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Document JOL_2004_279_R_0017_01

2004/617/CE:
Decisione del Consiglio, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994

OJ L 279, 28.8.2004, p. 17–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 agosto 2004

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994

(2004/617/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e con l’India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

(4)

Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

(5)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(6)

La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India. Occorre pertanto approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India relativo alla modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2005, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo in nome della Comunità, allo scopo di impegnare la Comunità (4).

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994

Signor …,

in esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Regime di importazione definitivo

Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice CN 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.

Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dehradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico sarà pari a zero. A tal fine:

verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; l’India collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria,

si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che l’India proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1). Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria.

Regime transitorio

A decorrere dal 1o settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controllo, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati.

Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti dell’India per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t.

Disposizioni generali

Ai fini del presente accordo:

la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e il Pakistan,

le autorità indiane competenti continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità.

La CE riconosce che l’India detiene i diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor …, l’espressione della mia più alta considerazione.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenstvί

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Signor …,

«in esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, la Comunità europea è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Regime di importazione definitivo

Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice CN 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.

Per quanto riguarda il regime di importazione del riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98) delle varietà Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dehradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati e Super Basmati, il dazio consolidato specifico sarà pari a zero. A tal fine:

verrà istituito un sistema comunitario di controllo basato sull’analisi del DNA alla frontiera; l’India collaborerà attivamente con la Comunità europea per istituire il sistema di controllo e la Comunità europea presterà l’assistenza tecnica necessaria,

si conviene che il riso Basmati delle varietà sopraccitate è riso prodotto in determinate aree geografiche e che l’India proteggerà il riso Basmati come indicazione geografica. La Comunità europea accoglierebbe positivamente una domanda di protezione del riso Basmati come indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2). Qualora riceva una domanda in tal senso, la Comunità si impegna a trattarla con la massima celerità possibile e a prestare l’assistenza tecnica necessaria.

Regime transitorio

A decorrere dal 1o settembre 2004 e fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato sistema comunitario di controllo, la Comunità europea istituirà un regime transitorio per il riso semigreggio (codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98) delle varietà sopra menzionate, basato sugli elementi in appresso indicati.

Il dazio autonomo applicato dalla Comunità europea sarà pari a zero. In caso di turbative del mercato, tuttavia, la Comunità europea consulterà le autorità competenti dell’India per concordare una soluzione adeguata. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Comunità europea si riserva il diritto di applicare nuovamente al riso semigreggio (codice NC 1006 20) il dazio consolidato di 65 EUR/t.

Disposizioni generali

Ai fini del presente accordo:

la Comunità europea stabilirà linee tariffarie distinte per il riso Basmati delle varietà indicate negli accordi con l’India e il Pakistan,

le autorità indiane competenti continueranno a rilasciare i certificati di autenticità prima del rilascio dei titoli di importazione, mantenendo quindi l’attuale sistema di gestione dei certificati di autenticità.

La CE riconosce che l’India detiene i diritti di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni indicate nella presente lettera.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.».

Mi pregio confermar Le l’accordo dell’India su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor …, l’espressione della mia più alta considerazione.

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

On behalf of India

En nombre de la India

Za Indii

På Indiens vegne

Im Namen Indiens

India nimel

Εξ ονόματος της Ινδίας

Au nom de l'Inde

Per l'India

Indijas vārdā

Indijos vardu

India nevében

Għan-nom ta’ l-Indja

Namens India

W imieniu Indii

Em nome da Índia

V mene Indie

V imenu Indije

Intian puolesta

På Indiens vägnar

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(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


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