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Document 32015R2282

Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 325, 10.12.2015, p. 1–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2282/oj

10.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2282 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 33,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato è stato quello di individuare principi comuni per la valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto da parte della Commissione. In tale contesto, la Commissione ritiene che una misura di aiuto sia compatibile con il trattato solo se soddisfa criteri quali il raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, la necessità dell'intervento statale, l'adeguatezza, l'effetto di incentivazione, la proporzionalità e la prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato sono stati modificati e razionalizzati alla luce di tali principi comuni di valutazione. È opportuno quindi modificare i moduli di notifica e le schede di informazioni sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (2) onde garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme aggiornate in materia di aiuti di Stato.

(2)

È necessario, inoltre, che le misure di aiuto rispettino i criteri di trasparenza di cui alla comunicazione sulla trasparenza (3) volta a promuovere l'osservanza delle norme, a ridurre l'incertezza e a consentire alle imprese di verificare se gli aiuti concessi ai concorrenti siano legali. Migliorando la circolazione delle informazioni sugli aiuti concessi a vari livelli, la trasparenza agevola inoltre le attività di applicazione della normativa da parte delle autorità nazionali e regionali e garantisce quindi un maggiore controllo e follow-up a livello nazionale e locale. A tal fine, gli Stati membri notificanti dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti circa la pubblicazione di informazioni sulle misure di aiuto.

(3)

In considerazione dell'impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o in cui sono ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato, occorre che gli Stati membri effettuino una valutazione di tali regimi. Al fine di consentire alla Commissione di esaminare il piano di valutazione, gli Stati membri devono trasmetterle il progetto di piano di valutazione contestualmente alla notifica del regime di aiuti. A tal fine è opportuno aggiungere al regolamento (CE) n. 794/2004 un nuovo modulo per il piano di valutazione, a uso degli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

2)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

3)

gli allegati III A e III B sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).


ALLEGATO I

L'allegato I è modificato come segue:

1)

La parte I è sostituita dalla seguente:

«PARTE I.

INFORMAZIONI GENERALI

1.   Status della notifica

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

a) ☐

una notifica preventiva. In tal caso, in questa fase non occorre compilare l'intero modulo ma è sufficiente stabilire con i servizi della Commissione le informazioni necessarie per una valutazione preliminare della misura proposta.

b) ☐

una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

c) ☐

una notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 (1). In tal caso, compilare solo il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.

d) ☐

una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza giuridica.

In caso sia selezionata l'opzione d), spiegare qui di seguito perché lo Stato membro notificante ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Fornire una valutazione completa della misura sulla base dei quattro criteri sotto riportati, precisando in particolare quale criterio non si considera rispettato nell'ambito della misura prevista:

la misura notificata prevede un trasferimento di risorse pubbliche o è imputabile allo Stato;

la misura notificata conferisce un vantaggio alle imprese;

la misura è discrezionale, ovvero ne può beneficiare solo un numero limitato di imprese in un certo numero di settori economici o comporta restrizioni territoriali;

la misura causa distorsioni della concorrenza sul mercato interno o minaccia di falsare gli scambi intraunionali?

2.   Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto

Stato membro interessato:

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

Persona di contatto:

 

Nome: …

 

Indirizzo: …

 

Telefono: …

 

E-mail: …

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

 

Nome: …

 

Indirizzo: …

 

Indirizzo Internet: …

 

E-mail: …

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

 

Nome: …

 

Telefono: …

 

E-mail: …

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

 

Nome: …

 

Indirizzo: …

 

Indirizzo Internet: …

 

E-mail: …

3.   Beneficiari

3.1.   Ubicazione dei beneficiari

a) ☐

in una regione non assistita: …

b) ☐

in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2): …

c) ☐

in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore): …

3.2.   Se del caso, ubicazione del progetto:

a) ☐

in una regione non assistita: …

b) ☐

in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2): …

c) ☐

in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore): …

3.3.   Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

a) ☐

la misura è applicabile in tutti i settori

b) ☐

la misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE (2): …

3.4.   Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1.   Tipo di beneficiari:

a) ☐

grandi imprese

b) ☐

piccole e medie imprese (PMI)

c) ☐

medie imprese

d) ☐

piccole imprese

e) ☐

microimprese

3.4.2.   Numero stimato di beneficiari:

a) ☐

inferiore a 10

b) ☐

da 11 a 50

c) ☐

da 51 a 100

d) ☐

da 101 a 500

e) ☐

da 501 a 1 000

f) ☐

più di 1 000

3.5.   Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:

3.5.1.   Nome del beneficiario:

3.5.2.   Tipo di beneficiario:

PMI

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione della Commissione relativa alle PMI (3) che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria (4)):

Grande impresa

3.6.   Il beneficiario è un'impresa in difficoltà (5)?

☐ Sì

☐ No

3.7.   Ordini di recupero pendenti

3.7.1.   Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

☐ Sì

☐ No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

3.7.2.   Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

☐ Sì

☐ No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

4.   Base giuridica nazionale

4.1.   Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Base giuridica nazionale: …

Disposizioni di applicazione (se del caso):

Riferimenti (se del caso):

4.2.   Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

a) ☐

una copia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

b) ☐

una copia delle parti pertinenti del progetto di testo della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3.   Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?

No. È stata inserita una disposizione in tal senso nel progetto di testo?

No. Spiegare perché tale disposizione non è stata inclusa nel testo della base giuridica.

4.4.   Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:

data di autorizzazione della Commissione

data dell'impegno delle autorità nazionali a concedere l'aiuto, fatta salva l'approvazione della Commissione

5.   Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata

5.1.   Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)

5.2.   Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto

5.3.   La misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) (6)?

No

Sì. Si prega di allegare alla notifica il modulo di domanda della Banca europea per gli investimenti.

5.4.   Tipo di aiuto

5.4.1.   La notifica riguarda un regime di aiuti?

No

Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?

No

Sì. Sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004?

Sì. Compilare il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.

No. Continuare con la compilazione del presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.

Sì. Specificare:

Numero dell'aiuto (7): …

Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione) se del caso, o numero di esenzione:…/…/…;

Durata del regime originario: …

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché: …

No. Specificare quando è stata data esecuzione al regime:

5.4.2.   La notifica riguarda un aiuto individuale (8)?

No

Sì. Indicare se si tratta di:

un aiuto soggetto a notifica individuale basato su un regime autorizzato o su un regime in esenzione per categoria. Indicare il riferimento al regime autorizzato o al regime in esenzione:

 

Titolo: …

 

Numero dell'aiuto (7): …

 

Lettera di autorizzazione della Commissione (se applicabile): …

un aiuto individuale che non rientra in un regime.

5.4.3.   Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

No

Sì. Notificare anche il sistema di finanziamento.

5.5.   Durata

☐   Regime

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:…

☐   Aiuto individuale

Indicare la data prevista di concessione dell'aiuto (9): …

Se l'aiuto sarà versato a rate, indicare la data prevista di ciascuna rata …

6.   Compatibilità dell'aiuto

Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura  (10) )

6.1.   Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

 

Obiettivo principale

(barrare solo una casella)

Obiettivo secondario  (11)

Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali

Infrastrutture a banda larga

Aiuti per la chiusura

Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

Cultura

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità

Infrastrutture energetiche

Efficienza energetica

Protezione ambientale

Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo

Pesca e acquacoltura

Conservazione del patrimonio

Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione

Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale)

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Energia rinnovabile

Salvataggio di imprese in difficoltà

Ricerca, sviluppo e innovazione

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Finanziamento del rischio

Sviluppo settoriale

Servizi d'interesse economico generale (SIEG)

PMI

Sostegno sociale a singoli consumatori

Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali

Formazione

Infrastrutture o attrezzature aeroportuali

Gestione degli aeroporti

Aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree per lo sviluppo di nuove rotte

Coordinamento dei trasporti

6.2.   Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.

6.3.   Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

6.4.   L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

☐ Sì

☐ No

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?

☐ Sì

☐ No

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

6.5.   Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

6.6.   Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

6.7.   Conformemente alla comunicazione sulla trasparenza (12), indicare quali delle seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, lo strumento di aiuto (13) e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE) (14).

☐ Sì

☐ No

6.7.1.   Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

6.7.2.   Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

6.7.3.   Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

7.   Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1.   Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto (15) messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto

Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio (16)

Importo totale

Importo annuale

☐   Sovvenzioni (o misure con effetto analogo)

a) ☐

Sovvenzione diretta

b) ☐

Contributi in conto interessi

c) ☐

Estinzione del debito

 

 

☐   Prestiti (o misure con effetti analoghi)

a) ☐

Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia e sulla durata)

b) ☐

Anticipi rimborsabili

c) ☐

Differimento d'imposta

 

 

☐   Garanzia

Fare eventualmente riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera

 

 

Qualsiasi forma di intervento in equity o quasi-equity

 

 

☐   Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

a) ☐

Detrazione di imposta

b) ☐

Riduzione della base imponibile

c) ☐

Riduzione dell'aliquota

d) ☐

Riduzione dei contributi di previdenza sociale

e) ☐

Altro (precisare):…

 

 

Altro (precisare)

……

A quali strumenti potrebbe più o meno corrispondere questo strumento alla luce dei suoi effetti?

……

 

 

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti: …

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito: …

7.2.   Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

7.3.   Fonti di finanziamento

7.3.1.   Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:

a) ☐

bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale

b) ☐

prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti (precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi). Se del caso, allegare una copia della base giuridica del finanziamento.

c) ☐

Riserve accumulate

d) ☐

Imprese pubbliche

e) ☐

Cofinanziamento dei fondi strutturali

f) ☐

Altro (precisare)

7.3.2.   La dotazione è adottata annualmente?

No. Indicare il periodo di riferimento: …

7.3.3.   Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo …

Bilancio annuale (17)

7.4.   Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti “de minimis” (18) ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali (19) per coprire gli stessi costi ammissibili?

Sì. Precisare, se disponibili, la denominazione dell'aiuto e l'obiettivo che si prefigge.

Spiegare inoltre i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative al cumulo:

No

8.   Valutazione

8.1.   Il regime sarà soggetto a valutazione (20)?

No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione.

In tal caso, indicare per quali motivi il regime è preso in considerazione per una valutazione ex post:

a) ☐

il regime presenta ingenti dotazioni di bilancio;

b) ☐

il regime presenta caratteristiche innovative;

c) ☐

si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato;

d) ☐

si prevede di sottoporre il regime a valutazione anche se gli altri criteri menzionati in questo punto non si applicano.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, parte III.8 (21).

8.2.   Sono state effettuate valutazioni ex post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).

9.   Relazioni e monitoraggio

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:

presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (22);

conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, lo Stato membro si impegna a introdurre un meccanismo di controllo adeguato, con il quale verifica periodicamente (ad esempio una volta ogni esercizio finanziario), almeno ex post e a campione, che siano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità e, in caso di frode, ad imporre sanzioni. Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti fiscali, lo Stato membro notificante si impegna a mantenere, per almeno 10 anni dalla data dei controlli, una documentazione dettagliata di tali controlli e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

10.   Riservatezza

La presente notifica contiene informazioni riservate (23) che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

Sì. In tal caso, si prega di comunicare quali moduli sono riservati, indicando il motivo della riservatezza.

No

11.   Altre informazioni

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

12.   Allegati

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web in cui è possibile reperire i documenti in questione.

13.   Dichiarazione

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo …

Firma: …

Nome e funzione del firmatario …

14.   Scheda di informazioni complementari

14.1.   In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

a) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale

1. ☐

aiuti agli investimenti

2. ☐

aiuti al funzionamento

3. ☐

aiuti individuali

b) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

c) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

1. ☐

aiuti al salvataggio

2. ☐

aiuti alla ristrutturazione

3. ☐

regimi di aiuti

d) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive

e) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore della banda larga

f) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia

g) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il finanziamento del rischio

h) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore dei trasporti

1. ☐

aiuti agli investimenti a favore di aeroporti

2. ☐

aiuti al funzionamento a favore di aeroporti

3. ☐

aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree

4. ☐

aiuti a carattere sociale a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE

5. ☐

aiuti al trasporto marittimo

i) ☐

Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione

j) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

k) ☐

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura

14.2.   Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato.

a) ☐

Crediti all'esportazione a breve termine (24)

b) ☐

Sistema di scambio di quote di emissione (25)

c) ☐

Comunicazione sul settore bancario (26)

d) ☐

Comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo (27)

e) ☐

Servizi di interesse economico generale (Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE) (28)

f) ☐

Articolo 93 del TFUE

g) ☐

Articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE

h) ☐

Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE

i) ☐

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE

j) ☐

Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE

k) ☐

Articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

l) ☐

Articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del TFUE

m) ☐

Altro, specificare …

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.»

2)

Le parti III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10 e III.11 sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE III

Schede di informazioni complementari

Parte III.1.A

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti individuali agli investimenti di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020  (29). Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi.

1.   Ambito di applicazione

1.1.   Motivi per cui il regime viene notificato:

a) ☐

la notifica riguarda un aiuto individuale concesso nell'ambito di un regime e l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica. Indicare il numero di riferimento dei regimi di aiuti approvati o che beneficiano dell'esenzione per categoria

b) ☐

la notifica riguarda un aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc)

c) ☐

la notifica riguarda un aiuto a favore di un beneficiario che ha chiuso lo stesso tipo di attività o un'attività simile (30) nel SEE nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda, ha intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato

d) ☐

la notifica riguarda un investimento da parte di una grande impresa per la diversificazione di uno stabilimento esistente in una “zona c” in nuovi prodotti e/o in nuove innovazioni nei processi [per “zone a” e “zone c” si intendono quelle designate conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale. Cfr. punto 145 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020]

e) ☐

altro, precisare:

1.2.   Ambito di applicazione della misura di aiuto notificata

1.2.1.   Confermare che il beneficiario non è un'impresa in difficoltà (31).

1.2.2.   Se la misura riguarda aiuti agli investimenti per le reti a banda larga, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che le seguenti condizioni siano rispettate e indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica e/o ai documenti giustificativi:

gli aiuti sono concessi solo alle zone in cui non sono disponibili infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA) e non si prevede che siano sviluppate in un immediato futuro

l'operatore della rete sovvenzionata offre un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, con la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa

gli aiuti sono stati o saranno assegnati in base a una procedura di selezione competitiva ai sensi del punto 78, lettere c) e d) degli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (32).

1.2.3.   Se la misura riguarda aiuti a favore delle infrastrutture di ricerca (33), confermare che la concessione dell'aiuto è subordinata alla garanzia di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura, fornendo documenti giustificativi e/o indicando il riferimento ai punti pertinenti della base giuridica (punto 13 degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale).

1.2.4.   Fornire una copia del modulo di domanda e dell'accordo (o progetto di accordo) per la concessione dell'aiuto.

2.   Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto di investimento e sull'aiuto

2.1.   Beneficiario

2.1.1.   Identità del beneficiario (o beneficiari) dell'aiuto:

2.1.2.   Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa che finanzia il progetto o dal soggetto che percepisce effettivamente l'aiuto, specificare le differenze.

2.1.3.   Descrivere chiaramente i legami che intercorrono tra il beneficiario, il gruppo di imprese a cui appartiene ed altre imprese associate, comprese le joint venture.

2.2.   Il progetto di investimento

2.2.1.   Fornire le seguenti informazioni relative al progetto di investimento notificato:

data della domanda di aiuto:

 

data (prevista) di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento:

 

data (prevista) di inizio della produzione:

 

data (prevista) in cui è raggiunta la piena capacità produttiva:

 

data di fine prevista del progetto di investimento:

 

2.2.2.   Se la notifica riguarda investimenti in una “zona a” o investimenti di una o più PMI (34) in una “zona c” (punto 34 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 20, lettera h), degli orientamenti):

a) ☐

la creazione di un nuovo stabilimento

b) ☐

l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente

c) ☐

la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima

d) ☐

un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente

e) ☐

l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, e sia acquistato da un investitore che non ha legami con il venditore (35)

2.2.3.   Se la notifica riguarda investimenti nelle “zone c” da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 15 e punto 20, lettera i) degli orientamenti):

a) ☐

la creazione di un nuovo stabilimento

b) ☐

la diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili (36) a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento

c) ☐

la diversificazione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti

d) ☐

nuove innovazioni nei processi in uno stabilimento esistente

e) ☐

l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione

2.2.4.   Descrivere brevemente l'investimento precisando in che modo il progetto in questione rientra in una o più delle categorie di investimento iniziale di cui sopra:

2.3.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

2.3.1.   Fornire una ripartizione del totale dei costi ammissibili dell'investimento in valore nominale e attualizzato:

 

Totale dei costi ammissibili (valore nominale) (37)

Totale dei costi ammissibili (valore attualizzato) (37)

Costi di studi preparatori o costi di consulenza connessi all'investimento (solo per le PMI)

 

 

Terreni

 

 

Immobili

 

 

Impianti/macchinari/attrezzature (38)

 

 

Attivi immateriali

 

 

Totale dei costi ammissibili

 

 

2.3.2.   Confermare che gli attivi acquisiti sono nuovi (punto 94 degli orientamenti) (39).

☐ Sì

☐ No

2.3.3.   Dimostrare che, per quanto riguarda le PMI, sono considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 % (punto 95 degli orientamenti).

2.3.4.   Dimostrare che, per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti (punto 96 degli orientamenti).

2.3.5.   Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica oppure spiegare in che modo, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 97 degli orientamenti). Se del caso, fornire la documentazione contenente i dati quantitativi pertinenti.

2.3.6.   Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono il rispetto delle seguenti condizioni (punto 98 degli orientamenti) oppure indicare in che modo tale rispetto è garantito:

per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;

per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

2.3.7.   Il punto 99 degli orientamenti stabilisce che “nel caso dell'acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.”

Se pertinente per la misura notificata, spiegare in che modo sono state soddisfatte le suddette condizioni, fornendo l'opportuna documentazione giustificativa.

2.3.8.   Se la spesa ammissibile per il progetto di investimento include attivi immateriali, spiegare in che modo si intende garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 101 e 102 degli orientamenti (40). In tali casi, indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

2.4.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali

Si prega di:

spiegare il metodo di calcolo dei costi ammissibili in base ai costi salariali (punto 103 degli orientamenti);

spiegare il metodo di calcolo dei posti di lavoro creati, con riferimento al punto 20, lettera k), degli orientamenti;

spiegare il metodo di calcolo dei costi salariali delle persone assunte, con riferimento al punto 20, lettera z), degli orientamenti;

fornire i calcoli e i documenti pertinenti a sostegno di tali dati.

2.5.   Calcolo dei costi ammissibili attualizzati e importo dell'aiuto

2.5.1.   Compilare la tabella sottostante con le informazioni relative ai costi ammissibili, suddivisi per categoria, che saranno sostenuti per l'intera durata del progetto di investimento:

 

Valore nominale/attualizzato

N- 0 (41)

N + 1 (41)

N + 2 (41)

N + 3 (41)

N + X (41)

Totale (41)

Studi preparatori eccetera (solo per le PMI)

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Terreni

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Immobili

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Impianti/macchinari/attrezzature: (42)

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Attivi immateriali

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Costi salariali

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Altro (precisare):

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Totale

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Indicare la data di attualizzazione degli importi e il tasso utilizzato (43):

2.5.2.   Completare la tabella sottostante con le informazioni relative all'aiuto notificato concesso (o da concedere) per il progetto di investimento con riferimento alla forma di aiuto applicabile.

 

Valore nominale/attualizzato

N- 0 (44)

N + 1 (44)

N + 2 (44)

N + 3 (44)

N + X (44)

Totale (44)

Sovvenzioni

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Prestito agevolato

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Garanzia

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Riduzione fiscale

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Totale

nominale

 

 

 

 

 

 

attualizzato

 

 

 

 

 

 

Indicare la data di attualizzazione degli importi e il tasso utilizzato:

Per ciascuna forma di aiuto menzionata nella tabella al punto 2.5.2, indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione:

Prestito agevolato:

Garanzia:

Riduzione fiscale:

Altro:

2.5.3.   Precisare se vi sono misure di aiuto da concedere al progetto che non sono ancora state definite e spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto intende garantire che l'intensità massima di aiuto non superi il massimo consentito (punti 82 e 83 degli orientamenti):

2.5.4.   Il progetto è cofinanziato da fondi SIE? In caso affermativo, indicare il programma operativo nell'ambito del quale sarà concesso il finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE.

2.5.5.   Se il beneficiario (a livello di gruppo) ha ricevuto aiuti per uno (o più) investimenti iniziali realizzati nella stessa regione NUTS 3 nei tre anni precedenti la data di inizio dei lavori del progetto di investimento notificato (punto 20, lettera t), degli orientamenti), fornire informazioni dettagliate sulle misure di aiuto relative a ciascun investimento iniziale sovvenzionato in tale periodo (comprese una breve descrizione del progetto di investimento, la data della domanda di aiuto, la data di concessione dell'aiuto, la data di inizio dei lavori, gli importi degli aiuti e i costi ammissibili (45)).

 

Costi ammiss. dell'inve-stimento (46)

Importo dell'aiuto concesso (46)

Data della domanda

Data di conces-sione

Data di inizio dei lavori

Breve descrizione

Riferimenti dell'aiuto

Progetto di invest. iniziale 1

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di invest. iniziale 2

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di invest. iniziale 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6.   Confermare che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso al progetto di investimento iniziale non supera “l'intensità massima di aiuto” di cui al punto 20, lettera m), degli orientamenti, tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 177 degli orientamenti) e dell'“importo di aiuto corretto” (punto 20, lettera c)], se del caso. Allegare documenti e calcoli che dimostrino quanto sopra.

2.5.7.   Qualora l'aiuto a favore del progetto di investimento sarà concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare l'intensità massima di aiuto autorizzata per il progetto e confermare che è stata calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto. Spiegare in che modo le autorità che concedono l'aiuto intendono garantire il rispetto di tale intensità massima di aiuto (punto 92 degli orientamenti).

2.5.8.   Qualora l'investimento iniziale sia connesso a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare (con riferimento alle disposizioni di cui al punto 93 degli orientamenti) il modo cui si intende determinare l'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati.

3.   Valutazione della compatibilità della misura

3.1.   Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale e necessità dell'intervento statale

3.1.1.   Si prega di:

indicare l'esatta ubicazione del progetto sovvenzionato (ossia la località e la regione NUTS 2 o 3 di appartenenza);

fornire dettagli sullo status dell'aiuto a finalità regionale nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile (ossia indicare se si trova in una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c) del TFUE); e

precisare l'intensità massima di aiuto applicabile alle grandi imprese.

3.1.2.   Spiegare in che modo l'aiuto contribuirà allo sviluppo regionale (47).

3.1.3.   Se la notifica riguarda una singola domanda di aiuto nell'ambito di un regime, spiegare in che modo il progetto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del regime e fornire i documenti giustificativi pertinenti (punto 35 degli orientamenti).

3.1.4.   Se la notifica riguarda un aiuto ad hoc, spiegare in che modo il progetto contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata e fornire i documenti giustificativi pertinenti (punto 42 degli orientamenti).

3.1.5.   Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica (ad esempio il contratto per la concessione dell'aiuto).

3.1.6.   Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 37 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica (ad esempio il contratto per la concessione dell'aiuto).

3.1.7.   Indicare il riferimento alla base giuridica o dimostrare che il destinatario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (48) (punto 38 degli orientamenti).

3.1.8.   È stata realizzata o si intende realizzare una valutazione di impatto ambientale dell'investimento (punto 39 degli orientamenti).

☐ sì

☐ No

In caso negativo, precisare per quale motivo non è necessaria una valutazione di impatto ambientale per il progetto in questione.

3.2.   Adeguatezza della misura

3.2.1.   [wrong numbering, please check and correct throughout] Se la notifica riguarda un aiuto ad hoc, dimostrare in che modo questo tipo di aiuto è in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto a titolo di un altro regime o ad altri tipi di misure (punto 55 degli orientamenti).

3.2.2.   Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (49), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (50), non siano appropriate (punto 57 degli orientamenti):

3.3.   Effetto di incentivazione e proporzionalità della misura

3.3.1.   Confermare che i lavori relativi all'investimento individuale notificato sono iniziati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 64 degli orientamenti). Fornire una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto e documenti comprovanti la data di inizio dei lavori.

3.3.2.   Dimostrare l'esistenza dell'effetto di incentivazione generato dall'aiuto descrivendo lo scenario controfattuale con riferimento a uno dei due possibili scenari di cui al punto 61 degli orientamenti.

3.3.3.   Nei casi riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento di cui al punto 61 degli orientamenti), fornire le seguenti informazioni (o fare riferimento ai punti pertinenti dello scenario controfattuale presentato) (punto 104 degli orientamenti):

il calcolo del tasso di rendimento interno (TRI), con e senza l'aiuto (51):

informazioni sui parametri di riferimento pertinenti per l'impresa (quali i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario per intraprendere progetti analoghi, il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme, i pertinenti parametri di riferimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato):

il motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto è il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio (punto 79 degli orientamenti).

3.3.4.   Nei casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull'ubicazione di cui al punto 61 degli orientamenti), fornire le seguenti informazioni (o fare riferimento ai punti pertinenti dello scenario controfattuale presentato) (punto 105 degli orientamenti):

il calcolo della differenza tra il valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa (52):

tutti i parametri utilizzati per il calcolo del valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa (tra cui il periodo di tempo interessato, il tasso di attualizzazione utilizzato eccetera):

il motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto non supera la differenza tra il valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa (punto 80 degli orientamenti):

3.3.5.   Se l'aiuto a finalità regionale è concesso mediante fondi SIE in una “zona a” onde realizzare investimenti finalizzati al raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione dell'Unione, fornire le seguenti informazioni (corredate da documenti giustificativi):

lo standard in questione;

il motivo che rende necessario l'investimento per conseguire lo standard;

il motivo per cui, in assenza di aiuto, non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario investire nella regione interessata, con la conseguente chiusura di uno stabilimento ivi esistente (punto 63 degli orientamenti).

3.4.   Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

Per i casi riconducibili allo scenario 1

Definizione del mercato rilevante

3.4.1.   Fornire le informazioni richieste qui di seguito per individuare i mercati rilevanti del prodotto (ovvero che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati (punti 129 e 130 degli orientamenti).

Specificare tutti i prodotti che saranno fabbricati, una volta completato l'investimento, negli stabilimenti sovvenzionati e, se del caso, il codice NACE, il codice Prodcom o la denominazione secondo la nomenclatura CPA (53) per i progetti nei settori dei servizi.

I prodotti previsti dal progetto sostituiranno altri prodotti fabbricati dal beneficiario (a livello di gruppo)? Indicare quali prodotti sono destinati a sostituire. Se i prodotti da sostituire non vengono fabbricati nel luogo dove verrà attuato il progetto, indicare dove sono prodotti attualmente. Fornire una descrizione del collegamento esistente tra la produzione sostituita e l'attuale investimento, precisando un calendario per la sostituzione.

Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario) con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari.

Specificare se il progetto riguarda un prodotto intermedio e se una parte significativa della produzione è venduta altrove rispetto al mercato (a condizioni di mercato). In base a tale spiegazione, onde calcolare la quota di mercato e l'aumento della capacità di cui al resto della presente sezione, indicare se il prodotto in esame è il prodotto previsto dal progetto o se è il prodotto a valle.

Indicare il mercato del prodotto rilevante del prodotto interessato e, se possibile, fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni provenienti da un terzo indipendente. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato e i suoi succedanei sul lato della domanda, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal consumatore (in ragione delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto), e sul lato dell'offerta, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal produttore (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario e dei suoi concorrenti)

3.4.2.   Fornire informazioni, corredate da prove, sul mercato geografico rilevante del beneficiario.

Potere di mercato (punto 115 e punto 132, lettera a), degli orientamenti)

3.4.3.   Fornire le seguenti informazioni sulla posizione di mercato del beneficiario (la posizione detenuta in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e la posizione di mercato prevista dopo il completamento dell'investimento):

una stima di tutte le vendite (in termini di valore e volume) del beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante (a livello di gruppo);

una stima delle vendite complessive di tutti i produttori sul mercato rilevante (in termini di valore e di volume). Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

3.4.4.   Fornire una valutazione della struttura del mercato rilevante, inclusi, ad esempio, i livelli di concentrazione sul mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso, il potere contrattuale dell'acquirente e le barriere all'espansione o all'uscita. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

Capacità (punto 132, lettera a), degli orientamenti)

3.4.5.   Fornire una stima della capacità produttiva supplementare creata dall'investimento (in termini di volume e di valore):

Per tutti i casi

Effetti negativi manifesti

3.4.6.   Per i casi riconducibili allo scenario 1, fornire le seguenti informazioni, corredate da prove, sul mercato rilevante del prodotto (54):

in un'ottica di lungo periodo, il mercato rilevante è in fase di declino strutturale (ad esempio, registra un tasso di crescita negativo)? (punto 135 degli orientamenti)

il mercato rilevante è in fase di declino relativo (ad esempio registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento)? (punto 135 degli orientamenti)

Nei casi riconducibili allo scenario 2, indicare se, in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta (punto 139 degli orientamenti). Fornire elementi giustificativi a sostegno.

3.4.7.   Precisare se il beneficiario ha fornito una dichiarazione attestante che, a livello di gruppo, non ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto e che non intende chiudere una tale attività entro due anni dal completamento dell'investimento (punto 23 degli orientamenti).

Se tale dichiarazione è stata presentata, allegarne una copia alla notifica, altrimenti spiegare perché non è stata presentata.

3.4.8.   Se, a livello di gruppo, il beneficiario ha chiuso un'attività uguale o simile in un'altra zona all'interno del SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuto o ha l'intenzione di farlo nei due anni dopo il completamento dell'investimento, e ha spostato o intende spostare tale attività verso la zona prescelta, perché ritiene che non sussista un nesso causale tra l'aiuto e il trasferimento? (punto 122 degli orientamenti)

3.4.9.   Gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del SEE? In tal caso, quantificare tale perdita e precisarne la proporzione rispetto al numero totale di posti di lavoro nei siti interessati.

4.   Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti:

Parte III.1.B

Scheda di informazioni complementari sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti agli investimenti di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (“gli orientamenti”)  (55).

1.   Ambito di applicazione

1.1.   Motivi per cui il regime viene notificato invece di essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria (56) o del regolamento “de minimis” (57):

a) ☐

la notifica riguarda un regime settoriale. In tal caso indicare in quale settore rientra il regime (codice NACE)

b) ☐

la notifica riguarda un regime di aiuti generali in cui rientra anche il settore della costruzione navale

c) ☐

altro. Precisare:

1.2.   Ambito di applicazione del regime notificato

1.2.1.   Confermare che la base giuridica del regime notificato prevede l'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti individuali a favore di beneficiari che hanno chiuso lo stesso tipo di attività o un'attività simile (58) nel SEE nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, hanno l'intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato (punto 23 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

1.2.2.   Confermare che il regime di aiuti notificato non prevede la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore delle categorie di imprese e settori elencate in appresso. Per ciascun caso, precisare la pertinente disposizione della base giuridica del regime.

Categorie escluse di imprese e settori

Disposizione pertinente della base giuridica del regime

Imprese in difficoltà (59)

 

Settore siderurgico (60)

 

Settore delle fibre sintetiche (60)

 

Produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE

 

Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE (61) nei prodotti di cui a tale allegato I

 

Produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del TFUE

 

Settore dei trasporti (62)

 

Settore dell'energia

 

1.2.3.   Se il regime riguarda aiuti agli investimenti per le reti a banda larga, specificare se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) ☐

gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA) e non si prevede che siano sviluppate in un immediato futuro;

b) ☐

l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie con la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa;

c) ☐

gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva ai sensi del punto 78, lettere c) e d) degli orientamenti sulle reti a banda larga (63).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

1.2.4.   Se il regime riguarda aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture di ricerca, la concessione dell'aiuto è subordinata alla garanzia di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura?

a) ☐

No

b) ☐

Sì. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

2.   Investimento iniziale, costi ammissibili e aiuti

2.1.   Tipi di investimenti iniziali che rientrano nel regime

2.1.1.   Qualora nel regime rientrino investimenti nelle “zone a” da parte di PMI o grandi imprese (64) oppure investimenti nelle “zone c” da parte di PMI (punto 34 degli orientamenti), precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 20, lettera h), degli orientamenti):

a) ☐

la creazione di un nuovo stabilimento

b) ☐

l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente

c) ☐

la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima

d) ☐

un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente

e) ☐

l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, e sia acquistato da un investitore che non ha legami con il venditore (65).

2.1.2.   Qualora nel regime rientrino investimenti nelle “zone c” da parte di grandi imprese, precisare la categoria o le categorie in cui rientra l'investimento iniziale oggetto della notifica (punto 15 e punto 20, lettera i) degli orientamenti):

a) ☐

la creazione di un nuovo stabilimento

b) ☐

la diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili (66) a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento

c) ☐

la diversificazione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti

d) ☐

nuove innovazioni nei processi in uno stabilimento esistente

e) ☐

l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione

2.1.3.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la notifica alla Commissione di tutti gli aiuti individuali che saranno concessi ai sensi della base giuridica del regime a favore di grandi imprese nelle “zone c” (punti 24 e 34 degli orientamenti):

a)

diversificazione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti;

b)

nuove innovazioni nei processi in uno stabilimento esistente.

2.1.4.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la notifica alla Commissione di tutti gli aiuti individuali che saranno concessi ai sensi della base giuridica del regime e che superano la soglia di notifica (67) (punto 23 degli orientamenti).

