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Document 32015D0279

Decisione di esecuzione (UE) 2015/279 della Commissione, del 19 febbraio 2015 , relativa all'approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 47, 20.2.2015, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020D1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/279/oj

20.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/279 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2015

relativa all'approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il fornitore Asola Technologies GmbH SE (il «richiedente») ha presentato, il 12 febbraio 2014, la richiesta di approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha rilevato l'assenza di alcune informazioni pertinenti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. In data 28 maggio 2014 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 29 maggio 2014.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) (3).

(3)

La richiesta si riferisce al tetto solare Asola con funzione di caricabatterie. Il tetto solare consiste in un pannello fotovoltaico (FV) installato sul tetto del veicolo. Il pannello fotovoltaico trasforma l'energia dell'ambiente circostante in energia elettrica che, attraverso un regolatore di tensione, è accumulata in una batteria a bordo del veicolo. La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(4)

Il richiedente ha dimostrato che il numero di autovetture dotate di un tetto solare con funzione di caricabatterie del tipo descritto nella presente richiesta non superava il 3 % delle autovetture nuove immatricolate nel 2009, l'anno di riferimento.

(5)

Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO2 dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba essere una variante del veicolo identica sotto tutti gli aspetti al veicolo dotato dell'innovazione ecocompatibile, tranne che per il tetto solare e, se del caso, la batteria supplementare e altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio. Per una nuova versione del veicolo dotato di tetto solare si dovrebbe scegliere come veicolo di riferimento il veicolo con il pannello solare sul tetto scollegato e tenere in considerazione la variazione di massa dovuta all'installazione del tetto solare.

(6)

Il richiedente ha fornito un metodo di prova per verificare la riduzione di CO2, che include formule basate sulle linee guida tecniche applicabili a un tetto solare con funzione di caricabatterie. La Commissione ritiene che sarebbe anche opportuno dimostrare in quale misura il consumo generale di energia del veicolo per la sua funzione di trasporto è migliorato rispetto al consumo di energia per il funzionamento dei dispositivi che servono ad aumentare il comfort del guidatore o dei passeggeri.

(7)

Nel determinare i risparmi è inoltre necessario prendere in considerazione la capacità di accumulo di un'unica batteria a bordo oppure la presenza di una batteria supplementare dedicata unicamente ad accumulare l'energia elettrica generata dal tetto solare.

(8)

La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, e sia in grado di dimostrare in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(9)

Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(10)

Poiché la prova di omologazione relativa alle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5) non tiene conto della presenza di un tetto solare e dell'energia supplementare fornita tramite questa tecnologia, la Commissione riconosce che la batteria caricata mediante il tetto solare Asola non è interessata dal normale ciclo di prova. La Commissione prende atto che la relazione di verifica è stata elaborata da TÜV SÜD Auto Service GmbH, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella richiesta.

(11)

Tenuto conto di quanto esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.

(12)

Considerando che la metodologia proposta per determinare il risparmio di emissioni di CO2 del tetto solare Asola è, in tutti i suoi elementi essenziali, simile a quella approvata con la decisione di esecuzione 2014/806/UE della Commissione (6), quest'ultima, allo scopo di assicurare un approccio coerente, ritiene appropriato stabilire che il metodo di prova specificato in tale decisione si applichi anche al tetto solare Asola.

(13)

Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO2 derivante dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati.

(14)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE, è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione.

(15)

I termini per la valutazione della tecnologia innovativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 725/2011 sono prossimi alla scadenza. È pertanto opportuno che la decisione di esecuzione entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il tetto solare Asola con funzione di caricabatterie destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M1 è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al tetto solare Asola con funzione di caricabatterie di cui al paragrafo 1 è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato della decisione 2014/806/UE.

3.   Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «11».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (versione del febbraio 2013).

(4)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione 2014/806/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa all'approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 34).


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