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Document 22014A0507(01)

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia

OJ L 134, 7.5.2014, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/252/oj

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7.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/3


ACCORDO

di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l'Unione»,

e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA, in prosieguo «Turchia»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure efficaci e rapide per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia o di uno degli Stati membri dell'Unione, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, degli Stati membri e della Turchia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e le garanzie procedurali delle persone che sono oggetto di procedure di rimpatrio o che chiedono asilo in uno Stato membro, come previsto dai corrispondenti strumenti giuridici dell'Unione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni dell'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, i suoi protocolli addizionali, le pertinenti decisioni del Consiglio di associazione e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

SOTTOLINEANDO che coloro che possiedono un permesso di soggiorno di lungo periodo accordato in virtù della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo godono di una tutela rafforzata contro l'allontanamento ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo si basa sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Turchia e l'Unione e che in tale contesto l'Unione è disposta a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Turchia nella sua attuazione;

TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito d'applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno Unito e all'Irlanda, a meno che questi paesi non decidano di aderire conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito d'applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «parti contraenti»: la Turchia e l'Unione;

b)   «cittadino della Turchia»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza turca conformemente alla legislazione di tale paese;

c)   «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione;

d)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca;

e)   «cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Turchia o di uno degli Stati membri;

f)   «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)   «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Turchia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

h)   «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Turchia o da uno Stato membro per consentire l'ingresso o il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

i)   «Stato richiedente»: lo Stato (Turchia o uno degli Stati membri) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, o domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;

j)   «Stato richiesto»: lo Stato (Turchia o uno degli Stati membri) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, o una domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;

k)   «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Turchia o di uno degli Stati membri incaricata dell'attuazione del presente accordo, quale designata nel protocollo d'attuazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a);

l)   «persona in posizione irregolare»: qualsiasi persona che, conformemente alle pertinenti procedure stabilite dalla legislazione nazionale, non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia o di uno degli Stati membri;

m)   «transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;

n)   «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l'ammissione, da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l'ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo;

o)   «valico di frontiera»: qualsiasi punto designato per il passaggio delle rispettive frontiere da parte degli Stati membri o della Turchia;

p)   «zona di frontiera» dello Stato richiedente: un perimetro all'interno del territorio dello Stato membro richiedente che si estende, all'interno, fino a 20 chilometri dalle frontiere esterne di tale Stato, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di una frontiera comune fra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, nonché i porti marittimi, incluse le zone doganali, e gli aeroporti internazionali dello Stato richiedente.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.   Le disposizioni del presente accordo si applicano alle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia o di uno degli Stati membri dell'Unione.

2.   L'applicazione del presente accordo, compreso il paragrafo 1 del presente articolo, lascia impregiudicati gli strumenti elencati all'articolo 18.

3.   Il presente accordo non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui agli articoli 4 e 6 che abbiano lasciato il territorio dello Stato richiesto più di cinque anni prima che le autorità competenti dello Stato richiedente abbiano preso conoscenza di tali persone, a meno che le condizioni necessarie alla loro riammissione nello Stato richiesto, quali definite agli articoli 4 e 6, non possano essere accertate in base ai documenti elencati all'allegato 3.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA TURCHIA

Articolo 3

Riammissione dei propri cittadini

1.   La Turchia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultimo rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente vigenti ai sensi della legislazione di tale Stato membro o ai sensi della legislazione dell'Unione, purché, conformemente all'articolo 9, sia comprovato che si tratti di cittadini della Turchia.

2.   La Turchia riammette inoltre:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o se tale diritto di soggiorno autonomo è detenuto dall'altro genitore che ha l'affidamento del minore in questione;

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Turchia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o se la Turchia dimostra che ai sensi della sua legislazione nazionale il matrimonio in questione non è legalmente riconosciuto.

3.   La Turchia riammette inoltre coloro che, conformemente alla sua legislazione, sono stati privati della cittadinanza turca, o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati.

4.   Dopo che la Turchia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la rappresentanza consolare competente della Turchia, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia entro tre giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell'interessato, valido tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell'interessato.

5.   Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza consolare competente della Turchia rilascia, entro tre giorni lavorativi, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell'interessato.