2.2.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

2.2.1.   Se la spesa ammissibile prevista dal regime riguarda attivi materiali (punto 20, lettera x), degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato come percentuale in base ai terreni e agli immobili nonché agli impianti, ai macchinari e alle attrezzature (68):

a) ☐

terreni

b) ☐

immobili

c) ☐

impianti/macchinari/attrezzature

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

2.2.2.   Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che gli attivi acquisiti devono essere nuovi (69) (punto 94 degli orientamenti).

2.2.3.   Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per quanto riguarda le PMI, che possono essere considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 % (punto 95 degli orientamenti).

2.2.4.   Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede, per gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, che i costi ammissibili debbano superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti (punto 96 degli orientamenti).

2.2.5.   Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica che prevede che, nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (punto 97 degli orientamenti).

2.2.6.   Nei casi in cui è prevista la locazione di attivi materiali, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni (punto 98 degli orientamenti):

per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;

per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

2.2.7.   Il punto 99 degli orientamenti stabilisce che “nel caso dell'acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.”

Se pertinente per il regime notificato, indicare il riferimento alle disposizioni della base giuridica che prevedono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui al presente punto.

2.2.8.   Se la spesa ammissibile nel quadro del regime riguarda attività immateriali (punto 20, lettera j), degli orientamenti), indicare se il valore dell'investimento è calcolato sulla base della spesa derivante dal trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate:

a) ☐

diritti di brevetto

b) ☐

licenze

c) ☐

know-how

d) ☐

conoscenze tecniche non brevettate

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

2.2.9.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese, che i costi degli attivi immateriali siano ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto (punto 100 degli orientamenti).

2.2.10.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono l'obbligo di rispettare le condizioni di cui ai punti 101 e 102 degli orientamenti (70).

2.3.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stipulano come calcolare i costi ammissibili sulla base dei costi salariali (punto 103 degli orientamenti), come calcolare il numero di posti di lavoro creati, con riferimento al punto 20, lettera k), degli orientamenti, e come calcolare i costi salariali delle persone assunte con riferimento al punto 20, lettera z), degli orientamenti.

2.4.   Calcolo dei costi ammissibili attualizzati

2.4.1.   Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime:

a) ☐

sovvenzioni. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

b) ☐

prestiti agevolati. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica:

c) ☐

garanzie. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica:

d) ☐

misure fiscali. Precisare il tipo di misure e indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

e) ☐

altro. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

2.4.2.   Se il regime di aiuti è ammissibile al cofinanziamento dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), indicare i programmi operativi nell'ambito dei quali potrebbe essere possibile ottenere un finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE, se noto in questa fase.

2.4.3.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto, prima di concedere l'aiuto individuale nell'ambito del regime notificato, di accertare se il beneficiario (a livello di gruppo) abbia ricevuto aiuti per uno o più investimenti iniziali attuati nella stessa regione NUTS3 in un periodo di tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento.

2.4.4.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'importo complessivo dell'aiuto che sarà concesso nell'ambito del regime a ogni progetto di investimento iniziale non deve superare “l'intensità massima di aiuto” di cui al punto 20, lettera m), degli orientamenti, tenendo conto della maggiorazione per le PMI (punto 177 degli orientamenti) o dell'“importo di aiuto corretto” (punto 20, lettera c)], se del caso.

2.4.5.   Qualora l'aiuto individuale sia concesso a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che l'intensità massima autorizzata per progetto deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto (punto 92 degli orientamenti).

2.4.6.   Qualora il regime di aiuti preveda aiuti per investimenti iniziali connessi a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE), indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica (con riferimento alle disposizioni di cui al punto 93 degli orientamenti) che fissano il metodo di calcolo dell'intensità massima di aiuto applicabile al progetto e il numero di beneficiari interessati.

3.   Valutazione della compatibilità del regime di aiuti

3.1.   Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale e necessità dell'intervento statale

Il regime fa parte di un programma operativo (71) (punto 32 degli orientamenti)?

Sì. Indicare il riferimento al programma operativo in questione.

No. Spiegare in che modo il regime è coerente e contribuisce alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 33 degli orientamenti):

3.1.1.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che contengono l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti proposti prima di concedere aiuti a progetti individuali, ove richiesto dalla legge (punto 39 degli orientamenti).

3.1.2.   Spiegare in che modo le autorità che concedono gli aiuti stabiliscono le priorità e selezionano i progetti di investimento in funzione degli obiettivi del regime (ad esempio mediante un sistema ufficiale di attribuzione di punteggi (punto 33 degli orientamenti). Precisare inoltre il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica o ad altri atti amministrativi.

3.1.3.   Spiegare in che modo, nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime notificato, l'autorità che concede l'aiuto decide che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata (punto 35 degli orientamenti).

3.1.4.   Spiegare in che modo si intende attuare la disposizione che prevede che ogni investimento finanziato nell'ambito del regime notificato sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (punto 36 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

3.1.5.   Se gli aiuti concessi nel quadro del regime notificato vengono calcolati in base ai costi salariali, spiegare in che modo si intende attuare la disposizione secondo cui i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento e ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui è stato occupato per la prima volta (punto 37 degli orientamenti). Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

3.1.6.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i destinatari devono apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (72) (punto 38 degli orientamenti).

3.1.7.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che indicano che il regime rispetta i massimali regionali della carta per gli aiuti regionali applicabile al momento della concessione dell'aiuto (punto 81 degli orientamenti). Riportare inoltre il riferimento alla decisione della Commissione che approva la carta degli aiuti a finalità regionale in questione.

3.2.   Adeguatezza del regime

3.2.1.   Se il regime non è ammissibile nell'ambito di un programma operativo, spiegare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per perseguire l'obiettivo comune di equità o di coesione (73) (punto 52 degli orientamenti).

3.2.2.   Se il regime è di tipo settoriale e non è ammissibile al cofinanziamento dei fondi strutturali, dimostrare i vantaggi di un simile strumento rispetto a un regime multisettoriale o ad altre opzioni della politica (punto 53 degli orientamenti).

3.2.3.   L'aiuto individuale nel quadro del regime sarà concesso:

automaticamente, se le condizioni del regime sono rispettate, oppure

su base discrezionale, a seguito di una decisione delle autorità competenti.

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

Se gli aiuti sono concessi su base discrezionale, descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative interne applicate dall'autorità che concede l'aiuto per la concessione degli aiuti.

3.2.4.   Se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (74), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (75), non siano appropriate (punto 57 degli orientamenti):

3.3.   Effetto di incentivazione e proporzionalità del regime

3.3.1.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che i lavori relativi all'investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto (punto 64 degli orientamenti).

3.3.2.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono, per i richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di illustrare, nel modulo di domanda standard fornito dall'autorità che concede l'aiuto, cosa sarebbe successo se non avessero beneficiato dell'aiuto, indicando lo scenario pertinente (scenario 1 — decisione di investimento o scenario 2 — decisione sull'ubicazione) (punti 66 e 61 degli orientamenti). Qualora il modulo di domanda sia diverso dal modello di cui all'allegato V degli orientamenti, fornire una copia di tale modulo.

3.3.3.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono, per le grandi imprese richiedenti aiuto nel quadro del regime notificato, l'obbligo di fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda (punto 67 degli orientamenti). Precisare inoltre il tipo di documenti richiesto.

3.3.4.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che impongono all'autorità che concede l'aiuto l'obbligo di verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto a finalità regionale produce l'effetto di incentivazione richiesto corrispondente allo scenario 1 o allo scenario 2  (76) (punto 68 degli orientamenti).

3.3.5.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che limitano l'importo dell'aiuto a favore di grandi imprese concesso nel quadro del regime notificato ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto, usando il metodo di cui ai punti 79 e 80 degli orientamenti (punto 88 degli orientamenti).

3.4.   Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

3.4.1.   Spiegare in che modo le distorsioni della concorrenza e degli scambi generate dal regime di aiuti notificato saranno limitate al minimo (punto 125 degli orientamenti) (77):

3.4.2.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica secondo cui, quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare e confermare che, in assenza di aiuto, l'investimento non sarebbe stato realizzato in una regione con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta (punto 126 degli orientamenti).

3.4.3.   Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica secondo cui, quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a notificare gli aiuti individuali a favore di beneficiari che hanno chiuso lo stesso tipo di attività o un'attività analoga nel SEE nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto o che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, hanno l'intenzione di chiudere detta attività entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato (punto 122 degli orientamenti).

4.   Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti:

Parte III.1.C

Scheda di informazioni complementari sui regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti al funzionamento di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020  (78) (gli orientamenti).

1.   Ambito di applicazione

a)

Precisare che tipo di aiuto al funzionamento sarà concesso:

i. ☐

aiuti al funzionamento per ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI della “zone a” devono affrontare;

ii. ☐

aiuti al funzionamento per compensare i costi aggiuntivi in una regione ultraperiferica;

iii. ☐

aiuti al funzionamento per ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica;

iv. ☐

altro. Precisare:

b)

Confermare che il regime di aiuti notificato non prevede la concessione di aiuti al funzionamento alle categorie di imprese e settori elencate in appresso. Per ciascun caso, precisare la pertinente disposizione della base giuridica del regime.

Categorie escluse di imprese e settori

Imprese in difficoltà (79)

Disposizione pertinente della base giuridica del regime

Settore siderurgico (80)

☐ Sì

 

Settore delle fibre sintetiche (80)

☐ Sì

 

Produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE

☐ Sì

 

Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE (81) nei prodotti di cui all'allegato I

☐ Sì

 

Produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del TFUE

☐ Sì

 

Settore dei trasporti

☐ Sì

 

Settore dell'energia

☐ Sì

 

Sezione K “Attività finanziarie e assicurative” della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2

☐ Sì

 

NACE 70.10 “Attività di sedi centrali” e NACE 70.22 “Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale”

☐ Sì

 

2.   Elementi fondamentali del regime

2.1.   Fornire una descrizione degli elementi principali del regime e dei suoi obiettivi.

2.2.   Indicare quali forme di aiuto sono consentite nell'ambito del regime

a) ☐

Sovvenzioni. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

b) ☐

Prestiti agevolati. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica:

c) ☐

Garanzie. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione e precisare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica:

d) ☐

Misure fiscali. Indicare di quali misure fiscali si tratta e indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

e) ☐

Altro. Indicare il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

2.3.   L'aiuto individuale nel quadro del regime notificato sarà concesso:

a) ☐

automaticamente, se le condizioni del regime sono rispettate

b) ☐

con decisione discrezionale delle autorità competenti

Se l'aiuto è concesso caso per caso, descrivere brevemente i criteri che saranno applicati. Fornire una copia delle eventuali istruzioni amministrative per la valutazione della domanda di aiuto.

2.4.   Se il regime di aiuti è cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE), indicare i programmi operativi nell'ambito dei quali sarà concesso il finanziamento dei fondi SIE. Indicare inoltre l'importo del finanziamento dei fondi SIE.

3.   Compatibilità dell'aiuto

3.1.   Contributo al raggiungimento dell'obiettivo a finalità regionale ed effetto di incentivazione

Aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI  (82) delle “zone a” devono affrontare

3.1.1.   Precisare le difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nella regione interessata che il regime intende risolvere (punto 43 degli orientamenti) e dimostrare l'esistenza e l'entità di dette difficoltà (punto 44 degli orientamenti).

3.1.2.   Spiegare perché le difficoltà di cui al punto 3.1.1 non possono essere superate con gli aiuti agli investimenti ed è quindi necessario attuare il regime di aiuti al funzionamento notificato (punto 44 degli orientamenti):

Aiuti volti a compensare determinati costi aggiuntivi sostenuti nelle regioni ultraperiferiche

3.1.3.   Individuare i costi aggiuntivi specifici (83) che il regime di aiuti al funzionamento deve compensare e dimostrare in che modo tali costi sono connessi agli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del TFUE (punto 45 degli orientamenti).

Aiuti volti a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica

3.1.4.   Dimostrare il rischio di spopolamento della zona interessata in assenza di aiuti al funzionamento (punto 46 degli orientamenti):

3.2.   Adeguatezza del regime

Indicare i motivi per i quali l'aiuto proposto è considerato appropriato per conseguire l'obiettivo del regime. Spiegare in particolare perché altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi non consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale (punti 50, 56, 57 e 58 degli orientamenti).

3.3.   Proporzionalità del regime

Per tutti i tipi di aiuti al funzionamento

3.3.1.   Determinare i costi ammissibili interamente imputabili ai problemi che l'aiuto intende risolvere (punto 109 degli orientamenti).

3.3.2.   Confermare che i costi di ammortamento e di finanziamento inclusi nei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti a finalità regionale saranno esclusi dai costi ammissibili degli aiuti al funzionamento (punto 109 degli orientamenti) e fornire il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

3.3.3.   Descrivere il modello di compensazione (punto 56 degli orientamenti) che sarà adottato e in che modo tale modello consentirà di calcolare opportunamente l'importo dell'aiuto, evitando la sovracompensazione (punto 109 degli orientamenti).

3.3.4.   Indicare la presenza, nella regione, di aiuti al funzionamento erogati nel quadro di altri regimi di aiuti al funzionamento, riportando i pertinenti riferimenti degli aiuti di Stato di tali regimi.

3.3.5.   Qualora nella stessa regione siano applicabili altri regimi di aiuti al funzionamento, precisare in che modo si intende evitare la sovracompensazione che potrebbe nascere da aiuti al funzionamento concessi nell'ambito di regimi diversi.

Solo per gli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche

3.3.6.   Dimostrare che i costi aggiuntivi che il regime notificato intende compensare sono quantificati in relazione al livello dei costi sostenuti da imprese simili in altre regioni dello Stato membro interessato (punto 110 degli orientamenti).

Solo per gli aiuti al funzionamento volti a ridurre alcune difficoltà specifiche che le PMI devono affrontare in determinate “zone a”

3.3.7.   Spiegare in che modo il livello dell'aiuto sarà progressivamente ridotto durante il periodo di attuazione del regime (punto 111 degli orientamenti) e indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica.

3.4.   Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Spiegare perché è improbabile che l'aiuto concesso nell'ambito del regime crei notevoli distorsioni della concorrenza nel mercato (punto 140 degli orientamenti).

4.   Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti:

Parte III.2

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutte le misure di aiuto (regimi di aiuti e aiuti individuali) di cui alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (“disciplina RSI”)  (84).

Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi.

1.   Caratteristiche della misura di aiuto notificata

1.1.   Regimi di aiuti

A)

Motivi per cui il regime è notificato:

a) ☐

il regime comprende aiuti non trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria (85);

b) ☐

altro.

Precisare:

B)

Ambito di applicazione settoriale del regime notificato:

C)

Confermare, barrando la casella, che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente se supera le soglie di cui all'articolo 4 del regolamento generale di esenzione per categoria:

1.2.   Aiuto individuale

A)

Se l'aiuto è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, fornire informazioni su tale regime, compresi i riferimenti di pubblicazione (indirizzo Internet) e numero di iscrizione nel registro degli aiuti di Stato:

B)

Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

1.3.   Informazioni generali

A)

Precisare il tipo di aiuto:

a) ☐

aiuti a favore di progetti di R&S;

b) ☐

aiuti per studi di fattibilità;

c) ☐

aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca;

d) ☐

aiuti all'innovazione a favore delle PMI;

e) ☐

aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione

f) ☐

aiuti ai poli di innovazione.

B)

La misura notificata comporta finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, specificare:

C)

La misura notificata interessa imprese in difficoltà quali definite negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (86)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

D)

La misura notificata interessa imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare e indicare gli importi ancora da recuperare:

E)

La misura notificata interessa organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza (“organismi di ricerca”) o infrastrutture di ricerca quali definiti al punto 15, lettere ee) e ff) della disciplina RSI?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

F)

La misura notificata prevede appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

G)

L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

H)

Se del caso, confermare, barrando la casella sottostante, che i beneficiari rispondono alla definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria e, per gli aiuti individuali, fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

2.   Organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca

A)

Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessati dalla misura di aiuto notificata svolgono un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un dato mercato?

☐ Sì

☐ No

Fornire informazioni dettagliate:

B)

Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica, è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e introiti?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

C)

Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica, l'importo del finanziamento pubblico assegnatole per un determinato periodo contabile è limitato ai costi delle attività non economiche svolte nello stesso periodo?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

D)

Se la stessa entità svolge attività sia di natura economica che non economica, precisare se l'uso economico rimane puramente accessorio, vale a dire corrisponde a un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata.

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, indicare la percentuale della capacità complessiva che viene utilizzata o che si prevede di utilizzare per tali attività economiche ogni anno:

E)

Se è previsto un finanziamento pubblico per attività economiche non accessorie di organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, si può dimostrare che sia il finanziamento pubblico che qualsiasi vantaggio acquisito attraverso di esso siano pienamente trasferiti ai beneficiari finali, ad esempio sotto forma di riduzione dei prezzi, e che nessun ulteriore vantaggio è concesso all'intermediario?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

3.   Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca

3.1.   Attività di ricerca per conto di imprese

A)

Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessate dalla misura di aiuto notificata svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

B)

Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese, prestano tali servizi al prezzo di mercato?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

C)

Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca svolgono ricerca contrattuale o forniscono servizi di ricerca alle imprese e non esiste un prezzo di mercato, precisare se il prezzo di tali servizi rispecchia la totalità dei loro costi con un margine generalmente stabilito in riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore interessato, o se è il risultato di negoziati svolti alle normali condizioni di mercato durante i quali gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca trattano per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali.

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

3.2.   Collaborazione con le imprese

A)

Gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca interessati dalla misura di aiuto notificata collaborano efficacemente con le imprese al fine di attuare congiuntamente progetti specifici?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

B)

Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca collaborano efficacemente con le imprese, indicare quale tra le seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

i costi dei progetti sono integralmente a carico delle imprese partecipanti

☐ Sì

☐ No

b)

i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale (DPI) possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o delle infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti ad essi

☐ Sì

☐ No

c)

tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle opzioni di cui sopra, fornire informazioni dettagliate:

C)

Se gli organismi di ricerca o le infrastrutture di ricerca collaborano efficacemente con le imprese ma nessuna delle condizioni della lettera B) è soddisfatta, indicare quale tra le seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione il cui importo è stato stabilito mediante una procedura di vendita aperta, competitiva, trasparente e non discriminatoria

☐ Sì

☐ No

b)

l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione che, secondo quanto confermato dalla valutazione di un esperto indipendente, è pari almeno al prezzo di mercato

☐ Sì

☐ No

c)

l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca possono dimostrare di aver effettivamente negoziato la remunerazione, alle normali condizioni di mercato, al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto

☐ Sì

☐ No

d)

nei casi in cui l'accordo di collaborazione conferisce alle imprese che collaborano il diritto di prelazione nei confronti dei DPI generati da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, queste ultime esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che le imprese che collaborano siano costrette ad adeguare la loro offerta di conseguenza

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle opzioni di questa sezione, fornire informazioni dettagliate:

4.   Appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo

A)

Se la misura notificata comporta l'acquisto di servizi di ricerca e sviluppo da imprese attraverso appalti pubblici, i fornitori sono selezionati mediante una procedura aperta eseguita conformemente alle direttive applicabili (87)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo precisare:

B)

In tutti gli altri casi in cui la misura notificata comporta l'acquisto di servizi di ricerca e sviluppo da imprese attraverso appalti pubblici, compresi gli appalti pre-commerciali, indicare se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la procedura di selezione è aperta, trasparente e non discriminatoria, e si basa su criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi e predefiniti

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta negativa, fornire ulteriori informazioni per indicare se è stata seguita una procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria conformemente alle direttive applicabili (ad esempio, procedura competitiva con negoziato, partenariati per l'innovazione, dialogo competitivo).

b)

Gli accordi contrattuali previsti che descrivono tutti i diritti e gli obblighi delle parti, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, sono messi a disposizione di tutti gli offerenti interessati prima della procedura di gara

☐ Sì

☐ No

Fornire informazioni dettagliate:

c)

L'appalto non conferisce ad alcuno dei fornitori partecipanti un trattamento preferenziale nell'offerta di quantità commerciali dei prodotti o servizi finali ad un acquirente pubblico nello Stato membro interessato (88), ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

tutti i risultati che non danno luogo a DPI possono avere larga diffusione in modo tale da consentire ad altre imprese di riprodurli, e gli eventuali DPI sono integralmente attribuiti all'acquirente pubblico,

un prestatore di servizi al quale sono attribuiti i risultati che danno luogo a DPI è tenuto a concedere all'acquirente pubblico un accesso illimitato e gratuito a tali risultati e a concedere l'accesso a terzi alle condizioni di mercato.

☐ Sì

☐ No

Fornire informazioni dettagliate:

5.   Descrizione della misura di aiuto notificata

5.1.   Aiuti a favore di progetti di R&S

A)

Indicare quali stadi di R&S sono finanziati nel quadro della misura notificata:

a) ☐

ricerca fondamentale;

b) ☐

ricerca industriale;

c) ☐

sviluppo sperimentale.

B)

Per gli aiuti individuali, se il progetto si estende a più categorie di ricerca, elencare i vari compiti e precisare per ciascuno di essi se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale:

C)

Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

 

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Costi di personale

 

 

 

Costo di strumenti e attrezzature

 

 

 

Costo dei fabbricati e dei terreni

 

 

 

Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato

 

 

 

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto

 

 

 

Altri costi di esercizio

 

 

 

D)

Precisare le intensità massime di aiuto applicabili:

 

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

in caso di collaborazione effettiva tra imprese (per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI) o tra un'impresa e un organismo di ricerca; o

in caso di ampia diffusione dei risultati

 

 

 

Sviluppo sperimentale

in caso di collaborazione effettiva tra imprese (per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI) o tra un'impresa e un organismo di ricerca; o

in caso di ampia diffusione dei risultati

 

 

 

5.2.   Aiuti per studi di fattibilità

A)

Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

B)

Precisare le intensità massime di aiuto applicabili, comprese le maggiorazioni per le PMI:

5.3.   Aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca

A)

Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

B)

Precisare le intensità massime di aiuto applicabili:

C)

Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, confermare, barrando la casella sottostante, che i costi di finanziamento e le entrate per ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili:

Per gli aiuti individuali, fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

D)

Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, confermare, barrando la casella sottostante, che è stato istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità massima di aiuto applicabile non venga superata:

Fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

E)

Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura di ricerca corrisponde a un prezzo di mercato?

☐ Sì

☐ No

Precisare:

F)

L'accesso all'infrastruttura di ricerca è aperto a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio?

☐ Sì

☐ No

Se ad alcune imprese è concesso un accesso preferenziale, fornire dettagli e indicare la percentuale dei costi di investimento sostenuti da tali imprese:

5.4.   Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

A)

Indicare quali attività sono finanziate nel quadro della misura notificata:

a) ☐

l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) ☐

la messa a disposizione di personale altamente qualificato;

c) ☐

l'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

B)

Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

C)

Precisare le intensità massime di aiuto applicabili:

5.5.   Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

A)

Indicare quali attività sono finanziate nel quadro della misura notificata:

innovazione dei processi;

innovazione dell'organizzazione.

B)

Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

Costi di personale

 

Costi relativi a strumentazione e attrezzature (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto)

 

Costi relativi a immobili e terreni (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto)

 

Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato

 

Spese generali supplementari e altri costi di esercizio derivanti direttamente dal progetto di ricerca

 

C)

Precisare le intensità massime di aiuto applicabili:

D)

Se gli aiuti sono concessi alle grandi imprese, confermare, barrando la casella sottostante, che tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e che le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili:

Per gli aiuti individuali, fornire informazioni ed elementi giustificativi al riguardo:

5.6.   Aiuti ai poli di innovazione

A)

Confermare, barrando la casella sottostante, che gli aiuti sono concessi esclusivamente all'entità giuridica che gestisce il polo di innovazione:

Per gli aiuti individuali, fornire informazioni dettagliate:

B)

I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi?

☐ Sì

☐ No

Precisare:

C)

L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?

☐ Sì

☐ No

Se ad alcune imprese è concesso un accesso preferenziale, fornire dettagli e indicare la percentuale dei costi di investimento sostenuti da tali imprese:

D)

Per gli aiuti individuali, fornire informazioni sulla specializzazione prevista o programmata del polo di innovazione, sul potenziale regionale esistente e sulla presenza nell'Unione di poli con finalità analoghe:

5.6.1.   Aiuti agli investimenti

A)

Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

B)

Precisare le intensità massime di aiuto applicabili, comprese le maggiorazioni per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE:

5.6.2.   Aiuti al funzionamento

A)

Indicare quali attività sono finanziate nel quadro della misura notificata:

a) ☐

animazione del polo;

b) ☐

marketing per il polo;

c) ☐

gestione delle infrastrutture del polo;

d) ☐

organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze.

B)

Precisare i costi ammissibili e, per gli aiuti individuali, indicarne l'importo:

C)

Precisare l'intensità massima di aiuto applicabile e la durata dell'aiuto:

6.   Valutazione della compatibilità della misura di aiuto notificata

Per gli aiuti individuali, fornire una descrizione completa del progetto o dell'attività sovvenzionati:

6.1.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

A)

Definire con precisione l'obiettivo perseguito e illustrare in che modo la misura notificata intende promuovere le attività di RSI nell'Unione:

B)

Nel caso di un regime di aiuti, la misura fa parte di un programma o di un piano d'azione globale intesi a stimolare le attività di RSI o strategie di specializzazione intelligente?

☐ Sì

☐ No

Si prega di fornire dettagli al riguardo, ove opportuno facendo riferimento a valutazioni di analoghe misure già attuate in passato:

Aiuti individuali

A)

La misura notificata comporterà un aumento delle dimensioni del progetto?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare il tipo di aumento e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

a) ☐

aumento del costo totale del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto alla medesima situazione in assenza di aiuti);

b) ☐

aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

c) ☐

altri tipi di aumento:

B)

La misura notificata comporterà un aumento della portata del progetto?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare il tipo di aumento e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

a) ☐

aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto;

b) ☐

innalzamento del livello di ambizione del progetto comprovato da un più elevato numero di partner, una maggiore probabilità di realizzare una scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (segnatamente connesso alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

c) ☐

altri tipi di aumento:

C)

La misura notificata comporterà un aumento della velocità di realizzazione del progetto?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire elementi giustificativi pertinenti.

D)

La misura notificata comporterà un aumento dell'importo totale della spesa?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare il tipo di aumento e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

a) ☐

aumento delle spese totali di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto, in termini assoluti o in percentuale del fatturato totale;

b) ☐

modifiche alla dotazione di bilancio assegnata al progetto (senza una corrispondente diminuzione della dotazione di bilancio allocata ad altri progetti);

c) ☐

altri tipi di aumento:

E)

Verrà effettuata una valutazione ex post, destinata ad essere resa di dominio pubblico, del contributo all'interesse comune della misura notificata?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

6.2.   Necessità dell'intervento statale

A)

Individuare i fallimenti di mercato che ostacolano le attività di RSI nel presente caso e che giustificano la necessità di un intervento statale, allegando i relativi documenti giustificativi:

a) ☐

esternalità positive/ricadute di conoscenza;

b) ☐

asimmetrie e imperfezioni dell'informazione;

c) ☐

problemi di coordinamento e di messa in rete.

B)

Spiegare in che modo la misura notificata può effettivamente attenuare i fallimenti del mercato associati al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune in assenza di aiuti.

6.2.1.   Aiuti individuali

A)

Spiegare se l'aiuto sopperisce a un fallimento generale del mercato relativo alle attività di RSI nell'Unione oppure a uno specifico fallimento del mercato concernente, ad esempio, un particolare settore o ramo di attività:

B)

Se disponibili, fornire confronti a livello settoriale e altri studi che possano convalidare l'analisi dei presunti fallimenti di mercato:

C)

Se disponibili, fornire informazioni relative a progetti o attività di RSI intraprese nell'Unione che, per il loro contenuto tecnologico, il livello di rischio e le dimensioni, sono simili a quelli interessati dalla misura notificata, e spiegare il motivo per cui l'aiuto è necessario nel caso in questione:

6.3.   Adeguatezza della misura di aiuto

A)

Spiegare in che modo sono stati stabiliti i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato per incrementare le attività di RSI e fornire qualsiasi valutazione d'impatto e documento giustificativo pertinente:

B)

Se un aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali o di altri contributi obbligatori oppure mediante la fornitura di terreni, prodotti o servizi a prezzi vantaggiosi), fornire un'analisi delle altre opzioni e spiegare perché o in che modo altre forme di aiuto risultano meno appropriate per compensare i fallimenti del mercato interessati:

6.4.   Effetto di incentivazione

A)

Confermare, barrando la casella sottostante, che al momento della concessione dell'aiuto nel quadro della misura notificata, sarà accertato che i lavori relativi alle pertinenti attività RSI non sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario alle autorità nazionali (89) e, per gli aiuti individuali, specificare le date pertinenti:

B)

Confermare, barrando la casella sottostante, che le domande di aiuto contengono come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per la sua realizzazione e un elenco dei costi ammissibili:

C)

Se l'aiuto è concesso sotto forma di una misura fiscale, fornire dettagli e, per le misure non incrementali, eventuali studi di valutazione che ne stabiliscano l'effetto di incentivazione:

6.4.1.   Aiuto individuale

A)

Descrivere, mediante un'analisi controfattuale, il comportamento del beneficiario in assenza di aiuti e specificare il cambiamento atteso:

B)

Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire elementi giustificativi, quali documenti dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame:

a) ☐

livello di redditività;

b) ☐

importo dell'investimento e calendario dei flussi di cassa;

c) ☐

livello di rischio insito nel progetto:

C)

Se disponibili, fornire dati specifici al settore industriale che dimostrino che lo scenario controfattuale del beneficiario, il livello di redditività richiesto e le previsioni relative ai flussi di cassa sono ragionevoli.

6.5.   Proporzionalità dell'aiuto

A)

Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili espressi come equivalente sovvenzione lordo, indicare la metodologia utilizzata per determinare tale equivalente sovvenzione lordo, evidenziando i dati verificabili o, per gli aiuti individuali, specificare il regime di aiuti autorizzato in base al quale è concesso l'aiuto:

Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili espressi come percentuale dei costi ammissibili e supera, al massimo di 10 punti percentuali, le intensità massime di aiuto di cui alla disciplina RSI, confermare che:

a) ☐

in caso di esito positivo del progetto, la misura notificata prevede che l'anticipo sia rimborsato a un tasso d'interesse pari o superiore al tasso di attualizzazione derivante dall'applicazione della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (90);

b) ☐

in caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro interessato chiede pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo, inclusi gli interessi calcolati in base al tasso di attualizzazione applicabile;

c) ☐

in caso di insuccesso o successo parziale, il rimborso è proporzionale al grado di successo conseguito.

Fornire dettagli sul rimborso dell'anticipo e definire chiaramente cosa si intende per esito positivo delle attività sovvenzionate sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente:

B)

Se l'aiuto è concesso sotto forma di misura fiscale, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto e fornire eventuali dettagli pertinenti:

sulla base dei singoli progetti;

a livello di un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi.

6.5.1.   Aiuti individuali

A)

Fornire un piano di attività completo per il progetto sovvenzionato (con e senza aiuto), compresi tutti i costi e i benefici pertinenti previsti:

Se il beneficiario dell'aiuto si trova a operare una scelta netta tra attuare il progetto sovvenzionato o un progetto alternativo senza aiuti, fornire anche un piano di attività completo per il progetto controfattuale:

B)

In mancanza di un progetto alternativo, spiegare perché l'aiuto limitato al minimo è necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile ottenere un tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese.

C)

Se il beneficiario dell'aiuto si trova a operare una scelta netta tra attuare il progetto sovvenzionato o un progetto alternativo senza aiuti, spiegare perché l'aiuto limitato al minimo è necessario per coprire i costi supplementari netti del progetto sovvenzionato rispetto al progetto controfattuale, se del caso tenendo conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali:

Fornire tutti i documenti giustificativi, quali documenti interni della società, attestanti che il progetto controfattuale consiste in un progetto alternativo chiaramente definito e sufficientemente prevedibile preso in considerazione dal beneficiario nei suoi processi decisionali interni:

D)

Spiegare come è stato calcolato l'importo dell'aiuto e fornire i documenti giustificativi:

E)

Se vi erano più candidati potenziali per realizzare l'attività sovvenzionata, l'aiuto è concesso sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori?

