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Document 32016R1238

Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2837

OJ L 206, 30.7.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/oj

30.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1238 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1-3, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) e e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.

(2)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'intervento pubblico si applica a frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.

(3)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.

(4)

Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti ammissibili.

(5)

Al fine di agevolare la gestione e il controllo dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, la partecipazione deve essere di norma consentita soltanto agli operatori stabiliti e titolari di partita IVA in uno Stato membro.

(6)

Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato soddisfino condizioni supplementari.

(7)

Date le differenze tra i prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto. Per lasciare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime, per i cereali alcune condizioni dovrebbero applicarsi solo dalla campagna di commercializzazione 2017-2018.

(8)

A garanzia della serietà dell'offerta o della domanda e del buon fine dell'operazione di acquisto, vendita e smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato, occorre prevedere requisiti per la costituzione di una cauzione.

(9)

È necessario inoltre prevedere disposizioni di svincolo e incameramento della cauzione per l'acquisto, la vendita e lo smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato.

(10)

Per le vendite all'intervento, la procedura di gara può svolgersi correttamente solo se le offerte presentate sono autentiche. Per conseguire tale obiettivo è necessario che la cauzione sia svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.

(11)

Per assicurare la massima efficacia e semplicità operativa del regime d'intervento pubblico nell'insieme dell'Unione per quanto riguarda, da un lato, l'acquisto di prodotti ammissibili e, dall'altro, la vendita di prodotti presi in consegna dagli organismi pagatori, occorre definire le condizioni che devono soddisfare i luoghi di ammasso.

(12)

È necessario che gli organismi pagatori responsabili dell'intervento pubblico negli Stati membri, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (4), assicurino il rispetto di tali condizioni in relazione ai luoghi di ammasso.

(13)

Qualora l'aggiudicazione delle carni bovine per l'acquisto superi la capacità di ammasso refrigerato disponibile in uno Stato membro, occorre prevedere che questi possa avvalersi della capacità di ammasso refrigerato di un altro Stato membro.

(14)

Ai fini di una gestione efficiente dell'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire norme specifiche relative al versamento dell'aiuto stesso.

(15)

Dato che il presente regolamento e l'atto di esecuzione che occorre adottare in materia d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato sono intesi a semplificare e adeguare le disposizioni applicabili ai prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (5), il presente regolamento dovrebbe sostituire le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 3427/87 (6), (CEE) n. 2351/91 (7), (CE) n. 720/2008 (8), (CE) n. 826/2008 (9), (CE) n. 1130/2009 (10), (UE) n. 1272/2009 (11) e (UE) n. 807/2010 della Commissione (12). A fini di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

a)

l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del suddetto regolamento; e

b)

la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del suddetto regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Ammissibilità degli operatori

1.   Gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione, presentano:

a)

un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti all'intervento pubblico; oppure

b)

un'offerta per l'aiuto all'ammasso privato o una domanda di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo.

2.   Per l'acquisto di carni bovine, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

a)

macelli bovini riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

b)

commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto.

3.   Per l'aiuto all'ammasso privato, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

a)

nel settore dell'olio di oliva, gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII;

b)

nel settore dello zucchero, i fabbricanti di zucchero.

Articolo 3

Ammissibilità dei prodotti

1.   I prodotti sono di qualità sana, leale e mercantile e soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Per l'acquisto all'intervento, i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti come segue:

a)

per i cereali: nell'allegato I del presente regolamento;

b)

per il riso: nell'allegato II del presente regolamento;

c)

per le carni bovine: nell'allegato III del presente regolamento;

d)

per il burro: nell'allegato IV, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (14);

e)

per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Inoltre, burro e latte scremato in polvere devono essere stati prodotti in un'impresa riconosciuta a norma rispettivamente dell'allegato IV, parte III o dell'allegato V, parte III, del presente regolamento.

