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Document 32013R1288

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 347, 20.12.2013, p. 50–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R0817

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1288/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/50


REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" invita a realizzare un programma unico relativo al settore dell'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che comprenda gli aspetti internazionali dell'istruzione superiore e che riunisca il programma d'azione nell'ambito dell'apprendimento permanente ("Apprendimento permanente") istituito con decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il programma Gioventù in azione ("Gioventù in azione") istituito con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il programma d'azione Erasmus Mundus ("Erasmus Mundus") istituito con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il programma ALFA III istituito con regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e i programmi Tempus e Edulink, al fine di ottenere una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari aspetti del programma unico. Lo sport inoltre è proposto come parte di tale programma unico ("il programma").

(2)

Le relazioni di valutazione intermedia del programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus, insieme alla consultazione pubblica sulla futura azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù e in materia di istruzione superiore, hanno rivelato la pressante, e per alcuni aspetti crescente, necessità di portare avanti cooperazione e mobilità in tali settori a livello europeo. Le relazioni di valutazione hanno sottolineato l'importanza di tessere rapporti più stretti tra i programmi dell'Unione e gli sviluppi politici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù, hanno espresso l'auspicio che l'azione dell'Unione sia articolata in modo tale da soddisfare meglio il paradigma dell'apprendimento permanente, e hanno insistito perché si adotti un approccio più semplice, di più agevole utilizzo e più flessibile all'attuazione di quest'azione e si ponga fine alla frammentazione dei programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dell'istruzione superiore.

(3)

È opportuno che il programma sia incentrato sull'accessibilità dei finanziamenti e sulla trasparenza delle procedure amministrative e finanziarie, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la digitalizzazione. Lo snellimento e la semplificazione a livello organizzativo e gestionale nonché una costante attenzione alla riduzione delle spese amministrative sono anch'essi elementi essenziali per il successo del programma.

(4)

La consultazione pubblica sulle scelte strategiche dell'Unione per l'attuazione della nuova competenza in materia di sport, insieme alla relazione di valutazione della Commissione sulle azioni preparatorie nel settore dello sport, hanno fornito utili indicazioni sulle aree prioritarie per l'azione dell'Unione, e hanno illustrato il valore aggiunto che l'Unione può apportare sostenendo le attività volte a produrre, condividere e diffondere esperienze e conoscenze su diverse tematiche che riguardano lo sport a livello europeo, a condizione che tali azioni si focalizzino sulle attività sportive praticate a livello amatoriale.

(5)

La Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di tale crescita e fissa cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell'istruzione, il cui obiettivo è di ridurre i tassi di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10 %, e fare in modo che almeno il 40 % delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni abbia portato a termine l'istruzione terziaria o equivalente. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento" e l'Agenda per le nuove competenze e per l'occupazione.

(6)

Nelle conclusioni del 12 maggio 2009 il Consiglio ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), definendo quattro obiettivi strategici per rispondere alle sfide ancora da affrontare per creare un'Europa basata sulla conoscenza e fare dell'apprendimento permanente una realtà per tutti.

(7)

Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il programma promuove tra l'altro la parità tra uomini e donne e misure volte a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito dell'attuazione del programma è necessario ampliare l'accesso per gli appartenenti ai gruppi svantaggiati e vulnerabili e affrontare attivamente le speciali necessità di apprendimento delle persone con disabilità.

(8)

Il programma dovrebbe assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione superiore, al fine non solo di migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea nel conseguimento dei più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche di favorire la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi partner, così come al loro sviluppo socioeconomico più in generale, promuovendo tra l'altro la "mobilità di talenti" mediante iniziative di mobilità con i cittadini dei paesi partner. A tal fine, è opportuno rendere disponibili i finanziamenti attraverso lo Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo Strumento europeo di vicinato (ENI), lo Strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI). Possono altresì essere resi disponibili finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES) conformemente alle norme che lo disciplinano. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino all'utilizzo di tali fondi, garantendo nel contempo la conformità con i rispettivi regolamenti istitutivi dei richiamati strumenti e fondo.

(9)

Nella risoluzione del 27 novembre 2009 relativa a un rinnovato quadro europeo di cooperazione in materia di gioventù (2010-2018) il Consiglio ha posto l'accento sulla necessità di considerare tutti i giovani una risorsa della società con l'obiettivo di facilitarne la partecipazione allo sviluppo delle politiche che li coinvolgono, mediante un continuo dialogo strutturato tra decisori politici, giovani e organizzazioni giovanili a tutti i livelli.

(10)

L'integrazione in un unico programma dell'apprendimento formale, non formale e informale dovrebbe creare sinergie e promuovere la cooperazione transettoriale tra i vari settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Nel corso dell'attuazione del programma è opportuno tenere in debita considerazione le specifiche necessità dei vari settori e, se del caso, il ruolo delle autorità regionali e locali.

(11)

Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrebbe istituire in via sperimentale uno strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro condizione sociale, di conseguire un diploma di Master in un altro paese al quale è aperta la partecipazione al programma ("il paese del programma"). Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti dovrebbe essere messo a disposizione degli istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi del programma e a condizioni favorevoli per gli studenti. È opportuno che tale strumento supplementare e innovativo per la mobilità a fini dell'apprendimento non sostituisca gli attuali regimi di sovvenzionamento o di prestito che sostengono la mobilità studentesca a livello locale, nazionale e di Unione e non impedisca lo sviluppo di nuovi regimi in futuro. Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti dovrebbe essere sottoposto a un attento monitoraggio e valutazione, in particolare per quanto concerne la sua diffusione sul mercato nei vari paesi. Conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, al Parlamento europeo e al Consiglio dovrebbe essere presentata una valutazione di medio termine non oltre la fine del 2017, nell'ottica di ottenere un indirizzo politico in merito alla continuazione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, anche, ove possibile, mediante la risoluzione delle questioni amministrative che creano difficoltà per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. Ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio (8), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure accelerate di ammissione.

(13)

La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Sostenere la crescita e l'occupazione - un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa" stabilisce un quadro entro il quale l'Unione, gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore possono cooperare per aumentare il numero dei laureati, migliorare la qualità dell'istruzione e massimizzare il contributo che l'istruzione superiore e la ricerca possono offrire per aiutare le economie degli Stati membri e le società a uscire rafforzate dalla crisi economica mondiale.

(14)

Per dare una risposta migliore alla disoccupazione giovanile nell'Unione, è opportuno prestare una particolare attenzione alla cooperazione transnazionale fra gli istituti d'istruzione superiore e professionale e le imprese, al fine di migliorare le possibilità di impiego degli studenti e sviluppare competenze imprenditoriali.

(15)

La dichiarazione di Bologna, firmata dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei il 19 giugno 1999, ha istituito un processo intergovernativo volto alla creazione di uno "spazio europeo dell'insegnamento superiore" che deve essere sostenuto in modo continuo a livello di Unione.

