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Document 52017XC0429(01)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

OJ C 137, 29.4.2017, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/4


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 137/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«LIMONE COSTA D’AMALFI»

n. UE: PGI-IT-02185 — 26.9.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

CONSORZIO DI TUTELA LIMONE COSTA DI AMALFI I.G.P

Indirizzo

:

C.so Reginna 71

84010 Maiori (SA)

ITALIA

e-mail: info@limonecostadamalfiigp.com — limonecostadamailfiigp@pec.it

Il Consorzio di tutela Limone Costa di Amalfi I.G.P è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Confezionamento; Aggiornamenti normativi; Correzione toponimi]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Articolo 6 del disciplinare vigente

Si è provveduto a precisare che i valori percentuali della resa indicati al punto relativo alla polpa sono riferiti al succo. Trattasi di una modifica di tipo redazionale, in quanto nella versione vigente del disciplinare la parola succo è stata erroneamente omessa, mentre figura al punto 4.2 della scheda pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’U.E. (serie C 282/5 del 5.10.2000). La modifica non comparta alcuna variazione dei parametri descrittivi del prodotto.

Il paragrafo:

«Polpa: di colore giallo paglierino, abbondante (resa uguale o superiore al 25 %) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5/100 ml)».

è così modificato:

«Polpa: di colore giallo paglierino, con succo abbondante (resa uguale o superiore al 25 %) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5/100 ml)».

Metodo di produzione

Articolo 4 del disciplinare vigente

Il paragrafo:

«La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a cm 180), utilizzando eventualmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.»

È così modificato:

«La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante su impalcature di pali di castagno, e/o di altri materiali ecocompatibili con le esigenze di tutela paesaggistica, (di altezza non inferiore a cm 180 al momento della sostituzione), utilizzando coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.»

Lo sviluppo socio economico mondiale e lo sviluppo turistico dell’areale di produzione del «Limone Costa di Amalfi» hanno comportato un abbandono della silvicoltura. Tale fattore ha inciso sulle tecniche di produzione dei pali di castagno scortecciati per la realizzazione dei pergolati per la protezione dei limoni, infatti, per abbassare i costi di produzione, le tecniche tradizionali di produzione dei pali sono state soppiantate incidendo sulla qualità del legno che ha una durata inferiore rispetto a prima, non raggiungendo in alcuni casi il periodo di ammortamento per l’acquisto e la messa in opera dei pali. Si prevede, pertanto, la possibilità di utilizzare al posto dei pali di legno, pali di materiale ecocompatibile, che non incidano in maniera evidente, sull’attuale paesaggio definito dai limoneti. L’utilizzo di materiale ecocompatibile più duraturo determinerebbe un abbassamento dei costi fissi che potrebbe comportare una incentivazione alla coltivazione dei limoni. Infine, non da sottovalutare è l’aspetto legato alla sicurezza del luogo di lavoro, maggiormente garantita attraverso l’utilizzo dei pali di non in legno, soprattutto quando si procede alle operazioni agronomiche nelle parti elevate del limoneto.

La necessità di precisare, introducendo il riferimento «al momento della sostituzione», l’altezza dei pali è legata alla particolare natura dei terreni della Costa di Amalfi per la quale i pali, con il passare del tempo, tendono a sprofondare di circa 10-20 cm, sia per il peso della struttura su cui poggino i rami delle piante di limoni, sia per la permeabilità del terreno medesimo.

L’eliminazione del termine «eventualmente» è giustificato dall’importanza che rivestono le coperture nell’ottenimento del Limone Costa di Amalfi IGP. Le coperture hanno la funzione di proteggere la pianta dagli agenti atmosferici avversi (freddo, gelo, grandine), pertanto si ritiene che il loro utilizzo non possa essere considerato discrezionale.

La frase.

«La densità d’impianto non dovrà essere superiore ad 800 piante per ettaro.»

È così modificata

«La densità d’impianto non dovrà essere superiore ad 1 200 piante per ettaro.»

La modifica deriva dalla constatazione in campo che l’incidenza del numero di piante per ettaro è correlata alla larghezza e alla forma dei terrazzamenti. Nella casistica delle forme dei terrazzamenti si annoverano forme geometriche più varie ed irregolari. Tale irregolarità determina una forte variabilità del numero di piante per ettaro, dovendo l’agricoltore sfruttare ogni spazio disponibile per la coltivazione.

