Document 22014A0307(01)
- In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2014/115/oj
7.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/2 |
TRADUZIONE
PROTOCOLLO
che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
Allegato al protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
Offerte finali relative all’appendice I presentate dalle parti dell’AAP nell’ambito dei negoziati per il campo di applicazione dell’AAP
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dalla Repubblica d’Armenia
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal Canada
Appendice I - Impegni futuri dell’Unione Europea (finale)
Offerta finale relativa all’appendice I presentata da Hong Kong, Cina
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dall'Islanda
Offerta finale relativa all’appendice I presentata da Israele
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal Giappone
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dalla Repubblica di Corea
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal Principato del Liechtenstein
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal Regno dei Paesi Bassi con riferimento ad Aruba
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dalla Norvegia
Offerta finale relativa all’appendice I presentata da Singapore
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dalla Svizzera
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dagli Stati Uniti
Appendice II
Appendice III
Appendice IV
LE PARTI DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (in seguito denominato "l’accordo del 1994"),
AVENDO AVVIATO ulteriori negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 7, lettere b) e c), dell’accordo del 1994;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. |
Il preambolo, gli articoli da I a XXIV e le appendici dell’accordo del 1994 saranno eliminati e sostituiti dalle disposizioni di cui all’allegato al presente. |
2. |
Il presente protocollo è aperto all’accettazione delle Parti dell’accordo del 1994. |
3. |
Il presente protocollo entrerà in vigore per le Parti dell’accordo del 1994 che abbiano depositato i rispettivi strumenti di accettazione del presente protocollo il 30o giorno successivo all’avvenuto deposito dei due terzi delle Parti dell’accordo del 1994. Successivamente il presente protocollo entrerà in vigore, per ciascuna delle Parti dell’accordo del 1994 che abbia depositato il proprio strumento di accettazione del presente protocollo, il 30o giorno successivo alla data del deposito. |
4. |
Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale dell’OMC, che fornirà prontamente a ciascuna delle Parti dell’accordo del 1994 una copia autentica certificata del presente protocollo e una notifica di ciascuna accettazione dello stesso. |
5. |
Il presente protocollo verrà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. |
Fatto a Ginevra, il 30 marzo 2012, in un unico esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, salvo diverse disposizioni riguardo alle appendici allegate.
ALLEGATO AL PROTOCOLLO CHE MODIFICA L’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
PREAMBOLO
LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO (in seguito denominate "le Parti"),
RICONOSCIUTA la necessità di creare un quadro multilaterale efficace per gli appalti pubblici al fine di realizzare una maggiore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale e di migliorare il quadro che lo disciplina;
RICONOSCIUTO che le misure in materia di appalti pubblici non dovrebbero essere elaborate, adottate o applicate in modo da accordare una protezione ai fornitori, ai beni o ai servizi nazionali e che non dovrebbero creare discriminazioni tra i fornitori, i beni o i servizi esteri;
RICONOSCIUTO che l’integrità e la prevedibilità dei sistemi degli appalti pubblici sono essenziali per una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, la performance economica delle Parti e il funzionamento del sistema del commercio multilaterale;
RICONOSCIUTO che gli impegni procedurali del presente accordo dovrebbero essere abbastanza flessibili da conciliare le circostanze specifiche di ogni Parte;
RICONOSCIUTA la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in via di sviluppo, e in particolare di quelli meno sviluppati;
RICONOSCIUTA l’importanza di misure trasparenti in materia di appalti pubblici, di eseguire appalti in modo trasparente e imparziale e di evitare conflitti d’interesse e pratiche corrotte, conformemente agli strumenti internazionali applicabili, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
RICONOSCIUTA l’importanza di utilizzare e di incoraggiare l’uso di mezzi elettronici per gli appalti disciplinati dal presente accordo;
DESIDEROSE di incoraggiare i membri dell’OMC che non sono parte del presente accordo ad accettarlo e ad aderirvi;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo I
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) |
beni o servizi commerciali: qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico; |
b) |
comitato: il comitato per gli appalti pubblici istituito ai sensi dell’articolo XXI, paragrafo 1; |
c) |
servizi edili: qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (in appresso "CPC"); |
d) |
paese: qualsiasi territorio doganale distinto Parte del presente accordo. Nel caso di un territorio doganale distinto Parte del presente accordo, laddove l’epiteto "nazionale" accompagni un’espressione utilizzata nel presente accordo, detta espressione deve essere considerata, salvo indicazione contraria, in relazione con tale territorio nazionale; |
e) |
giorni: i giorni del calendario civile; |
f) |
asta elettronica: il processo iterativo implicante l’utilizzo di mezzi elettronici con cui gli offerenti possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell’offerta in connessione al criterio di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; |
g) |
per iscritto: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate; |
h) |
gara a trattativa privata: qualsiasi procedura in cui l’ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta; |
i) |
misura: qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o procedurale, qualsiasi istruzione o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa emananti da un ente appaltante in relazione ad un appalto disciplinato; |
j) |
elenco a uso ripetuto: un elenco dei fornitori che l’ente appaltante ha stabilito rispettino le condizioni per l’iscrizione nell’elenco stesso e di cui l’ente appaltante intende avvalersi a più riprese; |
k) |
avviso di gara d’appalto: avviso con cui l’ente appaltante invita i fornitori interessati a presentare una domanda di partecipazione, un’offerta o entrambe; |
l) |
compensazioni: qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l’uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi; |
m) |
gara aperta: procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un’offerta; |
n) |
persona: qualsiasi persona fisica o giuridica; |
o) |
ente appaltante: qualsiasi soggetto indicato da ciascuna Parte all’allegato 1, 2 o 3 dell’appendice I; |
p) |
fornitore qualificato: qualsiasi fornitore che l’ente appaltante ritiene risponda alle condizioni per la partecipazione; |
q) |
gara selettiva: procedura di gara in virtù della quale l’ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte; |
r) |
servizi: qualsiasi tipo di servizio, compresi quelli edili, se non altrimenti precisato; |
s) |
norma: documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, orientamenti, caratteristiche di beni o servizi, o relativi processi e metodi di produzione, destinati ad un uso comune o ripetuto e la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione; |
t) |
fornitore qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; |
u) |
specifiche tecniche: qualsiasi requisito d’appalto che precisi:
|
Articolo II
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati, siano essi effettuati o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.
2. Ai fini del presente accordo, per appalto disciplinato si intende una procedura d’appalto a fini pubblici:
a) |
di beni, servizi o di entrambi:
|
b) |
in qualsiasi forma contrattuale, compreso l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l’acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; |
c) |
il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, al momento della pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’articolo VII, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate dalle Parti negli allegati dell’appendice I; |
d) |
indetta da un ente appaltante, e |
e) |
non altrimenti esclusa dalle norme di cui al paragrafo 3 o di cui agli allegati dell’appendice I delle Parti. |
3. Salvo diversamente disposto dalle Parti negli allegati dell’appendice I, il presente accordo non si applica:
a) |
all’acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti; |
b) |
agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; |
c) |
alla fornitura o all’acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; |
d) |
ai contratti di pubblico impiego; |
e) |
agli appalti indetti:
|
4. Ciascuna Parte specifica negli allegati dell’appendice I le seguenti informazioni:
a) |
allegato 1: gli enti dell’amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente accordo; |
b) |
allegato 2: gli enti pubblici sub-centrali le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente accordo; |
c) |
allegato 3: altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente accordo; |
d) |
allegato 4: i beni disciplinati dal presente accordo; |
e) |
allegato 5: i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente accordo; |
f) |
allegato 6: i servizi edili disciplinati dal presente accordo; e |
g) |
allegato 7: eventuali note generali. |
5. Se, nell’ambito di un appalto disciplinato, l’ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati da una delle Parti negli allegati dell’appendice I, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall’articolo IV.
6. L’ente appaltante che, per stabilire se un appalto è disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, deve:
a) |
astenersi dal suddividerlo in appalti singoli o dall’individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell’appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l’appalto interessato dal campo di applicazione del presente accordo; e |
b) |
includere il valore totale massimo stimato dell’appalto per tutta la sua durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi:
|
7. Nel caso in cui una singola richiesta di appalto determini l’aggiudicazione di più di un contratto, o l’aggiudicazione di contratti in lotti separati (in seguito denominati "appalti rinnovabili"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa su:
a) |
il valore degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente dell’ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i dodici mesi successivi; oppure |
b) |
il valore stimato degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei dodici mesi seguenti all’assegnazione del contratto iniziale o all’esercizio dell’ente appaltante. |
8. In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti il cui prezzo complessivo non è fissato, la base di valutazione è la seguente:
a) |
nel caso di appalti di durata determinata:
|
b) |
nel caso di appalti di durata indeterminata, l’importo mensile stimato moltiplicato per 48; e |
c) |
in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b). |
Articolo III
Sicurezza ed eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell’ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
2. Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti:
a) |
necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza; |
b) |
necessari a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante; |
c) |
necessari a tutelare la proprietà intellettuale, oppure |
d) |
riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da opere di beneficenza o prodotti mediante il lavoro carcerario. |
Articolo IV
Principi generali
1. Relativamente a qualsiasi misura attinente gli appalti disciplinati, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi di qualunque altra Parte e ai fornitori che offrano i beni e servizi di qualunque altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda a:
a) |
beni, servizi e fornitori nazionali; e |
b) |
beni, servizi e fornitori di qualunque altra Parte. |
2. Relativamente a qualsiasi misura attinente gli appalti disciplinati, le Parti e i relativi loro appaltanti si astengono:
a) |
dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario, oppure |
b) |
dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi di qualunque altra Parte. |
3. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l’ente appaltante:
a) |
garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l’appalto, anche per quanto riguarda l’autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperativi con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; |
b) |
predispone dispositivi atti a garantire l’integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di ricevimento, e a prevenirne l’accesso indebito. |
4. L’ente appaltante conduce l’appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità onde:
a) |
assicurare la conformità con il presente accordo, utilizzando metodi quali gare aperte, gare selettive e gare a trattativa privata; |
b) |
evitare conflitti di interesse; e |
c) |
prevenire pratiche corrotte. |
5. Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle Parti di applicare ai beni e ai servizi importati o forniti da altre Parti norme di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa Parte.
6. Relativamente agli appalti disciplinati, le Parti e i loro rispettivi enti appaltanti si astengono dal sollecitare, tener conto, imporre o applicare compensazioni.
7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a: qualsiasi tipo di dazio e onere doganale imposto sull’importazione o ad essa connesso, le relative modalità di riscossione, altri regolamenti sull’importazione o formalità e misure che incidono sugli scambi di servizi diversi dalle misure che regolamentano gli appalti disciplinati.
