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Document 32014D0009
2014/9/EU: Commission Decision of 18 December 2013 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage (notified under document C(2013) 9186) Text with EEA relevance
2014/9/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013 , recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [notificata con il numero C(2013) 9186] Testo rilevante ai fini del SEE
2014/9/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013 , recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [notificata con il numero C(2013) 9186] Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 9, 14.1.2014, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32019R0331
14.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 9/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
[notificata con il numero C(2013) 9186]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/9/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 13,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione 2003/87/CE, la decisione 2010/2/UE della Commissione (2) stabilisce un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
(2) |
A norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, la decisione 2011/278/UE (3) della Commissione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita di quote di emissioni. |
(3) |
Ogni anno è possibile aggiungere un settore o sottosettore all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio qualora si sia dimostrato mediante una relazione analitica che tale settore o sottosettore soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17 dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in seguito a una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività del settore o sottosettore. |
(4) |
Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 nella decisione 2010/2/UE sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano alcune specifiche caratteristiche distintive aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore. |
(5) |
Per quanto riguarda i sottosettori «Farina, semolino e fiocchi di patate», «Patate conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate» nonché «Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti», tale riesame ha dimostrato che sono chiaramente distinti da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tali sottosettori all’elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
(6) |
Per quanto attiene al sottosettore «Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)», tale riesame ha altresì dimostrato che è chiaramente distinto da altri sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfa il criterio quantitativo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tale sottosettore all’elenco di settori o sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
(7) |
Nel 2012 sono stati riesaminati i settori «Produzione di gesso» e «Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia» (rispettivamente codici NACE 2653 e 2662). Detto riesame qualitativo ha dimostrato le complesse caratteristiche del mercato, come gli scambi crescenti, in particolare una tendenza all’incremento nelle importazioni provenienti da paesi aventi costi di produzione inferiori e una maggiore pressione concorrenziale internazionale a fronte di modesti margini di profitto per gli anni esaminati, il che riduce la capacità degli impianti di investire nella riduzione di emissioni. Sulla base dell’impatto combinato di tali fattori è opportuno ritenere detti settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e quindi aggiungerli all’elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
(8) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2010/2/UE
L’allegato I della decisione 2010/2/UE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Modifiche della decisione 2011/278/UE
L’allegato I della decisione 2011/278/UE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.
(3) GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato della decisione 2010/2/UE è modificato come segue:
1. |
La sezione 2 è modificata come segue:
|
2. |
Alla sezione 3, dopo la voce 2640 sono inserite le seguenti voci:
|
ALLEGATO II
All’allegato I della decisione 2011/278/UE le voci corrispondenti ai parametri di riferimento per «Gesso», «Gesso secondario essiccato» e «Cartongesso» sono sostituite come di seguito:
Prodotti per cui è stato definito un parametro di riferimento |
Definizione dei prodotti inclusi |
Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) |
Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/UE per gli anni 2013 e 2014 |
Valore del parametro di riferimento (quote/t) |
«Gesso |
Gessi costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio (compresi quelli per edilizia, per l’apprettatura di tessuti o carta, utilizzati in odontoiatria e per la bonifica di terreni), in tonnellate di stucco. Il gesso alfa non è incluso in questo parametro di riferimento |
Sono inclusi tutti i processi correlati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione e calcinazione |
sì |
0,048», |
«Gesso secondario essiccato |
Gesso secondario essiccato (gesso sintetico, sottoprodotto riciclato dell’industria elettrica, o materiali riciclati provenienti dai rifiuti edilizi e di demolizione) espresso in tonnellate di prodotto |
Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, all’essiccazione di gesso secondario |
sì |
0,017», |
«Cartongesso |
Questo parametro riguarda tavole, lastre, pannelli, piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, unicamente (non) rivestiti o rinforzati con carta o cartone, ad esclusione degli articoli agglomerati con gesso, ornate (in tonnellate di stucco). Le lastre di gesso con fibre ad alta densità non rientrano in questo parametro di riferimento |
Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione, calcinazione e essiccazione delle tavole. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette, viene preso in considerazione unicamente il consumo di elettricità delle pompe di calore utilizzate in fase di essiccazione |
sì |
0,131». |