3.   Per l'aiuto all'ammasso privato, i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4

Cauzione

Gli operatori costituiscono una cauzione a favore dell'organismo pagatore competente a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 quando:

a)

presentano un'offerta per l'acquisto o la vendita di prodotti all'intervento, o per lo smaltimento di tali prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

presentano un'offerta o una domanda di aiuto all'ammasso privato, salvo se altrimenti disposto da un regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Articolo 5

Svincolo e incameramento della cauzione

1.   Se l'offerta o la domanda è inammissibile o non è stata accettata, la cauzione di cui all'articolo 4 è svincolata.

2.   Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è svincolata quando:

a)

l'operatore ha consegnato il quantitativo indicato entro la data ultima indicata nel buono di consegna di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; e

b)

è stata accertata la conformità ai requisiti di ammissibilità del prodotto di cui all'articolo 3 del presente regolamento; oppure

c)

si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato; oppure

d)

l'offerta è ritirata dall'operatore cui si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

3.   Per la vendita di prodotti all'intervento, la cauzione è svincolata:

a)

per gli operatori non accettati, una volta presa la decisione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b)

per gli operatori accettati, relativamente ai quantitativi pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c)

se sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

4.   Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è svincolata quando:

a)

si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato;

b)

l'offerta è ritirata in seguito alla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c)

sono soddisfatti gli obblighi contrattuali relativamente al quantitativo contrattuale.

5.   La cauzione è incamerata se l'offerta o la domanda è:

a)

ritirata per motivi diversi dalla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; oppure

b)

modificata dopo essere stata presentata.

6.   Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è incamerata quando:

a)

i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 relativamente ai quantitativi non accettati;

b)

salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non consegna i prodotti entro la data ultima indicata sul buono di consegna, in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto è annullato per tali quantitativi.

Tuttavia, per cereali, riso e carni bovine, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità indicata nel buono di consegna, la cauzione è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 %.

7.   Per la vendita di prodotti all'intervento, salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata:

a)

relativamente ai quantitativi non pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, e la vendita è annullata relativamente a tali quantitativi;

b)

se non sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

8.   Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è incamerata quando:

a)

meno del 95 % dei quantitativi indicati nell'offerta o nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b)

una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, anche nel caso dello zucchero immagazzinato sfuso nel silo indicato dall'operatore, per il periodo stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto;

c)

è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo l, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

d)

dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

e)

non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

CAPO III

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO PUBBLICO

Articolo 6

Luoghi di ammasso all'intervento

1.   Gli organismi pagatori provvedono affinché i luoghi di ammasso all'intervento («luoghi di ammasso») consentano la conservazione in buone condizioni dei prodotti acquistati, anche per quanto riguarda la temperatura di conservazione, e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7.

2.   Nei periodi di acquisto all'intervento, gli organismi pagatori pubblicano e tengono aggiornate le informazioni relative ai luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori.

Articolo 7

Requisiti dei luoghi di ammasso

1.   Ogni luogo di ammasso soddisfa i seguenti requisiti:

a)

dispone degli impianti tecnici necessari alla presa in consegna dei prodotti;

b)

è in grado di svincolare i quantitativi per conformarsi al periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c)

per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, ha una capacità minima di ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

2.   Gli organismi pagatori possono adottare norme tecniche per i luoghi di ammasso e prendono tutte le altre misure necessarie a garanzia della corretta conservazione dei prodotti presi all'ammasso.

3.   Per le carni bovine, i luoghi di ammasso permettono:

a)

il magazzinaggio di carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti prese in consegna e disossate;

b)

il congelamento di tutte le carni disossate da conservare tali e quali.

Tuttavia, se il disossamento non è nelle condizioni di offerta, il luogo di ammasso permette la presa in consegna delle carni con osso.

Se il laboratorio di sezionamento e l'impianto frigorifero di un luogo di ammasso sono dipendenti dal macello o dall'operatore, l'organismo pagatore esegue i controlli opportuni per assicurare che le carni bovine oggetto dell'intervento siano trattate e immagazzinate secondo il presente regolamento.

I magazzini frigoriferi situati nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore consentono il magazzinaggio di tutte le carni bovine attribuite dall'organismo pagatore, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.

Tuttavia, se in uno Stato membro la capacità di magazzinaggio frigorifero per le carni bovine attribuite è insufficiente, l'organismo pagatore interessato può disporre che le carni suddette siano immagazzinate in un altro Stato membro e informarne la Commissione.