☐ Sì

☐ No

Fornire informazioni dettagliate:

F)

Se l'aiuto mira a compensare distorsioni effettive o potenziali, dirette o indirette degli scambi internazionali, fornire eventuali prove che dimostrino che, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori dell'Unione hanno ricevuto (di norma nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per progetti analoghi:

Se disponibili, fornire anche informazioni sufficienti per valutare la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo:

6.6.   Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

Precisare se:

a)

la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato:

☐ Sì

☐ No

b)

la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali:

☐ Sì

☐ No

c)

le misure di aiuto limitano la facoltà dei beneficiari di utilizzare i risultati della RSI in altri Stati membri:

☐ Sì

☐ No

d)

la misura di aiuto impone altri obblighi al beneficiario:

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle opzioni nella presente sezione, fornire informazioni dettagliate:

6.6.1.   Regimi di aiuto

Per i regimi di aiuto, precisare come sarà garantito che gli eventuali effetti negativi saranno limitati al minimo (ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti interessati, degli importi degli aiuti individuali e cumulativi, del numero dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati) e fornire una valutazione d'impatto o valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza:

6.6.2.   Aiuti individuali

A)

Se del caso, descrivere la probabile incidenza dell'aiuto sulla concorrenza nel processo di innovazione:

B)

Individuare i mercati del prodotto sui quali è probabile che l'aiuto abbia un impatto e precisare l'attuale quota di mercato del beneficiario in ciascuno dei mercati interessati, nonché eventuali variazioni di tali quote di mercato che potrebbero essere indotte dalle attività sovvenzionate:

C)

Per ciascuno dei mercati del prodotto interessati, indicare i principali concorrenti del beneficiario dell'aiuto e indicare le loro quote di mercato:

Se disponibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

D)

Per ciascuno dei mercati del prodotto interessati, fornire informazioni sui clienti o i consumatori interessati dalle attività sovvenzionate:

E)

Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti riguardo ai seguenti aspetti:

a)

recenti sviluppi e prospettive di crescita:

b)

importo speso dai principali operatori per progetti analoghi:

c)

livello delle barriere all'entrata e all'uscita:

d)

presenza di un potere dell'acquirente controbilanciante:

e)

incentivi a competere per i mercati futuri:

f)

differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza:

g)

altre caratteristiche che potrebbero incidere su concorrenti, clienti o consumatori:

F)

Il beneficiario dell'aiuto pubblico influenza in qualche modo il processo di selezione, ad esempio può raccomandare imprese o condizionare l'indirizzo della ricerca?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo:

G)

Gli aiuti sono concessi in mercati caratterizzati da eccesso di capacità o a favore di settori industriali in declino?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo:

H)

Il beneficiario ha preso in considerazione eventuali ubicazioni alternative per le attività sovvenzionate?

☐ Sì

☐ No

Fornire informazioni dettagliate:

7.   Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi della disciplina RSI:

Parte III.3.A

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio di imprese non finanziarie in difficoltà: aiuti individuali

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali al salvataggio di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà  (91) (gli orientamenti).

1.   Ammissibilità

1.1.   Impresa in difficoltà

A)

L'impresa è una società a responsabilità limitata (92) che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (93)?

☐ Sì

☐ No

B)

L'impresa è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società (94), che ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

☐ Sì

☐ No

C)

L'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

☐ Sì

☐ No

D)

Nel caso di un'impresa diversa da una PMI:

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni

e

il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni?

☐ Sì

☐ No

E)

In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui alle lettere da A a D, circostanziare la risposta includendo riferimenti agli elementi o documenti giustificativi forniti in allegato (ultimo bilancio — conto profitti e perdite e stato patrimoniale — oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti della società o la prova che sono soddisfatti i criteri perché sia avviata nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza a norma del diritto societario nazionale eccetera).

1.2.   Impresa in stato di grave fabbisogno di liquidità

Se il beneficiario è considerato ammissibile a un aiuto per il salvataggio pur non essendo un'impresa in difficoltà, spiegare per quale motivo si ritiene che soffra di un grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste e includere un riferimento agli elementi o documenti giustificativi (ad esempio le proiezioni dei flussi di cassa).

1.3.   Impresa di recente costituzione/facente parte di un gruppo più grande

A)

Quando è stata costituita l'impresa?

B)

Da quanto tempo è operativa?

C)

L'impresa appartiene a un gruppo più grande?

☐ Sì

☐ No

D)

In caso di risposta affermativa alla domanda C, trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo in questione (organigramma che illustri i legami tra le società del gruppo, corredato di dati dettagliati sul capitale e sui diritti di voto) e dimostrare che le difficoltà dell'impresa sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

1.4.   Portata settoriale:

L'impresa opera:

A)

nel settore del carbone (95):

☐ Sì

☐ no

B)

nel settore siderurgico (96):

☐ Sì

☐ no

C)

nei settori disciplinati da norme specifiche per gli istituti finanziari (97):

☐ Sì

☐ no

2.   Compatibilità con il mercato interno

2.1.   Contributo a un obiettivo di interesse comune:

A)

Il beneficiario è ubicato in una regione (a livello NUTS 2) in cui il tasso di disoccupazione è, in alternativa:

superiore alla media dell'Unione, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate,

superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate

☐ Sì

☐ No

B)

Esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale)?

☐ Sì

☐ No

C)

L'impresa svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in settore particolare? La sua uscita dal mercato (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo) comporterebbe potenziali conseguenze negative?

☐ Sì

☐ No

D)

Vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG?

☐ Sì

☐ No

E)

Il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento?

☐ Sì

☐ No

F)

L'uscita dell'impresa dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche?

☐ Sì

☐ No

G)

Il dissesto del beneficiario comporterebbe situazioni analoghe di gravi difficoltà non elencate sopra?

☐ Sì

☐ No

H)

In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui alle lettere da A a G, motivare accuratamente le risposte includendo un riferimento agli ulteriori elementi o documenti giustificativi forniti in allegato.

2.2.   Adeguatezza/Forma dell'aiuto

A)

L'aiuto è erogato sotto forma di prestiti o di garanzie su prestiti?

☐ Sì

☐ No

B)

In caso di risposta affermativa, descrivere le condizioni del prestito o della garanzia e allegare i documenti pertinenti (ad esempio progetti di accordo di prestito, progetti di garanzie).

C)

Il tasso d'interesse del prestito (o, se del caso, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) è fissato a un tasso non inferiore al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento (98) per le imprese deboli che offrono un livello di garanzia normale?

☐ Sì

☐ No

D)

Spiegare l'uso cui è destinato l'aiuto per il salvataggio. L'aiuto sarà utilizzato per finanziare misure strutturali, quali l'acquisizione di importanti rami aziendali o attivi diversi da quelli che risultano necessari durante il periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario?

☐ Sì

☐ No

E)

In caso affermativo, precisare.

F)

I prestiti saranno rimborsati o le garanzie revocate entro un periodo di sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario?

☐ Sì

☐ No

G)

Vi impegnate a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, in alternativa:

la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;

un piano di ristrutturazione;

un piano di liquidazione che definisca dettagliatamente le fasi che conducono alla liquidazione del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole senza ulteriore aiuto?

☐ Sì

☐ No

2.3.   Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo

L'importo dell'aiuto per il salvataggio è determinato in base alla formula di cui all'allegato I degli orientamenti?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire il calcolo dell'importo dell'aiuto per il salvataggio in base alla formula.

Se l'importo dell'aiuto per il salvataggio supera l'importo risultante dalla formula di cui all'allegato I degli orientamenti, fornire un piano di liquidità debitamente giustificato che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi.

2.4.   Effetti negativi — Principio dell'aiuto “una tantum”

L'impresa (o il gruppo a cui appartiene) ha già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione (99) e/o eventuali aiuti non notificati?

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento alla precedente decisione della Commissione eccetera) (100).

3.   Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti:

Parte III.3.B

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà: aiuti individuali

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali per la ristrutturazione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà  (101) (gli orientamenti).

1.   Ammissibilità

1.1.   Impresa in difficoltà

A)

L'impresa è una società a responsabilità limitata (102) che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (103)?

☐ Sì

☐ No

B)

L'impresa è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società (104), che ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

☐ Sì

☐ No

C)

L'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

☐ Sì

☐ No

D)

Nel caso di un'impresa diversa da una PMI:

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni

e

il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni

☐ Sì

☐ No

E)

In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui alle lettere da A a D, circostanziare la risposta includendo riferimenti agli elementi o documenti giustificativi forniti in allegato (ultimo bilancio — conto profitti e perdite e stato patrimoniale — oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti della società o la prova che sono soddisfatti i criteri perché sia avviata nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza a norma del diritto societario nazionale eccetera).

1.2.   Impresa di recente costituzione/facente parte di un gruppo più grande

A)

Quando è stata costituita l'impresa? …

B)

Da quanto tempo è operativa? …

C)

L'impresa appartiene a un gruppo più grande?

☐ Sì

☐ No

D)

In caso di risposta affermativa, trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo in questione (organigramma che illustri i legami tra le società del gruppo, corredato di dati dettagliati sul capitale e sui diritti di voto) e dimostrare che le difficoltà dell'impresa sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

1.3.   Portata settoriale

L'impresa opera:

A)

nel settore del carbone (105):

☐ Sì

☐ No

B)

nel settore siderurgico (106):

☐ Sì

☐ No

C)

nei settori disciplinati da norme specifiche per gli istituti finanziari (107):

☐ Sì

☐ No

1.4.   Fornitori di SIEG

A)

L'impresa fornisce servizi di interesse economico generale?

☐ Sì

☐ No

B)

In caso di risposta affermativa alla lettera A, descrivere i servizi di interesse economico generale e allegare una copia dell'atto di incarico.

C)

Se la risposta alla lettera A è affermativa, indicare l'importo della compensazione per il servizio pubblico che l'impresa riceve, descrivere la metodologia di calcolo della compensazione e fornire la base giuridica pertinente che definisce la metodologia di calcolo della compensazione per il servizio pubblico.

2.   Compatibilità con il mercato interno

2.1.   Contributo a un obiettivo di interesse comune

A)

Il beneficiario è ubicato in una regione (a livello NUTS 2) in cui il tasso di disoccupazione è, in alternativa:

superiore alla media dell'Unione, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate, o

superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate?

☐ Sì

☐ No

B)

Esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale)?

☐ Sì

☐ No

C)

L'impresa svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in settore particolare? La sua uscita dal mercato (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo) comporterebbe potenziali conseguenze negative?

☐ Sì

☐ No

D)

Vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG?

☐ Sì

☐ No

E)

Il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento?

☐ Sì

☐ No

F)

L'uscita dell'impresa dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche?

☐ Sì

☐ No

G)

Il dissesto del beneficiario comporterebbe situazioni analoghe di gravi difficoltà non elencate sopra?

☐ Sì

☐ No

H)

In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui alle lettere da A a G, motivare accuratamente le risposte includendo un riferimento agli ulteriori elementi o documenti giustificativi forniti in allegato.

2.2.   Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

Presentare il piano di ristrutturazione (108) volto a ripristinare la redditività a lungo termine (109) del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole, unitamente a uno studio di mercato e un'analisi di sensibilità che evidenzi i parametri di base dei suoi risultati e i principali fattori di rischio in futuro (rispettare il più possibile il piano di ristrutturazione indicativo di cui all'allegato II degli orientamenti).

3.   Necessità dell'intervento statale/effetto di incentivazione

3.1.   Fornire un raffronto tra le misure stabilite nel piano di ristrutturazione e uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato (110) al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi indicati nella sezione 2.1 non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore.

3.2.   Dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione a condizioni che non avrebbero consentito di raggiungere l'obiettivo di interesse comune di cui alla sezione 2.1.

4.   Adeguatezza

4.1.   Fornire una breve descrizione degli strumenti di aiuto scelti, compresi la forma, l'ammontare e la remunerazione (111):

4.2.   Spiegare se le difficoltà del beneficiario sono causate da problemi di solvibilità e/o di liquidità, o da entrambi:

4.3.   Dimostrare che gli strumenti di aiuto di Stato scelti sono adeguati per risolvere i problemi individuati al punto 4.2 (vale a dire problemi di liquidità o di solvibilità).

5.   Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo

5.1.   Contributo proprio

A)

Il contributo proprio del beneficiario è pari ad almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione (112)?

☐ Sì

☐ No

B)

Descrivere e quantificare ogni categoria dei costi di ristrutturazione da sostenere, precisare il loro importo totale e la percentuale coperta dal contributo proprio:

C)

Descrivere e quantificare il contributo proprio ai costi di ristrutturazione proveniente dalle risorse proprie del beneficiario, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, oppure da nuovi investitori:

D)

Spiegare perché si ritiene che tale contributo proprio sia effettivo e non contenga elementi di aiuto:

E)

Dimostrare che il contributo proprio è paragonabile all'aiuto concesso in termini di effetti sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario (113) e, in caso contrario, spiegarne i motivi, facendo riferimento, se del caso, ai documenti giustificativi (ad esempio, bilancio, rendiconto finanziario):

5.2.   Condivisione degli oneri

Da compilare se gli aiuti di Stato sono concessi in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale  (114)

A)

Le perdite del beneficiario sono state integralmente contabilizzate e imputate agli azionisti esistenti e/o creditori subordinati e da questi assorbite?

☐ Sì

☐ No

B)

In caso di risposta affermativa alla lettera A, fornire elementi giustificativi, sulla base di un'analisi aggiornata della situazione patrimoniale del beneficiario.

C)

Si cercherà di evitare i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione?

☐ Sì

☐ No

D)

In caso di risposta negativa alla lettera C, spiegarne i motivi.

E)

Lo Stato riceverà una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell'importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell'impresa dopo la contabilizzazione delle perdite?

☐ Sì

☐ No

F)

In caso di risposta affermativa alla lettera E, motivare la risposta e fornire gli elementi giustificativi necessari.

G)

Se le perdite del beneficiario non sono interamente assorbite (lettera A) e/o i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato non sono stati evitati durante il periodo di ristrutturazione (lettera C), descriverne i motivi e spiegare perché la piena attuazione di tali condizioni condurrebbe a risultati sproporzionati:

H)

I detentori di titoli di debito di primo rango (senior) contribuiscono a ripristinare la posizione di capitale del beneficiario?

☐ Sì

☐ No

I)

In caso di risposta affermativa alla lettera H, spiegare in che modo.

6.   Effetti negativi

6.1.   Principio dell'“aiuto una tantum”

L'impresa (o il gruppo a cui appartiene) ha già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione (115) e/o eventuali aiuti non notificati?

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento alla precedente decisione della Commissione eccetera) (116).

6.2.   Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza:

Misure strutturali — cessione e riduzione dei rami di attività

A)

Descrivere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato che ci si impegna ad attuare. Dimostrare che le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita incluse negli impegni non sono necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario. Indicare inoltre i mercati rilevanti in cui si svolgeranno tali cessioni e il calendario previsto (117). Precisare inoltre se il beneficiario agevolerà le cessioni, ad esempio isolando le attività e accettando di non contattare i clienti dell'attività ceduta.

B)

Se le misure strutturali prevedono eccezionalmente solo la cessione di elementi dell'attivo e non comportano la creazione di un'entità redditizia in grado di competere sul mercato, dimostrare che non è fattibile nessun'altra forma di misure strutturali o che altre misure strutturali metterebbero gravemente a rischio la redditività economica dell'impresa:

Misure comportamentali

C)

Il beneficiario accetta di astenersi dall'acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la propria redditività a lungo termine e previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione?

☐ Sì

☐ No

D)

Il beneficiario accetta di astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializza i suoi prodotti e servizi?

☐ Sì

☐ No

E)

Sono previste altre misure comportamentali?

☐ Sì

☐ No

Misure di apertura del mercato

F)

Le autorità nazionali o il beneficiario adotteranno misure volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi, ad esempio per favorire l'ingresso e l'uscita dal mercato (118)?

☐ Sì

☐ No

G)

In caso di risposta affermativa alla lettera F, descrivere le misure e indicare il mercato nel quale sono adottate, precisando in che modo sono direttamente o indirettamente legate all'attività del beneficiario:

Modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

H)

Gli aiuti sono destinati a coprire i costi sociali della ristrutturazione (119)?

☐ Sì

☐ No

I)

In caso di risposta affermativa alla lettera H, precisare:

7.   Altre informazioni

7.1.   Riportare eventuali altre informazioni considerate pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti (ad esempio per quanto riguarda misure volte ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori in esubero o a fornire assistenza nella ricerca di un impiego):

Parte III.3.C

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e sul sostegno temporaneo per la ristrutturazione: regimi di aiuti

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per i regimi di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione e per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà  (120) (orientamenti).

1.   Ambito di applicazione

1.1.   Il regime riguarda la concessione di:

a)

aiuti per il salvataggio:

☐ Sì

☐ No

b)

aiuti per la ristrutturazione:

☐ Sì

☐ No

c)

sostegno temporaneo per la ristrutturazione:

☐ Sì

☐ No

2.   Ammissibilità

2.1.   Il regime è riservato alle PMI (121) in difficoltà o alle piccole imprese pubbliche in difficoltà (122) insieme denominate “PMI” a meno che non sia chiaramente indicato altrimenti)?

☐ Sì

☐ No

2.2.   Il regime è riservato alle PMI che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

a)

società a responsabilità limitata (123) che hanno perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (124)

☐ Sì

☐ No

b)

PMI in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società (125), che hanno perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella loro contabilità, a causa di perdite cumulate

☐ Sì

☐ No

c)

PMI oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori:

☐ Sì

☐ No

d)

piccole imprese pubbliche in cui il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni:

☐ Sì

☐ No

2.3.   Il regime prevede che l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione o entrambi possano essere concessi alle imprese che non si trovano in difficoltà ma che presentano unicamente un grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste?

☐ Sì

☐ No

2.4.   In caso di risposta affermativa al punto 2.3, quali sono i criteri per valutare che una PMI versa in stato di grave fabbisogno di liquidità e quali circostanze possono essere considerate eccezionali e impreviste.

2.5.   La misura si applica alle PMI di recente costituzione?

☐ Sì

☐ No

2.6.   La misura si applica alle PMI che operano:

a)

nel settore del carbone (126):

☐ Sì

☐ No

b)

nel settore siderurgico (127):

☐ Sì

☐ No

c)

nei settori disciplinati da norme specifiche per gli istituti finanziari (128):

☐ Sì

☐ No

3.   Importo massimo dell'aiuto

3.1.   L'importo massimo dell'aiuto concesso a ciascuna PMI nel quadro del regime è limitato a un massimo di 10 milioni di EUR, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell'ambito di altri regimi?

☐ Sì

☐ No

3.2.   Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso a una PMI nell'ambito del regime:

4.   Compatibilità con il mercato interno

Nel caso di aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione

4.1.   Contributo a un obiettivo di interesse comune

a)

Precisare se il regime si applica solo nei casi in cui il dissesto del beneficiario rischia di comportare difficoltà sociali o un fallimento del mercato, in particolare se:

l'uscita dal mercato di PMI innovative o con un alto potenziale di crescita comporta il rischio di conseguenze negative;

☐ Sì

☐ No

l'uscita dal mercato di una PMI che ha sviluppato estesi collegamenti con altre PMI locali o regionali avrebbe potenziali conseguenze negative;

☐ Sì

☐ No

il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento; o

☐ Sì

☐ No

emergerebbero situazioni analoghe di difficoltà debitamente giustificate dal beneficiario.

☐ Sì

☐ No

b)

In caso di risposta affermativa a una delle opzione di cui alla lettera a), motivare dettagliatamente le risposte e precisare i criteri in base ai quali le autorità nazionali valuteranno il contributo agli obiettivi di interesse comune.

Nel caso di aiuti per la ristrutturazione

4.2.   Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

Per quanto riguarda la concessione di aiuti per la ristrutturazione, il regime prevede la presentazione di un piano di ristrutturazione (129) volto a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario (130) entro un lasso di tempo ragionevole? (cfr. un piano di ristrutturazione indicativo nell'allegato II degli orientamenti)

☐ Sì

☐ No

5.   Necessità dell'intervento statale e effetto di incentivazione

5.1.   Per quanto riguarda la concessione di aiuti per la ristrutturazione, il regime prevede che le autorità nazionali facciano un raffronto tra le misure stabilite nel piano di ristrutturazione e uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato (131) al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi di interesse comune indicati alla sezione 4.1 non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore? In particolare, il regime richiede una dimostrazione del fatto che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione a condizioni tali che non avrebbero consentito di raggiungere gli obiettivi di interesse comune di cui alla sezione 4.1?

☐ Sì

☐ No

5.2.   In caso di risposta affermativa al punto 5.1, spiegare in base a quali criteri le autorità nazionali effettueranno la loro valutazione.

6.   Adeguatezza

Nel caso di aiuti per il salvataggio

6.1.   L'aiuto concesso nell'ambito del regime è limitato ai prestiti o alle garanzie su prestiti?

☐ Sì

☐ No

6.2.   Il regime prevede che il costo finanziario del prestito (o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) sia stabilito a un tasso non inferiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento (132) per le imprese deboli che offrono un livello di garanzia normale?

☐ Sì

☐ No

6.3.   Il regime prevede che l'aiuto per il salvataggio sia concesso per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione del beneficiario?

☐ Sì

☐ No

6.4.   Il regime prevede che, entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio, il prestito sia rimborsato o la garanzia revocata, a meno che, prima della scadenza: a) le autorità nazionali abbiano approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione oppure b) il beneficiario abbia presentato un piano di ristrutturazione semplificato (133) (nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione)?

☐ Sì

☐ No

6.5.   Il regime stabilisce che l'aiuto non debba essere utilizzato per finanziare misure strutturali, quali l'acquisizione di importanti rami aziendali o attivi diversi da quelli che risultano necessari durante il periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario?

☐ Sì

☐ No

Nel caso di aiuti per la ristrutturazione

6.6.   Spiegare in base a quali criteri le autorità nazionali valuteranno in quale misura il beneficiario abbia problemi di liquidità o di solvibilità o entrambi, e in che modo selezioneranno gli strumenti di aiuto più appropriati per risolvere i problemi individuati:

Nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione

6.7.   Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione è concesso nel quadro del regime limitato ai prestiti o alle garanzie su prestiti?

☐ Sì

☐ No

6.8.   Il regime richiede che il costo finanziario del prestito (o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) sia stabilito a un tasso non inferiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione nella comunicazione sui tassi di riferimento per le imprese deboli che offrono un livello di garanzia normale?

☐ Sì

☐ No

6.9.   Il regime comporta che la remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sia aumentata di almeno 50 punti base trascorsi 12 mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario (dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio)?

☐ Sì

☐ No

6.10.   Il regime prevede che il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sia concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio?

☐ Sì

☐ No

6.11.   Il regime prevede che entro un periodo di sei mesi dall'erogazione della prima rata del sostegno temporaneo per la ristrutturazione al beneficiario (dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio), le autorità nazionali approvino un piano di ristrutturazione semplificato?

☐ Sì

☐ No

6.12.   Il regime prevede che entro 18 mesi dalla data di concessione del sostegno temporaneo per la ristrutturazione, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio, il prestito sia rimborsato o la garanzia sia revocata, salvo se prima di tale momento le autorità nazionali hanno approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione presentato dal beneficiario?

☐ Sì

☐ No

7.   Proporzionalità dell'aiuto o aiuto limitato al minimo

Nel caso di aiuti per il salvataggio e di sostegno temporaneo per la ristrutturazione

7.1.   Importo dell'aiuto

a)

Il regime prevede che l'aiuto non superi l'importo risultante dalla formula di cui all'allegato I degli orientamenti?

☐ Sì

☐ No

b)

In caso di risposta negativa alla lettera a), il regime prevede l'elaborazione di un piano di liquidità che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi (18 mesi nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione)?

☐ Sì

☐ No

c)

In caso di risposta affermativa alla lettera b), spiegare su che base e secondo quali informazioni le autorità nazionali valuteranno se il piano di liquidità attestante le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi (18 mesi nel caso del sostegno temporaneo per la ristrutturazione) sia debitamente giustificato:

Nel caso di aiuti per la ristrutturazione

7.2.   Contributo proprio

a)

Il regime prevede che venga garantito un contributo effettivo e privo di elementi di aiuto proveniente dalle risorse proprie del beneficiario, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, oppure da nuovi investitori, che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso di medie imprese o il 25 % nel caso di piccole imprese?

☐ Sì

☐ No

b)

In caso di risposta affermativa alla lettera a), quali elementi prenderanno in considerazione le autorità nazionali per valutare se il contributo proprio è effettivo e privo di elementi di aiuto?

c)

Il regime prevede che tale contributo proprio sia comparabile agli aiuti concessi in termini di effetti sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario (134)?

☐ Sì

☐ No

d)

In caso di risposta affermativa alla lettera c), in base a quali criteri le autorità nazionali effettueranno la loro valutazione?

7.3.   Condivisione degli oneri

Da compilare se il regime prevede che gli aiuti di Stato siano concessi in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale  (135)

a)

Il regime prevede che l'intervento dello Stato possa avvenire solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato?

☐ Sì

☐ No

b)

Si cercherà di evitare, nella misura giuridicamente possibile, i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione?

☐ Sì

☐ No

c)

In caso di risposta negativa alla lettera b), spiegare sulla base di quali criteri le autorità nazionali valuteranno se tali deflussi non comprometteranno in modo sproporzionato coloro che hanno conferito nuovo capitale.

d)

Le autorità nazionali autorizzeranno eventuali deroghe alle condizioni di cui alle lettere a) e b)?

No

Sì. In caso affermativo, precisare.

e)

Il regime prevede che lo Stato riceva una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell'importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell'impresa dopo la contabilizzazione delle perdite?

☐ Sì

☐ No

8.   Effetti negativi

8.1.   Principio dell'“aiuto una tantum”

Il regime esclude (136) la concessione di aiuti a una PMI che ha ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione (137) e/o eventuali aiuti non notificati?

☐ Sì

☐ No

Nel caso di aiuti per la ristrutturazione

8.2.   Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza (138):

Misure strutturali — cessione e riduzione dei rami di attività

a)

Il regime impone ai beneficiari di cedere attivi, ridurre le capacità o la presenza sul mercato (139) e di indicare i mercati rilevanti nei quali tali cessioni avranno luogo (140) e il loro calendario (141)?

☐ Sì

☐ No

b)

Il regime prevede che le misure strutturali siano di norma attuate sotto forma di cessioni di rami aziendali redditizi in funzionamento che, se gestiti da un acquirente idoneo, possono a lungo termine competere in modo efficace?

☐ Sì

☐ No

c)

In caso di risposta negativa alla lettera b), il regime prevede che, in assenza di tale entità, il beneficiario possa scorporare e successivamente cedere un'attività esistente e adeguatamente finanziata, creando una nuova entità redditizia che dovrebbe essere in grado di competere sul mercato?

☐ Sì

☐ No

d)

Se il regime ammette solo le misure strutturali sotto forma di cessione di elementi dell'attivo senza comportare la creazione di un'entità redditizia in grado di competere sul mercato, occorre dimostrare che non è fattibile nessun'altra forma di misure strutturali o che altre misure strutturali metterebbero gravemente a rischio la redditività economica dell'impresa?

☐ Sì

☐ No

Misure comportamentali

e)

Il regime prevede che i beneficiari si astengano dall'acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la propria redditività a lungo termine?

☐ Sì

☐ No

f)

Il regime prevede che il beneficiario si astenga dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializza i suoi prodotti e servizi?

☐ Sì

☐ No

g)

Il regime prevede che il beneficiario si astenga dall'adottare un comportamento commerciale volto ad accrescere rapidamente la sua quota di mercato relativa a prodotti specifici o mercati geografici, attraverso l'offerta di condizioni (ad esempio relativamente ai prezzi o ad altre condizioni commerciali) che non possono essere eguagliate da concorrenti che non ricevono aiuti di Stato?

☐ Sì

☐ No

h)

In caso di risposta affermativa alla lettera g), in quali circostanze? Precisare:

i)

Il regime prevede altre misure comportamentali?

No

Sì. In caso affermativo, descriverle.

Misure di apertura del mercato

j)

Il regime consente che le autorità nazionali o il beneficiario adottino misure volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi, ad esempio per favorire l'ingresso e l'uscita dal mercato (142)?

☐ Sì

☐ No

k)

In caso di risposta affermativa alla lettera j), precisare:

9.   Disposizioni generali

9.1.   Il regime si applica alle PMI che operano in una regione assistita?

☐ Sì

☐ No

9.2.   Il regime prevede disposizioni specifiche per le PMI nelle zone assistite?

☐ Sì

☐ No

9.3.   In caso di risposta affermativa al punto 9.2, indicare le disposizioni specifiche applicabili e perché sono giustificate.

9.4.   Le autorità nazionali sono disposte ad accettare un contributo che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso di medie imprese o il 25 % dei costi di ristrutturazione nel caso di piccole imprese?

☐ Sì

☐ No

9.5.   In caso di risposta affermativa al punto 9.4, spiegare in che modo le autorità nazionali applicheranno le condizioni relative alle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in modo da limitare gli effetti sistemici negativi per la regione.

10.   Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per valutare la misura di aiuto notificata ai sensi degli orientamenti (ad esempio per quanto riguarda misure volte ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori in esubero o a fornire assistenza nella ricerca di un impiego):

PARTE III.4

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti di cui alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive  (143)

1.   Caratteristiche della misura di aiuto notificata

1.1.   Descrivere con la massima precisione l'obiettivo dell'aiuto, se del caso specificandolo per ogni misura:

1.2.   Descrivere l'ambito di applicazione di ciascuna misura, in termini di:

1.2.1.   tipo di attività disciplinate (ad esempio sviluppo, produzione, distribuzione)

1.2.2.   tipo di opere disciplinate (ad esempio opere cinematografiche, serie televisive, progetti transmediali).

1.3.   Se il regime di aiuto prevede una misura di sostegno per i progetti transmediali, le attività sovvenzionate riguardano direttamente la componente produzione cinematografica dell'opera?

☐ Sì

☐ No

1.4.   Si prega di indicare quale dispositivo è previsto per garantire la finalità culturale dell'aiuto:

2.   Condizioni di ammissibilità

2.1.   Precisare le condizioni di ammissibilità delle attività o delle opere nel quadro della misura di aiuto prevista:

2.2.   Precisare le condizioni di ammissibilità dei beneficiari nel quadro della misura di aiuto prevista:

Il regime opera una distinzione sulla base della nazionalità o del luogo di residenza?

I beneficiari devono soddisfare altre condizioni oltre a quella di essere rappresentati da un'agenzia permanente al momento del versamento dell'aiuto?

Se l'aiuto presenta una componente fiscale, il beneficiario deve soddisfare obblighi o condizioni oltre a disporre di redditi imponibili nel territorio dello Stato membro?

Altre condizioni:

3.   Obblighi di spesa a livello territoriale

3.1.   Indicare se la misura contiene disposizioni che obbligano il produttore a spendere il bilancio di produzione, o parti di esso, nel territorio dello Stato membro o in una delle sue suddivisioni territoriali:

3.1.1.   per poter beneficiare di un aiuto

☐ Sì

☐ No

3.1.2.   come condizione per la concessione dell'aiuto

☐ Sì

☐ No

3.2.   La condizione di spesa territoriale si applica ad alcune specifiche voci del bilancio di produzione?

3.3.   Nel caso sia necessario rispettare un determinato grado di spesa territoriale al fine di essere ammissibili all'aiuto, descrivere la natura di tali condizioni:

3.3.1.   di natura implicita (ad esempio un numero minimo di giorni di registrazione nel territorio):

3.3.2.   di natura esplicita (ad esempio un importo o una percentuale minimi di spesa):

3.4.   Nel caso in cui la concessione dell'aiuto sia subordinata a condizioni territoriali, precisare se:

3.4.1.   l'aiuto è calcolato come percentuale della spesa territoriale

3.4.2.   la spesa territoriale richiesta è calcolata rispetto al bilancio generale del film

3.4.3.   la spesa territoriale richiesta è calcolata rispetto all'importo dell'aiuto concesso

4.   Costi ammissibili

Precisare i costi che possono essere presi in considerazione al fine di determinare l'importo dell'aiuto.

5.   Intensità di aiuto

5.1.   Il regime ammette intensità di aiuto superiori al 50 % del bilancio di produzione? In caso affermativo, chiarire le tipologie di opere interessate e i limiti delle intensità di aiuto stabiliti.

5.2.   Se si utilizza la nozione di “opere audiovisive difficili”, indicare le categorie di opere che rientrano in tale nozione (specificandone la definizione).

5.3.   Se nell'ambito del regime vengono sovvenzionati la scrittura di sceneggiature o lo sviluppo, i costi che ne derivano sono inseriti nel bilancio di produzione e presi in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto dell'opera audiovisiva?

5.4.   Se le attività di distribuzione e di promozione sono finanziate nell'ambito del regime: quali sono le intensità di aiuto consentite dal regime?

6.   Patrimonio cinematografico

Se del caso, fornire informazioni sulle misure adottate per il patrimonio cinematografico.

7.   Compatibilità

7.1.   Giustificare la compatibilità dell'aiuto alla luce dei principi definiti nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive.

7.2.   Se il regime di aiuti riguarda aiuti ai cinema, giustificare la compatibilità degli aiuti in quanto aiuti per la promozione della cultura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, in particolare per quanto riguarda la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità dell'aiuto.

8.   Altre informazioni

Menzionare in questa sezione ogni altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura di aiuto in questione a norma della comunicazione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive.

PARTE III.5

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore della banda larga

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti di cui agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga  (144) (gli orientamenti).

1.   Caratteristiche della misura di aiuto notificata

1.1.   Descrivere l'obiettivo della misura di aiuto.

1.2.   Spiegare in che modo la misura di aiuto è in linea con la strategia nazionale in materia di banda larga e con gli obiettivi dell'Unione (comprese la strategia Europa 2020 e l'Agenda digitale (145)).

1.3.   Illustrare le motivazioni dell'intervento pubblico e spiegare i vantaggi previsti della misura di aiuto (ad esempio benefici economici e sociali, una maggiore copertura della banda larga e tassi di diffusione di Internet eccetera)

1.4.   Quale categoria di rete intende sostenere la misura di aiuto?

reti dorsali (o trunking);

reti di backhauling (o reti regionali o reti middle mile);

reti di accesso (o reti last mile).

1.5.   Quali elementi della rete intende sostenere la misura di aiuto?

elementi dell'infrastruttura passiva;

apparecchiature dell'infrastruttura attiva.

1.6.   Che tipo di reti a banda larga intende sostenere la misura di aiuto?

reti a banda larga di base (che forniscono almeno 2 Mbps di velocità di scaricamento);

reti di accesso di nuova generazione (NGA) (146);

reti a banda larga ultraveloci (147).