(16)

Il ruolo cruciale svolto dall'istruzione e dalla formazione professionale (IFP) nel sostenere il raggiungimento di una serie di obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 è ampiamente riconosciuto e definito nel processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020), considerata in particolare la loro capacità di affrontare l'elevato livello della disoccupazione in Europa, soprattutto della disoccupazione giovanile e a lungo termine, di promuovere la cultura dell'apprendimento permanente, di contrastare l'esclusione sociale e di incoraggiare la cittadinanza attiva. Onde colmare il divario tra le conoscenze acquisite con l'istruzione e la formazione e le abilità e competenze richieste nel mondo del lavoro, e per aumentare le possibilità di impiego dei giovani, sono necessari tirocini e apprendistati di qualità, inclusi quelli nelle micro imprese e nelle piccole e medie imprese.

(17)

È necessario rafforzare l'intensità e ampliare la cooperazione europea tra le scuole e la mobilità del personale scolastico e degli allievi, per soddisfare le priorità fissate nell'Agenda per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21o secolo, in particolare al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare e sostenere la professione dell'insegnante e i dirigenti scolastici. In tale contesto, agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono scolastico, migliorare le capacità di base e accrescere la partecipazione e la qualità dell'educazione e della cura della prima infanzia, dovrebbe essere data priorità unitamente agli obiettivi che rafforzano le competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto e che migliorano le opportunità educative per i bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico.

(18)

L'Agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del 28 novembre 2011 si propone di consentire a tutti gli adulti di sviluppare e potenziare le proprie abilità e competenze per tutto l'arco della vita. È opportuno prestare una particolare attenzione al miglioramento delle opportunità di apprendimento per l'alto numero di europei scarsamente qualificati, migliorando nello specifico l'alfabetizzazione e le competenze aritmetico-matematiche e promuovendo percorsi flessibili di apprendimento e misure che offrano una seconda opportunità.

(19)

L'azione del Forum Europeo della Gioventù, dei Centri Nazionali d'Informazione sul Riconoscimento Accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, dei Servizi Nazionali di Supporto dell'Azione eTwinning, dei Centri Nazionali Europass e degli Uffici d'Informazione Nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato è essenziale per raggiungere gli obiettivi del programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di rispettiva attività e diffondendo i risultati del programma nell'Unione e nei paesi partner.

(20)

È opportuno che si rafforzi la cooperazione prevista dal programma con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, operanti nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

(21)

Al fine di contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale e di rispondere alla crescente necessità di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in tale settore, fornendo sostegno a istituti accademici o ad associazioni operanti nell'ambito dell'integrazione europea e ad associazioni che perseguono finalità di interesse europeo, tramite l'azione Jean Monnet.

(22)

La collaborazione prevista dal programma con le organizzazioni della società civile nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a livello nazionale e dell'Unione riveste una grande importanza per creare un profondo senso di appartenenza rispetto alle strategie e alle politiche per l'apprendimento permanente e per tenere conto delle idee e delle preoccupazioni delle parti interessate a tutti i livelli.

(23)

La comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport" espone le idee della Commissione per un'azione a livello di Unione nel settore dello sport a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e propone una serie di azioni concrete per la Commissione e gli Stati membri volte ad aumentare l'identità europea dello sport in tre ampie aree tematiche: il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e l'organizzazione dello sport. Occorre inoltre prendere in considerazione il valore aggiunto dello sport, compreso lo sport di origine locale, e il suo contributo al patrimonio storico e culturale dell'Unione.

(24)

Occorre prestare un'attenzione particolare allo sport praticato a livello amatoriale e al volontariato nello sport, dato il ruolo importante che svolgono nel promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute.

(25)

La maggiore trasparenza e il maggiore riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa adozione degli strumenti dell'Unione per trasparenza e il riconoscimento dovrebbero contribuire a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione e promuovere la mobilità sia per un apprendimento permanente sia a fini occupazionali in tutta Europa, tra paesi e settori diversi. Consentire l'accesso a metodi, prassi e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorare l'occupabilità.

(26)

A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), del registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e dell'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENAQ) istituiti ai sensi della raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), del quadro europeo delle qualifiche (EQF) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (11), del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (12), del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (13), e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

(27)

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

(28)

È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nell'ambito del programma, nonché la loro complementarità con le attività svolte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE e con altre attività, in particolare quelle nei settori della cultura e dei mezzi d'informazione, dell'occupazione, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, della politica di coesione e di sviluppo, così come della politica di allargamento e delle iniziative, degli strumenti e delle strategie nell'ambito della politica regionale e delle relazioni esterne.

(29)

Il programma è concepito per avere un impatto positivo e sostenibile sulle politiche e sulle prassi in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Tale impatto sistemico dovrebbe essere conseguito tramite le varie azioni e attività previste nel programma, intese a promuovere riforme a livello istituzionale e, se del caso, innovazioni a livello di sistema. I progetti individuali per i quali è richiesto il sostegno finanziario del programma non sono tenuti ad avere di per sé un impatto sistemico. È il risultato cumulativo di tali progetti che dovrebbe contribuire al raggiungimento di un impatto sistemico.

(30)

Un'efficace gestione della performance del programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori di efficienza specifici, misurabili e realistici che possano essere misurati nel tempo e che riflettano la logica dell'intervento.

(31)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri ottimizzino l'uso delle TIC e delle nuove tecnologie per facilitare l'accesso alle azioni nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In tale ambito potrebbe rientrare la mobilità virtuale, che dovrebbe integrare la mobilità a fini dell'apprendimento senza però sostituirla.

(32)

Il presente regolamento stabilisce, per l'intera durata del programma una dotazione finanziaria complessiva di EUR … che costituisce per il Parlamento europeo e il Consiglio l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (14).

(33)

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del Programma al funzionamento degli organi, nel corso della fase iniziale del programma la Commissione dovrebbe poter considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento, anche se essi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di sovvenzionamento.

(34)

È necessario identificare criteri di efficienza in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di fondi di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle agenzie nazionali.

(35)

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e quelli dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare a programmi dell'Unione sulla base di accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi.

(36)

La Confederazione elvetica può partecipare ai programmi dell'Unione conformemente a un accordo da firmare tra l'Unione e quel paese.

(37)

Le persone provenienti da un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM possono partecipare ai programmi conformemente alla decisione 2001/822/CE del Consiglio (15). Nell'attuazione del programma è opportuno prendere in considerazione le difficoltà delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei PTOM dovute alla loro lontananza.

(38)

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta del 25 maggio 2011 dal titolo "Una risposta nuova a un vicinato in mutamento", hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato alle azioni dell'Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell'ambito dell'istruzione superiore nonché l'apertura del futuro programma d'istruzione a tali paesi.

(39)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'analisi delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione ha un crescente bisogno di finanziamento, la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili per tale assistenza. È opportuno quindi che la Commissione miri a ottimizzare e rendere sostenibile l'impiego delle risorse disponibili, soprattutto mediante l'uso di strumenti finanziari con effetto leva.

(40)

Per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

(41)

Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), il contributo volontario in termini di tempo può essere riconosciuto quale cofinanziamento sotto forma di contributi in natura.

(42)

Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" la Commissione ha ribadito il proprio impegno a semplificare i finanziamenti dell'Unione. La creazione di un programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport dovrebbe condurre a considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione del programma. L'attuazione del programma dovrebbe essere ulteriormente semplificata grazie al ricorso a importi forfetari, costi unitari e finanziamenti anch'essi a tassi forfetari, nonché allo snellimento dei requisiti formali e burocratici per i beneficiari e gli Stati membri.