Articolo V
Paesi in via di sviluppo
1. Nei negoziati per l’adesione al presente accordo, così come nell’attuazione e amministrazione dello stesso, le Parti tengono in debita considerazione le esigenze di sviluppo nonché le circostanze e i fabbisogni finanziari e commerciali dei Paesi in via di sviluppo e di quelli meno sviluppati (in seguito collettivamente denominati "paesi in via di sviluppo", salvo se diversamente identificati), prendendo atto che possono differire notevolmente tra i vari paesi. Secondo quanto disposto nel presente articolo e su richiesta, le Parti accordano un trattamento speciale e differenziato:
a) |
ai paesi meno sviluppati; |
b) |
ad altri paesi in via di sviluppo, laddove e nella misura in cui tale trattamento speciale e differenziato ne soddisfi le necessità di sviluppo. |
2. Al momento dell’adesione al presente accordo da parte di un paese in via di sviluppo, ciascuna Parte accorda immediatamente ai beni, servizi e fornitori di tale paese il trattamento più favorevole che accorda, nell’ambito dei suoi allegati dell’appendice I, alle altre Parti del presente accordo, subordinatamente alle condizioni negoziate tra la Parte e il paese in via di sviluppo, al fine di mantenere un adeguato equilibrio di opportunità ai sensi del presente accordo.
3. In base alle proprie necessità di sviluppo e con il consenso delle Parti, un paese in via di sviluppo può adottare o mantenere una o più delle seguenti misure provvisorie, durante un periodo di transizione e conformemente a un calendario, come da pertinenti allegati dell’appendice I, applicate in modo tale da non discriminare le altre Parti:
a) |
un programma di prezzi preferenziali, purché il programma:
|
b) |
una compensazione, purché l’eventuale richiesta, considerazione o imposizione della stessa sia chiaramente indicata nell’avviso di gara d’appalto; |
c) |
l’aggiunta progressiva di enti o settori specifici; e |
d) |
una soglia superiore alla propria soglia permanente. |
4. Nei negoziati per l’adesione al presente accordo, le Parti possono acconsentire al rinvio dell’applicazione di specifici obblighi del presente accordo, diversi da quelli di cui all’articolo IV, paragrafo 1, lettera b), da parte del paese in via di sviluppo mentre il paese in questione li mette in atto. Il periodo di attuazione è:
a) |
per i paesi meno sviluppati, cinque anni dall’adesione al presente accordo; |
b) |
per gli altri paesi in via di sviluppo, solo il periodo necessario ad attuare l’obbligo specifico e in ogni caso non più di tre anni. |
5. I paesi in via di sviluppo che hanno negoziato un periodo di attuazione per un obbligo di cui al paragrafo 4 elencano nel proprio allegato 7 dell’appendice I il periodo di attuazione concordato, l’obbligo specifico soggetto al periodo di attuazione ed eventuali obblighi provvisori che abbiano acconsentito ad ottemperare nel corso del periodo di attuazione.
6. Successivamente all’entrata in vigore del presente accordo per un paese in via di sviluppo, il comitato, su richiesta del paese in via di sviluppo, può:
a) |
prolungare il periodo di transizione per una delle misure adottate o mantenute di cui al paragrafo 3 o il periodo di attuazione negoziato ai sensi del paragrafo 4; |
b) |
approvare l’adozione di una nuova misura provvisoria ai sensi del paragrafo 3 in circostanze speciali non previste durante il processo di adesione. |
7. Un paese in via di sviluppo che ha negoziato una delle misure provvisorie di cui al paragrafo 3 o 6, uno dei periodi di attuazione di cui al paragrafo 4 o una proroga di cui al paragrafo 6 intraprende, nel corso del periodo di transizione o di attuazione, le azioni necessarie ad assicurarne l’ottemperanza con il presente accordo al termine di tale periodo. Il paese in via di sviluppo notifica prontamente al comitato ciascuna azione.
8. Le Parti tengono nella debita considerazione qualunque richiesta di cooperazione tecnica e potenziamento della capacità dei paesi in via di sviluppo in relazione all’adesione o attuazione del presente accordo da parte del paese in questione.
9. Il comitato può definire procedure di applicazione del presente articolo. Tali procedure possono includere disposizioni relative alla votazione su decisioni relative alle richieste di cui al paragrafo 6.
10. Il comitato riesamina il funzionamento e l’efficacia del presente articolo ogni cinque anni.
Articolo VI
Informazioni sul sistema degli appalti
1. Ciascuna Parte:
a) |
pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard che, imposte per legge o regolamento, sono allegate come riferimento agli avvisi o alla documentazione di gara, le procedure e eventuali modifiche, riguardanti l’appalto disciplinato; e |
b) |
ne fornisce, su richiesta, spiegazione all’altra Parte. |
2. Ciascuna Parte indica:
a) |
all’appendice II i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1; |
b) |
all’appendice III i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicati gli avvisi di cui agli articoli VII, IX, paragrafo 7, e XVI, paragrafo 2; |
c) |
all’appendice IV, l’indirizzo o gli indirizzi del sito web nel quale pubblica:
|
3. Ciascuna Parte notifica tempestivamente al comitato qualsiasi modifica delle informazioni fornite alle appendici II, III o IV.
Articolo VII
Avvisi
1. Per ciascun appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all’articolo XIII, l’ente appaltante pubblica un avviso di gara d’appalto sul mezzo d’informazione cartaceo o elettronico appositamente indicato all’appendice III. Tale mezzo d’informazione deve avere ampia diffusione e gli avvisi devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell’avviso. Gli avvisi:
a) |
per gli enti appaltanti di cui all’allegato 1, devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso almeno per il periodo minimo di tempo specificato all’appendice III; e |
b) |
per gli enti appaltanti di cui agli allegati 2 o 3, ove accessibili per via elettronica, devono essere forniti quanto meno mediante link su un portale elettronico accessibile gratuitamente. |
Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti di cui agli allegati 2 o 3, sono incoraggiate a pubblicare i loro avvisi per via elettronica tramite un unico punto di accesso.
2. Salvo diversamente disposto nel presente accordo, tutti gli avvisi relativi a un appalto indicano:
a) |
il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante e qualsiasi informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull’appalto, con indicazione del costo e dei termini se applicabili; |
b) |
una descrizione dell’appalto che indichi la natura e la quantità di beni e servizi oggetto dell’appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità; |
c) |
per gli appalti rinnovabili, eventualmente una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d’appalto futuri; |
d) |
una descrizione di qualsiasi opzione; |
e) |
i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto; |
f) |
il metodo di gara prescelto indicando se sono previste trattative o un’asta elettronica; |
g) |
eventualmente l’indirizzo e il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d’appalto; |
h) |
l’indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte; |
i) |
la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della Parte dell’ente appaltante; |
j) |
un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione valida per la partecipazione dei fornitori, ivi compreso qualsiasi certificato o documento specifico che i fornitori sono tenuti a presentare come elemento di prova, a meno che dette condizioni non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell’avviso di gara d’appalto; |
k) |
se, conformemente all’articolo IX, l’ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d’appalto, il criterio di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; |
l) |
l’indicazione che l’appalto è disciplinato dal presente accordo. |
3. Per ciascun appalto che intende bandire, l’ente appaltante pubblica, contemporaneamente all’avviso di gara d’appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell’OMC garantendone la pronta consultazione. L’avviso per estratto comprende perlomeno le seguenti informazioni:
a) |
l’oggetto dell’appalto; |
b) |
il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d’appalto o per l’iscrizione nell’elenco a uso ripetuto; |
c) |
il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara. |
4. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, su uno dei mezzi d’informazione elettronici di cui all’appendice III, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (in appresso "avviso di appalti programmati") che indichi l’oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi bandi.
5. Gli enti appaltanti di cui agli allegati 2 o 3 possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d’appalto purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate al paragrafo 2 e precisino che i fornitori interessati devono manifestare all’ente appaltante il loro interesse per l’appalto.
Articolo VIII
Condizioni di partecipazione
1. L’ente appaltante subordina la partecipazione all’appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all’esecuzione dell’appalto.
2. Nello stabilire le condizioni per la partecipazione, l’ente appaltante:
a) |
non subordina la partecipazione di un fornitore all’appalto al fatto di aver già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante di una data Parte; |
b) |
può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell’appalto. |
3. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l’ente appaltante:
a) |
ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all’attività commerciale da questi svolta tanto all’interno che al di fuori del territorio della Parte cui l’ente appartiene; |
b) |
effettua la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate dall’ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara. |
4. Ove in possesso di elementi probatori, le Parti, ivi inclusi i loro enti appaltanti, possono escludere un fornitore se incorre in fattispecie del tipo:
a) |
fallimento; |
b) |
false dichiarazioni; |
c) |
grave o persistente inadempienza nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti; |
d) |
sentenze definitive per crimini gravi o altri reati gravi; |
e) |
grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull’integrità commerciale del fornitore; |
f) |
evasione fiscale. |
Articolo IX
Qualificazione dei fornitori
1. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, possono mantenere un sistema di registrazione dei fornitori in cui i fornitori interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.
2. Ciascuna delle Parti provvede a che:
a) |
i propri enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze delle proprie procedure di qualificazione; |
b) |
gli enti appaltanti, laddove mantengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze dei propri sistemi di registrazione. |
3. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, si astengono dall’adottare o dall’applicare sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l’effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori di un’altra Parte al proprio appalto.
4. Nel bandire una gara d’appalto selettiva, l’ente appaltante:
a) |
pubblica un avviso di gara d’appalto contenente quanto meno le informazioni di cui all’articolo VII, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; |
b) |
dal decorrere dei termini dell’appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all’articolo VII, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i) e notifica loro quanto specificato all’articolo XI, paragrafo 3, lettera b). |
5. L’ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell’avviso di gara d’appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri di selezione.
6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4, l’ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.
7. I soggetti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:
a) |
sia pubblicato una volta l’anno e |
b) |
nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile |
tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicato all’appendice III.
8. L’avviso di cui al paragrafo 7 deve includere:
a) |
una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l’elenco potrà essere utilizzato; |
b) |
le condizioni che i fornitori partecipanti devono soddisfare per essere iscritti nell’elenco e i metodi che l’ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso; |
c) |
il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione relativa all’elenco; |
d) |
il periodo di validità dell’elenco e relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, nel caso in cui il periodo di validità non è precisato, un’indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell’uso dell’elenco; |
e) |
l’indicazione che l’elenco può essere utilizzato ai fini dell’appalto disciplinato dal presente accordo. |
9. In deroga al paragrafo 7, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validità triennale, un ente appaltante può pubblicare l’avviso di cui al paragrafo 7 una sola volta all’inizio del periodo di validità dell’elenco, a condizione che l’avviso:
a) |
indichi il periodo di validità e precisi che non saranno pubblicati ulteriori avvisi; |
b) |
sia pubblicato per via elettronica e costantemente consultabile durante il periodo di validità. |
10. Un ente appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell’elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
11. Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all’articolo XI, paragrafo 2, l’ente appaltante deve prendere in esame la domanda. L’ente appaltante non può escludere il fornitore dall’appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell’appalto, l’ente non sia in grado di portare a termine l’esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
12. Un ente appaltante disciplinato dall’allegato 2 o dall’allegato 3 può, in sostituzione di un avviso di gara d’appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:
a) |
l’avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, fornisca le informazioni di cui al paragrafo 8 nonché il maggior numero di informazioni di cui all’articolo VII, paragrafo 2 e dichiari di sostituire l’avviso di gara d’appalto oppure che solo i fornitori iscritti all’elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di appalti disciplinati dall’elenco ad uso ripetuto; |
b) |
l’ente trasmetta ai fornitori che gli hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti e tempestive in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l’appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all’articolo VII, paragrafo 2, sempre che siano disponibili. |
13. Un ente appaltante di cui agli allegati 2 o 3 può permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare ad un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.
14. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.
15. L’ente appaltante che rifiuta la richiesta di un fornitore di partecipare o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o depenna un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l’interessato e, su richiesta di questi, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.
Articolo X
Specifiche tecniche e documentazione di gara
1. L’ente appaltante si astiene dall’elaborare, dall’adottare o dall’applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l’effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.
2. Nello stabilire, ove necessario, specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell’appalto, l’ente appaltante:
a) |
stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; |
b) |
determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. |
3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l’ente appaltante precisa eventualmente, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell’appalto.
4. L’ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d’autore, un disegno o un tipo determinati, un’origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell’appalto e ciò a condizione che l’ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5. L’ente appaltante non può sollecitare o accettare, da persone che possono avere un interesse commerciale nell’appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell’elaborazione o dell’adozione di specifiche tecniche per un dato appalto fornite in modo da ostacolare la concorrenza.
6. Per garantire maggiore certezza, ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale.
7. L’ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. Se non già contenuta nell’avviso di gara d’appalto, la documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto segue:
a) |
una descrizione dell’appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la valutazione di conformità, i progetti, i disegni e il materiale informativo; |
b) |
qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare con le condizioni di partecipazione; |
c) |
tutti i criteri di valutazione che l’ente applicherà per l’assegnazione dell’appalto, indicandone l’importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l’unico criterio; |
d) |
se l’ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all’autenticazione e alla crittografia o ad altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica; |
e) |
se l’ente appaltante indice un’asta elettronica, le regole di svolgimento dell’asta, compresa l’identificazione degli elementi dell’appalto connessi ai criteri di valutazione; |
f) |
in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l’ora e il luogo dello spoglio e eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi; |
g) |
altri termini e condizioni, comprese le condizioni di pagamento e eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad es. su carta o per via elettronica; |
h) |
eventuali date per la fornitura di beni o servizi. |
8. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o servizi oggetto dell’appalto, l’ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell’appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la fornitura dei servizi.
9. I criteri di valutazione indicati nell’avviso di gara o nella documentazione di gara possono includere, tra l’altro, prezzo e altri fattori di costo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche ambientali e termini di consegna;
10. Quanto prima, gli enti appaltanti:
a) |
rendono disponibile la documentazione di gara in modo da assicurare che i fornitori interessati abbiamo un lasso di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate; |
b) |
forniscono, su richiesta, la documentazione di gara ai fornitori interessati; |
c) |
rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti, purché tali informazioni non avvantaggino il fornitore rispetto ai concorrenti. |
11. L’ente appaltante che, prima dell’aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell’avviso di gara d’appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, ripubblica o apporta modifiche all’avviso o alla documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l’avviso modificato o ripubblicato o la documentazione di gara:
a) |
informandone, ove noti all’ente, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica, o ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; |
b) |
a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte. |
Articolo XI
Termini
1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l’ente appaltante accorda ai fornitori un lasso di tempo sufficiente ad elaborare e inoltrare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:
a) |
la natura e la complessità dell’appalto; |
b) |
la portata dei subappalti previsti; |
c) |
i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. |
I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o partecipanti alla gara.
2. In caso di gara selettiva, il termine finale stabilito dall’ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto ma non inferiore a 10 giorni.
3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall’ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
a) |
è stato pubblicato l’avviso di gara, nel caso di gare aperte, oppure |
b) |
l’ente appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare selettive, che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto. |
4. L’ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:
a) |
ha provveduto a pubblicare, almeno 40 giorni e non meno di 12 mesi prima della pubblicazione dell’avviso di gara d’appalto, un avviso di appalti programmati ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 4, che fornisce:
|
b) |
indica, nel caso di appalti rinnovabili, in un avviso di gara d’appalto iniziale, che i termini dell’appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi, oppure |
c) |
per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’ente appaltante, i suddetti termini di cui al paragrafo 3 risultano impraticabili. |
5. L’ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 di 5 giorni in una delle seguenti circostanze:
a) |
l’avviso di gara d’appalto è pubblicato per via elettronica; |
b) |
tutta la documentazione di gara è disponibile per via elettronica dalla data della pubblicazione dell’avviso di gara; |
c) |
l’ente riceve le offerte per via elettronica. |
6. L’applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso risultare in una riduzione dei termini ultimi di cui al paragrado 3 inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara.
7. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l’ente appaltante che commissiona beni o servizi commerciali, o entrambi, può ridurre i termini dell’appalto di cui al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l’avviso di gara e l’intera documentazione di gara. Se l’ente riceve le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il temine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo inferiore a 10 giorni.
8. Se un ente appaltante di cui agli allegati 2 o 3 seleziona un numero ristretto di fornitori qualificati, il termine ultimo dell’appalto può essere stabilito per mutuo consenso tra l’ente e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.
Articolo XII
Trattative
1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
a) |
laddove l’ente abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell’avviso di gara d’appalto di cui all’articolo VII, paragrafo 2; |
b) |
quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell’avviso di gara o nella documentazione di gara. |
2. Gli enti appaltanti:
a) |
assicurano che l’eventuale eliminazione di un fornitore partecipante alle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell’avviso di gara o nella documentazione di gara; |
b) |
una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate. |
Articolo XIII
Procedure di gara a trattativa privata
1. Gli enti appaltanti, purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori di altre Parti o di proteggere i fornitori nazionali, possono ricorrere a procedure di gara a trattativa limitata e scegliere di non applicare gli articoli da VII a IX, X (paragrafi da 7 a 11), XI, XII, XIV e XV solo nelle seguenti circostanze:
a) |
dove:
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali; |
b) |
nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi interessati e che non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostituibili per i seguenti motivi:
|
c) |
nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell’appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni o servizi dal momento che la fornitura di detti beni o servizi da parte di un altro fornitore:
|
d) |
se risulta strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l’ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive; |
e) |
per i beni acquistati sul mercato delle materie prime; |
f) |
se l’ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o fornitura in quantità a standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; |
g) |
nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; |
h) |
se l’appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
|
2. L’ente appaltante prepara una relazione scritta su ciascun appalto assegnato ai sensi del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell’ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla procedura di gara a trattativa limitata.
Articolo XIV
Aste elettroniche
Se intende ricorrere all’asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all’asta, l’ente appaltante comunica a ciascun partecipante:
a) |
il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l’asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; |
b) |
i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell’offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l’appalto sia assegnato secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa; |
c) |
altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta. |
Articolo XV
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
1. L’ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l’equità e l’imparzialità della gara e la confidenzialità delle offerte.
2. L’ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dall’ente medesimo.
3. L’ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l’assegnazione dell’appalto, offre ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.
4. Le offerte prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.
5. Tranne nei casi in cui decida che l’aggiudicazione dell’appalto non sia nell’interesse pubblico, l’ente appaltante assegna l’appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente alla valutazione dei criteri indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:
a) |
l’offerta più vantaggiosa; o |
b) |
se il prezzo è l’unico criterio, quella al prezzo più basso. |
6. L’ente appaltante che riceve un’offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.
7. L’ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l’appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente accordo.
Articolo XVI
Trasparenza delle informazioni sugli appalti
1. L’ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni in materia di assegnazione dell’appalto ai fornitori partecipanti, all’occorrenza per iscritto, se richiesto dagli stessi. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo XVII, paragrafi 2 e 3, l’ente appaltante spiega su richiesta ad un fornitore respinto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario.
2. Entro 72 giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente accordo, l’ente appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all’appendice III. Se l’ente pubblica l’avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L’avviso comprende perlomeno le seguenti informazioni:
a) |
una descrizione dei beni o servizi oggetto della fornitura; |
b) |
il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante; |
c) |
il nome e l’indirizzo del fornitore aggiudicatario; |
d) |
il valore dell’offerta aggiudicataria oppure dell’offerta più alta e dell’offerta più bassa prese in considerazione nell’aggiudicare l’appalto; |
e) |
la data dell’aggiudicazione; |
f) |
il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata ai sensi dell’articolo XIII, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura. |
3. Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione del contratto, deve conservare:
a) |
la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e contratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, comprese le relazioni di cui all’articolo XIII; |
b) |
i dati che garantiscono l’opportuna tracciabilità dello svolgimento dell’appalto disciplinato mediante mezzi elettronici. |
4. Ciascuna Parte compila e trasmette al comitato statistiche relative ai propri appalti disciplinati dal presente accordo. Ciascuna relazione copre un anno, viene presentata entro due anni dal termine del periodo di riferimento e contiene:
a) |
per gli enti appaltanti di cui all’allegato 1:
|
b) |
per gli enti appaltanti di cui agli allegati 2 e 3, il numero e il valore totale di tutti gli appalti disciplinati dal presente accordo aggiudicati dall’ente, suddivisi per allegato; |
c) |
le stime dei dati di cui alle lettere a) e b), con una spiegazione della metodologia usata per elaborarle laddove fornire i dati non sia fattibile. |
5. Se una Parte pubblica le proprie statistiche su un sito web ufficiale, in una modalità compatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 4, può sostituire una notifica al comitato dell’indirizzo del sito web per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 4 con le istruzioni necessarie per accedere e usare dette statistiche.
6. Se una Parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi degli appalti aggiudicati, ai sensi del paragrafo 2, e tali avvisi sono accessibili al pubblico attraverso un’unica banca dati in un formato che consente l’analisi degli appalti disciplinati, può sostituire una notifica al comitato dell’indirizzo del sito web per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 4 con le istruzioni necessarie per accedere e usare detti dati.
Articolo XVII
Diffusione delle informazioni
1. Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta di qualunque altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità al presente accordo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha fornite.
2. In deroga alle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal fornire a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra fornitori.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione:
a) |
ostacoli l’applicazione della legge; |
b) |
possa pregiudicare la concorrenza tra i fornitori; |
c) |
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; |
d) |
sia altrimenti contraria all’interesse pubblico. |
Articolo XVIII
Procedure nazionali di ricorso
1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:
a) |
una violazione dell’accordo; |
b) |
nei casi in cui l’ordinamento nazionale di una Parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione dell’accordo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente accordo predisposte da una Parte, |
verificatesi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.
2. Se un fornitore contesta, nell’ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte dell’ente appaltante che conduce l’appalto invita il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l’ente. L’ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.
4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un’autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dall’ente appaltante che ha condotto l’appalto oggetto del ricorso.
