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Document 32016D0590

Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

OJ L 103, 19.4.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/590/oj

19.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/1


DECISIONE (UE) 2016/590 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato il testo di un accordo concernente il rafforzamento della risposta globale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione, che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 % delle emissioni totali di gas a effetto serra, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tra le parti della convenzione si annoverano l'Unione e i suoi Stati membri.

(2)

L'accordo stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno contributi in successione stabiliti a livello nazionale.

(3)

Il 6 marzo 2015 l'Unione e i suoi Stati membri hanno comunicato i loro contributi previsti stabiliti a livello nazionale, impegnandosi a favore di un obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima.

(4)

L'accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017.

(5)

L'accordo è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato, vale a dire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(6)

Nell'Unione esistono atti legislativi volti alla realizzazione di taluni di questi obiettivi. Parte di tali atti legislativi vigenti nell'Unione dovrà essere rivista per consentire l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo.

(7)

È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1).

La firma avrà luogo a New York il 22 aprile 2016 o successivamente non appena possibile.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


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