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Document 32010L0063R(04)

Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010)

OJ L 28, 4.2.2015, p. 49–49 (BG, HR, LT, NL, PT)
OJ L 28, 4.2.2015, p. 49–50 (ES, IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/63/corrigendum/2015-02-04/oj

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/49


Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010 )

Pagina 40, articolo 5, lettera b, punto i):

anziché:

«i)

la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;»

leggi:

«i)

la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o il trattamento delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante.»

.

Pagina 40, articolo 8, paragrafo 1, lettera a, punto i):

anziché:

«i)

all'articolo 5, lettera b), punto i), o all'articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali;»

;

leggi:

«i)

all'articolo 5, lettera b), punto i), o all'articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o trattare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali.»

.

Pagina 41, articolo 8, paragrafo 2, lettera a, punto i):

anziché:

«all'articolo 5, lettera b), punto i) o all'articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali;»;

leggi:

«all'articolo 5, lettera b), punto i) o all'articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o trattare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali;».

Pagina 50, articolo 55, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l'uso di primati non umani per gli scopi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.»

;

leggi:

«1.   Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l'uso di primati non umani per gli scopi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o trattare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.»

.

Pagina 40, articolo 6, paragrafo 4, lettera b):

anziché:

«b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.»

;

leggi:

«b)

esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.»

.

Pagina 40, articolo 7, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV.»

;

leggi:

«b)

esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV.»

.

Pagina 40, articolo 8, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.»

;

leggi:

«b)

esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.»

.

Pagina 41, articolo 9, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.»

;

leggi:

«2.   Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 sulla base di elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.»

.

Pagina 41, articolo 11, paragrafo 2, lettera b):

anziché:

«b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.»

;

leggi:

«b)

esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.»

.


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