Articolo 4

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   La Turchia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultimo rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché, conformemente all'articolo 10, sia comprovato che tali persone:

a)

possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dalla Turchia ai fini dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro direttamente dal territorio della Turchia, o

b)

possiedono un permesso di soggiorno rilasciato dalla Turchia, o

c)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Turchia o esservi transitate.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l'apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Turchia, o

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide un visto che l'interessato ha utilizzato per l'ingresso nel suo territorio, o gli ha rilasciato un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, salvo se l'interessato è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Turchia, o

c)

il cittadino di paesi terzi o l'apolide gode dell'esenzione dall'obbligo di visto per l'accesso nel territorio dello Stato membro richiedente.

3.   Dopo che la Turchia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, le autorità turche, se necessario, rilasciano entro tre giorni lavorativi, alla persona la cui riammissione è stata accettata, il «documento di viaggio provvisorio per stranieri» necessario per il suo rimpatrio, valido almeno tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, si presume che la Turchia abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. (1)

4.   Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del «documento di viaggio provvisorio per stranieri» rilasciato inizialmente, le autorità turche ne prorogano, entro tre giorni lavorativi, la validità o ne rilasciano, se necessario, uno nuovo con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, si presume che la Turchia abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. (2)

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'UNIONE

Articolo 5

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Turchia e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultima rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia, purché, conformemente all'articolo 9, sia comprovato che si tratti di cittadini di tale Stato membro.

2.   Uno Stato membro riammette inoltre:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Turchia o se tale diritto di soggiorno autonomo è detenuto dall'altro genitore che ha l'affidamento del minore in questione;

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Turchia o se lo Stato membro richiesto dimostra che ai sensi della sua legislazione nazionale il matrimonio in questione non è legalmente riconosciuto.

3.   Uno Stato membro riammette inoltre coloro che, conformemente alla sua legislazione, sono stati privati della cittadinanza di uno Stato membro, o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio della Turchia, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da quest'ultima, la promessa di essere naturalizzati.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di tale Stato membro, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia entro tre giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell'interessato, valido tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell'interessato.

5.   Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato membro richiesto rilascia, entro tre giorni lavorativi, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell'interessato.

Articolo 6

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Turchia e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultima rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia, purché, conformemente all'articolo 10, sia comprovato che tali persone:

a)

possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dallo Stato membro richiesto ai fini dell'ingresso nel territorio della Turchia direttamente dal territorio dello Stato membro richiesto, o

b)

possiedono un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiesto, o

c)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Turchia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o esservi transitate.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l'apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, o

b)

la Turchia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide un visto che l'interessato ha utilizzato per l'ingresso nel suo territorio, o gli ha rilasciato un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, salvo se l'interessato è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, o

c)

il cittadino di paesi terzi o l'apolide gode dell'esenzione dall'obbligo di visto per l'accesso nel territorio della Turchia.

3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l'apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, le autorità dello Stato membro, se necessario, rilasciano entro tre giorni lavorativi, alla persona la cui riammissione è stata accettata, il documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio, valido almeno tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, si presume che esso abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. (3)

5.   Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, le autorità dello Stato membro ne prorogano, entro tre giorni lavorativi, la validità o ne rilasciano, se necessario, uno nuovo con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, si presume che esso abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento. (4)

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 7

Principi

1.   Gli Stati membri e la Turchia si adoperano al massimo per trasferire direttamente nel loro paese d'origine le persone di cui agli articoli 4 e 6. A tal fine, le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono stabilite conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b). Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nei casi in cui è applicabile la procedura accelerata conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.

3.   Ove la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio o di una carta d'identità in corso di validità e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto valido usato dall'interessato ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato richiesto o di un permesso di soggiorno dello Stato richiesto, lo Stato richiedente procede al trasferimento senza presentare all'autorità competente dello Stato richiesto una domanda di riammissione o una notificazione scritta, come previsto all'articolo 12, paragrafo 1.

Il comma precedente non pregiudica il diritto delle autorità competenti di verificare alla frontiera l'identità delle persone riammesse.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, se una persona viene fermata dallo Stato richiedente nella zona di frontiera dopo essere entrata irregolarmente e direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro tre giorni lavorativi dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

Articolo 8

Contenuto della domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a)

gli estremi della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non sposati;

b)

nel caso dei propri cittadini, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, come indicato, rispettivamente, negli allegati 1 e 2;

c)

nel caso dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, come indicato, rispettivamente, negli allegati 3 e 4;

d)

una fotografia della persona da riammettere.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Fermo restando l'articolo 7, paragrafo 3, le domande di riammissione sono presentate per iscritto usando il modulo comune figurante all'allegato 5 del presente accordo.

