezione II

Comunicazioni relative all'intervento pubblico

Articolo 65

Comunicazione delle informazioni sulle scorte d'intervento

1.   Gli Stati membri i cui organismi pagatori detengono scorte d'intervento comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i seguenti dati:

(a)

per i cereali e il riso:

i)

i quantitativi immagazzinati dall'inizio della campagna di commercializzazione;

ii)

la somma dei quantitativi presi in consegna dall'inizio della campagna di commercializzazione;

iii)

la somma dei quantitativi usciti dai luoghi di ammasso dall'inizio della campagna di commercializzazione, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione, e il totale delle perdite;

iv)

la somma dei quantitativi sotto contratto, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione;

v)

i quantitativi offerti alla fine del periodo di comunicazione mensile;

(b)

per il burro e il latte scremato in polvere,

i)

i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;

ii)

i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione;

iii)

una scomposizione per età dei quantitativi in giacenza alla fine del mese precedente;

(c)

per le carni bovine:

i)

i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;

ii)

i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione;

iii)

i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato stipulato un contratto di vendita;

iv)

i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato emesso un buono di uscita;

v)

i quantitativi di ogni taglio acquistati nel mese precedente;

vi)

le scorte fuori contratto e fisiche di ogni taglio alla fine del mese precedente, con l'indicazione della durata all'ammasso delle scorte fuori contratto;

(d)

per tutti i prodotti:

i)

l'apertura di una gara, il quantitativo aggiudicato e i prezzi minimi di vendita eventualmente fissati in applicazione dell'articolo 36;

ii)

informazioni relative allo smaltimento nell'ambito del regime a favore degli indigenti.

2.   La Commissione può richiedere che le comunicazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse con maggiore frequenza se ciò è necessario ai fini dell'efficienza di gestione del regime d'intervento.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), s'intende per:

(a)

«quantitativi entrati», i quantitativi fisicamente entrati all'ammasso, presi in consegna o meno dall'organismo pagatore;

(b)

«quantitativi usciti», i quantitativi che sono stati svincolati o, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima dello svincolo, i quantitativi presi in consegna.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), s'intende per:

(a)

«scorte fuori contratto», le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita;

(b)

«scorte fisiche», la somma delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.

Sezione III

Comunicazioni relative all'aiuto all'ammasso privato

Articolo 66

Comunicazione delle informazioni relative all'ammasso privato

Gli Stati membri che fruiscono del regime di aiuto all'ammasso privato comunicano alla Commissione:

(a)

almeno una volta alla settimana i prodotti e quantitativi oggetto di contratti conclusi nella settimana precedente, suddivisi per periodo di ammasso;

(b)

entro il 15 di ogni mese per il mese precedente:

i)

i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso privato e svincolati dall'ammasso privato nel mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;

ii)

i quantitativi di prodotti all'ammasso privato alla fine del mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;

iii)

i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale;

iv)

se il periodo di ammasso è stato abbreviato o prolungato, a norma dell'articolo 20, lettera m), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti e i quantitativi per i quali è stato modificato il periodo di ammasso, nonché le date originarie e le date modificate per lo svincolo dall'ammasso;

(c)

entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno civile precedente, i risultati dei controlli in loco effettuati a norma del titolo IV.

CAPO II

Disposizioni finali

Articolo 67

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016. Tuttavia per l'acquisto all'intervento pubblico, la parte V, tabelle III e IV, e la parte VI, lettera b), dell'allegato I, si applicano dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(4)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE) n. 3427/87 della Commissione, del 16 novembre 1987, recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso (GU L 326 del 17.11.1987, pag. 25).

(6)  Regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare (GU L 214 del 2.8.1991, pag. 51).

(7)  Regolamento (CE) n. 720/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento (versione codificata) (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 17).

(8)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

(9)  Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5).

(10)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(14)  Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).

(18)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).

(20)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).


ALLEGATO I

CEREALI

PARTE I

1.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

1.1.   Chicchi spezzati

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi spezzati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi spezzati» è quella riportata nella norma EN 16378.

1.2.   Impurità relative ai chicchi

a)   Chicchi striminziti

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi striminziti» è quella riportata nella norma EN 15587. Tuttavia, se si tratta dell'orzo dell'Estonia, della Lettonia, della Finlandia e della Svezia, per «chicchi striminziti» si intendono i chicchi aventi peso specifico uguale o superiore a 64 chilogrammi per ettolitro offerti o presentati all'intervento nei suddetti Stati membri, che, dopo l'eliminazione di tutti gli altri elementi di cui al presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2,0 millimetri.

La definizione di «chicchi striminziti» non si applica al granturco.

b)   Altri cereali

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «altri cereali» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «altri cereali» è quella riportata nella norma EN 16378.

c)   Chicchi attaccati da parassiti

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi attaccati da parassiti» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi attaccati da parassiti» è quella riportata nella norma EN 16378.

d)   Chicchi che presentano colorazioni del germe

Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi che presentano colorazioni del germe» non si applica all'orzo né al granturco.

e)   Chicchi scaldati per essiccamento

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi scaldati per essiccamento» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi scaldati per essiccamento» è quella riportata nella norma EN 16378.

f)   Chicchi volpati

Per il frumento duro, la definizione di «chicchi volpati» è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi volpati» non si applica al frumento tenero né all'orzo né al granturco.