6. Ciascuna Parte assicura che la decisione di un organo di ricorso diverso da un tribunale è soggetta a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino:
a) |
che l’ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all’organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; |
b) |
alle parti in causa (in appresso "i partecipanti") il diritto di essere ascoltate prima che l’organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; |
c) |
ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati; |
d) |
ai partecipanti l’accesso a tutte le fasi del procedimento; |
e) |
ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; |
f) |
che l’organo di ricorso adotti le proprie decisioni o le raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ciascuna decisione o raccomandazione. |
7. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che assicurino:
a) |
tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all’appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d’appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Solo la causa della decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; |
b) |
nei casi in cui l’organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l’elaborazione dell’offerta o alle spese legali o comprendere entrambi. |
Articolo XIX
Modifiche e rettifiche del campo di applicazione
1. Le Parti notificano al comitato eventuali proposte di rettifica, trasferimento di un ente da un allegato a un altro, recesso di un ente o altre modifiche dei loro allegati dell’appendice I (ciascuna in seguito denominata "modifica"). La Parte che propone la modifica (in seguito denominata "Parte che apporta modifiche") include nella notifica:
a) |
per ciascuna proposta di recesso di un ente dai suoi allegati dell’appendice I nell’esercizio dei propri diritti in virtù del fatto che il controllo o l’influenza da Parte dello Stato sull’appalto disciplinato dell’ente è stato effettivamente eliminato, la prova di tale eliminazione; |
b) |
per ciascuna modifica proposta, informazioni sulle probabili conseguenze della variazione del campo di applicazione accettato del presente accordo. |
2. Le Parti i cui diritti ai sensi del presente accordo possono essere interessati da una proposta di modifica notificata ai sensi del paragrafo 1, possono notificare al comitato eventuali obiezioni alla modifica proposta. Tali obiezioni vengono presentate entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica alle Parti e riportano le ragioni dell’obiezione.
3. La Parte che apporta modifiche e la Parte che formula un’obiezione (in seguito denominata "Parte che obietta") tentano in tutti i modi di risolvere l’opposizione in consultazione. In tali consultazioni, la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta esaminano la modifica proposta:
a) |
nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), conformemente ai criteri indicativi adottati ai sensi del paragrafo 8, lettera b), indicanti l’effettiva eliminazione del controllo o dell’influenza da Parte dello Stato sull’appalto disciplinato di un ente; |
b) |
nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri adottati ai sensi del paragrafo 8, lettera c), in relazione al livello di adeguamenti compensativi da offrire per le modifiche, al fine di mantenere l’equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile del campo di applicazione concordato di cui al presente accordo. |
4. Se la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta risolvono l’obiezione in consultazione e la Parte che apporta modifiche rivede la modifica proposta a seguito di tali consultazioni, ne dà notifica al comitato ai sensi del paragrafo 1 ed eventuali modifiche rivedute entrano in vigore solo dopo il soddisfacimento degli obblighi di cui al presente articolo.
5. Le modifiche proposte entrano in vigore esclusivamente se:
a) |
nessuna delle Parti invia al comitato obiezione scritta alla modifica proposta entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alla modifica proposta di cui al paragrafo 1; |
b) |
tutte le Parti che obiettano hanno notificato al comitato il ritiro delle loro obiezioni alla modifica proposta; |
c) |
sono trascorsi 150 giorni dalla data in cui è stata fatta circolare la notifica della modifica proposta di cui al paragrafo 1 e la Parte che apporta la modifica ha comunicato per iscritto al comitato la propria intenzione di attuare la modifica. |
6. Se una modifica entra in vigore ai sensi del paragrafo 5, lettera c), le Parti che obiettano possono recedere da ambiti di applicazione sostanzialmente equivalenti. Fatto salvo l’articolo IV, paragrafo 1, lettera b), un recesso ai sensi del presente paragrafo può essere attuato esclusivamente in relazione alla Parte che apporta modifiche. Le Parti che obiettano comunicano per iscritto al comitato eventuali recessi almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. I recessi ai sensi del presente paragrafo sono compatibili con i criteri relativi al livello dell’adeguamento compensativo adottato dal comitato di cui al paragrafo 8, lettera c).
7. Se il comitato ha adottato procedure arbitrali per facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui al paragrafo 8, le Parti che apportano modifiche o che obiettano possono invocare le procedure arbitrali entro 120 giorni dalla diffusione della notifica della modifica proposta:
a) |
Nel caso in cui nessuna delle Parti abbia invocato le procedure arbitrali entro il termine:
|
b) |
Nel caso in cui né la Parte che apporta modifiche né la Parte che obietta abbiano richiesto le procedure arbitrali:
|
8. Il comitato adotta:
a) |
procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui al paragrafo 2; |
b) |
criteri indicativi che dimostrano l’effettiva eliminazione del controllo o dell’influenza da Parte dello Stato sull’appalto disciplinato di un ente; |
c) |
criteri per determinare il livello dell’adeguamento compensativo da offrire per le modifiche apportate di cui al paragrafo 1, lettera b) e l’ambito d’applicazione sostanzialmente equivalente di cui al paragrafo 6. |
Articolo XX
Consultazioni e risoluzione delle controversie
1. Ciascuna Parte considera favorevolmente le rimostranze mosse da un’altra Parte e offre la possibilità di consultazioni in merito qualora dette rimostranze siano attinenti all’applicazione del presente accordo.
2. Se una Parte ritiene che i benefici derivanti, direttamente o indirettamente dal presente accordo siano annullati o compromessi o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell’accordo sia ostacolata:
a) |
dal mancato adempimento, di una o più Parti, degli obblighi assunti in forza del presente accordo; |
b) |
dall’applicazione, di una o più Parti, di misure, contrarie o meno alle disposizioni del presente accordo, |
allo scopo di pervenire a una risoluzione della controversia soddisfacente per entrambe, può ricorrere alle disposizioni dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in seguito "Intesa per la risoluzione delle controversie").
3. L’Intesa per la risoluzione delle controversie si applica alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie relative al presente accordo, con l’eccezione che, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3, dell’Intesa per la risoluzione delle controversie, eventuali controversie derivanti dagli accordi di cui all’appendice 1 dell’Intesa per la risoluzione delle controversie diversi dal presente accordo non determinano la sospensione delle concessioni o di altri obblighi di cui al presente accordo, ed eventuali controversie in relazione al presente accordo non determinano la sospensione delle concessioni o di altri obblighi previsti dagli altri accordi di cui all’appendice 1 dell’Intesa per la risoluzione delle controversie.
Articolo XXI
Istituzioni
1. Viene istituito un comitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il comitato elegge il suo presidente, e si riunisce ogniqualvolta sia necessario, comunque almeno una volta all’anno, per fornire alle Parti l’occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi e per esercitare le altre funzioni che potranno essergli conferite dalle Parti.
2. Il comitato può istituire gruppi di lavoro od altri organi sussidiari incaricati di svolgere funzioni eventualmente loro assegnate dal comitato stesso.
3. Ogni anno il comitato:
a) |
esamina l’applicazione e il funzionamento del presente accordo; |
b) |
informa il Consiglio generale delle proprie attività, ai sensi dell’articolo IV, paragrafo 8, dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in appresso "l’accordo OMC"), e degli sviluppi relativi all’applicazione e al funzionamento del presente accordo. |
4. I membri dell’OMC che non sono Parte del presente accordo hanno diritto a far Parte del comitato come osservatori presentando una richiesta scritta al comitato. Gli osservatori dell’OMC possono inviare al comitato, il quale può conferire loro lo status di osservatore, una richiesta scritta per partecipare in qualità di osservatori.
Articolo XXII
Disposizioni finali
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 1996 per i governi (1) il cui ambito d’applicazione convenuto è riportato negli allegati dell’appendice I del presente accordo e che, a mezzo firma, hanno accettato l’accordo il 15 aprile 1994 o che hanno, in tale data, firmato l’accordo subordinatamente alla ratifica e lo hanno successivamente ratificato entro il 1o gennaio 1996.
2. Qualunque membro dell’OMC può aderire al presente accordo a condizioni da convenire tra tale membro e le Parti e da indicare in una decisione del comitato. L’adesione avverrà depositando presso il direttore generale dell’OMC uno strumento d’adesione che enunci le condizioni così concordate. Il presente accordo entra in vigore per i membri che vi aderiscono il 30o giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione.
3. Non sono ammesse riserve da nessuna delle Parti su alcuna delle disposizioni del presente accordo.
4. Ciascuna Parte provvede, al più tardi alla data dell’entrata in vigore di detto accordo, e per quanto quest’ultimo la concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative, nonché le procedure e pratiche applicate dai propri enti appaltanti, con le disposizioni di detto accordo.
5. Ciascuna Parte informerà il comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e regolamenti in relazione alle disposizioni del presente accordo, nonché alla gestione di dette leggi e regolamenti.
6. Ciascuna Parte eviterà di introdurre o continuare ad applicare misure discriminatorie che distorcano gli appalti aperti.
7. Non più tardi di tre anni dalla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici, adottato il 30 marzo 2012, e in seguito periodicamente, le Parti avviano ulteriori negoziati volti a migliorare il presente accordo, riducendo progressivamente fino ad eliminare le misure discriminatorie e raggiungere la massima estensione possibile dell’ambito d’applicazione tra tutte le Parti su base di reciprocità, tenendo conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
8. |
|
9. Dopo la conclusione del programma di lavoro per l’armonizzazione delle norme di origine dei beni avviato nell’ambito dell’accordo relativo alle norme di origine di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC e i negoziati relativi allo scambio di servizi, le Parti tengono in debita considerazione i risultati di detto programma di lavoro e dei negoziati ai fini della modificazione dell’articolo IV, paragrafo 5.
10. Non più tardi di cinque anni dalla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici, il comitato esamina l’applicabilità dell’articolo XX, paragrafo 2, lettera b).
11. Le Parti possono modificare il presente accordo. La decisione di adottare una modificazione e di sottoporla alle Parti per accettazione è consensuale. Le modificazioni entrano in vigore:
a) |
eccetto per quanto disposto alla lettera b), per le Parti che le accettano, dopo essere state accettate dai due terzi delle Parti e, successivamente, per ogni altra Parte quando le accettano; |
b) |
per tutte le Parti, dopo essere state accettate dai due terzi delle Parti se si tratta di una modificazione che il comitato, con decisione consensuale, ha stabilito essere di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi delle Parti. |
12. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di 60 giorni dalla data in cui il direttore generale dell’OMC riceve notifica per iscritto. A partire dal ricevimento di detta notifica, ogni Parte potrà chiedere la riunione immediata del comitato.
13. Se una Parte del presente accordo cessa di essere membro dell’OMC, cessa di essere Parte del presente accordo a decorrere dalla data in cui cessa di essere membro dell’OMC.
14. Il presente accordo non si applica tra due Parti qualora l’una o l’altra di queste Parti al momento della sua accettazione od adesione non ne consenta l’applicazione.
15. Le appendici al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
16. Il segretariato dell’OMC espleta i compiti di segreteria per il presente accordo.
17. Il presente accordo è depositato presso il direttore generale dell’OMC, che fornisce prontamente a ciascuna delle Parti una copia autentica certificata del presente accordo, di ogni rettifica o modifica dello stesso ai sensi dell’articolo XIX e di ciascuna modificazione ai sensi del paragrafo 11, nonché una notifica di ciascuna accettazione dello stesso ai sensi del paragrafo 2 e di ciascun recesso ai sensi del paragrafo 12 o 13.
