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Document 52018XC0316(02)

Avviso di apertura di un’inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar

C/2018/1593

OJ C 100, 16.3.2018, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/30


Avviso di apertura di un’inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar

(2018/C 100/13)

La Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha ricevuto una domanda dall’Italia a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1) («il regolamento SPG»).

1.   Domanda

Nella domanda presentata dall’Italia il 16 febbraio 2018 e viene chiesta l’adozione di misure di salvaguardia nei confronti del riso di tipo Indica originario della Cambogia e del Myanmar, dato che esso è importato in volumi e a prezzi che causano gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da riso Indica semilavorato e lavorato, originario della Cambogia e del Myanmar («i paesi interessati»), paesi beneficiari di un’esenzione dai dazi doganali a norma del regolamento SPG, ed è attualmente classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98. Tali codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

3.   Andamento delle importazioni e dei prezzi e gravi difficoltà

L’Italia ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar sono notevolmente aumentate e le loro quote di mercato nell’UE sono salite, per il riso Indica, rispettivamente dal 13 % al 21 % e dallo 0 % al 5 % nelle ultime cinque campagne di commercializzazione del riso. Dalla domanda risulta inoltre che i relativi prezzi all’importazione erano notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione, il che avrebbe causato gravi difficoltà sia ai coltivatori sia alle industrie produttrici di riso Indica dell’UE. La produzione e le vendite dell’UE di riso Indica lavorato hanno in effetti subito un calo del 40 % nel corso degli ultimi cinque anni, con una conseguente riduzione delle quote di mercato nell’UE, che sono calate dal 52 % al 30 % nello stesso periodo. Secondo la domanda, i prezzi all’importazione dalla Cambogia e dal Myanmar del riso Indica lavorato erano persino inferiori al prezzo medio del riso greggio (riso «paddy») prodotto dai coltivatori. Queste importazioni avrebbero quindi avuto notevoli ripercussioni negative sull’andamento generale dell’industria dell’Unione.

4.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione avvia un’inchiesta in conformità all’articolo 24 del regolamento SPG.

L’inchiesta stabilirà se il prodotto oggetto dell’inchiesta sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

4.1.    Periodo dell’inchiesta

I dati e le statistiche generali concernenti il riso sono solitamente presentati per campagne di commercializzazione e rispecchiano il carattere stagionale del prodotto oggetto dell’inchiesta. Una campagna di commercializzazione copre un periodo di 12 mesi, che inizia il 1o settembre e termina il 31 agosto dell’anno civile successivo. L’inchiesta riguarderà le campagne di commercializzazione degli ultimi cinque anni, vale a dire il periodo dal 1o settembre 2012 al 31 agosto 2017 («il periodo dell’inchiesta»).

4.2.    Procedura di determinazione di gravi difficoltà

La determinazione di gravi difficoltà si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume e dei prezzi delle importazioni nel mercato dell’Unione e delle ripercussioni di queste ultime sull’industria dell’Unione. Per poter stabilire se quest’industria si trovi di fronte a gravi difficoltà, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

4.3.    Ambito dell’inchiesta e raccolta dei dati

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari 1) ai produttori noti dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, 2) agli esportatori/produttori e importatori noti del prodotto oggetto dell’inchiesta e/o a tutte le associazioni note di produttori/esportatori e importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta.

1.   Produttori dell’Unione

In considerazione dell’elevato numero dei produttori dell’Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i singoli produttori dell’Unione che saranno oggetto dell’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento») in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1083/2013 (2).

A tal fine la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 4.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

2.   Produttori esportatori dei paesi interessati e importatori dell’UE

In considerazione del numero potenzialmente elevato di parti interessate e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i singoli produttori esportatori e importatori che saranno oggetto dell’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento») in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1083/2013.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori e di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori e gli importatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti e gli importatori, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori e di importatori saranno informati dalla Commissione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori e gli importatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori e agli importatori inseriti nel campione nonché alle associazioni note di produttori esportatori e di importatori.

I produttori esportatori e importatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

4.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

4.6.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti dal diritto d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (3). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti detta dicitura sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che le informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l’indirizzo fornito corrisponda ad un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SAFEGUARD-RICE@ec.europa.eu

5.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1083/2013.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

L’assenza di risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

6.   Consigliere auditore

Le parti interessate che si sono manifestate in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1083/2013 possono anche chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di parti interessate. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, le importazioni e i prezzi, le gravi difficoltà e il nesso causale.

In caso di un’audizione orale con il consigliere auditore, il servizio della Commissione incaricato dell’inchiesta vi partecipa.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

7.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento SPG, l’inchiesta sarà conclusa entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).


(1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16).

(3)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento SPG. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

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