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Document 32016L0856

Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima

OJ L 142, 31.5.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/856/oj

31.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/12


DIRETTIVA (UE) 2016/856 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2016

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2015 l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere inferiore al 15 %.

(2)

L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, ha assicurato un funzionamento accettabile del regime IVA. Le nuove norme relative al luogo della prestazione di servizi, che favoriscono il principio della tassazione nel luogo di consumo, hanno ulteriormente limitato le possibilità di ricorrere alla delocalizzazione per trarre vantaggi dalle differenze tra le aliquote IVA e hanno ridotto le potenziali distorsioni della concorrenza.

(3)

Per evitare che divergenze eccessive tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali nell'Unione e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell'economia, è prassi comune, nel settore delle imposte indirette, stabilire aliquote minime. È ancora prudente farlo per l'IVA.

(4)

Alla luce della discussione in corso sulle caratteristiche del regime IVA definitivo per gli scambi intra-Unione, sarebbe prematuro stabilire un'aliquota IVA normale permanente o ipotizzare di modificare l'aliquota IVA minima.

(5)

È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione.

(6)

Il mantenimento dell'attuale aliquota normale minima non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2017 per adattarla all'introduzione di un regime IVA definitivo per gli scambi intra-UE.

(7)

Al fine di garantire l'applicazione ininterrotta dell'aliquota normale minima stabilita dalla direttiva 2006/112/CE, è opportuno che la presente direttiva si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

A decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …il 1o agosto 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Parere del 12 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 17 febbraio 2016 (GU C 133 del 14.4.2016, pag. 23).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


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