La densità delle piante per ettaro è funzione della pendenza del crinale collinare che in molti casi definisce la larghezza dei terrazzamenti. Nella zona di produzione, le piante, avendo una forma di allevamento «adattata» in funzione del terrazzamento, sono fatte sviluppare sia nel senso orizzontale con un sistema a cupola, sia in senso perpendicolare alla lunghezza del terrazzamento, che consente la messa a dimore di piante di limone che vengono coltivate con palificazioni oblique posizionate dal basso verso l’alto che congiungono due terrazzamenti tra loro innestandosi su pali orizzontali sottostanti, accentuando così quello che è lo sviluppo delle branche principali sulle spalliere.

Questa tecnica consente un aumento di 1 200 piante per ettaro, nel rispetto della qualità dei frutti e la rispondenza ai requisiti del disciplinare.

È stata inserita la seguente frase al fine di indicare con maggiore chiarezza la cultivar più antica da utilizzare per al produzione del Limone Costa d’Amalfi.

«La cultivar per la realizzazione di impianto ex novo, di reimpianti o di reinnesto, dovrà essere esclusivamente lo «Sfusato Amalfitano» certificato da vivai autorizzati dalla Regione Campania e accreditati dal servizio fitosanitario.»

La frase:

«Tuttavia, in considerazione soprattutto dell’andamento climatico dell’armata, la Regione Campania si riserva di modificare tali date con proprio provvedimento.»

È soppressa in quanto non in linea con la normativa vigente.

La frase

«La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 25 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata)».

È così modificata

«La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata)».

Il miglioramento delle condizioni di coltivazione dei limoni dovute a maggiori conoscenze della fisiologia della pianta, le migliori competenze acquisite in riferimento alle tecniche di coltivazione e della gestione agronomica dei limoneti unite alla migliore gestione del sistema di irrigazione teso ad una maggiore efficienza con un risparmio stesso della stessa e il coinvolgimento di personale altamente competente e qualificato, permette un migliore gestione del limoneto e rende possibile un aumento delle produzioni rispetto a quelle previste dal disciplinare vigente redatto negli anni ‘90. Il limite di 35 tonnellate per ettaro non inficia sulla fisiologia della pianta e sulla qualità del frutto.

Altro

Articolo 7 del disciplinare vigente

Sono state eliminate le limitazioni geografiche previste per l’elaborazione e la trasformazione dei limoni, al fine di favorire una maggiore diffusione del prodotto molto spesso utilizzato come ingrediente in prodotti trasformati. Pertanto la frase del punto 3 dell’ultimo paragrafo dell’articolo:

«L’elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell’intero territorio dei comuni individuati alľart.3 del presente disciplinare;»

è stata soppressa

Confezionamento

La seguente frase:

«Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 Kg fino ad un massimo di 15 Kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie.»

È così modificata

«Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, a partire da un singolo limone fino ad un massimo di 15 Kg, realizzati preferibilmente con materiale di origine vegetale.»

Con tale modifica si intende introdurre il commercio la vendita del singolo limone certificato IGP e consentire l’utilizzo di altri contenitori di materiale non vegetale, lasciando comunque una preferenza per quelli vegetali. Si ritiene che in una zona a forte vocazione turistica questa modifica contribuisca alla diffusione e alla conoscenza del prodotto e della denominazione anche oltre confine.

Aggiornamenti normativi

Si è provveduto aggiornare i riferimenti normativi al Reg. (UE) n. 1151/2012.

Correzione toponimi

A seguito di errori di digitazione della stesura dell’articolo 3 del disciplinare di produzione, si rende necessaria la correzione dei seguenti riferimenti geografici.

«P.ta Pantanello» leggasi «P.ta Campanella»,

«Monte Cambera» leggasi «Monte Gambera»,

«sorgente Cannillo» leggasi «sorgente Cannello»,

«Monte Falerio» leggasi «Monte Falerzio».