18. Il presente accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
(1) Ai fini del presente accordo, il termine "governo" include le autorità competenti dell’Unione europea.
Appendice I
OFFERTE FINALI RELATIVE ALL’APPENDICE I PRESENTATE DALLE PARTI DELL’AAP NELL’AMBITO DEI NEGOZIATI PER IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’AAP (1)
OFFERTA FINALE RELATIVA ALL’APPENDICE I PRESENTATA DALLA REPUBBLICA D’ARMENIA
(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
ALLEGATO 1
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
Soglie:
Beni |
130 000 DSP |
Servizi |
130 000 DSP |
Servizi edili |
5 000 000 DSP |
Elenco degli enti:
1. |
Administration of the President of the Republic of Armenia (RA) |
2. |
Administration of the National Assembly of the RA |
3. |
Administration of the Government of the RA |
4. |
Administration of the Constitutional Court of RA |
5. |
Chamber of Control of the RA |
6. |
Judicial Department of the RA |
7. |
Office of the Public Prosecutor of the RA |
8. |
Special Investigation Service of the RA |
9. |
Office of the Human Rights Defender of the RA |
10. |
Central Bank of the RA (Note 2) |
11. |
Ministry of Agriculture of the RA |
12. |
Ministry of Defence of the RA (Note 3) |
13. |
Ministry of Diaspora of the RA |
14. |
Ministry of Economy of the RA |
15. |
Ministry of Education and Science of the RA |
16. |
Ministry of Energy and Natural Resources of the RA |
17. |
Ministry of Finance of the RA |
18. |
Ministry of Foreign Affairs of the RA |
19. |
Ministry of Healthcare of the RA |
20. |
Ministry of Justice of the RA |
21. |
Ministry of Labour and Social Affairs of the RA |
22. |
Ministry of Nature Protection of the RA |
23. |
Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA |
24. |
Ministry of Territorial Administration of the RA |
25. |
Ministry of Transport and Communication of the RA |
26. |
Ministry of Urban Development of the RA |
27. |
Ministry of Culture of the RA |
28. |
Ministry of Emergency Situation of the RA |
29. |
National Security Service of the RA (Note 3) |
30. |
State Security Service of the RA (Note 3) |
31. |
State Revenue Committee of the RA |
32. |
State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA |
33. |
State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA |
34. |
State Property Management Department of the RA |
35. |
General Department of Aviation of the RA |
36. |
Police of the RA (Note 3) |
37. |
Armenian Rescue Service |
38. |
State Water Committee |
39. |
State Science Committee |
40. |
Central Electoral Commission of the RA |
41. |
Public Services Regulatory Commission of the RA |
42. |
Social Insurance Commission of the RA |
43. |
State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA |
44. |
Civil Service Council of the RA |
45. |
National Statistical Service of the RA |
46. |
National Commission on TV and Radio of RA |
47. |
Council of the Public TV and Radio of the RA |
48. |
Marzpetaran of Aragatsotn |
49. |
Marzpetaran of Ararat |
50. |
Marzpetaran of Armavir |
51. |
Marzpetaran of Gegharquniq |
52. |
Marzpetaran of Lory |
53. |
Marzpetaran of Kotayq |
54. |
Marzpetaran of Shirak |
55. |
Marzpetaran of Syuniq |
56. |
Marzpetaran of Vayots Dzor |
57. |
Marzpetaran of Tavush |
Note all’allegato 1
1. |
Il presente elenco si riferisce a tutte le autorità governative centrali e organizzazioni subordinate disciplinate dalla legge sugli appalti della Repubblica d’Armenia. |
2. |
Banca centrale della Repubblica d’Armenia: l’accordo non si applica ad appalti o acquisizioni, da parte della Banca centrale della Repubblica d’Armenia, connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli. |
3. |
Ministero della difesa della Repubblica d’Armenia, Servizio di sicurezza nazionale della Repubblica d’Armenia, Servizio di sicurezza statale della Repubblica d’Armenia e Polizia della Repubblica d’Armenia: per queste autorità l’accordo è applicabile esclusivamente agli appalti delle seguenti categorie, a condizione che la Repubblica d’Armenia non decida altrimenti in virtù dell’articolo III, paragrafo 1:
|
ALLEGATO 2
ENTI PUBBLICI DECENTRATI
Soglie:
Beni |
200 000 DSP |
Servizi |
200 000 DSP |
Servizi edili |
5 000 000 DSP |
Elenco degli enti:
1. |
Si riportano di seguito gli enti locali come definiti dalla legge della Repubblica d’Armenia sulla "divisione amministrativa e territoriale" n. N-062-I, del 7 novembre 1995:
|
ALLEGATO 3
TUTTI GLI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO IN MATERIA DI APPALTI
Soglie:
Beni |
400 000 DSP |
Servizi |
400 000 DSP |
Servizi edili |
5 000 000 DSP |
Tutte le persone giuridiche (enti, istituti e fondazioni) di diritto pubblico, in particolare:
1. |
organizzazioni senza fini di lucro (no-profit) statali o territoriali; |
2. |
organizzazioni commerciali partecipate dallo Stato o da enti territoriali per oltre l 50 %; |
3. |
servizi pubblici, comprese le società del settore dei servizi di pubblica utilità, i cui appalti sono disciplinati dalla legge sugli appalti. |
Nota all’allegato 3
L’elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico è pubblicato nel Bollettino ufficiale elettronico degli appalti: http://www.procurement.am.
ALLEGATO 4
BENI
Se non diversamente disposto, il presente accordo si applica a tutti i beni dati in appalto dagli enti di cui agli allegati da 1 a 3.
ALLEGATO 5
SERVIZI
Il presente accordo si applica a tutti i servizi, individuati conformemente alla classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), come previsto dal documento MTN.GNS/W/120:
ALLEGATO 6
SERVIZI EDILI
Soglia:
5 000 000 DSP per gli allegati 1, 2 e 3.
Elenco dei servizi edili offerti:
Tutti i servizi di cui alla divisione 51 della CPC.
ALLEGATO 7
NOTE GENERALI
Al presente accordo si applicano senza eccezione le seguenti Note generali, compresi gli allegati da 1 a 6.
1. |
Il presente accordo non si applica agli appalti concernenti prodotti agricoli aggiudicati nell’ambito di programmi di sostegno all’agricoltura e di programmi alimentari. |
OFFERTA FINALE RELATIVA ALL’APPENDICE I PRESENTATA DAL CANADA
(il testo inglese e quello francese sono gli unici facenti fede)
ALLEGATO 1
AUTORITÀ GOVERNATIVE FEDERALI
Se non diversamente disposto, il presente accordo disciplina gli appalti degli enti di cui al presente allegato, soggetti alle seguenti soglie:
Soglie |
: |
|
Elenco degli enti:
1. |
Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account) |
2. |
Canada Border Services Agency |
3. |
Canada Employment Insurance Commission |
4. |
Canada Industrial Relations Board |
5. |
Canada Revenue Agency |
6. |
Canada School of Public Service |
7. |
Canadian Centre for Occupational Health and Safety |
8. |
Canadian Food Inspection Agency |
9. |
Canadian Human Rights Commission |
10. |
Canadian Institutes of Health Research |
11. |
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat |
12. |
Canadian International Development Agency (on its own account) |
13. |
Canadian International Trade Tribunal |
14. |
Canadian Nuclear Safety Commission |
15. |
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account) |
16. |
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board |
17. |
Canadian Transportation Agency (on its own account) |
18. |
Copyright Board |
19. |
Correctional Service of Canada |
20. |
Courts Administration Service |
21. |
Department of Agriculture and Agri-Food |
22. |
Department of Canadian Heritage |
23. |
Department of Citizenship and Immigration |
24. |
Department of Finance |
25. |
Department of Fisheries and Oceans |
26. |
Department of Foreign Affairs and International Trade |
27. |
Department of Health |
28. |
Department of Human Resources and Social Development |
29. |
Department of Indian Affairs and Northern Development |
30. |
Department of Industry |
31. |
Department of Justice |
32. |
Department of National Defence |
33. |
Department of Natural Resources |
34. |
Department of Public Safety and Emergency Preparedness |
35. |
Department of Public Works and Government Services (on its own account) |
36. |
Department of the Environment |
37. |
Department of Transport |
38. |
Department of Veterans Affairs |
39. |
Department of Western Economic Diversification (on its own account) |
40. |
Director of Soldier Settlement |
41. |
Director, The Veterans' Land Act |
42. |
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec |
43. |
Hazardous Materials Information Review Commission |
44. |
Immigration and Refugee Board |
45. |
Library and Archives Canada |
46. |
Municipal Development and Loan Board |
47. |
National Battlefields Commission |
48. |
National Energy Board (on its own account) |
49. |
National Farm Products Council |
50. |
National Parole Board |
51. |
National Research Council of Canada |
52. |
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada |
53. |
Northern Pipeline Agency (on its own account) |
54. |
Office of the Auditor General |
55. |
Office of the Chief Electoral Officer |
56. |
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs |
57. |
Office of the Commissioner of Official Languages |
58. |
Office of the Coordinator, Status of Women |
59. |
Office of the Governor General's Secretary |
60. |
Office of the Superintendent of Financial Institutions |
61. |
Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada |
62. |
Parks Canada Agency |
63. |
Patented Medicine Prices Review Board |
64. |
Privy Council Office |
65. |
Public Health Agency of Canada |
66. |
Public Service Commission |
67. |
Public Service Human Resources Management Agency of Canada |
68. |
Public Service Labour Relations Board |
69. |
Registry of the Competition Tribunal |
70. |
Royal Canadian Mounted Police |
71. |
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee |
72. |
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission |
73. |
Social Sciences and Humanities Research Council |
74. |
Statistics Canada |
75. |
Statute Revision Commission |
76. |
Supreme Court of Canada |
77. |
Transportation Appeal Tribunal of Canada |
78. |
Treasury Board Secretariat |
Nota all’allegato 1
Nessuno degli enti elencati nell’allegato 1 ha facoltà di creare enti subordinati.
ALLEGATO 2
ENTI PUBBLICI DECENTRATI
Se non diversamente disposto, il presente accordo disciplina gli appalti degli enti di cui al presente allegato, soggetti alle seguenti soglie:
Soglie |
: |
|
Elenco degli enti:
*†ALBERTA
Tutti i ministeri e le agenzie (tutti i ministeri governativi e le agenzie provinciali, le direzioni, i consigli, i comitati e le commissioni) della provincia.
Non rientrano nel presente allegato:
|
Legislative Assembly |
|
Legislative Assembly Office |
|
Office of the Auditor General |
|
Office of the Chief Electoral Officer |
|
Office of the Ethics Commissioner |
|
Office of the Information and Privacy Commissioner |
|
Office of the Ombudsman |
*†COLUMBIA BRITANNICA
Tutti i ministeri, le direzioni, le commissioni, le agenzie e i comitati della provincia.
Non rientra nel presente allegato la Legislative Assembly.
†MANITOBA
Tutti i ministeri, le direzioni, le commissioni e i comitati della provincia.