(43)

Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire al contempo l'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

(44)

È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.

(45)

Al fine di garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del programma, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle disposizioni concernenti le azioni supplementari della cui gestione sono responsabili le agenzie nazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(46)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(47)

Il programma dovrebbe riguardare tre settori diversi e il comitato istituito a norma del presente regolamento dovrebbe occuparsi sia delle questioni orizzontali sia di quelle settoriali. Spetta agli Stati membri assicurare l'invio alle riunioni di tale comitato dei rappresentanti competenti in funzione dei punti all'ordine del giorno e spetta al presidente del comitato assicurare che gli ordini del giorno delle riunioni indichino chiaramente il settore o i settori interessati e i temi, a seconda del settore, che saranno discussi durante ciascuna riunione. Se del caso, conformemente al regolamento del comitato e su base ad hoc, dovrebbe essere possibile invitare a partecipare alle riunioni del comitato, in qualità di osservatori, esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali.

(48)

È opportuno garantire la corretta chiusura del programma, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito dei precedenti programmi entro la fine del 2013.

(49)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire il programma, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

È pertanto opportuno abrogare le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

(51)

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del Programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito d'applicazione del programma

1.   Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato "Erasmus+" ("il programma").

2.   Il programma è attuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

3.   Nel rispetto delle strutture e delle specifiche necessità dei vari settori negli Stati membri, il programma riguarda i seguenti ambiti:

a)

l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, comprese l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);

b)

la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non formale e informale;

c)

lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale.

4.   Il programma prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   "apprendimento permanente": ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, apprendimento non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'offerta di servizi di consulenza e orientamento;

2)   "apprendimento non formale": un apprendimento che avviene attraverso attività pianificate (in termini di obiettivi di apprendimento e tempo necessario), affiancate da una qualche forma di sostegno all'apprendimento (a esempio rapporto studente-insegnante), ma che non rientra nel sistema di istruzione e formazione formale;

3)   "apprendimento informale": un apprendimento derivante da attività quotidiane connesse al lavoro, alla famiglia o al tempo libero che non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo necessario o sostegno all'apprendimento; dal punto di vista di chi apprende può non essere intenzionale;

4)   "dialogo strutturato": il dialogo con i giovani e le organizzazioni che si occupano dei giovani che funge da sede comune di riflessione permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul follow-up della cooperazione europea in materia di gioventù;

5)   "transnazionale": termine che si riferisce, salvo altrimenti indicato, a un'azione che coinvolge almeno due paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

6)   "internazionale": termine che si riferisce a un'azione che coinvolge almeno un paese del programma e almeno un paese terzo ("paese partner");

7)   "mobilità a fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per svolgere studi, intraprendere un'attività di formazione o un'altra attività di apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, volontariato, attività didattica oppure partecipazione ad attività di sviluppo professionale e può includere attività preparatorie quali la formazione nella lingua del paese di accoglienza, nonché attività di invio, accoglienza e follow-up;

8)   "cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi": progetti di cooperazione transnazionale e internazionale che coinvolgono organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e/o della gioventù e possono comprendere anche altre organizzazioni;

9)   "sostegno alle riforme delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, nonché il sostegno allo sviluppo della politica europea in materia di gioventù, attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare il metodo aperto di coordinamento e il dialogo strutturato con i giovani;

10)   "mobilità virtuale": una serie di attività basate sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra cui l'e-learning, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze transnazionali e/o internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento;

11)   "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale dei giovani, e può comprendere professori, insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili e personale non docente;

12)   "animatore per i giovani": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro sviluppo socioeducativo e professionale individuale;

13)   "giovani": individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

14)   "istituti di istruzione superiore":

a)

qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario;

b)

qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;

15)   "diploma congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato da tutti gli istituti partecipanti congiuntamente e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

16)   "diploma doppio/diploma multiplo": un programma di studi offerto da due (doppio) o più (multiplo) istituti di istruzione superiore, a conclusione del quale lo studente riceve un diploma distinto da ognuno degli istituti partecipanti;

17)   "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato o formazione rivolta alla gioventù) svolte da giovani, individualmente o in gruppo, in particolare attraverso le organizzazioni giovanili, e caratterizzate da un approccio non formale all'apprendimento;

18)   "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni di vari paesi del programma per lo svolgimento di attività europee congiunte nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport oppure per l'istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente, quali i progetti di apprendimento congiunto per gli alunni e i loro insegnanti sotto forma di scambi tra classi e mobilità individuale di lungo termine, i programmi intensivi d'istruzione superiore e la cooperazione tra autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione interregionale, anche a livello transfrontaliero; l'accordo può essere esteso a istituti e/o organizzazioni di paesi partner nell'ottica di migliorare la qualità del partenariato;

19)   "competenze chiave": insieme fondamentale di conoscenze, abilità e attitudini di cui tutti gli individui hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione, come descritte nella raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

20)   "metodo aperto di coordinamento ("OMC")": metodo intergovernativo che istituisce un quadro di cooperazione tra gli Stati membri, le cui politiche nazionali possono essere dirette ad alcuni obiettivi comuni; nell'ambito del presente programma, il metodo aperto di coordinamento (OMC) si applica all'istruzione, alla formazione e alla gioventù;

21)   "strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento": strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento e le qualifiche in tutta l'Unione;

22)   "paesi interessati dalla politica europea di vicinato": i paesi e i territori che rientrano nella politica europea di vicinato;

23)   "duplice carriera": la formazione sportiva di alto livello associata all'istruzione generale o al lavoro;

24)   "sport di base": attività sportiva organizzata e praticata a livello locale da sportivi dilettanti, e sport per tutti.

Articolo 3

Valore aggiunto europeo

1.   Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4.

2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato soprattutto attraverso i seguenti elementi:

a)

il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

b)

la complementarità e sinergia con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

c)

il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

Articolo 4

Obiettivo generale del programma

Il programma contribuisce al conseguimento:

a)

degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo principale in materia di istruzione;

b)

degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET2020"), compresi i corrispondenti parametri di riferimento;

c)

dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore;

d)

degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018);

e)

dell'obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare lo sport di base, conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport; nonché

f)

della promozione dei valori europei a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

CAPO II

Istruzione e formazione

Articolo 5

Obiettivi specifici

1.   In linea con l'obiettivo generale del programma di cui all'articolo 4, in particolare con gli obiettivi di ET2020, nonché a sostegno dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore, il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

migliorare il livello delle competenze e abilità chiave, con particolare riguardo alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo a una società coesa, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento e grazie a una cooperazione rafforzata tra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro;

b)

favorire i miglioramenti della qualità, l'innovazione, l'eccellenza e l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e di formazione, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra gli istituti di istruzione e formazione e altri soggetti interessati;

c)

promuovere la realizzazione di uno spazio europeo permanente e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in merito, al fine di supportare le riforme politiche a livello nazionale e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, in particolare attraverso una cooperazione politica rafforzata, un migliore utilizzo degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento e la diffusione delle buone prassi;

d)

favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in particolare attraverso la cooperazione tra gli istituti dell'Unione e dei paesi partner nel settore dell'IFP e dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore europei e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, inclusi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e di paesi partner, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi partner;

e)

migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità linguistica e la consapevolezza interculturale dell'Unione;

f)

promuovere l'eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell'ambito dell'integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale di cui all'articolo 10.