1.7.   Quali tipi di zone sono destinatarie della misura di aiuto? Classificare le zone interessate rispetto ai diversi segmenti e al tipo di rete sovvenzionata e motivare la classificazione sulla base di dati verificabili.

Aree bianche di base

Aree grigie di base

Aree nere di base

Bianche NGA

Grigie NGA

Nere NGA

Bianche ultraveloci

Grigie ultraveloci

Nere ultraveloci

1.8.   Fornire qualsiasi altra informazione pertinente per chiarire il contesto generale della misura di aiuto:

1.9.   Quali tipi di investimenti e di modelli aziendali saranno attuati (148)?

2.   Procedure e concessione della misura di aiuto

Mappatura e analisi della copertura

2.1.   Qual è la portata della misura di aiuto in termini di copertura territoriale?

2.2.   Fornire informazioni, compresa la data, e presentare i risultati della mappatura particolareggiata e dell'analisi della copertura realizzate per individuare chiaramente le aree interessate.

Consultazione pubblica

2.3.   Descrivere il processo e i risultati della consultazione pubblica aperta e trasparente nell'ambito della quale tutte le parti interessate hanno potuto esprimere le loro osservazioni in merito alla misura di aiuto prevista. Comunicare i relativi link di siti web sui quali sono state pubblicate informazioni concernenti la misura.

Procedura di selezione su base competitiva

2.4.   In caso di sviluppo e/o gestione della rete sovvenzionata da parte di un operatore terzo, confermare che sarà organizzata una procedura di selezione competitiva conformemente alle direttive UE sugli appalti pubblici (149). Trasmettere tutte le informazioni pertinenti al riguardo.

2.5.   Fornire informazioni su come sarà selezionata l'offerta economicamente più vantaggiosa (compresi i criteri di aggiudicazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri prescelti) tenendo conto di criteri qualitativi (per esempio, la copertura, la sostenibilità dell'opzione tecnologica o l'incidenza della soluzione proposta sulla concorrenza) e del prezzo.

2.6.   Esistono requisiti minimi di servizio che la rete sovvenzionata deve rispettare (larghezza di banda minima, servizi sovvenzionati, copertura geografica minima eccetera)?

☐ Sì

☐ No

2.7.   In caso affermativo, precisare:

Neutralità tecnologica

2.8.   La misura di aiuto è neutra sotto il profilo tecnologico?

☐ Sì

☐ No

2.9.   In caso di risposta affermativa al punto 2.8, descrivere in che modo è garantito tale principio.

Utilizzo delle infrastrutture esistenti

2.10.   Presentare una mappa raffigurante le infrastrutture esistenti nel paese o nella regione interessati, che comprenda anche le nuove infrastrutture programmate da parte degli operatori commerciali nel prossimo futuro, ossia entro un periodo di tre anni.

2.11.   In che modo si garantisce che gli operatori che intendono partecipare alla procedura di selezione forniscano tutte le informazioni pertinenti sulle infrastrutture esistenti di loro proprietà o da essi controllate nell'area interessata?

Accesso all'ingrosso

2.12.   Quali tipi di obblighi relativi alla fornitura dell'“accesso all'ingrosso” saranno imposti alla rete sovvenzionata (compreso l'accesso all'infrastruttura passiva e attiva, al diritto di uso di cavidotti e tralicci, fibre spente e centraline stradali) e per quanto tempo saranno mantenuti?

Prezzi di accesso all'ingrosso

2.13.   Spiegare in che modo i prezzi di accesso saranno oggetto di un'analisi comparativa.

Controllo e meccanismo di recupero

2.14.   Si applicherà un meccanismo di recupero alla misura di aiuto?

☐ Sì

☐ No

2.15.   In caso di risposta affermativa al punto 2.14, descrivere tale meccanismo, le sue caratteristiche e la sua durata.

2.16.   Spiegare in che modo sarà organizzato il controllo della misura di aiuto:

quale autorità pubblica effettuerà il controllo?

quali aspetti della misura saranno controllati?

quali criteri di prestazione saranno analizzati?

quale sarà la tempistica del controllo?

Autorità nazionali di regolamentazione (ANR)

2.17.   Descrivere il ruolo delle ANR, in particolare per quanto riguarda: l'identificazione di aree interessate, la definizione dei prezzi di accesso all'ingrosso compresa l'analisi comparativa, la risoluzione delle controversie eccetera

2.18.   Riferire la posizione dell'ANR sulle misure di aiuto proposte e, se disponibile, il parere dell'autorità nazionale garante della concorrenza.

3.   Criteri di compatibilità

Spiegare in che modo la misura di aiuto notificata soddisfa le condizioni di cui alla sezione 2.5 degli orientamenti sulle reti a banda larga, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti.

Obiettivo di interesse comune

a)

La misura di aiuto è finalizzata ad affrontare obiettivi ben definiti di interesse comune?

☐ Sì

☐ No

b)

In caso di risposta affermativa alla lettera a), fornire una descrizione degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura di aiuto.

Fallimento del mercato

c)

La misura di aiuto è intesa a rimediare a un fallimento del mercato o alle notevoli disparità che ostacolano la disponibilità di servizi a banda larga?

☐ Sì

☐ No

d)

In caso di risposta affermativa alla lettera c), descrivere tale fallimento del mercato e fornire una panoramica generale del mercato della banda larga nel paese o nella regione interessati e delle zone interessate dalla misura di aiuto.

Tale panoramica dovrebbe contenere informazioni riguardanti l'attuale livello di copertura della banda larga, il tasso di diffusione di Internet (numero di nuclei familiari e imprese collegati), la ripartizione della disponibilità dei servizi per tecnologia, le principali tendenze sul mercato della banda larga (nazionale o regionale), il divario tra zone rurali e urbane in termini di copertura della banda larga, il confronto dei prezzi al dettaglio con quelli applicati agli stessi servizi offerti in zone o regioni del paese più competitive ma comparabili sotto altri profili, le soluzioni tecnologiche disponibili per lo sviluppo della banda larga e la fornitura di servizi di connettività, la situazione concorrenziale nei mercati delle comunicazioni elettroniche (struttura e dinamiche dei mercati), il quadro normativo nazionale e gli obblighi normativi esistenti per gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche.

Strumento adeguato

e)

Dimostrare l'adeguatezza della misura di aiuto.

f)

Sono già stati attuati altri strumenti alternativi (meno distorsivi) per consentire la fornitura di servizi a banda larga e per ovviare alla mancanza di connettività a banda larga, compresa una regolamentazione ex ante o lo stimolo della domanda?

☐ Sì

☐ No

g)

In caso di risposta affermativa alla lettera f), descrivere tali iniziative e spiegare perché sono state ritenute insufficienti per raggiungere gli obiettivi auspicati di sviluppo della banda larga.

h)

Gli operatori della rete esistente si sono impegnati ad attuare investimenti privati nelle zone interessate nel corso degli ultimi tre anni?

☐ Sì

☐ No

i)

In caso di risposta affermativa alla lettera h), descrivere tali investimenti e spiegare perché l'infrastruttura a banda larga esistente non è sufficiente per soddisfare le necessità dei cittadini e delle aziende e il motivo per cui si rende necessario un aiuto di Stato.

Effetto di incentivazione

j)

Descrivere gli effetti positivi che la misura di aiuto dovrebbe generare.

Salto di qualità

k)

La misura di aiuto assicura un “salto di qualità” in termini di disponibilità della banda larga?

☐ Sì

☐ No

l)

In caso di risposta affermativa alla lettera k), motivare la risposta effettuando un raffronto tra l'attuale sviluppo della rete e quello previsto (vale a dire prima e dopo l'intervento previsto). In particolare, descrivere in dettaglio se e in quale misura significativa saranno effettuati nuovi investimenti nelle reti a banda larga e quali nuove capacità saranno introdotte sul mercato in termini di disponibilità e di qualità di servizi di banda larga.

m)

Spiegare i cambiamenti attesi nel comportamento del beneficiario della misura di aiuto.

n)

Dimostrare che in assenza di aiuti di Stato non sarebbero stati intrapresi simili investimenti nella rete a banda larga negli stessi tempi e/o alle stesse condizioni.

Proporzionalità

o)

Spiegare come viene si intende garantire che la misura di aiuto sia limitata al minimo necessario.

Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

p)

Spiegare i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi che la misura di aiuto potrebbe comportare (ad esempio, esclusione degli investimenti privati o rafforzamento di una posizione dominante) e quali elementi nella concezione della misura (150) potrebbero ridurre al minimo tali rischi.

4.   Altre informazioni

Allegare altre informazioni che si ritengono utili per la valutazione della misura in questione alla luce degli “Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” o qualsiasi altra informazione pertinente dal punto di vista delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di mercato interno (151).

PARTE III.6

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti di Stato di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (in appresso “la disciplina”)  (152).

Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.

Nel caso in cui una misura di aiuto individuale interessi più beneficiari, occorre fornire le informazioni pertinenti per ognuno di essi.

La presente scheda di informazioni complementari deve essere compilata in aggiunta al modulo “Parte I. Informazioni generali”.

Ambito di applicazione

Regolamento generale di esenzione per categoria

Prima di compilare il presente modulo di notifica è opportuno valutare se la misura in questione può essere attuata a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (il regolamento generale di esenzione per categoria) (153), in particolare la sezione 7 del capo III (Aiuti per la tutela dell'ambiente).

L'aiuto può essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, spiegare il motivo della notifica.

Regolamento “de minimis”

Prima di compilare il presente modulo di notifica è opportuno valutare se la misura in questione può essere attuata a norma del regolamento “de minimis (154):

L'aiuto può essere attuato a norma del regolamento “de minimis”?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, spiegare il motivo della notifica.

Il presente modulo deve essere compilato solo per la notifica di aiuti di Stato destinati a essere attuati a norma della disciplina ambiente ed energia. Compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata.

Sezione A:   Informazioni generali sulle misure di aiuto a favore dell'ambiente e dell'energia

1.

Precisare qui di seguito il tipo di aiuto di cui si tratta e compilare la parte corrispondente della sezione B della presente scheda di informazioni complementari (“Valutazione generale della compatibilità”). Se il regime prevede più di un tipo di aiuti di cui all'elenco sottostante, la sezione B va compilata per ogni tipo di aiuto contrassegnato.

Se la misura è un aiuto sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali o dall'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili (155), compilare la sezione C del modulo (“Valutazione della compatibilità degli aiuti concessi sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”).

a) ☐

Aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell'ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell'Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell'Unione

b) ☐

Aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli adibiti a mezzi di trasporto intesi a realizzare un livello di tutela dell'ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell'Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell'Unione

c) ☐

Aiuti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

d) ☐

Aiuti a favore delle energie rinnovabili

Confermare che l'aiuto è volto esclusivamente a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili definita al punto 19(5) e 19(11) della disciplina.

Per i biocarburanti, confermare che la misura è volta esclusivamente a sostenere i biocarburanti sostenibili definiti al punto 19(9) della disciplina.

e) ☐

Aiuti a favore di misure di efficienza energetica;

Confermare che l'aiuto è volto esclusivamente a sostenere misure quali definite al punto 19(2) della disciplina.

f) ☐

Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico;

Confermare che la misura è volta esclusivamente a sostenere il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico definiti al punto 19(14) della disciplina.

g) ☐

Aiuti per la cogenerazione ad alto rendimento;

Confermare che la misura è volta esclusivamente a sostenere la cogenerazione ad alto rendimento definita al punto 19(13) della disciplina.

h) ☐

Aiuti per la gestione dei rifiuti;

i) ☐

Aiuti per gli studi ambientali;

j) ☐

Aiuti per il risanamento di siti contaminati;

k) ☐

Aiuti al trasferimento di imprese;

l) ☐

Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili;

m) ☐

Aiuti per le infrastrutture energetiche;

n) ☐

Aiuti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2;

o) ☐

Aiuti per l'adeguatezza della capacità di produzione;

p) ☐

Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali;

q) ☐

Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2.

Fornire una descrizione dettagliata delle caratteristiche principali della misura notificata (obiettivi, effetti probabili dell'aiuto, strumento dell'aiuto, intensità dell'aiuto, beneficiari, dotazione di bilancio, condizioni eccetera).

3.

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, spiegare perché e compilare la sezione sul cumulo nel paragrafo sulla proporzionalità della sezione B.

4.

Se la misura notificata rientra in un regime, confermare, barrando la casella, che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente se supera le soglie di cui al punto 20 della disciplina:

5.

Se l'aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime (numero del caso, denominazione del regime, data di autorizzazione della Commissione):

6.

Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

7.

Indicare se le condizioni alle quali l'aiuto è subordinato (ivi compreso il metodo di finanziamento quando esso è parte integrante dell'aiuto) comportano in maniera indissociabile una violazione del diritto dell'Unione (punto 29 della disciplina).

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, spiegare in che modo si intende garantire il rispetto del diritto dell'Unione.

Sezione B:   Valutazione generale della compatibilità

1.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune:

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

Regimi di aiuti di Stato

1.

Alla luce degli obiettivi di interesse comune di cui alla disciplina, indicare gli obiettivi per l'ambiente o l'energia perseguiti dalla misura notificata (156). Fornire una descrizione dettagliata di ogni tipo di aiuto da accordare ai sensi della misura:

2.

La misura notificata è già stata attuata in precedenza?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, indicare i risultati in termini di tutela ambientale o di miglioramenti del sistema energetico, il numero di caso corrispondente e la data di autorizzazione della Commissione, se possibile allegando relazioni di valutazione nazionali sulla misura:

3.

Se si tratta di una misura nuova, indicare i risultati previsti e il periodo durante il quale saranno conseguiti, nonché il modo in cui contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo perseguito:

4.

Indicare in che modo si intende garantire che l'investimento in capacità di produzione non comprometta il conseguimento dell'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, anche per quanto riguarda i combustibili fossili, in linea con il punto 220 della disciplina. Ad esempio, in che modo si tiene conto della gestione della domanda e della capacità di interconnessione? In caso di prestazioni tecniche equivalenti, viene data preferenza ai fornitori a basse emissioni di carbonio?

5.

Nel caso dell'adeguatezza della capacità di produzione, illustrare e definire chiaramente il problema di adeguatezza della capacità di produzione che potrebbe insorgere e la coerenza con l'analisi dell'adeguatezza della capacità di produzione realizzata periodicamente dall'ENTSO-E (157). La risposta deve tener conto di quanto riportato al punto 221 della disciplina.

6.

Nel caso della gestione dei rifiuti, confermare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) ☐

il principio della gerarchia dei rifiuti è rispettato (punto 118 della disciplina);

b) ☐

l'investimento è inteso a ridurre l'inquinamento prodotto da altre imprese (gli “inquinatori”), escluso l'inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti (punto 158, lettera a), della disciplina);

c) ☐

gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della legislazione dell'Unione, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa per gli inquinatori (punto 158, lettera b), della disciplina);

d) ☐

gli investimenti vanno oltre lo “stato dell'arte” (punto 158, lettera c), della disciplina);

e) ☐

i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente (punto 158, lettera d), della disciplina);

f) ☐

gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi (punto 158 della disciplina).

Fornire inoltre informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

7.

Nel caso di autorizzazioni scambiabili, descrivere in dettaglio il regime di autorizzazioni scambiabili, compresi, fra l'altro, gli obiettivi, le modalità di concessione, le autorità/entità interessate, il ruolo dello Stato, i beneficiari, gli aspetti procedurali:

Spiegare in che modo:

a) ☐

il regime di autorizzazioni scambiabili è concepito in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli posti dalle norme obbligatorie dell'Unione per le imprese interessate:

b) ☐

l'assegnazione delle quote è effettuata in modo trasparente e si basa su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità:

c) ☐

la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa ad un prezzo inferiore al valore di mercato non supera le previsioni di fabbisogno dell'impresa quali stimate per una situazione senza sistema di scambio:

d) ☐

la metodologia di assegnazione non favorisce determinate imprese o determinati settori:

Nel caso in cui la metodologia di assegnazione favorisca determinate imprese o determinati settori, spiegare in che modo ciò sia giustificato dalla logica ambientale del regime stesso oppure come sia necessario ai fini della coerenza con altre politiche ambientali:

e) ☐

in linea di principio l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non deve avvenire a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati:

f) ☐

l'accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori:

Fornire inoltre informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino il rispetto delle condizioni di cui sopra:

Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

8.

Se l'aiuto è destinato ad essere messo a disposizione di singole imprese, fornire informazioni quanto più possibile quantificabili per dimostrare il contributo al pertinente conseguimento dell'obiettivo comune per la misura notificata.

2.   Necessità dell'aiuto di Stato

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

Regimi di aiuti di Stato

1.

Individuare i fallimenti di mercato che ostacolano il raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell'ambiente o la realizzazione di un mercato interno dell'energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile (punto 35 della disciplina):

2.

Se sono già in atto altre politiche o misure volte a risolvere il fallimento del mercato, dimostrare che la misura notificata è destinata unicamente a un fallimento del mercato residuale (punto 36 della disciplina).

3.

Fornire informazioni dettagliate sulla natura e sulle ragioni che rendono necessaria la misura notificata:

4.

Nel caso di investimenti per progetti di infrastrutture energetiche, precisare (punti 206, 207 e 208 della disciplina):

a)

fino a che punto la misura va a vantaggio di progetti di interesse comune quali definiti nel regolamento (UE) n. 347/2013, di reti intelligenti e di infrastrutture nelle regioni assistite.

b)

In quale misura un fallimento del mercato conduce a una fornitura non ottimale dell'infrastruttura necessaria.

c)

In quale misura l'infrastruttura è aperta all'accesso di terzi, ed è soggetta alla regolamentazione delle tariffe.

5.

Nel caso di adeguatezza della capacità di produzione, fornire le seguenti informazioni (cfr. punti 222, 223 e 224 della disciplina).

a)

Valutazione dell'impatto della produzione variabile, anche proveniente da due sistemi contigui.

b)

Valutazione dell'impatto della partecipazione della domanda, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda.

c)

Valutazione dell'effettiva o potenziale esistenza di interconnessioni, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti.

d)

Valutazione di ogni altro elemento che possa provocare o aggravare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione, come fallimenti regolamentari o del mercato, compresi, ad esempio, i massimali sui prezzi all'ingrosso.

Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

6.

Se l'aiuto è destinato ad essere messo a disposizione di singole imprese, dimostrare chiaramente che le singole imprese interessate devono effettivamente affrontare i fallimenti del mercato o fallimenti residuali di cui sopra (cfr. punti 38 e 39 della disciplina).

7.

Se pertinente, fornire informazioni specifiche concernenti:

a)

l'eventualità che altre misure strategiche stiano già affrontando il problema del fallimento del mercato in maniera soddisfacente, in particolare norme ambientali o altre norme dell'Unione, il sistema ETS dell'Unione o tasse ambientali;

b)

la necessità o meno di un intervento statale, tenendo conto dei costi di attuazione delle norme nazionali a carico del beneficiario dell'aiuto in assenza di aiuti rispetto ai costi o all'assenza di costi di attuazione di tali norme per i principali concorrenti del beneficiario dell'aiuto;

c)

in caso di difficoltà di coordinamento, il numero di imprese che necessitano una collaborazione, gli interessi divergenti tra le parti che collaborano e i problemi pratici di coordinamento della collaborazione, come problemi linguistici, il grado di riservatezza delle informazioni e norme non armonizzate.

3.   Adeguatezza dell'aiuto

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.3 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

1.

Spiegare perché, rispetto ad altri strumenti della politica (che non sono aiuti di Stato) e all'effettiva attuazione del principio “chi inquina paga” (158), l'intervento statale è lo strumento appropriato (cfr. i punti da 41 a 44 della disciplina).

2.

Spiegare perché lo strumento di aiuto di Stato selezionato è ritenuto il più appropriato per conseguire l'obiettivo in questione e indicare i motivi per cui si ritiene sia il meno suscettibile di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza rispetto ad altri strumenti di aiuto di Stato (cfr. i punti da 45 a 48 della disciplina).

3.

Nel caso di adeguatezza della capacità di produzione, confermare e spiegare che l'aiuto è teso unicamente a compensare il servizio di disponibilità, ai sensi del punto 225 della disciplina. Descrivere inoltre in che modo la misura fornisce adeguati incentivi sia ai produttori esistenti sia a quelli futuri così come agli operatori che utilizzano tecnologie sostitutive, quali soluzioni legate a un intervento sul fronte della domanda o soluzioni di stoccaggio (come prevedere tempi diversi di realizzazione per consentire l'uso di diverse tecnologie) conformemente al punto 226 della disciplina. Indicare in che misura la capacità di interconnessione potrebbe porre rimedio a eventuali problemi di adeguatezza della capacità di produzione (come indicato al punto 226 della disciplina).

4.   Effetto di incentivazione

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.4 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

Regimi di aiuti di Stato

1.

L'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

2.

Al momento della concessione dell'aiuto nel quadro della misura notificata, si garantisce che i lavori relativi al progetto non sono stati avviati prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali? Si garantisce inoltre che l'aiuto non sarà versato/non è stato in nessun caso versato se i lavori relativi al progetto sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto dal beneficiario alle autorità nazionali (159)?

☐ Sì

☐ No

3.

Le domande di aiuto contengono come minimo il nome del richiedente e, nel caso di un'impresa, le sue dimensioni, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco dei costi ammissibili?

☐ Sì

☐ No

4.

Descrivere con esempi i controlli della credibilità dello scenario controfattuale che saranno effettuati per garantire che l'aiuto produca gli effetti di incentivazione auspicati.

5.

Se l'aiuto concesso mira all'adeguamento a future norme dell'Unione o ad andare oltre le norme dell'Unione, precisare in cosa consisterà l'aiuto, quali norme saranno soddisfatte e quando oppure quali sono le norme cui si andrà oltre (cfr. punti da 53 a 55 della disciplina).

6.

Se l'aiuto è concesso a favore di veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne, fornire informazioni dettagliate relative all'applicabilità delle norme dell'Unione (incluso se del caso l'ambito geografico) e in particolare alla loro applicazione retroattiva (cfr. punti 54, lettere a) o b) della disciplina).

È stata adottata una norma dell'Unione?

☐ Sì

☐ No

7.

In caso di risposta affermativa al quesito 6, precisare se è entrata in vigore. In caso contrario, entro che data dovrebbe entrare in vigore?

☐ Sì

☐ No

8.

In caso affermativo di risposta affermativa al quesito 6, confermare che l'investimento è stato effettuato e concluso almeno un anno prima dell'entrata in vigore della norma.

☐ Sì

☐ No

Spiegare entro che data sarà concluso l'investimento.

9.

Se l'aiuto riguarda audit energetici di grandi imprese, confermare che non serve a finanziare un audit energetico che il beneficiario deve attuare a norma della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (160).

☐ Sì

☐ No

Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

10.

Se l'aiuto è reso disponibile a singole imprese, fornire prove inconfutabili del fatto che l'aiuto ha un effetto di incentivazione sulla decisione di investimento tale da convincere il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell'ambiente o a migliorare il funzionamento del mercato dell'energia dell'Unione (punto 3.2.4.2 della disciplina).

11.

Indicare i vantaggi che il progetto sovvenzionato apporterà al beneficiario, in particolare in relazione alla produzione (ad esempio effetti sulla capacità e qualità del prodotto) (punto 59 della disciplina).

12.

Fornire, illustrare e giustificare lo scenario controfattuale per le singole imprese interessate (punto 60 della disciplina).

13.

Specificare la redditività del progetto in questione e i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa in altri progetti di investimento simili. Trasmettere elementi di prova a sostegno delle informazioni fornite (cfr. punti da 61 a 65 della disciplina).

14.

Nel caso di una norma dell'Unione che è o sarà applicabile, dimostrare, anche sulla base di informazioni quantitative, che la norma in questione non annulla l'effetto di incentivazione dell'aiuto (cfr. punti da 66 a 68 della disciplina).

5.   Proporzionalità

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.5 e alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della disciplina.

Se la misura riguarda esclusivamente aiuti agli investimenti, compilare la prima parte di questa sezione, se riguarda esclusivamente aiuti al funzionamento, compilare la seconda parte, se consiste sia in aiuti agli investimenti sia in aiuti al funzionamento, compilare entrambe le sezioni.

5.1.   Regimi di aiuti di Stato

5.1.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

L'importo dell'aiuto per beneficiario deve essere limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell'ambiente o l'obiettivo in materia di energia perseguiti. In via di principio gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario se l'aiuto corrisponde al totale dei costi supplementari netti necessari per raggiungere l'obiettivo, rispetto allo scenario controfattuale (cfr. sezione 3.2.5 della disciplina, punto 70).

Per i progetti di aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti, la presente sezione si applica esclusivamente agli impianti di produzione. Quanto all'infrastruttura, si applicherà l'approccio basato sul deficit di finanziamento dell'infrastruttura energetica (cfr. sezione 5.1.2 regimi di aiuti al funzionamento) (punto 76 della disciplina).

5.1.1.1.   Costi ammissibili (161):fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili, se del caso.

(1)

Confermare che i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari al raggiungimento dell'obiettivo comune e che non superano un'intensità di aiuto del 100 %.

(2)

Contrassegnare l'apposita casella e fornire spiegazioni:

se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell'ambiente;

oppure

i costi di investimento supplementari sono calcolati confrontando l'investimento con la situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento (162)

(3)

Per alcune misure a sostegno di progetti integrati, ad esempio misure integrate a favore dell'efficienza energetica o progetti nel settore del biogas, può essere difficile stabilire lo scenario controfattuale. Nel caso in cui non possa essere stabilito uno scenario controfattuale, la Commissione può prendere in considerazione i costi complessivi di un progetto a titolo di alternativa, il che può comportare minori intensità di aiuto che rispecchiano il calcolo dei costi ammissibili (cfr. il punto 75 della disciplina).

Qualora si proponga di adottare questo approccio, motivare in modo approfondito questa scelta e fornire i dettagli del calcolo che dimostrino in particolare come le intensità massime di aiuto siano state adeguatamente corrette.

(4)

Presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

(5)

In cosa consistono i costi ammissibili?

a) ☐

investimenti in attivi materiali

b) ☐

investimenti in attivi immateriali

Se l'investimento è legato ad attivi materiali, compilare il punto 6; se è legato ad attivi materiali, compilare il punto 7. Se l'investimento riguarda sia beni materiali che immateriali compilare entrambi i punti 6 e 7.

(6)

Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo/i tipi di investimenti in questione:

a) ☐

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

b) ☐

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;

c) ☐

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;

d) ☐

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

(7)

Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

a) ☐

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

b) ☐

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

c) ☐

figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni (163).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili

e

l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.

Se l'investimento è legato a norme dell'Unione, compilare il punto 8.

(8)

Nel caso di misure tese ad ottenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme dell'Unione, si prega di confermare le dichiarazioni pertinenti (164) barrando la casella pertinente:

a) ☐

qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

b) ☐

qualora l'impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle rilevanti dell'Unione o superi le norme dell'Unione, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme dell'Unione (165);

c) ☐

in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

5.1.1.2.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

Le intensità degli aiuti autorizzate per le diverse misure sono riportate nell'allegato 1 della disciplina.

(9)

Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata (senza alcuna maggiorazione, cfr. punto 10)?

(10)

Maggiorazioni

Maggiorazione per le regioni assistite

a)

È applicata una maggiorazione perché l'investimento è effettuato in una zona assistita (166)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, specificare l'importo della maggiorazione applicabile (in percentuale dei costi ammissibili): …

b)

Confermare che, nel caso sia concesso un aiuto/una maggiorazione per le regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE sono ammissibili solo i beneficiari ubicati in regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE secondo la definizione di cui al punto 19(46) della disciplina:

c)

Confermare che, nel caso sia concesso un aiuto/una maggiorazione per le regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE sono ammissibili solo i beneficiari ubicati in regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), secondo la definizione di cui al punto 19(46) della disciplina:

Maggiorazione per le PMI

d)

Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI (167)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, specificare l'importo della maggiorazione applicabile (in percentuale dei costi ammissibili): …

e)

Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le piccole imprese, confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di piccola impresa di cui al punto 19(17) della disciplina:

f)

Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le medie imprese, confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di media impresa di cui al punto 19(17) della disciplina:

Maggiorazioni per ecoinnovazioni

g)

Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le ecoinnovazioni (168)?

☐ Sì

☐ No

h)

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile e spiegare in che modo sono soddisfatti i requisiti specifici di cui al punto 78, lettera c), punti i), ii) e iii) della disciplina:

Procedura di gara

i)

L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva (169)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e dimostrare la conformità al punto 19(43) della disciplina. Allegare una copia del bando o del progetto di bando:

(11)

Indicare l'intensità di aiuto complessiva dei progetti sostenuti nel quadro del regime notificato (comprese le intensità di base e le maggiorazioni) (in %):

5.1.1.3.   Cumulo (cfr. sezione 3.2.5.2 della disciplina)

(12)

L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?

☐ Sì

☐ No

(13)

In caso di risposta affermativa al punto 12, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata (cfr. punti 81 e 82 della disciplina):

(14)

Indicare se sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata:

5.1.2.   Regimi di aiuti al funzionamento

5.1.2.1.   Aiuti al funzionamento a favore dell'energia da fonti rinnovabili

1.

Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di fonti di energia rinnovabili sostenute nel quadro della misura notificata.

Si fa presente che gli aiuti agli investimenti e/o al funzionamento per la produzione di biocarburanti possono essere consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili. Non possono essere concessi aiuti agli investimenti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari, mentre gli aiuti al funzionamento potranno essere concessi solo fino al 2020, salvo che l'impianto non sia già stato ammortizzato. Confermare che tali condizioni sono soddisfatte (punto 113 della disciplina).

2.

Nel caso di aiuti alla produzione di energia idroelettrica, confermare che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (170) sarà rispettata.

☐ Sì

☐ No

3.

Nel caso di aiuti per la gestione dei rifiuti, confermare che il principio della gerarchia dei rifiuti è rispettato.

☐ Sì

☐ No

Biocarburanti

4.

Precisare se è prevista la concessione di aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e, in caso affermativo, a quali condizioni (punto 113 della disciplina).

5.

Se la misura è a sostegno dei biocarburanti, confermare che le seguenti condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda i biocarburanti prodotti da colture alimentari:

a)

gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari sono concessi solo fino al 2020:

☐ Sì

☐ No

b)

gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari sono concessi esclusivamente agli impianti entrati in attività prima del 31 dicembre 2013:

☐ Sì

☐ No

e

c)

gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari sono concessi solo agli impianti non ancora completamente ammortizzati:

☐ Sì

☐ No

6.

Precisare se i biocarburanti sono soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione, o se è prevista l'introduzione di un tale obbligo.

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, spiegare e giustificare il fatto che i biocarburanti beneficiari dell'aiuto sono soggetti all'obbligo di fornitura o di miscelazione. Spiegare se l'immissione in commercio dei biocarburanti beneficiari dell'aiuto è più costosa dell'immissione dei biocarburanti soggetti al solo obbligo di fornitura o di miscelazione (e che non ricevono aiuti) (per maggiori indicazioni si veda il punto 114 della disciplina).

Accordi di cooperazione nel quadro della direttiva sulle energie rinnovabili  (171)

7.

È in vigore un accordo di cooperazione?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si prega di precisare e di fornire i dettagli dell'accordo di cooperazione (punto 122 della disciplina).

5.1.2.1.1.   Aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fino all'ammortamento dell'impianto)

8.

Confermare che l'aiuto sarà concesso solo fino al completo ammortamento dell'impianto conformemente alle consuete norme contabili e spiegare in che modo.

☐ Sì

☐ No

9.

Confermare che eventuali aiuti agli investimenti ricevuti in precedenza saranno dedotti dall'aiuto al funzionamento e spiegare in che modo.

☐ Sì

☐ No

Al fine di incentivare l'integrazione del mercato, è importante che i beneficiari vendano la propria energia elettrica sul mercato e che siano soggetti agli obblighi di mercato (cfr. punti 124 e 125 disciplina).

10.

Confermare che l'aiuto è concesso in aggiunta al prezzo di mercato al quale i produttori vendono direttamente sul mercato (punto 124, lettera a), della disciplina).

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, spiegare come tale condizione si configura nella pratica.

11.

I beneficiari sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, illustrare in modo dettagliato le responsabilità in materia di bilanciamento che incombono ai produttori di energia rinnovabile e quelle che incombono ad altri produttori (punto 124, lettera b), della disciplina).

In caso negativo, si ritiene che nel proprio paese non esistano mercati infragiornalieri liquidi?

☐ Sì

☐ No

In caso siano previste responsabilità in materia di bilanciamento per i produttori di energia rinnovabile, spiegare e giustificare in maniera dettagliata il motivo.

12.

Esistono misure volte a garantire che i produttori non siano incentivati a generare energia elettrica a prezzi negativi (punto 124, lettera c), della disciplina)?

☐ Sì

☐ No

Spiegare come tale condizione si configura nella pratica.

13.

Il regime prevede aiuti per impianti con una capacità installata di produzione elettrica inferiore a 500 kW (eccetto per la produzione di energia elettrica da energia eolica)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se a tali impianti si applicano le condizioni del punto 124 della disciplina.

14.

Il regime prevede aiuti per i progetti dimostrativi definiti nella disciplina (punto 127 della disciplina)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare, fornendo elementi giustificativi, se tali progetti soddisfano tutte le condizioni indicate nella definizione di cui al punto 19(45) della disciplina.

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se ai progetti dimostrativi si applicano le condizioni del punto 124 della disciplina.

15.