1.3.   Chicchi germinati

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi germinati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi germinati» è quella riportata nella norma EN 16378.

1.4.   Impurità varie

a)   Semi estranei

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «semi estranei» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «semi estranei» è quella riportata nella norma EN 16378.

Sono considerati «semi nocivi» i semi tossici per l'uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati ottenuti da cereali.

b)   Chicchi avariati

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi avariati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi avariati» è quella riportata nella norma EN 16378.

Nella norma EN 15587, per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione dei «chicchi colpiti da fusariosi» è inclusa in quella dei «chicchi avariati».

c)   Impurità propriamente dette

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «impurità propriamente dette» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «impurità propriamente dette» è quella riportata nella norma EN 16378.

d)   Pule (per il granturco: frammenti di raspi)

e)   Segala cornuta

f)   Chicchi cariati

Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione di «chicchi cariati» è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi cariati» non si applica all'orzo né al granturco.

g)   Impurità di origine animale

1.5.   Parassiti vivi

1.6.   Chicchi bianconati

Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo. Sono definiti nella norma EN 15585.

2.   ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEI SINGOLI CEREALI PER LA DEFINIZIONE DELLE IMPURITÀ

2.1.   Frumento duro

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale.

2.2.   Frumento tenero

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe (solo in misura superiore all'8 %) e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale.

2.3.   Orzo

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule e le impurità di origine animale.

2.4.   Granturco

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, i frammenti di raspi e le impurità di origine animale.

PARTE II

Metodi utilizzati per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento

Per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento, ai sensi dell'articolo 4, si applicano i metodi sotto indicati:

a)

per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, il metodo di riferimento costituito:

i)

per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo, dalla norma EN 15587,

ii)

per il granturco, dalla norma EN 16378;

b)

per la determinazione del tenore di umidità, il metodo di riferimento costituito:

i)

per il granturco, dalla norma EN ISO 6540,

ii)

per i cereali diversi dal granturco, dalla norma EN ISO 712, o da un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi conforme alla norma EN 15948.

In caso di controversia, fanno fede solo i risultati in applicazione della norma EN ISO 6540 per il granturco o EN ISO 712 per i cereali diversi dal granturco;

c)

per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero, il metodo di riferimento di cui alla parte III del presente allegato;

d)

per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento duro e di frumento tenero molito, il metodo di riferimento costituito:

i)

dalla norma EN ISO 20483, o

ii)

dalla norma CEN ISO/TS 16634-2.

In caso di controversia, fanno fede solo i risultati della norma EN ISO 20483;

e)

per la determinazione dell'indice di Zélény sul chicco di frumento tenero molito, il metodo EN ISO 5529;

f)

per la determinazione dell'indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica), il metodo EN ISO 3093;

g)

per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, il metodo di riferimento costituito dalla norma EN 15585;

h)

per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento costituito dalla norma EN ISO 7971/3;

i)

i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi di riferimento per la determinazione del tasso di micotossine sono quelli menzionati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (1) e descritti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (2).

PARTE III

Metodo per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero

1.   Titolo

Procedimento per prova di panificazione della farina di frumento.

2.   Campo di applicazione

Il procedimento si applica alla farina ottenuta da frumento macinato sperimentalmente per la produzione di pane lievitato.

3.   Principio

In un'apposita impastatrice si prepara un impasto con farina, acqua, lievito, sale e saccarosio. Dopo spezzatura dell'impasto e primo arrotolamento dei pezzi, questi vengono lasciati riposare per 30 minuti; essi vengono successivamente modellati, deposti su lastre di cottura e cotti dopo un determinato periodo di fermentazione. Si registrano le proprietà di lavorazione dell'impasto. I pani si valutano in base al volume e all'altezza.

4.   Ingredienti

4.1.   Lievito

Lievito secco attivo di «Saccharomyces cerevisiae» tipo DHW-Hamburg-Wansbeck o un ingrediente avente le stesse caratteristiche.

4.2.   Acqua corrente

4.3.   Soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico

Sciogliere 30 ± 0,5 g di cloruro di sodio (qualità commerciale), 30 ± 0,5 g di saccarosio (qualità commerciale) e 0,040 ± 0,001 g di acido ascorbico in 800 ± 5 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.4.   Soluzione di zucchero

Sciogliere 5 ± 0,1 g di saccarosio (qualità commerciale) in 95 ± 1 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.5.   Farina di malto enzimoattiva

Qualità commerciale.

5.   Materiale e apparecchiatura

5.1.   Camera termostata

Capace di mantenere la temperatura tra i 22 e i 25 °C.

5.2.   Frigorifero

Capace di mantenere una temperatura di 4 ± 2 °C.

5.3.   Bilancia

Portata massima 2 kg, precisione 2 g.

5.4.   Bilancia

Portata massima 0,5 kg, precisione 0,1 g.

5.5.   Bilancia analitica

Precisione 0,1 × 10– 3 g.

5.6.   Impastatrice

Stephan UMTA 10, con miscelatore modello «Detmold (Stephan Soehne GmbH)» o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.

5.7.   Camera di fermentazione

Capace di mantenere una temperatura di 30 ± 1 °C.

5.8.   Contenitori aperti in plastica

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex). Dimensioni interne: 25 × 25 × 15 cm (altezza), spessore delle pareti 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Lastre quadrate in plastica

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex), di almeno 30 × 30 cm, spessore 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Modellatrice

Omogeneizzatore Brabender Ball (Brabender OHG) o apparecchio simile avente le stesse caratteristiche.

