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Document 32014R0772

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

OJ L 209, 16.7.2014, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/772/oj

16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 772/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2014

che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 95, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce regole generali in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile delle operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»).

(2)

In deroga al citato paragrafo 1, l'articolo 95, paragrafo 4, stabilisce la possibilità di applicare punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto pubblico ai tipi specifici di operazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014. Allo stesso tempo, al fine di non compromettere la sostenibilità della riforma della politica comune della pesca («PCP»), l'articolo 94, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 limitano il sostegno del FEAMP a determinati tipi di operazioni, imponendo un tasso di cofinanziamento ridotto. Tale logica trova riscontro inoltre nei differenti livelli dei punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014. La conformità a determinate condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 può comportare pertanto una maggiorazione o una riduzione della percentuale dell'intensità dell'aiuto pubblico.

(3)

È pertanto necessario garantire che l'accumulazione di punti percentuali aggiuntivi di intensità dell'aiuto in caso di conformità a diverse condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a un'operazione non comprometta gli obiettivi della PCP e non comporti una compensazione eccessiva o un'eccessiva distorsione delle regole di mercato nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

(4)

Pertanto, laddove un'operazione rispetti le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, che consentono una maggiorazione supplementare dei punti percentuali dell'intensità dell'aiuto, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un'intensità dell'aiuto pubblico più elevata. Tuttavia, in caso di conformità a una o più delle condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 che consentono diverse maggiorazioni percentuali in relazione a un'unica operazione, l'eventuale aumento dovrebbe limitarsi alla maggiorazione più elevata. In caso di conformità a una o più delle condizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, che impongono riduzioni percentuali in relazione a un'unica operazione, la riduzione dovrebbe limitarsi alla riduzione più elevata.

(5)

Infine, per conformarsi all'obbligo di ridurre i punti percentuali per taluni tipi di operazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, quando un'operazione può beneficiare contemporaneamente di una o più maggiorazioni o di una o più riduzioni di punti percentuali in virtù della conformità a diversi criteri dell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, le eventuali maggiorazioni dovrebbero essere ignorate, applicando esclusivamente la riduzione più elevata.

(6)

Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Intensità specifica dell'aiuto pubblico

Qualora siano rispettate diverse delle condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a una sola operazione, le diverse maggiorazioni o riduzioni percentuali supplementari dell'intensità dell'aiuto pubblico di cui a tale allegato sono applicate con le modalità seguenti:

a)

qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata;

b)

qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata;

c)

qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.


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