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Document 52014XG0614(06)

Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014 , sul multilinguismo e lo sviluppo di competenze linguistiche

OJ C 183, 14.6.2014, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/26


Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sul multilinguismo e lo sviluppo di competenze linguistiche

2014/C 183/06

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTI:

gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002, in cui si chiedeva di intraprendere azioni «per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia», nonché di fissare un indicatore di competenza linguistica (1),

le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2006, in cui si definivano i principi relativi a un indicatore europeo di competenza linguistica (2),

le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), in cui si sottolineava l’importanza di rafforzare le competenze linguistiche (3),

le conclusioni del Consiglio del 28-29 novembre 2011 sulle competenze linguistiche ai fini di una maggiore mobilità, in cui si sottolineava l'importanza di una buona padronanza delle lingue straniere quale competenza chiave essenziale per farsi strada nel mondo e nel mercato del lavoro moderni (4),

il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma «Erasmus+», il quale persegue anche l'obiettivo di migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue (5),

E IN PARTICOLARE:

le conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sul multilinguismo, in cui si invitavano gli Stati membri a collaborare per intensificare la cooperazione europea in materia di multilinguismo e ad adottare le misure appropriate per migliorare l’insegnamento effettivo delle lingue (6),

la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo, che invitava gli Stati membri a promuovere il multilinguismo a sostegno della competitività, della mobilità e dell'occupabilità, e come mezzo per rafforzare il dialogo interculturale (7).

CONSIDERANDO CHE:

1.

la diversità linguistica è una componente fondamentale della cultura europea e del dialogo interculturale, e che la capacità di comunicare in una lingua diversa dalla propria madrelingua è riconosciuta come una delle competenze chiave che i cittadini devono cercare di acquisire (8);

2.

il panorama linguistico dell'UE è complesso ed eterogeneo, con fattori a livello nazionale che influenzano l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue e, di conseguenza, considerevoli differenze nella normativa e nella prassi a tale riguardo;

3.

le competenze linguistiche contribuiscono alla mobilità, all'occupabilità e allo sviluppo personale dei cittadini europei, in particolare dei giovani, conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione;

4.

il livello delle competenze linguistiche di molti giovani in Europa potrebbe essere migliorato e che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, esistono ancora considerevoli differenze tra i diversi paesi in termini di accesso all'apprendimento delle lingue;

5.

lo studio delle lingue classiche come il greco antico e il latino, che costituiscono la fonte di molte lingue moderne, può facilitare l’apprendimento delle lingue, nonché contribuire alla sostenibilità del nostro patrimonio comune.

CONVIENE CHE:

1.

l’UE e gli Stati membri dovrebbero valutare i progressi nello sviluppo delle competenze linguistiche, a cui ciascun paese contribuisce secondo il contesto e le circostanze nazionali;

2.

la valutazione delle competenze linguistiche, potrebbe contribuire a promuovere il multilinguismo e l’efficace insegnamento e apprendimento delle lingue nelle scuole;

3.

tale valutazione potrebbe essere condotta sulla base indicata nell'allegato e dovrebbe contemplare tutte e quattro le competenze linguistiche: leggere, scrivere, ascoltare e parlare;

4.

la valutazione potrebbe:

i)

essere organizzata a livello di UE;

ii)

tener conto — se del caso e a seconda delle circostanze nazionali — di dati nazionali;

iii)

essere organizzata con il sostegno di un gruppo composto di esperti degli Stati membri e in cooperazione con il gruppo permanente sugli indicatori e i criteri di riferimento, allo scopo di assicurare la massima comparabilità;

iv)

essere finanziata dal programma Erasmus+ conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1288/2013 (9) ed essere soggetta alla procedura di bilancio annuale;

v)

richiedere risorse minime da parte delle scuole e sforzi di comunicazione da parte degli Stati membri.

INVITA GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, A:

1.

adottare e migliorare misure volte a promuovere il multilinguismo e a rafforzare la qualità e l’efficienza dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue, in particolare insegnando, sin dalla tenera età, almeno due lingue oltre alla lingua o alle lingue di insegnamento principali ed esplorando il potenziale di approcci innovativi allo sviluppo delle competenze linguistiche;

2.

compiere sforzi per mettere a punto adeguati metodi di valutazione delle competenze linguistiche di cui all'allegato;

3.

elaborare misure per sostenere bambini e adulti provenienti da contesti d'immigrazione nell’apprendimento della lingua o delle lingue del paese ospitante;

4.

sfruttare il potenziale del programma Erasmus+ e dei fondi strutturali e d’investimento europei per conseguire tali obiettivi;

5.

ricorrere maggiormente a strumenti di trasparenza europei e a iniziative volte a sostenere e promuovere l’apprendimento delle lingue, quali il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, Europass, il Portfolio europeo delle lingue e il Label europeo per le lingue.