4.   La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc.).

5.   Fermo restando l'articolo 11, paragrafo 2, una risposta alla domanda di riammissione è fornita per iscritto.

Articolo 9

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri o la Turchia, rispettivamente, riconoscono la cittadinanza ai fini del presente accordo. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, è fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Turchia riterranno accertata la cittadinanza ai fini del presente accordo, a meno che, per mezzo di un'indagine ed entro i termini di cui all'articolo 11, lo Stato richiesto non dimostri il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

3.   Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, su richiesta dello Stato richiedente, indicata nella domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per sentire senza indugio, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde accertarne la cittadinanza. Qualora nello Stato richiedente non vi siano rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato richiesto, quest'ultimo prende le disposizioni necessarie per sentire senza indugio, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere. La procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli di attuazione di cui all'articolo 20 del presente accordo.

Articolo 10

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del presente accordo. La prova delle condizioni per la riammissione non può essere basata su documenti falsi.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi di prova elencati nell'allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e la Turchia ritengono accertate le condizioni, a meno che, per mezzo di un'indagine ed entro i termini di cui all'articolo 11, lo Stato richiesto non dimostri il contrario.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell'interessato che non rechino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione scritta dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

Articolo 11

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di sei mesi dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno.

Se il cittadino di paesi terzi o l'apolide sono entrati nel territorio dello Stato richiedente prima della data a cui gli articoli 4 e 6 diventano applicabili ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, il termine di cui alla frase precedente comincia a decorrere il giorno in cui gli articoli 4 e 6 prendono effetto.

Qualora, per motivi de jure o de facto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta:

entro cinque giorni lavorativi, se la domanda è introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 4);

senza indugio e in ogni caso entro un massimo di venticinque giorni di calendario in tutti gli altri casi, tranne per quelli in cui la legislazione nazionale dello Stato richiedente prevede un periodo di trattenimento iniziale più breve. In tal caso si applicherà tale periodo più corto. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a sessanta giorni di calendario, a meno che la legislazione nazionale dello Stato richiedente non fissi per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a sessanta giorni.

Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

La risposta a una domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc.).

3.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a superare gli ostacoli giuridici o pratici.

4.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.

Articolo 12

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, prima di procedere al trasferimento di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno quarantotto ore, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere aereo, terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è limitato all'uso di vettori nazionali della Turchia o degli Stati membri e può essere effettuato sia tramite voli di linea che tramite voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dalla Turchia o da uno Stato membro.

Articolo 13

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di tre mesi dal trasferimento dell'interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 3 a 6 del presente accordo.

In tali casi, e ad eccezione di tutti i costi di trasporto dell'interessato, che sono sostenuti dallo Stato richiedente come indicato al paragrafo precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza effettive dell'interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 14

Principi riguardanti il transito

1.   Gli Stati membri e la Turchia cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   La Turchia autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Turchia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   La Turchia o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l'apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, o

b)

se il cittadino di paesi terzi o l'apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, o

c)

per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   La Turchia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l'apolide.

Articolo 15

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e deve contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

gli estremi dell'interessato (ad esempio nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura all'allegato 6 del presente accordo.

La domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc).

2.   Lo Stato richiesto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l'ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e l'orario previsti, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In assenza di risposta entro cinque giorni lavorativi il transito si considera approvato.

La risposta a una domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ad esempio fax, e-mail, ecc.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 16

Costi di trasporto e di transito

Fermo restando l'articolo 23, e fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione degli interessati, comprese le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, o di terzi, tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo, fino al valico di frontiera dello Stato richiesto per le domande di cui alle sezioni I e II dell'accordo, o fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale per le domande di cui alla sezione IV dell'accordo, sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 17

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora necessario per l'attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Turchia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della Turchia ovvero, quando il responsabile del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (ad esempio nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);

gli scali e gli itinerari;

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l'autorità che comunica i dati che l'autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;

i)

l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

Articolo 18

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Turchia derivanti dal diritto internazionale incluse le convenzioni internazionali di cui sono parti, in particolare:

la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;

la convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

le convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;

la convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

ove applicabile, la convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955;

le convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito;

le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Il presente accordo rispetta pienamente i diritti e gli obblighi, compresi quelli di coloro che risiedono e lavorano legalmente o che hanno risieduto e lavorato legalmente sul territorio di una delle parti, previsti dalle disposizioni dell'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, i suoi protocolli addizionali, le pertinenti decisioni del Consiglio di associazione e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   L'applicazione del presente accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone oggetto di procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (5), in particolare per quanto riguarda l'accesso alla consulenza legale, le informazioni, la sospensione temporanea dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio e l'accesso ai mezzi di ricorso.

