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Document 52015XC1028(01)

Comunicazione della Commissione sulla conclusione della procedura di restrizione relativa al cadmio nei colori per artisti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ C 356, 28.10.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 356/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulla conclusione della procedura di restrizione relativa al cadmio nei colori per artisti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 356/01)

1.   INTRODUZIONE

Il 17 dicembre 2013, in conformità all’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) (REACH), la Svezia ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo conforme all’allegato XV contenente la proposta di divieto di immissione sul mercato dell’UE di cadmio e suoi composti per l’impiego in colori per artisti (codice doganale armonizzato 3213) e pigmenti usati nei colori per artisti (codice doganale armonizzato 3212) e di divieto dell’uso di tali colori e pigmenti.

La proposta era volta a ridurre al minimo il rischio per la salute umana derivante dall’esposizione alimentare al cadmio, in particolare quelli risultanti dal consumo di colture alimentari coltivate su terreni che sono stati trattati con i fanghi di depurazione contenenti cadmio. La Svezia era preoccupata per il fatto che colori per artisti contenenti cadmio sono immessi nelle acque reflue durante l’uso normale e le procedure di pulizia di pennelli e contenitori e che, dopo il trattamento in impianti di trattamento delle acque reflue comunali, i pigmenti di cadmio si ritrovano prevalentemente nei fanghi di depurazione, alcuni dei quali sono impiegati in agricoltura al fine di fornire elementi nutritivi alle piante. La Svezia ha ritenuto che, infine, i composti del cadmio possono sciogliersi nel suolo ed essere assorbiti dalle colture, determinando l’esposizione umana attraverso gli alimenti.

Il 26 novembre 2014 il comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA (CVR) ha adottato un parere (2) sulla proposta di restrizione a norma dell’articolo 70 del regolamento REACH, in cui ha concluso che il contributo dei colori per artisti all’immissione di cadmio nel terreno, e quindi nelle colture, (attraverso il rilascio nelle acque reflue, l’incorporazione nei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura e l’assorbimento da parte delle colture dal terreno) è trascurabile rispetto al contributo da altre fonti. Il CVR ha pertanto concluso che il rischio per la salute umana associato al rilascio di cadmio nelle acque reflue dovuto all’uso del cadmio e dei suoi composti nei colori per artisti è trascurabile.

Il 9 marzo 2015 il comitato per l’analisi socioeconomica (CASE) dell’ECHA ha adottato un parere (3) sulla proposta di restrizione a norma dell’articolo 71 del regolamento REACH, in cui ha concluso che, data l’esiguità dei rischi identificati dal CVR, i costi socioeconomici della restrizione proposta non sono proporzionali ai suoi vantaggi socioeconomici.

Il 9 aprile 2015 l’ECHA ha trasmesso i pareri del CVR e del CASE alla Commissione a norma dell’articolo 72 del regolamento REACH.

2.   PRINCIPALI ELEMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA COMMISSIONE NELLA SUA VALUTAZIONE

L’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento REACH prevede che la Commissione elabori un progetto di modifica dell’allegato XVII entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato per l’analisi socioeconomica, qualora si presenti un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente derivante dalla fabbricazione, dall’uso o dall’immissione sul mercato di sostanze, rischio che deve essere affrontato a livello dell’Unione.

La Commissione deve pertanto valutare se, alla luce dei pareri presentati dall’ECHA, le condizioni di cui all’articolo 68 del regolamento REACH, citate nell’articolo 73, paragrafo 1, del medesimo, sono rispettate in relazione alla proposta di restrizione.

Risulta chiaramente dai pareri dei due comitati dell’ECHA che la prima di dette condizioni non è soddisfatta. In particolare, il CVR ha concluso che la presenza del cadmio e dei suoi composti nei colori per artisti di per sé non comporta un rischio inaccettabile per la salute umana, come ritenuto da chi ha presentato il fascicolo conforme all’allegato XV.

La Commissione osserva che il CVR ha confermato la conclusione dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 2012, che «l’esposizione alimentare [al cadmio] dei bambini in media e degli adulti al 95o percentile potrebbe superare i valori guida basati sulla salute». Il CVR ha tuttavia ritenuto che l’esiguità dell’impatto sulla salute in termini di incidenza di fratture ossee e di cancro al seno della restrizione proposta avesse poca o nessuna importanza per tale conclusione e, quindi, per rispondere alle preoccupazioni circa l’esposizione alimentare al cadmio evidenziate dall’EFSA.