6.   Campionamento

Secondo la norma EN ISO 24333,

7.   Procedimento

7.1.   Determinazione dell'assorbimento d'acqua

L'assorbimento d'acqua è determinato secondo la norma ICC n. 115/1.

7.2.   Determinazione dell'aggiunta di farina di malto

Determinare il tempo di caduta della farina secondo la norma ISO 3093. Qualora risulti superiore a 250, determinare la quantità di farina di malto necessaria per ottenere un tempo di caduta compreso tra 200 e 250, ricorrendo a una serie di miscele con quantità crescenti di farina di malto (punto 4.5). Se il tempo di caduta è inferiore a 250, non è necessario aggiungere farina di malto.

7.3.   Riattivazione del lievito secco

Portare la temperatura della soluzione di zucchero (punto 4.4) a 35 ± 1 °C. Versare una parte, in peso, del lievito secco attivo in quattro parti, in peso, di tale soluzione di zucchero tiepida. Non agitare. Mescolare leggermente se necessario.

Lasciar riposare la soluzione per 10 ± 1 minuto; quindi agitare fino ad ottenere una sospensione omogenea che dovrà essere utilizzata entro 10 minuti.

7.4.   Regolazione della temperatura della farina e degli ingredienti liquidi

La temperatura della farina e dell'acqua deve essere regolata in modo che al termine dell'impastamento l'impasto raggiunga i 27 ± 1 °C.

7.5.   Composizione dell'impasto

Pesare con un'approssimazione di 2 g, 10 y/3 g di farina tal quale (pari a 1 kg di farina con il 14 % di umidità), in cui y rappresenta la quantità di farina utilizzata al farinografo (cfr. norma ICC n. 115/1).

Pesare con un'approssimazione di 0,2 g la quantità di farina di malto occorrente per portare il tempo di caduta entro i 200-250 secondi (punto 7.2).

Pesare 430 ± 5 g di soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico (punto 4.3) e aggiungere acqua fino a ottenere una massa totale di (x — 9) 10 y/3 g (cfr. 10.2), in cui x rappresenta la quantità d'acqua utilizzata al farinografo (cfr. norma ICC n. 115/1). Questa massa totale (compresa normalmente tra 450 e 650 g) deve essere determinata con un'approssimazione di 1,5 g.

Pesare 90 ± 1 g di sospensione di lievito (punto 7.3).

Registrare la massa totale dell'impasto (P) corrispondente alla somma delle masse della farina, della soluzione zucchero-sale-acido ascorbico e acqua, della sospensione di lievito e della farina di malto.

7.6.   Mescolamento

Prima di iniziare, portare l'impastatrice alla temperatura di 27 ± 1 °C, per mezzo di una sufficiente quantità d'acqua, alla giusta temperatura.

Versare gli ingredienti liquidi nell'impastatrice ed aggiungere la farina e la farina di malto.

Mettere in moto l'impastatrice (alla velocità più bassa, 1 400 giri/minuto) e lasciar ruotare per 60 secondi. Venti secondi dopo l'inizio dell'impastamento girare due volte il raschiatore fissato al coperchio della vasca dell'impastatrice.

Misurare la temperatura dell'impasto. Se non è compresa tra 26 e 28 °C, gettare via l'impasto e prepararne un altro dopo aver regolato la temperatura degli ingredienti.

Registrare le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

-non colloso e lavorabile a macchina,

-colloso e non lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» alla fine dell'impastamento un impasto che formi una massa coerente e praticamente non aderisca alle pareti interne della vasca e all'asse dell'impastatrice e che possa essere facilmente raccolto con le mani e ritirato in una sola volta senza perdite apprezzabili.

7.7.   Divisione e arrotolamento

Pesare, con un'approssimazione di 2 g, tre pezzi di impasto secondo la formula:

p

=

0,25 P, dove:

p

=

massa del pezzo di impasto

P

=

massa totale dell'impasto.

Arrotolare immediatamente i pezzi per 15 secondi nella modellatrice (punto 5.10) e metterli quindi per 30 ± 2 minuti sulle lastre di plastica (punto 5.9), ricoperti dalle scatole di plastica capovolte (punto 5.8), nella camera di fermentazione (punto 5.7).

Non spolverare di farina i pezzi di impasto.

7.8.   Modellatura

Mettere vicino alla modellatrice (punto 5.10) i pezzi di impasto che si trovano sulle lastre di plastica, coperti dalle scatole capovolte e riarrotolare ciascun pezzo per 15 secondi. Togliere il coperchio che protegge il pezzo di impasto solo immediatamente prima della modellatura. Registrare di nuovo le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

a)

non colloso e lavorabile a macchina,

b)

colloso e non lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» durante il funzionamento dell'apparecchio l'impasto che non aderisce o che aderisce poco alle pareti della camera in modo che il pezzo di impasto possa ruotare liberamente su se stesso e formare una sfera omogenea. Alla fine dell'operazione, l'impasto non deve rimanere attaccato alle pareti della modellatrice quando il coperchio della camera viene sollevato.

