EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1093

Regolamento (UE) n. 1093/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 , che modifica e corregge l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 299, 17.10.2014, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1093/oj

17.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2014

che modifica e corregge l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

L'elenco UE degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi alimentari autorizzati negli alimenti in conformità delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5) e dopo averne esaminato la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco UE include gli additivi alimentari sulla base delle categorie alimentari alle quali essi possono essere aggiunti.

(4)

A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di categorizzazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'uso di coloranti alimentari autorizzati in alcuni prodotti alimentari è stato escluso dall'elenco poiché all'epoca non erano disponibili informazioni riguardanti l'uso e la necessità d'uso di coloranti alimentari nei formaggi stagionati aromatizzati, ad esempio nei formaggi al pesto verde e al pesto rosso, nel formaggio al wasabi e nel formaggio marmorizzato verde alle erbe.

(5)

Il 2 aprile 2013 è stata presentata una domanda di rettifica dell'elenco UE per continuare a utilizzare complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame (E 141), estratto di paprica, capsantina, capsorubina (E 160c) e per autorizzare l'impiego di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nonché annatto, bissina, norbissina (E 160b) in alcuni formaggi stagionati aromatizzati. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(6)

L'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) e annatto, bissina, norbissina (E 160b) in alcuni formaggi stagionati è attualmente autorizzato. La stessa necessità tecnologica è stata individuata anche per l'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160b) in formaggi al pesto verde e rosso.

(7)

Le attuali autorizzazioni all'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) e annatto, bissina, norbissina (E160b) tengono conto delle dosi giornaliere ammissibili (DGA) stabilite dal comitato scientifico dell'alimentazione umana rispettivamente nel 1983 e nel 1979.

(8)

I formaggi al pesto rosso e verde rappresentano una quota esigua del mercato complessivo dei formaggi. Non si prevede che l'autorizzazione all'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160) in formaggi al pesto verde e rosso avrà effetti significativi sull'esposizione totale alle due sostanze coloranti.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160) in formaggi al pesto verde e rosso costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere effetti sulla salute umana, non è necessario richiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).

(4)  Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

(5)  Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria alimentare 01.7.2 «Formaggio stagionato» è modificata come segue:

1)

la voce relativa a E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

125

(83)

Solo formaggio marmorizzato rosso e formaggio al pesto rosso»

2)

la voce relativa a E 141 è sostituita dalla seguente:

 

«E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo formaggio sage derby, formaggio al pesto rosso e verde, formaggio al wasabi e formaggio marmorizzato verde alle erbe»

3)

la prima voce relativa a E 160b, che specifica la quantità massima di 15 mg/l o mg/kg, è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b

Annatto, bissina, norbissina

15

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso e verde»

4)

la voce relativa a E 160c è sostituita dalla seguente:

 

«E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso»


Top