La Commissione rileva inoltre che il CVR ha accettato l’ipotesi presentata dalla Svezia — in merito alla quale non sono state formulate osservazioni in occasione della consultazione pubblica — che il 5 % dei colori sarà rilasciato nelle acque reflue durante l’uso principalmente con la pulizia dei pennelli nel lavabo, come base per la limitazione proposta, pur osservando che non si trattava di una cifra attendibile e ha acuito significativamente le incertezze della valutazione in quanto non ha tenuto conto dell’ampia variazione del contenuto di cadmio nei diversi tipi di colori per artisti (ad esempio, olio, acrilici, su base acquosa, tempere).

Secondo il CVR i fanghi di depurazione prodotti nell’UE contengono complessivamente 16,5 tonnellate di cadmio ogni anno, di cui circa il 45 % (7,4 tonnellate) è applicato su terreni agricoli. Sulla base di un fattore di rilascio del 5 % è stato stimato che 0,32 tonnellate di cadmio derivanti dai colori per artisti sono immesse ogni anno nelle acque reflue dell’UE, la maggior parte delle quali (0,25 tonnellate l’anno) finisce nei fanghi di depurazione prodotti da impianti di trattamento delle acque reflue comunali. Pertanto 0,11 tonnellate (il 45 % di 0,25 tonnellate) di cadmio derivante da colori per artisti sono applicate su terreni agricoli. Tale quantitativo rappresenta l’1,5 % del quantitativo totale di cadmio presente nei fanghi prodotti nell’UE e applicati su terreni agricoli.

Sulla base di queste osservazioni il CVR ha concluso che il contributo complessivo alla presenza di cadmio nel terreno costituito dai colori per artisti, e assorbito dalle colture, è trascurabile (meno dello 0,1 %) rispetto ai contributi da altre fonti (più di 100 tonnellate/anno) come concimi, fertilizzanti minerali e depositi atmosferici.

Pur riconoscendo che anche piccole riduzioni dell’esposizione al cadmio proveniente da qualsiasi fonte nella catena alimentare possono comportare riduzioni degli impatti sulla salute, il CASE ha ritenuto che, tenendo conto delle incertezze, le piccole riduzioni attese dalla proposta di restrizione, in particolare durante il citato periodo di 150 anni, sono risultate statisticamente di impatto molto basso (in particolare l’impatto sulla sanità pubblica) e quindi la proporzionalità e i misurabili vantaggi della restrizione proposta sono discutibili.

Inoltre, il CASE ha preso atto delle conclusioni del CVR che la proposta di restrizione non fosse giustificata per ovviare ai trascurabili rischi individuati in termini di efficacia nella riduzione dei medesimi.

Sulla base della valutazione del CVR, la Commissione ritiene che il rischio trascurabile identificato dal CVR non sia un «rischio inaccettabile» ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH e, di conseguenza, non debba essere oggetto di intervento.

3.   CONCLUSIONE

La Commissione conclude che, considerata l’esposizione indiretta attraverso l’ambiente tramite il rilascio di cadmio nelle acque reflue e l’applicazione dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli, la presenza di cadmio nei colori per artisti non presenta un rischio inaccettabile per la salute umana tale da determinare la necessità di limitare l’immissione sul mercato del cadmio o dei suoi composti per l’uso nei colori per artisti, o di limitare l’uso dei colori per artisti contenenti cadmio o suoi composti.

La Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 68 del regolamento REACH e menzionate all’articolo 73, paragrafo 1, non siano soddisfatte. Di conseguenza la Commissione non intende elaborare un progetto di modifica dell’allegato XVII che richiede una decisione a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento REACH. La procedura di restrizione avviata dalla Svezia è pertanto chiusa.

Poiché il titolo VIII del regolamento REACH armonizza le condizioni per la fabbricazione, l’uso e l’immissione sul mercato delle sostanze chimiche, misure equivalenti a quelle che sono state esaminate nel corso di una procedura di restrizione nell’ambito di tale titolo e che non hanno in definitiva determinato l’adozione di una nuova restrizione o la modifica di una misura di restrizione ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento REACH non possono essere mantenute né introdotte dagli Stati membri, a meno che non vi siano nuovi elementi di prova tali da rendere necessaria una nuova valutazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  http://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/1907/term

(3)  http://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/1907/term


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