8.   Relazione di prova

Nella relazione si devono indicare:

a)

le proprietà meccaniche dell'impasto al termine dell'impastamento e della modellatura;

b)

il tempo di caduta della farina senza aggiunta di farina di malto;

c)

eventuali anomalie osservate;

d)

il metodo impiegato;

e)

tutti i riferimenti necessari per l'identificazione del campione.

9.   Osservazioni generali

9.1.

La formula per il calcolo delle quantità degli ingredienti liquidi si basa sulle considerazioni indicate di seguito.

L'aggiunta di x ml di acqua ad un equivalente di 300 g di farina al 14 % di umidità dà la consistenza richiesta. Poiché nella prova di panificazione si usa 1 kg di farina (riferita al 14 % di umidità), mentre x corrisponde a 300 g di farina, per la prova di panificazione x va diviso per tre e moltiplicato per dieci, il che dà 10 x/3 g.

I 430 g della soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico contengono 15 g di sale e 15 g di zucchero. Questi 430 g di soluzione vengono inclusi tra gli ingredienti liquidi. Per aggiungere quindi 10 x/3 g di acqua all'impasto, si devono aggiungere (10 x/3 + 30) g di ingredienti liquidi composti da 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico e di una quantità aggiuntiva di acqua.

Sebbene una parte dell'acqua aggiunta con la sospensione di lievito venga assorbita dal lievito stesso, questa sospensione contiene ancora acqua libera. Si suppone arbitrariamente che 90 g di sospensione di lievito contengano 60 g di acqua libera. La quantità di ingredienti liquidi deve essere corretta dal valore di 60 g di acqua libera contenuta nella sospensione di lievito, per cui la quantità da aggiungere deve essere 10 x/3 più 30 meno 60 g. Da cui deriva: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, ossia la formula riportata al punto 7.5. Se ad esempio la quantità di acqua x utilizzata nella prova farinografica è di 165 ml, nella formula viene sostituito questo valore, aumentando i 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico fino a una massa totale di:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Il metodo non è direttamente applicabile al frumento. Per determinare la qualità di panificazione del frumento si procede nel modo indicato di seguito.

Pulire il campione di frumento e determinarne il tenore di umidità. Non umidificare se il tenore di umidità è compreso fra il 15,0 % e il 16,0 %. Altrimenti portare il tenore di umidità al 15,5 ± 0,5 % almeno tre ore prima della macinazione.

Estrarre la farina utilizzando un mulino da laboratorio Buhler MLU 202 o Brabender Quadrumat Senior o qualsiasi altro apparecchio simile avente le stesse caratteristiche.

Scegliere un procedimento di macinatura che permetta di ottenere, con un tasso minimo di estrazione di farina del 72 %, una farina avente un tenore di ceneri dello 0,50–0,60 % sulla sostanza secca.

Determinare il tenore di ceneri della farina secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione (3) e il tenore di umidità secondo il presente regolamento. Calcolare il tasso di estrazione con l'equazione:

E = {[(100 – f) F]/(100 – w) W} × 100 %

dove:

E

=

tasso di estrazione

f

=

tenore di umidità della farina

w

=

tenore di umidità del frumento

F

=

massa della farina prodotta con tenore di umidità f

W

=

massa del frumento macinato con tenore di umidità w.

Nota: le informazioni riguardanti gli ingredienti e gli apparecchi utilizzati figurano nel documento pubblicato con il n. T/77 300 del 31 marzo 1977 dall'Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen, Paesi Bassi.

PARTE IV

Metodo di campionamento e analisi dei cereali

1.

Per ciascuna partita di cereali, le caratteristiche qualitative sono determinate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni prelevati con la frequenza di uno per ogni consegna, procedendo ad almeno un prelievo ogni 60 t.

2.

I metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento sono descritti nelle parti I, II e III del presente allegato.

3.

In caso di controversia, l'organismo pagatore sottopone nuovamente i cereali in questione alle analisi necessarie e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

PARTE V

Maggiorazioni e riduzioni di prezzo

Tabella I

Maggiorazioni per il tenore di umidità dei cereali diversi dal granturco

Tenore di umidità

(in %)

Maggiorazioni

(EUR/tonnellata)

da meno di 12,5 a 12

0,5

da meno di 12 a 11,5

1

inferiore a 11,5

1,5


Maggiorazioni per il tenore di umidità del granturco

Tenore di umidità

(in %)

Maggiorazioni

(EUR/tonnellata)

da meno di 12 a 11,5

0,5

inferiore a 11,5

1

Tabella II

Riduzioni per il tenore di umidità dei cereali diversi dal granturco

Tenore di umidità

(in %)

Riduzione

(EUR/tonnellata)

da più di 13,0 a 13,5

0,5

da più di 13,5 a 14,0

1,0

da più di 14,0 a 14,5

1,5


Riduzioni per il tenore di umidità del granturco

Tenore di umidità

(in %)

Riduzione

(EUR/tonnellata)

da più di 12,5 a 13,0

0,5

da più di 13,0 a 13,5

1,0

Tabella III

Maggiorazioni per il tenore di proteine del frumento tenero

Tenore di proteine (4)

(N × 5,7)

Maggiorazione

(EUR/tonnellata)

Più di 12,0

2,5


Tabella IV

Riduzioni per il tenore di proteine del frumento tenero

Tenore di proteine (5)

(N × 5,7)