2.   Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e pertinenti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 6

Azioni del programma

1.   In materia di istruzione e formazione il programma persegue i suoi obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:

a)

mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;

b)

cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi; e

c)

sostegno alle riforme delle politiche.

2.   Le specifiche attività Jean Monnet sono descritte all'articolo 10.

Articolo 7

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1.   La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento sostiene, nei paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1, le seguenti attività:

a)

la mobilità degli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti, degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionali. Tale mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner o in un tirocinio o nell'acquisizione di esperienza quale apprendista, assistente o tirocinante all'estero. La mobilità che consente di preparare un master può essere sostenuta attraverso lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di cui all'articolo 20;

b)

la mobilità del personale, nell'ambito dei paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o negli assistentati, o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero.

2.   L'azione sostiene altresì la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i paesi partner per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte.

Articolo 8

Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

1.   La cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi sostiene:

a)

forme di partenariato strategico tra organizzazioni e/o istituti che svolgono attività di istruzione e di formazione o attività in altri settori rilevanti tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte e a promuovere l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

b)

partenariati tra mondo del lavoro e istituti di istruzione e di formazione sotto forma di:

alleanze per la conoscenza, in particolare tra istituti di istruzione superiore e mondo del lavoro, tese a promuovere la creatività, l'innovazione, l'apprendimento sul lavoro e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula e approcci pedagogici;

alleanze per le abilità settoriali tra coloro che dispensano istruzione e formazione e il mondo del lavoro, tese a promuovere le possibilità di impiego, contribuire alla creazione di nuovi programmi specifici per i vari settori o intersettoriali, sviluppare metodi innovativi di istruzione e formazione professionale e impiegare gli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;

c)

piattaforme di supporto informatico che coprano tutti i settori dell'istruzione e della formazione, con particolare riferimento all'eTwinning, e che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone prassi, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

2.   L'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato internazionale tra istituti di istruzione superiore nell'Unione e nei paesi partner, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, nonché attraverso la promozione della cooperazione regionale e gli Uffici nazionali di informazione, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Articolo 9

Sostegno alle riforme delle politiche

1.   Il sostegno alle riforme delle politiche comprende le attività avviate a livello di Unione connesse:

a)

all'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di istruzione e formazione nel contesto del OMC, nonché ai processi di Bologna e di Copenaghen;

b)

all'attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di trasparenza e di riconoscimento, in particolare il Quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualificazioni e delle competenze (Europass), il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENQA), nonché il sostegno alle reti dell'Unione e alle organizzazioni non governative europee (ONG) operanti nel settore dell'istruzione e della formazione;

c)

al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore dell'istruzione e della formazione;

d)

al NARIC, alle reti Eurydice e Euroguidance e ai centri nazionali Europass.

2.   L'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali.

Articolo 10

Attività Jean Monnet

Le attività Jean Monnet si propongono di:

a)

promuovere l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo accademico, discenti e cittadini, in particolare con l'istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività accademiche, promuovendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti di istruzione superiore;

b)

sostenere le attività degli istituti accademici o delle associazioni che svolgono studi in materia di integrazione europea e favorire l'istituzione del contrassegno per l'eccellenza Jean Monnet;

c)

sostenere le seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo:

i)

l'Istituto universitario europeo di Firenze;

ii)

il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin);

iii)

l'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA) di Maastricht;

iv)

l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

v)

l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali di Odense;

vi)

il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza;

d)

promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i membri del mondo accademico e i rappresentanti del mondo politico in relazione alle priorità politiche dell'Unione.

CAPO III

Gioventù

Articolo 11

Obiettivi specifici

1.   Conformemente all'obiettivo generale del programma come specificato all'articolo 4, e in particolare agli obiettivi del quadro rinnovato di cooperazione europea nel settore della gioventù (2010-2018), il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento per i giovani, per coloro che operano nell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e per gli animatori giovanili, e grazie al rafforzamento dei legami tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro;

b)

favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni del settore della gioventù e/o altre parti interessate;

c)

integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, in particolare mediante una cooperazione politica rafforzata, un migliore impiego degli strumenti dell'Unione per trasparenza e il riconoscimento e la diffusione delle buone prassi;

d)

accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate dell'Unione e di paesi partner e organizzazioni internazionali, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi partner.

2.   Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e rilevanti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 12

Azioni del programma

Il programma persegue i suoi obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:

a)

mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;

b)

cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi;

c)

sostegno alle riforme delle politiche.

Articolo 13

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1.   La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce:

a)

alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio di volontariato europeo, così come in azioni innovative fondate sulle disposizioni esistenti in materia di mobilità;

b)

alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di creazione di reti.

2.   La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani, degli individui attivi nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Articolo 14

Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

1.   La cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi contribuisce a:

a)

forme di partenariato strategico tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte, comprese iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza che promuovono la cittadinanza attiva, l'innovazione sociale, la partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità attraverso l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

b)

piattaforme di supporto informatico che consentono l'apprendimento tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza, la mobilità virtuale e gli scambi di buone prassi.

2.   Tale azione sostiene altresì lo sviluppo, la creazione di capacità e gli scambi di conoscenze mediante partenariati tra le organizzazioni nei paesi del programma e nei paesi partner, in particolare mediante l'apprendimento tra pari.

Articolo 15

Sostegno alle riforme delle politiche

1.   Il sostegno alle riforme delle politiche comprende attività relative:

a)

all'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di gioventù tramite il MAC;

b)

all'attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di trasparenza e di riconoscimento, in particolare lo Youthpass, e al sostegno a favore delle reti dell'Unione e delle ONG europee per la gioventù;

c)

al dialogo politico con le parti interessate europee rilevanti e al dialogo strutturato con i giovani;

d)

al Forum europeo della gioventù, ai centri di risorse per lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e alla rete Eurodesk.

2.   Tale azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali.

CAPO IV

Sport

Articolo 16

Obiettivi specifici

1.   Conformemente all'obiettivo generale del programma, come specificato all'articolo 4, e al piano di lavoro dell'Unione per lo sport, il programma è incentrato soprattutto sullo sport di base e persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport, come il doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di intolleranza e discriminazione;

b)

promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;

c)

promuovere le attività di volontariato nello sport unitamente all'inclusione sociale, alle pari opportunità e alla sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per tutti.

2.   Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e pertinenti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 17

Attività

1.   Gli obiettivi di cooperazione sono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali, incentrate principalmente sullo sport di base:

a)

sostegno ai partenariati di collaborazione;

b)

sostegno agli eventi sportivi europei senza scopo di lucro che coinvolgono diversi paesi del programma e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c);

c)

sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate per la definizione delle politiche;

d)

dialogo con le parti interessate europee rilevanti.