4.   L'applicazione del presente accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali dei richiedenti asilo, quali stabiliti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (6) e dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (7), in particolare per quanto riguarda il diritto di permanere nello Stato membro durante l'esame della domanda.

5.   L'applicazione del presente accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

6.   L'applicazione del presente accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone titolari di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

7.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 19

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in prosieguo «il comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Turchia a norma dell'articolo 20;

d)

suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti a seguito della conclusione di eventuali procedure interne richieste dalla loro legislazione.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Turchia e dell'Unione. L'Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Protocolli d'attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o della Turchia, la Turchia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti, tra le altre cose:

a)

la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;

c)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo;

d)

le modalità di riammissione nell'ambito della procedura accelerata;

e)

la procedura applicabile alle audizioni.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 19.

3.   La Turchia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi e con riserva dell'applicabilità pratica alla Turchia.

Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso fra la Turchia e qualsiasi altro Stato membro anche nelle loro relazioni con la Turchia, su istanza di quest'ultima e con riserva dell'applicabilità pratica per tali Stati membri.

Articolo 21

Relazione con gli accordi e le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Fermo restando l'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi strumento giuridicamente vincolante di riammissione delle persone in posizione irregolare concluso tra i singoli Stati membri e la Turchia o che potrebbero essere conclusi ai sensi dell'articolo 20, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato sull'Unione europea quale definito all'articolo 52 di detto trattato e all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al territorio della Repubblica di Turchia.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 23

Assistenza tecnica

Le parti convengono di attuare il presente accordo in base ai principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Turchia e l'Unione.

In questo contesto, l'Unione si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Turchia nell'attuazione del presente accordo, conformemente all'acclusa dichiarazione comune sull'assistenza tecnica, accordando attenzione, in particolare, al rafforzamento delle istituzioni e delle capacità. Tale sostegno è fornito nel contesto delle priorità esistenti e future definite congiuntamente dall'Unione e dalla Turchia.

Articolo 24

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure interne.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del presente accordo diventano applicabili solo tre anni dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Durante tale periodo di tre anni, saranno applicabili solo agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con cui la Turchia ha concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione. Durante tale periodo di tre anni continuano ad applicarsi le parti pertinenti degli accordi bilaterali di riammissione in vigore fra i singoli Stati membri e la Turchia.

4.   Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

5.   Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra Parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 25

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto ad Ankara, il sedici dicembre duemilatredici, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e turca, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avrupa Birliği Adına

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За Република Турция

Por la República de Turquía

Za Tureckou republiku

For Republikken Tyrkiet

Für die Republik Türkei

Türgi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας

For the Republic of Turkey

Pour la république de Turquie

Per la Repubblica di Turchia

Turcijas Republikas vārdā –

Turkijos Respublikos vardu

A Török Köztársaság részeről

Għat-Turkija

Voor de Republiek Turkije

W imieniu Republiki Turcji

Pela República da Turquia

Pentru Republica Turcia

Za Tureckú republiku

Za Republiko Turčijo

Turkin tasavallan puolesta

För Republiken Turkiet

Türkiye Cumhuriyeti Adına

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(1)  Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994.

(2)  Ibid.

(3)  Ibid.

(4)  Ibid.

(5)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(6)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

(7)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.


ALLEGATO 1

Elenco comune dei documenti comprovanti la cittadinanza

(articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro o la Turchia:

passaporti di qualsiasi tipo;

lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto;

carte di identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie);

fogli matricolari e carte d'identità militari;

registri navali e licenze di skipper;

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza.

Se lo Stato richiesto è la Turchia:

conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti (1);

se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato.


(1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.


ALLEGATO 2

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova prima facie della cittadinanza

(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2)

Fotocopie di qualsiasi documento tra quelli elencati nell'allegato 1 del presente accordo;

patente di guida o relativa fotocopia;

certificato di nascita o relativa fotocopia;

tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;

resoconto scritto di dichiarazioni di testimoni;

resoconto scritto di dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato, inclusi documenti con foto rilasciati dalle autorità in sostituzione del passaporto;

documenti di cui all'allegato 1 scaduti;

informazioni precise fornite da autorità ufficiali e confermate dall'altra parte.


