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Document 52016XC0811(02)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

OJ C 291, 11.8.2016, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/19


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 291/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012.

«ACEITE DE TERRA ALTA»/«OLI DE TERRA ALTA»

N. UE: ES-PDO-0105-01382 — 5.10.2015

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consejo Regulador de la DOP Aceite de Terra Alta

C/Povet de la Plana, s/n

43780 Gandesa

TARRAGONA

SPAGNA

Tel.: +34 977420474

Website: www.dopoliterraalta.com

info@dopoliterraalta.com

Il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Aceite de Terra Alta» comprende tutti i produttori e trasformatori dell’olio tutelato dalla DOP «Aceite de Terra Alta» oppure «Oli de Terra Alta», e ha un interesse legittimo nella presentazione della domanda di modifica.

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro (condizionamento, struttura di controllo e logo)

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (Modifiche)

Descrizione del prodotto

È stata riveduta e integrata la descrizione del prodotto in base ai dati dei risultati delle analisi e dei saggi realizzati durante l’ultimo decennio nonché alle variazioni dei metodi di valutazione organolettica degli oli. In pratica si apportano le modifiche in appresso.

Caratteristiche organolettiche

Per quanto riguarda l’aspetto, è soppressa l’espressione «senza veli né torbidità» in quanto è una caratteristica implicita del concetto di «trasparente».

Per quanto riguarda il colore, se ne amplia la descrizione con informazioni sul colore all’inizio della campagna oleicola.

Per quanto riguarda il sapore e l’aroma, si precisa l’evoluzione del fruttato durante l’intera campagna. Sono altresì aggiornati i parametri che esprimono l’esito della valutazione, conformemente a quanto stabilito nel metodo approvato dal Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini, a norma del regolamento dell’UE in vigore per quanto attiene alle caratteristiche degli oli d’oliva e dei relativi metodi di analisi. Questo aggiornamento comporta la sostituzione del punteggio minimo assegnato dal panel di degustazione alla mediana del difetto (Md), alla mediana del fruttato (Mf) e all’intensità massima degli attributi piccante e amaro.

Analogamente, per quanto riguarda il riferimento alle note aromatiche di mandorla e noce, questo è rivisto in base alla serie storica di saggi.

In merito esso sostituisce integralmente la tabella attuale sulle «Caratteristiche organolettiche»:

«Aspetto

Limpido, trasparente, senza veli né torbidità

Colore

Giallo, con sfumature dal giallo pallido fino al giallo oro vecchio

Sapore

Di sapore gradevole, gusto fruttato all’inizio della campagna e lievemente dolce con il procedere della campagna. Con note aromatiche che ricordano la mandorla e la noce verde

Voto minimo ottenuto dal panel di degustazione

6,5 »

con la seguente:

«Aspetto

Limpido, trasparente

Colore

All’inizio della campagna presenta un colore verde o giallo verdastro e con il procedere della campagna presenta un colore che può variare dal giallo pallido al giallo oro vecchio.

Sapore

Di sapore gradevole, oli dal fruttato da medio a intenso che con il procedere della campagna possono essere più dolci con un fruttato lieve. Con note aromatiche che possono ricordare la mandorla e/o la noce.

Mediana del difetto (Md)

0

Mediana del fruttato (Mf)

≥ 2,5

Mediana dell’attributo amaro

≤ 6

Mediana dell’attributo piccante

≤ 6»

Caratteristiche fisico-chimiche: sono soppressi i parametri «percentuali massima di umidità e sostanze volatili» e «percentuale massima di impurità», poiché nelle disposizioni dell’UE relative alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e nei metodi di analisi non sono considerati parametri di qualità per valutare gli oli.

Elementi di prova dell’origine

Si propone di semplificare e strutturare questa sezione per adattarla ai sistemi di tracciabilità e di controllo vigenti e alla tipologia dei disciplinari più recenti. Analogamente, è soppresso il riferimento al «documento di circolazione» che doveva accompagnare «tutte le spedizioni di olio tutelato» poiché la tracciabilità può essere garantita mediante altri sistemi.

In tutti questi casi si propone di sostituire la dicitura attuale della sezione «Elementi di prova dell’origine» nel disciplinare:

«Controlli e certificazione:

sono gli elementi essenziali a riprova dell’origine del prodotto. Essi comprendono i seguenti processi:

Le olive che giungono nei frantoi appartengono alle varietà autorizzate e provengono da piantagioni iscritte nel registro delle piantagioni del Consejo Regulador e sono da questo controllate.

