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Document C2017/067/09

Invito a presentare proposte — EACEA 09/2017 — Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: assistenza tecnica alle organizzazioni di invio di volontari — Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza in termini di aiuto umanitario

OJ C 67, 3.3.2017, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/12


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 09/2017

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: assistenza tecnica alle organizzazioni di invio di volontari

Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza in termini di aiuto umanitario

(2017/C 67/09)

Il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (1) per inquadrare contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l’aiuto umanitario nei paesi terzi.

In tale contesto, il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attraverso il sostegno ad azioni finalizzate a rafforzare le capacità delle potenziali organizzazioni d’accoglienza in termini di preparazione e reazione alle crisi umanitarie. Inoltre, l’invito è inteso a fornire sostegno alle azioni volte al rafforzamento della capacità tecnica delle potenziali organizzazioni di invio ai fini della partecipazione all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

1.   Obiettivo

L’obiettivo del presente invito è rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la certificazione necessaria per la mobilitazione dei volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Con il presente invito, la Commissione europea prevede di ottenere i seguenti risultati:

rafforzamento delle capacità di circa 110 organizzazioni di invio e d’accoglienza nei seguenti ambiti:

gestione del rischio di catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi,

collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo (LRRD),

rafforzamento del volontariato locale nei paesi terzi,

idoneità alla certificazione, anche dal punto di vista amministrativo,

capacità di fornire allarmi rapidi alle comunità locali.

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.    Organismi ammissibili

L’organizzazione che presenta la proposta per conto di tutti i proponenti (coordinatrice) è legalmente responsabile del consorzio nel suo rapporto contrattuale con l’Agenzia.

Le proposte relative all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità devono essere presentate da:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione; oppure

organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro; oppure

la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede nei seguenti paesi:

Stati membri dell’Unione europea, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Per le attività relative sia ad assistenza tecnica sia al rafforzamento delle capacità, l’organizzazione coordinatrice di ciascun progetto deve essere attiva da almeno tre anni nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (2).

I proponenti possono presentare progetti sia di assistenza tecnica sia di rafforzamento delle capacità. In tal caso, devono indicare nella domanda di essere intenzionati a presentare progetti per entrambe le attività.

2.1.1.   Assistenza tecnica

I proponenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione,

organismi di diritto pubblico a carattere civile,

la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

I progetti sono concepiti e realizzati da consorzi transnazionali a cui partecipano enti provenienti da almeno tre paesi partecipanti al programma e appartenenti a una delle categorie menzionate all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento.

Almeno l’organizzazione coordinatrice o un proponente di ciascun progetto devono essere attivi da almeno tre anni nell’ambito della gestione dei volontari.

2.1.2.   Rafforzamento delle capacità

I proponenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese,

organismi di diritto pubblico a carattere civile,

agenzie e organizzazioni internazionali che non possono agire in qualità di coordinatrici e provengono da un paese terzo.

I progetti sono concepiti e realizzati da partenariati transnazionali a cui partecipano enti provenienti da almeno due paesi partecipanti al programma e appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento e da almeno due paesi terzi in cui sono svolte attività e interventi di aiuto umanitario ai sensi dell’articolo 3, lettera d), e che appartengono a una delle categorie di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c).

Per ciascun progetto, l’organizzazione coordinatrice e almeno un proponente proveniente da un paese partecipante al programma devono essere attivi da non meno di tre anni nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento.

Per ciascun progetto, almeno un proponente proveniente dai paesi terzi in cui sono svolte attività e interventi di aiuto umanitario deve essere attivo nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento.

Almeno l’organizzazione coordinatrice o un proponente proveniente da un paese partecipante al programma devono essere attivi da non meno di tre anni nell’ambito della gestione dei volontari.

3.   Attività ammissibili

Sono attività ammissibili:

visite di studio/studio esplorativo per rifinire e finalizzare la valutazione delle necessità dell’azione;

attività di sviluppo/rafforzamento delle capacità;

seminari e workshop;

visite di osservazione sul lavoro;

gemellaggi e scambio di personale;

scambio di conoscenze, apprendimento organizzativo e buone prassi;

visite di studio;

attività intese a promuovere la creazione di partenariati;

attività di assistenza alle organizzazioni ai fini dell’adempimento delle norme umanitarie essenziali (Core Humanitarian Standards);

attività di rafforzamento della cooperazione regionale;

sviluppo e gestione di opportunità online per volontari.

Ulteriori attività ammissibili per azioni secondarie:

Assistenza tecnica

Guida e tutoraggio di personale retribuito delle organizzazioni di invio e di volontari chiave.

Rafforzamento delle capacità

Corsi di formazione per formatori/guide/tutor/moltiplicatori di risorse dei paesi terzi.

Visite di studio fino a tre mesi per personale retribuito o volontari chiave provenienti dai paesi terzi da mobilitare presso organizzazioni proponenti/partner europei.

Rafforzamento delle capacità tecniche per operazioni di aiuto umanitario incentrate su:

metodologie di valutazione delle necessità/gestione delle informazioni;

gestione del rischio di catastrofi;

riduzione del rischio di catastrofi/preparazione alle catastrofi;

risposta alle crisi (e settori correlati);

collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo;

resilienza e adattamento al cambiamento climatico.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

pertinenza del progetto (massimo 30 punti)

qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti)

qualità e pertinenza del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti)

impatto e divulgazione (massimo 20 punti)

I progetti che totalizzeranno meno di 60 punti complessivi non saranno presi in considerazione per il finanziamento.

Tutti i progetti, indipendentemente dal fatto che riguardino il rafforzamento delle capacità o l’assistenza tecnica, verranno classificati in base al punteggio che avranno ottenuto.

5.   Dotazione di bilancio disponibile

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 7 607 000 EUR.

L’importo massimo della sovvenzione è di 700 000 EUR. L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 100 000 EUR e 700 000 EUR.

L’Agenzia prevede di finanziare 22 proposte.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6.   Termine per la presentazione delle domande

Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE, utilizzando il modulo elettronico (eForm) appositamente predisposto a tale scopo. Il modulo elettronico è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Il modulo elettronico per la presentazione della domanda, debitamente compilato, deve pervenire entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 3 luglio 2017. Dopo questa data il sistema di candidatura online sarà chiuso.

I proponenti possono presentare sia progetti di assistenza tecnica sia di rafforzamento delle capacità. In tal caso, devono indicare nella domanda di essere intenzionati a presentare progetti per entrambe le attività. Non sono accettate domande inviate via posta, fax o posta elettronica.

7.   Informazioni complementari

Le candidature devono rispettare le disposizioni di cui alle pertinenti linee guida (Application Guidelines – Call for proposals EACEA 09/2017), essere presentate utilizzando il modulo elettronico predisposto e contenere tutti gli allegati richiesti.

I suddetti documenti sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.

(2)  «Aiuto umanitario»: attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero.


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