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Document 32015R1905
Commission Regulation (EU) 2015/1905 of 22 October 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the dioxin testing of oils, fats and products derived thereof (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 278, 23.10.2015, p. 5–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1905 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2015
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (1), in particolare l'articolo 27,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce norme generali in materia di igiene dei mangimi nonché condizioni e disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle condizioni di trasformazione per ridurre al minimo e controllare i pericoli potenziali. Esso dispone inoltre che gli stabilimenti nel settore dei mangimi devono essere registrati presso l'autorità competente o da quest'ultima riconosciuti. Gli operatori del settore dei mangimi situati più a valle nella filiera sono tenuti a rifornirsi di mangimi provenienti esclusivamente da stabilimenti registrati o riconosciuti. |
(2) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce requisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al livello della produzione primaria. In particolare, esso dispone che i requisiti in materia di test per la diossina di cui a tale allegato devono essere rivisti entro il 16 marzo 2014. |
(3) |
La definizione di «prodotti derivati da oli vegetali» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere modificata al fine di chiarire che i prodotti derivati da olio raffinato e da additivi per mangimi autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non rientrano in tale definizione. |
(4) |
Anche la definizione di «miscelazione di grassi» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere modificata al fine di chiarire la differenza tra la miscelazione di grassi e il solo stoccaggio di partite consecutive di grassi e oli senza relativa miscelazione. Dovrebbe altresì essere chiarito quando i grassi miscelati sono considerati mangimi composti e quando sono materie prime dei mangimi. |
(5) |
Dato che è opportuno individuare i prodotti contaminati in modo evidente da diossina al punto del loro ingresso nella filiera, dovrebbe essere chiarito che le prescrizioni in merito al monitoraggio della diossina di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 si applicano a tutti gli operatori del settore dei mangimi che immettono mangimi sul mercato, compresi gli importatori. |
(6) |
Al fine di garantire la rintracciabilità dei mangimi e una corretta informazione sugli stessi dovrebbe essere evidenziata la conformità alle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare alle denominazioni, alle specifiche e ai numeri di cui al regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (4). |
(7) |
Poiché è necessario che l'analisi rappresentativa sui quantitativi ingenti sia effettuata in base ad un campione rappresentativo, è opportuno che i campioni elementari atti a formare il campione globale siano prelevati a intervalli regolari, ad esempio almeno un campione elementare ogni 50 tonnellate, conformemente alle disposizioni in materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (5). |
(8) |
I risultati dei test per la diossina istituiti dal regolamento (CE) n. 183/2005, le relazioni (6) sugli audit dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione e il fatto che al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (7) non sia pervenuta alcuna comunicazione in merito a campioni non conformi di prodotti derivati da oli vegetali, ad eccezione dei distillati di acidi grassi di raffinazione fisica e dei deodistillati, dimostrano che tali prodotti non presentano un rischio elevato di contaminazione da diossina. È dunque opportuno attenuare le prescrizioni relative ai test al 100 % per la diossina su tali prodotti, stabiliti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005. |
(9) |
Al fine di chiarire la responsabilità in materia di test per la diossina sui prodotti importati, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 dovrebbe essere prevista una disposizione specifica, che dovrebbe garantire altresì che i prodotti importati presentino lo stesso livello di sicurezza di quelli fabbricati nell'Unione. |
(10) |
È opportuno modificare il sistema istituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005, che consente di dimostrare mediante un certificato l'avvenuta esecuzione dell'analisi obbligatoria di una partita specifica, mediante alcune specifiche riguardanti le mansioni dei diversi operatori del settore dei mangimi al fine di chiarire le responsabilità dei vari soggetti che intervengono nella filiera. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il paragrafo 3, lettera b), punto 2, lettera h), dell'allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 23 aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
(3) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
(6) http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm: numeri di audit 2013-6748, 2013-6749, 2013-6750, 2013-6751, 2013-6752, 2013-6753, 2014-7036, 2014-7037 e 2014-7038.
(7) http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:
1) |
nella sezione intitolata «DEFINIZIONI», le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere b) e c) ed è aggiunta la seguente lettera d): «b) “prodotti derivati da oli e grassi”: qualsivoglia prodotto derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico o per il biodiesel o distillazione, raffinazione chimica o fisica, diverso
c) “miscelazione di grassi”: fabbricazione di mangimi composti o, nel caso di tutti i componenti appartenenti alla stessa voce di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (1), PARTE C, derivati dalle stesse specie vegetali o animali, di materie prime per mangimi mediante la miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, o di prodotti da essi derivati, per produrre un olio o un grasso miscelato, con la sola eccezione
d) “olio o grasso raffinato”: olio o grasso che ha subito il processo di raffinazione di cui al n. 53 del glossario dei processi elencati nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013. (1) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).»" |
2) |
Nella sezione intitolata «PRODUZIONE», il punto 8 è sostituito dal seguente ed è aggiunto il seguente punto 9:
(2) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1)»." |
3) |
La sezione intitolata «MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA» è modificata come segue:
|