Negli impianti iscritti nel registro dei frantoi del Consejo Regulador e ubicati nella zona di produzione si spremono le olive e si estrae l’olio. Gli oli ottenuti sono soggetti a un sistema di valutazione a norma di quanto disposto nel disciplinare, sono spremuti e condizionati negli impianti iscritti nei registri dei confezionatori-rivenditori del Consejo Regulador e si trovano nella zona delimitata.

Gli oli ottenuti sono sottoposti ad analisi fisico-chimiche e organolettiche e solo quelli che superano tutte le fasi del controllo sono condizionati per essere immessi sul mercato tutelati dalla denominazione di origine, con l’etichetta, la controetichetta o il distintivo di qualità numerato concessi dal Consejo Regulador.

Il numero di etichette distribuite dal Consejo Regulador all’industria condizionatrice è proporzionale al prodotto consegnato dall’agricoltore all’industria e alla capacità dei contenitori nei quali il prodotto è commercializzato.

Tutte le partite di olio tutelate al massimo da questa denominazione di origine protetta che circolino fra imprese iscritte e per le quali si desideri mantenere la certificazione, dovranno essere corredate da un documento di circolazione emesso dal Consejo regulador, nella forma da questo determinata.»;

con la seguente dicitura strutturata in tre punti: «tracciabilità», «autocontrollo degli operatori» e «controllo e certificazione».

«Tracciabilità

Durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e condizionamento si mantiene la tracciabilità che consente di dimostrare l’origine dell’olio DOP.

Per una tracciabilità e un seguito corretti delle specifiche del prodotto è necessario tenere:

un registro dei produttori e delle relative parcelle;

un registro dei frantoi;

un registro dei condizionatori-rivenditori.

Autocontrollo degli operatori iscritti

Gli operatori iscritti documentano gli autocontrolli effettuati per dimostrare il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare. Il contenuto minimo di tale documentazione di autocontrollo è definito nel manuale di gestione della qualità.

Controllo e certificazione

La DOP è soggetta ai controlli dell’organismo certificatore che controlla il sistema di autocontrollo degli operatori iscritti, il sistema di tracciabilità ed effettua il controllo del processo di trasformazione nonché del prodotto finito. I controlli si basano su ispezioni periodiche, sulla disamina della documentazione (registri) e sulla qualità dell’olio condizionato.

Se i requisiti del disciplinare non sono rispettati, l’olio non potrà essere commercializzato con la tutela della DOP “Aceite de Terra Alta” oppure “Oli de Terra Alta”.»

Ottenimento del prodotto:

È soppressa l’esigenza di trasportare le olive in casse forate fino ai frantoi, poiché i sistemi di raccolta e di trasporto si evolvono e non è necessario disciplinarli più rigorosamente pur mantenendo l’integrità delle olive.

È soppressa l’età minima (cinque anni) degli alberi dai quali devono provenire le olive, poiché grazie alle nuove tecniche di impianto e di coltura, la produzione di olive può essere ottima prima di questa età.

Etichettatura:

Si aggiunge l’obbligo di inserire la dicitura «Denominación de Origen Protegido» o la sigla «DOP» insieme alla denominazione registrata conformemente alla normativa vigente.

Altri:

Condizionamento: è soppressa la restrizione di condizionamento nella zona di origine, poiché si ritiene che non sia imprescindibile condizionare l’olio nella zona geografica delimitata, considerato che con gli attuali sistemi di tracciabilità e controllo è possibile garantire la qualità del prodotto tutelato. Di conseguenza sono state adeguate tutte le sezioni del disciplinare interessate da questa modifica, ossia le seguenti sezioni:

«Zona geografica»: la frase «La zona di trasformazione e di condizionamento coincide con la zona di produzione» è sostituita dalla frase «La zona di trasformazione coincide con la zona di produzione. Il condizionamento non è necessariamente realizzato nella zona geografica delimitata». al fine di sopprimere la restrizione relativa al condizionamento nella zona di origine.

«Elementi di prova dell’origine»: sono soppressi i riferimenti al condizionamento all’interno della zona geografica.

«Ottenimento del prodotto»: sono soppressi i tre paragrafi seguenti che giustificavano lo svolgimento di tutto il processo produttivo (incluso il condizionamento) dell’olio tutelato nella zona geografica.

«Tutto il processo, dalla produzione fino all’etichettatura, è realizzato nella zona geografica delimitata al fine di tutelare la qualità e garantire la tracciabilità del processo.

Relativamente alla qualità: gli oli d’oliva vergini sono molto sensibili agli agenti esterni che provocano ogni sorta di trasformazioni e variazioni; pertanto è fondamentale che per questo tipo di olio l’intero processo avvenga nella zona geografica d’origine.