Il regime prevede aiuti per impianti di produzione di energia elettrica da energia eolica con una capacità installata di produzione di 3 MW o di 3 unità di produzione (punto 125 della disciplina)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, riportare gli impianti che rientrano nella suddetta disposizione.

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se a tali impianti si applicano le condizioni del punto 124 della disciplina.

In un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari ad almeno il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori (cfr. punti 124 e 125 della disciplina).

16.

Confermare che gli aiuti pari ad almeno il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

☐ Sì

☐ No

17.

Spiegare come tale condizione si configura nella pratica, incluso il calcolo del livello minimo del 5 % sia per il 2015 che per il 2016.

18.

Dal 1o gennaio 2017 gli aiuti al funzionamento sono concessi in linea di principio nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, salvo eccezioni (punto 126 della disciplina).Confermare che l'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, illustrare nel dettaglio la procedura di gara.

In caso negativo, indicare quale dei seguenti motivi è eventualmente applicabile:

a) ☐

l'ammissibilità è circoscritta a un numero molto limitato di progetti;

b) ☐

una procedura di gara competitiva richiederebbe un livello di sostegno maggiore;

c) ☐

la procedura comporterebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti;

19.

Spiegare i motivi della mancata applicazione di una procedura di gara competitiva, fornendo prove quantitative e qualitative del fatto che una delle ragioni addotte possa effettivamente concretizzarsi.

In caso contrario, compilare la sezione 5.1.2.1.2 “Aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall'energia elettrica (fino all'ammortamento dell'impianto)”.

20.

La procedura di gara è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, spiegare in che modo è garantita l'apertura della procedura di gara.

In caso negativo, indicare quale dei seguenti motivi è eventualmente applicabile:

a) ☐

potenziale più a lungo termine delle tecnologie nuove e innovative;

b) ☐

la necessità di diversificazione:

c) ☐

i vincoli di rete e la stabilità della rete;

d) ☐

i costi (di integrazione) del sistema;

e) ☐

la biomassa: la necessità di limitare distorsioni sul mercato delle materie prime.

21.

Spiegare in modo esaustivo i motivi per cui è stata applicata la deroga alla procedura di gara competitiva aperta a tutti i produttori, fornendo prove quantitative e qualitative del fatto che una delle ragioni di cui al punto 20 possa effettivamente concretizzarsi.

22.

Spiegare in modo esaustivo perché nell'elaborazione del bando di gara non è stato possibile risolvere le questioni che hanno portato all'applicazione della deroga (punto 124 della disciplina).

23.

Il regime prevede aiuti per impianti con una capacità installata di produzione elettrica inferiore a 1 MW (eccetto per la produzione di energia elettrica da energia eolica)?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se a tali impianti sarà concesso un aiuto nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

24.

Il regime prevede aiuti per i progetti dimostrativi come definiti nella disciplina?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari? Precisare se a tali progetti sarà concesso un aiuto nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

25.

Il regime prevede aiuti per impianti di produzione di energia elettrica da energia eolica con una capacità installata di produzione di 6 MW o di 6 unità di produzione?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire dettagli sugli impianti che rientrano nella suddetta disposizione.

In caso affermativo, precisare se ciò si applica a tutti i beneficiari o solo a un gruppo di beneficiari. Precisare se a tali impianti sarà concesso un aiuto nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

5.1.2.1.2.   Aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall'energia elettrica (fino all'ammortamento dell'impianto)

26.

Fornire le informazioni seguenti a dimostrazione che l'aiuto al funzionamento non supera la differenza tra i costi totali normalizzati della produzione di energia dalla tecnologia in questione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessato:

analisi dettagliata dei costi di produzione dell'energia derivante dalla tecnologia in questione sotto forma di costi totali normalizzati della produzione di energia per unità di ciascuna delle fonti rinnovabili (172):

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

27.

Dimostrare, che conformemente alle consuete norme contabili, l'aiuto sarà concesso solo fino al completamento dell'ammortamento degli impianti e fornire un'analisi dettagliata dell'ammortamento di ciascun tipo di investimento a favore della tutela dell'ambiente (punto 131, lettera d), della disciplina):

28.

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione (punto 131, lettera d), della disciplina):

29.

Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, dimostrare il modo in cui viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all'impresa in questione e destinato al nuovo impianto:

30.

Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

31.

I costi di produzione sono aggiornati regolarmente e almeno una volta l'anno?

☐ Sì

☐ No

Fornire maggiori informazioni dettagliate e spiegazioni:

5.1.2.1.3.   Aiuti al funzionamento per impianti esistenti alimentati a biomassa dopo l'ammortamento degli impianti

Gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto possono essere compatibili con il mercato interno se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione (punto 133 della disciplina).

32.

Confermare, argomentando, che l'aiuto è concesso unicamente sulla base dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

33.

Fornire le seguenti informazioni:

analisi dettagliata dei costi di esercizio legati alla produzione di energia dalla biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto:

analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

analisi dettagliata della struttura della misura, da cui risulta che essa è tesa esclusivamente a compensare la differenza fra il costo di produzione dopo l'ammortamento dell'impianto e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

34.

È in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione?

☐ Sì

☐ No

Tale meccanismo di controllo è aggiornato almeno su base annuale?

☐ Sì

☐ No

Descrivere in dettaglio il meccanismo di controllo.

Gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto possono essere compatibili con il mercato interno se lo Stato membro interessato dimostra che, indipendentemente dal prezzo di mercato dell'energia in questione, l'uso di carburante fossile come mezzo di alimentazione è economicamente più vantaggioso rispetto all'uso della biomassa (punto 134 della disciplina).

35.

Confermare, argomentando, che l'aiuto è concesso unicamente sulla base dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

36.

Fornire le seguenti informazioni:

analisi dettagliata dei costi di esercizio legati alla produzione di energia dalla biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto:

analisi dettagliata dei costi di esercizio legati alla produzione di energia da carburante fossile dopo l'ammortamento dell'impianto:

analisi dettagliata della struttura della misura, da cui risulta che essa è tesa esclusivamente a compensare la differenza fra il costo di produzione dopo l'ammortamento dell'impianto e l'uso della biomassa e del combustibile fossile in questione:

37.

Fornire prove attendibili del fatto che senza l'aiuto di Stato si passerebbe dall'uso di biomassa all'uso di combustibili fossili nello stesso impianto.

38.

È in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti per l'uso della biomassa continuano ad essere superiori ai costi operativi sostenuti per l'utilizzo del combustibile fossile in questione?

☐ Sì

☐ No

39.

Tale meccanismo di controllo è aggiornato almeno su base annuale?

☐ Sì

☐ No

Descrivere in dettaglio il meccanismo di controllo.

5.1.2.1.4.   Aiuti al funzionamento concessi tramite certificati

40.

Fornire una descrizione dettagliata del certificato verde o del sistema di gare d'appalto (incluse, fra l'altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell'amministratore, il meccanismo di fissazione dei prezzi, il meccanismo di finanziamento, il meccanismo di sanzione e il meccanismo di ridistribuzione).

41.

Qual è la durata della misura notificata (173)?

42.

Fornire dati o calcoli che dimostrino che l'aiuto è indispensabile per garantire la redditività delle fonti di energia rinnovabili.

43.

Fornire dati o calcoli che dimostrino che l'aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di fonti di energia rinnovabili:

44.

Fornire informazioni o calcoli che dimostrino che l'aiuto non disincentiva i produttori di energia rinnovabile dall'aumentare la loro competitività.

45.

Presentare le informazioni richieste nella sezione 5.1.2.1.1 Aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fino all'ammortamento dell'impianto).

46.

Se per motivi tecnici non possono essere applicate le condizioni di cui ai punti 124 e 125 della disciplina, fornire informazioni o calcoli giustificativi.

5.1.2.2.   Aiuti al funzionamento concessi per impianti di cogenerazione di calore e di energia elettrica ad alta efficienza energetica

47.

Rispondere alle domande della sezione 5.1.2.1 nella misura in cui la pertinente sottosezione è applicabile:

al sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione fino all'ammortamento degli impianti — sezione 5.1.2.1.1.

al sostegno alla produzione di calore da impianti di cogenerazione fino all'ammortamento degli impianti — sezione 5.1.2.1.2.

al sostegno alla produzione di calore o elettricità da impianti di cogenerazione fino all'ammortamento degli impianti — sezione 5.1.2.1.3.

al sostegno concesso tramite certificati — sezione 5.1.2.1.4.

48.

Confermare che gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono concessi esclusivamente:

alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato (174);

a favore dell'impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un'unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale (175).

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni rilevanti sono soddisfatte:

5.1.2.3.   Aiuti al funzionamento concessi a favore di misure di efficienza energetica

49.

Fornire informazioni o calcoli che dimostrino che gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall'investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dall'efficienza energetica (176).

50.

Qual è la durata della misura d'aiuto al funzionamento (177)?

5.1.2.4.   Aiuti al funzionamento concessi a favore di infrastrutture energetiche e della cattura e stoccaggio di CO2

51.

Fornire informazioni e calcoli che dimostrino che gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall'investimento, tenendo conto dei costi e dei benefici del progetto.

Fornire una presentazione dettagliata del flusso di cassa per tutta la durata del progetto.

Precisare i tassi di attualizzazione e i tassi di cambio utilizzati.

Descrivere in dettaglio lo scenario controfattuale o giustificarne l'assenza.

52.

Nel caso di aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO2, dimostrare che l'aiuto non è destinato a impianti che emettono CO2.

53.

Nel caso di infrastrutture energetiche, i costi ammissibili corrispondono quindi al deficit di finanziamento. Dimostrare che l'aiuto non supera il deficit di finanziamento fornendo un calcolo dettagliato e una giustificazione per i dati utilizzati (per esempio il tasso di rendimento) (punto 211 della disciplina).

54.

Qual è la durata della misura d'aiuto al funzionamento?

5.1.2.5.   Aiuti al funzionamento concessi per garantire l'adeguatezza della capacità di produzione.

55.

Descrivere i meccanismi intrinseci volti a prevenire profitti accidentali.

56.

Descrivere il meccanismo che fa sì che il prezzo corrisposto tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto (punto 231 della disciplina).

57.

Il regime si basa su una procedura di gara competitiva? Precisare (punto 229 della disciplina).

58.

Indicare il tasso previsto di rendimento a favore dei beneficiari del regime.

5.1.2.6.   Aiuti al funzionamento sotto forma di autorizzazioni scambiabili (punto 235 della disciplina)

59.

Si prega di confermare che il regime in questione rispetta tutti i criteri seguenti:

a) ☐

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono concessi, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione di fatto simile;

b) ☐

l'asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

c) ☐

l'aumento dei costi derivante dal regime di autorizzazioni scambiabili non può venir fatto gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite;

d) ☐

si è utilizzata la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE come parametro per il livello di sovvenzione concessa.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino come sono applicati questi criteri:

5.2.   Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

60.

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

61.

Fornire descrizioni dettagliate per ciascuna delle misure oggetto di notifica individuale. Le informazioni non dovrebbero essere di natura generale (cioè relative all'intero settore) bensì riguardare il singolo beneficiario.

6.   Prevenzione di effetti negativi

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.6 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

6.1.   Regimi di aiuti di Stato

1.

Spiegare in che modo le distorsioni della concorrenza e degli scambi generate dal regime di aiuti notificato saranno limitate al minimo (cfr. sezione 3.2.6 della disciplina).

2.

La misura impedisce ai produttori più efficienti e innovativi di conseguire risultati di efficienza ambientale?

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta negativa, spiegare perché.

3.

L'aiuto avrà effetti distorsivi aumentando o mantenendo il potere di mercato del beneficiario?

4.

L'aiuto è stato concepito in modo tale da consentire ai soggetti pertinenti di avere accesso alla misura? Indicare quali misure sono state prese per garantire l'accesso.

Per l'adeguatezza della capacità di produzione

5.

Spiegare in che modo la misura è conforme al punto 233 della disciplina

6.

Spiegare in che modo la misura consente la partecipazione di tutte le capacità che possono contribuire efficacemente a risolvere un problema di adeguatezza della capacità di produzione (punto 232 della disciplina).

6.2.   Aiuti soggetti a notifica individuale — Informazioni supplementari

7.

Se l'aiuto è destinato a essere messo a disposizione di singole imprese, fornire prove evidenti degli effetti negativi a livello dell'impresa (punto 3.2.4.2 della disciplina).

7.   Trasparenza

Per compilare questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.7 della disciplina e a quanto ulteriormente specificato alle sezioni da 3.2 a 3.6 e da 3.8 a 3.10 della stessa.

1.

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che prevedono la pubblicazione, da parte dell'autorità che concede l'aiuto, in un sito web centralizzato, oppure in un unico sito web che riunisca informazioni di diversi siti (ad esempio, regionali), almeno delle seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato notificate: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso, il nome dell'autorità che concede gli aiuti, i nomi dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui ha sede il beneficiario e il settore economico principale in cui questo opera (cfr. la sezione 3.2.7 della disciplina)

2.

Fornire il link al sito web

Sezione C:   Valutazione della compatibilità degli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili

Per rispondere alle domande di questa sezione, fare riferimento in particolare alla sezione 3.2.7 della disciplina.

Compilare la sezione C1 per le misure riguardanti sgravi da imposte ambientali e la sezione C2, eventualmente insieme alla sezione C3, per le misure riguardanti sgravi dall'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Compilare la sezione sulla trasparenza di cui alla sezione B, punto 7.

Sezione C1:   Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali  (178)

1.

Spiegare in che modo gli sgravi o le esenzioni fiscali contribuiscono indirettamente a migliorare il livello di tutela ambientale, e indicare le ragioni per cui gli sgravi e le esenzioni fiscali non compromettono gli obiettivi generali perseguiti:

2.

Per gli sgravi o esenzioni da imposte armonizzate a livello dell'Unione si prega di confermare che:

a) ☐

l'aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni

e

b) ☐

i beneficiari dell'aiuto sono selezionati secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori

e

c) ☐

gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore se sono in una situazione di fatto simile

e

d) ☐

i beneficiari corrispondono almeno il livello minimo di imposizione dell'Unione prescritto dalla direttiva applicabile (179).

Fornire, per ogni categoria di beneficiari, giustificativi riguardanti il livello minimo di imposizione da pagare (tasso effettivamente pagato, preferibilmente in EUR, e nelle stesse unità della legislazione dell'Unione applicabile):

e) ☐

gli sgravi o le esenzioni sono compatibili con la pertinente legislazione dell'Unione applicabile e conformi ai limiti e alle condizioni ivi fissati:

Indicare le disposizioni rilevanti e fornire pertinenti documenti giustificativi:

3.

Se le condizioni di cui sopra al punto 2 sono confermate e debitamente giustificate, non è necessario compilare la presente sezione, a meno che queste condizioni non siano soddisfatte per l'intera misura.

4.

Per sgravi o esenzioni da imposte ambientali che non sono state armonizzate, o che sono state armonizzate ma i beneficiari pagano un importo inferiore al minimo di imposizione dell'Unione, confermare che l'aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni:

☐ Sì

☐ No

Fornire inoltre quanto segue:

una descrizione dettagliata dei settori esonerati:

un elenco dei 20 maggiori beneficiari di sgravi o riduzioni così come una descrizione dettagliata della loro situazione, in particolare il fatturato, le quote di mercato e l'entità della base imponibile:

5.

Precisare se:

a) ☐

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono concessi, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione di fatto simile

e

b) ☐

l'imposta ambientale al netto dello sgravio porterebbe a un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari

e

c) ☐

in assenza dell'aiuto, l'aumento sostanziale dei costi di produzione porterebbe a una contrazione notevole delle vendite se venisse fatto gravare sul consumatore (180).

6.

Fornire prove quantitative e qualitative riguardanti le condizioni di cui al punto 2:

7.

Precisare in che modo sono concessi sgravi o esenzioni fiscali (punto 174 della disciplina).

8.

Specificare quale delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

I beneficiari degli aiuti corrispondono almeno 20 % dell'imposta nazionale?

☐ Sì

☐ No

In caso negativo, dimostrare come possa essere giustificata un'aliquota inferiore nell'ottica di una limitata distorsione della concorrenza:

b)

Gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate e giustificativi comprovanti che le imprese o le associazioni di imprese si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti all'applicazione: i) del 20 % dell'imposta nazionale, oppure ii) del livello minimo di imposizione dell'Unione:

Confermare che:

a) ☐

il contenuto degli accordi è stato negoziato dallo Stato membro e stabilisce segnatamente tali obiettivi e lo scadenzario per il loro conseguimento;

b) ☐

lo Stato membro assicura un controllo indipendente e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;

c) ☐

gli accordi saranno periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

Specificare, per ogni settore, gli obiettivi e lo scadenzario e descrivere i meccanismi di controllo e revisione (ad esempio da parte di chi e con quale periodicità), così come il sistema di sanzioni:

9.

Qualora sia introdotta una tassa sulle emissioni di CO2 applicata ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica e sia prevista una compensazione per l'elettricità utilizzata (punto 179 della disciplina), fornire le seguenti informazioni:

a)

Il nesso diretto al prezzo delle quote ETS

b)

Le intensità massime di aiuto nel corso degli anni e le modalità con cui sono rispettate le intensità di aiuto indicate negli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS dell'Unione (181)

c)

Un elenco dei beneficiari, specificando se siano ammissibili ai sensi degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS dell'Unione

d)

Specificare il modo in cui è corrisposto l'importo forfettario.

Sezione C2:   Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili

1.

Illustrare quali sono i costi aggiuntivi (182) derivanti dal finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili e in che modo si ripercuotono sui prezzi dell'energia elettrica. Precisare.

2.

Confermare che rientrano nella misura solo le riduzioni dei costi di finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili e nessun altro costo. Fornire dettagli in merito. I costi aggiuntivi non possono essere superiori al finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili.

Ammissibilità

3.

Fornire una presentazione dei beneficiari della misura e individuare in quale misura i beneficiari operano nei settori ripresi nell'allegato 3 della disciplina.

4.

Se i beneficiari non operano nei settori ripresi nell'allegato 3 della disciplina, indicare in quale misura essi operano nei settori di cui all'allegato 5.

5.

Per i beneficiari di cui alla presente sezione, dimostrare il livello di intensità di energia elettrica per le imprese (punto 186). Se del caso, fare riferimento ai parametri standard di riferimento di consumo di energia elettrica.

6.

Se i beneficiari della misura non operano nei settori di cui all'allegato 3 o all'allegato 5 della disciplina:

dimostrare il livello di intensità di energia elettrica delle imprese. Se del caso, fare riferimento ai parametri standard di riferimento di consumo di energia elettrica.

dimostrare l'intensità degli scambi commerciali a livello unionale per le imprese.

7.

Confermare e dimostrare che i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e che gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile.

Proporzionalità

8.

Confermare che i beneficiari versano integralmente almeno il 15 % dei costi aggiuntivi.

9.

Confermare l'esistenza di eventuali limitazioni del contributo massimo per le imprese ad alta intensità di energia elettrica.

al 4 % del valore aggiunto lordo (VAL)

allo 0,5 % del VAL (per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %)

In tal caso:

a)

Riportare le modalità di calcolo del livello massimo del contributo e del valore aggiunto lordo per l'impresa (allegato 4 della disciplina).

b)

Indicare se il calcolo è stato corretto per coprire tutti i costi del lavoro (punto 191 della disciplina).

c)

Spiegare in che misura la limitazione si applica a tutte le imprese ammissibili.

Sezione C3:   Norme transitorie per la riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili

La presente sezione va completata solo se è stato presentato alla Commissione un piano di adeguamento prima del 1o luglio 2015.

1.

Precisare se prima del 1o luglio 2014 sono già stati concessi sgravi o esenzioni dall'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

In caso affermativo, specificare se nuovi beneficiari hanno aderito al regime dopo il 1o luglio 2014.

2.

Indicare le imprese che beneficiavano già della misura prima del 1o luglio 2014.

3.

Suddividere i beneficiari in due gruppi, indicando nel gruppo 1 i soggetti ammissibili a ricevere aiuti ai sensi della disciplina e nel gruppo 2 i soggetti non ammissibili ai sensi della disciplina.

4.

Fornire un piano di adeguamento che preveda di allineare gradualmente il livello degli aiuti con l'applicazione dei criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione C.2.

a)

Precisare in che modo il piano prevede un contributo minimo proprio del 15 % entro il 2019 per il gruppo 1 di cui alla domanda 3.

b)

Precisare in che modo il piano prevede un contributo minimo proprio del 20 % entro il 2019 per il gruppo 2 di cui alla domanda 3.

PARTE III.7

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al finanziamento del rischio

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (gli orientamenti)  (183).

Per le definizioni si veda il punto 52 degli orientamenti.

1.   Ambito di applicazione

1.1.   Motivi per cui il regime è notificato:

a) ☐

Il regime non è conforme al regolamento generale di esenzione per categoria (184). Indicare le disposizioni della base giuridica del regime che superano i limiti fissati nel regolamento generale di esenzione per categoria e indicare di quali disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria si tratta:

b) ☐

Il regime non è conforme al regolamento “de minimis” (185). Indicare per quali ragioni:

c) ☐

Il regime non soddisfa il test dell'operatore in un'economia di mercato a uno o più livelli (investitori, intermediario finanziario e suoi gestori, imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti) (cfr. sezione 2.1 degli orientamenti. Per i prestiti, si fa riferimento alla comunicazione sul tasso di riferimento (186), e per le garanzie alla comunicazione in materia di garanzie (187). Indicare per quali ragioni:

d) ☐

Il regime non presenta elementi di aiuto ed è notificato per ragioni di certezza giuridica.

1.2.   Ambito d'applicazione del regime notificato. Barrare la casella pertinente

a) ☐

Il regime notificato è attuato mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili (punto 20 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

b) ☐

Il regime notificato esclude le grandi imprese, ma fa eccezione per le piccole imprese a media capitalizzazione o le imprese a media capitalizzazione innovative (punto 21 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

c) ☐

Il regime notificato esclude gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato (punto 22 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

d) ☐

Il regime di aiuto per il finanziamento del rischio prevede la presenza di investitori privati (punto 23 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

e) ☐

Il regime per il finanziamento del rischio prevede che, nel caso di una condivisione asimmetrica dei rischi tra lo Stato e gli investitori privati, questi ultimi assumano rischi significativi o lo Stato riceva una remunerazione per il suo investimento (punto 24 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

f) ☐

Il regime per il finanziamento del rischio non può essere utilizzato a sostegno delle operazioni di buy-out (punto 25 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

g) ☐

Il regime per il finanziamento del rischio stipula che non saranno concessi aiuti per il finanziamento del rischio alle imprese in difficoltà quali definite negli orientamenti sul finanziamento del rischio. (Si fa presente che, ai sensi di tali orientamenti, nei sette anni dalla prima vendita commerciale le PMI ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence dell'intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, a meno che siano soggette a procedure di insolvenza o si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

h) ☐

Il regime per il finanziamento del rischio esclude aiuti al finanziamento del rischio a favore di imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati (punto 26 degli orientamenti).

i) ☐

Nel regime per il finanziamento del rischio non rientrano gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione (punto 27 degli orientamenti).

j) ☐

Il regime per il finanziamento del rischio non si applica alle misure nel cui ambito la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo di utilizzare prodotti o servizi nazionali né alle misure che violano la libertà di stabilimento, qualora gli intermediari finanziari, i loro gestori o i beneficiari finali sono soggetti all'obbligo di avere o di trasferire la loro sede centrale nel territorio dello Stato membro in questione.

2.   Descrizione del regime

2.1.   Stanziamento a favore del regime

Qual è l'importo totale del finanziamento del rischio (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per impresa destinataria calcolato per ciclo intero di investimenti per ciascuna impresa beneficiaria (e non per anno). Precisare:

Qual è l'entità della dotazione annuale del regime? …

Qual è la dotazione di bilancio complessiva della misura per la sua intera durata? Precisare:

Qual è l'entità dei fondi di investimento istituiti nell'ambito del regime? …

Il regime sarà cofinanziato da fondi dell'Unione (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale o altri)? Precisare:

2.2.   Durata del regime

a)

Qual è la durata del regime? (Specificare la data di entrata in vigore e di scadenza)

b)

Qual è la durata prevista del periodo di investimento?

c)

Qual è la durata prevista del periodo di mantenimento dell'investimento?

2.3.   Imprese destinatarie che sono beneficiari finali del regime

La valutazione ex ante (188) dimostra la necessità che le seguenti imprese siano ammesse al regime in quanto beneficiari finali (punti 63-79 degli orientamenti) (fornire dettagli):

a) ☐

piccole imprese a media capitalizzazione (“mid-cap”) (imprese il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR). In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

b) ☐

Imprese a media capitalizzazione innovative (imprese a media capitalizzazione il cui numero di dipendenti non supera le 1 500 unità e i cui costi di R&S e innovazione, secondo la definizione del regolamento generale di esenzione per categoria, rappresentano a) almeno il 15 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti il primo investimento a titolo della misura a favore del finanziamento del rischio o b) almeno il 10 % all'anno del totale dei costi di esercizio nei tre anni precedenti il primo investimento a titolo della misura a favore del finanziamento del rischio). In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

c) ☐

Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio superati sette anni dalla loro prima vendita commerciale. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

d) ☐

Imprese che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio (compresi gli investimenti pubblici e privati) di importo superiore al limite di 15 milioni di EUR fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

e) ☐

Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni dell'articolo 23 del regolamento generale di esenzione per categoria. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

f) ☐

Altro

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

2.4.   Strumenti finanziari: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento generale di esenzione per categoria (punti 80-86 degli orientamenti)

a) ☐

Partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali di cui all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento generale di esenzione per categoria (punti 80-81 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e un'adeguata giustificazione della presenza di percentuali inferiori a quelle previste dal regolamento generale di esenzione per categoria:

b) ☐

Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria (in cui l'investitore pubblico assume maggiori rischi di quelli consentiti da detto regolamento) (punti 82-83 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e un'adeguata giustificazione della presenza di parametri superiori a quelli previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria:

c) ☐

Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi rispetto alla ripartizione asimmetrica degli utili.

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

d) ☐

Altro …

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

2.5.   Strumenti fiscali: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento generale di esenzione per categoria

a) ☐

Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori.

Fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

b) ☐

Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali per investimenti nelle PMI attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione.

Fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

c) ☐

Altro …

Fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

2.6.   Investitori privati che partecipano alla misura con capitale, prestiti o garanzie

a)

Descrivere le caratteristiche degli investitori privati che partecipano alla misura (ad esempio, investitori aziendali, persone fisiche ecc.):

b)

Gli investitori privati forniscono capitale proprio, prestiti o garanzie a livello dell'intermediario finanziario (ad esempio, fondo di fondi) o a livello dei beneficiari finali? Precisare.

c)

Gli intermediari finanziari che attuano il regime coinvestono (e sono pertanto da considerare investitori privati)?

Sì. Precisare: …

No

2.7.   Intermediari finanziari che attuano il regime

(Cfr. la definizione generale al punto 52 degli orientamenti; sono inclusi i fondi con o senza personalità giuridica)

a)

Precisare la natura degli intermediari finanziari che attuano il regime.

b)

L'attuazione della misura prevede un'“entità delegata” (definita al punto 52, lettera v) degli orientamenti)?

Sì. Precisare: …

No

c)

L'entità delegata coinveste con lo Stato membro mediante risorse proprie?

Sì. Indicare il riferimento alla base giuridica che autorizza l'entità delegata a effettuare tale coinvestimento:

No. In tal caso, illustrare il metodo di calcolo della remunerazione per l'esecuzione della misura onde garantire che non sia sovraremunerata:

d)

L'entità delegata è selezionata mediante una gara aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o è nominata direttamente? Precisare:

e)

L'entità delegata gestisce il fondo attraverso cui è erogato il finanziamento nell'ambito del regime di finanziamento del rischio?

☐ Sì

☐ No

f)

Caratteristiche dell'impresa di gestione incaricata dell'attuazione della misura a livello dell'intermediario finanziario:

g)

Nel caso siano coinvolti nel programma più livelli di intermediari finanziari (compresi i fondi di fondi), fornire tutte le informazioni pertinenti per ciascun livello di intermediario finanziario:

2.8.   Vi sono altre parti coinvolte nel regime oltre all'autorità pubblica che concede l'aiuto, alle imprese destinatarie, agli intermediari finanziari che attuano il regime sopramenzionati e agli investitori privati che vi partecipano?

Sì. Precisare: …

No

2.9.   Descrizione dettagliata degli strumenti

Nota:

ai fini di una migliore comprensione, allegare uno schema per illustrare la struttura del regime e gli strumenti previsti, con indicazione delle parti interessate, dell'entità della loro partecipazione e, se del caso, un allegato che sintetizzi la struttura globale del regime notificato.

Indicare i parametri scelti per sollecitare i potenziali intermediari finanziari a manifestare il loro interesse a partecipare al regime di finanziamento del rischio, rispondendo alle domande dettagliate nella presente sezione.

2.9.1.   Strumenti finanziari

Le misure di aiuto al finanziamento del rischio sotto forma di strumenti finanziari devono essere attuate mediante intermediari finanziari (punto 20 degli orientamenti). Pertanto, tali misure si compongono di almeno un intervento statale per gli intermediari finanziari e investimenti per il finanziamento del rischio da parte degli intermediari finanziari in imprese beneficiarie finali.

2.9.1.1.   Intervento a livello degli intermediari finanziari

A)   Intervento statale a livello degli intermediari finanziari

Lo Stato fornisce quanto segue agli intermediari finanziari (barrare la casella indicata e completare se necessario).

☐   CONFERIMENTI DI EQUITY (COMPRESO QUASI-EQUITY) DA PARTE DELLO STATO A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1.

Fornire le seguenti informazioni:

Condizioni del conferimento di capitale (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tale conferimento):

Tipo di intermediario finanziario: …

Tipo di struttura di finanziamento dell'intermediario finanziario (ad esempio fondi di investimento con percentuale di partecipazione privata e pubblica; fondi di fondi, struttura a più livelli con sotto-fondi specializzati, fondi pubblici di coinvestimento con investitori privati per le singole operazioni) (precisare in dettaglio):

2.

In caso di strumenti quasi-equity, descrivere in dettaglio la natura dello strumento previsto:

3.

Se vi è partecipazione privata (ad esempio nel caso di investitori privati che conferiscono capitale proprio all'intermediario finanziario accanto allo Stato):

indicare le percentuali di partecipazione degli investitori pubblici e privati:

precisare il tipo di trattamento preferenziale previsto per il beneficio degli investitori privati partecipanti, descritto nell'invito a manifestare interesse (fornire dettagli):

Incentivi inerenti alla partecipazione agli utili: …

Protezione dai rischi: …

Se la ripartizione non paritaria delle perdite supera i limiti stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria, fornire elementi e motivazioni di natura economica, con riferimento alla valutazione ex ante (punto 110 degli orientamenti):

Se del caso, indicare se la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è soggetta a un limite massimo (punto 110 degli orientamenti):

Sì. Precisare come è stato fissato tale limite:

No. Precisare:

4.

Qual è la strategia dell'investitore pubblico?

Spiegare in che modo lo strumento scelto promuove gli obiettivi di politica pubblica perseguiti dall'investitore pubblico:

5.

Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

6.

Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in equity e del modo in cui l'investitore pubblico ha strategicamente programmato l'uscita:

7.

Altre informazioni pertinenti:

☐   STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO “FUNDED”: STRUMENTI DI PRESTITO (DI SEGUITO “PRESTITI”) A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1.

Fornire le seguenti informazioni:

Tipo di prestiti (ad esempio subordinati, con condivisione del rischio di portafoglio). Precisare: …

Condizioni dei prestiti nel quadro della misura (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali prestiti):

Entità massima del prestito: …

Durata massima del prestito: …

Garanzie o altri requisiti: …

Altre informazioni attinenti: …

2.

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che vietano l'uso dell'aiuto per rifinanziare i prestiti esistenti (punto 115 degli orientamenti):

3.

Se vi è partecipazione privata a questo livello (ad esempio gli investitori privati conferiscono prestiti all'intermediario finanziario assieme allo Stato):

indicare le percentuali di partecipazione degli investitori/dei mutuanti pubblici e privati:

In particolare, in caso di prestiti con condivisione del rischio di portafoglio, precisare il tasso di coinvestimento da parte dell'intermediario finanziario selezionato (che non dovrebbe essere inferiore al 30 % del valore del relativo portafoglio prestiti) (punto 114 degli orientamenti). … %

Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori o mutuanti pubblici e privati:

In particolare, se l'investitore pubblico sostiene la prima perdita, a quale livello è limitata? Limitata al […] %. Si fa presente che è auspicabile che tale limite non superi il 35 % (punto 113 degli orientamenti).

Nel caso in cui l'investitore/mutuante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria (25 %), la misura può essere giustificata solo in caso di grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti). Fornire una sintesi di tale giustificazione: …

Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuanti privati, fornire precisazioni:

4.

Quale meccanismo di trasferimento (previsto al punto 104 degli orientamenti) viene attuato per garantire che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali? Quali requisiti deve applicare l'intermediario finanziario (ad esempio in termini di tasso di interesse, garanzie, classe di rischio) ai beneficiari finali? (Fornire informazioni dettagliate) Precisare inoltre in che misura il portafoglio da costituire nell'ambito della misura va al di là della politica standard dell'intermediario finanziario in materia di rischio di credito.

5.

Qual è la strategia dell'investitore pubblico?

Spiegare in che modo lo strumento scelto promuove gli obiettivi di politica pubblica perseguiti dall'investitore pubblico:

6.

Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

7.