Riduzione

(EUR/tonnellata)

da meno di 11,5 a 11,0

2,5

PARTE VI

Calcolo delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo

Gli adattamenti di prezzo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, espressi in euro per tonnellata, si applicano alle offerte d'intervento moltiplicando tale prezzo per la somma delle percentuali di maggiorazione o di riduzione fissate, nel modo seguente:

a)

se il tenore di umidità dei cereali offerti all'intervento è inferiore al 12,0 % per il granturco e al 12,5 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono quelle indicate nella tabella I della parte V del presente allegato. Se il tenore di umidità dei cereali offerti all'intervento è superiore al 12,5 % per il granturco e al 13,0 % per gli altri cereali, le riduzioni da applicare sono quelle indicate nella tabella II della parte V del presente allegato;

b)

se il tenore di proteine del frumento tenero è superiore al 12,0 %, le maggiorazioni da applicare sono quelle indicate nella tabella III della parte V del presente allegato. Se il tenore di proteine del frumento tenero è inferiore all'11,5 %, le riduzioni da applicare sono quelle indicate nella tabella IV della parte V del presente allegato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(2)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3).

(4)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

(5)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.


ALLEGATO II

RISO

PARTE I

Metodo di campionamento e analisi del risone

1.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi di cui all'allegato II, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238, l'organismo pagatore preleva alcuni campioni in presenza dell'operatore o del suo rappresentante debitamente abilitato.

Vengono costituiti tre campioni rappresentativi del peso minimo di un chilogrammo ciascuno, destinati rispettivamente:

a)

all'operatore;

b)

al luogo di ammasso in cui ha luogo la presa in consegna;

c)

all'organismo pagatore.

Il numero di prelievi da effettuare per costituire i campioni rappresentativi è ottenuto dividendo il quantitativo della partita per 10 tonnellate. Ogni singolo campione ha peso identico. I campioni rappresentativi sono ottenuti dividendo la somma dei singoli campioni per tre.

La verifica dei requisiti qualitativi si effettua sul campione rappresentativo destinato al magazzino in cui avviene la presa in consegna.

2.

Per ogni consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone) si costituiscono campioni rappresentativi secondo le modalità stabilite al punto 1.

L'esame di ogni consegna parziale può essere limitato, prima che la merce entri nel magazzino di intervento, ad una verifica del tenore di umidità, del tasso di impurezza e dell'assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall'esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti qualitativi minimi, la presa in consegna del quantitativo in questione è rifiutata. Se l'organismo pagatore è in grado di effettuare la verifica di tutti i requisiti qualitativi minimi per ciascuna consegna parziale prima che la merce entri in magazzino, esso deve rifiutare la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.

3.

Il controllo della radioattività viene effettuato solo se le circostanze lo giustificano e per un periodo di tempo limitato.

4.

In caso di controversia, l'organismo pagatore sottopone nuovamente il risone in questione alle analisi necessarie e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

La nuova analisi è effettuata presso un laboratorio riconosciuto dall'organismo pagatore su un nuovo campione rappresentativo costituito, in parti uguali, da campioni conservati dall'operatore e dall'organismo pagatore. Se la partita offerta era divisa in consegne parziali, il risultato è dato dalla media ponderata dei risultati delle analisi di nuovi campioni rappresentativi ottenuti da ciascuna delle consegne parziali.

PARTE II

Maggiorazioni e riduzioni di prezzo

1.

Gli adattamenti di prezzo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, espressi in euro per tonnellata, si applicano alle offerte d'intervento moltiplicando tale prezzo per la somma delle percentuali di maggiorazione o di riduzione fissate nelle tabelle I, II, e III, della presente parte.

2.

Le maggiorazioni e le riduzioni sono calcolate in base alla media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui alla parte I del presente allegato.

Tabella I

Maggiorazioni per il tenore di umidità

Tenore di umidità

(in %)

Maggiorazioni

(EUR/tonnellata)

da meno di 12,5 a 12

0,75

da meno di 12,5 a 11,5

1,5


Tabella II

Riduzioni per il tenore di umidità

Tenore di umidità

(in %)

Riduzione

(EUR/tonnellata)

da più di 13,5 a 14,0

0,75

da più di 14,0 a 14,5

1,5


Tabella III

Maggiorazioni di prezzo relative alla resa alla lavorazione

Resa del risone in grani interi di riso lavorato

Maggiorazioni per punto di resa (1)

Superiore alla resa di base

Maggiorazione dello 0,75 %

Resa globale del risone in riso lavorato

Maggiorazioni per punto di resa

Superiore alla resa di base

Maggiorazione dello 0,60 %


(1)  Da applicare quando la resa alla lavorazione del risone si discosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell'allegato II, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.


ALLEGATO III

CARNI BOVINE

PARTE I

Condizioni e controlli per la presa in consegna

1.

La presa in consegna dei prodotti è subordinata alla verifica, da parte dell'organismo pagatore, della conformità alle disposizioni dell'allegato III, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238. In particolare, si effettua una verifica sistematica della presentazione, della classificazione, del peso e dell'etichettatura di ogni carcassa, mezzena e quarto consegnato.

2.

Il mancato rispetto dei requisiti di cui all'allegato III, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 determina il rifiuto della presa in consegna. I prodotti rifiutati non possono più essere presentati per l'accettazione.

3.

Il risultato dei controlli di cui al punto 1 è sistematicamente registrato dall'organismo pagatore.