†NEW BRUNSWICK
Sono inclusi i seguenti enti provinciali:
|
Chief Electoral Officer |
|
Clerk of the Legislative Assembly |
|
Communications New Brunswick |
|
Department of Agriculture and Aquaculture |
|
Department of Business New Brunswick |
|
Department of Education |
|
Department of Energy |
|
Department of Environment |
|
Department of Finance |
|
Department of Fisheries |
|
Department of Health |
|
Department of Intergovernmental Affairs |
|
Department of Justice and Consumer Affairs |
|
Department of Local Government |
|
Department of Natural Resources |
|
Department of Post-Secondary Education, Training and Labour |
|
Department of Public Safety |
|
Department of Social Development |
|
Department of Supply and Services |
|
Department of Tourism and Parks |
|
Department of Transportation |
|
Department of Wellness, Culture and Sport |
|
Executive Council Office |
|
Labour and Employment Board |
|
Language Training Centre |
|
New Brunswick Police Commission |
|
Office of Human Resources |
|
Office of the Attorney General |
|
Office of the Auditor General |
|
Office of the Comptroller |
|
Office of the Leader of the Opposition |
|
Office of the Lieutenant-Governor |
|
Office of the Ombudsman |
|
Office of the Premier |
†NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
Tutti i ministeri della provincia.
†NORTHWEST TERRITORIES
Tutti i ministeri e le agenzie del territorio.
Il presente allegato non disciplina gli appalti soggetti alla Northwest Territories Business Incentive Policy (Politica di incentivazione delle imprese dei Northwest Territories).
*†NOVA SCOTIA
Tutti i ministeri e gli uffici provinciali istituiti ai sensi della Public Service Act (legge sui servizi pubblici).
Non rientrano nel presente allegato Emergency Health Services (una divisione del Department of Health) relativamente ad appalti collegati ad ambulanze di terra, comprese le telecomunicazioni ai fini delle cure mediche di emergenza.
†NUNAVUT
Tutti i ministeri e le agenzie del territorio.
Il presente allegato non disciplina gli appalti soggetti alla Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politica NNI) né gli appalti di cui all’articolo 24 delle Nunavut Land Claims (rivendicazioni terriere Nunavut).
ONTARIO
Tutti i ministeri della provincia.
Non sono incluse le seguenti agenzie:
|
AgriCorp |
|
Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre) |
|
Deposit Insurance Corporation of Ontario |
|
Metropolitan Convention Centre Corporation |
|
Niagara Parks Commission |
|
Ontario Clean Water Agency |
|
Ontario Financial Services Commission |
|
Ontario Immigrant Investor Corporation |
|
Ontario Mortgage and Housing Corporation |
|
Ontario Mortgage Corporation |
|
Ontario Northland Transportation Commission |
|
Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation |
|
Ottawa Congress Centre |
|
Science North |
*†PRINCE EDWARD ISLAND
Tutti i ministeri e le agenzie della provincia.
Il presente allegato non disciplina gli appalti di materiali da costruzione usati per la costruzione e manutenzione di autostrade.
*QUÉBEC
Tutti i ministeri della provincia.
Sono inclusi i seguenti organismi pubblici:
|
Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé |
|
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement |
|
Comité de déontologie policière |
|
Commissaire à la déontologie policière |
|
Commissaire à la santé et au bien-être |
|
Commission consultative de l'enseignement privé |
|
Commission d'accès à l'information |
|
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial |
|
Commission de l'équité salariale |
|
Commission de la fonction publique |
|
Commission de protection du territoire agricole du Québec |
|
Commission de toponymie |
|
Commission des biens culturels du Québec |
|
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse |
|
Commission des partenaires du marché du travail |
|
Commission des transports du Québec |
|
Commission municipale du Québec |
|
Commission québécoise des libérations conditionnelles |
|
Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre |
|
Conseil de la famille et de l'enfance |
|
Conseil de la justice administrative |
|
Conseil de la Science et de la Technologie |
|
Conseil des aînés |
|
Conseil des relations interculturelles |
|
Conseil des services essentiels |
|
Conseil du médicament |
|
Conseil du statut de la femme |
|
Conseil permanent de la jeunesse |
|
Conseil supérieur de l'éducation |
|
Conseil supérieur de la langue française |
|
Coroner |
|
Curateur public du Québec |
|
Directeur des poursuites criminelles et pénales |
|
Office de la protection du consommateur |
|
Office des personnes handicapées du Québec |
|
Office québécois de la langue française |
|
Régie des alcools, des courses et des jeux |
|
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec |
|
Régie du logement |
|
Sûreté du Québec |
Non rientrano nel presente allegato gli appalti:
a) |
di beni e servizi culturali o artistici; |
b) |
servizi di produzione di plantule; |
c) |
di opere su immobili eseguite da appaltatori conformemente alle disposizioni di una garanzia relativa all’immobile o all’opera originaria; |
d) |
acciai da costruzione (comprese le norme relative ai subappalti); |
e) |
di organizzazioni senza scopo di lucro. |
Il presente accordo non si applica a misure del Québec adottate o mantenute in relazione alla cultura o ai settori culturali.
*†SASKATCHEWAN
Tutti i ministeri della provincia.
Sono disciplinate le seguenti direzioni e agenzie:
|
Public Employee Benefits Agency |
|
Saskatchewan Archives Board |
|
Saskatchewan Arts Board |
Non rientrano nel presente allegato gli enti legislativi.
*†YUKON
Tutti i ministeri e le agenzie del territorio.
Note all’allegato 2
1. |
Per quanto riguarda le province e i territori di cui al presente allegato, l’accordo non si applica ai trattamenti preferenziali o restrizioni relative ai progetti nel settore della rete stradale. |
2. |
Per quanto riguarda le province e i territori di cui al presente allegato, l’accordo non si applica ai trattamenti preferenziali o restrizioni associati a programmi che promuovono lo sviluppo di zone depresse. |
3. |
Il presente accordo non disciplina gli appalti intesi a contribuire allo sviluppo economico nelle province di Manitoba, Newfoundland e Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island e Nova Scotia o nei territori di Nunavut, Yukon o Northwest Territories. |
4. |
Per le province e i territori contrassegnati da asterisco (*), il presente accordo non disciplina gli appalti:
|
5. |
Per le province e i territori contrassegnati dal simbolo (†), il presente accordo non disciplina gli appalti di beni, servizi o servizi edili acquistati a beneficio, o che verranno trasferiti all’autorità di enti scolastici o loro equivalenti funzionali, istituti accademici pubblici, enti di servizi sociali o ospedali. |
6. |
Le disposizioni del presente accordo non possono essere interpretate in modo tale da impedire ad alcun ente provinciale o territoriale di applicare restrizioni volte a migliorare la qualità generale dell’ambiente della provincia o del territorio, a condizione che tali restrizioni non costituiscano ostacoli dissimulati agli scambi internazionali. |
7. |
Il presente accordo non si applica agli appalti condotti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato. |
8. |
Il presente accordo non disciplina le Crown Corporations delle province e dei territori. |
9. |
Per quanto riguarda l’Islanda e il Principato del Liechtenstein, il presente accordo non si applica agli appalti degli enti elencati nel presente allegato. |
ALLEGATO 3
IMPRESE PUBBLICHE
Se non diversamente disposto, il presente accordo disciplina gli appalti degli enti di cui al presente allegato, soggetti alle seguenti soglie:
Soglie |
: |
|
Elenco delle imprese federali:
1. |
Canada Post Corporation |
2. |
Canadian Museum of Civilization |
3. |
Canadian Museum of Nature |
4. |
Canadian Tourism Commission |
5. |
Defence Construction (1951) Ltd. |
6. |
National Capital Commission |
7. |
National Gallery of Canada |
8. |
National Museum of Science and Technology |
9. |
Royal Canadian Mint |
10. |
Via Rail Canada Inc. |
Note all’allegato 3
1. |
Per garantire maggiore certezza, l’articolo XVII si applica agli appalti indetti da Via Rail Canada Inc. e della Royal Canadian Mint, nel rispetto della protezione della riservatezza commerciale delle informazioni fornite. |
2. |
L’appendice 1 del Canada non comprende appalti indetti da o per conto della Royal Canadian Mint per fattori di produzione usati per il conio di oggetti diversi dalla moneta a corso legale canadese. |
3. |
Per quanto riguarda l’Unione europea, l’Islanda e il Principato del Liechtenstein, il presente accordo non si applica agli appalti degli enti elencati nel presente allegato. |
ALLEGATO 4
BENI
1. |
Se non diversamente disposto e subordinatamente al paragrafo 2, il presente accordo si applica a tutti i beni. |
2. |
Subordinatamente all’applicazione dell’articolo III, paragrafo 1, del presente accordo, in relazione agli appalti del Department of National Defence, Royal Canadian Mounted Police, Department of Fisheries and Oceans per la Canadian Coast Guard, e delle forze di polizia provinciali, il presente accordo disciplina esclusivamente i beni di cui alla FSC (Federal Supply Classification) elencati di seguito:
|
ALLEGATO 5
SERVIZI
1. |
Se non diversamente disposto, il presente accordo si applica ai servizi specificati ai paragrafi 2 e 3. Tali servizi sono individuati conformemente alla classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), disponibile alla pagina: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo per gli enti e le imprese federali il Canada applicherà il "Common Classification System". |
2. |
Il presente accordo disciplina i seguenti servizi appaltati dagli enti federali elencati all’allegato 1 e dalle imprese federali elencate all’allegato 3:
|
3. |
Il presente accordo disciplina i seguenti servizi appaltati dagli enti federali elencati all’allegato 1, dagli enti pubblici elencati all’allegato 2 e dalle imprese federali elencate all’allegato 3:
Note all’allegato 5
|
ALLEGATO 6
SERVIZI EDILI
1. |
Se non diversamente disposto e conformemente al paragrafo 2, il presente accordo disciplina tutti i servizi edili di cui alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) delle Nazioni Unite, disponibile all’indirizzo: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51. |
2. |
Il presente accordo non disciplina i seguenti appalti:
|
ALLEGATO 7
NOTE GENERALI
Fatte salve indicazioni contrarie, al presente accordo si applicano le seguenti note generali, compresi gli allegati da 1 a 6.