CAPO IV

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 8

Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

1.   Se il quantitativo durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 99 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale.

Tuttavia, per i prodotti seguenti, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 97 % del quantitativo contrattuale:

a)

zucchero immagazzinato separatamente dall'altro zucchero nel silo designato dall'operatore;

b)

olio di oliva;

c)

fibre di lino;

d)

carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, mentre il quantitativo contrattuale si riferisce alle carni fresche in entrata nel magazzino;

e)

formaggi;

f)

latte scremato in polvere in «grandi sacchi» (big bags) di cui all'allegato VI, parte VI, lettera c).

2.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, anche per lo zucchero immagazzinato sfuso nel silo designato dall'operatore, è inferiore alla percentuale del quantitativo contrattuale di cui al paragrafo 1, non è versato alcun aiuto. Tuttavia, per i formaggi, se l'organismo pagatore ritiene che siano soggetti a perdita naturale di peso durante il periodo di ammasso, tale perdita non comporta riduzione d'aiuto né incameramento della cauzione.

3.   L'aiuto è versato solo se il periodo di ammasso contrattuale rispetta il periodo di ammasso stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

4.   Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

La stessa regola si applica quando una parte di un lotto o partita all'ammasso è svincolata perché difettosa prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del primo termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo all'ammasso di cui al paragrafo 1.

5.   Salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %.

Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

6.   Se il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 non è rispettato, non si versa alcun aiuto all'ammasso privato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i quantitativi alle condizioni specifiche di cui al titolo V, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Articolo 10

Abrogazione e disposizioni transitorie

I regolamenti (CEE) n. 3427/87, (CEE) n. 2351/91, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 807/2010 sono abrogati.

L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti che sostituiscono il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

L'allegato I, parte II, tabella IV della parte IX e parte XI, lettera h), del regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2017.

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi alle offerte ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 826/2008 continua ad applicarsi alle offerte o alle domande ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016. Tuttavia, per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico, l'allegato I, parte II, si applica dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

(6)  Regolamento (CEE) n. 3427/87 della Commissione, del 16 novembre 1987, recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso (GU L 326 del 17.11.1987, pag. 25).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare (GU L 214 del 2.8.1991, pag. 51).

(8)  Regolamento (CE) n. 720/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento (versione codificata) (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 17).

(9)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5).

(11)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione (GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9).

(13)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Cfr. pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale).

(15)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 del 1.9.2009, pag. 3).


ALLEGATO I

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CEREALI

PARTE I

Criteri di ammissibilità per i cereali

1.

Per quanto riguarda i cereali, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:

a)

i cereali presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi;

b)

i cereali sono privi di odori e di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo;

c)

i cereali possiedono i requisiti qualitativi minimi specificati nella parte II del presente allegato; e

d)

il tenore di contaminanti, compresa la radioattività, non supera i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale.

2.

I livelli massimi dei contaminanti di cui al punto 1, lettera d), sono:

a)

per il frumento tenero e il frumento duro, i livelli ammessi dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (1), compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato, per il frumento tenero e il frumento duro, ai punti da 2.4 a 2.7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2);

b)

per l'orzo e il granturco, i livelli di cui ala direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.

Gli Stati membri provvedono al controllo dei livelli di contaminanti, compresi i livelli di radioattività, sulla base di un'analisi dei rischi che tenga conto, in particolare, delle informazioni fornite dall'operatore e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme prescritte, tra l'altro alla luce dei risultati delle analisi da lui ottenuti.

Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zélény di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l'impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità sana, leale e mercantile, deve essere giudicato non colloso e lavorabile a macchina.

PARTE II

Requisiti qualitativi minimi di cui alla parte I

 

Frumento duro

Frumento tenero

Orzo

Granturco

A.