PARTE II

Coefficienti di conversione

Classe di conformazione/stato di ingrassamento

Coefficiente

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

PARTE III

Disossamento

I.   Condizioni generali

1.

Il disossamento può essere effettuato esclusivamente presso laboratori di sezionamento riconosciuti e operanti in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.

Ai fini del presente regolamento, per «operazioni di disossamento» s'intendono le operazioni materiali sulle carni bovine di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

3.

I tagli senza osso devono possedere i requisiti di cui alla parte IV del presente allegato.

II.   Contratti e capitolati d'oneri

1.

Il disossamento è effettuato in forza di contratti il cui contenuto è stabilito dagli organismi pagatori, conformemente a propri capitolati d'oneri e alle prescrizioni del presente regolamento.

2.

I capitolati d'oneri degli organismi pagatori stabiliscono le condizioni cui devono ottemperare i laboratori di sezionamento, indicano gli impianti e le attrezzature necessari e precisano le condizioni dettagliate delle operazioni di disossamento.

Essi precisano in particolare le modalità di preparazione, rifilatura, imballaggio, congelamento e conservazione dei tagli, in vista della loro presa in consegna da parte dell'organismo pagatore.

III.   Controllo e monitoraggio delle operazioni di disossamento

Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie ad assicurare che le operazioni di disossamento siano effettuate in conformità ai requisiti del presente regolamento e dei contratti e capitolati d'oneri di cui alla sezione II della presente parte.

In particolare, gli organismi pagatori predispongono un sistema di monitoraggio e controllo permanenti di tutte le operazioni di disossamento. Il risultato di tale processo di monitoraggio e controllo è registrato.

IV.   Magazzinaggio dei tagli

I tagli sono immagazzinati in magazzini frigoriferi situati sul territorio dello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore.

V.   Spese delle operazioni di disossamento

I contratti di cui alla sezione II della presente parte e il relativo corrispettivo riguardano le spese delle operazioni di disossamento di cui alla sezione I, punto 2, della presente parte.

VI.   Termini per le operazioni di disossamento

Le operazioni di disossamento, rifilatura, pesatura, imballaggio e congelamento rapido devono essere terminate entro i dieci giorni di calendario successivi alla macellazione. Tuttavia, l'organismo pagatore può fissare scadenze più brevi.

VII.   Controlli e prodotti rifiutati

1.

I prodotti, che in seguito ai controlli di cui alla sezione III della presente parte risultano non conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e ai contratti e capitolati d'oneri di cui alla sezione II della presente parte, sono rifiutati.

2.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, l'organismo pagatore, per i tagli respinti, procede al recupero dei pagamenti presso gli interessati responsabili per un importo pari al prezzo indicato nella parte V del presente allegato.

PARTE IV

Specifiche per il disossamento delle carni d'intervento

1.   TAGLI DEL QUARTO POSTERIORE

1.1.   Descrizione dei tagli

1.1.1.   Garretto posteriore d'intervento (codice INT 11)

Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione nella grassella separando dalla fesa e dal girello lungo la giuntura naturale; lasciare il campanello attaccato al garretto; rimuovere le ossa della coscia (tibia e tarso).

Rifilatura: rifilare i tendini fino al limite della carne.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente prima di essere imballati in scatoloni.

1.1.2.   Noce d'intervento (codice INT 12)

Taglio e disossamento: separare dalla fesa con un'incisione verticale lungo la linea del femore e continuare l'incisione dal girello seguendo la giuntura naturale. La parte superiore deve rimanere congiunta.

Rifilatura: rimuovere la rotula, la capsula ed il tendine. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.3.   Fesa interna d'intervento (codice INT 13)

Taglio e disossamento: separare dal girello e dalla coscia mediante un'incisione lungo la giuntura naturale e staccare dal femore; togliere l'osso dell'anca.

Rifilatura: rimuovere l'estremità del pene, la cartilagine e la ghiandola scrotale (superficiale inguinale). Togliere la cartilagine ed i tessuti connettivi dell'osso pelvico. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.4.   Girello d'intervento (codice INT 14)

Taglio e disossamento: separare dalla fesa interna e dalla coscia con un'incisione lungo la linea di giuntura naturale; rimuovere il femore.

Rifilatura: togliere la spessa cartilagine adiacente alla giuntura dell'osso. Togliere il linfonodo popliteo ed il grasso adiacente. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.5.   Filetto d'intervento (codice INT 15)

Taglio: il filetto va rimosso per intero liberandone la testa a partire dall'iliaco e separando il filetto adiacente alle vertebre, staccando in tal modo il filetto dal carré.

Rifilatura: togliere la ghiandola e sgrassare. Non intaccare la pelle della fesa e i muscoli che devono rimanere perfettamente aderenti.

1.1.6.   Scamone d'intervento (codice INT 16)

Taglio e disossamento: questo taglio va separato dal «girello/noce» mediante incisione a partire da un punto a circa 5 cm dalla quinta vertebra sacrale fino a circa 5 cm dalla parete anteriore dell'osso dell'anca, prestando attenzione a non incidere la coscia.

Incidere a partire dal carré tra l'ultima vertebra lombare e la prima vertebra sacrale liberando il bordo anteriore dell'osso pelvico. Togliere le ossa e la cartilagine.