1. |
Il presente accordo non disciplina gli appalti relativi a:
|
2. |
Il presente accordo non si applica a eventuali condizioni preferenziali per piccole imprese e imprese di proprietà di minoranze. |
3. |
Il presente accordo non si applica a misure del adottate o mantenute in relazione alle popolazioni aborigene. Esso non pregiudica i diritti aborigeni o dei trattati delle popolazioni aborigene del Canada di cui alla sezione 35 del Constitution Act del 1982. |
4. |
Gli appalti in termini di disciplina canadese sono definiti come operazioni contrattuali per l’acquisizione di beni o servizi a diretto beneficio o uso dello Stato. La procedura d’appalto inizia a seguito della decisione di un ente in merito al fabbisogno e prosegue fino all’aggiudicazione dell’appalto. Non comprende appalti tra enti o imprese pubbliche. |
5. |
Il presente accordo non disciplina gli appalti relativi ai servizi di trasporto che rientrano o sono attinenti a un contratto di appalto. |
6. |
Il presente accordo disciplina i servizi di cui all’allegato 5 e i servizi edili di cui all’allegato 6 nei confronti di una Parte specifica solo nella misura in cui tale Parte ha concesso accesso reciproco a quel servizio. |
7. |
Il presente accordo non è applicabile agli elementi relativi alla fornitura di beni e prestazione di servizi dei contratti che, pur essendo aggiudicati da enti pubblici, non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo. |
8. |
Il presente accordo non disciplina i contratti nell’ambito di un accordo internazionale e ai fini dell’esecuzione o della gestione comune di progetti. |
9. |
Qualunque esclusione connessa in maniera specifica o generale a enti o imprese pubblici o federali di cui agli allegati 1, 2 o 3 si applica anche ai loro successori, in modo tale da mantenere il valore della presente offerta. |
Appendice I - impegni futuri dell’unione europea (finale)
ALLEGATO 1
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
Forniture
Soglie: 130 000 DSP
Servizi (specificati all’allegato 5)
Soglie: 130 000 DSP
Opere (specificate all’allegato 6)
Soglie: 5 000 000 DSP
1. ENTI DELL’UNIONE EUROPEA
1. |
Consiglio dell’Unione europea |
2. |
Commissione europea |
3. |
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) |
2. LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEI GOVERNI CENTRALI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UE
a) |
Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Liechtenstein, Svizzera, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi relativamente ad Aruba, gli appalti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell’UE. L’elenco allegato non è esaustivo. |
b) |
Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Israele, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici del governo centrale. |
c) |
Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti, Canada, Giappone, Hong Kong, Cina, Singapore, Corea, Armenia e Territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali, salvo se contrassegnate da asterisco. |
d) |
Fatta salva la lettera c), per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti, Giappone e Territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell’UE, purché contrassegnate da doppio asterisco. |
BELGIO
|
|
||||
SPF Chancellerie du Premier Ministre; |
FOD Kanselarij van de Eerste Minister; |
||||
SPF Personnel et Organisation; |
FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; |
||||
SPF Budget et Contrôle de la Gestion; |
FOD Budget en Beheerscontrole; |
||||
SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict); |
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); |
||||
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; |
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; |
||||
SPF Intérieur; |
FOD Binnenlandse Zaken; |
||||
SPF Finances; |
FOD Financiën; |
||||
SPF Mobilité et Transports; |
FOD Mobiliteit en Vervoer; |
||||
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; |
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg; |
||||
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; |
FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid; |
||||
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; |
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; |
||||
SPF Justice; |
FOD Justitie; |
||||
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; |
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; |
||||
Ministère de la Défense; |
Ministerie van Landsverdediging; |
||||
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale; |
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie; |
||||
Service public fédéral de Programmation Développement durable; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; |
||||
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; |
||||
|
|
||||
Office national de Sécurité sociale; |
Rijksdienst voor sociale Zekerheid; |
||||
Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants; |
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; |
||||
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; |
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; |
||||
Office national des Pensions; |
Rijksdienst voor Pensioenen; |
||||
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; |
Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; |
||||
Fond des Maladies professionnelles; |
Fonds voor Beroepsziekten; |
||||
Office national de l'Emploi; |
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening |
||||
La Poste (2) |
De Post (2) |
BULGARIA
1. |
Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly) |
2. |
Администрация на Президента (Administration of the President) |
3. |
Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers) |
4. |
Конституционен съд (Constitutional Court) |
5. |
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) |
6. |
Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs) |
7. |
Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior) |
8. |
Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations) |
9. |
Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform) |
10. |
Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food) |
11. |
Министерство на здравеопазването (Ministry of Health) |
12. |
Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy) |
13. |
Министерство на културата (Ministry of Culture) |
14. |
Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science) |
15. |
Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water) |
16. |
Министерство на отбраната (Ministry of Defence) |
17. |
Министерство на правосъдието (Ministry of Justice) |
18. |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works) |
19. |
Министерство на транспорта (Ministry of Transport) |
20. |
Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy) |
21. |
Министерство на финансите (Ministry of Finance) |
22. |
държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power): |
23. |
Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency) |
24. |
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission) |
25. |
Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security) |
26. |
Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition) |
27. |
Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection) |
28. |
Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination) |
29. |
Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission) |
30. |
Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission) |
31. |
Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria) |
32. |
Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria) |
33. |
Агенция за приватизация (Privatization Agency) |
34. |
Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control) |
35. |
Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology) |
36. |
Държавна агенция "Архиви" (State Agency "Archives") |
37. |
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State Reserve and War-Time Stocks") |
38. |
Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees) |
39. |
Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad) |
40. |
Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection) |
41. |
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications) |
42. |
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance) |
43. |
Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports) |
44. |
Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism) |
45. |
Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places) |
46. |
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration) |
47. |
Национален статистически институт (National Statistical Institute) |
48. |
Агенция "Митници" (Customs Agency) |
49. |
Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency) |
50. |
Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency) |
51. |
Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency) |
52. |
Държавна агенция "Национална сигурност" (State Agency "National Security") |
53. |
Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities) |
54. |
Агенция по вписванията (Registry Agency) |
55. |
Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency) |
56. |
Агенция по заетостта (Employment Agency) |
57. |
Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency) |
58. |
Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency) |
59. |
Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency) |
60. |
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration") |
61. |
Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision) |
62. |
Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling) |
63. |
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile Administration") |
64. |
Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression") |
65. |
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service") |
66. |
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour Inspectorate") |
67. |
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway Administration") |
68. |
Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime Administration") |
69. |
Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film Centre") |
70. |
Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port Administration") |
71. |
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency "Exploration and Maintenance of the Danube River") |
72. |
Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Infrastructure Fund) |
73. |
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting) |
74. |
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises) |
75. |
Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines) |
76. |
Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine) |
77. |
Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency) |
78. |
Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources) |
79. |
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture) |
80. |
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry) |
81. |
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control) |
82. |
Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency) |
83. |
Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration) |
84. |
Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection) |
85. |
Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate) |
86. |
Национална агенция за приходите (National Revenue Agency) |
87. |
Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service) |
88. |
Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection) |
89. |
Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service) |
90. |
Държавна агенция по горите (State Forestry Agency) |
91. |
Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)** |
92. |
Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)** |
93. |
Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)** |
94. |
Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)** |
95. |
Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Material-technical Ensuring and Social Service" at the Ministry of the Interior)** |
96. |
Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)** |
97. |
Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)** |
98. |
Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military Clubs and Information")** |
99. |
Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")** |
100. |
Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"(Executive Agency "Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property")** |
101. |
Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")** |
102. |
Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)** |
103. |
Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)** |
104. |
Национална служба "Полиция" (National Office "Police")* |
105. |
Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office "Fire Safety and Protection of the Population")* |
106. |
Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)** |
107. |
Служба "Военна информация" (Military Information Service)** |
108. |
Служба "Военна полиция" (Military Police)** |
109. |
Авиоотряд 28 (Airsquad 28)** |
REPUBBLICA CECA
1. |
Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport) |
2. |
Ministerstvo financí (Ministry of Finance) |
3. |
Ministerstvo kultury (Ministry of Culture) |
4. |
Ministerstvo obrany (Ministry of Defence) |
5. |
Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development) |
6. |
Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs) |
7. |
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade) |
8. |
Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice) |
9. |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports) |
10. |
Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior) |
11. |
Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs) |
12. |
Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health) |
13. |
Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture) |
14. |
Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment) |
15. |
Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic) |
16. |
Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic) |
17. |
Kancelář prezidenta (Office of the President) |
18. |
Český statistický úřad (Czech Statistical Office) |
19. |
Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre) |
20. |
Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office) |
21. |
Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection) |
22. |
Bezpečnostní informační služba (Security Information Service) |
23. |
Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority) |
24. |
Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic) |
25. |
Vězeňská služba (Prison Service) |
26. |
Český báňský úřad (Czech Mining Authority) |
27. |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition) |
28. |
Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves) |
29. |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety) |
30. |
Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office) |
31. |
Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic) |
32. |
Ústavní soud (Constitutional Court) |
33. |
Nejvyšší soud (Supreme Court) |
34. |
Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court) |
35. |
Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office) |
36. |
Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office) |
37. |
Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights) |
38. |
Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic) |
39. |
Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office) |
40. |
Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office) |
41. |
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)* |
DANIMARCA
1. |
Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office |
2. |
Statsministeriet — The Prime Minister's Office |
3. |
Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs |
4. |
Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment 5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions |
5. |
Domstolsstyrelsen — The Court Administration |
6. |
Finansministeriet — Ministry of Finance 5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions |
7. |
Forsvarsministeriet — Ministry of Defence 5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions |
8. |
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut |
9. |
Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies |
10. |
Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities |
11. |
Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions |
12. |
Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies |
13. |
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency |
14. |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions |
15. |
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings |
16. |
Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions |
17. |
Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions |
18. |
Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet |
19. |
Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions |
20. |
Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions |
21. |
Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions |
GERMANIA
|
Auswärtiges Amt |
||
|
Bundeskanzleramt |
||
|
Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
||
|
Bundesministerium für Bildung und Forschung |
||
|
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
||
|
Bundesministerium der Finanzen |
||
|
Bundesministerium des Innern |
||
|
Bundesministerium für Gesundheit |
||
|
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
||
|
Bundesministerium der Justiz |
||
|
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung |
||
|
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
||
|
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
||
|
Bundesministerium der Verteidigung |
||
|
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
ESTONIA
1. |
Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia) |
2. |
Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia) |
3. |
Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia) |
4. |
Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia) |
5. |
Õiguskantsler (Legal Chancellor) |
6. |
Riigikantselei (The State Chancellery) |
7. |
Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia) |
8. |
Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research) |
9. |
Justiitsministeerium (Ministry of Justice) |
10. |
Kaitseministeerium (Ministry of Defence) |
11. |
Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment) |
12. |
Kultuuriministeerium (Ministry of Culture) |
13. |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications) |
14. |
Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture) |
15. |
Rahandusministeerium (Ministry of Finance) |
16. |
Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs) |
17. |
Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs) |
18. |
Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs) |
19. |
Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate) |
20. |
Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office) |
21. |
Teabeamet (The Information Board) |
22. |
Maa-amet (Estonian Land Board) |
23. |
Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate) |