Descrivere in dettaglio la durata dello strumento o della strategia di uscita relativa all'investimento in strumenti di debito, indicando il modo in cui l'uscita è strategicamente programmata dall'investitore pubblico:

8.

Altre informazioni attinenti:

☐   STRUMENTI DI DEBITO DI TIPO “UNFUNDED”: GARANZIE DA PARTE DELLO STATO A LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI SU OPERAZIONI SOTTOSTANTI CON I BENEFICIARI FINALI

1.

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia debbano essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity (punto 116 degli orientamenti).

2.

Le garanzie a intermediari finanziari coprono un portafoglio di operazioni sottostanti (e non un'unica operazione sottostante)?

☐ Sì

☐ No

3.

Tipo di garanzia:

Limitata: il limite della garanzia è … %

(Si fa presente che tale limite si applica ai portafogli detenuti dagli intermediari finanziari e si consiglia di evitare che esso sia superiore al 35 % (punto 118 degli orientamenti). Indicare le ragioni di tale percentuale:

Precisare, barrando la casella corrispondente, se:

a) ☐

il tasso limite copre esclusivamente le perdite previste; o

b) ☐

il tasso limite copre anche le perdite impreviste; in tal caso, indicare in che misura il costo della garanzia tiene conto della copertura del rischio supplementare; …

non è previsto alcun limite; in questo caso, giustificarne la necessità e spiegare in che misura il costo della garanzia tiene conto della copertura del rischio supplementare fornita dalla garanzia:

sono previste controgaranzie (garanzie per garantire le istituzioni)

altro (specificare):

4.

Tasso di garanzia (percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione definito al punto 52(xvi) degli orientamenti, il quale non deve superare il 90 % (punto 117 degli orientamenti): … %;

Indicare il motivo di tale livello di copertura:

5.

Transazioni sottostanti coperte dalla garanzia:

Natura delle operazioni sottostanti: …

Importo nominale complessivo delle operazioni sottostanti (in EUR): …

Importo nominale massimo dell'operazione sottostante per beneficiario finale: …

Durata delle operazioni sottostanti: …

Altre caratteristiche pertinenti delle operazioni sottostanti (valutazione del rischio, altro): …

6.

Descrivere le altre condizioni delle garanzie (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali garanzie):

Durata massima della garanzia: …(Si osserva che di norma non dovrebbe superare 10 anni (punto 119 degli orientamenti)]

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che sanciscono che la garanzia deve essere ridotta se l'intermediario finanziario non include un importo minimo di investimenti nel portafoglio durante un periodo specifico e che agli importi non utilizzati si applicano commissioni d'impegno: …

È prevista una commissione di garanzia?

☐ Sì

☐ No

Specificare la parte che è tenuta a pagare la commissione di garanzia:

Descrivere nel dettaglio le modalità di fissazione dei prezzi:

Altro:

7.

Quale meccanismo di trasferimento (previsto al punto 104 degli orientamenti) viene attuato per garantire che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali? Quali requisiti deve applicare l'intermediario finanziario (ad esempio in termini di tasso di interesse, garanzie, classe di rischio) ai beneficiari finali? (Fornire informazioni dettagliate) Precisare inoltre in che misura il portafoglio da costituire nell'ambito della misura va al di là della politica standard dell'intermediario finanziario in materia di rischio di credito.

8.

Qual è la strategia dell'investitore pubblico?

Spiegare in che modo lo strumento scelto promuove gli obiettivi di politica pubblica perseguiti dall'investitore pubblico:

9.

Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

10.

Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in strumenti di debito e del modo in cui l'investitore pubblico ha strategicamente programmato l'uscita:

11.

Altre informazioni attinenti:

☐   ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Descrivere lo strumento finanziario da attuare con la misura e fornire una descrizione dettagliata di tutti gli elementi contenuti nella sezione 2.9.1.1, nella misura in cui siano applicabili allo strumento finanziario scelto:

B)   Intervento degli intermediari finanziari in ulteriori livelli di intermediari finanziari

Vi possono essere situazioni (comprese le strutture di fondi di fondi) in cui, ad esempio, lo Stato fornisce capitale, prestiti o garanzie a un intermediario finanziario il quale, a sua volta, fornisce capitale, prestiti o garanzie a un altro intermediario finanziario, che poi fornisce investimenti per il finanziamento del rischio ai beneficiari finali. Nei casi di questo tipo in cui intervengono nel regime un secondo livello o ulteriori livelli di intermediari finanziari, fornire tutte le informazioni pertinenti di cui alla sezione 2.9.1.1.A su capitale/prestiti/garanzie/altri strumenti finanziari, a seconda del caso, per ciascun livello aggiuntivo di intermediario finanziario:

2.9.1.2.   Investimento per il finanziamento del rischio da parte di intermediari finanziari in beneficiari finali

L'investimento per il finanziamento del rischio in beneficiari finali si configura nel modo seguente (barrare la casella indicata e completare se necessario).

☐   INVESTIMENTI IN EQUITY (E QUASI-EQUITY) DA PARTE DI INTERMEDIARI FINANZIARI IN BENEFICIARI FINALI

a)

In caso di strumenti quasi-equity, descrivere in dettaglio la natura dello strumento previsto:

b)

Precisare in dettaglio le condizioni dell'investimento in equity (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tale investimento in equity):

c)

Descrivere in dettaglio tutte le caratteristiche degli investimenti dell'intermediario finanziario, compresi i requisiti cui dovrebbe conformarsi la strategia di investimento degli intermediari finanziari ammissibili:

d)

Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in equity:

e)

Se interviene una partecipazione privata (ad esempio qualora anche gli investitori privati forniscano capitale ai beneficiari finali):

Indicare la percentuale di partecipazione privata: …

Precisare il tipo di trattamento preferenziale previsto per il beneficio degli investitori privati partecipanti, descritto nell'invito a manifestare interesse (fornire dettagli):

Incentivi inerenti alla partecipazione agli utili: …

Protezione dai rischi: …

Se la ripartizione non paritaria delle perdite supera i limiti stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria, fornire elementi e motivazioni di natura economica, con riferimento alla valutazione ex ante (punto 110 degli orientamenti):

Se del caso, indicare se la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è soggetta a un limite massimo (punto 110 degli orientamenti): …

Sì. Specificare il modo in cui è stato fissato tale limite:

No. Precisare:

☐   STRUMENTI DI DEBITO “FUNDED”: PRESTITI CONCESSI DA INTERMEDIARI FINANZIARI A BENEFICIARI FINALI

Tipo di prestito (precisare):

Condizioni dei prestiti nel quadro della misura (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali prestiti):

Entità massima del prestito per beneficiario: …

Durata massima del prestito: …

Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in strumenti di debito:

Valutazione del rischio dei beneficiari finali: …

Garanzie o altri requisiti: …

Altre informazioni attinenti: …

Se la partecipazione privata avviene a questo livello (ad esempio nel caso di investitori privati che erogano anche prestiti ai beneficiari finali):

Indicare la percentuale di partecipazione privata: …

Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori pubblici e privati: …

In particolare, se l'investitore pubblico sostiene la prima perdita, a quale livello è limitata? Limitata al […] %. Si fa presente che è auspicabile che tale limite non superi il 35 % (punto 113 degli orientamenti).

Nel caso in cui l'investitore o mutuante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria (25 %), addurre una giustificazione relativa a un grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti) e fornire una sintesi di tale giustificazione: …

Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuanti privati, fornire precisazioni: …

☐   STRUMENTI DI DEBITO “UNFUNDED”: GARANZIE CONCESSE DA INTERMEDIARI FINANZIARI A BENEFICIARI FINALI

1.

Descrivere in dettaglio la natura e le altre condizioni delle garanzie (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali garanzie):

2.

Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia debbano essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity (punto 116 degli orientamenti).

3.

Indicare la natura e le condizioni delle operazioni sottostanti:

☐   ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Descrivere lo strumento finanziario da attuare e fornire una descrizione dettagliata di tutti gli elementi contenuti nella sezione 2.9.1.2 nella misura in cui siano applicabili allo strumento finanziario scelto:

2.9.2.   Strumenti fiscali:

Compilare l'intera sezione per ogni incentivo fiscale:

Incentivo fiscale concesso per:

a) ☐

Investimenti diretti in imprese

b) ☐

Investimenti indiretti in imprese (ossia attraverso intermediari finanziari)

c) ☐

Investimenti indiretti in imprese realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione

Incentivi fiscali concessi per:

a) ☐

investitori aziendali

b) ☐

investitori che sono persone fisiche, per investimenti che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria:

Forma di incentivo fiscale:

a) ☐

Sgravio fiscale sull'imposta sul reddito applicabile alla base imponibile

b) ☐

Agevolazione fiscale applicabile al debito tributario

c) ☐

Sgravio fiscale sulle plusvalenze

d) ☐

Sgravio fiscale sui dividendi

e) ☐

Altro

Descrivere nel dettaglio le condizioni che gli investimenti devono soddisfare per essere in grado di beneficiare degli incentivi fiscali:

Descrivere in dettaglio il calcolo dell'incentivo fiscale (tra cui la percentuale massima dell'importo investito che può beneficiare dello sgravio fiscale, l'importo massimo di agevolazione fiscale che può essere dedotto dal debito tributario di un investitore eccetera):

Con riferimento alla valutazione ex ante, fornire elementi e motivazioni di natura economica per la categoria di imprese ammissibili (punto 121 degli orientamenti):

Dimostrare che la selezione delle imprese ammissibili si fonda su un insieme ben strutturato di requisiti di investimento, debitamente pubblicizzato, che definisca le caratteristiche delle imprese ammissibili interessate da un fallimento comprovato del mercato (punto 123 degli orientamenti):

Durata massima dell'incentivo fiscale previsto: …(Si osserva che i regimi fiscali dovrebbero essere limitati a una durata massima di 10 anni (punto 124 degli orientamenti).

Spiegare le caratteristiche specifiche del sistema fiscale nazionale che sono rilevanti ai fini di una piena comprensione dell'incentivo fiscale:

Descrivere eventuali incentivi fiscali analoghi/pertinenti/connessi già vigenti nello Stato membro, nonché la loro interazione con gli incentivi fiscali notificati:

L'incentivo fiscale è accessibile a tutti gli investitori che soddisfino i criteri fissati, senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento (punto 126 degli orientamenti)?

☐ Sì

☐ No

Fornire la prova che il campo di applicazione e i parametri tecnici dell'incentivo fiscale sono pubblicizzati adeguatamente (compresi i massimali e limiti, l'importo massimo dell'investimento) (punto 126 degli orientamenti).

L'investimento totale per ciascuna impresa beneficiaria supera l'importo massimo fissato dalle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di finanziamento del rischio (punto 149 degli orientamenti)?

☐ Sì

☐ No

Le azioni ammissibili sono azioni ordinarie full risk di nuova emissione di un'impresa ammissibile quale definita nella valutazione ex ante e devono essere mantenute per almeno tre anni (punto 150 degli orientamenti)?

No. In tal caso, fornire informazioni dettagliate al riguardo:

Possono fruire dell'agevolazione fiscale gli investitori che non sono indipendenti dall'impresa oggetto degli investimenti (punto 150 degli orientamenti)?

No

Sì. In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo:

Nel caso di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito, qual è la percentuale massima dell'importo investito in imprese ammissibili a cui può ammontare lo sgravio (punto 151 degli orientamenti)(Si ritiene ragionevole limitare gli sgravi fiscali al 30 % dell'importo investito): … %

Lo sgravio può superare l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale?

No

Sì. Precisare: …

[Nel caso in cui la misura preveda più forme di incentivo fiscale, rispondere alle domande nella sezione 2.9.2 per ciascuna forma di aiuto]

2.9.3.   Misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione:

Piattaforma esistente:

No, di nuova costituzione

La piattaforma è o sarà una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente?

Sì. Precisare:

No

Esistono già piattaforme alternative di negoziazione nello Stato membro (punto 129 degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

No

La piattaforma è istituita da vari Stati membri e opera tra diversi Stati membri (punto 128 degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

No

Tipo di imprese quotate sulla piattaforma:

Insieme alla presente notifica si prega di allegare i seguenti documenti.

Prove del fatto che la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su piattaforme alternative di negoziazione sono o saranno emessi da PMI.

Una copia del piano aziendale del gestore della piattaforma che dimostri che la piattaforma può divenire autosufficiente in meno di 10 anni (punto 127 degli orientamenti).

Scenari controfattuali plausibili che paragonino le possibilità delle imprese interessate di accedere ai finanziamenti necessari se la piattaforma non esistesse (punto 127 degli orientamenti).

Per le piattaforme esistenti, una copia della strategia aziendale della piattaforma che dimostri che, a causa di una persistente insufficienza di imprese quotate e della conseguente carenza di liquidità, la piattaforma necessita di un sostegno nel breve termine, nonostante la sua redditività a lungo termine (punto 129 degli orientamenti).

Forma della misura

Incentivi fiscali a investitori aziendali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili. Compilare la sezione 2.9.2 sugli strumenti fiscali.

Sostegno a gestori di piattaforme:

Il gestore della piattaforma è: una piccola impresa o più grande di una piccola impresa

Importo massimo della misura: … EUR.

L'importo massimo è superiore all'aiuto all'avviamento consentito dal regolamento generale di esenzione per categoria?

☐ Sì

☐ No

Costi di investimento sostenuti per l'istituzione della piattaforma: … EUR

L'aiuto al gestore supera il 50 % di tali costi di investimento (punto 153 degli orientamenti)?

☐ Sì

☐ No

Fino a quanti anni dall'avvio della piattaforma è consentito l'aiuto?

Per le piattaforme che sono o saranno una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente, fornire le prove della mancanza di finanziamenti cui tale sub-piattaforma potrebbe andare incontro:

Altre informazioni attinenti:

3.   Ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità del regime di aiuti

3.1.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune e necessità dell'intervento statale (punti 3.2 e 3.3 degli orientamenti)

Un regime di aiuti per il finanziamento del rischio può essere giustificato solo se è destinato ad affrontare uno specifico fallimento del mercato, sotto forma di una carenza di finanziamenti delle specifiche imprese in una specifica fase di sviluppo, nell'area geografica o, se del caso, nel settore economico in cui operano.

Allegare alla presente notifica una valutazione ex ante approfondita che dimostri lo specifico fallimento di mercato.

3.1.1.   Informazioni sulla valutazione ex ante (punti 65-66 degli orientamenti):

Data della valutazione ex ante:

La valutazione è stata realizzata da:

un'entità indipendente

un'entità subordinata alle seguenti autorità pubbliche:

Dati su cui si basa la valutazione:

Barrare la casella per confermare che la valutazione ex ante è basata su dati riguardanti 5 anni antecedenti alla notifica: ☐

Il regime per il finanziamento del rischio è parzialmente finanziato dai fondi strutturali e di investimento europei e la valutazione è stata elaborata a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (il regolamento recante disposizioni comuni) (189): ☐

3.1.2.   Identificazione nella valutazione ex ante degli obiettivi di intervento specifici e degli indicatori di rendimento del regime di finanziamento del rischio (punti 58-59 degli orientamenti)

Elencare gli specifici obiettivi di intervento e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante:

Elencare gli indicatori di risultato (cfr. gli esempi nel punto 58 degli orientamenti) e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante:

3.1.3.   Elementi e motivazioni di natura economica nella valutazione ex ante riguardo alla necessità dell'intervento statale (punto 3.3 degli orientamenti): cfr. sezioni 2.3, 2.4 e 2.5 del presente modulo.

3.2.   Adeguatezza ed effetto di incentivazione del regime di finanziamento del rischio (punti 3.4 e 3.5 degli orientamenti)

3.2.1.   Informazioni generali

A)

Con riferimento alla valutazione ex ante, spiegare perché gli interventi attuali e previsti a livello nazionale e dell'Unione destinati agli stessi fallimenti del mercato rilevati non possono affrontare tali fallimenti (punti 90-91 degli orientamenti):

B)

Spiegare perché l'aiuto di Stato proposto è quello meglio concepito per garantire un'efficiente struttura di finanziamento (punti 92-93 degli orientamenti):

3.2.2.   Condizioni di adeguatezza relative agli strumenti finanziari (punto 3.4.2 degli orientamenti)

1.

Coefficienti minimi di investimento privato (punti 95-97 degli orientamenti)

Qual è la percentuale di partecipazione privata indipendente minima aggregata (ossia complessiva, comprendente tutti i livelli) nell'investimento per il finanziamento del rischio nel beneficiario finale? … % del finanziamento del rischio (pubblico e privato) fornito al beneficiario finale.

Nel caso di una partecipazione degli investitori privati inferiore alle percentuali previste nel regolamento generale di esenzione per categoria, riassumere i dati economici e fornire una giustificazione dettagliata per tale percentuale (come previsto al punto 95 degli orientamenti), con riferimento alla valutazione ex ante:

La valutazione ex ante dimostra che il regime mobilita finanziamenti privati supplementari che altrimenti non sarebbero stati concessi o che sarebbero stati concessi sotto forme e per importi differenti o sulla base di condizioni diverse? Precisare:

Si ammette che la partecipazione privata al regime di finanziamento del rischio sia di natura non indipendente (punto 96 degli orientamenti)?

Sì. Fornire elementi giustificativi e motivazioni di natura economica.

No

Nel caso di imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio sette anni dopo la loro prima vendita commerciale, quali restrizioni adeguate contempla il regime? …La percentuale di partecipazione privata ammonta almeno al 60 %?

No (punto 97 degli orientamenti)

2.

Ripartizione equilibrata di rischi e benefici tra gli investitori pubblici e privati (punti 98-100 degli orientamenti):

Spiegare perché la ripartizione di rischi e benefici tra investitori pubblici e privati di cui nelle sezioni riguardanti i pertinenti strumenti finanziari può essere considerata equilibrata (punto 98 degli orientamenti):

3.

Natura degli incentivi da determinare mediante una selezione degli intermediari finanziari nonché dei gestori di fondi o degli investitori (punti 101-102 degli orientamenti)

Confermare, barrando la casella appropriata.

A)

Selezione degli intermediari finanziari che attuano il regime

a) ☐

Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante una procedura aperta e non discriminatoria che consente di determinare la natura esatta degli incentivi.

In caso contrario, indicarne il motivo (spiegando come avviene la selezione degli investitori): …

Descrivere la procedura di gara e in che modo il processo di selezione rispetta i requisiti:

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica contenente i requisiti degli orientamenti per una procedura aperta e non discriminatoria:

Elencare i criteri di selezione per gli intermediari finanziari previsti nell'invito a manifestare interesse:

Allegare alla presente notifica la griglia di valutazione utilizzata per la verifica degli intermediari finanziari durante il processo di selezione.

Descrivere la procedura di due diligence relativa agli intermediari finanziari selezionati:

Descrivere in che modo si garantisce il rispetto delle condizioni in materia di gestione commerciale e di procedure decisionali orientate al profitto di cui al regolamento generale di esenzione per categoria (articolo 21, paragrafi 14 e15 e punto 160 degli orientamenti):

Fornire elementi di prova e fare riferimento alla base giuridica:

b) ☐

Nel quadro della procedura di selezione, gli intermediari finanziari devono dimostrare in che modo la strategia di investimento proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi di intervento (sulla base degli indicatori di risultato individuati nella valutazione ex ante).

Per ciascuno degli intermediari finanziari selezionati, trasmettere, unitamente alla presente notifica, i documenti forniti dall'intermediario finanziario che specifichino la sua strategia di investimento, compresa la politica dei prezzi, e in che modo essa contribuisce a ciascuno degli obiettivi di intervento.

Fornire una descrizione dettagliata del meccanismo previsto dal regime per il finanziamento del rischio con il quale lo Stato membro deve garantire che la strategia di investimento degli intermediari sia costantemente in linea con gli obiettivi di intervento concordati (ad esempio mediante meccanismi di controllo e di segnalazione e la partecipazione negli organi rappresentativi), e che modifiche sostanziali della strategia di investimento sono possibili solo previa autorizzazione dello Stato membro.

Indicare inoltre il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

c) ☐

Ciascuno degli intermediari finanziari selezionati è stato scelto nell'ambito di una procedura di gara che tiene conto della loro politica dei prezzi per gli strumenti attuati nel regime di finanziamento del rischio (compresi i costi di finanziamento, i premi per il rischio del credito, le spese amministrative e di altra natura). Fornire elementi in tal senso per ciascuno degli intermediari finanziari selezionati.

d) ☐

Il gestore dell'intermediario finanziario o l'impresa di gestione (“il gestore”) sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o la remunerazione del gestore rispecchia pienamente i livelli di mercato.

In caso contrario, indicarne il motivo (spiegando come avviene la selezione degli investitori):

Descrivere la procedura di gara e descrivere in che modo il processo di selezione è conforme ai requisiti del presente punto: …

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica contenente tali requisiti:

e) ☐

I gestori dei fondi di fondi sono tenuti, nell'ambito del loro mandato di investimento, a impegnarsi giuridicamente a fissare, mediante una procedura concorrenziale, le condizioni preferenziali che potrebbero applicarsi al livello dei sub-fondi (punto 101 degli orientamenti).

B)

Selezione di investitori privati

Gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura aperta e non discriminatoria che consente di determinare la natura esatta degli incentivi (punto 101 degli orientamenti). Descrivere le modalità per l'individuazione e la selezione degli investitori privati:

4.

Intermediario finanziario o gestore del fondo che coinvestono assumendo almeno il 10 % della tranche di prima perdita (punto 103 degli orientamenti)

Se l'intermediario finanziario o il gestore del fondo coinvestono insieme allo Stato membro, si dovrebbero evitare potenziali conflitti di interesse ed essi dovrebbero assumersi almeno il 10 % della tranche di prima perdita (punto 103 degli orientamenti). Confermare (se del caso) che questa condizione è soddisfatta:

5.

Meccanismo di trasferimento in caso di strumenti di debito (prestiti o garanzie) (punto 104 degli orientamenti)

a) ☐

Il regime per il finanziamento del rischio prevede un meccanismo (descritto alla sezione 2.9.1.1.A) che assicura che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

b) ☐

Il meccanismo di trasferimento prevede modalità adeguate di monitoraggio e un meccanismo di recupero. Indicare e descrivere la pertinente disposizione della base giuridica:

3.2.3.   Condizioni di adeguatezza degli strumenti fiscali (punto 3.4.3 degli orientamenti).

Tali requisiti verranno valutati alla luce delle informazioni presentate nella sezione 2.9.2.

Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza:

3.2.4.   Condizioni di adeguatezza delle piattaforme alternative di negoziazione (punto 3.4.4 degli orientamenti).

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3.

Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza:

3.3.   Proporzionalità degli aiuti (punto 3.6 degli orientamenti)

3.3.1.   Proporzionalità in relazione al fallimento del mercato rilevato

Descrivere e quantificare le fonti di finanziamento disponibili per le imprese destinatarie, analizzate nella valutazione ex ante (punto 65 degli orientamenti):

Con riferimento alla valutazione ex ante, fornire una descrizione sommaria della natura e dell'entità della carenza di finanziamenti incontrata da ciascuna categoria di impresa destinataria, dimostrata dalla valutazione ex ante (ossia il livello della domanda di finanziamenti da parte di imprese destinatarie che non viene soddisfatto dalle fonti di finanziamento descritte al punto 3.3.1; specificare in che modo si calcola la carenza di finanziamenti):

Descrivere in che modo l'importo totale dei finanziamenti congiunti (pubblici e privati) forniti con la misura per il finanziamento del rischio è limitato all'entità della carenza di finanziamenti (punto 134 degli orientamenti):

Si prega di spiegare, con riferimento alla valutazione ex ante, come il trattamento preferenziale degli investitori privati sia limitato al minimo indispensabile per attirare una percentuale minima di capitali privati richiesta dal regime (punto 134 degli orientamenti):

Durata della carenza di finanziamenti incontrata da ciascuna categoria di impresa destinataria stimata dalla valutazione ex ante:

Fornire una sintesi di tale giustificazione economica:

La valutazione ex ante contiene prove dell'esistenza di un fallimento del mercato di cui al punto 3.3.1 nei seguenti settori: …e nella seguente area geografica:

Fornire una sintesi di tale giustificazione economica: …

3.3.2.   Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti finanziari (punto 3.6.1 degli orientamenti)

1.

In relazione agli intermediari finanziari/ai gestori di fondi

Il valore esatto degli incentivi è determinato nel processo di selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi (punto 136 degli orientamenti)?

☐ Sì

☐ No

Fornire le seguenti informazioni sulla remunerazione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi (punto 143 degli orientamenti).

È prevista una commissione annua di gestione ai sensi del punto 143 degli orientamenti?

☐ Sì

☐ No (precisare):

……

……

Sono compresi incentivi basati sui risultati, tra cui incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di intervento e gli incentivi legati ai risultati finanziari, conformemente al punto 144 degli orientamenti?

☐ Sì

☐ No (precisare):

……

……

Specificare quali sono le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di intervento:

Specificare la remunerazione basata sui risultati e fornire un confronto con la prassi di mercato (punto 145 degli orientamenti):

Indicare la commissione totale di gestione e fornire un confronto con la prassi di mercato (punto 146 degli orientamenti):

La struttura generale delle commissioni è valutata mediante il punteggio previsto dalla procedura di selezione e la remunerazione massima è stabilita a seguito di tale selezione (punto 147 degli orientamenti)?

☐ Sì

☐ No; spiegarne i motivi:…

Se l'intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, confermare barrando la casella e fornire giustificativi del fatto che (punto 41 degli orientamenti):

a) ☐

le loro commissioni di gestione prevedono un limite e la loro remunerazione complessiva rispecchia le normali condizioni di mercato ed è legata ai risultati:

b) ☐

Gli intermediari finanziari pubblici sono gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori adottano decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato. Spiegare in particolare i meccanismi messi in atto per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico:

c) ☐

Gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, per ciascuna operazione.

Nei casi di nomina diretta di un'entità delegata, a quanto ammonta la commissione annua di gestione, escludendo gli incentivi basati sui risultati? … % del capitale che sarà assegnato all'entità. Si ricorda che non dovrebbe superare il 3 % (punto 148 degli orientamenti).

2.

In relazione agli investitori privati

In caso di coinvestimento di un fondo pubblico assieme a investitori privati che partecipano valutando ogni singola operazione, questi ultimi sono selezionati mediante una procedura concorrenziale separata per ciascuna operazione, in modo da fissare il congruo tasso di rendimento finanziario (punto 137 degli orientamenti)?

Sì. Fornire elementi giustificativi pertinenti.

No

Se gli investitori privati non sono selezionati mediante una procedura di questo tipo, il congruo tasso di rendimento finanziario viene stabilito da un esperto indipendente in base all'analisi dei parametri di riferimento del mercato e dei rischi del mercato utilizzando la metodologia di valutazione dei flussi di cassa attualizzati e specificando un livello minimo del congruo tasso di rendimento finanziario e un margine adeguato per riflettere i rischi (punto 138 degli orientamenti)? Sono soddisfatte tutte le condizioni del punto 139?

No

Sì. Fornire la relazione contenente la valutazione, indicare l'esperto, descrivere le attuali norme per la sua nomina e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Confermare barrando la casella che lo stesso esperto indipendente non può essere impiegato una seconda volta in un periodo di tre anni ☐

Spiegare in che modo i rendimenti proporzionati al rischio per gli investitori privati sono limitati al congruo tasso di rendimento (punto 140 degli orientamenti):

Spiegare, sulla base della valutazione ex ante, la giustificazione economica per gli specifici parametri finanziari su cui si fonda la misura:

3.3.3.   Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti fiscali (punto 3.6.2 degli orientamenti).

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.2.

Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità: …

3.3.4.   Condizioni di proporzionalità per le piattaforme alternative di negoziazione (punto 3.6.3 degli orientamenti).

Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3.

Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità: …

3.4.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (punto 3.7 degli orientamenti)

Fornire, come parte della valutazione ex ante, informazioni sui potenziali effetti negativi del regime di finanziamento del rischio. Queste dovrebbero comprendere i potenziali effetti negativi a tutti e tre i livelli, vale a dire a livello del mercato dei finanziamenti del rischio (ad esempio il rischio di esclusione — crowding out — degli investitori privati), a livello degli intermediari finanziari e dei loro gestori e a livello dei beneficiari finali (compreso nei mercati in cui i beneficiari operano).

Il regime per il finanziamento del rischio garantisce che solo le imprese destinatarie di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio siano potenzialmente redditizie?

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa, descrivere in che modo come ciò viene garantito e indicare le pertinenti disposizioni della base giuridica:

Il regime di finanziamento del rischio è limitato geograficamente o a livello regionale?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

Il regime per il finanziamento del rischio è limitato de iure a settori specifici?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare:

Il regime per il finanziamento del rischio è limitato in pratica a settori specifici?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, precisare: …

In che modo si garantisce che gli effetti negativi siano quanto più possibile limitati?

4.   Cumulo degli aiuti (punto 3.9 degli orientamenti)

Gli aiuti al finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti “de minimis” fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione (punto 168 degli orientamenti).

Barrare la casella per confermare il rispetto di questa norma: ☐

Fornire il riferimento alla base giuridica:

Spiegare in che modo si garantisce la conformità con le norme sul cumulo:

5.   Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti:

PARTE III.8

Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di un piano di valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014  (190) e nel caso dei regimi di aiuti notificati soggetti a una valutazione, come previsto nei relativi orientamenti della Commissione.

Per chiarimenti sulla stesura di un piano di valutazione, fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione “Common methodology for State aid evaluation” (Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato)  (191).

1.   Identificazione del regime di aiuti da valutare

(1)

Titolo del regime di aiuti:

(2)

Il piano di valutazione riguarda:

a) ☐

un regime soggetto a valutazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014

b) ☐

un regime notificato alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

(3)

Riferimento del regime (da compilare a cura della Commissione):

(4)

Indicare, se del caso, le valutazioni ex ante o le valutazioni di impatto per il regime di aiuti e le valutazioni ex post o studi condotti in passato su programmi precedenti il regime di aiuti o su regimi simili. Per ciascuno di tali studi, fornire le seguenti informazioni: a) una breve descrizione degli obiettivi, della metodologia utilizzata, dei risultati e delle conclusioni; b) le difficoltà specifiche di tipo metodologico che le valutazioni e gli studi hanno incontrato, per esempio la disponibilità dei dati pertinenti per la valutazione dell'attuale piano di valutazione. Se del caso, precisare i settori o i temi non contemplati dai precedenti piani di valutazione che dovrebbero essere oggetto dell'attuale valutazione. Fornire in allegato le sintesi di tali valutazioni e studi e, ove disponibili, riportare i link che rimandano ai documenti in questione.

2.   Obiettivi del regime di aiuto da valutare  (192)

2.1.   Fornire una descrizione del regime di aiuti specificando le esigenze e i problemi che il regime intende affrontare e le categorie di beneficiari, indicando le dimensioni, i settori, l'ubicazione e il numero indicativo.

2.2.   Precisare gli obiettivi del regime e l'impatto previsto, sia a livello dei beneficiari previsti che per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune.

2.3.   Indicare eventuali effetti negativi per i beneficiari dell'aiuto o per l'economia in generale che potrebbero essere direttamente o indirettamente collegati con il regime di aiuti (193).

2.4.   Indicare: a) la dotazione di bilancio annuale prevista dal regime, b) la durata prevista del regime (194), c) lo strumento di aiuto e d) i costi ammissibili.

2.5.   Fornire una sintesi dei criteri di ammissibilità e dei metodi di selezione dei beneficiari degli aiuti. In particolare, descrivere: a) i metodi di selezione dei beneficiari (quali l'attribuzione del punteggio), b) il bilancio indicativo disponibile per ciascun gruppo di beneficiari, c) il rischio di esaurimento del bilancio per alcuni gruppi di beneficiari, d) le norme sull'attribuzione di punteggi, nel caso siano previste dal regime, e) le intensità massime di aiuto e f) i criteri di cui terrà conto l'autorità che concede l'aiuto all'atto di valutare le domande.

2.6.   Menzionare specifici vincoli o rischi che potrebbero compromettere l'attuazione del regime, il suo impatto previsto e il conseguimento dei suoi obiettivi.

3.   Quesiti della valutazione

3.1.   Indicare le questioni specifiche che la valutazione dovrebbe affrontare fornendo prove quantitative dell'impatto degli aiuti. Distinguere tra a) questioni connesse con l'impatto diretto dell'aiuto sui beneficiari, b) questioni relative alle conseguenze indirette e c) questioni connesse alla proporzionalità e adeguatezza dell'aiuto. Spiegare in che modo i quesiti della valutazione riguardano gli obiettivi del regime.

4.   Indicatori di risultato

4.1.   Utilizzare la seguente tabella per descrivere quali indicatori saranno elaborati per misurare i risultati del regime, nonché le pertinenti variabili di controllo, incluse le fonti di dati, e in che misura gli indicatori di risultato corrispondono ai quesiti della valutazione. Indicare in particolare: a) il pertinente quesito di valutazione, b) l'indicatore, c) la fonte dei dati, d) la frequenza di raccolta dei dati (ad esempio annuale, mensile ecc.), e) il livello al quale i dati sono raccolti (ad esempio, a livello di impresa, di stabilimento, a livello regionale ecc.), f) la popolazione cui la fonte di dati si riferisce (ad esempio, beneficiari dell'aiuto, non beneficiari, tutte le imprese ecc.).

Quesito di valutazione

Indicatore

Fonte

Frequenza

Livello

Popolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegare in particolare perché gli indicatori scelti sono i più pertinenti per misurare l'impatto previsto del regime

5.   Metodi previsti per lo svolgimento della valutazione

5.1.   Alla luce dei quesiti della valutazione, descrivere i metodi che si intende utilizzare nella valutazione per calcolare l'impatto causale dell'aiuto sui beneficiari e per valutare altri impatti indiretti. In particolare, spiegare perché sono stati preferiti alcuni metodi rispetto ad altri (ad esempio per motivi legati alla struttura del regime) (195).