2.   Le attività di cui al paragrafo 1 possono raccogliere finanziamenti supplementari da soggetti terzi, come a esempio imprese private.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 18

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma a decorrere dal 1o gennaio 2014 ammonta a 14 774 524 000 EUR a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato alle azioni del programma secondo la ripartizione seguente, con un margine di flessibilità non superiore al 5 % per ciascun importo stanziato:

a)

il 77,5 % all'istruzione e alla formazione. Dalla citata percentuale sono assegnati i seguenti stanziamenti minimi:

i)

il 43 % all'istruzione superiore corrispondente al 33,3 % del bilancio totale;

ii)

il 22 % all'istruzione e alla formazione professionale corrispondente al 17 % del bilancio totale;

iii)

il 15 % all'istruzione scolastica corrispondente all'11,6 % del bilancio totale;

iv)

il 5 % all'apprendimento degli adulti (corrispondente al 3,9 % del bilancio totale);

b)

il 10 % alla gioventù;

c)

il 3,5 % allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;

d)

l'1,9 % all'iniziativa Jean Monnet;

e)

l'1,8 % allo sport, di cui una percentuale non superiore al 10 % a favore dell'attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

f)

il 3,4 % quali sovvenzioni di funzionamento destinate alle agenzie nazionali; nonché

g)

l'1,9 % alle spese amministrative da coprire.

3.   Degli stanziamenti previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 2, almeno il 63 % è assegnato alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, almeno il 28 % alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi e il 4,2 % al sostegno delle riforme politiche.

4.   Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un ulteriore importo così come stabilito da strumenti esterni di vario tipo, quali lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA), è assegnato ad azioni sulla mobilità a fini dell'apprendimento, mobilità da e verso paesi partner, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni e/o organizzazioni di tali paesi. Il presente regolamento si applica all'utilizzo di tali fondi, garantendo la conformità ai regolamenti che disciplinano tali strumenti esterni e, nel caso del DCI, rispettando inoltre i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Il finanziamento è reso disponibile attraverso due attribuzioni pluriennali che coprono, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni restanti. L'assegnazione di tali fondi è fissata nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti esterni di cui al primo comma, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. La cooperazione con i paesi partner può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di tali paesi da rendere disponibili secondo le procedure che dovranno essere concordate con gli stessi.

L'azione per la mobilità degli studenti e del personale tra paesi del programma e paesi partner, finanziata mediante stanziamenti a titolo del DCI, si concentra su ambiti rilevanti per lo sviluppo inclusivo e sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

5.   L'importo di riferimento finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, incontri di esperti e azioni informative e di comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui queste sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, le spese informatiche incentrate sul trattamento e sullo lo scambio di informazioni, e tutte le altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

6.   L'importo di riferimento finanziario può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma delle decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE. Se necessario, per coprire spese analoghe si potrebbero inserire nel bilancio stanziamenti per il periodo successivo al 2020, così da consentire la gestione di azioni e attività non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

7.   I fondi a favore della mobilità individuale a fini dell'apprendimento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 12, lettera a), che devono essere gestiti da un'agenzia nazionale o da agenzie nazionali (l'"agenzia nazionale"), sono assegnati in base alla popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla performance. Il parametro della performance rappresenta il 25 % dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 8 e 9. Per quanto riguarda i partenariati strategici di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che devono essere selezionati e gestiti da un'agenzia nazionale, i fondi sono assegnati sulla base di criteri che devono essere definiti dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3. Per quanto possibile, tali metodi sono neutri rispetto ai diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri, evitano riduzioni sostanziali della dotazione annuale degli Stati membri da un anno al successivo e riducono al minimo gli squilibri eccessivi nel livello di sovvenzioni concesse.

8.   L'assegnazione dei fondi basata sulla performance si realizza in modo tale da promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per valutare la performance si basano sui più recenti dati disponibili e si concentrano particolarmente sui seguenti aspetti:

a)

il livello dei risultati annuali realizzati; e

b)

il livello dei pagamenti annuali effettuati.

9.   L'assegnazione dei fondi per l'anno 2014 si basa sui dati disponibili più recenti sulle azioni svolte e sull'utilizzo del bilancio relativo ai programmi di apprendimento permanente, Gioventù in azione ed Erasmus Mundus fino al 31 dicembre 2013 incluso.

10.   Il programma può offrire un sostegno mediante specifiche e innovative modalità di finanziamento, in particolare quelle previste all'articolo 20.

Articolo 19

Modalità di finanziamento specifiche

1.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom), n. 966/2012.

2.   La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi partner o alle loro organizzazioni e agenzie per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

4.   In deroga all'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività oggetto di sostegno e sostenuti durante i primi sei mesi del 2014 come ammissibili al finanziamento a partire dal 1o gennaio 2014, anche se essi siano stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di sovvenzionamento.

5.   L'importo di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si applica al sostegno finanziario a favore della mobilità a fini dell'apprendimento erogato a singole persone.

Articolo 20

Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti

1.   Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti fornisce agli intermediari finanziari garanzie parziali per i prestiti, alle condizioni più favorevoli possibili, destinati agli studenti che frequentano un corso di secondo livello, quale a esempio un Master, in un istituto di istruzione superiore riconosciuto in un paese del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1, che non è né il paese di residenza né il paese in cui lo studente ha ottenuto le qualifiche che gli hanno permesso di accedere al master.

2.   Le garanzie emesse a titolo dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti coprono prestiti nuovi e ammissibili destinati agli studenti fino a un massimo di 12 000 EUR per un programma della durata di un anno e fino a 18 000 EUR per un programma della durata massima di due anni, o importi equivalenti nella valuta locale.

3.   La gestione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti a livello di Unione è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sulla base di un accordo di delega con la Commissione, nel quale figurano le norme e i requisiti dettagliati che disciplinano l'attuazione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti e i rispettivi obblighi delle parti. Su tale base, il FEI conclude accordi con gli intermediari finanziari, quali banche, istituti di credito per gli studenti a livello nazionale e/o regionale o altri istituti finanziari riconosciuti, e provvede affinché ciascun paese del programma selezioni un intermediario finanziario, per garantire che gli studenti di tutti i paesi del programma possano accedere allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti in modo coerente e non discriminatorio.

4.   Le informazioni tecniche sul funzionamento dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti sono riportate nell'allegato II.

CAPO VI

Performance, risultati e diffusione

Articolo 21

Monitoraggio e valutazione delle performance e dei risultati

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, svolge un regolare monitoraggio della performance e dei risultati del programma rispetto ai suoi obiettivi e presenta relazioni su tali aspetti, in particolare per quanto riguarda:

a)

il valore aggiunto europeo di cui all'articolo 3;

b)

la distribuzione dei fondi ai settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù al fine di assicurare, entro la fine del programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un impatto sistemico sostenibile;

c)

l'utilizzo dei fondi provenienti dagli strumenti esterni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e il loro contributo ai rispettivi obiettivi e ai principi di tali strumenti.

