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Document 32016D0769

Decisione (UE) 2016/769 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

OJ L 127, 18.5.2016, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/769/oj

18.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/21


DECISIONE (UE) 2016/769 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 (1).

(2)

L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 19 febbraio 2004 (2).

(3)

Le parti del protocollo hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze in questione e i valori limite di emissione applicabili a taluni inceneritori di rifiuti.

(4)

Nel 2009 le parti presenti alla ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2009/1, 2009/2 e 2009/3 che emendano il protocollo.

(5)

Gli emendamenti figuranti nella decisione 2009/3 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.

(6)

Gli emendamenti figuranti nelle decisioni 2009/1 e 2009/2 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo.

(7)

L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compreso il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Gli emendamenti del protocollo di cui alle decisioni 2009/1 e 2009/2 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.

I testi degli emendamenti del protocollo figuranti nell'articolo 1 della decisione 2009/1 e nell'articolo 1 della decisione 2009/2 dell'organo esecutivo della convenzione sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.

(2)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

(3)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(4)  La data di entrata in vigore degli emendamenti del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO

di cui all'articolo 1 della decisione 2009/1 dell'organo esecutivo della convenzione

A.   Articolo 1

Il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«per “fonte fissa nuova” s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata trascorsi due anni dall'entrata in vigore per una parte:

a)

del presente protocollo; oppure

b)

di un emendamento del presente protocollo che, per quanto riguarda una fonte fissa, introduce nuovi valori limite nella parte II dell'allegato IV, oppure introduce nell'allegato VIII la categoria nella quale tale fonte rientra.

Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i benefici ambientali derivanti da tale modifica.»

B.   Articolo 3

1.

All'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto i) e punto iii), del protocollo sugli inquinanti organici persistenti, il testo:

«per le quali l'allegato V individua le migliori tecniche disponibili»

è sostituito dal seguente:

«per i quali le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo individuano le migliori tecniche disponibili».

2.

Il punto e virgola alla fine del paragrafo 5, lettera b), punto iv), è sostituito da un punto.

3.

Il paragrafo 5, lettera b), punto v), è soppresso.

C.   Articolo 13

Il testo«Gli allegati V e VII hanno» è sostituito da «L'allegato V ha»

D.   Articolo 14

1.

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti presenti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il depositario. Per tutte le altre parti, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione. Al presente paragrafo si applicano i paragrafi 5 bis e 5 ter

2.

Al paragrafo 4, il testo «agli allegati V e VII» è sostituito da «all'allegato V» e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V».

3.

Al paragrafo 5, il testo «agli allegati V e VII» è soppresso e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V».

4.

Dopo il paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5 bis.   Per le parti che l'hanno accettata, la procedura di cui al paragrafo 5 ter sostituisce quella di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.

ter.

a)

Gli emendamenti agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui essa viene comunicato dal segretario esecutivo della Commissione a tutte le parti, l'emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla sottostante lettera b);

b)

Le parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati da I a IV, VI e VIII lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l'emendamento ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte;

c)

Qualsiasi emendamento degli allegati da I a IV, VI e VIII non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:

i)

ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera b); oppure

ii)

ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.»

E.   Articolo 16

Dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

«3.   Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 5 ter, per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.»

F.   Allegato I

1.

Nell'elenco, per la sostanza DDT le condizioni (numeri 1 e 2) sull'eliminazione della produzione sono soppresse e sostituite dal termine «Nessuna»; viene inoltre soppresso il testo «salvo quanto precisato nell'allegato II» nelle condizioni di impiego.

2.

Nell'elenco, per la sostanza Eptacloro, le condizioni d'uso sono soppresse e sostituite dal termine «Nessuna».

3.

Nell'elenco, per la sostanza Esaclorobenzene, le condizioni di produzione e d'uso sono soppresse e sostituite in entrambi i casi dal termine «Nessuna».

4.

Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:

«Esaclorobutadiene

CAS: 87-68-3

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna


Esaclorocicloesani (HCH) (CAS: 608-73-1), tra cui lindano (CAS: 58-89-9

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna condizione, eccetto per l'isomero gamma dell'HCH (lindano), utilizzato come insetticida topico a fini di sanità pubblica. Questi usi sono oggetto di una nuova valutazione a norma del presente protocollo nel 2012, oppure un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento se quest'ultima data è posteriore.