Tracciabilità: relativamente al controllo e alla certificazione è indispensabile per il buon funzionamento dell’organismo certificatore che l’intero processo avvenga nella zona geografica delimitata.»

con il seguente paragrafo relativo al condizionamento:

«Il processo di condizionamento e di etichettatura può essere realizzato sia all’interno che all’esterno della zona geografica di produzione.»

Organismo di controllo: sono aggiornati i dati relativi alla struttura di controllo.

Requisiti legislativi nazionali: questo paragrafo è soppresso poiché non contemplato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Si inserisce nel disciplinare il logo proprio della DOP «Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta».

DOCUMENTO UNICO

«ACEITE DE TERRA ALTA»/«OLI DE TERRA ALTA»

N. UE: ES-PDO-0105-01382 – 05.10.2015

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Olio di oliva extravergine ottenuto dal frutto dell’Olea europea L., della varietà principale Empeltre o dell’incrocio fra la varietà Empeltre e le varietà secondarie Arbequina, Morruda e Farga, mediante procedimenti meccanici o altri mezzi fisici che non alterino l’olio, conservandone il sapore, l’aroma e le caratteristiche del frutto da cui è estratto.

La varietà Empeltre è la varietà principale e tradizionale predominante nella zona di produzione.

Le caratteristiche della Denominación de Origen Terra Alta sono le seguenti:

organolettiche:

Aspetto

Limpido, trasparente

Colore

All’inizio della campagna presenta un colore verde o giallo verdastro e con il procedere della campagna presenta un colore che può variare dal giallo pallido al giallo oro vecchio.

Sapore

Di sapore gradevole, oli dal fruttato da medio a intenso che con il procedere della campagna possono essere più dolci con un fruttato lieve. Con note aromatiche che possono ricordare la mandorla e/o la noce.

Mediana del difetto (Md)

0

Mediana del fruttato (Mf)

≥ 2,5

Mediana dell’attributo amaro

≤ 6

Mediana dell’attributo piccante

≤ 6

fisico-chimiche:

Acidità massima (% di acido oleico)

0,50

Indice massimo di perossidi (meq. O2/kg)

18

K270 massimo

0,20

K232 massimo

2,50

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione delle olive e la trasformazione del prodotto avvengono esclusivamente nella zona geografica delimitata descritta al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il condizionamento dell’olio d’oliva può avvenire sia all’interno che all’esterno della zona geografica descritta al punto 4.

Per la vendita al minuto il condizionamento sarà effettuato in contenitori di capacità uguale o inferiore a 5 litri del tipo ammesso dalla legislazione vigente.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sui contenitori figurerà obbligatoriamente il nome della denominazione «Aceite de Terra Alta» (in castigliano) o «Oli de Terra Alta» (in catalano) accompagnata dalla dicitura «Denominazione d’origine protetta» o «DOP», oltre ai dati a carattere generale determinati dalla legislazione vigente.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione comprende la «comarca» di Terra Alta e alcuni comuni della «comarca» di Ribera d’Ebre, entrambe site nella parte sudorientale della Comunità autonoma di Catalogna.

Pertanto i comuni che fanno parte di questa sono i seguenti:

Terra Alta

Ribera d’Ebre

Arnes

Corbera d’Ebre

Pinell de Brai

Ascó

Batea

Gandesa

Pobla de Massaluca

Flix (tutti i poligoni, tranne i poligoni 13, 18, 19, 20 e 21)

Bot

Horta de Sant Joan

Prat de Comte

Riba roja d’Ebre

Caseres

La Fatarella

Vilalba dels Arcs

 

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica di produzione e di trasformazione degli oli protetti corrisponde alla fascia meridionale della Valle dell’Ebro. La diversità dei rilievi e l’ubicazione nell’entroterra, lontana dal mare, ne fa una zona considerata di transizione fra il clima di montagna e il clima mediterraneo continentale. Sotto il profilo edafologico e climatologico è caratterizzata da tre fattori determinanti:

—   altitudine: si tratta di un altopiano sito mediamente a 400 m sul livello del mare, formato da suoli calcarei a fertilità molto bassa;

—   barriere naturali: nella «comarca» confluiscono tre dorsali montagnose, denominate di «Pàndols» e «Cavalls» con quote massime di 700 m in cui la più importante, denominata «Els ports de Beseit», nel suo estremo settentrionale, raggiunge quote massime di 1 400 m. Questi rilievi configurano un’orografia particolare che crea un microclima speciale, ossia un clima mediterraneo interno con temperature estreme, forte escursione termica e siccità estiva;

—   venti: conseguenza di tale microclima, rivestono inoltre un’importanza fondamentale i venti propri del territorio, non tanto per la loro forza, che non è eccessiva, bensì per quanto apportano alle colture. È opportuno distinguere i due più importanti e dotati di nome proprio, ossia la «Garbinada» e il «Cerç».