2.   Oltre allo svolgimento delle sue attività di monitoraggio in corso, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2017, una relazione di valutazione di medio termine per valutare l'efficacia delle misure adottate ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma e per valutare l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo, corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifichi il presente regolamento. Tale valutazione di medio termine considera i margini per la semplificazione del programma, la sua coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti i suoi obiettivi e il contributo delle misure adottate ai fini della realizzazione della strategia Europa 2020. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

3.   La Commissione trasmette la valutazione di medio termine di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   Fatti salvi i requisiti fissati nel capo VIII e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 28, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 giugno 2017, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

5.   La Commissione trasmette una valutazione finale del programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 30 giugno 2022.

Articolo 22

Comunicazione e diffusione

1.   La Commissione in cooperazione con gli Stati membri assicura la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito di tutte le azioni e attività sostenute nell'ambito del programma, nonché la diffusione dei risultati del Programma di apprendimento permanente, del programma Gioventù in azione e del programma Erasmus Mundus.

2.   I beneficiari dei progetti sostenuti mediante le azioni e attività di cui agli articoli 6, 10, 12, 17 e 20, garantiscono che i risultati e gli effetti ottenuti siano adeguatamente comunicati e diffusi. In questo ambito possono essere inserite attività di informazione tra pari sulle opportunità di mobilità.

3.   Le agenzie nazionali di cui all'articolo 28 sviluppano una politica coerente per quanto riguarda diffusione e impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute grazie alle azioni gestite nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni intraprese nel loro paese.

4.   Gli organismi pubblici e privati dei settori coperti dal programma usano la denominazione "Erasmus+" ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma. Per i diversi settori del programma sono utilizzati i seguenti marchi:

"Comenius", associato all'istruzione scolastica;

"Erasmus", associato a tutti i tipi di istruzione superiore nei paesi del programma;

"Erasmus Mundus", associato a tutti i tipi di attività di istruzione superiore tra i paesi del programma e i paesi partner;

"Leonardo da Vinci", associato all'istruzione e alla formazione professionale;

"Grundtvig", associato all'apprendimento degli adulti;

"Gioventù in azione", associato all'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù;

"Sport", associato alle attività sportive.

5.   Anche le attività di comunicazione contribuiscono alla comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

CAPO VII

Accesso al programma

Articolo 23

Accesso

1.   Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport di base può candidarsi per richiedere finanziamenti nell'ambito del programma. Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), il programma sostiene anche i gruppi di giovani che sono attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile.

2.   Nell'esecuzione del presente programma, tra l'altro per quanto riguarda la selezione dei partecipanti e l'assegnazione di borse di studio, la Commissione e gli Stati membri si impegnano in maniera particolare per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione delle persone con esigenze particolari o con minori opportunità.

Articolo 24

Partecipazione dei paesi

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi ("i paesi del programma"):

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;

c)

i paesi EFTA che sono firmatari dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

d)

la Confederazione elvetica, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

e)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l'Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell'Unione, purché si concluda un accordo bilaterale con l'Unione in merito alle condizioni della loro partecipazione al programma.

2.   I paesi del programma sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono a tutti i compiti previsti dal presente regolamento per gli Stati membri.

3.   Il programma sostiene la cooperazione con paesi partner, in particolare di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli articoli 6, 10 e 12.

CAPO VIII

Sistema di gestione e di revisione contabile

Articolo 25

Complementarità

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con:

a)

le politiche e il programmi pertinenti, in particolare quelli relativi alla cultura e ai media, all'occupazione, alla ricerca e all'innovazione, all'industria e alle imprese, alla politica di coesione e di sviluppo, così come alla politica di allargamento e alle iniziative, agli strumenti e alle strategie nell'ambito della politica regionale e delle relazioni esterne;

b)

le altre fonti di finanziamento dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, in particolare il Fondo sociale europeo, e gli altri strumenti finanziari concernenti l'occupazione e l'inclusione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte 2020, nonché gli strumenti finanziari concernenti la giustizia e la cittadinanza, la sanità, i programmi di cooperazione esterna e di assistenza per la preadesione.

Articolo 26

Organi attuativi

Il programma è attuato coerentemente dai seguenti organi:

a)

la Commissione a livello di Unione;

b)

le agenzie nazionali a livello nazionale nei paesi del programma.

Articolo 27

Autorità nazionale

1.   Il termine "autorità nazionale" fa riferimento a una o più autorità nazionali conformemente al diritto e alla prassi nazionale.

2.   Entro 22 gennaio 2014, gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di "autorità nazionale" ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell'autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, anche per quanto riguarda, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle difficoltà insorte nell'ottenimento dei visti.

4.   Entro 22 marzo 2014, l'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale o più agenzie nazionali. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri definiscono una procedura adeguata per la gestione coordinata dell'attuazione del programma a livello nazionale, finalizzata ad assicurare un'attuazione coerente ed economicamente efficiente nonché un efficace contatto con la Commissione in tale ambito, nonché a facilitare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 3, ogni Stato membro definisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro annuale dell'agenzia nazionale.

L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale è conforme all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), e all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (19), nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle agenzie nazionali con i fondi del programma.

5.   L'autorità nazionale designa l'organismo indipendente di revisione contabile di cui all'articolo 30.

6.   L'autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sulle revisioni contabili che ha effettuato, e/o sui controlli e sulle revisioni contabili effettuati dall'organismo indipendente di revisione di cui all'articolo 30.

7.   Qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per i programmi precedenti di apprendimento permanente o Gioventù in azione, la portata dei controlli e delle revisioni contabili per la valutazione di conformità ex ante può limitarsi ai requisiti nuovi e specifici del programma.

8.   L'autorità nazionale controlla e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale nonché informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.

9.   L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.

10.   Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'agenzia nazionale possa rispettare i requisiti minimi fissati dalla Commissione, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.

11.   Sulla base della dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale, del relativo parere di un revisore contabile indipendente e dell'analisi della Commissione sulla conformità e le prestazioni dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

12.   L'autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale sotto forma di sovvenzioni erogate nell'ambito del programma.

13.   L'autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati che diano luogo a richieste di quest'ultima all'agenzia nazionale nei casi di irregolarità, negligenza o frodi a essa imputabili nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance della stessa agenzia.

14.   Nei casi descritti al paragrafo 13, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l'autorità nazionale desideri revocare il mandato dell'agenzia nazionale per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell'agenzia nazionale. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure per il trasferimento e il relativo calendario.

15.   In caso di revoca, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale di cui è stata revocata la designazione e assicura il trasferimento senza ostacoli di tali fondi nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari alla nuova agenzia nazionale per la gestione del programma. L'autorità nazionale assicura all'agenzia nazionale di cui sia stato revocato il mandato, il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

16.   Se richiesto dalla Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare alle specifiche azioni del programma nei rispettivi territori.

Articolo 28

Agenzia nazionale

1.   Con il termine "agenzia nazionale" s'intende una o più agenzie nazionali conformemente al diritto e alla prassi nazionale.

2.   L'agenzia nazionale:

a)

è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

b)

dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti ad adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una corretta gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

c)

dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie sancite a livello di Unione;

d)

offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che sarà chiamata a gestire;

e)

viene designata per l'intera durata del programma.