Esabromodifenil etere (a) e Eptabromodifeniletere etere (a)

Produzione

Nessuna

Uso

1.

Una parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l'ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo.

2.

Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espiri, l'organo esecutivo valuta i progressi che le parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030.

Tetrabromodifeniletere etere (b) e Pentabromodifeniletere etere (b)

Produzione

Nessuna

Uso

1.

Una parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l'ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo.

2.

Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espiri, l'organo esecutivo valuta i progressi che le parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030.


Pentaclorobenzene

CAS: 608-93-5

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna


Perfluorottano sulfonato (PFOS) (c)

Produzione

Nessuna, salvo per la produzione per gli impieghi da a) a c) sottoindicati, e da a) a e) nell'allegato II.

Uso

Nessuna, tranne per i seguenti usi e gli usi da a) a e) nell'allegato II:

a)

elettroplaccatura al cromo, anodizzazione al cromo e attacco anodico, fino al 2014;

b)

nichelatura chimica con nichel-politetrafluoretilene, fino al 2014;

c)

incisione di substrati di plastica prima della loro metallizzazione, fino al 2014;

d)

schiume antincendio, ma solo se fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009.

Per quanto riguarda le schiume antincendio:

i)

le parti si adoperano per eliminare entro il 2014 le schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 e riferiscono sui loro progressi in merito all'organo esecutivo nel 2014;

ii)

sulla base di quanto riferito dalle parti e del punto i), nel 2015 l'organo esecutivo valuta se l'uso di schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 dovrà essere assoggettato a restrizioni supplementari.»

5.

Nell'elenco, la sostanza PCB è soppressa e sostituita da:

«Bifenili policlorurati (PCB) (d)

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna Per quanto riguarda i PCB in uso entro la data di attuazione, ciascuna parte deve:

1.

impegnarsi con più forza per:

a)

l'eliminazione dell'uso dei PCB individuabili nelle apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi residui) che contengono volumi di PCB superiori a 5 dm3 e in concentrazione uguale o superiore allo 0,05 %, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2010 (o il 31 dicembre 2015 per i paesi con economie in transizione);

b)

la distruzione o la decontaminazione attraverso metodi che non comportano rischi per l'ambiente:

di tutti i PCB liquidi di cui alla lettera a) e degli altri PCB liquidi non contenenti più dello 0,005 % in peso di PCB e non in apparecchiature, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2015 (o il 31 dicembre 2020 per i paesi con economie in transizione);

tutti i PCB liquidi di cui al punto 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2029;

c)

la decontaminazione o lo smaltimento delle apparecchiature di cui ai punti 1, lettera a) e 2, lettera a), attraverso metodi che non comportano rischi per l'ambiente.

2.

adoperarsi per:

a)

individuare e rimuovere dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

b)

individuare altri articoli contenenti più dello 0,005 % di PCB (ad esempio guaine per cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e gestirli conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 3.

3.

assicurare che le apparecchiature di cui ai punti 1, lettera a), e 2, lettera a), non siano esportate o importate per fini diversi da quello di una gestione dei rifiuti senza rischi per l'ambiente.

4.

Promuovere le seguenti iniziative per controllare l'uso dei PCB e ridurre le esposizioni e i rischi:

a)

limitare l'uso dei PCB alle apparecchiature intatte ed ermetiche e alle zone in cui è possibile ridurre al minimo il rischio di emissione nell'ambiente e porvi rapidamente rimedio;

b)

evitare l'uso di PCB in apparecchiature situate in zone destinate alla produzione o alla trasformazione di alimenti e mangimi;

in caso di uso di PCB in zone popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti elettrici che possano provocare incendi, e compiere regolarmente ispezioni delle apparecchiature per individuare eventuali perdite.»

6.

La nota (a) in calce all'allegato I è soppressa.

7.

Alla fine dell'allegato I sono aggiunte le seguenti note in calce:

«(a)

Per “Esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere” si intende 2,2′,4,4′,5,5′- esabromodifeniletere (BDE-153, n. CAS: 68631-49-2), 2,2′,4,4′,5,6′- esabromodifeniletere (BDE-154, n. CAS: 207122-15-4), 2,2′,3,3′,4,5′,6 eptabromodifeniletere (BDE-175, n. CAS: 446255-22-7), 2,2′,3,4,4′,5′,6- eptabromodifeniletere (BDE-183, n. CAS: 207122-16-5) ed altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nelle forme commerciali di ottabromodifeniletere.