5.2.   Descrivere in maniera particolareggiata la strategia di identificazione per la valutazione dell'impatto causale dell'aiuto e le ipotesi sulle quali si basa tale strategia. Descrivere dettagliatamente la composizione e la pertinenza del gruppo di controllo.

5.3.   Spiegare come le modalità previste affrontano il rischio di parzialità nella selezione. Si può affermare con sufficiente certezza che le differenze osservate nei risultati tra i beneficiari dell'aiuto sono dovute all'aiuto?

5.4.   Se del caso, spiegare come i metodi previsti intendono affrontare problemi specifici legati a regimi complessi, ad esempio regimi attuati in modo differenziato a livello regionale e regimi che utilizzano diversi strumenti di aiuto.

6.   Raccolta di dati

6.1.   Fornire informazioni sui meccanismi e sulle fonti per la raccolta e il trattamento dei dati sui beneficiari degli aiuti e sulla prevista situazione controfattuale (196). Fornire una descrizione di tutte le informazioni pertinenti che riguardano la fase di selezione: i dati raccolti sui richiedenti, i dati presentati dai richiedenti e i risultati della selezione. Indicare inoltre ogni potenziale problema relativo alla disponibilità dei dati.

6.2.   Fornire informazioni sulla frequenza della raccolta di dati pertinenti per la valutazione. Le osservazioni sono disponibili a livello sufficientemente disaggregato, ossia a livello di singole imprese?

6.3.   Indicare se l'accesso ai dati necessari per eseguire la valutazione potrebbe essere ostacolato da disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la riservatezza dei dati e in che modo tali questioni verrebbero affrontate. Fare riferimento ad eventuali altri problemi connessi alla raccolta dei dati e spiegare in che modo potrebbero essere risolti.

6.4.   Indicare se sono previste indagini sui beneficiari degli aiuti o su altre imprese e se si intende utilizzare fonti di informazione complementari.

7.   Calendario proposto per la valutazione

7.1.   Indicare il calendario proposto per la valutazione, comprese le fasi relative alla raccolta dei dati, alle relazioni intermedie e alla partecipazione delle parti interessate. Se pertinente, fornire un allegato che illustra il calendario proposto.

7.2.   Indicare la data in cui sarà presentata alla Commissione la relazione di valutazione finale.

7.3.   Indicare i fattori che potrebbero incidere sul calendario previsto.

8.   Organismo incaricato della valutazione

8.1.   Fornire informazioni specifiche sull'organismo incaricato della valutazione o, se non ancora selezionato, sul calendario, sulla procedura e sui criteri per la sua selezione.

8.2.   Fornire informazioni sull'indipendenza dell'organismo incaricato della valutazione, su come si eviteranno eventuali conflitti di interesse durante il processo di selezione.

8.3.   Descrivere l'esperienza e le competenze pertinenti dell'organismo che effettua la valutazione o il modo in cui tali competenze saranno garantite durante il processo di selezione.

8.4.   Elencare le disposizioni emanate dall'autorità che concede l'aiuto per la gestione e il monitoraggio dello svolgimento della valutazione.

8.5.   Fornire informazioni, anche se solo di carattere indicativo, sulle risorse umane e finanziarie necessarie che saranno rese disponibili per lo svolgimento della valutazione.

9.   Pubblicità della valutazione

9.1.   Fornire informazioni sul modo in cui la valutazione sarà resa pubblica, vale a dire, mediante la pubblicazione su un sito web del piano di valutazione e della relazione sulla valutazione finale.

9.2.   Indicare in che modo sarà garantito il coinvolgimento delle parti interessate. Indicare se è prevista l'organizzazione di consultazioni pubbliche o di eventi legati alla valutazione.

9.3.   Specificare in che modo l'autorità che concede l'aiuto e altri organismi intendono utilizzare i risultati della valutazione, ad esempio per l'elaborazione di regimi successivi o analoghi.

9.4.   Indicare se e a quali condizioni i dati raccolti ai fini della valutazione o per essa utilizzati saranno resi accessibili per ulteriori studi e analisi.

9.5.   Precisare se il piano di valutazione contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere divulgate dalla Commissione.

10.   Altre informazioni

10.1.   Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per l'esame del piano di valutazione.

10.2.   Stilare un elenco di tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web dei documenti in questione.

…»

3)

La parte III.13 è sostituita dalla seguente:

«PARTE III.13.A

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti agli investimenti disciplinati dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree  (197).

1.   Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto di investimento e sull'aiuto

1.1.   Beneficiario

1.1.1.   L'aiuto è concesso direttamente al proprietario dell'aeroporto?

☐ Sì

☐ No

1.1.2.   In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, descrivere, se del caso, i) il soggetto giuridico che riceve l'aiuto, ii) il soggetto giuridico che trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio o all'aeroporto che realizza il progetto di investimento.

1.1.3.   In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità nazionali garantiscono che non è stato concesso alcun vantaggio ai livelli intermedi.

1.1.4.   Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e i) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; ii) le sue controllate; iii) altre imprese associate, comprese le joint venture.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari di cui sopra.

1.1.5.   Precisare se il beneficiario è anche gestore dell'infrastruttura.

☐ Sì

☐ No

1.1.6.   In caso di risposta negativa, descrivere i) la procedura in base alla quale è stato selezionato il gestore dell'infrastruttura e ii) i criteri di selezione.

1.1.7.   Nel caso in cui l'aeroporto sia utilizzato dalle forze armate nazionali, dalla polizia, dai servizi non economici di soccorso aereo o da qualsiasi altro servizio aereo non di natura economica, specificare a) la natura del servizio e b) il tasso di utilizzo delle capacità aeroportuali (ad esempio l'uso della pista e delle altre strutture aeroportuali, espressi come percentuale dei movimenti annuali dell'aeromobile).

1.1.8.   Fornire i seguenti dati sul traffico dei passeggeri presso l'aeroporto beneficiario dell'aiuto:

a)

per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per oltre due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o effettivamente concesso;

b)

per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per meno di due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri previsto nei due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri;

c)

per tutti gli aeroporti, media annuale del traffico passeggeri previsto durante il ciclo di vita previsto dell'infrastruttura sovvenzionata.

Fornire i dati per ciascun aeroporto, in forma di tabella, strutturata come indicato nella tabella seguente:

Anno

Numero totale di passeggeri

 

 

 

 

Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta; ciò significa che un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto.

1.2.   Il progetto di investimento

1.2.1.   Descrivere il progetto d'investimento e le relative stime e fornire il piano aziendale ex ante (in forma di tabella Excel) su cui si basa il progetto. Il piano aziendale dovrebbe coprire l'intera vita economica dell'investimento. Tutte le stime si dovrebbero basare su corrette previsioni della domanda. Spiegare se, e in che misura, tali previsioni sono state prese in considerazione nel piano aziendale dell'aeroporto beneficiario.

1.2.2.   Fornire le seguenti informazioni sul progetto di investimento:

data della domanda di aiuto:

 

data di inizio dei lavori relativi al progetto di investimento:

 

data di fine prevista del progetto di investimento:

 

data di inizio prevista della messa in atto dell'investimento:

 

data prevista in cui è raggiunta la piena capacità:

 

1.2.3.   Fornire, in un'unica tabella, una ripartizione dettagliata di tutte le opere da realizzare, la loro fonte di finanziamento, la loro durata prevista, le relative voci di costo e la data prevista di entrata in funzione.

Indicare per ogni voce di spesa se e per quale motivo dovrebbe essere considerata come un costo d'investimento i) direttamente connesso all'infrastruttura di natura non economica nella sfera di competenza dell'autorità pubblica (ad esempio per motivi di sicurezza, controllo del traffico aereo e qualsiasi altra attività che rientra sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici, o ii) relativo alle infrastrutture aeroportuali aeronautiche di natura economica (ad esempio, piste, infrastrutture di assistenza a terra), o iii) relativo alle infrastrutture non aeronautiche di natura economica (ad esempio, parcheggi, alberghi).

Tipologia dei lavori

Finanziamento

Struttura dei costi

Calendario

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.   Fornire una panoramica i) dei costi di investimento ammissibili totali (198) di natura economica, e ii) dei costi ammissibili totali di natura non economica. I costi devono essere attualizzati al loro valore corrente. Occorre indicare il tasso di attualizzazione.

In questa panoramica precisare quale parte dell'aiuto notificato sosterrà gli investimenti appartenenti alla categoria i) e quale la categoria ii).

1.2.5.   Nel caso in cui i costi d'investimento relativi ad attività non aeronautiche di natura economica siano anch'essi finanziati mediante aiuti di Stato, spiegare su quale base le autorità ritengono che tali aiuti siano compatibili con il mercato interno.

1.2.6.   Precisare se è stata realizzata o se si intende realizzare una valutazione di impatto ambientale dell'investimento (punto 20 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).

☐ Sì

☐ No

In caso negativo, precisare per quale motivo una valutazione d'impatto ambientale non è necessaria per il progetto in questione.

1.3.   Attività di natura non economica che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica

1.3.1.   Confermare se l'investimento riguarda attività che rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici (ad esempio, controllo del traffico aereo, servizi di polizia, servizi doganali, servizi antincendio, attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita). Gli investimenti relativi all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerati di carattere non economico e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Includere gli investimenti pertinenti nella tabella di cui alla sezione 1.2.3.

☐ Sì

☐ No

1.3.2.   Comunicare lo strumento giuridico a livello nazionale, regionale o altro concernente la nozione di attività che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica e indicare il loro finanziamento. In mancanza di tale strumento giuridico, chiarire il modo in cui tali attività sono di norma finanziate da parte delle autorità competenti.

1.3.3.   Fornire elementi che dimostrino che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non comporta indebite discriminazioni tra aeroporti. Si verifica una discriminazione quando nell'ambito dell'ordinamento giuridico rilevante, alcuni aeroporti civili devono di norma sostenere determinati costi inerenti alle loro attività non economiche, mentre altri non sono tenuti a coprire tali costi. Precisare l'applicabilità sostanziale e territoriale delle norme nazionali applicabili al finanziamento di attività non economiche degli aeroporti e, se del caso, il livello delle competenze regionali in materia.

1.3.4.   Confermare, includendo elementi pertinenti, che la compensazione dei costi sostenuti in relazione ad attività non economiche sarà strettamente limitata a coprire tali costi e qualsiasi sovvenzione incrociata delle attività economiche mediante tale compensazione sarà effettivamente evitata.

1.3.5.   Confermare che l'aeroporto terrà una contabilità separata per attività economiche e non economiche.

2.   Valutazione della compatibilità della misura

2.1.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

2.1.1.   L'aiuto all'investimento:

a) ☐

incrementa la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali

b) ☐

combatte la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali

c) ☐

facilita lo sviluppo regionale

Specificare in che modo l'aiuto agli investimenti contribuisce al raggiungimento di ciascun obiettivo scelto.

2.1.2.   L'investimento è destinato a creare nuova capacità aeroportuale?

☐ Sì

☐ No

2.1.3.   In caso di risposta affermativa al punto 2.1.2, dimostrare sulla base del piano aziendale ex ante di cui alla sezione 1.2 (Il progetto d'investimento) che la nuova infrastruttura soddisferà, a medio termine, la domanda prevista delle compagnie aeree, dei passeggeri e degli spedizionieri nel bacino di utenza dell'aeroporto.

2.1.4.   Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti: l'aeroporto beneficiario è situato nello stesso bacino di utenza (199) di un aeroporto che non funziona a piena capacità o quasi?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni: a) dimensioni e forma del bacino di utenza; b) distanza e tempo di percorrenza tra l'aeroporto beneficiario e gli aeroporti nello stesso bacino di utenza; c) traffico passeggeri di altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza durante i 5 anni precedenti l'anno di notifica; d) la domanda totale prevista e la capacità totale nel bacino di utenza dell'aeroporto sovvenzionato per almeno i prossimi dieci anni, secondo il piano aziendale nello scenario più sfavorevole, di base e più favorevole.

2.1.5.   Nel caso di un regime di aiuti, indicare: a) l'ubicazione e i bacini di utenza degli aeroporti ammissibili nella zona di applicabilità territoriale del regime; b) la distanza e il tempo di percorrenza tra l'aeroporto beneficiario e gli aeroporti nello stesso bacino di utenza; c) il metodo e i criteri utilizzati dalle autorità nazionali per definire le dimensioni e la forma del bacino di utenza e la capacità di utilizzo degli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza.

2.1.6.   Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti, in caso di risposta affermativa al punto 2.1.4, fornire informazioni indicando i probabili effetti dell'investimento sull'utilizzo delle infrastrutture esistenti nello stesso bacino di utenza. Tali informazioni devono dimostrare le prospettive di utilizzo a medio termine, devono basarsi su solide previsioni di traffico di merci e di passeggeri e devono essere integrate nel piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario.

2.1.7.   Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti, in caso di risposta affermativa al punto 2.1.4, fornire proiezioni sul traffico, in termini di numero di passeggeri nello scenario più sfavorevole, di base e più favorevole e spiegare per quale motivo si ritiene che tali proiezioni giustifichino gli aiuti agli investimenti per la creazione di capacità supplementari o per il mantenimento delle capacità esistenti.

2.2.   Necessità dell'intervento statale

2.2.1.   Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: spiegare, sulla base del piano aziendale dell'aeroporto, in che misura la capacità dell'aeroporto di coprire i propri costi di capitale dipende dalle dimensioni dell'aeroporto in termini di traffico annuale di passeggeri.

2.2.2.   Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: spiegare per quale motivo l'aeroporto non ha potuto ottenere sufficienti finanziamenti privati.

2.2.3.   Nel caso di un regime di aiuti: a) confermare che l'autorità che concede l'aiuto verifica la necessità dell'intervento statale in ciascun singolo caso sulla base i) delle dimensioni dell'aeroporto (200); ii) della capacità dell'aeroporto di attirare finanziamenti privati.

2.3.   Adeguatezza della misura

2.3.1.   Dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto e che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi e che l'aiuto in questione sia uno strumento di intervento adeguato. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (201), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (202), non siano appropriate.

2.4.   Effetto di incentivazione degli aiuti

2.4.1.   Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: confermare che i lavori relativi all'investimento individuale notificato sono iniziati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto. Fornire una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto e documenti comprovanti la data di inizio dei lavori.

2.4.2.   Nel caso di un regime di aiuti, confermare che i lavori relativi ai progetti di investimento ammissibili inizieranno solo dopo la presentazione della domanda individuale di aiuto all'autorità che concede l'aiuto.

2.4.3.   Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: descrivere i livelli delle attività previste in uno scenario con aiuti e in uno scenario controfattuale in assenza di aiuti. Fornire elementi giustificativi, ad esempio documentazione interna relativa alle attività alternative prese in considerazione dall'aeroporto beneficiario nei suoi processi decisionali interni.

2.4.4.   Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: in presenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, fare un raffronto tra i due scenari specificando le attività aggiuntive che verrebbero effettuate solo con gli aiuti (analisi controfattuale).

Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti: in assenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, specificare il deficit di finanziamento dei costi di capitale, stabilito sulla base del piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario. Il deficit di finanziamento dei costi di capitale è la differenza tra flussi di cassa positivi e negativi (tra cui i costi di investimento in immobilizzazioni) nell'arco della durata di vita dell'investimento in termini di valore attuale netto.

2.4.5.   Nel caso di un regime di aiuti, confermare che a) l'autorità che concede l'aiuto concederà aiuti individuali a titolo del regime unicamente dopo aver verificato l'esistenza di un effetto di incentivazione, mettendo a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti (analisi controfattuale) o, in assenza di attività alternative senza aiuti, stabilendo il deficit di finanziamento dei costi di capitale del beneficiario sulla base del piano aziendale ex ante dell'aeroporto (203); b) descrivere dati, parametri e ipotesi che l'autorità che concede l'aiuto valuterà ai fini dell'analisi dell'effetto di incentivazione.

2.5.   Proporzionalità dell'aiuto

2.5.1.   Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti, in presenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, a) fornire sotto forma di tabelle Excel i piani aziendali ex ante per lo scenario con aiuti e lo scenario controfattuale in assenza di aiuti; b) su tale base precisare i costi netti supplementari, al netto delle entrate straordinarie, che derivano dall'attuazione del progetto o attività sovvenzionati piuttosto che del progetto/dell'attività dello scenario controfattuale; c) spiegare tutti i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti.

Il piano aziendale dovrebbe coprire l'intera vita economica dell'investimento.

2.5.2.   Nel caso degli aiuti individuali agli investimenti, in assenza di uno scenario controfattuale con attività alternative, a) fornire sotto forma di tabella Excel il piano aziendale ex ante dell'aeroporto beneficiario; b) indicare su questa base il deficit di finanziamento dei costi di capitale che corrisponde al valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi, inclusi i costi di investimento, nel corso della vita economica dell'investimento; c) spiegare tutti i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti.

2.5.3.   Nel caso di un regime di aiuti: impegnarsi a) verificare in ciascun caso lo scenario controfattuale in assenza di aiuti, sulla base dei piani aziendali ex ante; b) stabilire i costi supplementari, al netto delle entrate straordinarie, che derivano dall'obbligo di eseguire il progetto o l'attività sovvenzionati piuttosto che il progetto o l'attività controfattuali nei casi in cui esista uno scenario controfattuale con attività alternative; c) stabilire il deficit di finanziamento dei costi di capitale che corrisponde al valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi, inclusi i costi di investimento, nel corso della vita economica dell'investimento, nei casi in cui non sarebbero state effettuate attività alternative.

Descrivere i dati, i parametri e le ipotesi pertinenti che l'autorità che concede l'aiuto valuterà ai fini dell'analisi.

2.5.4.   Intensità di aiuto:

Indicare la percentuale massima dei costi ammissibili coperti dall'aiuto agli investimenti (“intensità di aiuto”), comprese eventuali integrazioni dell'intensità di aiuto di base:

Nel caso in cui un regime di aiuti si applichi agli aeroporti di diverse dimensioni, indicare l'intensità massima dell'aiuto applicabile ai seguenti gruppi di aeroporti:

Dimensioni dell'aeroporto sulla base del traffico medio di passeggeri (passeggeri per anno)

Intensità massima di aiuto agli investimenti

> 3-5 milioni

 

1-3 milioni

 

< 1 milione

 

2.6.   Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

2.6.1.   Confermare che l'aeroporto, comprese tutte le infrastrutture e attrezzature, per il quale è concesso l'aiuto agli investimenti sarà aperto a tutti gli utenti potenziali e non sarà riservato a uno specifico utente.

2.6.2.   Specificare le disposizioni necessarie messe in atto per garantire che la capacità aeroportuale sarà attribuita agli utilizzatori in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

2.7.   Notifica di aiuti individuali nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti

2.7.1.   Le seguenti misure di aiuti individuali nell'ambito del regime di aiuti agli investimenti devono essere notificate a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE:

a)

aiuti agli investimenti a favore di aeroporti con traffico annuale medio superiore a 3 milioni di passeggeri;

b)

aiuti agli investimenti di intensità superiore al 75 % a favore aeroporti con un traffico medio annuo inferiore a 1 milione di passeggeri esclusi gli aeroporti situati in regioni remote;

c)

aiuti agli investimenti concessi per il trasferimento di aeroporti;

d)

aiuti agli investimenti per il finanziamento di aeroporti misti passeggeri/merci che hanno gestito più di 200 000 tonnellate di merci nel corso dei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato notificato;

e)

aiuti agli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi aeroporti passeggeri (compresa la riconversione di un campo di aviazione esistente in aeroporto passeggeri);

f)

aiuti agli investimenti per la creazione o lo sviluppo aeroporti situati entro una distanza di 100 chilometri o 60 minuti di percorrenza in auto, bus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente.

PARTE III.13.B

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti individuali al funzionamento ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree  (204).

1.   Informazioni supplementari sul beneficiario e sulle sue attività

1.1.   Beneficiario

1.1.1.   L'aiuto è concesso direttamente al gestore dell'aeroporto?

☐ Sì

☐ No

1.1.2.   In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, descrivere, se del caso, i) il soggetto giuridico che riceve l'aiuto e ii) il soggetto giuridico incaricato di trasferire l'aiuto in quanto intermediario all'aeroporto che fornisce i servizi ammissibili all'aiuto.

1.1.3.   In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità garantiscono che non è stato concesso alcun vantaggio ai livelli intermedi.

1.1.4.   Il beneficiario dell'aiuto è anche proprietario dell'aeroporto?

☐ Sì

☐ No

1.1.5.   In caso di risposta negativa al punto 1.1.4: precisare chi è/sarà il proprietario dell'aeroporto e descrivere la struttura proprietaria.

1.1.6.   Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e i) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; ii) le sue controllate; iii) altre imprese associate, comprese le joint venture.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari di cui ai punti da 1.1.1. a 1.1.5

1.2.   Informazioni generali relative al gestore dell'aeroporto

1.2.1.   Nel caso in cui l'aeroporto sia utilizzato dalle forze armate nazionali, dalla polizia, dai servizi non economici di soccorso aereo o da qualsiasi altro servizio aereo non di natura economica, specificare a) la natura del servizio e b) il tasso di utilizzo delle capacità aeroportuali (ad esempio l'uso della pista e delle altre strutture aeroportuali, espressi come percentuale dei movimenti annuali dell'aeromobile).

1.2.2.   Fornire i seguenti dati sul traffico dei passeggeri presso l'aeroporto beneficiario dell'aiuto:

a)

per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per oltre due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o effettivamente concesso;

b)

per gli aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per meno di due esercizi finanziari: la media annuale del traffico passeggeri previsto nei due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri.

Fornire i dati in forma di tabella nel modo seguente:

Anno

Numero totale di passeggeri

 

 

 

 

Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta. Per esempio: un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto.

1.2.3.   Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento: fornire il piano aziendale che il beneficiario ha attuato nel periodo 2009-2013 e che intende attuare nel successivo periodo di 10 anni fino al 4 aprile 2024. Descrivere le ipotesi su cui si basa tale periodo di 10 anni.

Il piano aziendale deve contenere informazioni sul traffico e previsioni di traffico; costi e previsioni dei costi; dati finanziari e previsioni finanziarie per quanto riguarda il livello di redditività e i flussi di cassa (con riferimento a metodi che sono dimostrabilmente utilizzati dall'aeroporto, ad esempio utilizzando i metodi per valutare il valore attuale netto di un investimento (VAN), il tasso interno di rendimento (TIR) e il rendimento medio del capitale investito (ROCE). Il piano aziendale deve essere trasmesse in un formato Excel, con spiegazioni di tutte le formule.

Nel caso di un regime di aiuti: indicare in dettaglio a) i criteri formali e sostanziali ai quali devono conformarsi i piani aziendali degli aeroporti ammissibili; b) il metodo che le autorità nazionali utilizzeranno per valutare i piani aziendali.

1.2.4.   Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, fornire una sintesi delle perdite di esercizio (205) sostenute dal beneficiario nel periodo 2009-2013, nonché delle perdite di esercizio previste nel periodo fino al 4 aprile 2024. Fornire i dati per ciascun aeroporto, in forma di tabella, strutturata nel modo seguente:

Entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi di esercizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati operativi

 

 

 

 

Nel caso di regimi di aiuto, specificare il metodo che le autorità utilizzeranno per stabilire le perdite di esercizio degli aeroporti ammissibili.

1.2.5.   Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, fornire copie delle relazioni finanziarie degli aeroporti ammissibili (206) per i 5 anni precedenti l'anno di domanda di aiuti al funzionamento.

Nel caso di regimi di aiuto, impegnarsi a includere le relazioni finanziarie sopra descritte nella valutazione degli aiuti individuali.

1.2.6.   Specificare le disposizioni adottate per evitare la sovracompensazione e per recuperare le somme in eccesso dal beneficiario.

1.3.   Attività nel settore dei servizi aeroportuali

1.3.1.   Specificare i servizi aeroportuali ammissibili (207) e le categorie di costi operativi ammissibili (208) per la prestazione di tali servizi.

1.4.   Attività di competenza dei poteri pubblici

1.4.1.   L'aiuto all'investimento riguarda attività che rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici (ad esempio, controllo del traffico aereo, servizi di polizia, servizi doganali, servizi antincendio, attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita)? I costi operativi relativi all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerati di carattere non economico e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato?

☐ Sì

☐ No

1.4.2.   Comunicare lo strumento giuridico pertinente a livello nazionale, regionale o altro concernente la nozione di attività che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità pubblica e indicare il loro finanziamento. In mancanza di tale strumento giuridico, chiarire il modo in cui tali attività sono di norma finanziate da parte delle autorità competenti.

1.4.3.   Fornire elementi che dimostrino che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non comporta indebite discriminazioni tra aeroporti. Si verifica una discriminazione quando nell'ambito dell'ordinamento giuridico rilevante, alcuni aeroporti civili devono di norma sostenere determinati costi inerenti alle loro attività non economiche, mentre altri aeroporti civili non sono tenuti a coprire tali costi. Precisare l'applicabilità sostanziale e territoriale delle norme nazionali applicabili al finanziamento di attività non economiche degli aeroporti e, se del caso, il livello delle competenze regionali in materia.

1.4.4.   Confermare, includendo elementi pertinenti, che la compensazione dei costi sostenuti in relazione ad attività non economiche sarà strettamente limitata a coprire tali costi e qualsiasi sovvenzione incrociata delle attività economiche mediante tale compensazione sarà effettivamente evitata.

1.4.5.   Confermare che l'aeroporto terrà una contabilità separata per attività economiche e non economiche.

2.   Valutazione della compatibilità della misura

2.1.   L'aiuto è stato concesso prima del 4 aprile 2014?

☐ Sì

☐ No

2.2.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

2.2.1.   L'aiuto all'investimento:

a) ☐

incrementa la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali

b) ☐

combatte la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali

c) ☐

facilita lo sviluppo regionale

Specificare in che modo l'aiuto al funzionamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi scelti.

2.2.2.   La misura notificata riguarda il gestore di un nuovo aeroporto?

☐ Sì

☐ No

2.2.3.   Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento: l'aeroporto beneficiario è situato nello stesso bacino di utenza (209) di un altro aeroporto con capacità disponibile?

☐ Sì

☐ No

2.2.4.   Per quanto riguarda gli aiuti individuali al funzionamento, in caso di risposta affermativa al punto 2.2.3, specificare le dimensioni e la forma del bacino di utenza. Fornire informazioni, individuando gli effetti probabili sul traffico dell'altro aeroporto situato in tale bacino di utenza. Tali informazioni dovrebbero far parte integrante del piano aziendale dell'aeroporto beneficiario ed essere basate su corrette previsioni di traffico merci e passeggeri.

Nel caso di un regime di aiuti: a) confermare che le autorità si sono impegnate a valutare l'effetto probabile sul traffico di tutti gli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza di un aeroporto ammissibile sulla base delle informazioni che fanno parte integrante del piano aziendale dell'aeroporto beneficiario e si basano su corrette previsioni di traffico merci e passeggeri; b) illustrare il metodo e i criteri che le autorità nazionali dovranno utilizzare per valutare l'effetto probabile sul traffico di tale altro aeroporto.

2.3.   Necessità dell'intervento statale

2.3.1.   Confermare che il traffico annuale dell'aeroporto ammissibile non supera 3 milioni di passeggeri (cfr. anche la domanda 1.2.2).

2.4.   Adeguatezza della misura

2.4.1.   Dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto o che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (210), dimostrare perché si ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (211), non siano appropriate.

2.4.2.   Nel caso degli aiuti individuali al funzionamento, l'importo dell'aiuto è stato stabilito ex ante come importo fisso a copertura del previsto deficit di finanziamento di esercizio determinato sulla base del piano aziendale del beneficiario, nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, si prega di fornire le informazioni pertinenti nel piano aziendale.

2.4.3.   Nel caso di un regime di aiuti, l'importo dell'aiuto è stato stabilito ex ante come importo fisso a copertura del previsto deficit di finanziamento di esercizio determinato sulla base del piano aziendale del beneficiario, nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014?

☐ Sì

☐ No

In caso affermativo, il beneficiario dovrebbe fornire le informazioni pertinenti nel piano aziendale.

2.4.4.   In caso di risposta negativa ai punti 2.4.2 e 2.4.3, specificare: a) il grado di incertezza delle previsioni sui costi e sulle entrate, b) eventuali asimmetrie di informazione che impediscano alle autorità nazionali di calcolare l'importo dell'aiuto ex ante sulla base di un piano aziendale.

2.4.5.   In caso di risposta negativa ai punti 2.4.2 e 2.4.3, confermare che l'importo massimo degli aiuti al funzionamento compatibili è stato/sarà stabilito secondo un modello basato sulla media dei deficit di finanziamento di esercizio (212) nei cinque anni tra il 2009 e il 2013.

2.4.6.   Confermare che l'importo degli aiuti al funzionamento non sarà oggetto di un aumento ex post.

☐ Sì

☐ No

2.4.7.   In caso di risposta negativa, spiegare per quale motivo si ritiene che la possibilità di un aumento ex post non ridurrebbe gli incentivi a gestire l'aeroporto in modo efficiente.

2.5.   Effetto di incentivazione e proporzionalità dell'aiuto

2.5.1.   Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, indicare perché è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sarebbe notevolmente ridotto. Fornire le informazioni necessarie sulla base del piano aziendale (cfr. anche il punto 1.2.3) mettendo a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti (scenario controfattuale) e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo applicato dall'autorità che concede l'aiuto per valutare i piani aziendali e la probabilità che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sarebbe notevolmente ridotto, tenendo conto di eventuali aiuti all'investimento e del livello di traffico.

2.5.2.   Nel caso di aiuti individuali al funzionamento, dimostrare che il piano aziendale dell'aeroporto si tradurrà in una piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024. Specificare i pertinenti parametri chiave del piano aziendale.

Nel caso di regimi di aiuto, confermare che l'autorità che concede l'aiuto concederà aiuti individuali al funzionamento solo se ha concluso che il piano aziendale dell'aeroporto beneficiario si tradurrà in una piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024. Specificare quali parametri fondamentali del piano aziendale intende valutare l'autorità che concede l'aiuto per giungere a tale conclusione in ciascun caso.

2.5.3.   Indicare:

nel caso degli aiuti individuali al funzionamento, il deficit di finanziamento iniziale dell'aeroporto beneficiario su dieci anni, che inizia con la copertura dei costi di esercizio il 4 aprile 2014 all'inizio del periodo di transizione e raggiunge la piena copertura dei costi di esercizio conseguimento entro il 4 aprile 2024, al termine del periodo transitorio;

nel caso di un regime di aiuti, impegnarsi a garantire che a) il deficit di finanziamento degli aeroporti ammissibili sarà determinato utilizzando il metodo di cui al punto 2.5.2; b) gli aeroporti ammissibili dimostrino che otterranno la piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024.

L'importo massimo di aiuto consentito:

La percentuale del deficit di finanziamento che deve essere colmata dagli aiuti al funzionamento:

Il periodo durante il quale saranno concessi gli aiuti al funzionamento:

2.6.   Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

2.6.1.   Dimostrare che tutti gli aeroporti situati nello stesso bacino di utenza dell'aeroporto o degli aeroporti ammissibili saranno in grado di raggiungere la piena copertura dei costi di esercizio entro il 4 aprile 2024.

2.6.2.   Confermare che l'aeroporto, compreso qualsiasi investimento per il quale è concesso l'aiuto, sarà aperto a tutti gli utenti potenziali e non sarà riservato a uno specifico utente.

☐ Sì

☐ No

2.6.3.   Specificare le disposizioni necessarie messe in atto per garantire che la capacità aeroportuale sarà attribuita agli utilizzatori in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

PARTE III.13.C

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui alla parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree  (213).

Il presente modulo si applica alla notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali.

1.   Informazioni supplementari sul beneficiario, sul progetto e sull'aiuto

1.1.   Beneficiario

1.1.1.   L'aiuto è concesso direttamente alla compagnia aerea che gestisce una nuova rotta?

☐ Sì

☐ No

1.1.2.   In caso di risposta negativa al punto 1.1.1: descrivere, se del caso, il soggetto giuridico a) che riceve l'aiuto; b) che trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio o all'aeroporto che realizza il progetto di investimento.

1.1.3.   In caso di risposta negativa al punto 1.1.1, spiegare in che modo le autorità garantiscono che i livelli intermedi non ricevono alcun vantaggio.

1.1.4.   Nel caso di aiuti individuali, descrivere i rapporti giuridici, organizzativi e finanziari che intercorrono tra il beneficiario dell'aiuto e a) le imprese con cui forma un gruppo di imprese; b) le sue controllate; c) altre imprese associate, comprese le joint venture.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo con cui l'autorità che concede l'aiuto valuterà tali aspetti giuridici, organizzativi e relazioni finanziarie.

1.1.5.   Selezione del beneficiario: descrivere a) la procedura in base alla quale sarà o è stato selezionato il gestore dell'infrastruttura, b) la modalità di divulgazione della procedura di selezione e il livello c) le condizioni di ammissibilità; d) i requisiti operativi; e) i criteri di selezione.

2.   Valutazione della compatibilità della misura

2.1.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

2.1.1.   L'aiuto all'avviamento:

a) ☐

migliora la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni aprendo nuove rotte

b) ☐

facilita lo sviluppo regionale di regioni remote

Spiegare in che modo l'aiuto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo scelto.