Tenore massimo di umidità

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Chicchi spezzati

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impurità relative ai chicchi

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Impurità diverse dai chicchi volpati

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

chicchi striminziti

X

X

X

n.a.

b)

altri cereali

3 %

X

5 %

X

c)

chicchi attaccati da parassiti

X

X

X

X

d)

chicchi che presentano colorazioni del germe

X

X

n.a.

n.a.

e)

chicchi scaldati per essiccamento

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2,2.

Chicchi volpati

3,5 %

n.a.

n.a.

n.a.

3.

Chicchi germinati

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Impurità varie

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

di cui:

 

 

 

 

a)

semi estranei:

 

 

 

 

nocivi

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

altro

X

X

X

X

b)

chicchi avariati:

 

 

 

 

chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida

0,05 %

0,05 %

X

X

chicchi colpiti da fusariosi

1,5 %

X

X

X

altro

X

X

X

X

c)

impurità propriamente dette

X

X

X

X

d)

pule (per il granturco: frammenti di raspi)

X

X

X

X

e)

segala cornuta

0,05 %

0,05 %

n.a.

n.a.

f)

chicchi cariati

X

X

n.a.

n.a.

g)

impurità di originale animale

X

X

X

X

C.

Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente

27 %

n.a.

n.a.

n.a.

D.

Peso specifico minimo (kg/hl)

78

73

62

n.a.

E.

Tenore minimo di proteine (**)

11,5 %

11,0 %

n.a.

n.a.

F.

Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)

220

220

n.a.

n.a.

G.

Indice minimo di Zélény (ml)

n.a.

22

n.a.

n.a

«X»

analisi richiesta senza limite specifico, ma il cui tenore va preso in considerazione per i limiti massimi fissati ai punti 2 e 4 della tabella.

«n.a.»

non applicabile, in quanto non richiede un'analisi.

Gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati o cariati, sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.


(1)  Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(*)  Con un massimo del 3 % per le impurità diverse dai chicchi colpiti da fusariosi.

(**)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.


ALLEGATO II

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI RISO

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il risone

1.

Per quanto riguarda il riso, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:

a)

il risone è privo di odore e di insetti vivi;

b)

b) il tenore di umidità non supera il 14,5 %;

c)

la resa alla lavorazione non è inferiore di cinque punti alle rese di base di cui alla parte II;

d)

il tasso di impurità varie, il tasso di grani di riso di altre varietà e il tasso di grani non conformi alla qualità tipo definita all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono superiori alle percentuali massime di cui alla parte III del presente allegato, per tipo di riso;

e)

il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa unionale.

2.

Ai fini del presente allegato, per «impurità varie» si intendono gli elementi estranei diversi dal riso.

PARTE II

Criteri per la resa alla lavorazione

Resa di base alla lavorazione

Designazione della varietà

Resa in grani interi (%)

Resa globale (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Varietà non nominate

64

72

PARTE III

Percentuali massime

Difetti dei grani

Riso a grani tondi

codice NC 1006 10 92

Riso a grani medi e lunghi A

codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96

Riso a grani lunghi B

codice NC 1006 10 98

Grani gessati

6

4

4

Grani striati rossi

10

5

5

Grani macchiati e vaiolati

4

2,75

2,75

Grani ambrati

1

0,50

0,50

Grani gialli

0,175

0,175

0,175

Impurità varie

1

1

1

Grani di riso di altre varietà

5

5

5


ALLEGATO III

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CARNI BOVINE

PARTE I

Criteri di ammissibilità per le carni bovine

1.

Possono essere acquistate all'intervento carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti, fresche o refrigerate (codice NC 0201), di cui alla parte II del presente allegato che rientrano nelle seguenti categorie, definite all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a)

carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A);

b)

carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a 12 mesi (categoria C);

c)

carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).

2.

I prodotti di cui al punto 1 possono essere acquistati solo alle condizioni seguenti:

a)

sono stati macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b)

sono stati classificati, presentati e identificati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2);

c)

sono stati etichettati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

d)

sono ottenuti da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.

PARTE II

Classificazione dei prodotti

Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi descritti nella parte I, punto 1, lettera c).

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).


ALLEGATO IV

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI BURRO

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il burro

1.

L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il burro conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2.

L'organismo pagatore controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità esposte nell'allegato IV, parte I, del suddetto regolamento di esecuzione. Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

3.