Rifilatura: rimuovere la tasca di grasso sulla superficie interna sotto il muscolo lunghissimo del dorso. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.7.   Roastbeef d'intervento (codice INT 17)

Taglio e disossamento: separare il pezzo con un'incisione a partire dallo scamone tra l'ultima vertebra lombare e la prima sacrale. Rimuovere all'altezza della quinta costola anteriore con un'incisione tra l'undicesima e la decima costola. Togliere la spina dorsale. Le costole e le ossa vanno asportate pezzo per pezzo.

Rifilatura: togliere qualsiasi residuo di cartilagine rimasto dopo il disossamento. Il tendine deve essere tolto. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.8.   Pancia d'intervento (codice INT 18)

Taglio e disossamento: l'intera pancia deve essere rimossa a partire dall'ottava costola del quarto posteriore già separato con un'incisione a partire dal punto in cui la pancia è stata staccata e seguendo la giuntura naturale verso la superficie del muscolo posteriore scendendo fino ad un punto perpendicolare al centro dell'ultima vertebra lombare.

Continuare l'incisione verticalmente lungo il filetto, dalla tredicesima fino alla sesta costola inclusa seguendo una linea parallela alla colonna vertebrale di modo che il taglio si arresti a non più di 5 cm dall'estremità laterale del muscolo lunghissimo del dorso.

Togliere tutte le ossa e la cartilagine pezzo per pezzo. La pancia deve rimanere intera.

Rifilatura: rimuovere il tessuto connettivo che copre il diaframma lasciandolo intatto. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 30 %.

1.1.9.   Controfiletto d'intervento (5 ossa) (codice INT 19)

Taglio e disossamento: questo taglio va separato dal roastbeef con un'incisione netta tra l'undicesima e la decima costola, sesta e decima costola incluse. Togliere i muscoli intercostali e la pleura pezzo per pezzo, con le costole. Rimuovere la spina dorsale e la cartilagine, compresa l'estremità della scapola.

Rifilatura: togliere la spina dorsale. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto. La parte superiore deve rimanere congiunta.

2.   TAGLI DEL QUARTO ANTERIORE

2.1.   Descrizione dei tagli

2.1.1.   Garretto anteriore d'intervento (codice INT 21)

Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione intorno all'articolazione separando il garretto (radio) e l'omero. Rimuovere il garretto.

Rifilatura: rifilare i tendini fino al limite della carne.

I muscoli anteriori non vanno imballati con le cosce.

2.1.2.   Spalla d'intervento (codice INT 22)

Taglio e disossamento: separare la spalla dal quarto anteriore mediante un'incisione che segue la giuntura naturale intorno al bordo della spalla e la cartilagine all'estremità della scapola continuando intorno alla giuntura di modo che la spalla venga estratta dalla sua sede naturale. Togliere la scapola. Il muscolo sotto la scapola deve essere rovesciato (ma rimanere attaccato) in modo da poter rimuovere facilmente l'osso. Rimuovere l'omero. Rifilatura: togliere le cartilagini, le capsule ed i tendini.

Rifilatura: togliere le cartilagini, le capsule ed i tendini. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 10 %.

2.1.3.   Petto d'intervento (codice INT 23)

Taglio e disossamento: separare dal quarto anteriore mediante un'incisione perpendicolare al centro della prima costola; togliere i muscoli intercostali e la pleura avvolgendoli in un involucro sottile con le costole, lo sterno e la cartilagine. Il «deckel» deve rimanere attaccato al petto; il grasso superficiale sottostante dev'essere tolto, come pure il grasso sotto lo sterno.

Rifilatura: Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 30 %.

2.1.4.   Quarto anteriore d'intervento (codice INT 24)

Taglio e disossamento: dopo aver rimosso il petto, la spalla e il garretto, il taglio rimanente sarà classificato come quarto anteriore.

Rimuovere le costole pezzo per pezzo. Le ossa del collo devono essere tolte individualmente.

I muscoli («longus colli») devono essere lasciati attaccati a questo taglio.

Rifilatura: rimuovere tendini, capsule e cartilagine. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 10 %.

PARTE V

Singoli prezzi dei tagli rifiutati all'intervento

(EUR/tonnellata)

Filetto d'intervento

22 000

Roastbeef d'intervento

14 000

Fesa d'intervento, Scamone d'intervento

10 000

Girello d'intervento, Noce d'intervento, Controfiletto d'intervento (cinque costole)

8 000

Spalla d'intervento, Quarto anteriore d'intervento

6 000

Petto di manzo d'intervento, Garretto posteriore d'intervento, Garretto anteriore d'intervento

5 000

Pancia d'intervento

4 000


(1)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


ALLEGATO IV

BURRO

PARTE I

Campionamento per l'analisi chimica e microbiologica e per la valutazione organolettica

1.   Analisi chimica e microbiologica

Quantità di burro

(kg)

Numero minimo di campioni da prelevare

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 ogni 25 000  kg o frazione di tale quantitativo

Il campionamento per l'analisi microbiologica deve essere eseguito in condizioni asettiche.

Possono essere combinati fino a cinque campioni da 100 g in modo da ottenere un unico campione che viene analizzato dopo accurata miscelazione.

I campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti di ciascun lotto, prima o al momento dell'ingresso nel magazzino frigorifero designato dall'organismo pagatore.