ALLEGATO 3

Elenco comune dei documenti comprovanti le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

(Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 1)

Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio, anche falsificato, dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad es. fotografiche);

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;

informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi;

resoconto scritto ufficiale di dichiarazioni, rese, in particolare, da personale dell'autorità di frontiera o da altri testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell'interessato;

resoconto scritto ufficiale di una dichiarazione fatta dall'interessato nel contesto di un procedimento giudiziario o amministrativo.


ALLEGATO 4

Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

(Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 2)

Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo;

informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR);

informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.;

resoconto scritto di dichiarazioni dell'interessato.


ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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Dichiarazione comune sulla cooperazione nel settore della politica in materia di visti

Le parti contraenti rafforzano la cooperazione nel settore della politica in materia di visti e negli ambiti correlati per promuovere ulteriormente i contatti fra i popoli, cominciando col garantire l'efficace esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata il 19 febbraio 2009 nella causa C-228/06, Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Germania, e di altre sentenze pertinenti sui diritti dei prestatori di servizi turchi conformemente al protocollo addizionale del 23 novembre 1970 accluso all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.


Dichiarazione comune relativa all'articolo 7, paragrafo 1

Le parti convengono che, per dimostrare che «si adoperano al massimo per trasferire direttamente nel loro paese d'origine le persone di cui agli articoli 4 e 6», lo Stato richiedente, nel presentare una domanda di riammissione allo Stato richiesto, dovrebbe al tempo stesso presentarne una anche al paese d'origine. Lo Stato richiesto deve rispondere entro i termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Se nel frattempo lo Stato richiedente riceve dal paese d'origine una risposta positiva alla domanda di riammissione, ne informa lo Stato richiesto. Nel caso in cui non sia stato possibile determinare il paese d'origine dell'interessato, e quindi non si sia potuta inviare a tale paese una domanda di riammissione, le ragioni di tale situazione dovrebbero essere indicate nella domanda di riammissione che sarà presentata allo Stato richiesto.


Dichiarazione comune sull'assistenza tecnica

La Turchia e l'Unione convengono di intensificare la cooperazione per affrontare la sfida comune della gestione dei flussi migratori e per contrastare in particolare l'immigrazione irregolare. La Turchia e l'Unione esprimono così il proprio impegno verso la ripartizione degli oneri a livello internazionale, la solidarietà, la responsabilità condivisa e la comunanza di vedute.

Questa cooperazione terrà conto delle realtà geografiche e si baserà sugli sforzi compiuti dalla Turchia quale paese candidato in fase di negoziazione. Terrà anche conto della decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia e del programma nazionale della Turchia del 2008 per l'adozione dell'acquis UE, con il quale la Turchia accetta e si dichiara disposta ad attuare l'intero acquis UE in questo settore al momento dell'adesione all'Unione.

In questo contesto l'Unione si impegna a mettere a disposizione un'assistenza finanziaria rafforzata per sostenere la Turchia nell'attuazione del presente accordo.

In tale contesto sarà accordata attenzione, in particolare, al potenziamento delle istituzioni e delle capacità, affinché la Turchia sia maggiormente in grado di impedire l'ingresso, il soggiorno e l'uscita di migranti irregolari nel e dal suo territorio, così come di accogliere i migranti irregolari intercettati. A tal fine potrebbero giovare, fra l'altro, l'acquisto di attrezzature per la sorveglianza delle frontiere, la creazione di centri d'accoglienza e di strutture per la polizia di frontiera, e il sostegno alle attività di formazione, nel pieno rispetto delle vigenti norme che disciplinano l'assistenza esterna dell'UE.

Per sostenere la piena, efficace e continuativa attuazione del presente accordo sarà predisposta — secondo modalità da definire insieme alle autorità turche e, dopo il 2013, nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie dell'UE e conformemente ad esse — un'assistenza finanziaria da parte dell'UE, compreso un programma di sostegno settoriale per la gestione integrata delle frontiere e l'emigrazione.


Dichiarazione comune relativa alla Danimarca

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Turchia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


Dichiarazione comune relativa all'Islanda e alla Norvegia

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione e l'Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Turchia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


Dichiarazione comune relativa alla Svizzera

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione e la Svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 1o maggio 2008. È pertanto opportuno che la Turchia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


Dichiarazione comune relativa al Principato del Liechtenstein

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione e il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 19 dicembre 2011. È pertanto opportuno che la Turchia concluda con il Principato del Liechtenstein un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


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