24. |
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture) |
25. |
Muinsuskaitseamet (The Heritage Board) |
26. |
Patendiamet (Patent Office) |
27. |
Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority) |
28. |
Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board) |
29. |
Riigihangete Amet (Public Procurement Office) |
30. |
Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate) |
31. |
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board) |
32. |
Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board) |
33. |
Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority) |
34. |
Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board) |
35. |
Statistikaamet (Statistics Estonia) |
36. |
Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board) |
37. |
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board) |
38. |
Piirivalveamet (National Board of Border Guard) |
39. |
Politseiamet (National Police Board) |
40. |
Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre) |
41. |
Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police) |
42. |
Päästeamet (The Rescue Board) |
43. |
Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate) |
44. |
Ravimiamet (State Agency of Medicines) |
45. |
Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board) |
46. |
Tööturuamet (Labour Market Board) |
47. |
Tervishoiuamet (Health Care Board) |
48. |
Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate) |
49. |
Tööinspektsioon (Labour Inspectorate) |
50. |
Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration) |
51. |
Maanteeamet (Estonian Road Administration) |
52. |
Veeteede Amet (Maritime Administration) |
53. |
Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police) |
54. |
Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency) |
55. |
Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces) |
GRECIA
1. |
Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior) |
2. |
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs) |
3. |
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance) |
4. |
Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development) |
5. |
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice) |
6. |
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion) |
7. |
Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture) |
8. |
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity) |
9. |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works) |
10. |
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection) |
11. |
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications) |
12. |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food) |
13. |
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy) |
14. |
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace) |
15. |
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication) |
16. |
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information) |
17. |
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth) |
18. |
Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality) |
19. |
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security) |
20. |
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad) |
21. |
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry) |
22. |
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology) |
23. |
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports) |
24. |
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works) |
25. |
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service) |
26. |
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council) |
27. |
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation) |
28. |
Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office) |
29. |
Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory) |
30. |
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund) |
31. |
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens) |
32. |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki) |
33. |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace) |
34. |
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean) |
35. |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina) |
36. |
Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras) |
37. |
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia) |
38. |
Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete) |
39. |
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School) |
40. |
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital) |
41. |
Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital) |
42. |
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration) |
43. |
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation) |
44. |
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation) |
45. |
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation) |
46. |
Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff) |
47. |
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff) |
48. |
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff) |
49. |
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission) |
50. |
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education) |
51. |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)* |
52. |
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce) |
53. |
Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA) |
SPAGNA
|
Presidencia de Gobierno |
|
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |
|
Ministerio de Justicia |
|
Ministerio de Defensa |
|
Ministerio de Economía y Hacienda |
|
Ministerio del Interior |
|
Ministerio de Fomento |
|
Ministerio de Educación y Ciencia |
|
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio |
|
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales |
|
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
|
Ministerio de la Presidencia |
|
Ministerio de Administraciones Públicas |
|
Ministerio de Cultura |
|
Ministerio de Sanidad y Consumo |
|
Ministerio de Medio Ambiente |
|
Ministerio de Vivienda |
FRANCIA
1. Ministères
|
Services du Premier ministre |
|
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports |
|
Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales |
|
Ministère chargé de la justice |
|
Ministère chargé de la défense |
|
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes |
|
Ministère chargé de l'éducation nationale |
|
Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi |
|
Secrétariat d'Etat aux transports |
|
Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur |
|
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité |
|
Ministère chargé de la culture et de la communication |
|
Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique |
|
Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche |
|
Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche |
|
Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
|
Secrétariat d'Etat à la fonction publique |
|
Ministère chargé du logement et de la ville |
|
Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie |
|
Secrétariat d'Etat à l'outre-mer |
|
Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative |
|
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants |
|
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement |
|
Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques |
|
Secrétariat d'Etat aux affaires européennes |
|
Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme |
|
Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme |
|
Secrétariat d'Etat à la politique de la ville |
|
Secrétariat d'Etat à la solidarité |
|
Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi |
|
Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services |
|
Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale |
|
Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire |
2. Etablissements publics nationaux
|
Académie de France à Rome |
|
Académie de marine |
|
Académie des sciences d'outre-mer |
|
Académie des technologies* |
|
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) |
|
Agences de l'eau |
|
Agence de biomédecine** |
|
Agence pour l'enseignement du français à l'étranger** |
|
Agence française de sécurité sanitaire des aliments** |
|
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail** |
|
Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations |
|
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) |
|
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) |
|
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances |
|
Agence pour la garantie du droit des mineurs* |
|
Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) |
|
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) |
|
Bibliothèque nationale de France |
|
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg |
|
Caisse des Dépôts et Consignations |
|
Caisse nationale des autoroutes (CNA) |
|
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) |
|
Caisse de garantie du logement locatif social |
|
Casa de Velasquez |
|
Centre d'enseignement zootechnique |
|
Centre d'études de l'emploi** |
|
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts |
|
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) |
|
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale |
|
Centre des Monuments Nationaux |
|
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou |
|
Centre national des arts plastiques** |
|
Centre national de la cinématographie |
|
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés |
|
Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) |
|
Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale |
|
Centre national du livre |
|
Centre national de documentation pédagogique |
|
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) |
|
Centre national professionnel de la propriété forestière |
|
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) |
|
Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) |
|
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) |
|
Collège de France |
|
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
|
Conservatoire National des Arts et Métiers |
|
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris |
|
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon |
|
Conservatoire national supérieur d'art dramatique |
|
Ecole centrale de Lille |
|
Ecole centrale de Lyon |
|
École centrale des arts et manufactures |
|
École française d'archéologie d'Athènes |
|
École française d'Extrême-Orient |
|
École française de Rome |
|
École des hautes études en sciences sociales |
|
École du Louvre* |
|
École nationale d'administration |
|
École nationale de l'aviation civile (ENAC) |
|
École nationale des Chartes |
|
École nationale d'équitation |
|
École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg |
|
Écoles nationales d'ingénieurs |
|
École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes |
|
Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles |
|
École nationale de la magistrature |
|
Écoles nationales de la marine marchande |
|
École nationale de la santé publique (ENSP) |
|
École nationale de ski et d'alpinisme |
|
École nationale supérieure des arts décoratifs |
|
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix |
|
École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre** |
|
Écoles nationales supérieures d'arts et métiers |
|
École nationale supérieure des beaux-arts |
|
École nationale supérieure de céramique industrielle |
|
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) |
|
École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires |
|
Écoles nationales vétérinaires |
|
École nationale de voile |
|
Écoles normales supérieures |
|
École polytechnique |
|
École de viticulture — Avize (Marne) |
|
Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon |
|
Établissement national des invalides de la marine (ENIM) |
|
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter |
|
Fondation Carnegie |
|
Fondation Singer-Polignac |
|
Haras nationaux |
|
Hôpital national de Saint-Maurice |
|
Institut français d'archéologie orientale du Caire |
|
Institut géographique national |
|
Institut National des Appellations d'origine |
|
Institut national des hautes études de sécurité** |
|
Institut de veille sanitaire** |
|
Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes |
|
Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D) |
|
Institut National d'Horticulture |
|
Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire |
|
Institut national des jeunes aveugles — Paris |
|
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux |
|
Institut national des jeunes sourds — Chambéry |
|
Institut national des jeunes sourds — Metz |
|
Institut national des jeunes sourds — Paris |
|
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) |
|
Institut national de la propriété industrielle |
|
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) |
|
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) |
|
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) |
|
Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)** |
|
Institut National des Sciences de l'Univers |
|
Institut National des Sports et de l'Education Physique |
|
Instituts nationaux polytechniques |
|
Instituts nationaux des sciences appliquées |
|
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) |
|
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) |
|
Institut de Recherche pour le Développement |
|
Instituts régionaux d'administration |
|
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) |
|
Institut supérieur de mécanique de Paris |
|
Institut Universitaires de Formation des Maîtres |
|
Musée de l'armée |
|
Musée Gustave-Moreau |
|
Musée du Louvre* |
|
Musée du Quai Branly** |
|
Musée national de la marine |
|
Musée national J.-J.-Henner |
|
Musée national de la Légion d'honneur |
|
Musée de la Poste |
|
Muséum National d'Histoire Naturelle |
|
Musée Auguste-Rodin |
|
Observatoire de Paris |
|
Office français de protection des réfugiés et apatrides |
|
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) |
|
Office national de la chasse et de la faune sauvage |
|
Office National de l'eau et des milieux aquatiques |
|
Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) |
|
Office universitaire et culturel français pour l'Algérie |
|
Palais de la découverte |
|
Parcs nationaux |
|
Universités |
3. Institutions, autorités et juridictions indépendantes
|
Présidence de la République* |
|
Assemblée Nationale* |
|
Sénat* |
|
Conseil constitutionnel* |
|
Conseil économique et social* |
|
Conseil supérieur de la magistrature* |
|
Agence française contre le dopage* |
|
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles** |
|
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires** |
|
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes** |
|
Autorité de sûreté nucléaire* |
|
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel** |
|
Commission d'accès aux documents administratifs* |
|
Commission consultative du secret de la défense nationale* |
|
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques* |
|
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité* |
|
Commission nationale de déontologie de la sécurité* |
|
Commission nationale du débat public* |
|
Commission nationale de l'informatique et des libertés* |
|
Commission des participations et des transferts* |
|
Commission de régulation de l'énergie* |
|
Commission de la sécurité des consommateurs* |
|
Commission des sondages* |
|
Commission de la transparence financière de la vie politique* |
|
Conseil de la concurrence* |
|
Conseil supérieur de l'audiovisuel* |
|
Défenseur des enfants** |
|
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité** |
|
Haute autorité de santé** |
|
Médiateur de la République** |
|
Cour de justice de la République* |
|
Tribunal des Conflits* |
|
Conseil d'Etat* |
|
Cours administratives d'appel* |
|
Tribunaux administratifs* |
|
Cour des Comptes* |
|
Chambres régionales des Comptes* |
|
Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)* |
4. Autre organisme public national
|
Union des groupements d'achats publics (UGAP) |
|
Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E) |
|
Autorité indépendante des marchés financiers |
|
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) |
|
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) |
|
Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) |
IRLANDA
1. |
President's Establishment |
2. |
Houses of the Oireachtas — [Parliament] |
3. |
Department of the Taoiseach — [Prime Minister] |
4. |
Central Statistics Office |
5. |
Department of Finance |
6. |
Office of the Comptroller and Auditor General |
7. |
Office of the Revenue Commissioners |
8. |
Office of Public Works |
9. |
State Laboratory |
10. |
Office of the Attorney General |
11. |
Office of the Director of Public Prosecutions |
12. |
Valuation Office |
13. |
Commission for Public Service Appointments |
14. |
Office of the Ombudsman |
15. |
Chief State Solicitor's Office |
16. |
Department of Justice, Equality and Law Reform |
17. |
Courts Service |
18. |
Prisons Service |
19. |
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests |
20. |
Department of the Environment, Heritage and Local Government |
21. |
Department of Education and Science |
22. |
Department of Communications, Energy and Natural Resources |
23. |
Department of Agriculture, Fisheries and Food |
24. |
Department of Transport |
25. |
Department of Health and Children |
26. |
Department of Enterprise, Trade and Employment |
27. |
Department of Arts, Sports and Tourism |
28. |
Department of Defence |
29. |
Department of Foreign Affairs |
30. |
Department of Social and Family Affairs |
31. |
Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs |
32. |
Arts Council |
33. |
National Gallery |
ITALIA
I. |
Organismi committenti
|
II. |
Altri enti pubblici nazionali: CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3) |
CIPRO
1. |
|
2. |
Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers) |
3. |
Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives) |
4. |
Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service) |
5. |
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic) |
6. |
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic) |
7. |
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission) |
8. |
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission) |
9. |
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman)) |
10. |
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition) |
11. |
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service) |
12. |
Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau) |
13. |
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic) |
14. |
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner) |
15. |
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid) |
16. |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body) |
17. |
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority) |
18. |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body) |
19. |
Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence) |
20. |
|