3.   L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le seguenti azioni del programma, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012:

a)

mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, eccezion fatta per la mobilità organizzata sulla base di titoli di studio comuni o doppi/multipli, i progetti di volontariato su larga scala e lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;

b)

partenariati strategici nell'ambito dell'azione "Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi";

c)

la gestione delle attività su scala ridotta a sostegno del dialogo strutturato nel settore della gioventù nell'ambito dell'azione "Sostegno per le riforme delle politiche".

4.   In deroga al paragrafo 3, le decisioni relative alla selezione e all'assegnazione per i partenariati strategici di cui al paragrafo 3, lettera b), possono essere gestite a livello di Unione, qualora una decisione in tal senso sia stata presa secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e soltanto in casi specifici nei quali vi siano chiari motivi per tale centralizzazione.

5.   L'agenzia nazionale fornisce supporto finanziario ai beneficiari mediante una convenzione di sovvenzione o una decisione di concessione della sovvenzione, come indicato dalla Commissione per la pertinente azione del programma.

6.   L'agenzia nazionale riferisce ogni anno alla Commissione e alla propria autorità nazionale, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione della gestione annuale, e il parere del revisore contabile indipendente.

7.   L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito del programma né l'esecuzione del bilancio che le sono stati conferiti. L'agenzia nazionale mantiene responsabilità esclusiva per ogni compito delegato a terzi.

8.   In caso di revoca del mandato di un'agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non vengano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

9.   L'agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti i precedenti programmi Gioventù in azione e Programma di apprendimento permanente ancora in corso all'inizio del programma.

Articolo 29

Commissione europea

1.   Entro due mesi dal ricevimento, da parte dell'autorità nazionale, della valutazione di conformità ex ante di cui all'articolo 27, paragrafo 4, la Commissione accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale fino all'accettazione della valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale.

2.   Al momento di accettare la valutazione di conformità ex-ante sull'agenzia nazionale designata per il programma, la Commissione formalizza le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi Gioventù in azione e Programma di apprendimento permanente ancora in corso all'inizio del programma.

3.   Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, il documento che regola il rapporto contrattuale tra la Commissione e l'agenzia nazionale:

a)

sancisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno;

b)

comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale a cui viene erogato il sostegno dell'Unione;

c)

specifica gli obblighi a presentare relazioni da parte dell'agenzia nazionale.

4.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma:

a)

finanziamenti per le sovvenzioni allo Stato membro interessato delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

b)

un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione del programma dell'agenzia nazionale, erogato sotto forma di contributo forfettario rispetto ai costi operativi dell'agenzia nazionale, è stabilito sulla base dell'ammontare dei fondi dell'Unione assegnato per le sovvenzioni all'agenzia nazionale.

5.   La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all'agenzia nazionale fino alla formale approvazione del programma di lavoro da parte della Commissione stessa.

6.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall'autorità nazionale, la dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale nonché il parere del revisore contabile indipendente, e tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

7.   Successivamente alla valutazione della dichiarazione della gestione annuale e del parere del revisore contabile indipendente, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e osservazioni al riguardo.

8.   Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere del revisore contabile indipendente, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

9.   La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione del programma in tutti i paesi del programma.

Articolo 30

Organismo indipendente di revisione contabile

1.   L'organismo indipendente di revisione contabile esprime un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   L'organismo indipendente di revisione contabile:

a)

dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico;

b)

garantisce che le proprie revisioni contabili rispettino gli standard di revisione contabile accettati a livello internazionale;

c)

non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto all'entità giuridica di cui l'agenzia nazionale fa parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto all'entità giuridica di cui l'agenzia nazionale fa parte.

3.   L'organismo indipendente di revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale.

CAPO IX

Sistema di controllo

Articolo 31

Principi del sistema di controllo

1.   La Commissione adotta le misure più adeguate per garantire che, al momento di attuare le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure per prevenire le frodi, la corruzione e altre attività illegali, mediante controlli efficaci e, qualora siano individuate irregolarità, con il recupero degli importi pagati erroneamente e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.

2.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo indipendente di revisione contabile.

3.   L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni, per le azioni e le attività del programma di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

4.   Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 32

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, sulla base dei documenti e dei controlli sul posto, in relazione a tutti i beneficiari di sovvenzioni, aggiudicatari, subappaltatori e altri terzi che abbiano ricevuto fondi dell'Unione. Esse possono anche effettuare revisioni contabili e controlli concernenti le agenzie nazionali.

2.   L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto di operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (20), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o contratti relativi ai finanziamenti stessi.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni contabili e a effettuare controlli e verifiche sul posto.

CAPO X

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 33

Delega di potere alla Commissione

Per affidare la gestione dei compiti al livello più appropriato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, riguardo alla modifica dell'articolo 28, paragrafo 3, ma solo nella misura in cui prevede azioni aggiuntive che devono essere gestite dalle agenzie nazionali.

Articolo 34

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 35

Attuazione del programma

Al fine di dare attuazione al programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali attraverso atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3. Ogni programma di lavoro annuale garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli articoli 4, 5, 11 e 16 siano attuati annualmente in modo coerente e sottolinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il proprio importo totale. I programmi di lavoro annuali contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali e un calendario indicativo dell'attuazione. I programmi includono, per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento che tiene conto delle specificità dei gruppi destinatari, in particolare la loro capacità di cofinanziamento e la capacità di attirare fondi da soggetti terzi. In particolare, per le azioni rivolte alle organizzazioni con capacità finanziarie limitate, il tasso di cofinanziamento è fissato ad almeno il 50 %.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento di procedura e con una base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO XI

Disposizioni finali

Articolo 37

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE, e n. 1298/2008/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2014.

2.   Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2013 sulla base delle decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE, e n. 1298/2008/CE sono gestite, se del caso, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto dei precedenti programmi nei settori dell'apprendimento permanente, della gioventù e della cooperazione internazionale per l'istruzione superiore a quelle da attuarsi ai sensi del programma.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 154.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 200.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2013.

(4)  Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag, 45).

(5)  Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che stabilisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

(6)  Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

(7)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(8)  Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

(9)  Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

(10)  Raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa a un'ulteriore cooperazione europea in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60).

(11)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).

(12)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 11).

(13)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1).

(14)  GU C 373 dell'20.12.2013, pag. 1

(15)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

(19)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/95 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Europa 2020 Obiettivi principali in materia di istruzione

La percentuale di persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni in possesso soltanto di istruzione secondaria inferiore e che non partecipano ad alcuna attività di istruzione o formazione

La percentuale di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni che hanno portato a termine l'istruzione terziaria o equivalente

Criterio di riferimento per la mobilità, in linea con le conclusioni del Consiglio su un criterio di riferimento nel settore della mobilità a fini dell'apprendimento

La percentuale di persone in possesso di un titolo di istruzione superiore che hanno trascorso all'estero un periodo di studio o di formazione connesso all'istruzione superiore (inclusi i collocamenti lavorativi)

La percentuale di persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni con una qualifica di istruzione e di formazione professionale iniziale che hanno trascorso all'estero un periodo di studio o di formazione connesso all'istruzione e alla formazione professionale (inclusi i collocamenti lavorativi)

Aspetti quantitativi (generali)

Il numero del personale sostenuto dal programma, suddiviso per paese e settore

Il numero di partecipanti con esigenze particolari o minori opportunità

Il numero e il tipo di organizzazioni e progetti, suddivisi per paese e per azione