La personalità dell’olio protetto dalla DOP è determinata dalla sua varietà principale, Empeltre, varietà autoctona e tradizionalmente coltivata nella zone, apprezzata per il suo elevato tenore di grassi e l’eccellente qualità dei suoi oli. La zona di diffusione naturale ed esclusiva di tale varietà corrisponde a tutta la Valle dell’Ebro e alle Baleari. La zona geografica della DOP «Aceite de Terra Alta» oppure «Oli de Terra Alta» corrisponde esattamente alla zona meridionale di questa valle. Si tratta di una varietà perfettamente adattata alle caratteristiche edafologiche e climatiche della zona di produzione della DOP, poiché non è stata introdotta recentemente bensì è il risultato della selezione naturale che ha dato luogo a una varietà rustica adatta a suoli poveri, resistente alla siccità e al freddo. Proprio per questo è la varietà principale e tradizionale della «comarca» di Terra Alta, essendo addirittura l’unica coltivata in alcune zone. La varietà di olivo Empeltre è tanto particolare e singolare nella «comarca» di Terra Alta che nei vivai è nota anche con il nome Terra Alta.

L’altitudine, le barriere naturali che configurano l’orografia della zona e i venti generano un microclima speciale nella zona, che incide direttamente sul ciclo biologico dell’olivo e di conseguenza anche sul frutto, sull’oliva e sull’olio da esso estratto.

Nel caso concreto dei venti, la «Garbinada», vento proveniente da sud-est, apporta l’umidità necessaria per coltivare l’olivo, mentre il «Cerç», vento freddo e secco di nord-est, grazie alle sue caratteristiche e alla sua frequenza, evita numerosi problemi sanitari (funghi), facendo sì che la materia prima dell’olio maturi senza problemi e arrivi in condizioni eccellenti al frantoio.

Dal punto di vista storico l’olio d’oliva «Aceite de Terra Alta» oppure «Oli de Terra Alta» è il risultato di una lunga tradizione poiché nella «comarca» di Terra Alta l’origine della coltura dell’olivo si fa risalire agli arabi. Nel 1192, al momento della transizione dagli arabi ai cristiani, la produzione dell’olio nella «comarca» costituiva una delle basi dell’agricoltura (Cartes de Poblament de Gandesa, 1992). Analogamente a Batea, comune di Terra Alta, fino al 1787, secondo quanto asserito da Antoni Mascaró nel suo libro «Mis memorias» (1948), l’olivo era il prodotto più coltivato, seguito dai cereali e dalla vite. In quest’opera si può leggere «[…] la cosecha de aceite que da la opulencia sólida a este país, ha producido este año la cantidad de veintiún mil cántaros, medida de la tierra, de peso cada uno de 38 libras que hacen arrobas castellanas 31 920 […]» ([…] la raccolta di olio che genera la solida opulenza di questo paese, ha prodotto quest’anno la quantità di ventunomila giare, misura della terra, di peso cadauna pari a 38 libbre che fanno arrobas castigliane 31 920 […]), corrispondente a una produzione di 350 000 kg di olio, ovvero circa 1 800 000 kg di olive, considerando che la popolazione all’epoca era inferiore a 1 000 abitanti, il che rende l’idea dell’importanza della produzione oleicola nella zona durante il XVIII secolo. Alla metà del secolo XIX, la sua importanza era immutata e l’olio nell’attuale Terra Alta occupava il principale spazio di coltura, molto più di quanto sia prodotto attualmente («Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España» de Pascual Madoz, 1847). Ne elogia anche la qualità e cita, in riferimento alla zona di Gandesa, «[…] se produce en este país, abundante y fino aceite, trigo, centeno […]» ([…] si producono in questo paese olio abbondante e sopraffino, frumento, segale […]).

Pertanto, la selezione naturale delle olive della zona geografica, condizionata dai fattori naturali, l’idoneità alla trasformazione in olio e la lunga tradizione di coltura oleicola della zona (legata a tutte le tappe della coltura e della trasformazione, dalla coltivazione alla raccolta al grado di maturità ottimale e la trasformazione), consentono di ottenere oli della massima qualità, di buon sapore, gusto fruttato e note aromatiche che possono ricordare la mandorla e/o la noce.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://gencat.cat/alimentacio/pliego-aceite-terra-alta


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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