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Document 32014R1250

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero originario della Serbia

OJ L 335, 22.11.2014, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1250/oj

22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero originario della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 180 e 187,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (2) (qui di seguito denominato «ASA»), è stato approvato con la decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3) ed è entrato in vigore il 1o settembre 2013. L'articolo 26, paragrafo 4, dell'ASA prevede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 tonnellate.

(2)

Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (4) (qui di seguito denominato «il protocollo») è stato firmato il 25 giugno 2014. La firma a nome dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri è stata autorizzata con le decisioni 2014/517/UE (5) e 2014/518/Euratom (6) del Consiglio.

(3)

L'articolo 2 del protocollo prevede una modifica dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'ASA al fine di aumentare i contingenti tariffari esistenti per lo zucchero originario della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 181 000 tonnellate.

(4)

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2014/517/UE, il protocollo deve essere applicato in via provvisoria, a norma del suo articolo 14, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Pertanto, gli effetti dell'aumento dei contingenti tariffari esistenti per lo zucchero originario della Serbia dovrebbero decorrere dal 1o agosto 2014.

(5)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (7) prevede l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari della Serbia. È pertanto necessario modificare tale regolamento per tener conto del protocollo.

(6)

A norma dell'articolo 11 del protocollo, durante il primo anno di applicazione provvisoria del protocollo, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base specificati nel protocollo, tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima del 1o agosto 2014. Pertanto, per il 2014, l'aumento del volume delle quote esistenti di zucchero originario della Serbia dovrebbe essere disponibile per il periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2014.

(7)

Considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009, in questo settore i contingenti tariffari sono gestiti per campagna di commercializzazione, si deve tener conto dell'aumento proporzionale dei volumi dei contingenti tariffari aperti per la campagna 2013/2014 e dei volumi da concedere per la campagna 2014/2015, in conformità del protocollo. L'aumento proporzionale del volume annuo per i mesi di agosto e settembre 2014 corrisponde a 167 tonnellate di zucchero. Poiché non sarà possibile utilizzare tale quantitativo prima della fine della campagna di commercializzazione 2013/2014, esso dovrebbe essere messo a disposizione nella campagna 2014/2015.

(8)

A norma del suo articolo 135, paragrafo 2, l'ASA non si applica al Kosovo (8). Il regolamento (CE) n. 2007/2000 (9) è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 (10). Poiché il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede più concessioni sulle importazioni nell'Unione di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari del Kosovo, è opportuno sopprimere i riferimenti al regolamento (CE) n. 2007/2000 e al Kosovo nel regolamento (CE) n. 891/2009.

(9)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.

(10)

Poiché la campagna di commercializzazione 2014/2015 decorre dal 1o ottobre 2014, le modifiche del regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbero essere applicate quanto prima e il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

(1)

all'articolo 1, la lettera b) è soppressa;

(2)

all'articolo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

all'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (11), modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12).

;

(3)

all'articolo 2, lettera b) sono soppressi il termine «Kosovo» e la relativa nota in calce;

(4)

nell'allegato I, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2014/2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

(3)  Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

(4)  GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3.

(5)  Decisione 2014/517/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 1).

(6)  Decisione 2014/518/Euratom del Consiglio, del 14 aprile 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 20).

(7)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

(8)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(9)  Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

(11)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

(12)  GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3»


ALLEGATO

La parte II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009 è sostituita dalla seguente:

«Parte II: Zucchero Balcani

Paese terzo o territorio doganale

Numero d'ordine

Codice NC

Quantità (tonnellate)

Dazio contingentale (EUR/t)

Albania

09.4324

1701 e 1702

1 000

0

Bosnia-Erzegovina

09.4325

1701 e 1702

12 000

0

Serbia

09.4326

1701 e 1702

181 000 (1)

0

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

09.4327

1701 e 1702

7 000

0


(1)  Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, il quantitativo è fissato a 181 167 tonnellate.»


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