Istruzione e formazione

Il numero di alunni, studenti e tirocinanti partecipanti al programma, suddivisi per paese, settore, azione e genere

Il numero di studenti di istituti d'istruzione superiore che beneficiano di un sostegno per studiare in un paese partner e il numero di studenti dei paesi partner che si recano a studiare in un paese del programma

Il numero degli istituti di istruzione superiore dei paesi partner che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione;

Il numero di utenti di Euroguidance

La percentuale di partecipanti che hanno ricevuto un certificato, un diploma o un riconoscimento formale di altro tipo della loro partecipazione al programma

La percentuale di partecipanti che dichiarano di aver migliorato le proprie competenze chiave

La percentuale di partecipanti ad azioni di mobilità a lungo termine che dichiarano di aver migliorato le proprie capacità linguistiche

Jean Monnet

Il numero di studenti impegnati in una formazione grazie alle attività Jean Monnet

Gioventù

Il numero di giovani coinvolti in azioni di mobilità sostenute dal programma, suddivisi per paese, azione e genere

Il numero di organizzazioni giovanili provenienti sia dai paesi del programma che da paesi partner impegnate in azioni internazionali di mobilità e cooperazione

Il numero di utenti della rete Eurodesk

La percentuale di partecipanti che hanno ricevuto un certificato, a esempio lo Youthpass, un diploma o un riconoscimento formale di altro tipo della loro partecipazione al programma

La percentuale di partecipanti che dichiarano di aver migliorato le proprie competenze chiave

La percentuale di partecipanti ad azioni di volontariato che dichiarano di aver migliorato le proprie capacità linguistiche

Sport

Numero dei membri delle organizzazioni sportive candidate e partecipanti al programma, suddivise per paese

La percentuale di partecipanti che hanno utilizzato i risultati dei progetti transfrontalieri per

a)

combattere le minacce allo sport

b)

migliorare la buona governance e le duplici carriere

c)

favorire l'inclusione sociale, le pari opportunità e i tassi di partecipazione


ALLEGATO II

INFORMAZIONI TECNICHE SULLO STRUMENTO DI GARANZIA PER I PRESTITI DESTINATI AGLI STUDENTI

1.   Selezione degli intermediari finanziari

In seguito a un invito a manifestare interesse, gli intermediari finanziari sono selezionati nel rispetto delle migliori prassi di mercato per quanto riguarda, tra l'altro:

a)

il volume dei finanziamenti da mettere a disposizione degli studenti;

b)

le condizioni più favorevoli possibili offerte agli studenti, con riserva che siano rispettate le norme minime per i prestiti di cui al paragrafo 2;

c)

l'accesso ai finanziamenti per tutti i residenti dei paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

d)

le misure di prevenzione delle frodi; e

e)

la conformità alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.   Tutela per i beneficiari di prestiti

Le seguenti misure di salvaguardia costituiscono le condizioni minime che devono essere offerte dagli intermediari finanziari che desiderano concedere prestiti destinati agli studenti garantiti dallo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti:

a)

non può essere richiesta alcuna garanzia collaterale o dei genitori;

b)

i prestiti sono concessi su base non discriminatoria;

c)

quale elemento del processo di valutazione, l'intermediario finanziario esamina il rischio di indebitamento eccessivo dello studente, prendendo in considerazione i livelli di debito maturato e ogni eventuale decisione giurisdizionale concernente un debito insoluto; nonché

d)

il rimborso si basa su un modello ibrido che combina pagamenti standardizzati assistiti da mutui ipotecari (mortgage-based) a misure sociali di salvaguardia, in particolare:

i)

un tasso di interesse considerevolmente ridotto in confronto ai tassi di mercato;

ii)

un periodo di tolleranza iniziale, prima che il beneficiario inizi a versare i rimborsi, della durata di almeno dodici mesi dalla fine del programma di studio o, se il diritto nazionale non prevede tali ritardi, una disposizione che preveda un rimborso nominale durante i dodici mesi in questione;

iii)

una disposizione che preveda la "sospensione dei rimborsi" per una durata di almeno dodici mesi nel corso del ciclo di vita del prestito, che può essere richiesta dall'interessato, o, se il diritto nazionale non prevede tali ritardi, una disposizione che preveda un rimborso nominale durante i dodici mesi in questione;

iv)

opzione di rinvio degli interessi durante il periodo di studio;

v)

assicurazione per morte o invalidità; nonché

vi)

mancata imposizione di sanzioni per i rimborsi anticipati parziali o totali.

Gli intermediari finanziari possono offrire rimborsi vincolati al reddito, così come condizioni migliori quali periodi più lunghi di tolleranza, "sospensioni dei rimborsi" più lunghe o una proroga della scadenza, per tenere conto delle esigenze specifiche dei laureati, a esempio coloro che successivamente intraprendono il dottorato, o per offrire loro più tempo per cercare un impiego. L'offerta di suddette condizioni migliori è presa in esame nella procedura di selezione degli intermediari finanziari.

3.   Monitoraggio e valutazione

Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti è soggetto a monitoraggio e valutazione, come indicato all'articolo 21 del presente regolamento, e in base all'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Nell'ambito di tale processo la Commissione presenta una relazione in merito agli effetti dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti sui beneficiari e sui sistemi di istruzione superiore. La relazione della Commissione contiene, tra l'altro, dati sulle aree problematiche e proposte di misure per risolverle con riguardo ai punti seguenti:

a)

numero di studenti che ricevono prestiti garantiti dallo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, compresi i dati sui tassi di completamento;

b)

volume di prestito assunto dagli intermediari finanziari;

c)

livello dei tassi di interesse;

d)

livelli di debito in essere e di insolvenza, comprese le misure adottate dagli intermediari finanziari nei confronti di coloro che sono insolventi e non rimborsano i prestiti;

e)

misure di prevenzione delle frodi adottate dagli intermediari finanziari;

f)

il profilo degli studenti beneficiari del sostegno, tra cui il contesto socioeconomico, la materia di studio, il paese di origine e di destinazione, in conformità delle leggi nazionali in materia di protezione dei dati;

g)

l'equilibrio geografico della diffusione; nonché

h)

la copertura geografica degli intermediari finanziari.

Fatti salvi i poteri conferiti al Parlamento europeo e al Consiglio dall'articolo 140, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione prende in considerazione la possibilità di proporre adeguate modifiche normative, anche di natura legislativa, se la prevista diffusione nel mercato o la partecipazione degli intermediari finanziari non risultino soddisfacenti.

4.   Bilancio

La dotazione di bilancio copre pienamente i costi dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari partecipanti che invocano le garanzie parziali e le quote di gestione per il FEI.

Il bilancio stanziato a favore dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), non supera il 3,5 % del bilancio totale del programma.

5.   Visibilità e promozione

Ciascun intermediario finanziario partecipante contribuisce a promuovere lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti fornendo informazioni ai potenziali studenti. A tal fine la Commissione, tra l'altro, fornisce alle agenzie nazionali nei paesi del programma le informazioni necessarie affinché agiscano da veicoli di informazione sullo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti.


(1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).


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