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Document 32015R1845
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1845 of 14 October 2015 fixing the interest rates to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal for the 2016 EAGF accounting year
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1845 della Commissione, del 14 ottobre 2015, che fissa, per l'esercizio contabile 2016 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1845 della Commissione, del 14 ottobre 2015, che fissa, per l'esercizio contabile 2016 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
OJ L 268, 15.10.2015, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1845 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2015
che fissa, per l'esercizio contabile 2016 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1, e 4,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato I di tale regolamento. |
(2) |
Ai sensi dell'allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nel periodo di riferimento che la Commissione deve fissare, pari a sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. |
(3) |
Inoltre, a norma dell'allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione fissa tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto. |
(4) |
A norma dell'allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso applicabile a ciascuno Stato membro è il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. |
(5) |
Non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento di sei mesi fissato da gennaio a giugno 2015, che la Commissione considera rappresentativo per quanto riguarda le operazioni di ammasso pubblico, gli Stati membri non erano tenuti alla comunicazione di cui all'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. |
(6) |
È opportuno fissare tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2016 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2016 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono il tasso di interesse uniforme fissato allo 0,1 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).