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Essa punta a tutelare la salute dei consumatori e preservare la qualità dei prodotti alimentari controllando l’utilizzo di ormoni negli animali.
La direttiva vieta la somministrazione di talune sostanze agli animali da azienda per stimolarne la crescita. Le sostanze, elencate nell’Allegato II, sono:
L’Allegato III alla direttiva contiene inoltre un elenco di sostanze temporaneamente vietate tra le quali le sostanze ad azione estrogena2 (diverse dall’estradiolo-17ßa e suoi derivati esterificati), androgena3 o gestagena4 (possibili deroghe).
Direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE confermando il divieto di utilizzazione di ormoni stimolanti della crescita negli animali. Inoltre, la direttiva limita in modo sostanziale le circostanze nelle quali è consentita la somministrazione di estradiolo 17-ß per scopi diversi dalla produzione di animali produttori di alimenti
Direttiva 2008/97/CE che modifica la direttiva 96/22/CE e limita l’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE ai soli animali produttori di alimenti.
Poiché l’estradiolo-17ß non è indispensabile per la produzione di animali produttori di alimenti (in quanto sono disponibili alternative) e a causa dei suoi potenziali rischi per la salute umana, viene stabilito il divieto totale di utilizzare l’estradiolo-17ß per gli animali produttori di alimenti. Pertanto le deroghe temporanee disposte per l’utilizzo di estradiolo-17ß non vengono rinnovate.
La direttiva vieta:
Le sostanze ad azione ormonica, tireostatica e ß-agoniste non possono essere somministrate ad animali di azienda. Tuttavia, queste sostanze possono essere utilizzate per fini terapeutici o zootecnici, purché il loro uso sia controllato.
L’importazione di animali o di carne o di prodotti animali provenienti da paesi terzi che consentono la somministrazione di tali sostanze per stimolare la crescita è vietata nell’Unione europea. Tuttavia, il divieto dell’UE non si applica nel caso in cui questi paesi siano in grado di offrire una garanzia equivalente per le esportazioni quali il sistema di allevamento separato.
È stata applicata dal . I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del , concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125, , pag. 3).
Le successive modifiche alla direttiva 96/22/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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