I livelli di radioattività del burro non devono superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale e sono monitorati solo se la situazione lo esige.

4.

Il burro deve essere stato fabbricato nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.

5.

L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato IV, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di burro prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione, direttamente ed esclusivamente da crema pastorizzata ai sensi dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.

Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1308/2013. In tal caso l'imballaggio è sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Il burro è un'emulsione solida, sostanzialmente del tipo «acqua in olio», che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità:

Parametri

Tenore e caratteristiche di qualità

Grasso

Minimo 82 %

Acqua

Massimo 16 %

Materie secche non grasse

Massimo 2 %

Acidi grassi liberi

Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse

Indice di perossidi

Max 0,3 mequiv di ossigeno/1 000  g di materie grasse

Coliformi

Non rilevabili in 1 g

Grassi diversi da quelli del latte

Non rilevabili con l'analisi dei trigliceridi

Caratteristiche organolettiche

Almeno quattro punti su cinque per quanto riguarda l'aspetto, il gusto e la consistenza

Dispersione idrica

Almeno quattro punti

PARTE III

Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Le imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

a)

sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;

b)

si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;

c)

accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il burro di loro produzione che può essere offerto all'intervento;

d)

si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all'intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

a)

un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);

b)

un controllo all'anno quando il burro è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al paragrafo 1.

3.

Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4.

I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la durata del controllo;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.


ALLEGATO V

ACQUISTO DI LATTE SCREMATO IN POLVERE

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il latte scremato in polvere

1.

L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2.

L'organismo pagatore controlla la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità esposte nell'allegato V, parte I, del suddetto regolamento. Detti controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, all'infuori delle materie prime autorizzate per la correzione del tenore proteico di cui all'allegato I, punto 4, lettera b), della direttiva 2001/114/CE del Consiglio (1), in particolare latticello e siero di latte ai sensi della parte II del presente allegato.

La correzione del tenore proteico avviene, se del caso, in fase liquida. Le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico sono di origine unionale.

Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

3.

La radioattività nel latte scremato in polvere non può superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale ed è monitorata solo se la situazione lo esige.

4.

Il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte. Se immagazzinato in sili contenenti la produzione di più di una giornata, il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nel corso delle tre settimane precedenti la settimana di ricevimento dell'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nel corso delle quattro settimane precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.

5.

L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato V, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione ai sensi dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che la correzione del tenore proteico è avvenuta, se del caso, in fase liquida.

6.

Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere conforme ai requisiti di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. In tal caso i sacchi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 sono sigillati con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Parametri

Tenore e caratteristiche di qualità

Tenore di sostanza proteica

Minimo 34,0 % sull'estratto secco non grasso

Tenore in materie grasse

Massimo 1,00 %

Tenore di acqua

Massimo 3,5 %

Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo

Massimo 19,5 ml

Tenore di lattati

Massimo 150 mg/100 g

Additivi

Nessuno

Prova di fosfatasi

Negativo, cioè un'attività fosfatasica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito

Indice di solubilità

Massimo 0,5 ml (24 °C)

Tenore di particelle combuste

Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B

Tenore di microrganismi

Massimo 40 000 per grammo

Ricerca di coliformi

Negativo in 0,1 g

Ricerca di latticello (2)

Negativo (3)

Ricerca di siero di latte presamico (4)

Nessuno

Ricerca di siero di latte acido (5)

Nessuno

Gusto e odore

Pulito

Aspetto

Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate

Sostanze antimicrobiche

Negativo (6)

PARTE III

Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Le imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

a)

sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;

b)

si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte prodotti, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;

c)

accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il latte scremato in polvere inteso ad essere offerto all'intervento;

d)

si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di produrre latte scremato in polvere per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di produzione di latte scremato in polvere destinato all'intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

a)

un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);

b)

un controllo all'anno quando il latte scremato in polvere è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al punto 1.

3.

Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4.

I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la durata del controllo;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.


(1)  Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19).

(2)  Per latticello si intende: il sottoprodotto della produzione del burro, ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida.