Preparazione del campione composito di burro (analisi chimica):

a)

utilizzando un campionatore per burro pulito e asciutto o uno strumento simile adatto, estrarre una carota di burro da almeno 30 g e introdurla in un portacampioni. Il campione composito può poi essere sigillato e inviato al laboratorio per l'analisi;

b)

al laboratorio, il campione composito è riscaldato a 30 °C nel contenitore originario non aperto e viene frequentemente scosso fino a ottenimento di un'emulsione fluida omogenea, esente da particelle non rammollite. Il contenitore va riempito in misura compresa tra metà e due terzi della capienza.

Per ciascun produttore che offre burro all'intervento, analizzare due campioni all'anno per determinare i grassi estranei.

2.   Valutazione organolettica

Quantità di burro

(kg)

Numero minimo di campioni da prelevare

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 ogni 25 000  kg o frazione di tale quantitativo

In seguito ad un periodo probativo di magazzinaggio di 30 giorni, i campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti di ciascun lotto, tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla consegna del burro e classificati.

Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 273/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.

3.   Linee guida da seguire per i campioni non idonei

a)

Analisi chimica e microbiologica:

i)

nell'analisi di campioni singoli, sono tollerati un campione con un solo difetto ogni 5-10 campioni o due campioni con un solo difetto ciascuno ogni 11-15 campioni. Nel caso di un campione non idoneo, prelevare due nuovi campioni su ciascun lato del campione non idoneo e controllare il parametro fuori norma. Se nessuno dei due campioni è conforme alla specifica, il quantitativo di burro compreso tra i due campioni originali su ciascun lato del campione non idoneo deve essere respinto ed eliminato dal quantitativo offerto.

Quantitativo da respingere nel caso di nuova inidoneità del campione:

Image

ii)

nell'analisi di campioni compositi, se un campione composito è fuori norma per un parametro, il quantitativo rappresentato da tale campione composito è respinto ed eliminato dal quantitativo offerto. Il quantitativo rappresentato da un campione composito può essere determinato mediante suddivisione del quantitativo offerto, prima di sottoporre ogni singola parte separatamente ad un campionamento casuale.

b)

Valutazione organolettica: se un campione non supera la valutazione organolettica, il quantitativo di burro compreso tra due campioni adiacenti su ciascun lato del campione fuori norma è respinto ed eliminato dal quantitativo offerto.

c)

In caso di inidoneità chimica o microbiologica e di inidoneità organolettica, l'intero quantitativo è respinto.

PARTE II

Confezionamento e consegna del burro

1.

Il burro è consegnato in blocchi e confezionato in imballaggi nuovi, di materiali resistenti, atti a proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, entrata all'ammasso, magazzinaggio e uscita dall'ammasso.

2.

L'imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di pallet indicato sul pallet stesso;

d)

la dicitura «burro di crema dolce» se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2.

3.

Il responsabile del magazzino tiene un registro in cui riporta le indicazioni di cui al punto 2 il giorno dell'entrata all'ammasso.


ALLEGATO V

LATTE SCREMATO IN POLVERE

PARTE I

Campionamento e analisi del latte scremato in polvere offerto all'intervento

1.

Il prelievo dei campioni per lotto si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli organismi pagatori possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme ai principi della norma.

2.

Numero di imballaggi da scegliere per il prelievo dei campioni ai fini dell'analisi:

a)

per i lotti che contengono fino a 800 sacchi di 25 kg, almeno 8 imballaggi;

b)

per i lotti con oltre 800 sacchi da 25 kg, almeno 8 + 1 imballaggio per ciascuna frazione supplementare di 800 sacchi, o parte di essa.

3.

Peso del campione: da ogni imballaggio si prelevano almeno 200 g.

4.

Raggruppamento dei campioni: in un campione globale possono essere raggruppati al massimo nove campioni.

5.

Analisi dei campioni: ogni campione globale è sottoposto ad analisi allo scopo di verificare tutte le caratteristiche qualitative di cui all'allegato V, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

6.

In caso di inidoneità del campione:

a)

se un campione composito risulta fuori norma rispetto a un parametro, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto;

b)

se un campione composito risulta fuori norma rispetto a più parametri, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto ed il resto dei quantitativi dell'offerta provenienti dallo stesso stabilimento sono sottoposti ad un secondo campionamento la cui analisi sarà determinante. In tal caso:

il numero di campioni previsti al punto 2 è raddoppiato,

se un campione composito risulta fuori norma riguardo uno o più parametri, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto.

PARTE II

Confezionamento e consegna del latte scremato in polvere

1.

Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi nuovi di carta, puliti, asciutti e intatti che soddisfano i seguenti requisiti:

(a)

i sacchi sono formati da almeno tre strati di carta, che insieme corrispondono ad un minimo di 420 J/m2 TEA in media;

(b)

il secondo strato è ricoperto da uno strato di polietilene di almeno 15 g/m2;

(c)

all'interno degli strati di carta si trova un sacco di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, termosaldato sul fondo;

(d)

I sacchi sono conformi alla norma EN 770;

(e)

all'atto del riempimento, occorre fare in modo che il contenuto del sacco risulti ben compresso, evitando la penetrazione della polvere di latte tra i vari strati di carta.

2.

L'imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data o, se del caso, la settimana di fabbricazione;

c)

il numero della partita di fabbricazione;

d)

la dicitura «latte scremato in polvere spray».

3.

Il responsabile del magazzino tiene un registro in cui riporta le indicazioni di cui al punto 2 il giorno dell'entrata all'ammasso.


Top