(b)

Per “Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere” si intende 2,2′,4,4′-tetrabromodifeniletere (BDE-47, n. CAS: 40088-47-9) e 2,2′,4,4′,5-pentabromodifeniletere (BDE-99, n. CAS: 32534-81-9) ed altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nelle forme commerciali di pentabromodifeniletere.

(c)

Per perfluorottano sulfonato (PFOS) si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare C8F17SO2X, dove X = OH, sale metallico, alogenuro, ammide o altri derivati compresi i polimeri.

(d)

Per “bifenili policlorurati” si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci.»

G.   Allegato II

1.

Nell'elenco, sono soppresse le sostanze DDT, HCH e PCB nella tabella che figura dopo il primo paragrafo dell'allegato II.

2.

Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:

«Sostanza

Dispositivi di attuazione

Usi limitati

Condizioni

Perfluorottano sulfonato (PFOS) (1)

a)

Rivestimenti fotoresistenti o antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;

b)

rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa;

c)

trattamenti antiappannanti per cromatura dura a carattere non decorativo; VI) agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura;

d)

fluidi idraulici per l'aviazione;

e)

determinati dispositivi medici (ad esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD).

Le parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate.

Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.

H.   Allegato III

1.

Il testo sotto il titolo «Anno di riferimento» per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato III è soppresso e sostituito dal seguente:

«1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una parte, e come specificato da tale parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione»

2.

Nell'elenco, per la sostanza esaclorobenzene, sotto il nome della sostanza è aggiunto il seguente testo: «CAS: 118-74-1».

3.

Nell'elenco è aggiunta la sostanza PCB attraverso l'inserimento di una riga alla fine della tabella:

«PCB (c)

2005; oppure un altro anno a scelta, dal 1995 al 2010 compreso; oppure, per i paesi con economie in transizione, un altro anno a scelta, tra il 1995 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una parte, e come specificato da tale parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.»

4.

Dopo la nota in calce (b) è aggiunta un'altra nota, come segue:

«(c)

Bifenili policlorurati (PCB), quali definiti nell'allegato I, se prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche.»

I.   Allegato IV

1.

Al punto 2, all'interno della parentesi, il termine «e» è soppresso e il testo «, e per un determinato tenore di ossigeno» è aggiunto alla fine.

2.

Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

I valori limite si riferiscono alle normali condizioni di funzionamento. Per le operazioni a processo discontinuo, i valori limite si riferiscono a livelli medi registrati nel corso dell'intero processo discontinuo — tra cui, ad esempio, il preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento.»

3.

Al paragrafo 4, dopo il termine «norme» è aggiunto «applicabili», e prima dei termini «dal Comitato» è inserito «, ad esempio,»

4.

Il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti testo e nota in calce:

«6.

Le emissioni di PCDD/F sono indicate in equivalenti tossici totali (TEQ) (1). I valori del fattore di equivalenza tossica da utilizzare ai fini del presente protocollo sono conformi alle norme internazionali applicabili, a cominciare dai fattori tossici equivalenti per PCDD/F per i mammiferi, adottati nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della sanità.

(1)  L'equivalente tossico totale (TEQ) è definito sul piano operativo dalla somma dei prodotti della moltiplicazione della concentrazione di ogni composto per il valore del fattore di equivalenza tossica (TEF), ed è una stima dell'attività totaledella miscela simile a quella di 2,3,7,8-TCDD. Precedentemente, l'abbreviazione per equivalente tossico totale era TE.»"

5.

Il paragrafo 7 è sostituito dai seguenti testo e nota in calce:

«7.