(3)  L'assenza di latticello è determinata mediante un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione, effettuato almeno una volta alla settimana, oppure mediante analisi di laboratorio del prodotto finito da cui risultino al massimo 69,31 mg di PEDP (dipalmitoilfosfatidiletanolamina)/100 g.

(4)  Per siero di latte s'intende il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici.

(5)  Per siero di latte s'intende il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici. Il metodo da applicare è riconosciuto dall'organismo pagatore.

(6)  Il latte utilizzato per la produzione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.


ALLEGATO VI

REQUISITI DI QUALITÀ PER L'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

I livelli di radioattività presenti nei prodotti che possono beneficiare di un aiuto all'ammasso privato non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa unionale. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva dei prodotti si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario.

I.   Zucchero

Lo zucchero per il quale è presentata un'offerta o una domanda deve essere:

a)

zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa o in grandi sacchi di 800 kg o più recanti l'indicazione del peso netto;

b)

con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %.

Fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/17, deve essere prodotto entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta o la domanda ad eccezione dello zucchero bianco ritirato o riportato.

II.   Fibre di lino

L'aiuto è concesso unicamente per le fibre lunghe di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri e nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 2 000 kg.

Le fibre lunghe di lino sono immagazzinate in balle contenenti le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

a)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di entrata all'ammasso;

c)

il peso netto.

III.   Carni

L'aiuto è concesso per:

a)

carni bovine classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (1), e identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento;

b)

carcasse e tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi;

c)

carni di animali allevati nell'Unione almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine, o negli ultimi due mesi, nel caso delle carni suine, ovine e caprine, e macellati al massimo 10 giorni prima del conferimento all'ammasso; per i suini macellati prima dei due mesi di età, le carni provengono da animali allevati nell'Unione dalla nascita;

d)

carni di animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)

carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;

f)

carni di animali non macellati d'urgenza;

g)

carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

IV.   Burro

L'aiuto è concesso solo per il burro:

a)

con un tenore minimo, in peso, di materie grasse del latte pari all'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

b)

prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta nell'ambito della gara;

L'imballaggio del burro reca l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sul condizionamento del burro di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «burro di crema dolce» se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il burro è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il burro è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

V.   Formaggi

L'aiuto è concesso unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP); alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale l'età minima del formaggio che sarà commercializzato dopo l'ammasso contrattuale corrisponde al periodo di maturazione previsto dal disciplinare di produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), maggiorata del periodo di maturazione supplementare che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Se nel disciplinare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è previsto alcun periodo di maturazione, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale il formaggio ha un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Inoltre, i formaggi sono conformi ai seguenti requisiti:

a)

recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'impresa nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;

b)

sono immagazzinati in forme intere nello Stato membro di produzione e in cui hanno diritto alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e

c)

non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.

Il responsabile del magazzino di ammasso tiene un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, sono registrate le indicazioni di cui al terzo capoverso, lettera a).

VI.   Latte scremato in polvere

L'aiuto è concesso solo per il latte scremato in polvere:

a)

con tenore massimo dell'1,5 % di grassi e del 5 % di acqua, e con tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 34 %;

b)

prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta;

c)

confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in grandi sacchi («big bags») del peso massimo di 1 500 kg.

I sacchi recano l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sulla consegna e il condizionamento del latte scremato in polvere di cui di cui all'allegato V, parte II, punti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «latte scremato in polvere spray» sui sacchi.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il latte scremato in polvere è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato V, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il latte scremato in polvere è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO VII

CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI CHE PRESENTANO UN'OFFERTA O UNA DOMANDA DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA

Gli operatori del settore oleicolo rientrano in una delle seguenti categorie:

a)

un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dalla normativa nazionale vigente dello Stato membro interessato;

b)

un frantoio per la produzione d'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato;

c)

un'impresa di condizionamento dell'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato.

L'operatore del settore oleicolo che non adempie agli obblighi del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o (UE) n. 1308/2013 non è ammesso a presentare offerta o domanda di aiuto all'ammasso privato durante i dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono rettificati i motivi dell'inadempienza.

Queste misure non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.


(1)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


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