INVITA GLI STATI MEMBRI, CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE, A:

1.

scambiarsi esperienze e migliori prassi tramite il metodo di coordinamento aperto al fine di migliorare l'efficacia e la qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue;

2.

riconoscere il ruolo che l’apprendimento non formale e informale può svolgere nell’apprendimento delle lingue, esplorando le modalità di riconoscere e convalidare le competenze linguistiche acquisite in tal modo, conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (10);

3.

esplorare gli strumenti per aumentare l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue e garantire un maggior impegno a suo favore, anche tramite l'utilizzo delle TIC e delle risorse didattiche aperte al fine di ridurre il numero dei discenti che abbandonano gli studi linguistici prima di raggiungere un livello di competenza adeguato.

INVITA LA COMMISSIONE A:

1.

esplorare la possibilità di valutare le competenze linguistiche negli Stati membri, anche ricorrendo ai dati nazionali ove disponibili, con il supporto di un gruppo composto di esperti degli Stati membri e in cooperazione con il gruppo permanente sugli indicatori e i criteri di riferimento;

2.

esplorare con gli Stati membri ed Eurostat, nel quadro del sistema statistico europeo e al fine di migliorare la comparabilità, modi di integrare i dati esistenti dell'UE con il numero di studenti del ciclo di insegnamento secondario che studiano una terza lingua (11) conformemente alle ambizioni dell'obiettivo di Barcellona e nell'ambito di ET 2020;

3.

proseguire e rafforzare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali attive in questo settore, quali il Consiglio d'Europa e il suo Centro europeo delle lingue vive.


(1)  SN 100/1/02 REV 1, pag. 19, punto 44, 2o trattino.

(2)  GU C 172 del 25.7.2006, pag. 1.

(3)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(4)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 27.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(6)  GU C 140 del 6.6.2008, pag. 14.

(7)  GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.

(8)  Cfr. la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

(9)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(10)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(11)  Questa terza lingua può essere una qualsiasi lingua moderna insegnata a scuola. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di fornire la percentuale degli alunni la cui terza lingua è il greco antico e/o il latino. Altri dati che potrebbero essere raccolti comprendono il numero di lingue insegnate e se queste siano obbligatorie o facoltative.


ALLEGATO

Valutazione delle competenze linguistiche

La valutazione delle competenze linguistiche si basa su quanto di seguito illustrato.

La percentuale di alunni di 15 anni o, se del caso in base a circostanze nazionali, di 14 o 16 anni (1), che raggiungono il livello di utente autonomo nella seconda lingua studiata (2) .

Il termine utente autonomo corrisponde almeno al livello B1, definito nel quadro comune europeo di riferimento per le competenze linguistiche (QCER) (3).

I dati potrebbero essere raccolti mediante un’indagine a livello di UE volta a valutare il profitto nella seconda lingua o nelle seconde lingue dei sistemi di istruzione, ed essere presentati in modo tale da garantire la massima comparabilità. Si può anche ricorrere ai dati nazionali a condizione che questi siano compatibili con il QCER.

I risultati nazionali sono aggregati come media semplice delle quattro componenti: leggere, scrivere, ascoltare e parlare. Il risultato è una media ponderata dei risultati nazionali che tiene conto del numero della popolazione nazionale.


(1)  Sarà garantita la comparabilità massima dei dati.

(2)  La lingua o le lingue di istruzione principali sono considerate la prima lingua, mentre tra le altre lingue quella che è più ampiamente insegnata è considerata la seconda lingua studiata. Ciascuno Stato membro determina le lingue che, nel suo caso, saranno considerate prima e seconda lingua.

Solo nelle lingue ufficiali dell’UE può essere considerate seconde lingue.

(3)  B1 (utente autonomo) è definito come segue:

Riesce a capire gli elementi principali di un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, che affronta frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Riesce ad affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona in cui la lingua è parlata. Sa produrre un discorso semplice e coerente su argomenti che gli sono noti o di suo interesse. Sa descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e aspirazioni e sa brevemente motivare e spiegare opinioni e progetti.


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