I valori limite seguenti, che si riferiscono ad una concentrazione dell'11 % di O2 nei gas di scarico, si applicano ai seguenti tipi di inceneritore:

 

rifiuti solidi urbani (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 3 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

0,1 ng TEQ/m3

 

rifiuti solidi sanitari (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

fonte fissa nuova:

0,1 ng TEQ/m3

fonte fissa esistente:

0,5 ng TEQ/m3

 

rifiuti pericolosi (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

fonte fissa nuova:

0,1 ng TEQ/m3

fonte fissa esistente:

0,2 ng TEQ/m3

 

rifiuti industriali non pericolosi (2)  (3)

fonte fissa nuova:

0,1 ng TEQ/m3

fonte fissa esistente:

0,5 ng TEQ/m3

(2)  Incluso gli inceneritori per il trattamento dei rifiuti da biomassa (che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento del legno e che comprendono in particolare i rifiuti di biomassa derivanti dall'attività di costruzione e demolizione), ma esclusi gli inceneritori che trattano solo altri rifiuti di biomassa."

(3)  I paesi con economie in transizione possono escludere la co-combustione di rifiuti industriali non pericolosi nei processi industriali in cui tali rifiuti sono utilizzati come combustibile aggiuntivo che contribuisce fino al 10 % dell'energia,»"

6.

Dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti:

«8.

Il valore limite seguente, che si riferisce ad una concentrazione del 16 % di O2 nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di impianti di agglomerazione:

0,5 ng TEQ/m3

9.

Il valore limite seguente, che si riferisce ad alla concentrazione effettiva di O2 nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di fonti:

produzione secondaria di acciaio — forno ad arco elettrico con una capacità di produzione superiore a 2,5 t/ora di acciaio fuso per ulteriori lavorazioni:

0,5 ng TEQ/m3.»

J.   Allegato VI

1.

Il testo esistente dell'allegato diventa punto 1.

2.

Alla lettera a), dopo i termini «del presente protocollo» è aggiunto «per una parte».

3.

Il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«per le fonti fisse esistenti:

i)

otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per una parte; se necessario tale periodo può essere esteso per fonti fisse esistenti specifiche conformemente al periodo di ammortamento previsto dalla normativa nazionale; oppure

ii)

fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per una parte, se questa è un paese con un'economia in transizione».

4.

Alla fine dell'allegato è aggiunto un nuovo paragrafo 2, con il seguente testo:

«2.

Le scadenze per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili che sono stati aggiornati o introdotti a seguito dell'emendamento del presente protocollo sono le seguenti:

a)

per fonti fisse nuove, due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per la parte interessata;

b)

per le fonti fisse esistenti:

i)

otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per una parte; oppure

ii)

fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento rilevante per una parte, se questa è un paese con un'economia in transizione».

K.   Allegato VIII

1.

Nella seconda frase della parte I, prima dei termini «all'allegato V» è inserito «ai documenti di orientamento di cui».

2.

La descrizione della categoria 1 nella tabella della parte II è soppressa e sostituita dal seguente testo: «Incenerimento di rifiuti (compreso il coincenerimento): rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e sanitari, e fanghi di depurazione.»

3.

Le seguenti nuove categorie sono aggiunte nella tabella della parte II:

«13

Processi specifici di produzione di sostanze chimiche con formazione ed emissione non intenzionale di inquinanti organici persistenti, e in particolare la produzione di clorofenoli e cloranile.

14

Processi termici nell'industria metallurgica, metodi a base di cloro.»


(1)  Per perfluorottano sulfonato (PFOS) si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare C8F17SO2X, dove X = OH, sale metallico, alogenuro, ammide o altri derivati compresi i polimeri.»


EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO

di cui all'articolo 1 della decisione 2009/2 dell'organo esecutivo della convenzione

A.   Allegato I

1.

Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:

«Naftaleni policlorurati (PCN)

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna

Paraffine clorurate a catena corta (d)

Produzione

Nessuna, salvo per la produzione per gli usi elencati nell'allegato II.

Uso

Nessuna, salvo per gli usi elencati nell'allegato II.»

2.

Alla fine dell'allegato I è aggiunta la seguente nota in calce:

«(d)

Per paraffine clorurate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso.»

B.   Allegato II

1.

Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:

«Paraffine clorurate a catena corta (b)

a)

materiali ignifughi di gomma utilizzati in nastri trasportatori nell'industria mineraria;

Le parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate.

b)

materiali ignifughi nei sigillanti per dighe.

Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.»

2.

Alla fine dell'allegato II è aggiunta la seguente nota in calce:

«(b)

Per paraffine clorurate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso.»


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