2.1.2.   Nel caso di aiuti individuali, dimostrare che le rotte da coprire non sono già coperte da un servizio ferroviario ad alta velocità (214) o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza (215) in condizioni analoghe. Se le condizioni non sono considerate comparabili, spiegare perché.

Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che la condizione di cui al presente punto sia assicurata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento.

2.2.   Necessità dell'intervento statale

2.2.1.   Indicare se l'aiuto all'avviamento riguarda:

a) ☐

rotte che collegano un aeroporto con meno di 3 milioni di passeggeri l'anno (216) con un altro aeroporto all'interno dello spazio aereo comune europeo (217);

b) ☐

rotte che collegano un aeroporto situato in una regione remota con un altro aeroporto (all'interno o all'esterno dello spazio aereo comune europeo) indipendentemente dalle dimensioni degli aeroporti interessati;

c) ☐

rotte che collegano un aeroporto con più di 3 milioni di passeggeri all'anno e meno di 5 milioni di passeggeri all'anno, che non si trovano in regioni remote. Giustificare le circostanze specifiche di questa fattispecie;

d) ☐

Altro (precisare).

2.2.2.   Nel caso di aiuti individuali, indicare l'ubicazione degli aeroporti collegati da nuove rotte ammissibili.

2.2.3.   Nel caso degli aiuti individuali in cui sono concessi aiuti all'avviamento a favore di rotte che collegano un aeroporto non situato in una regione remota con un altro aeroporto, fornire i seguenti dati sul traffico degli aeroporti collegati dalle nuove rotte:

a)

aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per oltre due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o concesso;

b)

aeroporti che hanno praticato traffico commerciale di passeggeri per meno di due esercizi finanziari: media annuale del traffico passeggeri previsto nei due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri.

Fornire i dati in forma di tabella nel modo seguente:

Anno

Aeroporto

Aeroporto

Anno

Numero di passeggeri

Numero di passeggeri

Anno

Numero di passeggeri

Numero di passeggeri

Il numero di passeggeri deve essere calcolato in base alla sola andata e per ogni singola rotta; ciò significa che un passeggero che vola verso un aeroporto e fa ritorno viene calcolato due volte. Se un aeroporto fa parte di un gruppo di aeroporti, i dati sul traffico passeggeri devono essere stabiliti sulla base di ogni singolo aeroporto.

2.2.4.   Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto valuterà sulla base dell'ubicazione dell'aeroporto, dei dati sul traffico passeggeri e delle rotte se vi sia la necessità di un intervento statale in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento.

2.3.   Adeguatezza della misura

2.3.1.   Nel caso di aiuti individuali, dimostrare che l'aiuto in questione è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi cui è rivolto. In particolare, spiegare in che modo le autorità hanno stabilito che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto e che lo stesso problema non possa essere risolto con strumenti di intervento o aiuti meno distorsivi. Ad esempio, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (218), dimostrare che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (218), non sono appropriate.

2.3.2.   Nel caso di aiuti individuali in cui il beneficiario abbia predisposto un piano aziendale ex ante per la rotta che riceve l'aiuto, presentare il piano aziendale. Tale piano aziendale deve indicare se la rotta che riceve l'aiuto presenta prospettive di redditività per la compagnia aerea senza finanziamento pubblico dopo 3 anni.

2.3.3.   Nel caso di aiuti individuali senza un piano aziendale ex ante per la rotta che riceve l'aiuto: fornire un documento che dimostri che la compagnia aerea in questione è irrevocabilmente impegnata a gestire la rotta per un periodo almeno pari a quello per cui ha ricevuto gli aiuti all'avviamento.

2.3.4.   Nel caso di regimi di aiuto, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto valuterà se la misura è appropriata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento.

2.4.   Effetto di incentivazione e proporzionalità della misura

2.4.1.   Nel caso di aiuti individuali, spiegare, sulla base di un piano aziendale se disponibile, perché è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello dell'attività economica della compagnia presso l'aeroporto in questione non aumenterebbe.

Nel caso di regimi di aiuto, descrivere il metodo applicato dall'autorità che concede l'aiuto per valutare la probabilità che, in assenza dell'aiuto, il livello dell'attività economica della compagnia presso l'aeroporto in questione non aumenterebbe.

2.4.2.   Nel caso di aiuti individuali, confermare che la nuova rotta inizierà/ha iniziato a funzionare solo dopo che è stata presentata la domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto e fornire: a) una copia della domanda di aiuto inviata dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto; b) documenti giustificativi sulla data di inizio delle operazioni sulla nuova rotta.

Nel caso di regimi di aiuti, confermare che le nuove rotte ammissibili inizieranno a funzionare solo dopo che è stata presentata la domanda di aiuto all'autorità che concede l'aiuto.

2.4.3.   Confermare che l'aiuto sarà concesso per ciascuna rotta per un periodo massimo di tre anni.

2.4.4.   Specificare l'intensità dell'aiuto, che corrisponde all'importo totale dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili (219). Entrambe le cifre devono essere espresse in termini di valore netto attuale al momento della concessione dell'aiuto e al lordo di imposte o altri oneri.

2.4.5.   Specificare le disposizioni adottate per evitare la sovracompensazione dell'aiuto e per recuperare le somme in eccesso dalla compagnia aerea beneficiaria.

2.4.6.   Indicare le misure adottate per evitare sovvenzioni incrociate di altre rotte della compagnia aerea beneficiaria da e verso l'aeroporto in questione.

2.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

2.5.1.   Nel caso di aiuti individuali, confermare che il collegamento (ad esempio una coppia di città) che sarà operato attraverso una nuova rotta non venga già effettuato da un servizio ferroviario ad alta velocità o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza in condizioni analoghe, in particolare per quanto riguarda la durata del viaggio. Cfr. anche il punto 2.1.2.

Nel caso di regimi di aiuti, spiegare in che modo l'autorità che concede l'aiuto farà in modo che la condizione di cui al presente punto sia assicurata in ogni caso individuale di aiuti all'avviamento.

2.5.2.   Dimostrare che, nel programmare di concedere un aiuto di avviamento a una compagnia aerea per una nuova rotta, tramite o non tramite un aeroporto, l'autorità pubblica ha reso/renderà pubblico per tempo il proprio progetto, dandovi pubblicità sufficiente da permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i propri servizi.

2.5.3.   Confermare che gli aiuti all'avviamento in questione non possono cumularsi con altri tipi di aiuti di Stato concessi per l'esercizio della stessa rotta.

PARTE III.13.D

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato per i servizi di trasporto aereo

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui nella parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti gli aiuti a carattere sociale ai quali si applicano gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree  (220).

1.   Informazioni sul beneficiario, sul progetto e sull'aiuto

1.1.   Spiegare l'obiettivo sociale della misura notificata e perché si ritiene che la misura realizzi tale obiettivo.

1.2.   Dettagli in merito all'aiuto previsto

1.2.1.   Descrivere a) le modalità di concessione e distribuzione degli aiuti ai consumatori finali; b) descrivere, se del caso, il soggetto giuridico che riceve l'aiuto o che lo trasferisce l'aiuto a un soggetto intermedio responsabile di distribuirlo ai consumatori finali ammissibili.

1.2.2.   Descrivere le categorie di consumatori finali ammissibili, ad esempio passeggeri con esigenze particolari come bambini, persone con disabilità, persone a basso reddito, studenti e persone anziane eccetera (221).

1.2.3.   Confermare che l'aiuto apporta/apporterà un effettivo beneficio ai consumatori finali ammissibili.

1.2.4.   Precisare le rotte ammissibili all'aiuto.

1.2.5.   Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota (222) con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo?

☐ Sì

☐ No

1.2.6.   In caso di risposta affermativa al punto 1.2.5, descrivere le zone geografiche e le rotte ammissibili.

1.2.7.   Precisare i costi che devono essere compensati mediante l'aiuto e confermare che i costi ammissibili sono limitati al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore ai consumatori finali ammissibili.

1.2.8.   Confermare che l'aiuto sarà concesso senza discriminazione tra canali di distribuzione, come le agenzie di viaggio, i servizi di assistenza a terra e i siti web.

1.2.9.   Descrivere a) la procedura mediante la quale gli operatori del servizio aereo saranno, sono o sono stati selezionati; b) le condizioni di ammissibilità e c) i criteri di selezione.

1.2.10.   Confermare che l'aiuto sarà concesso senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che gestiscono i servizi.

1.2.11.   Descrivere i controlli e le misure di salvaguardia in vigore che garantiscano che il regime sia utilizzato solo da consumatori finali ammissibili e che non vi sia alcuna sovracompensazione.

Parte III.13.E

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti ai trasporti marittimi

Compilare, oltre al modulo di informazioni generali di cui nella parte I, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica delle misure alle quali si applicano gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi  (223) (“gli orientamenti”).

1.   Informazioni sul tipo di regime

Il regime costituisce o comprende:

a) ☐

un'imposta sul tonnellaggio

b) ☐

una riduzione degli oneri sociali

c) ☐

una riduzione delle imposte locali

d) ☐

una riduzione delle spese di registrazione

e) ☐

aiuti alla formazione

f) ☐

aiuti per trasferire autocarri dalle strade alle vie marittime

g) ☐

un contratto di servizio pubblico o una procedura di appalto di servizio pubblico

h) ☐

aiuti a carattere sociale

i) ☐

altro, precisare:

2.   Informazioni sull'ammissibilità

Per le categorie di aiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 2.2 a 2.7:

2.1.

Quali sono i criteri di ammissibilità per le società?

2.2.

Quali sono i criteri di ammissibilità per le navi? In particolare, esiste un obbligo relativo alla bandiera? Quali sono gli obblighi in materia di bandiera per le flotte delle società che aderiscono al regime di imposta sul tonnellaggio dopo il 17 gennaio 2014? Tali obblighi si applicano all'intera flotta del beneficiario o solo alla flotta di proprietà e alla flotta noleggiata a scafo nudo?

2.3.

Quali sono i criteri di ammissibilità per le flotte noleggiate a scafo nudo?

2.4.

Quali sono i criteri di ammissibilità per le flotte noleggiate a tempo/viaggio?

2.5.

Se del caso, quali sono i criteri di ammissibilità dei marittimi?

2.6.

Elencare le attività ammissibili. Il regime riguarda in particolare:

☐ attività di rimorchio?

☐ attività di dragaggio?

Più in generale, il regime di aiuti copre attività marittime diverse dal trasporto marittimo di merci e passeggeri?

2.7.

Quali misure di protezione sono previste per evitare sforamenti in altre attività della stessa società?

Per la categoria di cui alla lettera g) del punto 1:

2.8.

Indicare gli obblighi di servizio pubblico, il metodo di calcolo delle compensazioni, le diverse offerte presentate nell'ambito della procedura di appalto e i criteri di selezione dell'impresa designata.

Per la categoria di cui alla lettera h) del punto 1:

2.9.

Indicare le rotte interessate, le popolazioni di utenti interessati e le condizioni relative alla concessione di sovvenzioni individuali.

3.   Informazioni sull'intensità di aiuto

3.1.   Quali meccanismi sono stati attivati per garantire il rispetto del massimale di aiuto di cui al capitolo 11 degli orientamenti? Come sono conservati i registri pertinenti?

Per la categoria di cui alla lettera a) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 3.2 a 3.7:

3.2.

Quali sono i tassi utilizzati per calcolare il reddito imponibile per 100 tonnellate di stazza netta (NT)?

 

Fino a 1 000 NT …

 

Tra 1 001 e 10 000 NT …

 

Tra 10 001 e 20 000 NT …

 

Oltre 20 001 NT …

3.3.

Le società sono tenute a tenere contabilità separate quando gestiscono allo stesso tempo attività ammissibili e attività non ammissibili?

3.4.

Come sono trattati i gruppi di società e le transazioni interne ad un gruppo?

3.5.

In che misura le entrate generate da attività ausiliarie rientrano nel regime di tassazione sul tonnellaggio?

3.6.

Esistono norme fiscali particolari per le navi che aderiscono al regime di imposizione sul tonnellaggio nel caso in cui il loro valore di mercato superi il valore fiscale?

3.7.

La remunerazione degli azionisti e dei dirigenti delle società di navigazione è assoggettata al normale carico fiscale previsto dalla normativa fiscale ordinaria dello Stato membro?

Per le categorie di cui alle lettere b), c), e d) del punto 1, si prega di rispondere ai quesiti da 3.8 a 3.10:

3.8.

Qual è l'intensità dell'aiuto in percentuale dei contributi sociali/fiscali o delle imposte o delle tariffe che normalmente incombono al marittimo o al proprietario della nave?

3.9.

Oppure, quale massimale, in valore assoluto, è stato stabilito per i contributi, tariffe e imposte di cui al quesito 3.8?

3.10.

Nel caso di draghe e rimorchiatori, l'aiuto è strettamente limitato alla parte “trasporto marittimo” delle attività?

3.11.

Per la categoria di cui alla lettera e) del punto 1: indicare l'intensità di aiuti in termini di costi della formazione o della retribuzione del tirocinante.

3.12.

Per la categoria di cui alla lettera f) del punto 1: qual è l'importo dell'aiuto per tonnellata-chilometro trasferita?

3.13.

Per la categoria di cui alla lettera h) del punto 1: qual è l'importo delle sovvenzioni individuali?

…»


(1)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

(5)  Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

(7)  Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

(8)  Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

(9)  La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

(10)  Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

(11)  Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l’aiuto mira esclusivamente in aggiunta all’obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l’aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L’obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

(12)  Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

(13)  Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

(14)  Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2];[2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

(15)  Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.

(16)  In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

(17)  Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica. Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

(18)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(19)  I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

(20)  Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

(21)  Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato”, (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_it.pdf

(22)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(23)  Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle “informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi”. Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo (causa T-353/94, Postbank/Commissione, ECLI:EU:T:1996:119, paragrafo 87).

(24)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

(25)  Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

(26)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(27)  Comunicazione della Commissione “Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo” (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

(28)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

(29)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(30)  Per “attività uguali o simili” si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

(31)  Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(32)  GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.

(33)  Come stabilito dal regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(34)  Per “PMI” si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(35)  La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

(36)  Per “attività uguali o simili” si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

(37)  In valuta nazionale (cfr. anche il punto 2.5)

(38)  Nel settore dei trasporti la spesa per l’acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell’insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.

(39)  Il punto 94 degli orientamenti non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento.

(40)  Conformemente al punto 101 degli orientamenti, gli attivi immateriali che sono ammissibili per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla regione assistita in questione e non devono essere trasferiti ad altre regioni. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

sono ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Conformemente al punto 102 degli orientamenti, gli attivi immateriali devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le piccole e medie imprese).

(41)  In valuta nazionale

(42)  Nel settore dei trasporti la spesa per l'acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell'insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.

(43)  Per la metodologia, si veda la comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 25 Stati membri con decorrenza 1o gennaio 2007 (GU C 317 del 23.12.2006, pag. 2) e la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(44)  In valuta nazionale

(45)  Se possibile, indicare gli importi degli aiuti e i costi ammissibili sia in valore nominale che in valore attualizzato.

(46)  In valuta nazionale

(47)  A tal fine è possibile, ad esempio, fare riferimento ai criteri di cui al punto 40 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e/o al piano aziendale del beneficiario.

(48)  Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma “de minimis”.

(49)  Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

(50)  Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

(51)  Il lasso di tempo considerato per il calcolo del TRI dovrebbe corrispondere a quello in genere impiegato dalle imprese del settore per progetti analoghi.

(52)  Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione nonché le differenze salariali. Tuttavia, le sovvenzioni concesse in un sito alternativo all'interno del SEE non sono prese in considerazione.

(53)  Maggiori informazioni sulle nomenclature sono disponibili nel database delle nomenclature di Eurostat, all'indirizzo http://ec.europa.eu/eurostat/data/classifications.

(54)  La scarsa efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento), oppure può essere determinata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi 3-5 anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto.

(55)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(56)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(57)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(58)  Per “attività uguali o simili” si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

(59)  Secondo la definizione di cui alla comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(60)  Secondo la definizione contenuta nell'allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

(61)  Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, ma che rientrano in quello del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 48), e sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o concessi a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.

(62)  Definito alla nota 12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(63)  Comunicazione della Commissione “Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(64)  Per “PMI” si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(65)  La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

(66)  Per “attività uguali o simili” si intendono le attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

(67)  La soglia di notifica è definita al punto 20, lettera n), degli orientamenti.

(68)  Nel settore dei trasporti la spesa per l'acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell'insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.

(69)  Questa disposizione non si applica alle PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento.

(70)  Conformemente al punto 101 degli orientamenti, gli attivi immateriali che sono ammissibili per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla regione assistita in questione e non devono essere trasferiti ad altre regioni. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

sono ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Conformemente al punto 102 degli orientamenti, gli attivi immateriali devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

(71)  Programma operativo o programma di sviluppo definiti nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FES), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

(72)  Questo punto non è pertinente nel caso di prestiti agevolati, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, nel caso di garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché nel caso di sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma “de minimis”.

(73)  A tal fine è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle valutazioni di impatto del regime proposto o a valutazioni ex post di regimi analoghi.

(74)  Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

(75)  Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

(76)  Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario.

(77)  Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, lo Stato membro può sottoporle eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza (punto 125 degli orientamenti).

(78)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(79)  Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(80)  Secondo la definizione contenuta nell'allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

(81)  Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale si applicano ai regimi di aiuto a favore di attività che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, ma che rientrano in quello del regolamento sullo sviluppo rurale (regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487)] e sono cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o concessi a titolo di finanziamento nazionale supplementare, a meno che le norme settoriali non prevedano diversamente.

(82)  Per “PMI” si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(83)  A questo proposito si fa presente che gli aiuti al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento possono essere concessi soltanto in conformità al regolamento generale di esenzione per categoria in vigore al momento della concessione.

(84)  GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.

(85)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(86)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(87)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(88)  Fatte salve le procedure che disciplinano sia lo sviluppo che il successivo acquisto di prodotti o servizi unici o specializzati.

(89)  Il fatto che la domanda di aiuto concerni un progetto di R&S non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla domanda di aiuti.

(90)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(91)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(92)  Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(93)  Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

(94)  Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

(95)  Definito nella decisione 2010/787/UE.

(96)  Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(97)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la comunicazione sul settore bancario”) (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(98)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) o qualsiasi altra comunicazione che la sostituirà.

(99)  Compresi gli aiuti di questo tipo concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.

(100)  Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i. quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii. si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

(101)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(102)  Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(103)  Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

(104)  Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

(105)  Definito nella decisione 2010/787/UE.

(106)  Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(107)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la comunicazione sul settore bancario”) (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(108)  La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario per aumentarne l'efficacia, il che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

(109)  La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.

(110)  Tali scenari alternativi possono, ad esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.

(111)  Cfr. anche il punto 56 degli orientamenti.

(112)  Cfr. anche il punto 64 degli orientamenti.

(113)  Ad esempio, se l'aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato.

(114)  Ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento.

(115)  Compresi gli aiuti di questo tipo concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.

(116)  Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i) quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

(117)  Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione.

(118)  Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori dell'Unione determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa dell'Unione. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.

(119)  Per i tipi di misure che rientrano nella nozione di “aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione”, cfr. i punti da 32 a 35 degli orientamenti.

(120)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(121)  Definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(122)  Per “piccole imprese pubbliche” si intendono le unità economiche con potere decisionale indipendente che rientrerebbero nella definizione di piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, se non fosse che almeno il 25 % del loro capitale o dei loro diritti di voto è direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, controllato da uno o più organismi pubblici.

(123)  Ciò si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(124)  Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

(125)  Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

(126)  Definito nella decisione 2010/787/UE.

(127)  Definito nell'allegato IV della comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(128)  Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la comunicazione sul settore bancario”) (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(129)  La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario per aumentarne l'efficacia, il che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

(130)  La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.

(131)  Lo scenario alternativo non dovrebbe comportare aiuti di Stato ma può, ad esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.

(132)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) o qualsiasi altra comunicazione che la sostituirà.

(133)  Conformemente al punto 115, lettera e), degli orientamenti, non è necessario che il piano contenga tutti gli elementi delineati ai punti da 47 a 52 ma deve, come minimo, elencare le azioni che il beneficiario è tenuto ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine senza sostegno dello Stato.

(134)  Ad esempio, se l'aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato.

(135)  Ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento.

(136)  Si fa presente che qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), possono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione solo nei seguenti casi: a) se il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; b) se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione; c) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità degli orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché: i) quando sono stati concessi aiuti a norma degli orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario; d) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

(137)  Compresi tali aiuti concessi prima della data alla quale la Commissione ha iniziato ad applicare gli orientamenti, ossia prima dell'1.8.2014.

(138)  Gli Stati membri non sono tenuti a imporre tali misure alle piccole imprese, salvo quando le norme in materia di aiuti di Stato in un settore particolare prevedano il contrario. In ogni caso, le piccole imprese dovrebbero di norma astenersi da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata della ristrutturazione.

(139)  Le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che sarebbero comunque necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine non saranno di norma considerate sufficienti.

(140)  Tali misure dovrebbero essere attuate nei mercati in cui il beneficiario si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità.

(141)  Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione.

(142)  Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori dell'Unione determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa dell'Unione. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.

(143)  Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1).

(144)  Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(145)  Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020.

(146)  Per maggiori informazioni cfr. i punti 56-60 degli orientamenti.

(147)  Per maggiori informazioni cfr. i punti 82-85 degli orientamenti.

(148)  Cfr. ad esempio la guida della Commissione per gli investimenti nella banda larga ad alta velocità (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011_en.pdf).

(149)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(150)  Ad esempio, investimenti e modello d'impresa prescelti, dimensioni e caratteristiche dei settori d'intervento geografici o misure per il controllo dei costi dei progetti.

(151)  L'elenco delle decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato alla banda larga sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.

(152)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1. Per alcune informazioni sull'uso della presente scheda di informazioni complementari nei settori dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura, si veda il punto 14 della disciplina.

(153)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(154)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(155)  Cfr. la sezione 3.7 della disciplina: aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(156)  Quando introducono misure cofinanziate dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE, gli Stati membri possono basarsi sulle motivazioni esposte nei pertinenti programmi operativi per definire gli obiettivi perseguiti per l'ambiente o l'energia.

(157)  The European Network of Transmission System Operators for Electricity (Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica).

(158)  Per dimostrare l'adeguatezza dei regimi di aiuto, lo Stato membro può anche basarsi su risultati di precedenti valutazioni, come descritto al capo 4 della disciplina.

(159)  L'“avvio dei lavori” è definito al punto 19(44) della disciplina.

(160)  Questa disposizione non riguarda le PMI e non pregiudica la valutazione dell'effetto di incentivazione degli aiuti di Stato per misure di efficienza energetica prescritte dall'audit energetico o svolte a seguito di quest'ultimo o per misure derivanti da altri strumenti (cfr. punti 56 e 57 della disciplina).

(161)  Per maggiori dettagli cfr. i punti da 72 a 76 della disciplina.

(162)  Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle norme obbligatorie dell'Unione in vigore) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. punto 73, lettera b), della disciplina. Cfr. ad esempio l'elenco di cui all'allegato 2 della disciplina. Nel caso in cui l'investimento di riferimento non figuri nell'allegato 2, giustificarne l'adeguatezza.

(163)  Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

(164)  Cfr. allegato 2 della disciplina: i costi dell'investimento supplementari corrispondono agli investimenti necessari per andare oltre il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme dell'Unione.

(165)  Si fa presente che i costi d'investimento necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme dell'Unione non sono ammissibili.

(166)  Cfr. punto 78, lettera a) della disciplina.

(167)  Cfr. punto 78, lettera b) della disciplina.

(168)  Cfr. punto 78, lettera c) della disciplina. L'“ecoinnovazione” è definita al punto 19(4) della disciplina.

(169)  Per maggiori dettagli sulla “procedura di gara competitiva”, cfr. il punto 19(43) della disciplina.

(170)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, 22.12.2000, pag. 1).

(171)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 dell'5.6.2009, pag. 16).

(172)  Per i regimi di aiuto queste informazioni possono essere fornite nella forma di (esempi di) un normale calcolo.

(173)  Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

(174)  Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'energia elettrica.

(175)  Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell'impianto ma da tale costo di produzione devono essere dedotti gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.

(176)  Si osservi che si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa e destinati al nuovo impianto.

(177)  La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

(178)  Cfr. la sezione 3.7.1 della disciplina.

(179)  Secondo la definizione di cui al punto 19(16) della disciplina, il “livello minimo di imposizione dell'Unione” è il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(180)  A tal fine, gli Stati membri possono tra l'altro fornire le stime relative all'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell'ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

(181)  Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

(182)  Il modo più diretto per dimostrare il nesso di causalità è dato dal riferimento a un onere o un prelievo applicato sul prezzo finale dell'energia elettrica e destinato al finanziamento a favore dell'energia da fonti rinnovabili. Un metodo indiretto per individuare i costi aggiuntivi sarebbe il calcolo dell'impatto dei costi netti più elevati per i fornitori di energia elettrica dati dai certificati verdi e il calcolo dell'impatto sul prezzo dell'energia elettrica nell'ipotesi che il fornitore trasferisca i costi netti più elevati.

(183)  Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

(184)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(185)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(186)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(187)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(188)  Gli orientamenti (punti 46-49) richiedono che venga effettuata e presentata una valutazione ex ante per tutte le misure per il finanziamento del rischio soggette a notifica.

(189)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(190)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(191)  SWD (2014) 179 final del 28.5.2014.

(192)  Oltre a fornire una descrizione generale degli obiettivi e delle norme di ammissibilità del regime, l'obiettivo della presente sezione è valutare in che modo si possono utilizzare le norme in materia di ammissibilità e di esclusione del regime per individuare l'effetto dell'aiuto. Nei casi in cui non si conoscano con precisione le norme in materia di ammissibilità, occorre fornire le migliori previsioni disponibili.

(193)  Un esempio di effetti negativi è costituito dalle interferenze regionali o settoriali o dall'esclusione degli investimenti privati indotta dal regime di aiuti.

(194)  I regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento sei mesi dopo la loro entrata in vigore. Dopo aver esaminato il piano di valutazione, la Commissione può decidere di prolungare l'applicazione del regolamento a tali regimi. Gli Stati membri sono invitati ad indicare esattamente la durata prevista del regime.

(195)  Cfr. SWD(2014)179 final del 28.5.2014.

(196)  Si fa presente ai fini della valutazione potrebbero risultare necessari sia dati storici sia i dati che saranno progressivamente disponibili durante l'applicazione del regime di aiuti. Identificare le fonti per entrambi i tipi di informazioni. Sarebbe auspicabile che si raccogliessero entrambi i tipi di dati dalla stessa fonte, al fine di garantire la coerenza nel tempo.

(197)  Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

(198)  I costi ammissibili agli aiuti agli investimenti a favore di aeroporti consistono nei costi relativi agli investimenti in infrastrutture aeroportuali, incluse spese di programmazione, infrastrutture di assistenza a terra (quali il nastro di riconsegna bagagli eccetera) e attrezzature aeroportuali. I costi d'investimento relativi ad attività non aeronautiche (in particolare parcheggi, alberghi, ristoranti e uffici) non sono ammissibili. I costi di investimento relativi alla fornitura di servizi di assistenza a terra (come bus, veicoli eccetera) non sono ammissibili, nella misura in cui non fanno parte dell'infrastruttura di assistenza a terra.

(199)  Il “bacino di utenza di un aeroporto” corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.

(200)  Utilizzare le seguenti categorie di dimensioni: aeroporti con un traffico annuale fino a 200 000 passeggeri; aeroporti con un traffico annuale tra 200 000 e 1 milione di passeggeri; aeroporti con un traffico annuale tra 1 e 3 milioni di passeggeri.

(201)  Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

(202)  Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

(203)  Il deficit di finanziamento dei costi di capitale è il valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi (inclusi i costi di investimento in immobilizzazioni) nell'arco di vita dell'investimento.

(204)  Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

(205)  Il “deficit di finanziamento di esercizio” è costituito dalle perdite di esercizio di un aeroporto nel periodo considerato, attualizzate al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale, ovvero la differenza (in termini di valore netto attuale) tra i ricavi dell'aeroporto e i costi di esercizio dell'aeroporto.

(206)  Bilancio, conto profitto e perdite, dichiarazione del revisore dei conti o dell'impresa di revisione contabile.

(207)  Servizi forniti da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata.

(208)  I costi di un aeroporto relativi alla fornitura di servizi aeroportuali, che comprendono categorie di costi quali costi di personale, servizi prestati sulla base di contratti, comunicazioni, rifiuti, energia, manutenzione, affitti e costi amministrativi, ad esclusione dei costi di capitale, di sostegno alla commercializzazione o altri incentivi concessi alle compagnie aeree dall'aeroporto, e i costi di competenza dei pubblici poteri.

(209)  Il “bacino di utenza di un aeroporto” corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.

(210)  Ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.

(211)  Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

(212)  Il “deficit di finanziamento di esercizio” è costituito dalle perdite di esercizio di un aeroporto nel periodo considerato, attualizzate al loro valore corrente utilizzando il costo del capitale, ovvero la differenza (in termini di valore netto attuale) tra i ricavi dell'aeroporto e i costi di esercizio dell'aeroporto.

(213)  Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

(214)  Il “servizio ferroviario ad alta velocità” è rappresentato da un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h.

(215)  Il “bacino di utenza di un aeroporto” corrisponde a una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all'altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell'aeroporto, inclusi il modello industriale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.

(216)  MEDIA effettiva annuale del traffico di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è notificato o effettivamente concesso o erogato, nel caso di aiuti non notificati. Nel caso di un aeroporto passeggeri di recente creazione è necessario considerare il traffico annuale previsto di passeggeri durante i due esercizi finanziari successivi all'inizio dell'esercizio del traffico aereo commerciale di passeggeri. Tali soglie si riferiscono a un calcolo basato sulla sola andata. Di conseguenza, un passeggero che vola ad esempio verso un aeroporto e vi fa ritorno viene calcolato due volte; il calcolo si applica alle singole rotte.

(217)  Decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 1).

(218)  Ad esempio prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli.

(219)  I costi ammissibili sono i diritti aeroportuali in relazione alla rotta.

(220)  Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

(221)  Nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole, e aree scarsamente popolate, l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata.

(222)  Quali le regioni ultraperiferiche, le isole e le zone scarsamente popolate.

(223)  Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).


ALLEGATO II

Gli allegati III.A e III.B sono sostituiti dai seguenti:

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ALLEGATO III.A

Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti

(Modello relativo a tutti i settori eccetto l'agricoltura)

Al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la relazione annuale sugli aiuti di Stato, entro il 1o marzo di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri una piattaforma preformattata online con diritti di accesso, contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri devono verificare e completare tali informazioni entro il 30 giugno dello stesso anno. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t (1) i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione.

La maggior parte delle informazioni presenti nella piattaforma sono preinserite dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1).

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto o il settore cui esso è destinato devono riferirsi al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e riguardano lo strumento giuridico che costituisce la base per l'autorizzazione dell'aiuto.

Vanno incluse inoltre le informazioni riportate di seguito.

(1)

Titolo

(2)

Numero dell'aiuto

(3)

Precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)

(4)

Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE (2) [al livello a tre cifre].

(5)

Obiettivo

(6)

Regione

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente a una regione specifica o a un gruppo di regioni a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), del TFUE.

(7)

Categoria di strumento/i di aiuto

Si opererà una distinzione tra diverse categorie (sovvenzione, servizi sovvenzionati, contributo in conto interessi, prestito, garanzia, agevolazione fiscale, anticipo rimborsabile, partecipazione al capitale, altro).

(8)

Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

(9)

Spesa

In linea generale gli importi devono essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di agevolazioni fiscali). In mancanza di dati sui pagamenti devono essere indicati e opportunamente segnalati gli impegni o stanziamenti di bilancio. Occorre fornire cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito eccetera). Gli importi devono essere espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa deve essere indicata per t-1, t-2, t-3, t-4 e t-5.

ALLEGATO III.B

Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti

(Modello relativo al settore agricolo)

Al fine di semplificare e migliorare ulteriormente la relazione annuale sugli aiuti di Stato, entro il 1o marzo di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri una piattaforma preformattata online con diritti di accesso, contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri devono verificare e completare tali informazioni entro il 30 giugno dello stesso anno. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t (3) i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione.

La maggior parte delle informazioni presenti nella piattaforma sono preinserite dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per la maggior parte dell'ultimo anno (t-1).

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto o il settore cui esso è destinato devono riferirsi al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto.

Vanno incluse inoltre le informazioni riportate di seguito.

(1)

Titolo

(2)

Numero dell'aiuto

(3)

Precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)

(4)

Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE (4) [al livello a tre cifre].

(5)

Obiettivo

(6)

Regione

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente a una regione specifica o a un gruppo di regioni a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), del TFUE.

(7)

Categoria di strumento/i di aiuto

Si opererà una distinzione tra diverse categorie (sovvenzione, servizi sovvenzionati, contributo in conto interessi, prestito, garanzia, agevolazione fiscale, anticipo rimborsabile, partecipazione al capitale, altro).

(8)

Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

(9)

Spesa

In linea generale gli importi devono essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di agevolazioni fiscali). In mancanza di dati sui pagamenti devono essere indicati e opportunamente segnalati gli impegni o stanziamenti di bilancio. Occorre fornire cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito eccetera). Gli importi devono essere espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa deve essere indicata per t-1, t-2, t-3, t-4 e t-5.

(10)

Intensità di aiuto e beneficiari

Gli Stati membri dovranno indicare:

l'effettiva intensità di aiuto del sostegno realmente concesso per ciascun tipo di aiuto e regione;

il numero di beneficiari;

l'importo medio di aiuto per beneficiario.

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(1)  t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

(2)  NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

(4)  NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


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