DOCUMENTO UNICO

«LIMONE COSTA D’AMALFI»

n. UE: PGI-IT-02185 — 26.9.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Limone Costa d’Amalfi»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Forma del frutto ellittico-allungata, con umbone grande e appuntito e buccia di medio spessore dal colore giallo citrino a maturazione; peso dei frutti non inferiore a 100 gr; flavedo ricco di olio essenziale; aroma a profumo forte; succo abbondante (con resa non inferiore al 25 %) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 g/100 ml), di colore giallo paglierino; basso numero di semi.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Ogni fase dalla coltivazione alla raccolta del «Limone Costa d’Amalfi» IGP deve avvenire nell’area geografica descritta al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, a partire da un singolo limone fino ad un massimo di 15 Kg, realizzati preferibilmente con materiale di origine vegetale. Sono ammessi anche contenitori rigidi di cartone.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le indicazioni riportate in etichetta, a caratteri chiari ed indelebili, sono: 1) la IGP Limone Costa d’Amalfi; 2) il nome dell’azienda produttrice; 3) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione; 4) l’anno di produzione. Dovrà figurare il simbolo grafico relativo all’immagine artistica del logotipo scelto costituito da un limone affogliato, posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su uno sfondo giallo la scritta di colore nero «Limone Costa d’Amalfi». All’interno del doppio cerchio vi è il profilo della costa, da Maiori fino a Capo Conca, mentre in primo piano vi è un cespuglio di macchia mediterranea.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Comprende, per intero, il territorio del comune di Atrani in provincia di Salerno e, parzialmente, il territorio dei seguenti comuni siti nella, stessa provincia: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. La zona delimitata è internazionalmente conosciuta come Costiera Amalfitana o Costa d’Amalfi.

5.   Legame con la zona geografica

Già il nome della cultivar «Sfusato Amalfitano» sta a testimoniare il suo forte legame con la zona geografica interessata. Va aggiunto che tale varietà è coltivata quasi esclusivamente in quest’area e le caratteristiche qualitative intrinseche dei frutti sono andate differenziandosi attraverso i secoli in relazione alle peculiarità dell’ambiente circostante. Ci si riferisce, in particolare, all’aroma, al profumo, alla succosità e all’acidità del succo che hanno reso così famoso nel mondo questo frutto. La coltivazione del limone nella costiera amalfitana ha prevalso via via su tutte le altre, svolgendo un ruolo fondamentale non solo per l’economia della zona ma anche per la caratterizzazione del paesaggio (non va dimenticato il risvolto turistico che molto poggia sul connubio «blu del mare/verde degli agrumeti») e per la tutela idrogeologica del territorio.

Elementi storici

In Costiera Amalfitana la presenza delle piante di limoni è ampiamente documentata, nei secoli scorsi, sin dagli inizi dell’XI secolo, soprattutto a seguito della scoperta della sua efficacia nel combattere lo scorbuto, malattia causata, come è noto, dalla carenza di vitamina C nell’organismo. Proprio per tale motivo, anche alla luce degli studi della famosa Scuola medica salernitana, la Repubblica di Amalfi dispose che a bordo delle navi vi fossero sempre provviste di tali frutti. Ciò servì anche ad incentivare l’impianto dei limoneti nella zona (XII-XIV secolo) che sin da tale periodo storico andarono ad occupare spazi sempre più vasti del litorale e delle colline limitrofe.

Notizie di tale diffusione sono riscontrabili anche su numerosi documenti dell’epoca medioevale.

Camera, storico dell’ottocento, fa risalire le prime coltivazioni di limone ed arance nell’area amalfitana almeno al 1112, come risulta da una pergamena di tale anno da lui scoperta. Documenti autentici dal 1600 parlano di una larga diffusione dei «giardini di limoni (horti)» lungo tutta la costa, mentre il Ferrari, nel 1646, descrive per la prima volta il limon amalphitanus che corrisponde quasi in pieno all’odierno Sfusato amalfitano. Sin da tale epoca si parla inoltre di un diffuso mercato dei limoni nella zona, con incremento progressivo delle quantità nel 1700 e, soprattutto, nella seconda metà dell’800 quando la merce veniva quasi tutta acquistata da commercianti provenienti da altre zone (Sorrento). Dopo tale periodo le piantagioni nuove cominciarono ad assottigliarsi, anche in relazione alla scarsa disponibilità di altri terreni, e l’opera dell’uomo fu finalizzata in particolare ai lavori di sistemazione del terreno (a terrazze) e all’intensificazione dei sesti di impianto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare della IGP «Limone Costa d’Amalfi» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14.7.2016 e n. 187 dell’11.8.2016.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP e STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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