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Document 52017XC0902(03)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

OJ C 292, 2.9.2017, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 292/12


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 292/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«NÜRNBERGER BRATWÜRSTE»/«NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE»

n. UE: PGI-DE-02191 – 28.9.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Gruppo richiedente/Richiedente:

Schutzverband Nürnberger Bratwürste e.V.

Am Trödelmarkt 58

90403 Nürnberg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 9119373877

info@nuernberger-bratwuerste.de

Lo Schutzverband Nürnberger Bratwürste e.V. è un’associazione di produttori dei «Nürnberger Bratwürsten».

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Rubrica del disciplinare oggetto della modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame con la zona geografica

Etichettatura

Altro (condizionamento, strutture di controllo)

4.   Tipo di modifica (modifiche)

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

e)    Metodo di preparazione:

Dopo il seguente ultimo paragrafo:

«Tutte le fasi della produzione delle “Nürnberger Bratwürste”/“Nürnberger Rostbratwürste” devono aver luogo nella zona geografica delimitata. Tali fasi consistono:

nel tritare o macinare la carne,

nel miscelare la carne tritata o macinata con spezie per preparare l’impasto della salsiccia,

nell’insaccare la carne nel budello di ovino»

è aggiunto:

«e

nel confezionamento delle salsicce».

Motivazione:

Il confezionamento delle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» ha luogo, per tradizione, nello stabilimento del produttore e, quindi, nella zona geografica delimitata. È in particolare la qualità del prodotto a richiedere un rapido confezionamento al fine di preservarne la freschezza e le proprietà organolettiche. Le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» sono prodotti a base di carne macinata molto sensibili con un condimento di spezie particolarmente raffinato, che hanno un periodo di conservazione relativamente breve e che devono essere costantemente tenuti in ambienti refrigerati. Il confezionamento, se non avviene immediatamente dopo la produzione, può comportare uno scadimento qualitativo permanente. Già nel consueto trasporto delle salsicce, pur nel rispetto delle norme igieniche, si verificano perdite qualitative durature per quanto concerne freschezza, proprietà organolettiche e caratteristiche esteriori, come asciugatura e scurimento. Al trasporto in un altro luogo è correlato anche un rischio considerevole di imbrattamento o di contaminazione da parte di agenti patogeni, specie nel caso della materia cruda. I risultati di due studi condotti da istituti indipendenti operanti nel settore dei controlli alimentari confermano che già poche ore dopo la spedizione di «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» non confezionate in grandi contenitori si verificano crescenti scostamenti nelle caratteristiche qualitative sensoriali e microbiologiche. In questo modo si corre il pericolo che tali alterazioni siano mantenute nel successivo processo di confezionamento. Da ultimo, il trasporto del prodotto in un altro luogo può recare pregiudizio anche alla reputazione dell’indicazione geografica.

Durante il confezionamento vengono altresì svolte fasi di produzione essenziali riportate nel disciplinare, attraverso lo scarto delle salsicce di dimensioni eccessivamente lunghe o corte. Inoltre, in quella sede è eseguito un controllo qualità nell’ambito del quale eventuali difformità qualitative vengono subito riconosciute da personale esperto.

Nelle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste», vista la tipologia di prodotto, neppure la tracciabilità e la sicurezza dell’origine sono garantite se, subito dopo la produzione, lo stabilimento IGP non procede al confezionamento. Infatti, se le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» sono vendute alla rinfusa o in grandi contenitori e confezionate solo in un momento successivo, sussiste il rischio che tra le stesse siano mescolate salsicce di qualità analoga. Non è allora praticamente più possibile verificare se si tratti esclusivamente delle originali.

g)    Strutture di controllo:

Il nome e l’indirizzo degli organismi pubblici competenti devono essere aggiornati come segue:

Per controlli del produttore:

Nome:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte

Indirizzo:

Menzinger Str. 54

80638 München

DEUTSCHLAND

Tel.

+49 89178000

Fax

+49 8917800313

Per controlli degli abusi:

Nome:

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit

Indirizzo:

Rosenkavalierplatz 2

81925, München

DEUTSCHLAND

Tel.

+49 8912610

Fax

+49 8912611122

Motivazione:

Il nome e l’indirizzo degli organismi pubblici competenti per i controlli dei produttori e degli abusi non erano più aggiornati. Il riferimento a Lacon GmbH deve essere eliminato. Attualmente, in Baviera sono autorizzati diversi organismi di controllo paritetici e il produttore può rivolgersi a un organismo di controllo a scelta.

DOCUMENTO UNICO

«NÜRNBERGER BRATWÜRSTE»/«NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE»

n. UE: PGI-DE-02191 – 28.9.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Salsiccia da arrostire di 7-9 cm di lunghezza, insaccata in budello aderente di ovino, a grana mediamente fine; peso unitario (a crudo) di circa 20-25 grammi.

Composizione:

carne suina sommariamente sgrassata, carne suina grassa, in particolare pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena, senza aggiunta di impasti di carne, priva di colorazione dovuta alla salamoia (ad eccezione delle salsicce affumicate); il condimento varia a seconda delle ricette tradizionali, ma la componente tipica principale è la maggiorana; il tenore di proteine carnee prive di tessuti connettivi non deve essere inferiore al 12 %, mentre il tenore totale di grasso non può superare il 35 %; la percentuale di proteine carnee prive di tessuti connettivi è almeno del 75 % (metodo istometrico) o dell’80 % in volume (metodo chimico).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Carne suina sommariamente sgrassata; Carne suina grassa, in particolare pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena; il tenore di grasso del prodotto finito non può superare il 35 %, il tenore di proteine carnee prive di tessuti connettivi (valore BEFFE) non deve essere inferiore al 12 %; miscela di spezie, principalmente maggiorana; budello di ovino.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione delle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» devono aver luogo nella zona geografica delimitata. Tali fasi consistono:

nel tritare o macinare la carne,

nel miscelare la carne tritata o macinata con spezie per preparare l’impasto della salsiccia,

nell’insaccare la carne nel budello di ovino.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Anche il confezionamento delle salsicce deve avvenire nella zona geografica delimitata. Il confezionamento avviene immediatamente dopo la produzione nello stabilimento del produttore. Ciò serve a garantire l’alta qualità, in particolare per quanto concerne la freschezza e le proprietà organolettiche del prodotto, e riduce il rischio di imbrattamento e contaminazione correlato al trasporto in un altro luogo. Le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» sono prodotti a base di carne macinata molto sensibili. Già il consueto trasporto di «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» non confezionate, pur nel rispetto delle norme igieniche, può comportare entro poche ore perdite qualitative permanenti.

Con il confezionamento immediato nello stabilimento del produttore sono altresì garantite la tracciabilità e la sicurezza d’origine. Se, infatti, le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» sono vendute alla rinfusa o in grandi container e confezionate soltanto in un momento successivo, non è praticamente più possibile verificare se si tratti esclusivamente delle originali.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Descrizione concisa della zona geografica

Territorio comunale di Norimberga.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

A Norimberga la produzione di salsicce da arrostire gode di una tradizione secolare la cui origine comprovata risale al 1313. Per quanto riguarda le dimensioni e il peso caratteristici delle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste», è possibile risalire almeno fino al 1573. Collocata al crocevia di due importanti rotte commerciali, sin dai tempi antichi la città di Norimberga ha potuto disporre di spezie provenienti dall’Oriente necessarie per produrre salsicce.

A Norimberga l’odierna tradizione della produzione di salsicce da arrostire gode di un passato illustre. Le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» erano ad esempio molto apprezzate da Goethe e Jean Paul. La rosticceria «Bratwurst-Glöcklein» situata nella zona di St. Sebald era tra le rosticcerie più famose della Germania del XIX secolo; non era frequentata solo dalle classi aristocratiche e più abbienti, ma costituiva anche una tappa fondamentale per tutti coloro che visitassero la città.

Specificità del prodotto

Le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» sono caratterizzate da piccole dimensioni e dall’aroma di maggiorana. Esse sono sottoposte a severi controlli di qualità esistenti da lungo tempo, sono rinomate anche oltre i confini della regione di Norimberga e molto apprezzate dai consumatori.

Ancora oggi la visita classica della città di Norimberga comprende la degustazione di «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» in una delle numerose rosticcerie («Bratwurstküchen»/«Wurstbratereien») situate nel centro della città.

Legame causale fra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto

La tradizione secolare della produzione di salsicce da arrostire a Norimberga, i severi controlli di qualità esistenti da lungo tempo e le piccole dimensioni del prodotto hanno contribuito a rendere famose e molto apprezzate le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» in Germania e nel mondo intero.

Questa tradizione nacque nell’allora città imperiale di Norimberga, collocata al crocevia tra la rotta commerciale e la rotta delle spezie che hanno permesso l’introduzione di varie spezie provenienti dall’Asia orientale, quali maggiorana, noce moscata e pepe. Fu innanzitutto la disponibilità di queste spezie dall’Asia a rendere possibile la produzione di salsicce. Poiché Norimberga intratteneva contatti commerciali a lungo raggio ed era caratterizzata da tradizioni raffinate e moderne, si favorì la produzione di salsicce di piccole dimensioni, particolarmente raffinate e sapientemente speziate che con il passare del tempo divennero le famose «Nürnberger Bratwürste». Rispetto alle zone di campagna, fin dall’inizio in città si prestò grande attenzione alla qualità. Poiché a Norimberga si attribuiva un’importanza maggiore alla qualità che alla quantità, si preferì produrre salsicce di piccole dimensioni.

Il rispetto della ricetta e degli standard di qualità risale alla regolamentazione di controllo introdotta dal consiglio municipale di Norimberga. La città di Norimberga vanta il più antico sistema di controllo dei prodotti alimentari, menzionato nel codice penale del 1300. Grazie alla pubblicazione della ricetta, ai severi controlli e al fatto di avere limitato la produzione al territorio comunale, la città di Norimberga ha contribuito a far sì che l’indicazione di provenienza geografica restasse una garanzia per le caratteristiche del prodotto. Pertanto, il legame con la zona geografica era inizialmente fondato sulla posizione geografica della città, al crocevia tra la rotta commerciale e la rotta delle spezie, nonché sull’introduzione di sistemi di controllo dei prodotti alimentari. La posizione geografica, il controllo dei prodotti alimentari e la conseguente protezione della ricetta hanno determinato la particolare qualità delle salsicce. La città imperiale, che intratteneva scambi commerciali con varie parti del mondo, è riuscita a produrre una specialità rinomata già a partire dal Medioevo. Attualmente il legame si fonda sulla fama di cui gode questa specialità, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41217


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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